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Delibera n. 20578

Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Lorenzo Bresciani dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo per la vigilanza e tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la propria delibera n. 5949 del 28 gennaio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Lorenzo Bresciani, nato a Meldola il 3 aprile 1955;

PREMESSO che dalle note di Azimut Capital Management SGR Spa acquisite al protocollo Consob n. 34535/18 del 12 febbraio 2018 e n. 162403/18 del 22 maggio 2018 emergono irregolarità che il sig. Bresciani avrebbe posto in essere nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede;

PREMESSO che in particolare, il consulente finanziario avrebbe acquisto, anche mediante distrazione a favore di terzi, denaro di taluni clienti, attraverso le operazioni di seguito indicate in tabella 1;

TABELLA 1:

Cliente

Data

Importo in euro

Beneficiario

Modalità

14.01.14 7.375
15.01.14 7.500
17.01.14 6.500
21.01.14 7.000
17.02.14 4.100
18.02.14 3.900
19.02.14 3.784
03.04.2017 12.000 Lorenzo Bresciani
23.05.2017 4.600 Lorenzo Bresciani
anno 2017 2.900
anno 2017 2.100
08.05.2017 13.800 Lorenzo Bresciani
15.06.2017 4.500 Lorenzo Bresciani
30.11.2013 10.950 Lorenzo Bresciani
23.01.2014 3.200
23.01.2014 3.200
24.01.2014 3.200
16.03.2016 3.000
15.03.2016 3.000 Lorenzo Bresciani
30.06.2016 2.800 Lorenzo Bresciani
01.07.2016 2.200
22.03.2016 3.000
23.02.2016 4.100 Lorenzo Bresciani
23.02.2016 4.000
14.03.2016 4.100 Lorenzo Bresciani
14.03.2016 4.000
Successiva al 12.12.2013 9.800
Successiva al 12.12.2013 7.420
Successiva al 12.12.2013 6.300
Successiva al 12.12.2013 9.800
17.12.2015 7.000 Lorenzo Bresciani
30.12.2015 6.500 Lorenzo Bresciani
30.12.2015 6.000 Lorenzo Bresciani
17.12.2015 7.000 Lorenzo Bresciani
30.12.2015 6.500 Lorenzo Bresciani
30.12.2015 6.500 Lorenzo Bresciani
20.02.2014 7.000 Lorenzo Bresciani
02.07.2016 20.000 Lorenzo Bresciani
02.07.2016 5.000 Lorenzo Bresciani
15.02.2016 1.500 Lorenzo Bresciani
18.02.2016 1.300
16.02.2016 1.700
15.02.2016 1.950
16.06.2017 3.000 Lorenzo Bresciani
16.06.2017 1.000 Lorenzo Bresciani
29.01.2016 3.350
01.02.2016 3.300
13.07.2016 1.500
14.07.2016 1.600
03.08.2016 900
03.08.2016 930
03.08.2016 950
31.03.2016 1.900
04.04.2016 1.900
30.08.2016 2.860
30.03.2016 2.200 Lorenzo Bresciani
03.08.2014 2.980
11.12.2013 2.900
10.11.2013 2.800
09.12.2013 3.000
09.12.2013 3.300
19.11.2013 3.000
20.11 2013 2.000    
05.02.2014 2.900
05.02.2014 2.600
03.02.2014 3.800
03.02.2014 3.150
01.02.2014 3.550 Lorenzo Bresciani
05.05.2014 2.500
30.04.2014 2.500
02.12.2014 2.630
02.12.2014 6.612,86
02.12.2014 6.612,86 Lorenzo Bresciani
30.04.2014 4.000 Lorenzo Bresciani
11.07.2014 3.200
09.07.2014 3.150
11.07.2014 3.250
09.07.2014 3.270
06.10.2015 3.960
06.10.2015 2.970 Lorenzo Bresciani
16.08.2015 2.000 Lorenzo Bresciani


PREMESSO che:

- il cliente […omissis….] ha dichiarato con nota del 16.01.2018, indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, di aver consegnato i sopra indicati assegni (v. Tabella 1) al sig. Bresciani senza aver indicato il beneficiario al fine di effettuare investimenti finanziari e di non conoscere il beneficiario degli assegni;

- il cliente […omissis….] ha dichiarato, con nota del 17.01.2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, di aver consegnato al sig. Bresciani contanti per complessivi 16.600 euro come indicato in tabella 1, al fine di acquistare azioni della Azimut Holding Spa. In proposito, il sig. […omissis….] ha allegato gli ordini di acquisto delle azioni rilasciati dal consulente finanziario. Il sig. […omissis….] ha, inoltre, dichiarato di aver consegnato al sig. Bresciani i due assegni indicati in tabella 1 e ne ha allegato copia. Si tratta di assegni "Unicredit", per complessivi euro 5.000, senza l'indicazione del destinatario e della data. In proposito, il sig. […omissis….] ha allegato copia della dichiarazione resa l'8 settembre 2017 dal consulente finanziario con la quale il medesimo ha affermato di aver ricevuto complessivi 5.000 euro per effettuare investimenti finanziari;

- il cliente […omissis….] ha dichiarato, con nota del 17 gennaio 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, di aver consegnato al sig. Bresciani in contanti le somme indicate in tabella al fine di acquistare azioni di Azimut Holding Spa. Il cliente […omissis….] ha allegato gli ordini di acquisto del 15.06.2017 e dell'08.05.2017 ricevuti dal consulente finanziario e ha affermato che tali ordini non sono stati eseguiti;

- la cliente […omissis….], con nota del 20.01.2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha dichiarato di aver affidato al sig. Bresciani la somma indicata in tabella 1 al fine di acquistare prodotti finanziari e ha allegato copia dell'ordine di acquisto del 30.11.2013 di azioni Azimut Holding Spa ricevuto dal consulente finanziario;

- i sigg.ri […omissis….] e […omissis….], con nota del 22 gennaio 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, hanno dichiarato di aver sottoscritto investimenti finanziari tramite il sig. Bresciani non presenti nel deposito-titoli intestato ai medesimi alla data del 18 gennaio 2018;

- il cliente […omissis….], con nota del 22 gennaio 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha dichiarato di aver consegnato al consulente finanziario gli assegni indicati in tabella 1 al fine di effettuare investimenti non presenti nel deposito titoli alla data del 16 gennaio 2018;

- il cliente […omissis….], con nota del 29 gennaio 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha dichiarato di aver consegnato al sig. Bresciani gli assegni indicati in tabella 1 al fine di effettuare investimenti non presenti nel deposito titoli alla data del 16 gennaio 2018;

- i sigg.ri […omissis….] e […omissis….], con nota del 14 febbraio 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, hanno dichiarato di aver consegnato in contanti le somme indicate in tabella 1 al fine di effettuare investimenti finanziari; allegano, inoltre, copia degli investimenti sottoscritti il 20 febbraio 2014 e il 2 luglio 2016 a mezzo del consulente finanziario;

- la cliente […omissis….], con nota del 16 marzo 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha allegato copia di taluni investimenti sottoscritti a mezzo del sig. Bresciani dei quali ha riscontrato la mancanza nel deposito-titoli acceso presso Azimut Capital Management SGR Spa: si tratta in particolare di investimenti effettuati in data 14 dicembre 2016 e 2 maggio 2014;

- il cliente […omissis….], con nota del 28 febbraio 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha allegato un documento, datato 19 luglio 2017, apparentemente redatto e sottoscritto dal sig. Bresciani con il quale il medesimo si impegna a restituire al sig. […omissis….] la somma di euro 1.000; inoltre, il sig. […omissis….] ha allegato una falsa rendicontazione che il sig. Bresciani avrebbe rilasciato al medesimo alla data del 31 dicembre 2015;

- il cliente […omissis….], con nota dell'8 marzo 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha dichiarato di aver consegnato al consulente finanziario gli assegni indicati in tabella; il cliente, inoltre, ha dichiarato di aver consegnato denaro contante al sig. Bresciani per effettuare operazioni di investimento;

- i sigg.ri […omissis….] e […omissis….], con nota dell'8 marzo 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, hanno allegato documentazione da cui emerge che il sig. Bresciani avrebbe ricevuto dai medesimi sigg.ri […omissis….] e […omissis….] le seguenti somme: euro 12.600 in data 27 maggio 2014; euro 11.900 in data 18 giugno 2014; euro 4.000 in data 21 ottobre 2016 al fine di effettuare operazioni di investimento; euro 3.000 in data 25 luglio 2017 a titolo di finanziamento in favore del consulente finanziario;

- la sig.ra […omissis….], con nota del 12 marzo 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha dichiarato di aver consegnato gli assegni indicati in tabella 1 al sig. Bresciani al fine di effettuare investimenti finanziari;

- la sig.ra […omissis….], con nota del 13 marzo 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha dichiarato di aver consegnato gli assegni indicati in tabella 1 al consulente finanziario al fine di effettuare investimenti finanziari i quali non erano presenti nella documentazione ufficiale rilasciata dall'Intermediario;

- la sig.ra […omissis….], con nota del 27 marzo 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha dichiarato di aver consegnato al consulente finanziario euro 4.000 in contanti in data 30 aprile 2014;

- il cliente […omissis….], con nota del 27 marzo 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha allegato un documento, datato 30 luglio 2014, nel quale il consulente finanziario dichiara di aver ricevuto dal sig. […omissis….] euro 4.200 e un documento, datato 18 luglio 2017, nel quale il sig. Bresciani dichiara di aver ricevuto dal medesimo sig. Gentili euro 2.250;

- il cliente […omissis….], con nota del 29 marzo 2018 indirizzata a Azimut Capital Management SGR Spa, ha dichiarato di aver consegnato in contanti 12.000 euro al consulente finanziario per finalità di investimento e che tale somma non è stata investita in prodotti finanziari. Il sig. […omissis….] ha allegato un documento nel quale il sig. Bresciani dichiara di aver ricevuto 12.000 euro dal medesimo […omissis….] per finalità di investimento in data 27 gennaio 2016;

RILEVATO che le condotte sopra rappresentate integrano la violazione dei seguenti articoli del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

art. 107, comma 1, per aver:

- acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, disponibilità dei clienti;

- effettuato operazioni non autorizzate;

- omesso di eseguire operazioni dei clienti;

- comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero;

- rilasciato false rendicontazioni ai clienti;

art. 108, comma 5, per aver accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste dalla legge;

art. 108, comma 6, per aver ricevuto finanziamenti dai clienti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 129 del 2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei risparmiatori;

CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell'entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal signor Bresciani sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Bresciani dall'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del medesimo sig. Lorenzo Bresciani dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 129 del 2017 ;

D E L I B E R A:

Il sig. Lorenzo Bresciani, nato a Meldola il 3 aprile 1955 e residente […omissis….] è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 129 del 2017, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

13 settembre 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese