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Bollettino


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Delibera n. 20624

Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Gianluca Iob dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la propria delibera n. 13714 del 14 agosto 2002 recante l'iscrizione all'Albo Unico dei consulenti finanziari del sig. Gianluca Iob nato il 24 gennaio 1978 a Trento (TN) e [… omissis …];

PREMESSO che, con nota del 7 agosto 2018 (prot. n. 0297333/18) FinecoBank S.p.A. ha comunicato di avere adottato, in data 27 luglio 2018, il provvedimento di revoca per giusta causa del mandato conferito al sig. Iob a seguito di gravi irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

PREMESSO che, come rappresentato da FinecoBank S.p.A. nella nota sopra citata, nel corso di un incontro con il Group Manager della Banca, in data 25 luglio 2018, i clienti [… omissis …] e [… omissis …], hanno:

- "disconosciuto un bonifico di 50.000 euro disposto online [in data 1° marzo 2018] dal loro conto corrente a favore della sig.ra [… omissis …] (ex cliente del sig. Iob) nonché la totalità delle operazioni di investimento registrate sul [loro] rapporto;

- "dato la disponibilità esclusiva delle credenziali segrete di accesso telematico al sig. Iob;

- mostrato un apparente rendiconto che i clienti avrebbero ricevuto dal sig. Iob, modificato in modo tale da mantenere celato il bonifico di cui sopra e recante a penna un'integrazione relativa all'ipotetico saldo complessivo della posizione";

PREMESSO che, nella medesima data del 25 luglio 2018 i signori [… omissis …] e [… omissis …] hanno rilasciato una dichiarazione scritta, ribadendo quanto dichiarato sopra e, in particolare, hanno affermato quanto segue:

- che non hanno disposto personalmente il bonifico di 50.000 euro sopra citato;

- "non siamo in possesso delle credenziali online. Ci siamo sempre fidati del consulente Iob Gianluca. Abbiamo avuto dubbi nel momento in cui non ci forniva nessuna rendicontazione (….) Le credenziali online erano in possesso del consulente Iob che dopo insistenza ne ha fornito una copia scritta di suo pugno;

- secondo le nostre ipotesi la nostra posizione dovrebbe essere di 120.000 euro circa (70.000 di assegno più liquidazione per circa 50.000 euro di polizze Alleanza);

- non abbiamo mai disposto operazioni di investimento in fondi (non abbiamo mai concordato investimenti). La documentazione relativa alla posizione datata 10 gennaio 2018 ci è stata consegnata nel corso del mese di giugno dopo nostra insistenza";

PREMESSO che le verifiche tecniche immediatamente poste in essere da FinecoBank hanno evidenziato:

- "che il bonifico disconosciuto dai clienti è stato immesso da una workstation nella disponibilità del consulente (…);

- un apparente rendiconto che [i clienti] avrebbero ricevuto [dal consulente] modificato [dal consulente] in modo tale da mantenere celato il bonifico di Euro 50.000 (…) e recante a penna un'integrazione relativa all'ipotetico saldo complessivo della posizione".

PREMESSO che in data 27 luglio 2018 si è svolto l'incontro con il consulente finanziario, nel corso del quale il sig. Iob ha precisato:

- che i clienti [… omissis …] e [… omissis …] sono i [… omissis …];

- di essere in possesso dei codici di accesso telematico e di averli utilizzati per compiere operazioni sul rapporto di pertinenza dei clienti;

- per quanto concerne il bonifico di 50.000 euro a favore della sig.ra [… omissis …] disconosciuto dai clienti, il sig. Iob ha dichiarato essere "un aiuto finanziario per l'acquisto di un immobile da parte del figlio dei clienti e della sig.ra [… omissis …] [… omissis …] dei clienti);

- con riferimento all'eventuale possesso e utilizzo dei codici di altri clienti a lui associati, il consulente ha negato di esserne in possesso e di aver utilizzato i codici di altri clienti, ammettendo però che molti clienti operano in sua presenza utilizzando un tablet di sua proprietà";

RITENUTI pertanto esistenti, a carico del consulente sig. Gianluca Iob in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che fanno presumere il perfezionamento delle seguenti fattispecie:

- acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

- comunicazione di informazioni e rendicontazioni non rispondenti al vero;

- perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti;

- utilizzo dei codici di accesso personali ai rapporti dei clienti, fuori dei casi consentiti;

CONSIDERATO che i comportamenti del sig. Iob, come sopra rappresentati, integrano ipotesi di violazione dei seguenti articoli della delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e della delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 pro tempore vigenti:

- art. 107, comma 1 della delibera n. 16190 nonché art. 158, comma 1 della delibera n. 20307, per aver:

- acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

- comunicato ai clienti informazioni e rendicontazioni non rispondenti al vero;

- perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;

- art. 108, comma 7 della delibera n. 16190 nonché art. 159, comma 7 della delibera n. 20307, per aver utilizzato, fuori dai casi consentiti, i codici di accesso personali ai rapporti dei clienti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente nei confronti dei risparmiatori;

CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell'entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal consulente finanziario sig. Gialuca Iob sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Gianluca Iob dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del medesimo sig. Gianluca Iob dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

D E L I B E R A:

Il sig. Gianluca Iob, nato il 24 gennaio 1978 a Trento (TN) e residente [… omissis …] è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese