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Bollettino


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Delibera n. 20428

Sospensione sanzionatoria per un periodo di quattro mesi, del sig. Angelo Ambrosino dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 9297 del 19 giugno 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei Promotori Finanziari (oggi: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Angelo Ambrosino, nato a Roma (RM) il 27 febbraio 1965 e residente a […omissis…];

VISTA la nota del 7 febbraio 2017, con la quale Banca Widiba S.p.A. ha comunicato di aver adottato in data 13 gennaio 2017 il provvedimento di recesso per giusta causa nei confronti del sig. Angelo Ambrosino ed ha trasmesso copia degli esiti degli accertamenti svolti sull'operatività del consulente finanziario relativamente a taluni clienti;

VISTA la nota del 24 aprile 2017 con la quale è stato trasmesso a Consob l'esposto datato 12 marzo 2017 con cui un cliente ha lamentato l'operato del sig. Angelo Ambrosino nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede;

VISTA la nota del 4 luglio 2017, con la quale Banca Widiba S.p.A. ha fornito un aggiornamento in merito alle analisi svolte sul medesimo consulente finanziario;

VISTA la nota di contestazione dell'11 settembre 2017, notificata all'interessato in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite con le note sopra citate, ha contestato al sig. Angelo Ambrosino, tra l'altro, la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari per aver consegnato false rendicontazioni ai clienti;

VISTA la nota del 2 ottobre 2017, con la quale il sig. Angelo Ambrosino ha formulato deduzioni difensive;

RILEVATO che, con separate note del 2 ottobre 2017, il consulente finanziario ha presentato istanza di accesso agli atti ed istanza di audizione personale, positivamente riscontrate;

VISTA la nota del 20 novembre 2017, con la quale il consulente finanziario ha formulato ulteriori deduzioni;

VISTO il verbale dell'audizione del sig. Angelo Ambrosino, tenutasi in data 10 gennaio 2018;

VISTA la Relazione per la Commissione del 23 marzo 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto dell'attività difensiva espletata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la suddetta violazione ascritta al sig. Angelo Ambrosino, formulando altresì conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione ("Relazione USA");

VISTA la nota in data 23 marzo 2018 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla parte, in replica alla predetta Relazione USA, con nota del 20 aprile 2018;

CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano elementi atti a diversamente qualificare gli addebiti contestati;

RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del sig. Angelo Ambrosino, la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari per avere consegnato false rendicontazioni ai clienti;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 5, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- ai sensi dell'art. 110, comma 3, del citato Regolamento Intermediari, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore;

- si ritiene applicabile, al caso di specie, il summenzionato art. 110, comma 3, atteso che le condotte illecite accertate sono state realizzate nei confronti di un numero limitato di clienti e il consulente finanziario ha tenuto un atteggiamento collaborativo nell'ambito del procedimento sanzionatorio;

- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta imputabile al sig. Angelo Ambrosino quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il sig. Angelo Ambrosino, nato a Roma (RM) il 27 febbraio 1965 e residente a […omissis…], è sospeso, per un periodo di quattro mesi, dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

8 maggio 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese