Delibera Tot Sanzioni mese4 n. 19896 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 19896
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Domenico Lamanna dall’albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTE la propria delibera n. 11169 del 27 gennaio 1998 recante, tra l'altro, l'iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti finanziari del sig. Domenico Lamanna, nato a Salerno il 27 luglio 1967, residente a […omissis…];
VISTA la documentazione trasmessa con note del 6 novembre 2015 e 12 febbraio 2016, con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato talune irregolarità poste in essere dal sig. Domenico Lamanna nell’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
VISTA la nota del 18 maggio 2016, notificata il 25 maggio 2016, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni svolte sulla base delle risultanze acquisite con le note sopra citate, ha contestato al sig. Lamanna, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007:
- art. 107, comma 1, per avere:
- falsificato la firma dei clienti;
- disposto operazioni non concordate con i clienti;
- comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero;
- art. 108, comma 5, per avere accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
- art. 108, comma 6, per aver percepito finanziamenti da parte dei clienti;
VISTA la nota pervenuta in data 24 giugno 2016, con cui il sig. Lamanna ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio;
RILEVATO che tale istanza è stata accolta e, in pari data, la Divisione Intermediari ha trasmesso alla parte la documentazione relativa al procedimento in esame;
VISTA la nota del 5 luglio 2016, con cui l’interessato ha formulato istanza di proroga del termine per la presentazione delle memorie difensive;
VISTA la nota del 6 luglio 2016, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato alla parte l’accoglimento della predetta istanza;
ESAMINATA la nota del 13 luglio 2016, con la quale l’interessato ha formulato deduzioni difensive;
RILEVATO che in data 15 novembre 2016, su richiesta della parte, si è tenuta l’audizione del sig. Lamanna;
VISTA la Relazione per la Commissione del 21 dicembre 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti mossi al sig. Lamanna ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;
VISTA la nota del 21 dicembre 2016 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione per la Commissione del 21 dicembre 2016;
PRESO ATTO che il sig. Lamanna non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Domenico Lamanna la contestata violazione degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 5 e comma 6, del Regolamento Intermediari, per gli illeciti consistenti nella falsificazione della firma, nell’esecuzione di operazioni non concordate e nella comunicazione di false informazioni con riguardo alla cliente sig.ra […omissis…], nonché nella accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte e nella percezione di finanziamenti da parte della clientela;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:
- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 5), del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo nell’ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente, di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), nn. 6) e 7), del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall’Albo, da uno a quattro mesi, nell’ipotesi di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte e di percezione di compensi o finanziamenti in violazione delle vigenti disposizioni regolamentari;
- ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, in senso attenuativo della gravità oggettiva dell’illecito, occorre tener conto che la contraffazione della firma, la comunicazione di false informazioni e l’esecuzione di operazioni non autorizzate hanno riguardato la sola cliente sig.ra […omissis…];
CONSIDERATO che, con riferimento all’elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al consulente finanziario quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Domenico Lamanna, nato a Salerno il 27 luglio 1967 e residente a […omissis…], è sospeso, per un periodo di quattro mesi, dall’Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
1° marzo 2017
IL PRESIDENTE
 Giuseppe Vegas