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Bollettino


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Delibera n. 20470

Sospensione cautelare per un periodo di sessanta giorni, del sig. Domenico Penno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la delibera Consob n. 10173 dell'8 agosto 1996, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Domenico Penno, nato a Felizzano (AL) il 22 settembre 1954 e residente […omissis…];

PREMESSO che con note di Finecobank Banca Fineco S.p.A. (di seguito Banca Fineco) del 28 dicembre 2016 (prot. n. 0114343/16 del 29/12/2016) e del 5 giugno 2017 (prot. n. 0074882/17 del 06/06/2017) sono state rilevate ipotesi di condotte irregolari poste in essere dal sig. Domenico Penno nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

PREMESSO, in particolare, che Banca Fineco nella nota del 28 dicembre 2016 originariamente segnalava che in data 25 ottobre 2016 il sig. […omissis…], delegato a operare sul conto corrente n. […omissis…] di Banca Fineco, intestato ai sigg. […omissis…] e […omissis…], clienti assegnati al sig. Penno, aveva trasmesso una copia di un'apparente distinta di versamento di euro 100.000, da cui si rilevava che alla data del 9 dicembre 2014 il sig. Penno aveva ricevuto e si era impegnato a versare la somma di 100.000 euro (composta da n. 200 banconote da 500 euro) presso un conto corrente di Banca Unicredit S.p.A.;

PREMESSO che nella medesima nota la Banca aggiungeva che, unitamente alla suindicata distinta di versamento, era stata trasmessa dal sig. […omissis…] una dichiarazione del 12 agosto 2016 a firma del sig. Penno, in cui espressamente si affermava che: "il sottoscritto Domenico Penno, nato a Felizzano il 22/09/1954 e residente a […omissis…], si impegna a restituire la somma di € 53.000,00 al sig. […omissis…] e € 53.000,00 al sig. […omissis…] entro e non oltre il 15 settembre del 2016";

PREMESSO che, con la suindicata nota del 5 giugno 2017, Banca Fineco aggiungeva che in data 10 gennaio 2017 […omissis…], per conto della sig.ra […omissis…], aveva inviato un reclamo a Banca Fineco in cui si denunciava che nel dicembre 2014 il sig. Penno convinse il sig. […omissis…] a immettere nuova liquidità da spalmare sui precedenti investimenti già effettuati. Più precisamente nel citato reclamo si affermava che il sig. […omissis…] accompagnato dal […omissis…], si recò il 9 dicembre 2014 presso la sede di FinecoBank, sita in Genova, via Petrarca 23. In tale occasione il sig. […omissis…] consegnò la somma di euro 100.000,00 in contanti al sig. Penno, il quale rilasciò quietanza di versamento. L'[…omissis…], inoltre, segnalava che la suddetta somma era stata prelevata nella stessa giornata del 9 dicembre 2014 dal sig. […omissis…] dalla cassetta di sicurezza esistente presso la Filiale Banca Carige di Genova di Piazza Manin. Successivamente, il sig. […omissis…] apprese che il sig. Penno stava operando non correttamente e, eseguito un controllo sul conto, verificò che la somma di euro 100.000,00 non era stata versata né sul conto corrente né, tanto meno, investita negli strumenti finanziari già in essere;

PREMESSO che nella medesima nota la Banca aggiungeva che in data 16 novembre 2016 aveva ricevuto una nota attestante una cessione di crediti del sig. Penno, vantati nei confronti di Banca Fineco a favore dei sigg. […omissis…], […omissis…], […omissis…] e […omissis…], clienti assegnati al consulente. In particolare, nella nota di cessione di crediti si attestava espressamente che "Il sottoscritto Penno Domenico (…) premesso che già a partire dal giorno 15 giugno 2016 ha deciso di cedere così come ha ceduto in allora i propri crediti, per qualsiasi titolo (…) presenti e futuri, nei confronti di FinecoBank S.p.A., ai seguenti soggetti nelle percentuali indicate in corrispondenza di ciascun nominativo per un ammontare complessivo sino alla concorrenza di euro 105.000,00:

1) 30% - […omissis…] (…);

2) 30% - […omissis…] (…);

3) 17% - […omissis…] (…);

4) 15% - […omissis…] (…);

5) 8% - […omissis…] (…).

Con la presente scrittura conferma la cessione dei crediti oggetto della presente, notificandola a ogni effetto di legge alla FinecoBank S.p.A. e per l'effetto chiede a FinecoBank S.p.A., di pagare ai sopra indicati creditori, a ognuno nella percentuale indicata a fronte di ciascun credito che sarà oggetto di pagamento, nella misura massima complessiva di euro 105.000,00, quanto è/sarà dovuto dalla stessa al sottoscritto per qualsiasi titolo e/o ragione, manlevando espressamente FinecoBank S.p.A. per tali pagamenti. Fermo restando che la cessione ha avuto a oggetto tutti i crediti in titolarità del sottoscritto verso FinecoBank S.p.A., nessuno escluso o eccettuato, per capitale e per interessi";

PREMESSO che, infine, nella medesima nota Banca Fineco segnalava che in data 13 e 14 dicembre 2016 i sig.ri […omissis…] e […omissis…] avevano inviato una nota contenente una richiesta di esecuzione della suindicata dichiarazione di cessione di crediti vantati dal sig. Penno nei confronti di Banca Fineco. In relazione a tali crediti, la Banca ha precisato che il sig. Penno non risultava titolare di posizioni creditorie di entità pari agli importi indicati nella summenzionata cessione di crediti, ma che avrebbe provveduto a liquidare le polizze assicurative di cui risultava titolare il sig. Penno per un ammontare di 41.691,90 euro, in adesione all'avvenuta cessione di crediti, soddisfacendo in maniera solo parziale i crediti indicati;

PREMESSO che da ultimo, con nota del 3 gennaio 2018, (prot. n. 0000535/2018 di pari data), l'[…omissis…] trasmetteva copia della distinta di versamento della somma di 100.000 euro rilasciata dal sig. Penno ai signori […omissis…] sopra riferiti;

CONSIDERATO che i comportamenti del consulente finanziario sig. Penno, come sopra rappresentati, integrano ipotesi di violazioni delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 vigente all'epoca dei fatti:

- art. 107, comma 1, per aver:

- acquisito la disponibilità di somme di denaro di pertinenza della clientela;

- omesso di eseguire operazioni d'investimento disposte dai clienti;

- art. 108, comma 6, per aver ricevuto finanziamenti dalla clientela;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti dei risparmiatori, in ragione della gravità delle condotte, trattandosi di violazioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo e della reiterazione delle stesse;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Domenico Penno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del sig. Domenico Penno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

D E L I B E R A:

Il sig. Domenico Penno nato a Felizzano (AL) il 22 settembre 1954 e residente a […omissis…], è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

7 giugno 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese