Delibera Tot Sanzioni mese2 n. 20579 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Gian Carlo Cremaschini dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;
VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;
VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;
VISTA la delibera dell'Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;
VISTA la delibera OCF n. 507 del 12 settembre 2013, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Gian Carlo Cremaschini, nato a Manerbio il 12 febbraio 1961 e […omissis…];
PREMESSO che con nota del 30 novembre 2017 (prot. n. 0131839/17 di pari data) Banca Mediolanum S.p.A. segnalava che nel corso dell'attività di verifica svolta dall'Unità Controlli Preventivi sull'operato dei propri consulenti finanziari era stata analizzata la posizione della signora […omissis…], cliente assegnata al sig. Cremaschini, in quanto l'8 e il 15 novembre 2017 erano stati eseguiti dal conto corrente a lei intestato n. 2 bonifici bancari (di 3.253 euro e 1.256 euro) a favore di tale sig.ra […omissis…];
PREMESSO, in particolare, che Banca Mediolanum, nella suindicata nota del 30 novembre 2017, precisava che da ulteriori approfondimenti era emerso che il sig. Cremaschini fosse cointestatario, insieme alla sig.ra […omissis…], del conto corrente di destinazione dei bonifici sopra citati. Nella medesima nota la Banca rilevava, inoltre, che dalla disamina dei movimenti del conto corrente presso Banca Mediolanum della sig.ra […omissis…], cliente nonché […omissis…] del sig. Cremaschini, era emerso il versamento di un assegno di 10.000 euro, tratto dalla sig.ra […omissis…] su Banca Valsabbina S.c.p.a.. La Banca aggiungeva che in data 16 novembre 2017 la sig.ra […omissis…], contattata telefonicamente, aveva disconosciuto entrambe le suddette operazioni di bonifico (di 3.253 euro e 1.256 euro), dichiarando altresì di non conoscere la beneficiaria delle disposizioni di bonifico, sig.ra […omissis…]. La cliente aveva inoltre riferito di non conoscere la sig.ra […omissis…] né tantomeno di esserle debitrice di alcuna somma;
PREMESSO che nella medesima nota l'Intermediario riferiva che, a seguito di accertamenti effettuati presso la clientela assegnata al sig. Cremaschini, al fine di verificare se sussistessero situazioni similari a quella della sig.ra […omissis…], era emerso che il sig. […omissis…] aveva affermato di essere in possesso di documentazione attestante l'accredito della somma di 30.000 euro, avvenuto con bonifico proveniente da un conto corrente di altro istituto intestato al sig. Cremaschini. Tale bonifico non era però mai pervenuto a Banca Mediolanum, in quanto non era mai stato eseguito. A detta del cliente il predetto bonifico sarebbe stato riconducibile alla restituzione della quota residua di un prestito personale originariamente pari a 40.000 euro, concesso dal sig. […omissis…] al sig. Cremaschini durante il 2012, […omissis…]. Inoltre, il cliente aveva asserito di essere in possesso di n. 2 moduli di versamento aggiuntivo su fondi rilasciatigli dal consulente, per un importo complessivo pari a 30.000 euro; la provvista per tale versamento aggiuntivo sarebbe stata creata con il bonifico fittizio di cui sopra. Il perfezionamento dell'investimento, come precisato dalla Banca, non è mai avvenuto;
PREMESSO che il sig. Cremaschini, sospeso cautelarmente dalla Banca in data 16 novembre 2017, era stato personalmente sentito in un incontro tenutosi il giorno successivo.
Durante tale incontro il consulente aveva fatto le seguenti precisazioni:
- le disposizioni dei bonifici eseguiti dal conto corrente della sig.ra [...omissis...] sono state sottoposte alla firma della cliente senza informarla circa il contenuto dei moduli;
- la sig.ra […omissis…], beneficiaria dei bonifici, […omissis…] (anche se da informazioni in possesso della banca è poi risultato che la sig.ra […omissis…]);
- l'assegno n. […omissis…], dell'importo di 10.000 euro, tratto dal conto corrente presso Banca Valsabbina dalla sig.ra […omissis…], è stato incassato da […omissis…], sig.ra […omissis…];
- la sig.ra […omissis…] non è consapevole che il suddetto assegno non è stato versato sul suo conto corrente di Banca Mediolanum né che il relativo importo sia stato incassato dalla sig.ra […omissis…];
- di aver personalmente incassato ulteriori assegni tratti dalla sig.ra […omissis…] sul conto corrente della Banca Valsabbina per un importo di circa 58.000 euro;
- le predette somme sono state distratte al fine di ripianare le perdite subite da altri clienti da lui seguiti, fino alla primavera del 2016, in costanza di mandato di agenzia con la Finanza & Futuro S.p.A..
Inoltre, in relazione al sig. […omissis…], il sig. Cremaschini ha dichiarato quanto segue:
- di aver ricevuto dal sig. […omissis…] un prestito di circa 10.000 euro nell'anno 2012 al fine di poter effettuare la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà;
- di aver restituito nel corso degli anni al sig. […omissis…] parte della suddetta somma e di aver successivamente consegnato a quest'ultimo un falso documento prodotto personalmente attestante l'avvenuto bonifico di 30.000 euro a suo beneficio al fine di indurlo a credere che il debito contratto nel 2012 fosse totalmente saldato;
- di aver consegnato al sig. […omissis…] n. 2 moduli di "versamenti aggiuntivi" a favore dei fondi a lui intestati dell'importo di 15.000 euro ciascuno, con lo scopo di indurlo a credere che l'importo del bonifico di cui al punto precedente fosse poi stato investito nei prodotti in essere presso Banca Mediolanum a nome del cliente, ancorché detti moduli non sono mai stati da lui trasmessi alla Banca;
PREMESSO che con nota del 7 maggio 2018 (prot. n. 0141537/18 dell'8 maggio 2018) Banca Mediolanum trasmetteva copia dei seguenti n. 6 assegni tratti dalla sig.ra [...omissis...] sul conto a lei intestato presso Banca Valsabbina S.c.p.a. e asseritamente consegnati al sig. Cremaschini:
- assegno n. […omissis…], datato 30/06/2016, recante l'importo di 5.000 euro, avente come beneficiario finale il sig. Cremaschini;
- assegno n. […omissis…], datato 01/08/2016, recante l'importo di 3.700 euro, avente come beneficiaio finale il sig. Cremaschini;
- assegno n. […omissis…], datato 22/09/2016, recante l'importo di 20.000 euro, avente come beneficiario finale il sig. Cremaschini;
- assegno n. […omissis…], datato 16/01/2017, recante l'importo di 10.000 euro, avente come beneficiario finale il sig. Cremaschini;
- assegno n. […omissis…], datato 19/04/2017, recante l'importo di 12.000 euro, avente come beneficiario finale il sig. Cremaschini;
- assegno n. […omissis…], datato 23/06/2017, recante l'importo di 10.000 euro, avente come beneficiario finale la sig.ra […omissis…];
CONSIDERATO che i comportamenti del consulente finanziario sig. Cremaschini, come sopra rappresentati, integrano ipotesi di violazioni delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti:
- art. 107, comma 1, per aver:
- acquisito la disponibilità di somme di denaro di pertinenza della clientela;
- comunicato informazioni e prodotto rendicontazioni non rispondenti al vero simulando operazioni d'investimento;
- art. 108, comma 5, per aver accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
- art. 108, comma 6, per aver ricevuto finanziamenti da clienti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;
CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti dei risparmiatori, in ragione della gravità delle condotte, trattandosi di violazioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo e della reiterazione delle stesse;
RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Gian Carlo Cremaschini dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del sig. Gian Carlo Cremaschini dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;
D E L I B E R A:
Il sig. Gian Carlo Cremaschìni nato a Manerbio il 12 febbraio 1961 e […omissis…], è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.
La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
13 settembre 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese