Aggregatore Risorse

Documenti di consultazione


 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO ISTITUITA PRESSO LA CONSOB

 ESITI DELLA CONSULTAZIONE

5 gennaio 2009

Dal 4 agosto al 30 settembre 2008 la Consob ha sottoposto alla consultazione del mercato un documento avente ad oggetto il regolamento che disciplina la Camera di conciliazione e di arbitrato e le relative procedure.

Sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Abi
- Adiconsum
- Adoc
- Adusbef reg. Veneto
- Agit
- Anasf
- Assogestioni
- Camera Arbitrale di Milano
- Comitato risparmiatori e piccoli azionisti Bipop-Carire
- Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – Cncu
- Studio legale associato Legal Task Team
- Avv. Nicola De Filippis
- Avv. Prof. Francesco P. Luiso
- Avv. Carmine Raiola
- Avv. Angelo Santi - Resolutia
- Avv. Luca Zitiello

I suddetti contributi sono stati pubblicati integralmente sul sito internet della Consob.

Altri due soggetti, pur partecipando alla consultazione, hanno chiesto di mantenere anonimi i propri contributi.

Nella trattazione che segue si dà conto delle osservazioni pervenute e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Consob. In particolare, il documento riproduce: a) il testo delle norme rese note per la pubblica consultazione; b) le osservazioni pervenute; c) le considerazioni svolte dalla Consob e, se del caso, d) il nuovo testo adottato nel quale sono evidenziate, in grassetto, le parti integrate/modificate rispetto alla versione proposta per la consultazione e, in carattere barrato, quelle eliminate.

Alcuni articoli, infine, sono stati oggetto di mere modifiche di carattere stilistico-formale, volte a migliorare il testo proposto, senza tuttavia incidere sul contenuto delle scelte regolamentari effettuate. Tali modifiche sono state puntualmente segnalate nel documento che segue.


Titolo I
Definizioni

Art. 1
(Definizioni)

Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Camera": la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

b) "investitori": gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

c) "intermediari": i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

d) "decreto legislativo": il decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179;

e) "elenchi": l’elenco dei conciliatori e l’elenco degli arbitri tenuti dalla Camera ai sensi dei successivi articoli 5 e 6.

COMMENTI RICEVUTI

Assogestioni ha espresso alcune perplessità sulla scelta di estendere l’ambito di operatività delle procedure anche al servizio di gestione collettiva del risparmio, attuata attraverso una diversa formulazione della definizione di "intermediari" presente nel decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (di seguito anche «d. lgs. n. 179/2007»), essendo stata eliminato, in particolare, il riferimento "alla prestazione di servizi e attività di investimento" contenuto all’art. 1, lettera b) del predetto decreto.

CONSIDERAZIONI

Le incertezze interpretative avanzate dall’associazione di categoria sono già state prese in considerazione nel documento di consultazione e superate attraverso le argomentazioni ivi esposte cui può esser d’ausilio anche il richiamo all’articolo 32-ter del Testo unico della finanza per il quale "[a]i fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell’articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262".

Con riferimento alla categoria degli intermediari oggetto della presente disciplina si è ritenuto necessario includervi la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, abilitata alla prestazione di alcuni servizi di investimento.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il nuovo testo dell’art. 1 è il seguente.

Art. 1
(Definizioni)

Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Camera": la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

b) "investitori": gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

c) "intermediari": i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

d) "decreto legislativo": il decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179;

e) "elenchi": l’elenco dei conciliatori e l’elenco degli arbitri tenuti dalla Camera ai sensi dei successivi articoli 5 e 6.



* * *

Titolo II
Camera di conciliazione e arbitrato

Art. 2
(Composizione della Camera)

1. La Camera è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza e competenza e di riconosciuta indipendenza, nominati dalla Consob. Essi durano in carica sette anni, senza possibilità di essere confermati, e non possono ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l’indipendenza e l’autonomia di giudizio.

2. Due membri della Camera sono nominati su designazione, l’uno del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e l’altro, congiuntamente, delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito da parte della Consob. In assenza di designazione entro il termine indicato la Consob provvede direttamente alla nomina dei due membri.

3. I componenti della Camera sono individuati tra le seguenti categorie:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella sezione A) dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;

b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;

c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridico/economiche, in servizio o in quiescenza.

4. I tre componenti designati dalla Consob, ivi compreso il presidente, sono di norma individuati all’interno di ciascuno dei gruppi di categorie di cui al comma 3.

5. I componenti della Camera sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob.

6. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati ai commi 1 e 3 importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Camera entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della perdita dei requisiti. La decadenza è altresì pronunziata in caso di grave inadempimento degli obblighi gravanti in capo ai componenti della Camera. In caso di inerzia, la decadenza è pronunziata direttamente dalla Consob.

7. Con delibera della Consob sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

COMMENTI RICEVUTI

I commenti ricevuti su tale norma sono stati numerosi.

Alcuni osservatori hanno suggerito di ampliare il novero delle categorie professionali tra le quali poter individuare i componenti della Camera. Il Comitato Risparmiatori e Piccoli Azionisti Bipop-Carire, l’Anasf e l’Agit hanno chiesto, rispettivamente, di inserire nella disposizione:

  • i consulenti finanziari indipendenti;
  • i promotori finanziari in possesso di adeguata anzianità professionale;
  • i ricercatori universitari in materie giuridico-economiche; gli avvocati/dottori commercialisti che, pur non avendo raggiunto l’anzianità di iscrizione ai relativi albi prevista nel regolamento, siano tuttavia titolari dello status di dottore di ricerca; gli esperti contabili iscritti al relativo albo da almeno dodici anni.

L’Agit ha suggerito, inoltre, di escludere i magistrati in servizio poiché non potrebbero "liberamente disporre del proprio tempo onde partecipare a tutti gli incontri dei componenti della Camera".

Sempre con riguardo ai componenti della Camera, l’Adiconsum ha ravvisato l’opportunità di prevedere "una maggior presenza di componenti che appartengono al mondo consumerista e che abbiano operato nel settore delle conciliazioni".

Con riferimento ai requisiti professionali dei componenti, lo studio Legal Task Team ha ritenuto opportuno prevedere "una specifica esperienza e competenza in relazione al peculiare oggetto dei procedimenti che detta Camera è chiamata ad amministrare". Analogo suggerimento è pervenuto da un altro partecipante alla consultazione. Per l’Abi tale precisazione andrebbe circoscritta alla categoria degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei professori universitari.

Altre osservazioni hanno riguardato: a) l’estensione del potere di designare un componente della Camera alle associazioni dei promotori finanziari (Anasf); b) la necessità di rivedere la durata in carica dei componenti (7 anni), giudicata eccessiva "ai fini della rappresentanza di tutte le componenti" (Adoc); c) l’opportunità di disciplinare puntualmente il procedimento di sostituzione dei componenti revocati o decaduti (Abi); d) l’individuazione da parte della Camera nella prima seduta di insediamento delle attività che, se svolte dai componenti, possono compromettere l’indipendenza e l’autonomia di giudizio della stessa (Cncu).

CONSIDERAZIONI

Non si condivide la proposta di ampliare le categorie di professionisti all’interno delle quali individuare i componenti della Camera; i consulenti finanziari indipendenti e i promotori finanziari costituiscono, ad esempio, categorie la cui qualificazione professionale non appare necessaria per lo svolgimento dei compiti della Camera.

Anche il suggerimento dell’Agit non può essere accolto, poiché lo status di dottore di ricerca non è equiparabile al requisito di anzianità richiesto per avvocati e dottori commercialisti al fine di assicurarne l’adeguata esperienza.

Quanto alla proposta di escludere i magistrati in servizio per via della presunta indisponibilità a partecipare alle riunioni della Camera può considerarsi che analoghe riflessioni sono estensibili anche ad altre categorie contemplate nella disposizione in esame (come i dirigenti delle Autorità indipendenti).

Una maggiore presenza di componenti riconducibili al mondo consumerista – secondo quanto richiesto da Adiconsum – non appare necessaria: il bilanciamento degli interessi di intermediari e investitori all’interno del collegio è già opportunamente assicurato dalla proposta composizione del collegio.

Anche la previsione di ulteriori requisiti di tipo qualitativo dei componenti, riconducibili ad una specifica competenza e/o esperienza nelle materie oggetto delle controversie portate innanzi alla Camera, non appare necessaria: la Camera, infatti, non interviene nel merito delle controversie portate all’esame dei propri arbitri o conciliatori e non è, quindi, indispensabile che il collegio disponga di competenze tecniche particolari nelle materie oggetto delle controversie.

L’ipotesi di ridurre la durata in carica dei membri del collegio non rileva ai fini di assicurare la "rappresentanza di tutte le componenti"; tale esigenza è già garantita dal potere di designazione conferito al Cncu e alle associazioni maggiormente rappresentative degli intermediari.

Quanto alla proposta di conferire il potere di designazione alle associazioni dei promotori finanziari, occorre considerare che i promotori sono dipendenti, agenti o mandatari degli intermediari i quali ultimi sono peraltro responsabili del loro operato. Appare quindi ragionevole non estendere ad associazioni diverse da quelle degli intermediari la possibilità, prevista nella disposizione in esame, di designare un componente.

Non si concorda, inoltre, con la proposta di disciplinare puntualmente il procedimento di sostituzione del componente revocato e decaduto; norme più dettagliate potranno, tuttavia, trovare collocazione all’interno dello statuto della Camera.

Non appare condivisibile la proposta del Cncu, secondo cui la Camera al momento del suo insediamento dovrebbe individuare le attività che, se svolte dai propri componenti, possono comprometterne l’indipendenza e l’autonomia di giudizio. Si rileva, infatti, che un’elencazione delle attività incompatibili con l’incarico presso la Camera non esaurirebbe le situazioni in cui il componente potrebbe trovarsi a svolgere il proprio mandato in posizione di incompatibilità. Appare preferibile, invece, che la Camera possa valutare caso per caso le attività eventualmente svolte dai singoli componenti, intimando, ove necessario, l’abbandono dell’incarico.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

All’art. 2 sono state apportate solo modifiche di carattere stilistico-formale.

Art. 2
(Composizione della Camera)

1. La Camera è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza e competenza e di riconosciuta indipendenza, nominati dalla Consob. Essi durano in carica sette anni, senza possibilità di essere confermati, e non possono ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l’indipendenza e l’autonomia di giudizio.

2. Due membri della Camera sono designati nominati su designazione, rispettivamente dal l’uno del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e l’altro, congiuntamente, delle dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito da parte della Consob. In assenza di designazione entro il termine indicato la Consob provvede direttamente alla nomina dei due membri.

3. I componenti della Camera sono individuati tra le seguenti categorie:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella sezione A) dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;

b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;

c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridico/economiche, in servizio o in quiescenza.

4. I tre componenti designati dalla Consob, ivi compreso il presidente, sono di norma individuati all’interno di ciascuno dei gruppi di categorie di cui al comma 3.

5. I componenti della Camera sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob.

6. L’originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati ai commi 1 e 3 ovvero il grave inadempimento degli obblighi gravanti in capo ai componenti della Camera, importano la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Camera entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della perdita dei requisiti, ovvero dalla conoscenza dei fatti che integrano grave inadempimento dei detti obblighi. La decadenza è altresì pronunziata in caso di grave inadempimento degli obblighi gravanti in capo ai componenti della Camera. In caso di inerzia, la decadenza è pronunziata direttamente dalla Consob.

7. Con delibera della Consob sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.



* * *

Art. 3
(Funzionamento della Camera)

1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di almeno tre componenti. Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni della Camera sono adottate a maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La Camera delibera il proprio statuto contenente le norme di organizzazione e di funzionamento.

3. Le delibere di cui al comma 2, approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, può chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle delibere o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono approvate.

4. La Camera ha sede presso gli uffici delle sedi della Consob e svolge la propria attività avvalendosi di strutture e risorse individuate e fornite dalla Consob.

5. La Camera presenta alla Consob, entro il mese di febbraio, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

6. La Consob può chiedere alla Camera informazioni sulle attività e sui compiti istituzionali svolti e può impartire direttive relative ai controlli sui requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi.

7. La Consob provvede alla copertura delle spese di funzionamento della Camera e di amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime e con le contribuzioni versate, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, dai soggetti vigilati che appartengono alle categorie interessate dalle procedure di conciliazione e di arbitrato.

COMMENTI RICEVUTI

In relazione alla possibilità di finanziare le spese di funzionamento della Camera e delle relative procedure anche mediante le contribuzioni versate dagli intermediari ai sensi dell’art. 40, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (di seguito anche «legge n. 724/1994»), Assogestioni ha criticato la mancata previsione di un "criterio [di tipo proporzionale] su cui fondare la ripartizione degli oneri finanziari tra le varie categorie di soggetti interessati" al fine di garantire un’equa ripartizione dei costi generati dalla Camera e dai suoi servizi tra le varie categorie di intermediari.

CONSIDERAZIONI

L’osservazione dell’associazione è meritevole di approfondimento, ma una eventuale disposizione in tal senso esula dal presente regolamento.

Il comma 7 della disposizione in esame è stato riformulato senza tuttavia alterarne il significato. L’espressione "soggetti vigilati" è stata sostituita con la parola "intermediari", richiamando così la definizione di cui alla lettera c) dell’art. 1 dello schema di regolamento proposto.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il testo dell’art. 3 è stato modificato come segue.

Art. 3
(Funzionamento della Camera)

1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di almeno tre componenti. Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni della Camera sono adottate a maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La Camera delibera il proprio statuto contenente le norme di organizzazione e di funzionamento.

3. Le deliberazioni delibere di cui al comma 2, approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, può chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni delibere o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono approvate.

4. La Camera ha sede presso gli uffici delle sedi della Consob e svolge la propria attività avvalendosi di strutture e risorse individuate e fornite dalla Consob.

5. La Camera presenta alla Consob, entro il mese di febbraio, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

6. La Consob può chiedere alla Camera informazioni sulle attività e sui compiti istituzionali svolti e può impartire direttive relative ai controlli sui requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi.

7. La Consob provvede alla copertura delle spese di funzionamento della Camera e di amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato con le contribuzioni versate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime e con le contribuzioni versate, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, dai soggetti vigilati che appartengono alle categorie interessate dalle procedure di conciliazione e di arbitrato.



* * *

Art. 4
(Funzioni della Camera)

1. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo sulle controversie oggetto della procedura di conciliazione e nella decisione delle controversie deferite ad arbitri.

La Camera, in particolare:

a) cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede ogni sei mesi al loro aggiornamento;

b) stabilisce e aggiorna lo statuto deontologico dei conciliatori e degli arbitri e lo sottopone all’approvazione della Consob secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

c) organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione anche con riferimento alla fase di composizione non contenziosa della lite di cui all’articolo 140-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

d) promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;

e) organizza corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e per gli arbitri;

f) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

COMMENTI RICEVUTI

L’Abi dubita della scelta regolamentare di inserire tra le funzioni della Camera "la gestione della composizione non contenziosa della lite" ex art. 140-bis del Codice del consumo.

CONSIDERAZIONI

Le valutazioni dell’associazione di categoria non differiscono da quanto esplicitato all’interno del documento di consultazione e che si è ritenuto di superare attraverso le argomentazioni illustrate nel documento stesso.

È apparso opportuno, invece, inserire nella disposizione in esame la possibilità che la Camera, al fine di risolvere questioni relative all’ambito delle reciproche competenze, possa stipulare un protocollo d’intesa con il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche «d. lgs. n. 385/93»). Va infatti considerato che, sebbene la deliberazione 29 luglio 2008, n. 275 del Cicr limiti l’ambito oggettivo di competenza dell’organismo in questione alle sole controversie "relative a operazioni e servizi bancari e finanziari con l’esclusione di quelli non assoggettati al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" (controversie, quindi, diverse da quelle afferenti "ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I") non può dirsi scongiurata del tutto, in presenza di prodotti finanziari complessi, la possibilità di interferenze e sovrapposizioni tra le competenze della Camera e quelle del sistema di cui all’art. 128-bis d.lgs. n. 385/93; si pensi, ad esempio, alle controversie che originino da rapporti contrattuali in cui aspetti "finanziari" e "bancari" siano fortemente intrecciati.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

All’art. 4 è stato aggiunto il comma 2. Le modifiche apportate al comma 1 sono di carattere formale.

Art. 4
(Funzioni della Camera)

1. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo, nel corso sulle controversie oggetto della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie nella decisione delle controversie deferite ad arbitri.

La Camera, in particolare:

a) cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede ogni sei mesi al loro aggiornamento;

b) stabilisce e aggiorna lo statuto il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri e lo sottopone all’approvazione della Consob secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

c) organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione anche con riferimento alla fase di composizione non contenziosa della lite di cui all’articolo 140-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

d) promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;

e) organizza corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e per gli arbitri;

f) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

2. La Camera, al fine di risolvere questioni relative all’ambito delle reciproche competenze, stipula un protocollo d’intesa con il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



* * *

Art. 5
(Elenco dei conciliatori)

1. Possono essere iscritti nell’elenco dei conciliatori i soggetti che ne fanno domanda alla Camera e che sono in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità indicati all’articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

2. La Camera, a seguito della ricezione della domanda, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l’iscrizione nell’elenco.

3. Ogni sei mesi la Camera dispone l’aggiornamento dell’elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che ne hanno fatto domanda, che hanno perso i requisiti di cui al comma 1 o che sono incorsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 4. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, tranne nei casi in cui sia disposta su domanda, è pronunciata dalla Camera sentito l’interessato.

4. I conciliatori iscritti nell’elenco non possono svolgere attività di conciliazione per più di due organismi di conciliazione e comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

COMMENTI RICEVUTI

L’Adoc ha proposto di inserire una disposizione che legittimi le associazioni di consumatori a "fornire dei propri elenchi di conciliatori (…) scelti sulla base di una comprovata esperienza in materia di difesa dei consumatori. In questo senso, si potrebbero costituire degli elenchi speciali".

La Camera Arbitrale di Milano ha chiesto di enfatizzare il requisito della formazione del conciliatore nella gestione delle tecniche di conciliazione.

L’Anasf ha suggerito di inserire tra i soggetti che possono essere iscritti negli elenchi anche i promotori finanziari evidenziando che tale opzione non collide con l’imparzialità e l’indipendenza che devono caratterizzare l’attività del conciliatore, posto che tali requisiti vanno valutati di volta in volta rispetto alla singola procedura anche sulla base dell’attestazione di cui all’art. 10, comma 1 del regolamento. L’associazione ha, infine, criticato "la deroga, contenuta nella bozza regolamentare, a figure diverse rispetto a quelle professionali viste sopra, ma con una specifica ed accreditata formazione" conseguita mediante i corsi previsti dal decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 (di seguito «DM n. 222/2004». Prevedendo, infatti, che la formazione del conciliatore debba essere conseguita "mediante partecipazione a corsi tenuti da: i) enti pubblici; ii) università; iii) enti privati accreditati presso il Ministero della Giustizia, [si misconosce di fatto] la preparazione – pure assai approfondita e di prestigio – che il soggetto (specie il promotore finanziario) può conseguire mediante corsi formativi privati, ma non accreditati presso il Ministero della Giustizia". L’Anasf ha auspicato pertanto una maggiore elasticità e apertura della norma di specie, anche sul piano del requisito formativo.

CONSIDERAZIONI

La proposta di accreditare presso la Camera elenchi di conciliatori forniti dalle associazioni dei consumatori appare in contrasto con la posizione di neutralità che deve caratterizzare la figura del conciliatore, oltre che con la stessa volontà del d. lgs. n. 179/2007 che attribuisce alla Camera la tenuta (oltre che la formazione) di propri elenchi di conciliatori e di arbitri.

La proposta di inserire i promotori finanziari come specifica categoria di professionisti legittimata a iscriversi nell’elenco tenuto dalla Camera mal si concilia con la previsione regolamentare che ha voluto richiamare le sole categorie professionali contemplate nel DM n. 222/2004. Un riferimento puntuale ai promotori finanziari, del resto, presterebbe il fianco a possibili rilievi critici in ordine alla mancata menzione nella previsione regolamentare di altre categorie specifiche di professionisti.

Non si condivide nemmeno la proposta di riconoscere corsi di formazione diversi da quelli di cui al DM n. 222/2004, per la difficoltà di valutare caso per caso l’effettiva validità del corso.

La proposta della Camera Arbitrale di Milano di enfatizzare il requisito della formazione del conciliatore nella "gestione di tecniche di conciliazione", pur condivisibile nella ratio, non appare meritevole di specifica previsione regolamentare. D’altra parte non è da escludere che tale requisito possa essere valutato dalla Camera in sede di nomina del conciliatore.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche apportate all’art. 5 sono di carattere stilistico-formale.

Art. 5
(Elenco dei conciliatori)

1. Possono essere iscritti a domanda nell’elenco dei conciliatori i soggetti che ne fanno domanda alla Camera e che sono in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità indicati all’articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

2. La Camera, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell’elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l’iscrizione nell’elenco.

3. Ogni sei mesi la Camera dispone l’aggiornamento dell’elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che ne hanno fatto domanda, che hanno perso i requisiti di cui al comma 1 o che sono incorsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 4, ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, tranne nei casi in cui sia disposta se non segue alla su domanda del conciliatore, è pronunciata dalla Camera sentito l’interessato.

4. I conciliatori iscritti nell’elenco non possono svolgere attività di conciliazione per più di due organismi di conciliazione e comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione.



* * *

Art. 6
(Elenco degli arbitri)

1. Possono essere iscritti nell’elenco degli arbitri i soggetti che ne fanno domanda alla Camera, appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2, comma 3, che:

a) non hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

b) non hanno riportato condanne a pena detentiva, applicate su richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;

c) non sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

d) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

e) non hanno riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

2. La Camera a seguito della ricezione della domanda, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l’iscrizione nell’elenco.

3. Ogni sei mesi la Camera dispone l’aggiornamento dell’elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che ne hanno fatto domanda o che hanno perso i requisiti di cui al comma 1. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, tranne nei casi in cui sia disposta su domanda dell’interessato, è pronunciata dalla Camera sentito l’interessato.

4. Gli arbitri iscritti nell’elenco comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

COMMENTI RICEVUTI

La Camera arbitrale di Milano, con riferimento ai requisiti di professionalità necessari per far parte dell’elenco degli arbitri (cfr. art. 2, comma 3 del regolamento), ha suggerito "di eliminare o ridurre fortemente i requisiti temporali stabiliti alle lettere a) e b) per gli avvocati, i commercialisti e i notai. Invece, per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili di cui alla lett. b) appare preferibile escludere l’attività arbitrale, in ragione di conflitti di interesse che – anche solo potenzialmente e per motivi legati alla carica – si possono generare".

Sullo stesso tema è intervenuto l’avv. Nicola de Filippis, esprimendo le sue perplessità sull’elevata anzianità richiesta agli avvocati per poter essere iscritti nell’elenco. Analoghe considerazione sono svolte dall’Adusbef Veneto.

Sempre in tema di requisiti professionali per l’iscrizione all’elenco, l’Abi ha chiesto che gli avvocati, i dottori commercialisti e i professori universitari siano esperti "in materia di intermediazione finanziaria". Questo suggerimento, non limitato alle predette categorie professionali, è stato avanzato anche da un altro partecipante alla consultazione.

CONSIDERAZIONI

I requisiti di anzianità professionale richiesti dal regolamento sono coerenti con la funzione giusdicente che tali soggetti sono chiamati a svolgere. D’altra parte, prevedere la specifica competenza per gli aspiranti arbitri in materia finanziaria non appare opportuno per due ragioni: in primo luogo, perché tale valutazione non sarebbe del tutto agevole anche per via delle difficoltà connesse alla individuazione di oggettivi parametri di riferimento; in secondo luogo, perché il compito spettante agli arbitri in questione di risoluzione di controversie con efficacia analoga a quella promanante dalle decisioni giurisdizionali, ben appare poter essere assolto da soggetti aventi i generali – e stringenti – requisiti di anzianità professionale richiesti dal regolamento, al di là della natura più o meno tecnica delle loro cognizioni.

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche apportate all’art. 6 sono di carattere stilistico-formale.

Art. 6
(Elenco degli arbitri)

1. Possono essere iscritti a domanda nell’elenco degli arbitri i soggetti che ne fanno domanda alla Camera, appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2, comma 3, che:

a) non hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

b) non hanno riportato condanne a pena detentiva, applicate su richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;

c) non sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

d) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

e) non hanno riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

2. La Camera a seguito della ricezione della domandadi iscrizione nell’elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l’iscrizione nell’elenco.

3. Ogni sei mesi la Camera dispone l’aggiornamento dell’elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che ne hanno fatto domanda o che hanno perso i requisiti di cui al comma 1, ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, se non segue alla tranne nei casi in cui sia disposta su domanda dell’arbitro dell’interessato, è pronunciata dalla Camera sentito l’interessato.

4. Gli arbitri iscritti nell’elenco comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione.



* * *

Titolo III
Conciliazione stragiudiziale

Art. 7
(Condizioni di ammissibilità)

1. L’istanza volta all’attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall’investitore. In conformità all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, l’istanza non può essere esperita quando:

a) la controversia è stata già portata, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore abbia aderito, all’esame di un altro organismo di conciliazione;

b) sui medesimi fatti oggetto dell’istanza non è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario ovvero non sono decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.

COMMENTI RICEVUTI

Secondo l’Adiconsum, l’art. 7 sembra precludere la possibilità per l’investitore di essere assistito da un terzo nel corso della procedura, laddove dispone che l’istanza possa essere presentata "esclusivamente dall’investitore". L’associazione "auspica una chiara ed inequivocabile previsione circa la facoltà per il consumatore di farsi assistere da un terzo di fiducia in tutte le fasi della procedura, anche se di natura conciliativa". Sempre sulla stessa questione, l’Adoc ha chiesto "che l’istanza di conciliazione [possa essere] presentata non solo dal risparmiatore o da un suo procuratore, ma anche dalle Associazioni riconosciute, aderenti al Cncu", suggerendo che "nella domanda di gestione della controversia [sia prevista] l’apposizione della doppia firma, del risparmiatore e del rappresentante delle associazioni, a tutela di entrambi i soggetti".

Con riferimento alla condizione di ammissibilità dell’istanza di cui alla lettera a) dell’art. 7, Adiconsum e Assogestioni hanno chiesto di chiarire ed eventualmente regolamentare:

a) il rapporto tra l’eventuale previo ricorso all’Autorità giudiziaria e la procedura di conciliazione, "introducendo delle disposizioni che mirino ad evitare eventuali sovrapposizioni";

b) il rapporto tra l’istanza di conciliazione e la presentazione di "una segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato circa eventuali pratiche commerciali scorrette messe in atto dall’intermediario. In tal senso, "andrebbe previsto che la procedura conciliativa non [debba precludere] tale facoltà, in modo tale che l’operatore scorretto subisca le indagini e le eventuali sanzioni dell’Autorità";

c) il rapporto tra la procedura di conciliazione e quella dinanzi all’Ombudsman-Giurì bancario a cui molte SGR (società di gestione del risparmio) appartenenti a gruppi bancari aderiscono in relazione alla prestazione di servizi di investimento. Secondo Assogestioni, infatti, "l’art. 7 del regolamento (…) si limita a prevedere che l’accesso alla procedura di conciliazione stragiudiziale è precluso quando la controversia è stata già portata all’esame di un altro «organismo di conciliazione». La norma tuttavia non prevede un coordinamento con l’Ombudsman-Giurì bancario, poiché questo non sembra potersi ricondurre alla categoria degli organismi di conciliazione".

Sempre con riguardo alla suddetta condizione di ammissibilità, la Camera Arbitrale di Milano ha suggerito di specificare, "pur nelle ristrettezze della delega, che la condizione di (non) ammissibilità dovrebbe riferirsi solo all’ipotesi che la controversia sia già pendente presso altri organismi. La stessa controversia dovrebbe poter essere ammessa nelle ipotesi in cui sia stata presentata (e chiusa, ma non conciliata) in precedenza presso altri organismi. Questo perché le parti rimangono libere di riaprire in tempi diversi una conciliazione non risolta".

L’avv. Carmine Raiola ha chiesto, invece, di conformare la condizione di ammissibilità di cui alla lettera b) dell’art. 7 all’attuale previsione dell’art. 17, comma 1 del Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob. Secondo questa disposizione "gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti ...". È stata quindi abrogata la precedente previsione contenuta nel regolamento n. 11522/1998 che prevedeva il termine di 90 giorni per la trattazione dei reclami, senza fissare, al contempo, un nuovo specifico termine per comunicare all’investitore le determinazioni assunte in merito al reclamo presentato. L’avv. Raiola ha dunque suggerito di riformulare l’art. 7, lettera b) del regolamento come segue "sui medesimi fatti oggetto dell’istanza non è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario ovvero non è decorso il termine di trattazione del reclamo di cui all'art. 17 del provvedimento 29 ottobre 2007 adottato dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni."

Il Cncu ha svolto alcune considerazioni sulla necessità di riconoscere in sede regolamentare la coesistenza di più modelli di conciliazione esistenti, adottando una previsione analoga a quanto stabilito nel regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (di seguito anche «Agcom») in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (in esso si prevede che "in alternativa alla procedura prevista dalla Autorità presso i CORECOM gli utenti hanno la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso: le Camere di commercio territorialmente competenti, ovvero gli organismi di conciliazione in materia di consumo istituiti dall’art. 141 del codice del consumo o ancora utilizzando le procedure di conciliazione paritetiche attivate con accordo tra le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e gli operatori di comunicazioni elettroniche"). Infine, il Cncu ha ritenuto auspicabile "la composizione di un quadro unitario per le procedure extragiudiziali all’interno del quale confluiscano nella procedura paritaria le controversie minori e seriali e nella procedura Consob e Banca d’Italia quelle più complesse e rilevanti".

CONSIDERAZIONI

Non appare condivisibile l’interpretazione sopra fornita circa una asserita impossibilità per l’investitore di farsi assistere da un procuratore o da un terzo qualificato nel corso della conciliazione. Invero, l’espressione utilizzata all’art. 7 per cui "l’istanza volta all’attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall’investitore" vuole soltanto sottolineare (come già illustrato nel documento di consultazione) che è solo l’investitore e non anche l’intermediario a poter adire la Camera di conciliazione presso la Consob. All’uopo, non appare inutile rammentare il letterale tenore dell’art. 8, comma 1, lett. a) del regolamento, per cui è consentito all’investitore nominare eventuali procuratori.

Per quanto concerne le connessioni fra procedura di conciliazione presso la Camera e azione giurisdizionale, va segnalato che:

- nel caso in cui sia pendente un procedimento di fronte al giudice, nulla vieta alle parti di avviare una conciliazione, anche di tipo amministrato (del resto la previsione di cui all’art. 185 c.p.c. rende esperibile il tentativo di conciliazione tra le parti dalla prima udienza di trattazione per tutta la fase dell’istruzione, in omaggio al principio del "favor conciliationis");

- i rapporti tra procedura di conciliazione e azione giurisdizionale sono espressamente e puntualmente disciplinati dall’art. 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 5/2003 testualmente richiamati all’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 179/2007.

Con particolare riguardo alla segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pratiche commerciali sleali, si rappresenta che le parti coinvolte nella conciliazione amministrata dalla Camera sono soltanto tenute a rispettare la previsione di cui all’art. 4, comma 7, del d. lgs. n. 179/2007, secondo cui "le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nell'eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell'intermediario avanti l'Autorità di vigilanza competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni". Non conferente appare inoltre l’accostamento tra le procedure di conciliazione e i procedimenti amministrativi che le Autorità di vigilanza possono eventualmente decidere di istruire a seguito di esposti-denunce.

Per quanto riguarda la connessione con le altre forme di conciliazione (es. conciliazioni paritetiche), si è ritenuto opportuno precisare il perimetro della condizione di ammissibilità di cui alla lettera a) dell’art. 7, includendovi non solo gli organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 5/2003, ma anche altre, diverse, procedure funzionali alla conciliazione stragiudiziale.

Non si è ritenuto, per contro e ai fini di cui sopra, di includere nel novero degli "organismi di conciliazione" di cui è menzione all’art. 4, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 179/2007 il cd. Ombusdman-Giurì bancario la cui attività non è volta al raggiungimento di una "autonoma" composizione conciliativo/transattiva della lite, bensì alla sua "eteronoma" regolazione, pur difettando la decisione dell’Ombudsman di connotati di vincolatività per le parti stricto sensu intesa.

Sempre con riferimento al rapporto tra procedura di conciliazione amministrata dalla Camera e altri tipi di conciliazione, non appare pertinente riprodurre all’interno dell’articolato la norma del regolamento di procedura dell’Agcom richiamata nelle osservazioni del Cncu, dato che in quel contesto l’esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della azione avanti la Autorità giudiziaria ex art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (la norma regolamentare citata dal Cncu illustra le diverse opzioni conciliative esperibili prima di poter accedere alla tutela giurisidizionale).

Il suggerimento della Camera Arbitrale di Milano non può essere accolto. Se è vero che le parti possono sempre e liberamente ricorrere allo strumento della conciliazione, il tenore letterale dell’art. 4, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 179/2007, nella parte in cui preclude la procedura conciliativa de qua per il semplice fatto che la controversia sia stata "già portata all’esame di altro organismo di conciliazione" non appare suscettibile di opzioni ermeneutiche "altre" da quelle recepite nell’articolato che ci occupa.

Appaiono, infine, condivisibili le osservazioni dell’avv. Raiola di adeguare la condizione di ammissibilità sub lettera b) dell’art. 7 al mutato quadro regolamentare in materia di trattazione dei reclami. Ciononostante si ritiene comunque utile mantenere il termine dei 90 giorni sia pure in funzione residuale.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il nuovo testo dell’art. 7 è stato riformulato come segue.

Art. 7
(Condizioni di ammissibilità)

1. L’istanza volta all’attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall’investitore. In conformità all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, l’istanza non può essere esperita quando per la medesima controversia:

a) la controversia è stata già portata non siano state avviate, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore abbia aderito,altre procedure di conciliazione all’esame di un altro organismo di conciliazione;

b) sui medesimi fatti oggetto dell’istanza non è sia stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario cui sia stata fornita espressa risposta, ovvero non sonosia decorsoi più il termine di novanta giorni, o il termine più breve eventualmente stabilito dall’intermediario per la trattazione del reclamo, dalla sua presentazione senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore abbia ottenuto risposta le proprie determinazioni.



* * *

Art. 8
(Avvio del procedimento)

1. L’istanza, sottoscritta dall’investitore e corredata della documentazione attestante le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 7 e il pagamento delle spese di avvio del procedimento, può essere esperita utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Camera e deve comunque contenere:

a) il nome, il cognome, il domicilio dell’istante persona fisica ovvero, per le persone giuridiche, la denominazione, la sede legale e il nome del legale rappresentante; gli indirizzi postali ed elettronici, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento; l’eventuale nomina di procuratori;

b) la descrizione della controversia e delle pretese, con indicazione del relativo valore;

c) l’impegno a osservare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 11 e le altre norme del presente regolamento.

2. L’istanza deve essere comunicata all’intermediario con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione e depositata nei successivi trenta giorni presso la Camera.

3. La Camera valuta l’ammissibilità dell’istanza entro cinque giorni dal suo deposito, invitando l’istante a procedere entro un congruo termine alle eventuali integrazioni e correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara la inammissibilità dell’istanza dandone tempestiva comunicazione alle parti. Ritenuta ammissibile l’istanza, la Camera entro cinque giorni dal deposito dell’istanza stessa ovvero delle integrazioni e correzioni richieste, invita l’intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione.

4. L’intermediario comunica alla Camera e all’investitore, anche a mezzo fax o per via telematica, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione dell’invito della Camera, la propria adesione al tentativo di conciliazione con atto di replica contenente l’impegno a osservare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 11 e le altre norme del presente regolamento e corredato:

a) dei documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura;

b) della documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso, ivi compreso il reclamo proposto dall’investitore e le eventuali determinazioni assunte al riguardo.

5. La Camera, decorso inutilmente il termine previsto nel comma precedente, attesta la mancata, tempestiva, adesione dell’intermediario al tentativo di conciliazione.

COMMENTI RICEVUTI

Secondo lo studio legale Legal Task Team non appare chiara la previsione per cui l’investitore debba documentare la condizione di ammissibilità di cui all’art. 7 lettera a), "trattandosi (…) di una condizione negativa (ossia il fatto che non penda analoga procedura innanzi ad altro organismo di conciliazione)". Si sottolinea, inoltre, che "nell’indicazione del contenuto del modulo predisposto dalla Camera da utilizzare per la proposizione dell’istanza, risulta alquanto generico il riferimento, alla «descrizione della controversia e delle pretese, con indicazione del relativo valore»". A parere dello studio legale "sarebbe, forse, opportuno richiedere la descrizione della specifica violazione agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza (…) commessa dall’intermediario, per meglio identificare l’oggetto della controversia (in altre parole, richiedere l’indicazione di una sorta di causa petendi)". Infine, è stato chiesto di specificare meglio il significato della locuzione "mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione" previsto all’art. 8, comma 2. In tal senso, si è espresso anche lo studio legale Zitiello e Associati che ha auspicato, altresì, una tipizzazione degli strumenti utilizzabili.

La Camera Arbitrale di Milano ha rappresentato che "l’atto di replica dell’intermediario dovrebbe essere improntato alla maggiore snellezza possibile, non dovendo necessariamente riprodurre in modo speculare – nelle dimensioni, nei documenti allegati – l’istanza dell’investitore. In una prospettiva conciliativa la risposta del ‘convenuto’ dovrebbe limitarsi il più possibile all’adesione al tentativo di conciliazione, riservando ogni più ampia formulazione e declinazione delle proprie posizioni più avanti, nel corso della procedura conciliativa, eventualmente con depositi integrativi di atti e documenti. (…).Sarebbe preferibile, dunque, parlare di semplice adesione per iscritto al tentativo, anziché configurare un vero e proprio atto di replica".

Lo studio legale Zitiello e Associati ha suggerito di trasmettere per conoscenza all’intermediario l’istanza dell’investitore, integrata o corretta su richiesta della Camera.

Tre commentatori (Abi, Assogestioni e studio legale Zitiello e Associati) hanno chiesto di prolungare a 10 giorni (anziché 5) il termine in cui l’intermediario è tenuto ad aderire alla procedura anche allo scopo di garantire un più efficace esercizio del diritto di difesa da parte dell’intermediario stesso. Tale previsione è ritenuta conforme a quanto previsto da altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cfr. il conciliatore bancario).

CONSIDERAZIONI

Non si ritiene necessario precisare le modalità di rappresentazione della condizione di ammissibilità di cui all’art. 7, lettera a). La documentazione che il regolamento chiede di esibire in proposito ben può riguardare un’attestazione dell’istante da redigere secondo le indicazioni che la Camera potrà fornire nei moduli di domanda.

Non si condivide la proposta di chiedere all’investitore una descrizione puntuale degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza asseritamente violati dall’intermediario, trattandosi di istanza che può essere redatta e inoltrata anche senza l’ausilio di un legale. D’altra parte, eventuali carenze nel contenuto della domanda potranno essere integrate dietro richiesta della Camera.

La proposta di tipizzare i mezzi di comunicazione utilizzabili per le comunicazioni all’intermediario appare inopportuna. Anche in questo caso è preferibile rinviare alla Camera la scelta di indicare i mezzi ritenuti più idonei o, comunque, di valutare l’adeguatezza del mezzo di comunicazione utilizzato.

Quanto alle modalità di adesione alla conciliazione, pur rilevando che il regolamento non ha imposto alcun contenuto minimo all’atto di replica dell’intermediario, si condivide il suggerimento avanzato dalla Camera Arbitrale di Milano di modificare la denominazione dell’atto medesimo. Altrettanto condivisibile è apparsa la proposta dello studio legale Zitiello e Associati di trasmettere all’intermediario le integrazioni e le correzioni all’istanza di conciliazione che la Camera ha chiesto all’investitore di fornire.

La proposta di aumentare il termine di adesione per l’intermediario da 5 a 10 giorni non è stata accolta. Si fa presente, al riguardo, che al momento in cui viene invitato ad aderire alla conciliazione, l’intermediario ha già ricevuto un reclamo e la copia dell’istanza di conciliazione che l’investitore andrà a depositare presso la Camera. Inoltre, il riferimento al più ampio termine di adesione previsto dal regolamento del conciliatore bancario non tiene conto del fatto che la procedura dinanzi a quest’ultimo deve concludersi nell’arco di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla prima riunione dinanzi al conciliatore, mentre il d. lgs. n. 179/2007 impone che il procedimento si chiuda entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il nuovo testo dell’art. 8 è stato modificato come segue.

Art. 8
(Avvio del procedimento)

1. L’istanza, sottoscritta dall’investitore e corredata della documentazione attestante le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 7e il pagamento delle spese di avvio del procedimento, può essere formulata esperita utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Camera e deve comunque contenere:

a) il nome, il cognome, il domicilio dell’istante persona fisica ovvero, per le persone giuridiche, la denominazione, la sede legale e il nome del legale rappresentante; gli indirizzi postali ed elettronici, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento; l’eventuale nomina di procuratori;

b) la descrizione della controversia e delle pretese, con indicazione del relativo valore;

c) l’impegno a osservare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 11 e le altre norme del presente regolamento.

2. L’istanza deve essere comunicata all’intermediario con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione e depositata nei successivi trenta giorni presso la Camera.

3. La Camera valuta l’ammissibilità dell’istanza entro cinque giorni dal suo deposito, invitando l’istante a procedere entro un congruo termine alle ad eventuali integrazioni e correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara la inammissibilità dell’istanza dandone tempestiva comunicazione all’investitore e all’intermediario alle parti. Ritenuta ammissibile l’istanza,

4. lLa Camera, ritenuta la ammissibilità dell’istanza, entro cinque giorni dal suo deposito dell’istanza stessa ovvero delle integrazioni e correzioni richieste, invital’intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione, trasmettendo le eventuali integrazioni e correzioni.

4.5. L’intermediario comunica alla Camera e all’investitore, con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione anche a mezzo fax o per via telematica, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione dell’invito della Camera, la propria adesione al tentativo di conciliazione con apposito atto di replica contenente l’impegno a osservare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 11 e le altre norme del presente regolamento e corredato:

a) dei documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura;

b) della documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso, ivi compreso il reclamo proposto dall’investitore e le eventuali determinazioni assunte al riguardo.

5.6. La Camera, decorso inutilmente il termine previsto nel comma precedente, attesta la mancata, tempestiva, adesione dell’intermediario al tentativo di conciliazione.



* * *

Art. 9
(Nomina del conciliatore)

1. La Camera, successivamente al deposito dell’istanza, procede senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell’elenco tenendo conto dei seguenti criteri:

a) vicinanza territoriale all’investitore;

b) numero di controversie pendenti avanti al conciliatore;

c) esperienza maturata dal conciliatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia;

d) equa distribuzione degli incarichi;

e) tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne.

2. La Camera, ricevuta la adesione dell’intermediario, comunica senza indugio la nomina allo stesso conciliatore e alle parti. Il conciliatore, ricevuta la comunicazione della nomina e la documentazione prodotta dalle parti, trasmette la dichiarazione di accettazione alla Camera entro cinque giorni. In caso di mancata tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a nominare un altro conciliatore.

3. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare il conciliatore nominato, la Camera provvede tempestivamente alla sua sostituzione nei modi e nei tempi previsti dal comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi dell’art. 12, comma 1. La procedura si conclude entro 60 giorni dalla data della sostituzione.

4. Quando nella provincia dove l’investitore ha il domicilio o la sede non è presente un conciliatore iscritto nell’elenco ovvero i conciliatori presenti sono gravati da eccessivi carichi di lavoro e, comunque, in ogni caso in cui non è possibile assicurare un adeguato e sollecito svolgimento della procedura, la Camera può investire della controversia, con decisione motivata, gli organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che hanno manifestato, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la propria disponibilità. La Camera designa l’organismo di conciliazione ritenuto più idoneo tenendo conto dei criteri individuati alle lettere a) e c) del comma 1. L'organismo di conciliazione applica le norme di procedura e le indennità previste dal presente regolamento.

COMMENTI RICEVUTI

Lo studio legale Legal Task Team ha suggerito di privilegiare, nella nomina del conciliatore, il criterio di vicinanza territoriale all’investitore specie con riferimento alle controversie di minor valore al fine di non scoraggiare il ricorso alla conciliazione. Di diverso avviso è stata la Camera arbitrale di Milano, secondo cui "[i]l criterio di nomina del conciliatore in funzione della vicinanza territoriale all’investitore non pare garantire la necessaria neutralità/equidistanza tra le parti. Del resto, nell’intera parte del Regolamento dedicata alla conciliazione stragiudiziale non vi sono elementi che chiariscano espressamente quale sia il luogo della conciliazione (rimane una scelta discrezionale del conciliatore)".

Secondo l’Adoc, "la scelta dei conciliatori e degli arbitri, nella risoluzione delle singole controversie, deve poter essere influenzata dai desideri del risparmiatore che deve poter esprimere la propria preferenza di essere rappresentato da un conciliatore che provenga da una specifica associazione, come avviene per Poste italiane e/o Telecom. I meri criteri di presenza territoriale appaiono in questo senso limitanti".

Infine, l’avv. Angelo Santi dell’associazione Resolutia-Gestione delle controversie ha suggerito di incentivare, in via prioritaria, la stipula di convenzioni tra la Camera e gli altri organismi di conciliazione e di arbitrato, non vincolando la devoluzione di singole controversie all’assenza o all’indisponibilità di un proprio conciliatore nella provincia in cui l’investitore ha sede o domicilio.

CONSIDERAZIONI

I rilievi riguardanti i criteri per la nomina del conciliatore non appaiono condivisibili. Si rappresenta, infatti, che l’assenza di una gerarchia tra gli stessi è finalizzata a lasciare alla Camera la massima discrezionalità nella scelta del conciliatore ritenuto più adatto a gestire la singola procedura.

Con riferimento alle osservazioni dell’Adoc, si rileva che l’investitore non gioca alcun ruolo nella scelta del conciliatore; una diversa previsione ne comprometterebbe la terzietà e l’indipendenza rispetto all’intermediario coinvolto nella procedura.

Relativamente ai rapporti tra Camera e altri organismi di conciliazione, appare ragionevole accordare preferenza ai conciliatori della Camera, prevedendo il ricorso ad altri organismi solo in via residuale e, segnatamente, nei casi in cui non siano disponibili conciliatori iscritti nell’elenco da essa tenuto.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il comma 3 dell’art. 9 è stato modificato tenendo conto della nuova formulazione dell’art. 12.

Art. 9
(Nomina del conciliatore)

1. La Camera, successivamente al deposito dell’istanza, procede senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell’elenco tenendo conto dei seguenti criteri:

a) vicinanza territoriale all’investitore;

b) numero di controversie pendenti avanti al conciliatore;

c) esperienza maturata dal conciliatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia;

d) equa distribuzione degli incarichi;

e) tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne.

2. La Camera, ricevuta la adesione dell’intermediario, comunica senza indugio la nomina allo stesso conciliatore e alle parti. Il conciliatore, ricevuta la comunicazione della nomina e la documentazione prodotta dalle parti, trasmette la dichiarazione di accettazione alla Camera entro cinque giorni. In caso di mancata tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a nominare un altro conciliatore.

3. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare il conciliatore nominato, la Camera provvede tempestivamente alla sua sostituzione nei modi e nei tempi previsti dal comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi dell’art. 12, comma 2 1. La procedura si conclude entro 60 giorni dalla data della sostituzione.

4. Quando nella provincia dove l’investitore ha il domicilio o la sede non è presente un conciliatore iscritto nell’elenco ovvero i conciliatori presenti sono gravati da eccessivi carichi di lavoro e, comunque, in ogni caso in cui non è possibile assicurare un adeguato e sollecito svolgimento della procedura, la Camera può investire della controversia, con decisione motivata, gli organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che hanno manifestato, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la propria disponibilità. La Camera designa l’organismo di conciliazione ritenuto più idoneo tenendo conto dei criteri individuati alle lettere a) e c) del comma 1. L'organismo di conciliazione applica le norme di procedura e le indennità previste dal presente regolamento.



* * *

Art. 10
(Obblighi del conciliatore)

1. Con la dichiarazione di accettazione i conciliatori attestano la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco e l’inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro rappresentanti tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;

b) ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia.

2. Nel corso della procedura di conciliazione i conciliatori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla loro indipendenza e imparzialità.

3. Il conciliatore osserva le norme del codice deontologico ed adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.

NESSUN COMMENTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche apportate all’art. 10 sono di carattere stilistico-formale.

Art. 10
(Obblighi del conciliatore)

1. Con la dichiarazione di accettazione il conciliatorei attestano la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco e l’inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro rappresentanti tali da incidere sulla sua propria imparzialità e indipendenza;

b) ogni personalie interessie, direttio o indirettio, relativio all’oggetto della controversia.

2. Nel corso della procedura di conciliazione il conciliatorei sono è tenutoi a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla loro sua indipendenza e imparzialità.

3. Il conciliatore osserva le norme del codice deontologico ed adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.



* * *

Art. 11
(Obblighi di riservatezza)

1. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell’immediatezza, della concentrazione e dell’oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. La Camera assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi della procedura di conciliazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di conciliazione o formatosi nel corso della procedura stessa.

COMMENTI RICEVUTI

Lo studio Legal Task Team ha chiesto di precisare meglio il significato dell’art. 11, comma 2, poiché non è chiaro se la tutela della riservatezza "sia da intendersi limitata alla durata della procedura conciliativa, ovvero estesa anche all’epoca successiva alla chiusura della medesima (avvenuta con i differenti esiti possibili)". Nel caso la riservatezza debba essere mantenuta anche successivamente alla chiusura della procedure, si segnala peraltro una contraddizione con il successivo art. 14, comma 4, che prevede il rilascio alle parti di copie degli atti della procedura.

Lo studio legale Zitiello e Associati e l’Abi hanno suggerito di inserire una previsione più prescrittiva in relazione agli obblighi di riservatezza, vietando espressamente che le dichiarazioni, gli atti e i documenti emersi nel corso della procedura conciliativa possano essere utilizzati in una eventuale fase contenziosa successiva.

A parere dell’Abi è, inoltre, opportuno riprodurre all’interno del regolamento il contenuto dall’art. 4, comma 7, del d. lgs. n. 179/2007 (ovvero il divieto di utilizzare le dichiarazioni rese dalle parti durante la conciliazione nel corso del procedimento sanzionatorio esperito dall’Autorità di vigilanza competente nei confronti dell'intermediario).

CONSIDERAZIONI

In tema di riservatezza cui deve ispirarsi la procedura di conciliazione non si ritiene necessario accogliere le osservazioni svolte, in quanto:

la norma in esame già espressamente richiama, in argomento, i principi di oralità e riservatezza;

l’art. 4 del d.lgs. n. 179/2007 esplicitamente rinvia all’art. 40, comma 3, del d. lgs. n. 5/2003 che disciplina l’uso delle dichiarazione rese dalle parti nel corso della conciliazione.

Le osservazioni formulate inducono, invece, a ritenere opportuna una modifica del successivo art. 14, comma 4, al fine di coordinarne il contenuto con la presente disposizione (vedere le modifiche apportate all’art. 14).

Non si concorda, inoltre, con la proposta dell’Abi di inserire all’art. 11 la previsione di cui all’art. 4, comma 7 del d. lgs. 179/2007, in quanto si tratta di divieto senz’altro applicabile in virtù della normativa primaria.

Si è, infine, ritenuto opportuno modificare la rubrica dell’art. 11 e inserire nel corpo della disposizione un ulteriore comma che riproduce il contenuto del comma 3, eliminato all’art. 12. La modifica è volta a raggruppare tutti i principi fondamentali della procedura in un’unica disposizione.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L’art. 11 è stato riformulato come segue.

Art. 11
(Obblighi di riservatezza Principi generali della procedura)

1. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell’immediatezza, della concentrazione e dell’oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. La Camera assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi della procedura di conciliazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di conciliazione o formatosi nel corso della procedura stessa.

3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità per il conciliatore di sentire separatamente le parti.



* * *

Art. 12
(Procedura di conciliazione)

1. Il conciliatore fissa la data e la sede per la prima riunione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data di accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle parti e alla Camera.

2. Il conciliatore conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene più opportuno tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare una rapida soluzione alla lite. Può sentire le parti separatamente e in contraddittorio tra loro con lo scopo di chiarire meglio i termini della controversia e far emergere i punti di accordo. Può disporre con l’accordo delle parti e a loro spese l’intervento di terzi.

3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità per il conciliatore di sentire separatamente le parti.

COMMENTI RICEVUTI

Un partecipante alla consultazione ha chiesto di precisare che la sede fissata dal conciliatore per lo svolgimento della procedura coincide con quella della Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob; precisazione che si giova di una interpretazione sistematica della legge di delega (secondo cui le procedure di conciliazione e di arbitrato devono svolgersi dinanzi alla Consob) e del decreto legislativo (in base al quale la Camera è istituita presso la Consob).

Con riferimento alla possibilità di disporre l’intervento di terzi nel corso della conciliazione, l’Agit ha proposto di specificare tali figure, suggerendo di circoscriverle ai "difensori, avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio provvisorio, assistenti tecnici, consulenti tecnici regolarmente iscritti in uno degli appositi albi di Tribunale", e chiedendo di escludere espressamente la possibilità di far intervenire testimoni.

In argomento, l’Adiconsum ha chiesto inoltre di precisare le modalità di intervento dei terzi nella procedura conciliativa.

CONSIDERAZIONI

La richiesta di precisare che la sede delle procedure di conciliazione coincide con quella della Camera non è condivisibile. Le locuzioni "dinanzi alla Consob" e "presso la Consob", utilizzate rispettivamente nella legge di delega e nel decreto legislativo, sono senz’altro riferibili all’ubicazione dell’organismo di conciliazione (la Camera) e non al luogo in cui devono svolgersi le singole procedure. Inoltre, per la maggiore diffusione delle procedure di conciliazione è importante assicurare che le stesse si svolgano, per quanto possibile, vicino alle parti e, in particolare, all’investitore in quanto parte debole del rapporto con l’intermediario. Tale scelta necessariamente esclude che la sede delle conciliazioni coincida con quella della Camera.

Si è ritenuto opportuno, tuttavia, precisare che la conciliazione si svolga nel luogo di domicilio del conciliatore, al fine di evitare che questi sia costretto a spostamenti logistici che vadano ad incrementare le spese di esecuzione dell’incarico, rimborsabili ai sensi della nuova formulazione dell’art. 16 dello schema di regolamento.

Anche la proposta dell’Agit non appare condivisibile. Un’indicazione puntuale dei terzi che possono intervenire nella conciliazione collide infatti con l’autonomia riservata al conciliatore nella gestione della procedura; si sottolinea, peraltro, che tale autonomia è temperata dal necessario accordo delle parti sull’intervento del terzo. Con riguardo alla possibilità di escutere testimoni, pur concordando con il fatto che la prova testimoniale mal si attaglia alla natura della conciliazione, si ritiene opportuno non escluderla a priori, sempre rinviando all’autonoma determinazione del conciliatore e all’accordo delle parti.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il testo e la rubrica dell’art. 12 sono stati modificati come segue. Il comma 3, eliminato dalla seguente disposizione, è stato inserito nel corpo dell’art. 11.

Art. 12
(Adempimenti iniziali e svolgimento della procedura Procedura di conciliazione)

1. La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui è il domicilio del conciliatore.

1. 2. Il conciliatore fissa la data e la sede per la prima riunione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data di accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle parti e alla Camera.

2. 3. Il conciliatore conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare una rapida soluzione alla lite. Il conciliatore Ppuò sentire le parti separatamente e in contraddittorio tra loro con lo scopo di chiarire meglio i termini della controversia e far emergere i punti di accordo. Il conciliatore Ppuò disporre con l’accordo delle parti e a loro spese l’intervento di terzi, dietro congiunta proposta delle parti e a loro spese.

3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità per il conciliatore di sentire separatamente le parti.



* * *

Art. 13
(Termine per la conclusione della procedura)

1. La procedura si conclude entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza di conciliazione ovvero dal successivo deposito delle integrazioni e delle correzioni richieste dalla Camera ai sensi dell’articolo 8, comma 3.

2. In prossimità della scadenza del termine, il conciliatore può proporre alle parti una proroga del termine stesso fino a un massimo di sessanta giorni nei seguenti casi:

a) si siano verificati oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti;

b) sia emersa la necessità di acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione;

c) vi sia la ragionevole possibilità di un esito positivo della procedura di conciliazione.

Raccolto il consenso delle parti, il conciliatore ne dà comunicazione alla Camera.

3. Il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di conciliazione è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. Il conciliatore può, con l’accordo delle parti, derogare a tale previsione.

COMMENTI RICEVUTI

Lo studio legale Legal Task Team ha evidenziato che la disposizione per cui il conciliatore può proporre alle parti una proroga del termine per la conclusione della procedura qualora sia "emersa la necessità di acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione", fa pensare a "una sorta di "istruttoria", sia pure sommaria, che il conciliatore, è legittimato, anche su suo impulso, a svolgere".

L’Abi ha suggerito di formulare diversamente l’art. 13 prevedendo che la condizione prevista alla lettera c) sia elevata a condizione generale per proporre la proroga del termine di talché la nuova formulazione della norma dovrebbe essere la seguente: "In prossimità della scadenza del termine, il conciliatore, qualora vi sia la ragionevole possibilità di un esito positivo della procedura di conciliazione, può proporre alle parti una proroga del termine stesso fino a un massimo di sessanta giorni nei seguenti casi: a) si siano verificati oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti; b) sia emersa la necessità di acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione".

CONSIDERAZIONI

L’osservazione dello studio legale Legal Task Team non è condivisibile. La ratio della norma in questione, peraltro illustrata nel documento di consultazione, è quella di garantire che la conciliazione possa concludersi positivamente, pur considerando i ristretti termini procedurali (60 giorni dalla presentazione dell’istanza). Il fatto che il conciliatore, in quanto dominus della procedura, sia chiamato a compiere questa attività di valutazione è funzionale, pertanto, all’interesse delle parti. Inoltre, in questa come in altre circostanze previste dalla norma, la possibilità di prorogare il termine è sempre subordinata al consenso delle parti.

Relativamente al suggerimento dell’Abi, si ritiene preferibile l’attuale formulazione della norma. Non sarebbe, infatti, ragionevole subordinare la decisione di prorogare i termini di una procedura iniziata in forte ritardo, o addirittura in prossimità dello scadere dei 60 giorni, magari a causa di un oggettivo impedimento del conciliatore o delle parti, ad una valutazione di tipo prognostico quale la "possibilità di giungere ad un accordo".

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

All’art. 13 sono state apportate modifiche di carattere stilistico-formale.

Art. 13
(Termine per la conclusione della procedura)

1. La procedura si conclude entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza di conciliazione ovvero dal successivo deposito delle integrazioni e delle correzioni richieste dalla Camera ai sensi di cui deall’articolo 8, comma 3.

2. In prossimità della scadenza del termine, Il conciliatore, con il consenso delle parti può proporre alle parti una proroga il del termine per la conclusione della procedura stesso fino a un massimo di per un periodo non superiore a sessanta giorni, comunicandolo alla Camera, quando nei seguenti casi:

a) si siano ricorrono verificati oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti;

b) sia emersa la necessità di è necessario acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione;

c) vi sia è la ragionevole possibilità di un esito positivo della procedura di conciliazione.

Raccolto il consenso delle parti, il conciliatore ne dà comunicazione alla Camera.

3. Il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di conciliazione è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. Il conciliatore può, con il consenso l’accordo delle parti, derogare a tale previsione.



* * *

Art. 14
(Esiti della conciliazione)

1. Se la conciliazione riesce, i contenuti dell’accordo sono riportati in apposito processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Se le parti non danno spontanea esecuzione alle previsioni dell’accordo conciliativo, il verbale, previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Se entrambe le parti lo richiedono, la procedura di conciliazione, ove non sia raggiunto l’accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedono.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il conciliatore redige un verbale di chiusura delle operazioni del quale viene rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

4. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno richiesta.

COMMENTI RICEVUTI

Con riferimento all’omologazione del verbale da parte del tribunale, un partecipante alla consultazione ha evidenziato che la previsione per cui essa può essere chiesta quando le parti non hanno dato spontanea esecuzione alle previsioni dell’accordo conciliativo, contrasta con quanto previsto dall’art. 8, comma 2 del DM n. 222/2004 secondo cui "dell'esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite dell'organismo di conciliazione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il quale, su istanza di parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fini dell'omologazione". Tale disposizione, infatti, non condiziona l’omologazione del verbale all’inadempimento delle parti diversamente da quanto lascerebbe intendere l’art. 14 del regolamento.

Sempre con riferimento alla questione dell’omologazione, il Prof. Luiso ha osservato che "il regolamento, all’art. 14 comma 1, stabilisce che competente per l’exequatur è il presidente del tribunale «nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione». Invece, l’art. 40, comma 8, del d. lgs. n. 5/2003 – applicabile alla conciliazione CONSOB in virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del d. lgs. 179/2007 – stabilisce che la competenza spetti al presidente del tribunale «nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione»". In particolare, il Prof. Luiso dubita che il regolamento possa derogare a una competenza prevista da una norma direttamente applicabile ai sensi del d. lgs. n. 179/2007.

Lo studio legale Zitiello e Associati ha proposto di eliminare il comma 4 dell’art. 14 che abilita la Camera a rilasciare alle parti che ne fanno richiesta copia degli atti che il conciliatore ha trasmesso al termine della procedura. In alternativa all’eliminazione del comma 4, ha chiesto di vietare l’uso di questi documenti ai soggetti che ne fanno richiesta.

Anche l’Abi ha suggerito di modificare tale disposizione, prevedendo che gli atti rilasciati dalla Camera siano soltanto i verbali relativi agli esiti della conciliazione.

CONSIDERAZIONI

I suggerimenti riguardanti la subordinazione dell’omologa del verbale all’inadempimento non appaiono condivisibili. La ratio della norma è quella di semplificare la procedura e non di rendere obbligatorio un adempimento anche laddove non sia necessario, come nel caso in cui le parti, una volta raggiunto l’accordo, ne diano spontanea e integrale esecuzione. Anche la norma citata, del resto, non rende necessario questo passaggio, in quanto il responsabile del registro trasmette il verbale per l’omologa solo su "istanza di parte", istanza che con ogni probabilità non sarà avanzata qualora le parti abbiano dato seguito all’accordo.

L’osservazione del Prof. Luiso appare condivisibile in linea di principio. Tuttavia, le previsioni regolamentari in esame sono volte a garantire il massimo decentramento territoriale delle procedure di conciliazione e sono frutto di una interpretazione funzionale del d. lgs. n. 5/2003, le cui prescrizioni letteralmente si riferiscono ai soli organismi di conciliazione nati su base volontaria. È chiaro che per tali organismi, attivi per lo più in un ambito territoriale limitato (si pensi a quelli istituiti dalle Camere di commercio che operano per lo più su base provinciale), la sede della conciliazione tende a coincidere con la loro sede istituzionale. In tal senso, può trovare una ragionevole giustificazione la previsione legislativa per cui la competenza in materia di omologazione spetta sempre al presidente del tribunale nel cui circondario l’organismo ha sede. Nella fattispecie che ci occupa, al contrario, la diversa previsione regolamentare tiene conto della circostanza che la Camera è organismo istituito ex lege presso la Consob e, dunque, necessariamente presso le sedi di essa Consob (Roma e Milano); di qui la scelta di radicare la competenza per l’exequatur nel luogo in cui si è espletata la procedura conciliativa: luogo che sarà auspicabilmente quello più vicino al domicilio/sede dell’investitore e, quindi, non necessariamente coincidente con quello in cui ha sede la Camera.

Quanto ai suggerimenti riguardanti il comma 4, si rappresenta che i documenti che la Camera può rilasciare ai partecipanti sono di massima rappresentati dai verbali, dagli atti introduttivi (istanza iniziale e atto di adesione) e dagli altri documenti della procedura conciliativa e che non si ravvisano in proposito particolari fattori di criticità, anche considerando che, in via di principio, il rilascio di questi atti rappresenta un diritto delle parti. Tuttavia, come già anticipato nelle osservazioni relative all’art. 11, si ritiene opportuno integrare il comma 4 dell’art. 14, prevedendo che nel rilasciare le copie degli atti richieste, la Camera adotti tutti gli opportuni accorgimenti idonei a precludere lesioni alla riservatezza dei soggetti coinvolti.

Infine, si è deciso di eliminare ai commi 2 e 3 dell’art. 14 il riferimento alla possibilità che il conciliatore rilasci alle parti copia dei verbali. Tale modifica è apparsa coerente con la scelta di accentrare in capo alla Camera il compito di rilasciare tutti gli atti della procedura anche alla luce degli obblighi di conservazione e di riservatezza che la stessa è tenuta a rispettare ai sensi dell’art. 11, comma 2 del regolamento.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Si riportano di seguito le modifiche, anche di carattere formale, apportate all’art. 14.

Art. 14
(Esiti della conciliazione)

1. Se la conciliazione riesce, i contenuti dell’accordo sono riportati in apposito processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Se le parti non danno spontanea esecuzione alle previsioni dell’accordo conciliativo, il verbale, previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Se Quando non è raggiunto l’accordo, su istanza congiunta delle entrambe le parti il conciliatore formula una proposta lo richiedono, la procedura di conciliazione, ove non sia raggiunto l’accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedono.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il conciliatore redige un verbale di chiusura delle operazioni del quale viene rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

4. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 11.



* * *

Art. 15
(Valore della controversia)

1. Il valore della controversia è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile e rileva ai fini del calcolo delle indennità da porre a carico delle parti.

NESSUN COMMENTO

* * *

Art. 16
(Indennità a carico delle parti)

1. Le indennità per la fruizione del servizio di conciliazione sono costituite dalle spese di avvio della procedura, da corrispondere alla Camera, e dal compenso del conciliatore.

2. Le spese di avvio della procedura sono versate dalle parti all’atto del deposito, rispettivamente, dell’istanza e dell’atto di replica.

3. Il compenso del conciliatore è dovuto dalle parti se la conciliazione riesce. Esse sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro. In caso contrario nulla è dovuto dalle parti e alla corresponsione del compenso provvede la Camera.

4. L’ammontare delle spese di avvio della procedura e del compenso del conciliatore è determinato sulla base della tabella riportata nell’allegato 1 al presente regolamento. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il compenso ad esso spettante. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.

COMMENTI RICEVUTI

L’Abi e un altro partecipante alla consultazione non hanno condiviso la previsione che esenta le parti dal pagamento del compenso del conciliatore nel caso di fallita conciliazione. È stato infatti evidenziato che la gratuità del servizio rischierebbe di trasformare la conciliazione in una dannosa fase procedurale in termini di tempo e di costi, incentivando gli investitori ad attivare procedure pretestuose o infondate. Tale soluzione, inoltre, avvantaggerebbe la Camera rispetto agli altri organismi di conciliazione ai quali la possibilità di rendere gratuite le proprie conciliazioni è preclusa sia dal decreto ministeriale 23 luglio 2003, n. 224 – di seguito «DM n. 223/2004» – (che gli organismi di conciliazione iscritti nel registro di cui all’art. 38 del d. lgs. 5/2003 sono tenuti ad osservare) sia in ragione dei costi eccessivi che comporterebbe.

L’Adiconsum ha criticato la scelta di imporre alle parti il pagamento, in solido, del compenso per il conciliatore. Secondo l’associazione, infatti, "l’investitore che ottenga con la conciliazione il riconoscimento di un diritto ed il ristoro di eventuali danni ingiustamente subiti, non può e non deve rispondere di obblighi pecuniari dell’intermediario nei confronti di terzi – del conciliatore, nella fattispecie".

Lo studio Legal Task Team ha proposto di estendere anche al caso della riuscita conciliazione la norma che, in caso di soccombenza del risparmiatore nel giudizio arbitrale, consente di compensare fra le parti gli oneri e le spese.

A parere della Camera Arbitrale di Milano è opportuno eliminare all’art. 16 le parole "dietro proposta del conciliatore", evitando così che il conciliatore possa trovarsi in conflitto di interessi nel definire (o anche solo nel concorrere a definire) il proprio compenso.

Il Comitato Risparmiatori e Piccoli Azionisti Bipop-Carire ha auspicato che le spese amministrative e i compensi per il conciliatore siano riferiti "al nucleo famigliare che ha sottoscritto il rapporto e richiesto l’avvio della procedura e non a ogni singola persona". Il Comitato ha, inoltre, criticato la scelta di ripartire in modo uguale tra le parti il compenso per il conciliatore, ritenendo preferibile, invece, onerare maggiormente l’intermediario che con il suo comportamento ha causato la controversia.

Secondo l’Agit, infine, sarebbe opportuno prevedere il rimborso delle spese che i conciliatori devono affrontare soprattutto quando la conciliazione si svolge lontano dal luogo di domicilio (o sede) di una o entrambe le parti "anche al fine di consentire alle parti la scelta del conciliatore prediletto senza eventuali oneri aggiuntivi".

CONSIDERAZIONI

Accogliendo in parte le osservazioni relative alla prevista gratuità della conciliazione nell’ipotesi in cui essa non abbia avuto esito positivo, si è deciso di porre a carico delle parti solo metà del compenso previsto per il conciliatore. Tale soluzione mira a contemperare l’esigenza di favorire la più ampia diffusione delle procedure (esigenza peraltro alla base della precedente opzione regolamentare) con quella di evitare l’uso strumentale delle procedure stesse.

La scelta di imporre alle parti il pagamento in solido del compenso del conciliatore è conforme a quanto previsto dal DM n. 223/2004.

Non si condivide la proposta della Camera Arbitrale di Milano che ha suggerito di sottrarre al conciliatore qualsiasi potere di proposta o di valutazione sull’entità del compenso da sottoporre alla Camera per la sua liquidazione. Il paventato conflitto di interessi del conciliatore appare fugato dal controllo che la Camera è comunque tenuta ad esercitare sulla proposta fatta; peraltro, nessuno soggetto meglio del conciliatore è in grado di apprezzare l’eventuale complessità della procedura ai fini dell’esatta quantificazione del compenso.

Le osservazioni del Comitato Risparmiatori e Piccoli Azionisti Bipop-Carire non possono essere accolte poiché il regolamento non prevede alcuna imputazione delle spese e dei compensi per il conciliatore al nucleo familiare o in capo alle persone che lo costituiscono. Il pagamento delle spese, peraltro, incombe sempre sull’investitore istante (persona fisica o giuridica) oltre che sull’intermediario.

Appare obbedire a una logica punitiva la proposta di ripartire diversamente tra le parti gli importi dovuti per la conciliazione, onerando in misura maggiore l’intermediario; per tale ragione tale proposta non può essere accolta. D’altra parte essa potrebbe disincentivare gli intermediari ad aderire alla conciliazione.

Si è ritenuta condivisibile la proposta di un partecipante alla consultazione (Agit) di rimborsare al conciliatore le spese sostenute per l’amministrazione della relativa procedura. E ciò per evitare che di tali spese debba farsi carico il conciliatore, stante l’entità (già abbastanza contenuta) del compenso a lui spettante. Tuttavia, al fine di esercitare un adeguato controllo sulle spese da rimborsare, si è stabilito che la Camera definisca con proprio atto quali sono le voci di spesa rimborsabili e valuti la congruità e la ragionevolezza delle singole richieste che saranno avanzate.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Si riporta di seguito il testo modificato dell’art. 16.

Art. 16
(Indennità)

1. Le indennità per la fruizione del servizio di conciliazione sono costituite dalle spese di avvio della procedura, da corrispondere alla Camera, e dal compenso del conciliatore e dalle spese da queste sostenute, rimborsabili ai sensi del comma 5.

2. Le spese di avvio della procedura sono versate dalle parti all’atto del deposito, rispettivamente, dell’istanza e dell’atto di replica.

3. Il compenso del conciliatore è dovuto dalle parti se Quando la conciliazione riesce, il pagamento del compenso del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute Esse sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro. In caso di mancata conciliazione, la metà del compenso è posta a carico della Camera contrario nulla è dovuto dalle parti e alla corresponsione del compenso provvede la Camera.

4. L’ammontare delle spese di avvio della procedura e del compenso del conciliatore è determinato sulla base della tabella riportata nell’allegato 1 al presente regolamento. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il compenso ad esso spettante. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.

5. La Camera, con atto sottoposto all’approvazione della Consob secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, determina in via generale le spese necessarie per l’esecuzione dell’incarico, rimborsabili al conciliatore.

6. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il compenso ad esso spettante e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, ove opportunamente documentate. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.



* * *

TITOLO IV
ARBITRATO AMMINISTRATO

Capo I
Arbitrato ordinario

Art. 17
(Ambito di applicazione dell’arbitrato)

1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia comunque rinvio all’arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta.

2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che rinvia al giudizio disciplinato dal presente regolamento, ciascuna parte può farne richiesta con gli atti indicati all’articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile. L’adesione a tale richiesta deve pervenire alla Camera non oltre il termine stabilito dall’articolo 20, commi 2 e 3, per il deposito dell’atto congiunto di nomina dell’arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione, la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di non poter amministrare lo svolgimento dell’arbitrato.

NESSUN COMMENTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il comma 2 dell’art. 17 è stato modificato tenendo conto delle modifiche apportate all’art. 20.

Art. 17
(Ambito di applicazione dell’arbitrato)

1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia comunque rinvio all’arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta.

2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che rinvia al giudizio disciplinato dal presente regolamento, ciascuna parte può farne richiesta con gli atti indicati all’articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile. L’adesione a tale richiesta deve pervenire alla Camera non oltre il termine stabilito dall’articolo 20, comma 2 e 3, per il deposito dell’atto congiunto di nomina dell’arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione, la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di non poter amministrare lo svolgimento dell’arbitrato.



* * *

Art. 18
(Norme applicabili al procedimento e alla decisione)

1. L’arbitrato amministrato dalla Camera ha natura rituale ed è regolato dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Nei casi previsti dagli articoli 809 e 813-bis del codice di procedura civile, le funzioni attribuite al presidente del tribunale sono svolte dalla Camera.

3. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.

COMMENTI RICEVUTI

Con riferimento alle funzioni svolte dalla Camera in luogo del presidente del tribunale, il Prof. Luiso, sottolineando l’incompletezza dell’art. 18, comma 2 in sede di rinvio alle norme del codice di procedura civile applicabili all’arbitrato amministrato ordinario, ha suggerito di modificare la disposizione come segue: "Nei casi previsti dal capo II del titolo VIII del libro IV del c.p.c., le funzioni attribuite al presidente del tribunale sono svolte dalla Camera".

CONSIDERAZIONI

Si condivide di modificare l’art. 18 come proposto.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L’art. 18 è stato modificato come segue.

Art. 18
(Norme applicabili al procedimento e alla decisione)

1. L’arbitrato amministrato dalla Camera ha natura rituale ed è regolato dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2.Nei casi previstidagli articoli 809 e 813-bisdal capo II, titolo VIII, libro IV del codice di procedura civile, le funzioni attribuite al presidente del tribunale sono svolte dalla Camera.

3. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.



* * *

Art. 19
(Sede dell’arbitrato)

L’arbitrato ha sede presso la Camera, salvo che le parti dispongano diversamente.

COMMENTI RICEVUTI

Il Prof. Luiso ha ritenuto corretta la formulazione dell’art. 19. Suggerisce, tuttavia, di specificare nella relazione (documento di consultazione) che la sede dell’arbitrato pur essendo ubicata presso la Camera non impedisce che i lavori del collegio arbitrale possano svolgersi in altro luogo. Il documento di consultazione, infatti, afferma che la fissazione della sede "mira essenzialmente a soddisfare esigenze di comodità logistica", confondendo però la sede dell’arbitrato (rilevante principalmente per determinare la competenza per l’exequatur, ai sensi dell’art. 825, comma 1, c.p.c., e la competenza per l’impugnazione del lodo, ai sensi dell’art. 828, comma 1, c.p.c.) con il luogo in cui si svolgono i lavori del collegio arbitrale, che può essere diverso (cfr. art. 816, ultimo comma, c.p.c.).

CONSIDERAZIONI

Pur condividendo il rilievo del Prof. Luiso, si fa presente che nel documento di consultazione si intendeva semplicemente giustificare la scelta di fissare quale "sede naturale" dell’arbitrato quella presso la Camera, fatta salva la diversa volontà delle parti, in virtù della più agevole interrelazione in tal modo conseguibile tra l’attività degli arbitri e l’attività della Camera. E ciò senza porre certo in discussione il principio codicistico che consente agli arbitri, salvo diversa previsione della convenzione di arbitrato, di "tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero" (art. 816, u.c., c.p.c.).

* * *

Art. 20
(Numero e nomina degli arbitri)

1. Le controversie sono decise da un collegio composto da tre arbitri. Le parti possono decidere di devolvere la controversia a un arbitro singolo.

2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell’elenco tenuto dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalità:

a) nel caso di arbitro singolo, con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 810, primo comma del codice di procedura civile;

b) nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all’articolo 810, primo comma del codice di procedura civile; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera entro il termine di cui alla precedente lettera a).

3. Nel caso di mancata nomina dell’arbitro singolo nel termine per il deposito previsto dalla lettera a) del comma 2, la controversia è demandata alla cognizione di un collegio composto da tre arbitri. Ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende nota all’altra l’arbitro che essa nomina entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito previsto dalla lettera a) del comma 2; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera nei successivi dieci giorni

4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell’atto di nomina del terzo arbitro, quando le parti non abbiano proceduto alla nomina di uno o più arbitri, vi provvede direttamente la Camera, tenendo conto:

a) del numero di controversie pendenti avanti all’arbitro;

b) della esperienza maturata dall’arbitro sulle specifiche questioni oggetto della controversia;

c) della tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne;

d) della equa distribuzione degli incarichi;

e) della vicinanza del luogo di domicilio dell’arbitro alla sede dell’arbitrato, quando l’arbitrato non ha sede presso la Camera.

5. Il comma precedente si applica anche quando le parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato siano più di due e non si sia proceduto alla nomina degli arbitri entro il termine fissato dal comma 3.

6. Il presidente del collegio arbitrale, con il consenso delle parti, può nominare un segretario che assiste il collegio nell’adempimento delle proprie funzioni.

COMMENTI RICEVUTI

A parere della Camera Arbitrale di Milano "risulta preferibile invertire la presunzione collegio arbitrale/arbitro unico, stabilendo che le controversie siano decise normalmente da un arbitro unico, salvo diversa comune scelta delle parti per il collegio. Questa inversione sembra meglio proteggere le controversie di medio e basso valore economico (tipicamente correlate a clausole compromissorie confuse e poco curate) che, con una automatica devoluzione al collegio, vedrebbero lievitare inevitabilmente i costi dell’arbitrato".

Il Prof. Luiso ha segnalato due questioni: a) la prima riguarda la previsione che affida la nomina del terzo arbitro a un atto congiunto delle parti. A tale proposito sembrerebbe più opportuno prevedere che il terzo arbitro possa essere nominato congiuntamente anche dai due arbitri nominati dalle parti, poiché nella prassi arbitrale questa alternativa è di gran lunga la più utilizzata, ed è anche la più opportuna, in quanto i buoni rapporti all’interno del collegio arbitrale sono sicuramente favoriti se il terzo arbitro gode della fiducia degli altri due, anziché di quella delle parti; b) la seconda questione concerne l’opportunità di mantenere una norma che impone l’arbitrato collegiale laddove le parti, pur avendo deciso la devoluzione della controversia all’arbitro unico, non abbiano tuttavia trovato un accordo sul suo nome. La relazione che pure giustifica tale soluzione affermando che essa evita che l’arbitro unico possa essere nominato dalla Camera prescindendo totalmente da qualsiasi indicazione resa dalle parti, non tiene conto del fatto che tutti i regolamenti arbitrali depongono in senso contrario; inoltre una previsione, come quella contenuta nel regolamento, porterebbe a un aggravamento delle spese di arbitrato, e consentirebbe a ciascuna parte di vanificare l’accordo iniziale per l’arbitro unico semplicemente rifiutandosi di effettuare una nomina congiunta. Il Professore conclude sostenendo che "fra la ragione addotta dalla relazione e le conseguenze cui porta la previsione regolamentare, apparirebbe più importante salvaguardare la volontà originaria delle parti di volere un arbitro unico".

CONSIDERAZIONI

La possibilità che gli arbitri di parte provvedano a nominare il terzo arbitro è assolutamente condivisibile potendo, peraltro, ricavarsi al più in sede interpretativa, dalla stessa disposizione regolamentare. Tuttavia, al fine di esplicitare meglio il significato della norma si è ritenuto opportuno accogliere il suggerimento proposto.

Con riferimento al rapporto tra collegio arbitrale e arbitro unico, laddove le parti abbiano optato per quest’ultimo senza, tuttavia, trovare un accordo sul suo nome, si ritengono condivisibili e fondate le osservazioni pervenute. Tale soluzione, infatti, ben può salvaguardare la volontà dei paciscenti che, anche per esigenze di celerità ed economicità del procedimento, intendano demandare la risoluzione della controversia alla cognizione di un arbitro unico. Resta nella disponibilità delle parti la possibilità di deferire – di comune accordo – la controversia a un collegio arbitrale. Inoltre, al fine di evitare che il mancato accordo sul nome dell’arbitro unico (come anche del terzo arbitro) paralizzi la procedura arbitrale, tale potere di nomina è stato attribuito alla Camera in via residuale.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L’art. 20 è stato modificato come segue.

Art. 20
(Numero e nomina degli arbitri)

1. Le controversie sono decise da unarbitro unico, salvo che l’investitore decida di deferire la controversia a un collegio composto da tre arbitri, con gli atti indicati all’articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell’elenco tenuto dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalità:

a) nel caso di arbitro unico, con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile;

b) nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all’articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti o degli arbitri da esse nominati, depositato presso la Camera entro il termine di cui alla precedente lettera a).

3. Nel caso di mancata nomina dell’arbitro singolo nel termine per il deposito previsto dalla lettera a) del comma 2, la controversia è demandata alla cognizione di un collegio composto da tre arbitri. Ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende nota all’altra l’arbitro che essa nomina entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito previsto dalla lettera a) del comma 2; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera nei successivi dieci giorni.

3. Quando non si è provveduto tempestivamente alla nomina di uno o più arbitri, vi provvede la Camera entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 per il deposito dell’atto di nomina dell’arbitro unico o del terzo arbitro.

4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell’atto di nomina del terzo arbitro, quando le parti non abbiano proceduto alla nomina di uno o più arbitri, vi provvede direttamente l La Camera nomina gli arbitri, tenendo conto:

a) del numero di controversie pendenti avanti all’arbitro;

b) della esperienza maturata dall’arbitro sulle specifiche questioni oggetto della controversia;

c) della tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne;

d) della equa distribuzione degli incarichi;

e) della vicinanza del luogo di domicilio dell’arbitro alla sede dell’arbitrato, quando l’arbitrato non ha sede presso la Camera.

5. Il comma 4 si applica anche quando le parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato siano più di due e non si sia proceduto alla nomina degli arbitri entro il termine fissato dal comma 2 3.

6. Il presidente del collegio arbitrale, con il consenso delle parti, può nominare un segretario che assiste il collegio nell’adempimento delle proprie funzioni.



* * *

Art. 21
(Adempimenti preliminari)

1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni dalla notifica, gli atti indicati all’articolo 810, primo comma del codice di procedura civile e gli atti eventualmente notificati ai sensi dell’articolo 20, comma 2, unitamente alla convenzione di arbitrato e ai documenti attestanti il pagamento della tariffa di cui all’articolo 26.

2. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all’articolo 22, nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nel comma precedente, invitando le parti, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, alla nomina degli arbitri.

3. Quando reputa manifestamente insussistenti le condizioni per l’esperimento del procedimento arbitrale disciplinato dal presente regolamento, la Camera rifiuta di amministrarne lo svolgimento, informandone senza indugio le parti e gli arbitri, se nominati.

4. Gli arbitri, nel corso della prima riunione, valutano la questione sollevata dalla Camera, decidendo su di essa anche ai sensi dell’articolo 817 del codice di procedura civile. La decisione degli arbitri, unitamente alle convenzione di arbitrato come eventualmente modificata dalle parti, è trasmessa alla Camera per l’eventuale seguito di competenza.

5. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti una somma, a titolo di deposito, in misura sufficiente a sostenere gli oneri connessi ai diritti loro spettanti nonché alle spese di difesa che le parti sosterranno per ottenere la decisione, stabilendone, altresì, i criteri di ripartizione fra le parti. Il mancato versamento della somma, nella misura in capo a ciascuna delle parti gravante, entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dagli arbitri, importa la improcedibilità del giudizio.

COMMENTI RICEVUTI

Il Prof. Luiso ha suggerito di esplicitare meglio il contenuto del comma 4 ed eventualmente sostituire la locuzione "per l’eventuale seguito di competenza" con le seguenti parole "…è trasmessa alla Camera, affinché questa valuti se sussistono le condizioni per amministrare lo svolgimento dell’arbitrato".

Ha, inoltre, criticato la scelta di affidare agli arbitri la determinazione della somma da versare a titolo di acconto, "poiché sottrae alla Camera un potere che in tutti i regolamenti arbitrali è affidato all’istituzione e che costituisce uno dei punti qualificanti e delle prerogative più gelose dell’arbitrato amministrato. È estremamente inopportuno che la Camera non abbia un potere di controllo sugli acconti richiesti dagli arbitri, il cui mancato versamento determina addirittura l’improcedibilità del giudizio".

CONSIDERAZIONI

Si ritiene di accogliere la formulazione proposta per il comma 4 dell’art. 21 dal Prof. Luiso con riferimento alle valutazioni che la Camera è tenuta a svolgere sulla validità della convenzione arbitrale.

Relativamente alla questione degli acconti, si concorda con la necessità che la Camera eserciti un controllo sulla somma che gli arbitri possono chiedere alle parti nel corso della prima riunione. A tal fine, si è ritenuto opportuno conferire alla Camera il potere di quantificare tale somma, dietro proposta degli arbitri.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L’art. 21 è stato modificato come segue.

Art. 21
(Adempimenti preliminari)

1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni dalla notifica, gli atti indicati all’articolo 810, primo comma del codice di procedura civile e gli atti eventualmente notificati ai sensi fini dell’articolo 20, comma 2, unitamente alla convenzione di arbitrato e ai documenti attestanti il pagamento della tariffa di cui all’articolo 26.

2. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all’articolo 22, nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nel comma precedente, invitando le parti, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, alla nomina degli arbitri.

3. Quando reputa manifestamente insussistenti le condizioni per l’esperimento del procedimento arbitrale disciplinato dal presente regolamento, la Camera rifiuta di amministrarne lo svolgimento, informandone senza indugio le parti e gli arbitri, se nominati.

4. Gli arbitri, nel corso della prima riunione, valutano la questione sollevata dalla Camera, decidendo su di essa anche ai sensi dell’articolo 817 del codice di procedura civile. La decisione degli arbitri, unitamente alle convenzione di arbitrato come eventualmente modificata dalle parti, è trasmessa alla Camera per l’eventuale seguito di competenza affinché questa valuti se sussistono le condizioni per amministrare lo svolgimento dell’arbitrato.

5. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti una somma di danaro in acconto dei , a titolo di deposito, in misura sufficiente a sostenere gli oneri connessi ai diritti loro spettanti nonché alle delle spese di difesa che le parti sosterranno per ottenere la decisione, stabilendone, altresì, i criteri di ripartizione fra le parti. La somma di danaro da versare in acconto è determinata dalla Camera dietro proposta degli arbitri. Il mancato versamento dell’acconto della somma, nella misura in capo a ciascuna delle parti gravante, entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dagli arbitri, importa la improcedibilità del giudizio.



* * *

Art. 22
(Accettazione, indipendenza e imparzialità degli arbitri)

1. L’accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e viene depositata presso la Camera entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.

2. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri attestano la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco e l’inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;

b) ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia.

3. Nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla propria indipendenza e imparzialità.

NESSUN COMMENTO

* * *

Art. 23
(Ricusazione e sostituzione degli arbitri)

1. Ciascuna parte può ricusare l’arbitro in presenza delle condizioni enumerate nei primi due commi dell’articolo 815 del codice di procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. La Camera decide sulla istanza nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

2. La manifesta inammissibilità o infondatezza della istanza è valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle spese sostenute dalle parti per ottenere la decisione, salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 5.

3. La proposizione dell’istanza di ricusazione sospende il procedimento arbitrale.

4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati si provvede tempestivamente alla loro sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 20.

COMMENTI RICEVUTI

Con riguardo all’art. 23, il Prof. Luiso ha segnalato quattro questioni:

a) la previsione di una dichiarazione di imparzialità e di assenza di conflitti di interesse da parte dell’arbitro (cfr. art. 22) comporta che il termine per proporre la ricusazione debba decorrere da quando le parti hanno conoscenza di questa dichiarazione e non "dalla comunicazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione" come previsto al comma 1 dell’art. 23;

b) una sospensione del processo arbitrale sempre e comunque a seguito della proposizione della ricusazione può essere fonte di abusi e comunque contrasta con quanto prevede l’art. 815, ultimo comma, c.p.c.. In argomento, analoga riflessione è stata svolta dall’Abi che ha suggerito di riformulare l’art. 23, comma 3 come segue: "la proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri";

c) manca ogni richiamo alla decadenza come evento che può dare luogo alla sostituzione. La decadenza peraltro è espressamente prevista dall’art. 18, comma 2, attraverso il richiamo all’art. 813-bis c.p.c.;

d) con riferimento alla sostituzione dell’arbitro, si stabilisce che si applicano in ogni caso le disposizioni sulla nomina. Il Professore segnala a tale proposito che i principali regolamenti delle istituzioni arbitrali contengono disposizioni, secondo le quali ciò vale solo in occasione della prima sostituzione; ove si debba sostituire un arbitro già sostituito, provvede la Camera, anche al fine di evitare possibili manovre ostruzionistiche.

CONSIDERAZIONI

I suggerimenti proposti sono stati accolti con riferimento al diverso dies a quo dal quale far decorrere il termine per proporre l’istanza di ricusazione (ovvero dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza della dichiarazione di imparzialità dell’arbitro).

Non appare necessario, invece, integrare la disposizione in esame con il richiamo della decadenza dell’arbitro quale evento determinante per la sua sostituzione; si tratta peraltro di ipotesi che può rientrare a pieno titolo nella clausola residuale di cui al comma 4 dell’art. 23.

L’opportunità di sospendere il procedimento arbitrale quando una delle parti abbia presentato istanza di ricusazione (diversamente da quanto accade nel codice di procedura civile), è stata ampiamente motivata nel documento di consultazione; in particolare, si è ritenuto opportuno tener conto della presumibile celerità con la quale l’istanza verrà definita dalla Camera, evitando il rischio di veder vanificata l’attività svolta dagli arbitri in caso di successivo accoglimento della stessa.

L‘osservazione per cui dovrebbe essere la Camera a nominare un arbitro, laddove il precedente sia già stato sostituito dalle parti, contrasta con la volontà (esplicitata, in via generale, nel documento di consultazione) di evitare alla Camera una scelta solitaria e sganciata dalla volontà delle parti.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il comma 1 dell’art. 23 è modificato come segue:

Art. 23
(Ricusazione e sostituzione degli arbitri)

1. 1. Ciascuna parte può ricusare l’arbitro in presenza delle condizioni enumerate nei primi due commi dell’articolo 815 del codice di procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della nomina o dalla sopravvenuta dal momento in cui ha avuto conoscenza delladichiarazione di imparzialità rilasciata dall’arbitro causa di ricusazione. La Camera decide sulla istanza nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

2. La manifesta inammissibilità o infondatezza della istanza è valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle spese sostenute dalle parti per ottenere la decisione, salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 5.

3. La proposizione dell’istanza di ricusazione sospende il procedimento arbitrale.

4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati si provvede tempestivamente alla loro sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 20.



* * *

Art. 24
(Responsabilità degli arbitri)

1. Gli arbitri rispondono del loro operato secondo le previsioni di cui all’articolo 813-ter del codice di procedura civile.

NESSUN COMMENTO

* * *

Art. 25
(Termine per la decisione)

1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di centoventi giorni dall’accettazione della nomina.

2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni:

a) da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;

b) dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.

3. Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:

a) se devono essere assunti mezzi di prova;

b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;

c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;

d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico.

4. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.

COMMENTI RICEVUTI

Secondo la Camera Arbitrale di Milano sarebbe preferibile far decorrere il termine di 120 giorni dalla prima riunione di costituzione del collegio piuttosto che dal giorno dell’accettazione della nomina.

CONSIDERAZIONI

Si ritiene opportuno non modificare la previsione contenuta nel regolamento, poiché conforme all’art. 820, comma 1 c.p.c. dove si fa ampio riferimento alla "accettazione della nomina" quale momento dal quale inizia a decorrere il termine per la decisione.

All’art. 25 è stata apportata una modifica di carattere formale.

Art. 25
(Termine per la decisione)

1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di centoventi giorni dall’accettazione della nomina.

2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni:

a) da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;

b) dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.

3. Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:

a) se devono essere assunti mezzi di prova;

b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;

c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;

d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico singolo.

4. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.



* * *

Art. 26
(Tariffa per il servizio di arbitrato)

1. La tariffa per il servizio è corrisposta da ciascuna parte alla Camera, nella misura indicata nell’allegato X al presente regolamento, al momento del deposito di cui all’articolo 21, comma 1.

NESSUN COMMENTO

* * *

Art. 27
(Diritti degli arbitri e spese del procedimento)

1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese da loro sostenute e all’onorario per l’opera prestata se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro.

2. La Camera, dietro proposta degli arbitri, provvede alla liquidazione delle spese da loro sostenute e dell’onorario secondo la tabella riportata nell’allegato X al presente regolamento. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.

3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di difesa sostenute dalle parti per ottenere la decisione.

4. La ripartizione tra le parti degli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione viene effettuata, rispettivamente dalla Camera e dagli arbitri ai sensi dei commi precedenti, avuto riguardo ai principi contenuti negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

5. Tuttavia, in caso di soccombenza totale o parziale dell’investitore non determinata dalla temerarietà della pretesa da questi azionata, la Camera e gli arbitri ripartiscono in egual misura tra le parti gli oneri connessi ai diritti loro spettanti e compensano integralmente tra le parti le spese di difesa sostenute per ottenere la decisione.

6. Ai fini del presente articolo il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma della pretesa azionata con la domanda di accesso alla procedura di arbitrato e di quella contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.

COMMENTI RICEVUTI

Abi, Assogestioni, Agit e lo studio legale Zitiello e Associati hanno proposto di eliminare la previsione regolamentare (art. 27, comma 5) che introduce una deroga al principio di soccombenza, potendo essa disincentivare il ricorso degli intermediari all’arbitrato amministrato dalla Camera e più in generale compromettere la diffusione di tale procedura.

La Camera Arbitrale di Milano ha suggerito di eliminare all’art. 27, comma 2 le parole "dietro proposta degli arbitri" in analogia a quanto proposto per la procedura di conciliazione (si tratterebbe cioè di evitare una possibile situazione di conflitto di interessi in capo agli arbitri); e di prevedere la competenza esclusiva degli arbitri per stabilire la ripartizione fra le parti sia degli oneri dovuti agli arbitri stessi, sia delle spese di difesa, in quanto parte integrante della decisione arbitrale, eliminando pertanto il riferimento al ruolo svolto dalla Camera.

CONSIDERAZIONI

La deroga al principio di soccombenza è stata ampiamente motivata e valutata nel documento di consultazione, anche con riferimento alle sue possibili conseguenze applicative. Si ritiene pertanto di confermare la scelta regolamentare adottata.

La proposta della Camera Arbitrale di Milano di sottrarre agli arbitri qualsiasi potere di proposta o di valutazione da sottoporre alla Camera per la liquidazione degli onorari non è condivisibile; anche in questo caso, come per il conciliatore, il conflitto di interessi in cui potrebbe trovarsi l’arbitro o il collegio arbitrale verrebbe neutralizzato dall’attività di controllo e di materiale liquidazione dei compensi attribuita espressamente alla Camera.

Infine, nel condividere il rilievo circa la competenza degli arbitri sulla ripartizione tra le parti dei compensi arbitrali e delle spese di difesa, si è provveduto a riformulare i commi 4 e 5 al fine di scongiurare ogni possibile equivoco interpretativo.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L’art. 27 è stato modificato come segue.

Art. 27
(Diritti degli arbitri e spese del procedimento)

1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese da loro sostenute e all’onorario per l’opera prestata se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro.

2. La Camera, dietro proposta degli arbitri, provvede alla liquidazione delle spese da loro sostenute e dell’onorario secondo la tabella riportata nell’allegato X al presente regolamento. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.

3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di difesa sostenute dalle parti per ottenere la decisione.

4. La ripartizione tra le parti degli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione viene effettuata, rispettivamente dalla Camera e dagli arbitri ai sensi dei commi precedenti, avuto riguardo ai principi contenuti negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

5. Tuttavia, in caso di soccombenza totale o parziale dell’investitore non determinata dalla temerarietà della pretesa da questi azionata, gli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione gravano sulle parti la Camera e gli arbitri ripartiscono in egual misura tra le parti gli oneri connessi ai diritti loro spettanti e compensano integralmente tra le parti le spese di difesa sostenute per ottenere la decisione.

6. Ai fini del presente articolo il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma della pretesa azionata con la domanda di accesso alla procedura di arbitrato e di quella contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.



* * *

Capo II
Arbitrato semplificato

Art. 28
(Finalità e disciplina dell’arbitrato semplificato)

1. Il procedimento arbitrale semplificato è finalizzato al ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall’investitore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori mediante la determinazione di un indennizzo, ai sensi dell’articolo 33, comma 2.

2. All’arbitrato semplificato si applicano le norme del Capo I, salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo.

3. La decisione arbitrale si fonda esclusivamente sulle prove precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e con l’atto di risposta ai sensi dell’articolo 30.

COMMENTI RICEVUTI

A parere dell’Abi, la scelta di ammettere – nell’ambito dell’arbitrato semplificato – solo le prove precostituite potrebbe comportare una limitazione al diritto di difesa degli intermediari.

Lo studio legale Zitiello e Associati ha osservato che il danno patrimoniale da accertare a termine dell’arbitrato semplificato è rappresentato generalmente "dalla perdita subita in conseguenza dell’investimento, pari alla differenza tra il capitale originariamente investito ed il successivo controvalore dei titoli. In particolare, potendo il valore dei titoli variare nel corso del tempo, non è possibile determinare con certezza il pregiudizio effettivamente sofferto dall’investitore prima della vendita dei titoli stessi, atteso che solo a seguito del disinvestimento si concretizza la minusvalenza. Tale questione assume particolare rilievo proprio con riferimento alla procedura di arbitrato semplificato, anche considerato che il commento al Regolamento contenuto del documento di consultazione precisa che il criterio di quantificazione dell’indennizzo opera rebus sic stantibus (p. 39), lasciando così aperta la possibilità di una valutazione del danno "allo stato degli atti", che consentirebbe quindi all’investitore di adire in un secondo momento l’autorità giudiziaria ordinaria per il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 3, comma terzo, del d.lgs. n. 179/2007.

In altri termini, se si ritenesse possibile la liquidazione dell’indennizzo anche nei casi in cui l’investitore sia ancora detentore dei titoli, e quindi di fronte ad una perdita solo potenziale, l’investitore potrebbe rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento del maggior danno, laddove, successivamente alla pronuncia del lodo, il valore dei titoli, ancora nel portafoglio del cliente, diminuisca sensibilmente rispetto a quello accertato dall’arbitro.

La contraddittorietà di tale impostazione, oltre che discutibile in punto di diritto, è evidente, ove si consideri che la possibilità di adire la giustizia ordinaria non è prevista per l’intermediario nella diversa ipotesi in cui i titoli, dopo la pronuncia del lodo, aumentino di valore, ovvero vengano incassate somme a titolo di cedole o dividendi, così riducendo il pregiudizio originariamente lamentato dall’investitore in sede di arbitrato.

Si ritiene quindi opportuno modificare il Regolamento specificando che l’indennizzo debba riguardare un danno patrimoniale certo e determinato nel suo ammontare, ovvero quantificato sulla base di minusvalenze concretamente realizzate. Peraltro, la possibilità per il solo investitore insoddisfatto di instaurare un successivo giudizio di merito al fine ottenere il riconoscimento del maggior danno, svilisce la funzione deflativa del contenzioso a cui l’arbitrato stesso dovrebbe mirare, riducendo di fatto al minimo la possibilità che l’intermediario acconsenta ad una convenzione di arbitrato che preveda il ricorso ad un strumento aleatorio e non satisfattivo né degli interessi dell’investitore – che sarebbe comunque indotto ad instaurare un giudizio ordinario – né degli interessi dell’intermediario stesso cui verrebbe negata la possibilità di ottenere a sua volta la liquidazione del «minor» danno subito dal cliente".

Lo studio legale Legal Task Team ritiene poco chiara la delimitazione dell’indennizzo al "danno patrimoniale" e solo con riferimento all’arbitrato semplificato visto che il d.lgs. n. 179/2007 rinvia alla Consob l’elaborazione dei criteri di determinazione dell’indennizzo, non solo con riferimento all’ipotesi dell’arbitrato semplificato, ma anche con riferimento all’arbitrato ordinario e persino alla conciliazione stragiudiziale. Si sottolinea inoltre che "in virtù di un autorevole indirizzo dottrinario, nell’ambito della responsabilità contrattuale non è mai risarcibile il danno «non patrimoniale», e anche quelle componenti del danno non valutabili in termini di diretta perdita patrimoniale, come ad esempio il danno all’immagine imprenditoriale o la perdita di affidabilità bancaria, sono valutabili lato sensu in termini economici, secondo alcuni alla stregua di componenti del «lucro cessante»".

CONSIDERAZIONI

La scelta di circoscrivere il regime probatorio alle sole prove precostituite è giustificata dal carattere sommario dell’arbitrato semplificato e dalla celerità che caratterizza la procedura. Il diritto di difesa non appare compromesso anche considerando che il principio di vicinanza della prova e l’obbligo di corretta tenuta della documentazione che l’intermediario è tenuto ad osservare, gli consentono di predisporre la migliore difesa delle proprie posizioni.

Pur apprezzando gli spunti ricostruttivi offerti sul danno patrimoniale da accertare a termine dell’arbitrato semplificato, si ritiene che la questione non sia materia di natura regolamentare. Le valutazioni in merito non possono che essere rimesse agli organi giusdicenti (arbitri) non a caso rappresentati da figure professionali particolarmente qualificate.

Con riferimento ai criteri di quantificazione dell’indennizzo, si sottolinea la scelta regolamentare di riferire l’indennizzo al solo arbitrato semplificato, escludendone lo spettro di applicabilità all’arbitrato ordinario e alla conciliazione stragiudiziale (ove già per effetto della previsione legislativa i criteri di determinazione dell’indennizzo possono orientare, al più, il conciliatore nella formulazione della proposta conciliativa). Inoltre, nell’arbitrato ordinario – ancorché richiamato all’art. 3, comma 1 del d. lgs. n. 179/2007 –, non appare esservi spazio per l’indennizzo (inteso come ristoro del pregiudizio subito dall’investitore, rebus sic stantibus, all’esito di un giudizio semplificato) stante la natura di certo non semplificata propria di tale giudizio arbitrale, culminante in una decisione idonea ad assicurare il pieno risarcimento del danno subito in tutte le sue possibili componenti, anche di matrice non patrimoniale.

* * *

Art. 29
(Condizioni di ammissibilità)

1. La possibilità di ricorrere all’arbitrato semplificato deve risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.

2. Il giudizio può essere attivato solo dall’investitore.

3. La domanda non può essere esperita quando sui medesimi fatti non è stato presentato reclamo all’intermediario ovvero non siano decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l’intermediario abbia comunicato le proprie determinazioni.

NESSUN COMMENTO

CONSIDERAZIONI

È apparso opportuno specificare la condizione di ammissibilità dell’arbitrato semplificato enunciata all’art. 29, comma 3 riproducendo la modifica apportata (in tema di reclamo all’intermediario) all’art. 7, lettera b), del regolamento.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il testo dell’art. 29 è stato modificato come segue.

Art. 29
(Condizioni di ammissibilità)

1. La possibilità di ricorrere all’arbitrato semplificato deve risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.

2. Il giudizio può essere attivato solo dall’investitore.

3. La domanda non può essere esperita quando sulla medesima controversia sui medesimi fatti non è stato presentato reclamo all’intermediario ovvero non siano decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l’intermediario abbia comunicato le proprie determinazioni. non sia stato presentato reclamo all’intermediario cui sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine di novanta giorni o il termine più breve eventualmente stabilito dall’intermediario per la trattazione del reclamo senza che l’investitore abbia ottenuto risposta.



* * *

Art. 30
(Adempimenti preliminari)

1. La domanda di accesso alla procedura semplificata è corredata oltre che degli atti indicati nell’articolo 21, della documentazione attestante la condizione di ammissibilità di cui all’articolo 29 e contiene la indicazione, a pena di decadenza, dei documenti offerti in comunicazione.

2. L’atto di risposta dell’intermediario è corredato, oltre che degli atti indicati nell’articolo 21, di tutta la documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso e contiene la indicazione, a pena di decadenza, di tutti gli altri documenti offerti in comunicazione.

3. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all’articolo 22 nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nei commi 1 e 2.

NESSUN COMMENTO

* * *

Art. 31
(Arbitro singolo)

1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro singolo nominato dalle parti nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 20, comma 2, lettera a).

2. In mancanza, la nomina è demandata alla Camera che vi provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, tenendo conto dei criteri enumerati all’articolo 20, comma 4.

NESSUN COMMENTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche apportate all’art. 31 sono di carattere stilistico-formale.

Art. 31
(Arbitro unico singolo)

1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro unico singolo nominato dalle parti nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 20, comma 2, lettera a).

2. In mancanza, la nomina è demandata alla Camera che vi provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, tenendo conto dei criteri enumerati all’articolo 20, comma 4.



* * *

Art. 32
(Svolgimento del procedimento)

1. La comparizione personale delle parti davanti all’arbitro avviene non oltre quindici giorni dalla accettazione intervenuta ai sensi dell’articolo 22.

2. Nel corso della udienza l’arbitro verifica la regolarità del contraddittorio, interroga liberamente le parti, richiede ad esse, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

3. Al termine della trattazione, salvo che ricorrano particolari condizioni che consiglino la fissazione di una nuova udienza da celebrarsi entro i venti giorni successivi, l’arbitro invita le parti a precisare le conclusioni.

NESSUN COMMENTO

* * *

Art. 33
(Lodo semplificato)

1. Nei venti giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni, l’arbitro pronuncia il lodo sulla base dei documenti prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso dell’udienza.

2. L’arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle deduzioni formulate dall’intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l’intermediario al pagamento in favore dell’investitore di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.

3. Il lodo è depositato dall’arbitro presso la Camera che lo sottopone alla Consob per il visto di regolarità formale ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.

NESSUN COMMENTO

CONSIDERAZIONI

È apparso opportuno, integrare la norma regolamentare in modo da rendere chiaro che l’oggetto dell’indennizzo – già riferito al solo danno patrimoniale e riconosciuto nei limiti della quantità per cui l’arbitro ritiene raggiunta la prova – deve, in conformità dei principi generali (ex art. 1223 c.c.), "coprire" il danno patrimoniale che risulti collegato all’inadempimento dell’intermediario "da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto" (cfr. tra le tante Cass. I, 29 settembre 2005, n. 19024).

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il testo dell’art. 33 è stato modificato come segue.

Art. 33
(Lodo semplificato)

1. Nei venti giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni, l’arbitro pronuncia il lodo sulla base dei documenti prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso dell’udienza.

2. L’arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle deduzioni formulate dall’intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l’intermediario al pagamento in favore dell’investitore di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.

3. Il lodo è depositato dall’arbitro presso la Camera che lo sottopone alla Consob per il visto di regolarità formale ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.



* * *

Art. 34
(Impugnazione del lodo semplificato)

1. La corte di appello, quando accoglie l’impugnazione per nullità del lodo semplificato, non può mai decidere la controversia nel merito.

COMMENTI RICEVUTI

Secondo l’Abi non è sufficientemente chiara la ratio dell’art. 34, "soprattutto perché esigenze di economia e celerità nella risoluzione della controversia dovrebbero permettere alla Corte di conoscere il merito". Inoltre, a parere dell’associazione, la disposizione "non chiarisce se nell’ipotesi di declaratoria di nullità del lodo le parti possano iniziare un nuovo arbitrato (sembra, infatti, che non sussistano preclusioni al riguardo), oppure se sia possibile esclusivamente proporre (ad iniziativa del cliente) un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria. Sarebbe dunque opportuno un chiarimento al riguardo".

CONSIDERAZIONI

Nel confermare la scelta fatta in sede regolamentare, si rinvia alle argomentazioni ampiamente svolte nel documento di consultazione (cfr. pp. 39 – 41 del documento) .

* * *

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

È stato aggiunto al regolamento il seguente art. 35.

Art. 35
(Norme finali)

1. La Consob detta, con apposite delibere, disposizioni di natura transitoria disciplinanti le fasi di avvio dell’operatività della Camera, di formazione dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri e di inizio delle procedure di conciliazione e arbitrato da essa amministrate.



CONSIDERAZIONI

Allo scopo di assicurare un ordinato e rapido avvio delle attività della Camera è stata introdotta una nuova disposizione che demanda alla Consob il compito di deliberare disposizioni di carattere transitorio volte a disciplinare le fasi di avvio dell’operatività della Camera e i relativi tempi.

 


ALLEGATO AL REGOLAMENTO

TARIFFE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Spese amministrative per l’avvio della procedura: 30 euro per ciascuna parte.

Compensi per il conciliatore

Valore della controversia (in euro)

Compenso massimo dovuto da ciascuna parte (in euro)

Fino a 1.000

40

1001

5.000

100

5.001

10.000

200

10.001

25.000

300

25.001

50.000

500

50.001

250.000

1.000

250.001

500.000

2.000

500.001

2.500.000

4.000

2.500.001

5.000.000

6.000

Oltre 5.000.000

10.000



Si considerano compensi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; il compenso minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. L'importo massimo del compenso per ciascun scaglione di riferimento può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

* * *

TARIFFE ARBITRATO ORDINARIO

Tariffa per il servizio di arbitrato: 100 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

Onorari per l’arbitro unico singolo

Onorari per il collegio arbitrale

Valore della controversia

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Fino a 25.000

600

1.640

1.500

4.100

da 25.000 a 50.000

1.240

2.480

3.100

6.200

da 50.000 a 100.000

2.000

3.500

5.000

8.750

da 100.000 a 250.000

4.000

8.000

10.000

20.000

da 250.000 a 500.000

7.200

14.400

18.000

36.000

da 500.000 a 2.500.000

12.000

20.400

30.000

51.000

da 2.500.000 a 5.000.000

18.400

30.400

46.000

76.000

Oltre 5.000.000

18.400

30.400

46.000

76.000



Per ciascuno scaglione, gli onorari minimi e massimi devono essere aumentati dello 0,5% sull’eccedenza del valore della controversia rispetto all’importo minimo dello scaglione. Gli onorari massimi riportati nella tabella possono essere raddoppiati dalla Camera con decisione motivata in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

TARIFFE ARBITRATO SEMPLIFICATO

Tariffa per il servizio di arbitrato: 50 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

L’onorario per l’arbitro singolo corrisponde all’onorario minimo per l’arbitro singolo nell’arbitrato ordinario. Rimane ferma la possibilità di raddoppiarlo con decisione motivata della Camera in relazione alla particolare complessità e difficoltà della controversia e del procedimento arbitrale.

COMMENTI RICEVUTI

Secondo la Camera Arbitrale di Milano, la possibilità di raddoppiare gli onorari degli arbitri in caso di particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia "appare destinata a sollevare perplessità presso gli utenti sia sotto il profilo strettamente quantitativo sia sotto il profilo della sua eccessiva aleatorietà".

OSSERVAZIONI

La previsione di raddoppiare l’onorario per l’arbitro rappresenta una clausola di salvaguardia che consente di quantificare meglio tale voce laddove la controversia sia stata particolarmente complessa o difficoltosa. Occorre, inoltre, tener conto del controllo svolto dalla Camera in sede di liquidazione delle spese e degli onorari per gli arbitri (cfr. art. 27, comma 2).