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Bollettino


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Delibera n. 20718

Sospensione sanzionatoria, per il periodo di mesi tre, del sig. Carlo Rossi dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell'Organismo per la vigilanza e la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (di seguito "OCF") n. 626 del 12 novembre 2013, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Carlo Rossi, nato a Genova (GE) il 28 novembre 1968 e residente […omissis…];

VISTE la documentazione trasmessa dall'OCF con nota del 28 agosto 2017 e le note di Intesa Sanpaolo S.p.A. del 22 agosto 2017, del 20 settembre 2017 e del 1° marzo 2018 da cui sono emerse talune irregolarità commesse dal sig. Carlo Rossi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (di seguito, anche solo "consulente finanziario");

VISTA la nota del 15 marzo 2018, notificata alla parte in data 23 marzo 2018, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato al sig. Carlo Rossi la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti:

- art. 108, comma 4, per non aver identificato una cliente all'atto della sottoscrizione della modulistica contrattuale;

- art. 107, comma 1, per aver qualificato come mere operazioni di "giro titoli" le operazioni con cui un terzo ha dapprima acquisito la contitolarità e poi l'esclusiva disponibilità del patrimonio mobiliare di una cliente;

RILEVATO che con nota 23 aprile 2018 il sig. Rossi Carlo ha presentato deduzioni scritte e documenti in merito alle contestazioni;

RILEVATO altresì che con la medesima nota 23 aprile 2018 il sig. Rossi Carlo ha formulato istanza di accesso e ha chiesto di essere personalmente ascoltato e, al riguardo, l'accesso ha avuto luogo in data 10 maggio 2018 e con nota del 30 maggio 2018 il sig. Rossi ha comunicato di non essere interessato all'audizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 23 luglio 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto delle difese di parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Carlo Rossi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Carlo Rossi la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti: art. 108, comma 4, per non aver identificato una cliente all'atto della sottoscrizione della modulistica contrattuale e art. 107, comma 1, per aver qualificato come mere operazioni di "giro titoli" le operazioni con cui un terzo ha dapprima acquisito la contitolarità e poi l'esclusiva disponibilità del patrimonio mobiliare della cliente;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 5) del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo in caso di violazione dell'art. 108, comma 4, del medesimo regolamento per l'omessa verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni;

- per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, per aver qualificato come mere operazioni di "giro titoli" le operazioni con cui la […omissis…] ha dapprima acquisito la contitolarità e poi l'esclusiva disponibilità del patrimonio mobiliare della […omissis…], non è prevista una specifica sanzione con l'effetto che la relativa determinazione è rimessa alla Consob;

- con la propria condotta negligente il consulente finanziario non ha impedito che terzi causassero grave nocumento alla cliente;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il Sig. Carlo Rossi, nato a Genova (GE) il 28 novembre 1968 e residente […omissis…], è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di tre mesi.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

22 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese