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BANCA D'ITALIA - CONSOB

DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (TUF)

Il presente documento - nell'ambito delle iniziative per il recepimento della direttiva 2004/39/CE (MiFID) e delle relative misure di esecuzione nonché delle direttive 2006/48/CE (CRD) e 2006/49/CE (CAD) in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento - contiene uno schema di Regolamento che disciplina le materie rimesse alla regolamentazione congiunta della Banca d'Italia e della CONSOB dall'art. 6, comma 2-bis, del TUF.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 13 ottobre 2007 , a tutti i seguenti indirizzi:

- Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Normativa, Via Milano, 64, 00184 ROMA (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo: vif.normativa@bancaditalia.it);

- CONSOB, Divisione Intermediari, Via Broletto, 7, 20121 MILANO (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo: consob@consob.it).

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

 

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Ottobre 2007

PREMESSA

1. La Banca d'Italia e la CONSOB hanno pubblicato, nei mesi scorsi, una serie di documenti di consultazione che illustrano le principali scelte regolamentari che le due autorità intendono adottare ai fini del recepimento delle direttive 2004/39/CE (MiFID) e 2006/73/CE (recante le misure di esecuzione della MiFID) (1).

Con il presente documento, a completamento del quadro delle disposizioni di recepimento della nuova regolamentazione comunitaria, viene sottoposto a consultazione uno schema normativo relativo alle materie, di natura organizzativa e procedurale, sottoposte alla regolamentazione congiunta delle due autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del TUF, introdotto dal decreto legislativo di recepimento della MiFID, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 30 agosto scorso.

In particolare, la bozza detta gli obblighi a cui i soggetti abilitati (2) si devono uniformare in materia di: i) requisiti generali di organizzazione; ii) continuità dell'attività; iii) organizzazione amministrativa e contabile (compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme); iv) procedure (anche di controllo interno) per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio; v) controllo di conformità alle norme; vi) gestione del rischio dell'impresa; vii) audit interno; viii) responsabilità dell'alta dirigenza; ix) trattamento dei reclami; x) operazioni personali; xi) esternalizzazione di funzioni essenziali; xii) gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; xiii) conservazione delle registrazioni; xiv) procedure (anche di controllo interno) per la percezione e corresponsione degli incentivi.

Lo schema di Regolamento recepisce sia le disposizioni relative alle citate materie della MiFID e delle relative misure di esecuzione, sia le norme di natura organizzativa delle direttive 2006/48/CE (CRD) e 2006/49/CE (CAD) in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento (3). Il recepimento in questa sede delle disposizioni organizzative di queste ultime direttive è necessario per adeguare la disciplina delle SIM al quadro normativo comunitario.

L'impostazione del documento riflette la natura tendenzialmente di armonizzazione massima della direttiva 2006/73/CE, che risponde all'esigenza di favorire l'omogeneità delle normative nazionali. In tal senso, la bozza di Regolamento non si discosta, anche sotto il profilo lessicale, dalle fonti comunitarie recepite, se non limitatamente ad alcuni aspetti specifici necessari per chiarire le modalità applicative di alcune disposizioni nel nostro ordinamento.

In conformità con le scelte effettuate dal legislatore, il Regolamento congiunto, ed il protocollo di intesa che allo stesso sarà allegato, costituiscono uno sforzo nella direzione di un più ampio ed articolato coordinamento fra le autorità di vigilanza nella prospettiva di una riduzione dei costi per gli intermediari.

2. Il testo sottoposto a consultazione si articola in cinque Parti (4).

Nella Parte 1, oltre alle definizioni e all'ambito applicativo, sono stati introdotti alcuni principi generali circa: i) l'unitarietà del sistema organizzativo degli intermediari per le diverse finalità della vigilanza; ii) il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la CONSOB (che verrà allegato, secondo quanto previsto dal TUF, all'atto dell'emanazione del presente Regolamento); iii) il principio di proporzionalità, in base al quale gli intermediari applicano le disposizioni del Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi.

Inoltre, sono precisate le modalità di coordinamento tra la disciplina delle banche, contenuta nelle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia attuative del TUB, con quella definita nello schema di Regolamento. Ciò in quanto i principi in materia di organizzazione, governance, controllo e gestione dei rischi, audit interno ed esternalizzazione previsti nei due corpi normativi sono per loro natura trasversali anche se riferiti a diversi ambiti dell'operatività aziendale. Pertanto, ove non diversamente disciplinato dal Regolamento, le disposizioni della Banca d'Italia attuative del TUB nelle predette materie continuerebbero a trovare applicazione anche nella prestazione dei servizi di investimento.

Nella Parte 2, relativa al Sistema organizzativo, sono, in primo luogo, definite le norme organizzative (Titolo I), che comprendono:

- i requisiti generali di organizzazione, all'interno dei quali sono dettati i criteri e i principi che gli intermediari devono osservare nel definire il proprio assetto organizzativo (es: dispositivi di governo societario, sistema di gestione del rischio dell'impresa, flussi informativi interni, procedure amministrative e contabili, misure di salvaguardia della continuità operativa);

- la responsabilità dell'alta dirigenza. Viene chiarito che l'espressione della MiFID e del TUF "alta dirigenza" comprende i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione (come individuati nelle definizioni). Sono poi delineati i compiti e le responsabilità minimali che, a prescindere dal modello di governo societario adottato (monistico, dualistico, tradizionale), competono agli organi aziendali e introdotti alcuni principi di buon governo societario;

- i controlli interni, nell'ambito dei quali sono previsti: la gestione dei rischi dell'impresa, il controllo di conformità alle norme e l'audit interno. Le funzioni di controllo, in generale, devono essere indipendenti sia rispetto alle attività controllate che tra loro. Tuttavia, in applicazione del principio di proporzionalità, fermo restando l'obbligo previsto dalla citata direttiva 2006/73/CE di istituire in ogni caso la funzione di conformità alle norme, è consentito agli intermediari di attribuire a un'unica funzione i compiti di controllo di conformità e di gestione del rischio dell'impresa o di non istituire le funzioni di gestione del rischio dell'impresa e di audit interno. In tale ultimo caso, gli intermediari devono assicurare comunque l'efficacia delle attività di gestione del rischio e di audit, la cui responsabilità, in assenza di un responsabile della funzione, farebbe capo direttamente agli organi aziendali. Ferma restando l'autonomia organizzativa degli intermediari, le autorità si attendono che tale scelta sia operata solo dai soggetti di più ridotte dimensioni e complessità operativa.

Sono, altresì, disciplinate le procedure per la corretta e trasparente prestazione dei servizi (Titolo II), che costituiscono le linee guida dell'intermediario al fine di realizzare condotte corrette e trasparenti, così, come sono definite le specifiche procedure relative al controllo di conformità alle norme ed i compiti della relativa funzione. Nel medesimo Titolo, in recepimento delle disposizioni comunitarie, è dettata la disciplina con riguardo alla trattazione dei reclami e alle operazioni personali.

Infine, sono dettate norme in materia di esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento (Titolo III).

Nella Parti 3 e 4 sono disciplinate le materie dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti e della conservazione delle registrazioni. Con particolare riferimento ai conflitti di interesse, le disposizioni prevedono che gli intermediari definiscano una politica di gestione dei conflitti di interesse volta a individuare le situazioni di conflitto e le misure per gestirli. Nei casi specifici in cui tali misure non siano sufficienti ad assicurare l'assenza di effetti pregiudizievoli per i clienti, gli intermediari sono tenuti a informare questi ultimi.

L'ultima Parte dello schema detta disposizioni in materia di SGR e SICAV. A tali intermediari si applicano le disposizioni in tema di requisiti generali di organizzazione, governance, controlli interni, procedure per la corretta e trasparente prestazione dei servizi, esternalizzazione previsti per gli altri intermediari, che si inquadrano in una linea di continuità con le attuali disposizioni rispettivamente contenute per tali materie nel Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio (5) e nel Regolamento Intermediari della CONSOB (6).

Inoltre, sono state riprese nel testo alcune disposizioni vigenti in materia di organizzazione delle società di gestione (es.: deleghe di gestione; rapporti tra le società di gestione e i distributori, i consulenti e i prime broker). Gli aspetti relativi ai rapporti tra la banca depositaria e le SGR rimangono, invece, disciplinati nel citato Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

Sono state, altresì, riprese con alcune modifiche le disposizioni vigenti in materia di procedure per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio (es.: conflitti di interesse; conservazione delle registrazioni). Nuove risultano, invece, le disposizioni in materia di esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari detenuti dagli OICR.

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Una volta emanato, il nuovo Regolamento sostituirà le attuali disposizioni, nelle corrispondenti materie, contenute:

- nel Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare;

- nel Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 sulla gestione collettiva del risparmio;

- nel Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998.

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REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA - CONSOB
EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2-BIS, DEL TUF

INDICE

PARTE 1 - FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - (Fonti normative)
Articolo 2 - (Definizioni)
Articolo 3 - (Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari)
Articolo 4 - (Principi generali)

PARTE 2 - SISTEMA ORGANIZZATIVO

Titolo I - Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività, organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo di conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, audit interno e responsabilità degli organi aziendali (art. 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF)

Capo I - (Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività e organizzazione amministrativa e contabile)

Articolo 5 - (Requisiti generali di organizzazione)

Capo II - (Governo societario e responsabilità degli organi aziendali)

Articolo 6 - (Responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo con funzioni di controllo)
Articolo 7 - (Principi di governo societario)
Articolo 8 - (Organo con funzione di supervisione strategica)
Articolo 9 - (Organo con funzione di gestione)
Articolo 10 - (Organo con funzioni di controllo)
Articolo 11 - (Relazioni delle funzioni di controllo)

Capo III - (Funzioni aziendali di controllo)

Articolo 12 - (Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità, di gestione del rischio e dell'audit interno)
Articolo 13 - (Funzione di gestione del rischio)
Articolo 14 - (Audit interno)

Titolo II - Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali

Articolo 15 - (Procedure interne)
Articolo 16 - (Controllo di conformità)
Articolo 17 - (Trattazione dei reclami)
Articolo 18 - (Operazioni personali)

Titolo III - Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività (art. 6, comma 2-bis, lett. k), TUF)

Articolo 19 - (Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)
Articolo 20 - (Definizione di funzione operativa essenziale o importante)
Articolo 21 - (Condizioni per l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)
Articolo 22 - (Esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari)

PARTE 3 - CONFLITTI DI INTERESSE (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. L), TUF)

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 23 - (Principi generali)
Articolo 24 - (Conflitti di interesse rilevanti)
Articolo 25 - (Politica di gestione dei conflitti di interesse)
Articolo 26 - (Registro)

Titolo II - Ricerca in materia di investimenti

Articolo 27 - (Definizioni)
Articolo 28 - (Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)

PARTE 4 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. M), TUF)

Articolo 29 - (Conservazione delle registrazioni)

PARTE 5 - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 30 - (Norme applicabili)

Titolo II - Servizio di gestione collettiva del risparmio

Capo I - Sistema organizzativo

Articolo 31 - (Funzione di supervisione strategica) (art. 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF)
Articolo 32 - (Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti) (art. 6, comma 2-bis, lett. d), TUF)
Articolo 33 - (Delega della gestione di OICR ) (art. 6, comma 2-bis, lett. k), TUF)
Articolo 34 - (Rapporti tra SGR promotore e SGR gestore) (art. 6, comma 2 bis, lett. a) TUF)
Articolo 35 - (Rapporti con distributori, consulenti e prime broker) (art. 6, comma 2-bis, lett a), TUF)
Articolo 36 - (Procedure nei rapporti tra SGR di promozione e di gestione, con i distributori, i consulenti e i prime broker) (art. 6, comma 2-bis, lett d), TUF)

Capo II - Conflitti di interessi

Articolo 37 - (Principi generali)
Articolo 38 - (Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR)
Articolo 39 - (Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi)
Articolo 40 - (Registro)

Capo III - Conservazione delle registrazioni

Articolo 41 - (Disposizioni generali) (art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)
Articolo 42 - (Registrazione degli ordini disposti per conto degli OICR)
Articolo 43 - (Registrazione delle operazioni eseguite per conto degli OICR)
Articolo 44 - (Registrazione degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR)

 

Testo

Commenti per la consultazione

PARTE 1
FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

b) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

c) "autorità di vigilanza": la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);

d) "intermediari": le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF;

e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori;

f) "servizi e attività di investimento": i servizi e le attività previsti all'articolo 1, comma 5, 30 e 32 del TUF, nonché alla Sezione A della tabella allegata al TUF;

g) "servizi accessori": i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF;

h) "servizi": i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori;

i) "cliente": persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;

j) "cliente al dettaglio": il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

k) "organo con funzione di supervisione strategica": l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;

l) "organo con funzione di gestione": l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica;

m) "organi con funzione di controllo": il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

n) "organi aziendali": il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;

o) "alta dirigenza": i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione;

p) "soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;

ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

q) "analista finanziario": soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;

r) "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela": soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;

ii) i figli del soggetto rilevante;

iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;

s) "esternalizzazione": un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività dello stesso intermediario;

t) "supporto duraturo": qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;

u) "operazione personale": un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;

ii) l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:

(a) il soggetto rilevante;

(b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;

(c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, anche di natura non economica, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione;

v) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

w) "sistema di gestione del rischio dell'impresa": le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rammenta che le disposizioni contenute nel presente Regolamento concernenti il servizio accessorio di ricerca in materia di investimenti si applicano a tutti gli intermediari che svolgono tale attività, comprese le banche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I riferimenti agli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo e alle rispettive competenze vanno intesi in modo elastico, in un contesto in cui gli intermediari adottano modelli organizzativi e di governance variamente differenziati, anche nella distribuzione dei rispettivi compiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3
(Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari)

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB.

Articolo 4
(Principi generali )

1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

3. Al presente Regolamento è allegato il protocollo di intesa fra Banca d'Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'art. 4 esprime la consapevolezza dell'unitarietà del sistema organizzativo dell'intermediario (pur nella complessa articolazione dei processi di governo e decisionali, delle funzioni aziendali, delle procedure e dei processi operativi), nel perseguimento delle finalità generali di sana e prudente gestione dell'intermediario e trasparenza e correttezza dei comportamenti.

Secondo i dettami del TUF (art. 6, commi 2-bis e 2-ter), il Regolamento congiunto ed il protocollo di intesa fra Banca d'Italia e CONSOB devono coniugare:

  • un approccio alla disciplina, quanto più possibile unitario, nella prospettiva anche della chiarezza del quadro di riferimento per l'industria,

  • l'esigenza, altrettanto importante anche nella prospettiva della stessa industria, di chiarire le rispettive competenze e responsabilità di vigilanza di Banca d'Italia e CONSOB.

PARTE 2
SISTEMA ORGANIZZATIVO

Titolo I
Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività, organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo di conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, audit interno e responsabilità degli organi aziendali
(art. 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF)

Capo I
(Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività e organizzazione amministrativa e contabile)

Articolo 5
(Requisiti generali di organizzazione)

1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

2. A tal fine, gli intermediari, nell'esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:

a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;

b) un efficace sistema di gestione del rischio dell'impresa;

c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;

d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'intermediario;

e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;

f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;

g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'intermediario e della sua organizzazione interna;

h) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;

i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;

l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a:

i) assicurare la capacità di operare su base continuativa;

ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività;

iii) preservare i dati e le funzioni essenziali;

iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;

m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.

3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente Articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

 

 

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di requisiti generali di organizzazione, contenute nell'art. 5 della Direttiva 2006/73/CE, nonché le norme organizzative contenute nell'art. 22 della Direttiva 2006/48/CE (CRD).

Capo II
(Governo societario e responsabilità degli organi aziendali )

Articolo 6
(Responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo con funzioni di controllo)

1. L'alta dirigenza e l'organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell'intermediario nonché dagli Articoli 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento, sono responsabili di garantire che l'intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi.

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di responsabilità dell'alta dirigenza contenute nell'art. 9 della Direttiva 2006/73/CE.

La disciplina in questione attribuisce, in modo non difforme dall'attuale quadro normativo, agli organi aziendali la responsabilità di predisporre le politiche, i dispositivi, le misure, i processi, le procedure aziendali necessari ad assicurare il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione, nonché la trasparenza e correttezza dei comportamenti. In tale contesto, ferme restando le responsabilità generali di vigilanza sull'alta dirigenza attribuite dall'art. 6, comma 2-ter, del TUF alla Banca d'Italia, i poteri sanzionatori relativi alla mancata adozione da parte dei vertici aziendali delle misure previste dal presente Regolamento spettano alla Banca d'Italia o alla CONSOB, a seconda del profilo considerato. Così nell'ipotesi di violazione di prescrizioni della Parte 2, Titolo I, del presente Regolamento, la competenza per l'eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti dei vertici aziendali è attribuita alla Banca d'Italia; di converso, nel caso in cui l'irregolarità interessi aspetti disciplinati dal successivo Titolo II, la competenza risulta della CONSOB.

Articolo 7
(Principi di governo societario)

1. L'intermediario:

a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;

b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o più funzioni (strategica, di gestione, di controllo);

c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti.

2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

 

 

Negli articoli da 7 a 10 sono specificati taluni aspetti necessari per chiarire le modalità applicative delle disposizioni relative alla responsabilità degli organi aziendali nel nostro ordinamento.

In particolare, la disciplina della responsabilità dell'alta dirigenza tiene conto dei diversi modelli di governance previsti dal codice civile.

Inoltre, gli articoli da 7 a 10 recepiscono alcune norme di natura organizzativa delle direttive 2006/48/CE (CRD) e 2006/49/CE (CAD).

Articolo 8
(Organo con funzione di supervisione strategica)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:

a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell'intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale, anche in relazione al contesto esterno;

b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

c) verifica che l'assetto delle funzioni di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;

e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e non privilegiare la redditività di breve termine.

 

Articolo 9
(Organo con funzione di gestione)

1. L'organo con funzione di gestione:

a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica;

b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;

d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;

e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

 

Articolo 10
(Organo con funzioni di controllo)

1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.

2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

 

Articolo 11
(Relazioni delle funzioni di controllo)

1. Gli organi aziendali, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e all'audit interno.

 

Capo III
(Funzioni aziendali di controllo)

Articolo 12
(Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità, di gestione del rischio e dell'audit interno)

1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell'impresa e di audit interno.

2. Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

a) tali funzioni dispongano dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;

b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;

c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare;

d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo;

e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettività.

3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformità continua a essere efficace.

4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell'impresa è costantemente efficace.

5. Con riferimento alla funzione di audit interno, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario.

 

 

Il sistema dei controlli interni è articolato nei controlli di linea, nella gestione dei rischi dell'impresa, nei controlli di conformità e nell'audit interno.

In particolare:

- i controlli di linea consistono nelle verifiche svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione;

- la gestione dei rischi dell'impresa è volta a individuare, misurare, controllare e gestire tutti i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa in conformità con le strategie e il profilo di rischio definiti dall'alta dirigenza;

- i controlli di conformità sono volti a verificare l'osservanza del rispetto degli obblighi in materia di prestazione dei servizi;

- l'attività di audit interno è volta a valutare, in una prospettiva di terzo livello, la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure, anche di controllo, dell'intermediario.

Sotto un profilo organizzativo, la norma in aderenza alle direttive comunitarie non detta un modello univoco di riferimento, ma delinea un quadro di principi e regole per il buon funzionamento dei controlli, in base al quale gli intermediari definiscono la struttura dei controlli coerentemente con le proprie specificità e con il principio di proporzionalità.

A tale proposito, fermo restando l'obbligo previsto dalla citata direttiva 2006/73/CE di istituire in ogni caso la funzione di conformità alle norme, è consentito agli intermediari di individuare, così come previsto dal considerando 15 della medesima direttiva (7), un unico responsabile per lo svolgimento delle attività di compliance e di gestione del rischio o di non istituire le funzioni di gestione del rischio e di audit interno. In tale ultimo caso, gli intermediari devono assicurare comunque l'efficacia delle attività di gestione del rischio e di audit, la cui responsabilità, in assenza di un responsabile della funzione, farebbe capo direttamente agli organi aziendali.

Articolo 13
(Funzione di gestione del rischio)

1. La funzione di gestione del rischio:

a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell'impresa e ne verifica il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti;

c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell'impresa.

2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziedali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta e le fornisce consulenza.

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di gestione del rischio contenute nell'art. 7, comma 2 della direttiva 2006/73/CE.

Articolo 14
(Audit interno)

1. La funzione di audit interno:

a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario;

b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l'osservanza;

c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative all'audit interno.

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di audit interno contenute nell'art. 8 della direttiva 2006/73/CE.

Titolo II
Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali
(art. 6, comma 2-bis, lettere d), e), i), j), n), del TUF)

Articolo 15
(Procedure interne)

1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi.

2. A tal fine, gli intermediari:

a) adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;

b) assicurano che i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi acquisiscano conoscenza delle procedure di cui al comma 1;

c) adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi;

d) adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini della prestazione dei servizi, che assicurino la completezza, l'affidabilità e la tempestività di tali informazioni;

e) conservano registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, ai sensi dell'Articolo 29 (Conservazione delle registrazioni).

3. Gli intermediari formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.

4. Gli intermediari adottano procedure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della prestazione dei servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse.

5. Gli intermediari verificano in modo regolare l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure, anche di controllo di conformità e di linea, adottate ai sensi dei commi precedenti e assumono misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni riferibili alle procedure per la prestazione dei servizi, contenute nell'art. 5 della direttiva 2006/73/CE. In materia rilevano anche i considerando nn. 3 e 11 della stessa direttiva.

 

La nozione di "procedura" include il complesso delle disposizioni interne, dei metodi e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali verifiche si inquadrano tra i controlli di secondo livello di spettanza della funzione di controllo di conformità, e lasciano impregiudicati i compiti di verifica, di terzo livello, di spettanza dell'internal audit.

Articolo 16
(Controllo di conformità)

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa.

2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (compliance), le seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti:

a) controllare e valutare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate ai sensi dell'Articolo 15 (Procedure interne) e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1;

b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione.

3. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dall'intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate. Le relazioni riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti.

 

 

Al Regolamento congiunto CONSOB - Banca d'Italia è demandato il disegno complessivo del sistema dei controlli interni che gli intermediari sono tenuti ad istituire, in linea con quanto tratteggiato dalla direttiva n. 2006/73/CE (artt. da 6 a 9).

In tale contesto, secondo l'articolazione delle competenze fissata dall'art. 6 del TUF, risulta attribuita alla Banca d'Italia il profilo dell'istituzione della funzione di "controllo di conformità" alle norme di cui all'art. 6 della direttiva 2006/73/CE (cfr. precedente articolo 12) e alla CONSOB l'aspetto delle attività da essa svolte.

La funzione di compliance assume una rilevanza centrale al fine del monitoraggio delle regole e dei processi aziendali adottati per la prestazione dei servizi di investimento. In ragione dei compiti assegnati alla compliance, si ritiene che il ruolo di tale funzione possa essere letto in via di continuità con la "funzione di controllo interno" disciplinata dalla CONSOB nel Regolamento intermediari n. 11522/1998 (art. 57).

 

 

 

La previsione del comma 3 tiene conto dell'articolo 9, par. 2, della direttiva 2006/73/CE. In proposito, si è ritenuto opportuno - in continuità con la disciplina del Regolamento intermediari della CONSOB sinora in vigore - richiamare l'obbligo per il responsabile della funzione di conformità di considerare, in sede di illustrazione dell'attività svolta, la situazione relativa alla gestione dei reclami.

Articolo 17
(Trattazione dei reclami)

1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.

2. Le procedure adottate prevedono, a cura del responsabile della funzione di controllo di conformità, la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

In materia di "trattazione dei reclami", la direttiva 2006/73/CE (cfr. art. 10) prevede una disciplina piuttosto generale, che enuncia il fine di garantire un "trattamento ragionevole e tempestivo dei reclami presentati" e prescrive la conservazione della registrazione di ogni reclamo ricevuto e delle misure adottate per risolvere la questione.

Le fonti comunitarie introducono il concetto di "procedura trasparente" per la trattazione dei reclami. In tal senso è stata indicata la necessità che modalità e tempi di trattazione dei reclami siano preventivamente comunicate ai clienti. L'informativa ai clienti al dettaglio o ai potenziali clienti al dettaglio verterà, quindi, sulle procedure adottate, con particolare riferimento all'unità organizzativa preposta alla trattazione dei reclami nonché al termine massimo (che garantisca la prescritta tempestività) per la comunicazione all'interessato delle determinazioni dell'intermediario.

La trattazione dei reclami pare attività di per sé connaturata al ruolo del responsabile della compliance. 

Articolo 18
(Operazioni personali)

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'impresa:

a) effettuino operazioni personali che:

i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF;

ii) implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;

iii) sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'Articolo 28 (Regole aggiuntive per i conflitti di interesse nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti) del presente Regolamento, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

c) comunichino ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve potrà:

i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'Articolo 28 (Regole aggiuntive per i conflitti di interesse nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti) del presente Regolamento, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra l'altro, che:

a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni;

b) l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni;

c) le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate vengano registrate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali:

a) le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;

b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

 

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di operazioni personali contenute nell'articolo 12 della direttiva 2006/73/CE. Sulla materia rilevano altresì i considerando nn. 3 e 38 della medesima di secondo livello.

Le previsioni in questione presentano, inoltre, aspetti di connessione con la disciplina comunitaria degli abusi di mercato (Direttiva 2003/6/CE e Direttive di secondo livello 2003/124/CE e 2003/125/CE) così come recepita nel nostro ordinamento dal TUF, Parte IV, Titolo III e Parte V, Titolo I-bis, nonché dalle relative norme di attuazione.

Coerentemente con quanto chiarito dal considerando 17 della direttiva 2006/73/CE in tema di "operazioni personali consecutive", nell'adempimento delle prescrizioni in discorso dovrà tenersi conto delle operazioni che, sebbene frazionate, siano complessivamente riconducibili ad un'unica disposizione di investimento. In tali ipotesi, gli adempimenti richiesti potranno riferirsi all'unica disposizione di investimento a condizione che tali istruzioni "quadro":

1) restino valide e non vengano modificate; ovvero,

2) non vengano sostituite da nuove istruzioni; oppure,

3) in caso di loro scadenza o revoca, gli strumenti finanziari in precedenza acquistati conformemente ad esse non vengano ceduti nello stesso momento della loro scadenza o revoca.

Titolo III
Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività
(art. 6, comma 2-bis, lett. k), TUF)

Articolo 19
(Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)

1. Quando, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi.

2. L'esternalizzazione non può ridurre l'efficacia del sistema dei controlli né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.

 

Nel presente articolo è recepita la disposizione in materia di esternalizzazione contenuta nell'art. 13, comma 5 della Direttiva 2004/39/CE.

Articolo 20
(Definizione di funzione operativa essenziale o importante)

1. Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell'intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento.

2. Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti:

a) la prestazione all'intermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all'intermediario, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'intermediario;

b) l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.

 

Nel presente articolo è recepita la definizione di funzione operativa essenziale o importante contenuta nell'art. 13 della Direttiva 2006/73/CE.

Articolo 21
(Condizioni per l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)

1. Gli intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o attività di investimento, restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi o attività di investimento e osservano le condizioni seguenti, assicurando in particolare che:

a) l'esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;

b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell'intermediario nei confronti della sua

clientela;

c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'intermediario deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare l'autorizzazione alla prestazione di servizi o attività di investimento;

d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'intermediario.

2. Gli intermediari agiscono con la competenza e la diligenza dovute quando concludono, applicano o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attività o servizio di investimento. Gli intermediari adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera professionale e affidabile;

b) il fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l'intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore;

c) il fornitore sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione;

d) vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi nonesegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

e) l'intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi;

f) il fornitore di servizi informi l'intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

g) l'intermediario possa porre termine, se necessario, all'accordo di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela;

h) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività esternalizzate;

i) l'intermediario, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;

j) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all'intermediario e ai suoi clienti;

k) l'intermediario e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attività esternalizzati.

3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell'intermediario e del fornitore di servizi sono chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

4. Quando l'intermediario e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l'intermediario può, ai fini dell'osservanza delle disposizione del presente Titolo, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni.

5. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità di vigilanza, su richiesta di queste ultime, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di controllare che le attività esternalizzate vengano realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di condizioni per l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento contenute nell'art. 14 della direttiva 2006/73/CE. Rilevano in proposito anche i considerando n. 18, 19 e 20 della direttiva 2006/73/CE.

 

Articolo 22
(Esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari)

1. Gli intermediari che intendono affidare il servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese extracomunitario, oltre alle condizioni indicate nell'Articolo 21, rispettano le seguenti condizioni:

a) il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere il servizio di gestione nel paese di origine ed è soggetto a forme di vigilanza prudenziale;

b) sussistono accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza italiane e quelle del paese del fornitore di servizi.

2. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate al comma 1, fatte salve le indicazioni di carattere generale fornite dalle autorità di vigilanza, l'intermediario può esternalizzare il servizio di gestione di portafogli solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di tale intenzione alle autorità di vigilanza, senza che siano state sollevate obiezioni da parte di queste ultime.

3. Le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini del presente articolo.

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di condizioni per l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento contenute nell'art. 15 della direttiva 2006/73/CE. Rilevano in proposito anche i considerando n. 21 e 22 della direttiva 2006/73/CE.

PARTE 3
CONFLITTI DI INTERESSE
(Art. 6, comma 2-bis, lett. l), TUF)

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 23
(Principi generali)

1. Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

2. Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di conflitti di interesse contenute negli articoli 13, paragrafo 3, e 18 della MiFID nonché nell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2006/73/CE. In materia, rilevano altresì i considerando n. 29 della MiFID e n. 27 della direttiva 2006/73/CE.

Giova richiamare specificamente il considerando n. 27 della direttiva 2006/73/CE, secondo cui: "la comunicazione dei conflitti di interesse da parte di un'impresa di investimento non deve esentarla dall'obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE. Fermo restando che la comunicazione ai clienti di conflitti di interesse specifici è prescritta dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, non è consentito un eccessivo affidamento sulla comunicazione senza un'adeguata considerazione di come tali conflitti possano essere adeguatamente gestiti".

In proposito, si precisa che l'informativa prevista dal comma 3 della disposizione proposta, pur dovendo riferirsi a situazioni di conflitto di interesse specifiche, non richiede necessariamente di essere resa in occasione di ogni singola operazione negli strumenti finanziari interessati. Le circostanze di ciascun caso consentono la valutazione delle modalità più appropriate di adempimento dell'obbligo.

Articolo 24
(Conflitti di interesse rilevanti)

1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, gli intermediari considerano se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;

b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;

c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;

d) svolgano la medesima attività del cliente;

e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti contenute nell'articolo 21 della direttiva 2006/73/CE. In materia, rilevano altresì i considerando nn. 24, 25 e 26 della stessa direttiva.

Articolo 25
(Politica di gestione dei conflitti di interesse)

1. Gli intermediari formulano per iscritto e rispettano un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

2. La politica di gestione dei conflitti di interesse di cui al comma 1 deve:

a) consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;

b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse ai sensi del comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell'intermediario e del suo gruppo nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

4. Al fine di garantire l'indipendenza di cui al comma 3, gli intermediari adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;

c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;

d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggettorilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

5. Nel caso in cui le misure e procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza richiesta, gli intermediari adottano le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate.

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di politica di gestione dei conflitti di interesse contenute nell'articolo 22 della direttiva 2006/73/CE. In materia rilevano altresì i considerando nn. 3 e 27 della stessa direttiva.

 

Articolo 26
(Registro)

1. Gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

 

Nel presente articolo sono recepite le disposizioni in materia di registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli, contenute nell'articolo 23 della direttiva 2006/73/CE.

Con riferimento al registro oggetto della presente norma, è ragionevole attendersi che la tenuta dello stesso sia affidata alla funzione di compliance degli intermediari.

Titolo II
Ricerca in materia di investimenti

Articolo 27
(Definizioni)

1. Ai fini dell'Articolo 28 (Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti) del presente Regolamento, per "ricerca in materia di investimenti" si intendono le ricerche o le altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di divulgazione o al pubblico, purché tali ricerche o informazioni:

a) vengano qualificate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione;

b) non costituiscano prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. Gli intermediari che producono o divulgano una raccomandazione relativa a strumenti finanziari rientrante nella definizione di cui all'articolo 65, comma 2, lettera a), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni e priva dei requisiti di cui al comma 1, identificano chiaramente tale raccomandazione come una comunicazione pubblicitaria e promozionale ai fini del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF.

3. Nel caso di raccomandazioni di cui al comma 2 gli intermediari specificano in modo chiaro ed evidente che le stesse non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che esse non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione.

4. Ai fini dell'Articolo 28, comma 2 (Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti), del presente Regolamento per "strumento finanziario correlato" si intende uno strumento finanziario, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro strumento finanziario oggetto di una ricerca in materia di investimenti.

 

Nel presente e nel successivo articolo sono recepite le disposizioni relative alla ricerca in materia di investimenti contenute negli articoli 24 e 25 della direttiva 2006/73/CE. In materia rileva altresì il considerando n. 28 della stessa direttiva.

Le due condizioni individuate alle lettere a) e b) devono evidentemente sussistere in maniera simultanea e continuativa.

Si evidenzia che la disciplina di cui al presente Titolo II lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di "abusi di mercato".

Articolo 28
(Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)

1. Gli intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche in materia di investimenti, che sono o potranno essere divulgate ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo, assicurano l'adozione di tutte le misure di cui all'Articolo 25, commi 3, 4 e 5, (Politica di gestione dei conflitti di interesse) in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovano in situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 adottano procedure volte ad assicurare che:

a) gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali o eseguano ordini, relativi a strumenti finanziari oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, ad eccezione di ordini non sollecitati. Gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti sono sottoposti al divieto di cui al paragrafo precedente se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili della ricerca in questione e tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;

b) in ogni caso, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non realizzino operazioni personali relative a strumenti finanziari oggetto della ricerca o ad essi correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, salvo che in circostanze eccezionali e con la preventiva autorizzazione della funzione di controllo di conformità ;

c) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non accettino incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca in materia di investimenti, fatta eccezione per incentivi di modico valore, comunque inferiore a quanto specificamente indicato nella politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'Articolo 25 (Politica di gestione dei conflitti di interesse);

d) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non promettano trattamenti di favore agli emittenti degli strumenti finanziari;

e) soggetti diversi dagli analisti finanziari, inclusi gli emittenti, non siano autorizzati ad esaminare, prima della diffusione delle ricerche in materia di investimenti, le relative bozze, per fini diversi dalla mera verifica del rispetto degli obblighi regolamentari, nel caso in cui le bozze contengano una raccomandazione o un prezzo di riferimento.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli intermediari che divulgano al pubblico o ai propri clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da terzi a condizione che:

a) il soggetto che produce la ricerca in materia di investimenti non appartenga al proprio gruppo;

b) gli intermediari non modifichino in modo rilevante le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti;

c) gli intermediari non presentino la ricerca in materia di investimenti come propria;

d) gli intermediari verifichino che l'autore della ricerca sia sottoposto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente Regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca.

 

Nel presente e nel precedente articolo sono recepite le disposizioni relative alla ricerca in materia di investimenti contenute negli articoli 24 e 25 della direttiva 2006/73/CE. In materia rilevano altresì i considerando nn. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 della stessa direttiva.

Il riferimento al divieto della "esecuzione di ordini" implicitamente consente l'attività di market making, nella quale non si ravvisa la presenza di alcun ordine di clienti.

Il considerando n. 34 fornisce un'indicazione in merito al significato di "raccomandazioni correnti": "Devono essere considerate raccomandazioni correnti le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute".

Il riferimento agli incentivi di modico valore tiene conto di quanto previsto dal considerando n. 32 della direttiva 2006/73/CE.

PARTE 4
CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
(Art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)

Articolo 29
(Conservazione delle registrazioni)

1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire alle autorità vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

2. Gli intermediari effettuano in ogni caso le registrazioni previste dagli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) 1287/2006.

3. Gli intermediari conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, gli intermediari adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento.

5. Gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo.

6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente reperite dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità che soddisfinole condizioni seguenti:

a) è garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase rilevante del processo operativo adottato;

b) è possibile individuare in maniera agevole qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c) non è possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.

7. Con apposita comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che gli intermediari sono tenuti a conservare ai sensi dei commi precedenti. L'elenco è periodicamente aggiornato.

8. Il presente articolo si applica anche alle succursali in Italia delle banche e delle imprese di investimento comunitarie.

Si osserva in via generale che la definizione di intermediario contenuta nella bozza di Regolamento congiunto non include in generale le imprese di investimento comunitarie con succursale cui pure dovrebbero applicarsi gli obblighi di conservazione, oggetto della presente parte. Tale applicazione alle imprese UE con succursali operanti nel territorio nazionale (cfr. comma 8 della disposizione proposta) deriva dall'articolo 13, paragrafo 9, della MiFID.

In tema di registrazioni, intervengono, nello specifico, gli articoli 5, paragrafo 1, lett. f), 7 e 51 della direttiva 2006/73/CE.

Con riferimento al comma 1, si fa rilevare che il concetto di "record" ("registrazione") cui fa riferimento la MiFID e le relative misure di esecuzione appare particolarmente ampio. Esso ricomprende infatti non soltanto la registrazioni delle operazioni, degli ordini e degli eseguiti specificamente regolati dal Regolamento (CE) 1287/2006, ma anche ogni tipo di evidenza che possa essere utilizzato dalle autorità per valutare il rispetto della disciplina di settore da parte dell'intermediario.

Con riferimento al comma 2, si ritiene opportuno per fini di ordine e chiarezza richiamare direttamente gli articoli 7 e 8 del Regolamento CE, comunque immediatamente applicabili nell'ordinamento dei singoli Stati membri.

Potrà cogliersi l'opportunità, per facilità di lettura da parte degli operatori, di pubblicare in Allegato al presente Regolamento il testo delle norme comunitarie richiamate.

Con riferimento al comma 4, la direttiva 2006/73/CE prevede la possibilità di imporre all'impresa di investimento, in caso di cessazione dell'autorizzazione, la conservazione di tutte le registrazioni richieste dalla MiFID fino alla scadenza di un periodo di cinque anni. Al fine di rendere tale obbligo cogente si richiederebbe al soggetto autorizzato di dotarsi di specifici presidi di ordine procedurale (ad esempio prevedere che in caso di revoca delle autorizzazioni le registrazioni siano trasferite ad un service esterno ed ivi conservate fino a decorrenza del termine regolamentare). In proposito si evidenzia che l'art. 2496 del c.c. dispone che al termine delle procedure di liquidazione di società di capitali, i libri sociali siano conservati presso il registro delle imprese per un periodo di dieci anni.

Con riferimento al comma 5, si è trasposta la perifrasi "i rispettivi diritti ed obblighi dell'impresa di investimento e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali l'impresa presta servizi al cliente" con l'espressione "documentazione contrattuale" che appare sintetizzare adeguatamente il medesimo concetto.

Pare coerente con gli obblighi generali di conservazione di cui al comma 3 (cinque anni successivi all'effettuazione delle operazioni) la previsione relativa alla conservazione della documentazione contrattuale nei cinque anni successivi alla chiusura del rapporto con la clientela al fine di consentire all'autorità di vigilanza di condurre indagini in maniera efficace anche successivamente alla avvenuta conclusione del rapporto. Restano ovviamente fermi gli obblighi di conservazione di registrazioni e documenti eventualmente discendenti da altre disposizioni (tributarie, civilistiche, anche connesse con la responsabilità, contrattuale e aquiliana, dell'intermediario, ecc.).

PARTE 5
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 30
(Norme applicabili)

1. Alle società di gestione del risparmio (SGR) e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) si applicano le disposizioni di cui alla Parte 2 del presente Regolamento nonché, limitatamente al servizio di gestione collettiva del risparmio, le disposizioni del Titolo II della presente Parte. Ai fini della presente Parte, nella definizione di intermediari di cui all'articolo 2 sono da intendersi ricomprese anche le SGR e le SICAV.

2. Le disposizioni di cui alle Parti 3 e 4 del presente Regolamento si applicano:

a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR da parte delle SGR ovvero delle azioni di propria emissione effettuata dalle SICAV;

b) alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR;

c) all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

Titolo II
Servizio di gestione collettiva del risparmio

Capo I
Sistema organizzativo

Articolo 31
(Funzione di supervisione strategica)
(art. 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF)

1. Fermo restando quanto previsto nell'Articolo 8, l'organo con funzione di supervisione strategica:

a) determina le politiche di investimento degli OICR gestiti con particolare riguardo al profilo rischio-rendimento, verificandone periodicamente la corretta attuazione;

b) approva i processi di investimento degli OICR gestiti e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

c) definisce il sistema di gestione dei rischi a cui sono esposti i patrimoni gestiti;

d) approva i criteri per la scelta della banca depositaria e della società di revisione degli OICR gestiti.ù

 

Articolo 32
(Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti)
(art. 6, comma 2-bis, lett. d), TUF)

1. Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, le SGR e le SICAV adottano, applicano e mantengono una strategia efficace e adeguata per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.

2. La strategia adottata ai sensi del comma 1 definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per:

a) monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare;

b) valutare le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento dell'OICR.

3. Le SGR e le SICAV forniscono ai partecipanti agli OICR una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della strategia di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 33
(Delega della gestione di OICR )
(art. 6, comma 2-bis, lett. k), TUF)

1. Le SGR, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, possono affidare ad altre SGR, a società di gestione armonizzate o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo. La delega può riguardare anche la totalità del patrimonio degli OICR gestiti.

2. Le SGR deleganti si dotano di strutture, risorse e procedure idonee a consentire la definizione delle caratteristiche generali di ciascun prodotto offerto, del profilo di rischio-rendimento, dei livelli massimi di rischio nonché a monitorare la coerenza degli investimenti con le strategie di tempo in tempo definite.

3. Il contratto di conferimento dell'incarico:

a) prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e può essere revocato con effetto immediato dall'intermediario delegante, senza inficiare la continuità e la qualità del servizio prestato. Le SGR conservano la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega;

b) è conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

c) contiene clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla SGR delegante;

d) prevede che la SGR delegante possa impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

e) prevede un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla società delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

f) disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della banca depositaria;

g) è formulato in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società delegante e al soggetto delegato.

4. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del TUF.

 

Articolo 34
(Rapporti tra SGR promotore e SGR gestore)
(art. 6, comma 2 bis, lett. a) TUF)

1. Nell'ipotesi in cui le attività di promozione e di gestione siano svolte in modo separato, sono definite e formalizzate adeguate misure organizzative.

2. La SGR promotore predispone adeguati processi per:

a) una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti ai fondi;

b) un tempestivo e costante scambio di informazioni con:

i) le proprie strutture di commercializzazione, gli intermediari incaricati del collocamento e la banca depositaria, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e celerità nella trasmissione della documentazione e dei mezzi di pagamento relativi alle operazioni di investimento/disinvestimento disposte dai partecipanti;

ii) la SGR gestore, per garantire alla medesima la costante conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai fondi e per ricevere i dati concernenti la valorizzazione delle quote, nonché le informazioni sull'operatività effettuata per conto dei fondi.

3. La SGR gestore predispone adeguati processi per un tempestivo e costante scambio di informazioni con:

a) la banca depositaria, al fine di consentirle la tempestiva conoscenza dei dati per l'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento e per l'espletamento delle funzioni di propria competenza;

b) la SGR promotore, per fornire alla medesima i dati concernenti la composizione del patrimonio dei fondi ed il relativo valore, il profilo di rischio delle scelte d'investimento effettuate e quelli necessari per la predisposizione dell'informativa per il pubblico.

4. Promotore, gestore e banca depositaria predispongono adeguati processi di accesso alle informazioni rilevanti per i propri fini e per le esigenze delle rispettive funzioni di controllo. Essi devono inoltre assumere le necessarie iniziative nel caso si riscontrino inefficienze nella prestazione dei servizi amministrativi o gestori, interessando gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione.

5. Le SGR interessate stipulano apposita convenzione scritta, che:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti. La società promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione;

b) ha un contenuto conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dei fondi con riferimento ai quali è stipulata;

c) è formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interessi con riferimento alla società promotrice e alla società che svolge la gestione;

d) fornisce indicazioni in merito alla società alla art. 36, commi 4 e 5, e art. 39, comma 1, TUF). quale spetta l'esercizio dei diritti di intervento e di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.

6. Della convenzione e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

 

Articolo 35
(Rapporti con distributori, consulenti e prime broker)
(art. 6, comma 2-bis, lett a), TUF)

1. Le SGR e le SICAV definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:

a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti - per il cui rispetto dovrà essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - devono essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità ed essere formalizzati in schemi organizzativi che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;

b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare alla banca depositaria per i compiti ad essa affidati in materia di emissione e rimborso delle quote.

2. Nel caso in cui la SGR o la SICAV si avvalga di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essa mantiene la capacità di valutare le indicazioni ricevute.

3. Le SGR, che nello svolgimento dell'attività di gestione di fondi speculativi si avvalgono di prime broker (soggetti che offrono un complesso di servizi integrati, quali finanziamenti, prestito titoli, custodia, ecc.), si rivolgono a primari intermediari, sottoposti a forme adeguate di vigilanza prudenziale, dotati di elevato standing e di provata esperienza nel settore.

 

Articolo 36
(Procedure nei rapporti tra SGR di promozione e di gestione, con i distributori, i consulenti e i prime broker)
(art. 6, comma 2-bis, lett d), TUF)

1. Le procedure di cui all'articolo 15 regolano specificamente i rapporti di cui agli Articoli 34 e 35 ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

 

 

 

Capo II
Conflitti di interessi

Articolo 37
(Principi generali)

1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti di tali società e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono:

a) identificati;

b) gestiti tramite efficaci misure organizzative in modo da evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi.

2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lett. b) non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 38
(Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR)

1. Le SGR e le SICAV considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra:

a) gli interessi della società, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti e i doveri della società nei confronti degli OICR;

b) gli interessi di due o più OICR in gestione.

2. Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, o uno o più clienti:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell'OICR;

b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR, un interesse distinto da quello dell'OICR;

c) abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato;

d) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.

Articolo 39
(Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi)

1. Le SGR e le SICAV identificano e gestiscono i conflitti di interessi potenzialmente pregiudizievoli agli OICR nell'ambito di una politica di gestione delle situazioni di conflitto.

2. Le SGR e le SICAV adottano, formalizzano, applicano e mantengono una politica di gestione dei conflitti di interessi efficace e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della società nonché alla tipologia, alle dimensioni e alla complessità del servizio di gestione prestato. Tale politica tiene conto anche delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

3. La politica di gestione dei conflitti di interessi, anche al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti:

a) consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR;

b) definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

4. Le procedure e le misure, di cui al comma 3, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi del tipo specificato al comma 3, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della società e del gruppo cui essa appartiene e all'entità del rischio che gli interessi dell'OICR siano danneggiati.

5. Al fine di garantire il grado di indipendenza di cui al comma 4, le SGR e le SICAV adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR;

b) assicurare la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR;

c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi;

d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva;

e) impedire o controllare la partecipazione di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

6. Nel caso in cui le misure e le procedure di cui al comma 5 non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, le SGR e le SICAV adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie a tal fine.

7. Le SGR e le SICAV forniscono agli investitori una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottata ai sensi del comma 1.

Articolo 40
(Registro)

1. Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere in modo significativo gli interessi degli OICR gestiti.

Capo III
Conservazione delle registrazioni

Articolo 41
(Disposizioni generali)
(art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)

1. Le SGR e le SICAV tengono registrazioni idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio e, in particolare, l'adempimento degli obblighi nei confronti dei partecipanti agli OICR.

2. Le SGR e le SICAV effettuano, in ogni caso, le registrazioni di cui agli articoli seguenti.

3. Le SGR e le SICAV conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2. A tal fine, si dotano di specifiche procedure disciplinanti le modalità di conservazione delle registrazioni anche nel caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva. Le registrazioni sono memorizzate su supporti tali da consentire di recuperare agevolmente le informazioni, in una forma e secondo modalità tali che:

a) sia garantita alle autorità di vigilanza un rapido accesso;

b) sia possibile la ricostruzione di ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione e/o ordine;

c) sia facilmente individuabile qualsiasi correzione o altra modifica nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

d) non sia consentito manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.

4. Le SGR e le SICAV conservano, per la durata del rapporto con ciascun investitore e per i cinque anni successivi, la documentazione riguardante il rapporto medesimo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui altro intermediario sia tenuto ad adempiere al medesimo obbligo.

5. Con successiva comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che le SGR e le SICAV sono tenute a conservare ai sensi del comma 1. L'elenco è periodicamente aggiornato.

Articolo 42
(Registrazione degli ordini disposti per conto degli OICR)

1. Per ogni ordine disposto per conto degli OICR gestiti, le SGR e le SICAV registrano, all'atto della trasmissione, le informazioni di cui all'allegato 1.

2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini di negoziazione disposti telefonicamente per conto degli OICR gestiti e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente.

Articolo 43
(Registrazione delle operazioni eseguite per conto degli OICR)

1. Immediatamente dopo aver eseguito l'ordine per conto di un OICR o aver ricevuto la conferma che l'ordine è stato eseguito, le SGR e le SICAV registrano le informazioni di cui all'allegato 2 inerenti alle operazioni eseguite.

2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente le conversazioni telefoniche concernenti la conferma degli eseguiti e mantengono evidenza delle conferme ricevute elettronicamente.

Articolo 44
(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR)

1. Le SGR e le SICAV registrano in forma elettronica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti.

Le registrazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 3.

 

Allegato 1

Le registrazioni degli ordini devono contenere almeno le seguenti informazioni *:

a) la denominazione o altro elemento atto all'individuazione dell'OICR o del comparto;

b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;

c) la natura della decisione di negoziazione assunta (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione titoli o esercizio/abbandono di un'opzione);

d) indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;

e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;

f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;

g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;

h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;

i) il tipo di ordine;

j) la data e l'orario dell'ordine;

k) se l'ordine è stato trasmesso ad altro intermediario, la denominazione o altro elemento di designazione del medesimo nonché la data e l'orario di trasmissione dell'ordine;

l) l'eventuale motivazione della revoca.

* * *

* Le informazioni di cui al presente allegato possono essere fornite utilizzando codici standard, purché venga fornita una spiegazione dei codici utilizzati.

 

Allegato 2

Le registrazioni delle operazioni eseguite devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione o altro elemento di designazione dell'OICR o del comparto;

b) la data e l'orario di esecuzione dell'operazione;

c) la natura dell'operazione (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione di titoli o esercizio di un'opzione);

d) il codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;

e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;

f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;

g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;

h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;

i) l'identificativo della controparte dell'operazione;

j) l'identificativo della sede di esecuzione della transazione;

k) il prezzo totale, risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo;

l) la persona fisica che ha eseguito l'operazione o che è responsabile dell'esecuzione.

 

Allegato 3

Le registrazioni degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR devono almeno riguardare:

a) il nome o altro elemento di identificazione dell'investitore, con evidenza dei soggetti alle dipendenze della SGR o della SICAV o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;

b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;

c) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o disinvestimento e, nel caso di commercializzazione diretta di OICR, anche l'ora di rilascio dell'ordine;

d) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte della SGR o della SICAV;

e) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, switch; inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICR, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICR classe o comparto);

f) gli elementi identificativi dell'OICR, classe o comparto oggetto dell'ordine;

g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o disinvestimento, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento;

h) la data di esecuzione, da intendersi quale giorno di riferimento per la valorizzazione delle quote o azioni;

i) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;

j) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario della SGR o della SICAV che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine;

k) se trattasi di ordine ricevuto tramite tecniche di comunicazione a distanza;

l) la data di Regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICR (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti);

m) il NAV attribuito, il numero delle quote o azioni attribuito, l'importo lordo versato e quello netto investito.

 

 

 

Le norme dettate dalla Parte 2 del presente Regolamento si applicano alle SGR e alle SICAV indipendentemente dalla tipologia di servizio prestato.

Allo svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio si applicano, unitamente alle citate norme contenute nella Parte 2, anche le disposizioni particolari dettate dal Titolo II della presente Parte.

In relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti nonché alla commercializzazione di quote o azioni di OICR e all'offerta fuori sede o a distanza, trovano applicazione, in aggiunta alle predette norme della Parte 2, anche le disposizioni contenute nelle Parti 3 e 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ossequio all'art. 40, commi 2 e 3, del TUF, e in linea con l'art. 65, comma 1, lett. g) del nuovo Regolamento CONSOB in materia di intermediari, si è previsto che SGR e SICAV provvedano all'adozione, al rispetto e all'aggiornamento di una strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.

La strategia dovrà essere elaborata solo dalle società cui spetta decidere se esercitare o meno i diritti di intervento e di voto in assemblea (ad esempio, alla SGR gestore piuttosto che alla SGR promotore).
L'elaborazione della strategia dipende dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato: ad esempio, una SGR che opera per conto di OICR a gestione passiva (fondi a formula, fondi indicizzati, ecc…) potrebbe valutare di non adottare la strategia in relazione allo stile gestionale prescelto. Tale disposizione è volta a definire una politica finalizzata al c.d. shareholders activism (esigenza, questa, particolarmente sentita con riferimento ai fondi di private equity), da riconoscere quale "misura" della diligenza comportamentale prestata dai gestori collettivi, nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'efficienza del mercato dei capitali.
In tale contesto, ampio spazio è lasciato all'autoregolamentazione delle società di gestione e delle SICAV.

I diritti di intervento e di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti sono esercitati nell'esclusivo interesse degli investitori. Il corretto adempimento del mandato gestorio richiede un attento monitoraggio degli eventi societari rilevanti riguardanti gli strumenti finanziari in portafoglio che non si traduce necessariamente nell'esercizio dei menzionati diritti; occorre, infatti, valutarne l'opportunità tramite un'analisi costi-benefici, avendo riguardo all'interesse dei partecipanti agli OICR.

 

 

La disposizione a fianco disciplina materie rientranti nelle competenze di vigilanza sia della Banca d'Italia (aspetti relativi all'organizzazione di risorse e competenze adeguate), sia della CONSOB (aspetti relativi alla previsione di procedure per la prestazione del servizio nel caso di delega gestionale); l'osservanza di tali regole sarà valutata nell'ambito delle rispettive finalità di vigilanza.

Le norme dettate in tema di esternalizzazione di funzioni essenziali di cui alla Parte 2 del presente Regolamento valgono anche per le SGR e le SICAV con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio (cfr. art. 30, comma 1).

Il tema delle deleghe nella gestione collettiva è, tuttavia, trattato in modo peculiare dalla Direttiva n. 85/611/CEE, come modificata dalle Direttive nn. 107/2001/CE e 108/2001/CE (cd. Direttiva UCITS), oltre che dalla normativa nazionale di attuazione (art. 33, comma 3, del TUF e Tit. IV, Cap. III, Sez. III, Par. 3, Regolamento della Banca d'Italia 14.4.2005 sulla gestione collettiva).

In considerazione di ciò, è risultato necessario prevedere la disposizione a fianco, volta a disciplinare le condizioni per il conferimento di deleghe gestionali di OICR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposizione in commento disciplina il fenomeno della delega cd. "genetica", che si verifica quando il servizio di gestione collettiva del risparmio è svolto congiuntamente da una SGR "promotrice" e una SGR "gestore" (cfr. art. 1, comma 1, lett. n), p), q),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'articolo sono riprese le disposizioni attualmente contenute nel Tit. IV, Cap. III, Sez. III, Par. 4, 5 e 6 del Regolamento della Banca d'Italia 14.4.2005 sulla gestione collettiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In coerenza con l'approccio adottato nella Parte 2 del presente Regolamento, nella quale si sono mantenute distinte le "materie di rispettiva competenza" tra Banca d'Italia e CONSOB in relazione alle diverse finalità di vigilanza, è stata introdotta la disposizione a fianco al fine di precisare che nei rapporti tra SGR di promozione e di gestione e nei rapporti con i distributori, i consulenti e i prime broker, le SGR e le SICAV devono dotarsi di procedure interne che assicurino la trasparente e corretta prestazione del servizio gestorio. Le procedure suddette vanno ad inserirsi nell'alveo delle procedure interne di cui all'art. 15 e pertanto deve essere assicurata la coerenza del complessivo impianto organizzativo.

 

 

 

 

 

I principi generali in tema di conflitti di interessi per il servizio di gestione collettiva del risparmio ripropongono quelli previsti per i servizi di investimento, ad eccezione dell'istituto della comunicazione preventiva al cliente (cd. "disclosure"), previsto dal comma 3, dell'art. 23 del presente Regolamento.

La mancata riproposizione di tale istituto è connessa alla diversa natura del servizio di gestione collettiva rispetto ai servizi di investimento e, segnatamente, al servizio di gestione di portafogli; la gestione collettiva, infatti, si caratterizza per una maggiore ampiezza del mandato (gestorio) conferito all'intermediario e un, conseguente, minor potere di intervento dell'investitore nell'attività gestoria.

La disposizione in commento, peraltro, è in linea con il tenore dell'art. 49, comma 1, del vigente Regolamento CONSOB 11522/98, che consente agli intermediari gestori di "… effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto (…) a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire".

La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 37, chiarisce che, laddove la policy di gestione dei conflitti non risulti sufficiente ad impedire un pregiudizio all'interesse degli OICR gestiti, l'equo trattamento - previsto dagli artt. 40, comma 1, lett. b) del TUF) e 65, comma 1, lett. f) del nuovo Regolamento CONSOB in materia di intermediari, e da intendersi come "fair treatment" ovverosia come "corretto trattamento" piuttosto che come "equal treatment", "uguale trattamento" - va comunque perseguito richiedendo un nuovo pronunciamento degli organi aziendali competenti per l'adozione delle deliberazioni necessarie. A tal fine, tali organi dovranno adottare tutte le decisioni del caso, anche predisponendo misure e procedure aggiuntive o alternative rispetto a quelle già adottate e risultate insufficienti. Per "organi aziendali competenti" devono intendersi quegli organi della SGR o della SICAV ai quali, ai sensi del presente Regolamento nonché delle norme codicistiche e statutarie, spetta il compito di adottare la policy di gestione dei conflitti di interessi.

 

 

 

Per compensi normalmente percepiti per il servizio deve intendersi sia quelli corrisposti direttamente dall'investitore sia quelli corrisposti indirettamente dall'investitore a valere sul patrimonio del fondo (quali le commissioni di gestione).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli articoli menzionati nel comma 2 dell'art. 41 corrispondono ai successivi articoli del presente Capo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli articoli inerenti alle registrazioni sono mutuati dagli artt. 7 e 8 del Regolamento CE n. 1287/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ipotesi di ordini pervenuti alla società di gestione per il tramite di un altro intermediario, la società, anche in relazione ad accordi intervenuti con lo stesso, può registrare gli elementi identificativi dell'intermediario in luogo di quelli dell'investitore.

 

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Note

(1) In particolare, la Banca d'Italia ha pubblicato il seguente documento per la consultazione: "Recepimento della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) - Revisione della disciplina secondaria in materia di intermediari del mercato mobiliare - luglio 2007". La CONSOB ha pubblicato il seguente documento di consultazione "Il nuovo Regolamento Intermediari tra disciplina comunitaria e scelte nazionali - luglio 2007".

(2) L'ambito di applicazione dello schema di Regolamento ricomprende i seguenti intermediari: SIM; SGR; SICAV; banche italiane e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario (TUB), limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento; la Società Poste Italiane SpA - Divisione Banco Posta; banche extracomunitarie, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento; imprese di investimento extracomunitarie.

(3) Cfr. art. 22 e Allegato V della direttiva 2006/48/CE e art. 34 della direttiva 2006/49/CE. Si è inoltre tenuto conto delle linee guida relative all'internal governance delle banche e delle imprese di investimento pubblicate dal CEBS (Guidelines on Supervisory Review Process - GL03 - January 2006).

(4) In particolare: Parte 1 - Fonti normative, definizioni e principi generali; Parte 2 - Sistema organizzativo; Parte 3 - Conflitti di interesse; Parte 4 - Conservazione delle registrazioni; Parte 5 - Società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile.

(5) Cfr. Provvedimento del 14 aprile 2005, Titolo IV, Capitolo III.

(6) Cfr. Regolamento n. 11522/1998.

(7) In particolare, ai sensi del considerando n. 15 della direttiva 2006/73/CE: "Il fatto che le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità siano espletate dalla stessa persona non compromette necessariamente l'esercizio indipendente di ciascuna funzione. Il requisito che le persone incaricate della funzione di controllo della conformità non debbano essere altresì incaricate dello svolgimento delle funzioni che sono chiamate a controllare e che il metodo utilizzato per determinare la remunerazione di tali persone non debba essere tale da comprometterne l'obiettività potrebbe non essere proporzionato in caso di piccole imprese di investimento. Per contro, per le imprese più grandi tali condizioni sarebbero sproporzionate solo in circostanze eccezionali".