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Bollettino


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Delibera n. 20436

Sospensione cautelare per un periodo di sessanta giorni, del sig. Francesco Paolo Parente dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato, vigente all'epoca dei fatti;

VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la delibera della Consob n. 15638 del 28/11/2006, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Francesco Paolo Parente, nato a Roma il 31/01/1962, residente a […omissis…];

PREMESSO che, dall'esame della documentazione trasmessa da Banca Mediolanum S.p.A. con note del 5/04/2017, del 26/05/2018, del 5/10/2017, 16/03/2018 (Prot. n. 0044400/17, n. 0071236/17, n. 0113645/17, n. 0072773/18) è emerso il compimento di presunte condotte appropriative da parte del consulente nei confronti della clientela;

PREMESSO, in particolare, che dal conto corrente n. […omissis…] intestato presso Banca Mediolanum S.p.A. al sig. […omissis…] sarebbero state eseguite dal consulente, dal maggio 2013 al giugno 2016, sia mediante modalità telematica che tramite moduli d'ordine in forma cartacea, le seguenti disposizioni di bonifico in favore del consulente stesso, di soggetti legati alla cerchia familiare del consulente, nonché di altri clienti:

n.

data

importo

causale

beneficiario

1

16/05/2013

500,00

spese condominiali


(moglie di altro consulente)

2

22/05/2013

9.750,00

Rimborso spese ultimi lavori

Francesco Paolo Parente

3

23/05/2013

8.180,00

Rimborso spese ultimi lavori

Francesco Paolo Parente

4

11/06/2013

9.785,00

Rimborso spese ultimi lavori

Francesco Paolo Parente

5

12/06/2013

9.500,00

Rimborso spese ultimi lavori

Francesco Paolo Parente

6

25/06/2013

2.000,00

Rimborso spese ultimi lavori

Francesco Paolo Parente

7

2/07/2013

5.200,00

Rimborso spese ultimi lavori

Francesco Paolo Parente

8

19/08/2013

1.750,00

Soggiorno estivo Andalo

Francesco Paolo Parente/…

9

27/12/2013

900,00

Per viaggio Capodanno

10

17/03/2014

7.875,00

Liquidazione …

Francesco Paolo Parente

11

27/03/2014

1.985,00

Saldo acquisto mobili


(collaboratrice del consulente)

12

2/04/2014

7.200,00

Liquidazione …

Francesco Paolo Parente

13

4/04/2014

26.207,07

Saldo Fornitura cucina, elettrodomestici, arredo bagni, stanza letto, ospiti, soggiorno, zona lavanderia, studio, balcone, cucina

14

10/04/2014

2.800,00

Contributi …

Francesco Paolo Parente

15

14/05/2014

9.250,00

Spese manutenzione

Francesco Paolo Parente

16

27/05/2014

2.355,00

Pagamento Hotel Estivo Andalo

Francesco Paolo Parente

17

6/06/2014

2.915,00

Pagamento Hotel Estivo Andalo

Francesco Paolo Parente

18

19/06/2014

450,00

Pagamento Hotel Castelsangro e regalo Matrimonio

Francesco Paolo Parente

20

06/07/2015

400,00

Giroconto

Francesco Paolo Parente

21

9/09/2014

200,00

Regalo …

Francesco Paolo Parente

22

18/11/2014

400,00

Spese mediche

Francesco Paolo Parente

23

15/02/2016

825,00

Spese casa

Francesco Paolo Parente

24

27/06/2016

90,00

Spese viaggio

Francesco Paolo Parente

 

Tot.

110.517,07

   

PREMESSO, inoltre, che l'intermediario citato ha trasmesso un elenco di operazioni disposte tramite moduli cartacei recanti firme che sono state valutate dall'intermediario stesso apocrife; si tratta, in particolare, delle sottoscrizioni apposte sulle seguenti disposizioni:

- variazione dell'indirizzo di corrispondenza del sig. […omissis…], datata 7/02/2014;

- richiesta di rimborso totale del fondo, detenuto dal sig. […omissis…], n. […omissis…]Mediolanum Flessibile Strategico del 27/2/2014;

- tre disposizioni di bonifico addebitate sul conto corrente intestato al sig. […omissis…] elencate nella tabella di cui sopra datate 4/04/2013, 6/07/2015 e del 15/02/2016 (nn. 13, 20 e 23);

PREMESSO, altresì, che in data 27/02/2017 si è svolto l'incontro tra il consulente Parente, il Supervisore ([…omissis…]), la Funzione Controlli Preventivi Rete (sig.ri […omissis…]) durante il quale il consulente ha dichiarato: "di aver avuto problemi familiari legati alla separazione dalle due compagne (le sig.re […omissis…] e […omissis…]), di occuparsi della "gestione" del […omissis…], […omissis…], dal decesso dei genitori di quest'ultimo, di aver anticipato spese eccessive per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile nel quale risiedono la […omissis…]". Con specifico riguardo al cugino del consulente, l'intermediario ha precisato che il consulente non ha mai fornito certificazioni ufficiali […omissis…], avendo ritenuto sufficiente, al fine di salvaguardarne gli interessi, l'apertura di un trust denominato "[…omissis…]", istituito per atto notarile in data 22/12/2011, in cui è stato conferito l'immobile a Roma dove abita il sig. […omissis…] con la […omissis…];

PREMESSO, inoltre, che nel corso del citato incontro del 27/02/2017 è, altresì, emerso che il consulente avrebbe ricevuto finanziamenti da parte dei seguenti clienti:

- […omissis…], 7.000,00 euro, nell'anno 2016;

- […omissis…], 18.994,00 euro, nel periodo 2014/2016;

- […omissis…], 20.000,00 euro, nell'anno 2014;

- […omissis…], 23.000,00 euro, nell'anno 2015;

PREMESSO, infine, che con un primo reclamo del 3/07/2017 il sig. […omissis…] ha dichiarato di aver eseguito il 21/07/2016, il 29/09/2016 e il 28/10/2016, per asserite finalità di investimento, 3 operazioni di bonifico per l'importo complessivo di 113.000,00 euro in favore del consulente. Il sig. […omissis…] riporta nel reclamo che il consulente lo avrebbe contattato proponendogli l'acquisto di "titoli della Mediolanum che avrebbero reso il 3% netto e con scadenza a 90 gg. Tali titoli potevano, però, essere acquistati solo dai dipendenti e solo dal loro conto corrente". Le anzidette somme non sono mai state restituite al cliente;

RITENUTI, pertanto, esistenti, in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che facciano presumere che il sig. Parente avrebbe tenuto gravi condotte irregolari nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

CONSIDERATO che i comportamenti del sig. Parente come sopra rappresentati integrano la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti:

1. art. 107, comma 1, in quanto il sig. Parente avrebbe:

- acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti;

- eseguito operazioni non autorizzate dai clienti;

- contraffatto la sottoscrizione dei clienti;

- percepito finanziamenti dai clienti;

2. art. 108, comma 7, in quanto avrebbe trattenuto e utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, in violazione delle modalità prescritte dal citato comma 7;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d.lgs. 129/2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. dell'art. 10, commi 2 e 3 del d.lgs. 129/2017, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti dei risparmiatori;

CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell'entità dei danni cagionati e delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal sig. Parente sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo, avuto riguardo all'entità degli importi complessivamente sottratti, nonché alla condizione di […omissis…] di taluni dei clienti coinvolti nella vicenda in esame, […omissis…] e il sig. […omissis…];

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. 129/2017;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Parente dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del sig. Parente dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

D E L I B E R A:

Il sig. Francesco Paolo Parente, nato a Roma il 31/01/1962, residente […omissis…], è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

15 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Mario Nava