Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 19716

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del sig. Fabrizio Manella dall’albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 8377 del 6 settembre 1994, recante, tra l'altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari (oggi e di seguito: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Fabrizio Manella, nato a Castro (BG) l’8 maggio 1966 […omissis…];

VISTE la nota della Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, del 27 gennaio 2015 e le note del 24 novembre 2014, del 3 dicembre 2014 e del 15 aprile 2015, con le quali la Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha trasmesso documentazione in merito ad un presunto illecito di abusivismo finanziario, coinvolgente tra l’altro l’operato di consulenti finanziari;

VISTE le note del 1° settembre 2015 e del 30 settembre 2015, con le quali rispettivamente Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. e FinecoBank S.p.A. hanno fornito le informazioni richieste in merito al sig. Fabrizio Manella, facendo seguito alle richieste di dati e notizie formulate dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari con note del 1° giugno 2015 e del 16 settembre 2015;

VISTA la nota di contestazione del 19 gennaio 2016, notificata in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite con le note sopra citate, ha contestato al sig. Fabrizio Manella la violazione dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Regolamento Intermediari, per aver svolto attività incompatibile con quella di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;

RILEVATO che il consulente finanziario non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito;

VISTA la Relazione per la Commissione del 15 luglio 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il consulente finanziario non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Fabrizio Manella ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Fabrizio Manella la violazione dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Regolamento Intermediari, per avere egli svolto attività incompatibile con quella di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:

- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 2 del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la sospensione del consulente finanziario dall’Albo, da uno a quattro mesi, in caso di esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell’art. 106 del medesimo regolamento;

- nel caso di specie, occorre tenere conto che la violazione accertata – pur se protratta nel tempo – è stata posta in essere nei confronti di una sola cliente e per un importo complessivo delle somme investite non particolarmente ingente;

- con riferimento all’elemento soggettivo, sulla base degli atti del procedimento la violazione accertata risulta imputabile al sig. Fabrizio Manella quanto meno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il sig. Fabrizio Manella, nato a Castro (BG) l’8 maggio 1966 […omissis…], è sospeso, per un periodo di tre mesi, dall’Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

31 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas