Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 19898

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del Sig. Claudio Angelozzi dall’Albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 9895 del 1° aprile 1996, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Claudio Angelozzi, nato a San Giovanni Teatino (CH) il giorno 11 agosto 1960;

VISTE le informazioni acquisite in data 11 novembre 2015, nonché il 18, 19 e 20 novembre 2015 e il 28 aprile 2016 nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei confronti del Sig. Angelozzi, da cui è emerso che il medesimo ha posto in essere alcune irregolarità nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario;

VISTA la nota datata 20 giugno 2016, notificata al destinatario in pari data, con cui, a seguito della valutazione degli elementi informativi sopra richiamati, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari (di seguito «DIN»), ai sensi dell’art. 196, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, ha tra l’altro contestato al Sig. Claudio Angelozzi la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

- art. 106, comma 1, lett. e) per aver tenuto un comportamento in contrasto con l’ordinato svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, in quanto nel mese di ottobre 2012 il Sig. Angelozzi, pur avendo ancora in essere il contratto di agenzia con Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., ha promosso i servizi d’investimento ed i prodotti finanziari offerti da Lux Finance Ltd;

- art. 107, comma 1, per aver svolto attività di offerta fuori sede nei confronti di clientela al dettaglio per conto di LUX Finance Ltd, società che, sulla base di quanto rappresentato dalla […omissis…] nella corrispondenza intercorsa con la Consob, poteva operare esclusivamente nei confronti di clientela professionale;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione il Sig. Angelozzi è stato reso edotto della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note datate 27 giugno 2016, con cui il Sig. Angelozzi ha formulato alla DIN e all’Ufficio Sanzioni Amministrative separate istanze di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;

VISTA la nota in data 8 agosto 2016, la DIN ha comunicato l’accoglimento di entrambe le istanze di accesso, trasmettendo contestualmente gli atti richiesti;

VISTA la nota pervenuta il 15 luglio 2016, con cui il Sig. Angelozzi ha formulato una richiesta di audizione personale, a cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito positivo riscontro con nota del successivo 18 luglio 2016 e comunicando la data per il suo svolgimento con nota del 7 settembre 2016;

ESAMINATO il verbale dell’audizione del Sig. Angelozzi svolta il 14 ottobre 2016;

VISTA la Relazione per la Commissione del 21 dicembre 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti mossi al Sig. Angelozzi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Angelozzi, in replica alla predetta Relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative, con nota del 20 gennaio 2017;

CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano elementi atti a diversamente qualificare gli addebiti contestati;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Angelozzi la violazione dell’art. 106, comma 1, lett. e) e dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 in relazione ai fatti come sopra sinteticamente richiamati;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:

- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D. Lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 2, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall’Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell’art. 106 del medesimo Regolamento;

- con riguardo alla irregolarità concernente la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007 in relazione allo svolgimento di attività di offerta fuori sede nei confronti di clientela al dettaglio per conto di una società che poteva operare esclusivamente nei confronti di clientela professionale, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall’art. 196, comma 1, del D. Lgs.

- n. 58/1998, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva;

- nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tenere conto che la violazione contestata ha riguardato ventuno clienti e che dagli atti non risulta che i medesimi abbiano patito alcun danno per effetto del comportamento del consulente;

- la violazione risulta imputabile al consulente quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il Sig. Claudio Angelozzi, nato a San Giovanni Teatino (CH) il giorno 11 agosto 1960, è sospeso per un periodo di tre mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

1° marzo 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas