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Delibera n. 20437

Sospensione cautelare per un periodo di sessanta giorni, del sig. Fabio Callegari dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la propria delibera n. 12136 del 28 settembre 1999 recante l'iscrizione all'Albo Unico dei consulenti finanziari del sig. Fabio Callegari, nato il 5 dicembre 1960 a Milano (MI) e residente […omissis…];

PREMESSO che, con note del 15 febbraio 2017 (prot. n. 0021057/17), del 28 aprile 2017 (prot. n. 0058212/17) e del 22 gennaio 2018 (prot. n. 0009249/18), Credem ha comunicato di avere adottato, in data 21 aprile 2017, il provvedimento di revoca per giusta causa del mandato conferito al sig. Fabio Callegari a seguito di gravi irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

PREMESSO che, come rappresentato da Credem nelle note sopra citate, il sig. Callegari è risultato "assente in via continuativa sin dal 16 maggio 2016" e, a suo carico, sono emerse anomalie che hanno formato oggetto di due distinti reclami da parte dei clienti di seguito indicati:

1) Signori […omissis…] e […omissis…]

In base a quanto dichiarato dai clienti nel reclamo del 12 luglio 2016 e, a seguito dei primi riscontri di Credem, è emerso che:

- "dal raffronto tra i versamenti effettuati, la documentazione contabile fornita ai sottoscritti [signori […omissis…]] dal sig. Callegari e la realtà dei fatti emergono discrepanze sostanziali e soprattutto un ammanco di circa 600.000 euro che non trova spiegazione alcuna";

- un paio di giorni prima di ciascun incontro [il sig. Callegari] stampava una posizione investimenti riconducibile alla posizione complessiva e una riconducibile a un di cui della precedente e, nel corso dell'incontro con il cliente faceva intendere che il patrimonio fosse pari alla somma dei due documenti";

- esisteva un accordo tra il sig. […omissis…] e il sig. Callegari in base al quale "qualora fosse stato conseguito un rendimento superiore al 3%, l'eccedenza sarebbe stata divisa a metà (...) Il sig. […omissis…] ha sostenuto di aver riconosciuto [al sig. Callegari] ingenti somme per gli extra-rendimenti, sia in contanti, sia mediante assegni bancari tratti senza indicazione del beneficiario, che poi [il sig. Callegari] poteva compilare a Suo piacimento secondo l'esigenza".

Di seguito si riporta l'elenco degli assegni e dei bonifici disconosciuti dai clienti:

Tabella 1 – Operazioni disconosciute dai signori […omissis…].

Data

Operazione

Beneficiario

Importo (euro)

06/05/2013

Callegari Fabio

1.500

14/05/2013

1.000

13/12/2013

1.000

12/08/2013

3.000

18/03/2014

12.800

17/12/2014

25.000

18/12/2014

25.000

Totale

 

 

69.300



* […omissis…] è una società presso cui il consulente ha effettuato acquisti per arredi.

**Il bonifico a favore di […omissis…]è riconducibile al cliente […omissis…] ed è relativo a prestiti infruttiferi.

2) Signori […omissis…]

Nella nota del 25 ottobre 2016 i signori […omissis…] hanno dichiarato che, a fronte della "latitanza" del sig. Callegari, "si sono recati presso la sede [di Credem] dove hanno appreso delle minusvalenze registratesi sul controvalore dei loro investimenti, pari a oltre 140.000 euro, trasformatesi in perdite ad esito dello smobilizzo deciso ovviamente per non provocare ulteriori aggravamenti del danno, attesa la marcata turbolenza dei mercati"; alla luce di quanto riscontrato, i clienti hanno contestato al sig. Callegari di avere "occultato l'andamento oltremodo progressivamente negativo dei valori mobiliari scelti dal consulente tramite un'operatività forsennata di trading [e quindi di aver] impedito al sig. […omissis…] di decidere responsabilmente nell'ottica, quanto meno, di mitigare le minus via via accumulate".

In particolare, nel reclamo sopra citato i clienti hanno lamentato che:

- il sig. Callegari ha redatto due profili in due tempi diversi: un profilo dinamico e aggressivo in data 28 gennaio 2010 e l'altro, in data 29 luglio 2016, di tipo conservativo, dei quali solo il secondo profilo avrebbe rappresentato l'effettiva situazione dei clienti;

- il sig. Callegari "ha provveduto di sua iniziativa a domiciliare la corrispondenza relativa agli estratti conto dei titoli e dei conti correnti nel casellario postale n. 341 presso la sede della Credem presso cui non c'è stato mai un accesso dei titolari, offrendo il Callegari un servizio informativo diretto presso il domicilio rappresentato dallo studio dentistico di […omissis…]". Nel corso delle visite presso lo studio dentistico il consulente forniva personalmente le informazioni "avallate da rendicontazioni rimostrate su moduli stampati e prodotti dallo stesso consulente e accompagnate da strisciate di cassa riepilogative e confermative della positività di valorizzazione del patrimonio gestito";

- "l'operatività in titoli dei clienti è stata condotta prevalentemente mediante trading online il cui contratto è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010";

- il sig. Callegari ha attivato i servizi di phone banking, internet banking e si è riservato l'uso della password e dei codici al fine di "esercitare un'ampia facoltà dispositiva" e, in particolare, "un forsennato trading";

- le visite del sig. Callegari "si sono diradate vieppiù dalla fine del 2014 e per tutto il 2015 fino ad annullarsi nel corso del 2016";

PREMESSO che, con lettera del 1° febbraio 2017 Credem ha contestato al sig. Callegari gli illeciti sopra illustrati e ha specificato quanto segue riguardo all'operatività sopra descritta:

a) con riguardo ai signori […omissis…], che:

- tutte le operazioni "sono state impartite tramite internet banking tra il 26 luglio 2007 ed il 18 dicembre 2014 a favore di altri clienti gestiti [dal sig. Callegari]";

- "i clienti hanno disconosciuto completamente l'utilizzo dell'home banking. Dalle verifiche disposte è emerso che il primo contratto di internet banking intestato ai clienti è stato sottoscritto l'11 novembre 1999 con firme palesemente difformi da quelle dei clienti. Alla luce delle dichiarazioni rilasciate anche dai clienti (…) riteniamo che [il sig. Callegari] fosse in possesso delle credenziali di accesso all'internet banking dei clienti ed abbia indebitamente utilizzato tale servizio per disporre operazioni di varia natura";

- "l'operatività in titoli è stata condotta prevalentemente mediante trading on line e risulta caratterizzata da una significativa attività di trading su titoli azionari (…) Dall'apertura dei rapporti risultano impartiti n. 7.110 ordini di cui 5.264 tramite internet banking e 1.846 in filiale". Nell'ambito degli ordini disposti in filiale è risultato che il 24% risultano sottoscritti con firma non conforme e il 13% con firma dubbia;

- "gli accessi da rete interna Credem sono sempre avvenuti da dispositivi sui quali [il sig. Callegari] aveva effettuato il login con le sue credenziali di accesso (…) Nel caso di accessi eseguiti da rete esterna, in ciascuna giornata l'indirizzo IP associato agli accessi è risultato il medesimo per tutte le utenze (…) Questo consente di concludere che gli accessi all'Internet Banking dei vari clienti sono avvenuti mediante l'utilizzo dello stesso apparato";

- il sig. Callegari ha "rappresentato ai clienti mediante il raggiro della consegna di due posizioni investimenti, un patrimonio maggiore di quello reale (…) sfruttato tale artifizio per concordare illecitamente con il sig. Croci di farsi corrispondere in contanti o mediante assegni bancari il 50% del guadagno oltre una certa soglia per i clienti (…) indebitamente operato sui rapporti dei […omissis…] mediante l'internet banking sia per l'esecuzione di bonifici sia per operare in titoli, generando perdite significative per i clienti";

b) con riguardo ai signori […omissis…], che il sig. Callegari ha:

- "rappresentato mediante il raggiro della consegna di due posizioni investimenti, un patrimonio maggiore di quello reale";

- "operato liberamente sui rapporti dei signori […omissis…] mediante l'internet banking, sia per l'esecuzione di bonifici sia per operare in titoli, causando perdite significative in danno dei clienti";

- "concesso indebite facilitazioni bancarie ai clienti mediante bonifici (…) con causale prestito infruttifero con fondi provenienti dai signori […omissis…], a fronte delle quali (…) ha beneficiato, presso lo studio dentistico condotto dai clienti, di prestazioni odontoiatriche per [il sig. Callegari] e per i suoi famigliari, senza sostenerne i costi";

PREMESSO che, in data 31 marzo 2017, il sig. Callegari è stato convocato presso Credem per rendere le giustificazioni sul proprio operato e, in tale occasione, ha dichiarato che:

- "riguardo ai clienti […omissis…] ritengo opportuno precisare che:

- nel 2004 a fronte di pressioni del cliente dovute a perdite subite su operazioni in derivati fui costretto a versargli somme in contanti a tacitazione (…);

- riguardo alla suddivisione sull'extra rendimento su proposta del […omissis…] si arrivò ad un accordo finalizzato alla ripresa dei rapporti che si erano raffreddati (…);

- la dichiarazione del cliente fu che se avessi operato bene avrei potuto recuperare ed anche guadagnarci (…);

- si decise anche di non operare più in derivati ed in quella occasione mi consegnò il token come espressione di massima fiducia (…);

- i movimenti in contanti verso il mio conto sono riconducibili all'accordo di spartizione al 50% delle plusvalenze oltre il 3% (…);

- il cliente […omissis…] è stato presentato dal […omissis…] il quale mi aveva rappresentato che era interessato ad una gestione operativa simile alla sua (…) il cliente mi ha dato il token come per il […omissis…] (…);

- sui clienti […omissis…] tengo a precisare che io proponevo operazioni telefonicamente ed ottenuta l'autorizzazione verbale mi dettavano i codici di ingresso e del token che mi veniva comunicato in tempo reale; i clienti sono disponibili a confermare le operazioni (…);

- mi scuso per aver gestito una operatività in maniera difforme dalle regole purtroppo dettate dalle richieste dei clienti";

PREMESSO che, con l'ultima nota del 22 gennaio 2018 Credem ha precisato che:

- non sono pervenuti altri reclami:

- il sig. Salvetti Stafano ha richiesto la chiusura del rapporto e non ha avanzato alcun reclamo o richiesta di documenti/informazioni in merito all'operatività registrata;

- i signori […omissis…] e […omissis…] hanno confermato la movimentazione e i saldi dei rapporti senza avanzare alcun reclamo;

- il rapporto tra il sig. Callegari e la famiglia […omissis…] è di "amicizia".

RITENUTI pertanto esistenti, a carico del consulente sig. Fabio Callegari, in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che fanno presumere il perfezionamento delle seguenti fattispecie:

- acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

- contraffazione della firma della clientela;

- perfezionamento di operazioni non autorizzate;

- comunicazione di informazioni e produzione di rendiconti non rispondenti al vero;

- simulazione di operazioni di investimento;

- ricezione e utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;

CONSIDERATO che i comportamenti del consulente sig. Callegari, come sopra rappresentati, integrano ipotesi di violazione dell'art. 107, comma 1, della delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti, per aver:

- acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

- contraffatto la firma della clientela;

- perfezionato operazioni non autorizzate;

- comunicato informazioni e prodotto rendiconti non rispondenti al vero;

- simulato operazioni di investimento;

- ricevuto e utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente nei confronti dei risparmiatori;

CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell'entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal consulente finanziario sig. Fabio Callegari sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Fabio Callegari dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del medesimo sig. Fabio Callegari dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

D E L I B E R A:

Il sig. Fabio Callegari, nato il 5 dicembre 1960 a Milano (MI) e residente […omissis…], è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

15 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Mario Nava