Regolamento emittenti - Bozza di regolamento in materia di sollecitazione all`investimento e relativi allegati - AREA PUBBLICA
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PARTE .......
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO E PROSPETTO DI QUOTAZIONE
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 113, dell'articolo 114, comma 3, e dell'articolo 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
TITOLO I
DEFINIZIONI
Art. 2
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
b) "periodo di adesione": il periodo in cui è possibile aderire alla sollecitazione;
c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 1 luglio 1998 nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di paesi dell'Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo;
d) "sponsor": l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari;
e) "warrants": gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni;
f) "covered warrants": gli strumenti finanziari, diversi dai warrants, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante;
g) "obbligazioni strutturate": a) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dell'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; b) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.
TITOLO II
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONE GENERALI
Art. 3
Contenuto della comunicazione
1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'offerta, è corredata delle informazioni indicate nell'Allegato 1 ed è sottoscritta dall'offerente, dall'emittente e dal responsabile del collocamento.
Art. 4
Contenuto del prospetto informativo
1. Il prospetto informativo previsto nell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico è redatto secondo gli schemi in Allegato 2. Le indicazioni relative al prezzo, alla quantità dei prodotti finanziari ed ai soggetti incaricati del collocamento, se non conosciuti al momento della pubblicazione del prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi da pubblicare ai sensi del successivo articolo 8.
2. Il responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo i predetti schemi e contiene le informazioni rilevanti ai fini dell'articolo 94, comma 2, del Testo Unico di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate.
3. Gli emittenti che abbiano già pubblicato un prospetto informativo possono, per ogni ulteriore sollecitazione eseguita nei successivi 12 mesi, riutilizzare il medesimo prospetto, aggiornandone le informazioni ed integrandolo con una nota relativa alle caratteristiche dei prodotti oggetto della nuova sollecitazione.
4. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo Unico, la Consob può escludere, su richiesta dell'offerente, la pubblicazione di alcune delle informazioni previste negli schemi indicati nell'Allegato 2.
5. Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell'offerente, il contenuto del prospetto.
Art. 5
Documento informativo sull'emittente
1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi hanno facoltà di redigere, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio o della relazione semestrale, un documento contenente le informazioni indicate nell'Allegato 2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di detta facoltà sono tenuti ad aggiornare periodicamente il documento allo scadere di ogni dodici mesi
2. Il documento ed i successivi aggiornamenti sono trasmessi alla Consob e messi a disposizione del pubblico nella sede sociale dell'emittente, nonché, in caso di emittenti quotati, nella sede della società di gestione del mercato. Di tali adempimenti è data notizia mediante l'avviso previsto negli articoli 37 e 60 del regolamento n. 11520 del 1 luglio 1998 o mediante comunicato trasmesso ad almeno due agenzie di stampa.
3. Gli emittenti che hanno redatto il documento di cui al comma 1 possono, in caso di sollecitazione, utilizzare il documento medesimo come prospetto integrandolo con una nota contenente le informazioni indicate nell'Allegato 2. Per eventuali ulteriori sollecitazioni anteriori alla scadenza del termine indicato nel comma 1, i medesimi emittenti possono trasmettere alla Consob, ai fini di quanto previsto dall'articolo 94, comma 3, del Testo Unico, la sola nota integrativa predisposta per ciascuna di dette ulteriori sollecitazioni.
Art. 6
Istruttoria della Consob
1. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro sette giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti.
2. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data della comunicazione.
3. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in cui la sollecitazione riguardi:
a) strumenti finanziari non quotati e non diffusi emessi da società che abbiano già emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse;
b) azioni o quote di OICR o di fondi pensione aperti emessi da soggetti che hanno già pubblicato un prospetto informativo per azioni o quote della medesima categoria conforme agli schemi allegati al presente regolamento.
4. I termini previsti nei commi 2 e 3 sono sospesi in caso di richiesta di documentazione o informazioni e riprendono a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.
Art. 7
Pubblicazione del prospetto informativo
1. Almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione il prospetto e l'eventuale nota integrativa sono resi pubblici mediante:
a) deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su strumenti informatici;
b) deposito di altre copie, da mettere a disposizione di chi ne faccia richiesta, presso l'offerente, l'emittente, gli intermediari incaricati del collocamento e, nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati, presso la società di gestione del mercato;
c) contestuale pubblicazione su organi di stampa adeguatamente diffusi di un avviso redatto secondo lo schema in Allegato 3, o con altre forme preventivamente autorizzate dalla Consob.
2. In luogo dell'avviso previsto nel comma 1, lettera c), può essere pubblicata l'intera nota integrativa di cui all'articolo 5, comma 3, o una nota sintetica redatta secondo lo schema in Allegato 4. In tal caso il prospetto informativo è messo a disposizione presso gli intermediari incaricati del collocamento almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo di adesione.
Art. 8
Pubblicazione degli avvisi integrativi
1. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzate alla quotazione l'eventuale avviso integrativo previsto dall'articolo 4 è pubblicato con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo. Con esso sono resi noti:
a) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, il prezzo massimo salvo che, trattandosi di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari già quotati, sia consentito all'investitore di indicare il prezzo massimo di sottoscrizione;
b) almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione, il numero complessivo degli strumenti finanziari che l'offerente intende collocare con la sollecitazione e con l'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, l'ammontare minimo da collocare con la sollecitazione e l'indicazione dei soggetti incaricati del collocamento;
c) non appena determinato, il prezzo stabilito per la sollecitazione.
2. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati e di sollecitazioni non finalizzate alla quotazione l'avviso integrativo con l'indicazione del prezzo è reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione con le stesse modalità indicate nel comma 1.
3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti è trasmessa alla Consob contestualmente alla loro pubblicazione.
Art. 9
Riconoscimento del prospetto informativo
1. Il prospetto informativo predisposto per una sollecitazione all'investimento o per una quotazione, conforme alla direttiva n. 80/390/CEE del 17 marzo 1980 e sottoposto al controllo preventivo dell'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato che abbia concluso un apposito accordo con l'Unione Europea, è riconosciuto dalla Consob quale prospetto informativo, purché:
a) la sollecitazione in Italia sia effettuata simultaneamente o ad una data ravvicinata all'offerta o all'ammissione effettuata nello Stato ove ha sede l'autorità che ha preventivamente controllato il prospetto;
b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana;
c) il prospetto sia accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni relative alla sollecitazione in Italia redatta secondo le indicazioni dell'Allegato 6.
2. Ai fini del riconoscimento del prospetto informativo:
a) la comunicazione contiene le informazioni previste nell'Allegato 6;
b) il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, è di quindici giorni;
c) il prospetto, accompagnato dalla nota integrativa, è pubblicato almeno un giorno prima dell'inizio del periodo di adesione.
3. La Consob può non riconoscere il prospetto informativo, qualora questo benefici di dispense o deroghe parziali conformi alla direttiva n. 80/390/CEE del 17 marzo 1980 non consentite dalla normativa italiana ovvero qualora non sussistano in Italia le stesse circostanze che giustificano le dispense o deroghe parziali accordate dall'autorità che ha controllato preventivamente il prospetto.
Art. 10
Aggiornamento del prospetto informativo
1. Ogni fatto nuovo o inesattezza del prospetto informativo che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del prospetto e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al prospetto informativo e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo.
2. Il supplemento è pubblicato con le eventuali modifiche richieste dalla Consob decorsi cinque giorni dal suo ricevimento, salvo che ragioni di urgenza ne richiedano la pubblicazione immediata.
Art. 11
Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto
1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo sono consentiti la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato e la raccolta di intenzioni di acquisto attinenti sollecitazioni all'investimento purché:
a) vengano diffuse esclusivamente informazioni relative a fatti già resi pubblici in ottemperanza di disposizioni vigenti;
b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;
c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto informativo e ai luoghi in cui lo stesso sarà disponibile;
d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.
Art. 12
Svolgimento della sollecitazione
1. L'offerente, gli intermediari incaricati del collocamento e i soggetti che operano nell'interesse di questi ultimi consegnano a chi ne faccia richiesta:
a) copia del prospetto informativo o della nota informativa sintetica, corredati dagli eventuali avvisi integrativi e supplementi;
b) i documenti menzionati nel prospetto informativo o nella nota informativa sintetica;
c) i documenti contabili di informazione periodica pubblicati dopo la predisposizione del documento informativo sull'emittente utilizzato per la sollecitazione.
2. L'offerente ed il responsabile del collocamento curano la distribuzione del prospetto informativo e della nota informativa sintetica presso gli intermediari incaricati del collocamento.
3. Il periodo di adesione ha inizio entro sessanta giorni dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto e non può avere durata inferiore a due giorni.
4. L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:
a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo e della eventuale nota informativa sintetica;
b) il richiamo all'eventuale paragrafo "avvertenze per l'investitore" contenuto nel prospetto informativo.
5. La sollecitazione è revocabile nei casi previsti nel prospetto informativo.
6. I criteri di riparto indicati nel prospetto informativo assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti alla sollecitazione. Il riparto è effettuato dal responsabile del collocamento.
7. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il responsabile del collocamento pubblica, con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 5. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, alla società di gestione del mercato.
8. Il responsabile del collocamento, entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 7, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 5.
Art. 13
Norme di correttezza
1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico adeguano la loro condotta ai principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari della sollecitazione, non eseguono operazioni sul mercato né diffondono notizie non contenute nel prospetto informativo volte ad influenzare l'andamento delle adesioni.
2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:
a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;
b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.
3. L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento assicurano l'equivalenza tra le informazioni contenute nel prospetto e le informazioni comunque fornite nel corso della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dagli studi resi pubblici dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2. Copia degli studi e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori istituzionali è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti.
Art. 14
Compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati
1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, tra il quindicesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al periodo di adesione possono effettuare per conto proprio operazioni di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati, quotati in Italia, solo sui mercati regolamentati e a condizione che tali operazioni non siano idonee ad influenzare sensibilmente la quotazione degli strumenti finanziari stessi.
2. Sono fatte salve le operazioni di compravendita tra l'offerente e i soggetti incaricati del collocamento in conseguenza dell'esercizio delle facoltà previste da contratti di opzione tra essi conclusi.
3. Entro il trentunesimo giorno successivo al termine del periodo di adesione i soggetti indicati nel comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari in detto comma previsti, ad esclusione di quelle concluse in conseguenza di obblighi di quotazione sul mercato nonché di quelle concluse contestualmente su strumenti finanziari derivati e sui relativi strumenti finanziari collegati per quantitativi correlati. La comunicazione è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob.
4. I soggetti incaricati del collocamento mantengono separata evidenza delle compravendite degli strumenti finanziari previsti dal comma 1 nella registrazione delle loro operazioni.
VEDI ANCHE COMUNICAZIONE ALLEGATA
Art. 15
Obblighi informativi
1. Dalla data di pubblicazione del prospetto informativo e fino alla conclusione della sollecitazione la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4, del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti degli offerenti e degli emittenti, alle società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed ai soggetti che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.
2. Dalla data della comunicazione prevista nell'articolo 94 del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, la Consob può:
a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico, ai soggetti indicati nel comma 1 nonché ai loro amministratori, sindaci, revisori e dirigenti;
b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. c), del Testo Unico, presso i soggetti indicati nel comma 1.
Art. 16
Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari
1. L'annuncio pubblicitario deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio debbono essere espresse in modo chiaro e corretto ed essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo.
2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura ed i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento.
3. In caso di pubblicazione del solo documento previsto dagli articoli 5, 41 o 43, è consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione, purché riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o a prodotti finanziari oggetto di sollecitazioni già rese pubbliche.
4. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata ed agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto informativo". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio.
Art. 17
Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati.
1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:
a) illustrare tali rendimenti utilizzando le relative informazioni contenute nel prospetto informativo vigente al momento della divulgazione dell'annuncio pubblicitario; se il prospetto informativo non contiene informazioni relative ai rendimenti gli stessi sono illustrati con i criteri indicati nell'Allegato 2;
b) precisare i parametri utilizzati per la loro determinazione;
c) indicare tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali;
d) specificare che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.
2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, devono indicare le fonti.
Art. 18
Diffusione degli annunci pubblicitari
1. Gli annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni dalla loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate.
2. Possono essere diffusi dal giorno successivo a quello dell'inoltro alla Consob gli annunci pubblicitari contenenti esclusivamente una o più delle seguenti indicazioni:
a) denominazione, sede sociale ed eventuali sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;
b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali è possibile assumere informazioni o aderire alla stessa;
c) denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni;
d) rendimenti conseguiti dall'investimento proposto, nonché composizione ed ammontare del patrimonio, limitatamente ai casi in cui l'annuncio sia riferito a OICR e fondi pensione aperti;
e) altri argomenti concernenti l'investimento proposto a condizione che gli stessi vengano illustrati, per quanto riguarda i termini utilizzati e la completezza dell'informazione, in modo identico al relativo prospetto informativo.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI QUOTE O AZIONI DI OICR E QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI
Sezione I
Disposizioni comuni
Art 19
Ambito di applicazione
1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR e quote di fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.
Art. 20
Pubblicazione del prospetto informativo
1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di cui all'articolo precedente è pubblicato con le modalità previste nell'articolo 7, lett. a) e b), entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione.
Art. 21
Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza
1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dall'articolo 2 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia.
2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata all'investitore.
3. Il modulo di sottoscrizione è conforme allo schema in Allegato 2.
4. L'offerente ed i soggetti che effettuano il collocamento impartiscono disposizioni e vigilano per assicurare la correttezza del comportamento di chi opera per loro conto.
5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 12, comma 7. Le informazioni previste dall'articolo 12, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.
Sezione II
Quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati
Art. 22
Obblighi informativi
1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:
a) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato l'approvazione del bilancio, il verbale dell'assemblea ed il bilancio approvato;
b) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle o, se precedente, il giorno in cui viene decisa la convocazione, le proposte di fusione e scissione e la relazione illustrativa degli amministratori. Il verbale della relativa assemblea è trasmesso entro trenta giorni;
c) entro quindici giorni dalla loro approvazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;
d) entro trenta giorni dall'approvazione, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;
e) entro quindici giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni stipulate dall'offerente con la banca depositaria, con i soggetti collocatori, con eventuali soggetti delegatari di attività di gestione e con i soggetti incaricati della negoziazione.
Art. 23
Aggiornamento del prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR aperti
1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo pubblicato relativo a quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati comporta il suo aggiornamento mediante pubblicazione, con le modalità previste dall'articolo 7, lett. a) e b):
a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 7;
b) della parte di prospetto informativo modificata, negli altri casi.
2. La parte di prospetto modificata può essere diffusa, con le eventuali modifiche richieste dalla Consob, decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione.
3. Il prospetto informativo contenente l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti nel comma 1, lettera a), è pubblicato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
4. L'offerente trasmette ai partecipanti l'aggiornamento dei dati periodici contenuti nei prospetti informativi entro il mese di gennaio di ciascun anno. Sono contestualmente comunicate le variazioni che influiscono sulle caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al 20%. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.
Sezione III
Quote di fondi pensione aperti
Art. 24
Aggiornamento del prospetto informativo
1. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante quote di fondi pensione aperti si applica l'articolo 23.
Art. 25
Norme di correttezza e obblighi informativi
1. I soggetti che effettuano il collocamento di quote di fondi pensione aperti rispettano le disposizioni dettate dall'articolo 26, lettere a), c), d) ed e), dall'articolo 28, commi 1, 2 e 5, dall'articolo 29 e dall'articolo 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998. A coloro che agiscono per conto dei soggetti che effettuano il collocamento si applicano, in occasione di offerte fuori sede, le regole di comportamento previste dagli articoli 81 e 82 del regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998.
2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 22, lettere c) e d), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera e) dello stesso articolo.
Sezione IV
Quote o azioni di OICR esteri armonizzati
Art. 26
Prospetto informativo
1. Il prospetto informativo riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:
a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'Autorità estera;
b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob;
c) riporta in Allegato il documento integrativo previsto dall'articolo 1 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia ed il modulo di sottoscrizione.
2. Il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione contengono le informazioni relative alla commercializzazione in Italia e sono redatti secondo gli schemi in Allegato 8. Tali informazioni sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dall'articolo 3 della Sezione III del regolamento della Banca d'Italia.
Art. 27
Aggiornamento del prospetto informativo
1. Se al prospetto riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'Autorità, estera sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente trasmesso alla Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'Autorità estera. Il prospetto aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati del collocamento.
2. Alle variazioni riguardanti il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione si applica l'articolo 23, commi 1 e 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è autorizzato entro il termine previsto nella Sezione IV del Regolamento della Banca d'Italia.
3. Le variazioni del prospetto informativo che riguardano le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al 20% sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.
Art. 28
Obblighi informativi
1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni dei successivi commi 2 e 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.
2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la sede secondaria in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e le filiali situate nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in Italia. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.
3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto è pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, con indicazione della relativa data di riferimento. Sugli stessi quotidiani sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle eventuali assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.
Art. 29
Investitori professionali
1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o dell'azione previsto dall'articolo 28, comma 3. In tale caso non è consentito lo svolgimento di attività pubblicitaria.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Emittenti strumenti finanziari diffusi
1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6, comma 3, non si applicano alle sollecitazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari di emittenti con strumenti finanziari diffusi che abbiano assolto da meno di un anno gli obblighi informativi previsti nel Capo V del Titolo I della Parte III del Regolamento Consob n. 11520 del 1 luglio 1998. A tali sollecitazioni si applica l'articolo 6, comma 2.
2. Per le sollecitazioni previste nel comma 1 sono utilizzabili gli schemi di prospetto relativi alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti quotati solo se gli emittenti hanno pubblicato almeno una volta un prospetto informativo conforme allo schema previsto per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti non quotati.
Art. 31
Casi di inapplicabilità
1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni:
a) rivolte ad un numero di soggetti non superiore a duecento;
b) aventi ad oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro;
c) in cui è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro;
d) finalizzate al reperimento di mezzi per lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale;
e) effettuate nell'ambito di vendite coattive connesse a procedimenti previsti dalla legge;
f) aventi ad oggetto strumenti finanziari rappresentativi dell'intero capitale o della partecipazione di controllo quando debbano essere accettate da un solo soggetto o da più soggetti di concerto;
g) rivolte ai componenti gli organi sociali o ai dirigenti dell'emittente, delle società che lo controllano, ne sono controllate o sono controllate dal medesimo soggetto che controlla l'emittente;
h) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti non aventi azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 94, commi 1 e 3, del Testo Unico e dagli articoli 3, 6, 10, comma 2, 18, comma 1, del presente regolamento non si applicano alle sollecitazioni:
a) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse;
b) aventi ad oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 di euro;
c) rivolte ai dipendenti, pensionati e agenti delle società indicate nella lettera g) del comma precedente nonché ai soggetti ad esse legati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Alle sollecitazioni indicate nella lettera c) del comma precedente non si applicano inoltre gli articoli 7, comma 1, lettera c), e 12, commi 7 e 8. Entro 30 giorni dalla conclusione della sollecitazione l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato.
TITOLO III
PROSPETTO DI QUOTAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 32
Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
1. Contestualmente all'inoltro alla società di gestione del mercato della domanda di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari gli emittenti trasmettono alla Consob domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati in Allegato 9.
Art. 33
Contenuto del prospetto
1. Il prospetto di quotazione è redatto secondo gli schemi in Allegato 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 4 e 5.
Art. 34
Documento informativo sull'emittente
1. L'emittente che abbia redatto il documento informativo previsto dall'articolo 5 può comunicare alla Consob l'intenzione di utilizzarlo come parte del prospetto di quotazione per l'ammissione a quotazione trasmettendo, non appena disponibili, i documenti indicati nell'Allegato 9.
2. In occasione di successive domande di ammissione a quotazione presentate dal medesimo emittente entro l'anno dalla pubblicazione del documento informativo sull'emittente può essere allegata, in luogo del prospetto, la sola nota integrativa.
Art. 35
Istruttoria della Consob
1. Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica l'articolo 6, comma 1.
2. Entro due mesi dalla data della domanda la Consob, verificata l'adozione del provvedimento di ammissione a quotazione da parte della società di gestione del mercato, autorizza la pubblicazione del prospetto. Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.
Art. 36
Pubblicazione e aggiornamento del prospetto
1. Entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni il prospetto e l'eventuale nota integrativa sono resi pubblici mediante:
a) messa a disposizione presso la società di gestione del mercato e presso la sede dell'emittente con obbligo di consegnarne gratuitamente copia a chi ne faccia richiesta, insieme ai documenti contabili di informazione periodica pubblicati dopo l'eventuale redazione del documento informativo sull'emittente e agli altri documenti menzionati nel prospetto;
b) contestuale trasmissione alla Consob di copia del prospetto con firma in originale della dichiarazione di responsabilità e di altra copia riprodotta su strumento informatico.
2. Ogni fatto nuovo o inesattezza del prospetto che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari oggetto della domanda di quotazione che sopravvenga o sia rilevato nel periodo intercorrente tra la data dell'autorizzazione e la data di inizio delle negoziazioni, è rappresentato in apposito supplemento da allegare al prospetto e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per il prospetto. Si applica l'articolo 10, comma 2.
Art. 37
Esenzione dalla redazione del prospetto
1. Qualora nei sei mesi precedenti la data della domanda sia stato pubblicato un prospetto informativo relativo ad una sollecitazione sui medesimi strumenti finanziari, la Consob può consentire, in luogo di un nuovo prospetto, che il prospetto informativo già pubblicato sia corredato di una nota contenente l'aggiornamento delle informazioni e le integrazioni riguardanti eventi significativi verificatisi successivamente. In tal caso è reso pubblico nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 36 anche il prospetto informativo.
2.Qualora la domanda riguardi strumenti finanziari già ammessi alla quotazione ufficiale in altri Stati membri dell'Unione Europea da meno di sei mesi, la Consob, sentite le autorità competenti, può dispensare l'emittente dalla redazione del prospetto di quotazione salvo l'eventuale aggiornamento di quello autorizzato dalla predetta Autorità. Il prospetto, tradotto in lingua italiana, è sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente che ne attesta la conformità a quello autorizzato ed è accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni indicate alla lett. d) dell'articolo 38.
3. Qualora un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni in un mercato regolamentato diverso dalla borsa, presenti la domanda per la quotazione in borsa delle azioni e di altri strumenti finanziari, la Consob può esentare, in tutto o in parte, l'emittente dalla redazione del prospetto se lo stesso abbia già pubblicato un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle dell'Allegato 2.
4. Gli emittenti strumenti finanziari ammessi da almeno tre anni nel mercato ufficiale di uno o più Stati membri dell'Unione Europea possono redigere, in luogo del prospetto di quotazione, una nota secondo lo schema in Allegato 2, qualora le Autorità competenti di tali Stati attestino che, negli ultimi tre anni, o per tutto il periodo in cui gli strumenti finanziari sono stati quotati se questo è inferiore a tre anni, l'emittente abbia adempiuto a tutte le prescrizioni in materia di informazione e di ammissione alla quotazione imposte dalle direttive comunitarie.
Art. 38
Riconoscimento del prospetto
1. La Consob autorizza la pubblicazione, quale prospetto di quotazione, del prospetto redatto in occasione di una quotazione o di una sollecitazione effettuata in uno Stato appartenente all' Unione Europea, conforme alla direttiva n. 80/390/CEE del 17 marzo 1980 e approvato dall'Autorità competente, a condizione che:
a) l'approvazione risulti da apposita attestazione dell'Autorità estera contenente l'indicazione delle eventuali dispense o deroghe parziali e delle relative motivazioni, purché queste siano consentite dalla normativa italiana e in Italia sussistano le stesse circostanze che le giustificano;
b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana e sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente che ne attesti la conformità a quello approvato;
c) la domanda di quotazione sia presentata nei tre mesi successivi alla sollecitazione;
d) il prospetto sia accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni sul regime fiscale italiano dei redditi prodotti dagli strumenti finanziari e l'indicazione dei soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori degli strumenti finanziari possono esercitare i loro diritti patrimoniali.
2. Qualora il prospetto debba essere redatto conformemente alla normativa vigente in uno Stato diverso da quello italiano ed approvato dalla Autorità competente di tale Stato, il progetto di prospetto inviato a tale Autorità è trasmesso alla Consob ai fini del presente articolo.
3. La Consob può richiedere che nella nota siano inseriti ulteriori dati relativi al mercato italiano.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI QUOTE DI FONDI CHIUSI, OBBLIGAZIONI E COVERED WARRANTS
Art. 39
Norme applicabili
1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, obbligazioni e covered warrants si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.
Art. 40
Quote di fondi chiusi
1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi, presentata entro dodici mesi dalla chiusura della sollecitazione, è allegata, in luogo del prospetto, una nota integrativa secondo lo schema previsto in Allegato 2. In tal caso è reso pubblico nei termini e con le modalità previste dall'articolo 36 anche il prospetto informativo.
2. La nota e il prospetto informativo sono messi a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.
Art. 41
Obbligazioni emesse da enti creditizi ed enti sovranazionali e covered warrant
1. Il prospetto di quotazione riguardante obbligazioni, anche strutturate, emesse da enti creditizi ed enti sovranazionali e quello riguardante covered warrant, sono costituiti da un documento informativo sull'emittente e da una nota integrativa contenenti le informazioni indicate nell'Allegato 2.
2. La pubblicazione del documento informativo sull'emittente è autorizzata dalla Consob con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 6, comma 3. La società di gestione del mercato dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del documento. Il documento pubblicato è utilizzato per tutte le emissioni effettuate fino all'approvazione del bilancio successivo, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 36, comma 2.
3. In occasione delle singole emissioni la domanda è corredata della nota integrativa. Entro dieci giorni dalla data della domanda la Consob autorizza la pubblicazione della nota. Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto. L'autorizzazione non è rilasciata se non è intervenuto il provvedimento di ammissione a quotazione da parte della società di gestione del mercato.
Art. 42
Obbligazioni emesse sulla base di un programma
1. Nei casi di obbligazioni emesse sulla base di un programma il documento previsto dall'articolo 41, comma 1, è integrato dalla descrizione del programma.
2. Si applicano le restanti disposizioni dell'articolo 41. L'autorizzazione alla pubblicazione del documento non è rilasciata se non è intervenuto il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle obbligazioni oggetto del programma da parte della società di gestione del mercato.
CAPO III
Ammissione a quotazione preceduta da sollecitazione all'investimento
Art. 43
Prospetto informativo
1. Con la domanda prevista nell'articolo 32 può essere comunicata alla Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico, che si intende effettuare una sollecitazione relativa agli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi dell'articolo 33, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione indicate nell'Allegato 2, vale anche come prospetto informativo per la sollecitazione.
2. Gli emittenti non aventi strumenti finanziari quotati o diffusi che intendono effettuare una sollecitazione finalizzata alla quotazione possono pubblicare non prima di tre mesi della data prevista per l'operazione un documento informativo sull'emittente contenente le informazioni indicate nell'Allegato 2, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 6, comma 2. Dopo tale pubblicazione è applicabile l'articolo 34, comma 2.
3. Il prospetto e l'eventuale nota integrativa sono resi pubblici nei termini e con le modalità previste dall'articolo 7 e sono messi a disposizione anche presso la società di gestione del mercato.
Art. 44
Obblighi informativi
1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, agli emittenti che effettuano una sollecitazione finalizzata alla quotazione in un mercato regolamentato si applicano, in relazione al mercato di quotazione, le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione alla Consob previsti nei Capi III e IV del Titolo I della Parte III del Regolamento [emittenti] Consob n. 11520 del 1 luglio 1998 .
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 45
Norma transitoria
1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani in corso al ... 1999, gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento entro un anno da tale data o in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto.
Art. 46
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
la delibera Consob n. 6237 del 3 giugno 1992;
la delibera Consob n. 6378 del 28 luglio 1992;
la delibera Consob n. 6426 del 12 agosto 1992;
la delibera Consob n. 6430 del 26 agosto 1992;
la delibera Consob n. 11125 del 22 dicembre 1997;
la Comunicazione Consob n. 10573 del 15 giugno 1987.
la Comunicazione Consob n. 96009304 del 16 ottobre 1996.
Art. 47
Entrata in vigore
1. Le disposizioni della presente Parte si applicano alle sollecitazioni comunicate e alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione presentate alla Consob a far data da ... 1999. Dalla stessa data si applicano gli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, comma 4, 22, 25, 28, 29 e 31.
2. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 6, ultimo periodo, si applicano a partire dalla data indicata con successivo provvedimento.
COMUNICAZIONE
Con il regolamento n. *** del *** questa Commissione ha indicato nell'articolo 14 le norme di correttezza che i soggetti partecipanti alla sollecitazione indicati all'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, sono tenuti ad osservare nell'attività di compravendita, per proprio conto, sui mercati regolamentati degli strumenti finanziari oggetto della predetta sollecitazione e degli strumenti finanziari comunque ad essi collegati quotati in Italia.
Le citate norme sono volte a prevenire comportamenti idonei ad incidere sulle quotazioni dei titoli oggetto della sollecitazione allo scopo di influenzarne l'andamento e, più in generale, tendono ad assicurare una corretta formazione dei prezzi sul mercato.
Al fine del corretto adempimento dei predetti obblighi si ritiene opportuno precisare che nel regolamento in questione si intendono:
a) per «strumenti finanziari collegati»:
- se oggetto della sollecitazione sono gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lett. a), b) del Testo Unico, qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire tali strumenti finanziari nonché i contratti di opzione negoziati sui mercati regolamentati relativi a tali strumenti;
- se oggetto della sollecitazione sono gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lett. e) del Testo Unico, gli strumenti finanziari sottostanti, qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli stessi strumenti finanziari sottostanti e i contratti di opzione negoziati sui mercati regolamentati relativi ai predetti strumenti finanziari sottostanti;
b) per «operazioni concluse in conseguenza di obblighi di quotazione sul mercato»:
- le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e degli strumenti finanziari, anche derivati, collegati concluse nello svolgimento di particolari funzioni volte a fornire liquidità al mercato (market makers e specialisti);
- le operazioni di compravendita, per proprio conto, degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e degli strumenti finanziari, anche derivati, collegati finalizzate alla copertura delle posizioni aperte nello svolgimento delle funzioni indicate nel precedente alinea;
c) per «operazioni concluse contestualmente su strumenti finanziari derivati e sui relativi strumenti finanziari collegati per quantitativi correlati»:
- le operazioni di acquisto (vendita) di contratti futures su indici e le contestuali operazioni di vendita (acquisto) degli strumenti finanziari che compongono gli indici, ivi compresi gli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, per numero e quantità tali da garantire una elevata correlazione tra l'andamento degli indici e quello degli strumenti finanziari (operazioni di arbitraggio);
- le operazioni di acquisto (vendita) di contratti di opzione su indici e le contestuali operazioni di vendita (acquisto) degli strumenti finanziari che compongono gli indici, ivi compresi gli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, per numero e quantità tali da garantire una posizione complessivamente neutrale rispetto alle variazioni del valore degli indici, nonché le compravendite degli strumenti finanziari necessarie a garantire il mantenimento di tale posizione (operazioni delta neutrali).
Si precisa inoltre che, ai soli fini della verifica del rispetto degli obblighi indicati nell'articolo 14 del citato regolamento, non si ritengono idonee ad influenzare sensibilmente le quotazioni degli strumenti finanziari oggetto di sollecitazione:
a) le operazioni effettuate in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, vale a dire le operazioni di acquisto e vendita stipulate ad un prezzo unitario, rispettivamente, non superiore e non inferiore all'ultimo prezzo di riferimento degli strumenti finanziari, e aventi ad oggetto un quantitativo giornaliero non superiore al 25 per cento del quantitativo medio giornaliero scambiato durante i precedenti quindici giorni di negoziazione nel mercato prevalente; per mercato prevalente si intende il mercato regolamentato in cui, nei sei mesi antecedenti il periodo precedente l'adesione, è stato registrato il più elevato volume di scambi degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione;
b) gli acquisti effettuati dagli incaricati del collocamento, dopo il periodo di adesione e in controtendenza rispetto all'andamento del mercato prevalente, per quantitativi non superiori all'ammontare degli strumenti finanziari collocati in misura eccedente il quantitativo oggetto dell'originaria offerta, per i quali non sono state esercitate opzioni rinvenienti da contratti conclusi con l'offerente nell'ambito dei rapporti inerenti l'effettuazione del collocamento;
c) le operazioni di riporto, prestito titoli e altre operazioni di finanziamento similari sugli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e su quelli collegati;
d) le operazioni di compravendita concluse in conseguenza di obblighi di quotazione sul mercato, a condizione che le proposte in acquisto o in vendita formulate dagli intermediari che svolgono funzioni di market makers o di specialisti non si discostino in modo significativo da quelle esposte dagli altri operatori che esercitano analoghi compiti e dall'operatività storica degli stessi intermediari su tali strumenti finanziari;
e) le operazioni di arbitraggio;
f) le operazioni delta neutrali.
Questa Commissione, infine, raccomanda:
- ai soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico di effettuare le compravendite degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e degli strumenti finanziari, anche derivati, comunque ad essi collegati, ad eccezione di quelle indicate nelle lettere da c) a f), nonché la comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 14, per il tramite di un unico intermediario al quale gli stessi soggetti abbiano conferito apposito incarico per iscritto;
- ai soggetti incaricati del collocamento, che effettuano le operazioni di compravendita previste dalla lettera d) finalizzate alla copertura delle posizioni aperte nello svolgimento delle funzioni di market makers e di specialisti nonché le operazioni indicate nelle lettere e) ed f), di far rilevare, nelle evidenze relative alle operazioni sugli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, il collegamento con quelle sugli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati regolamentati.
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