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BOZZA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PATTI PARASOCIALI

BOZZA DI ARTICOLATO

TITOLO

PATTI PARASOCIALI

CAPO I

COMUNICAZIONE DEL PATTO

Art. 122.1

Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione

1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'art. 122 del Testo Unico sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.

2. La comunicazione, inoltrata anche da uno solo degli aderenti, contiene le seguenti informazioni:

a) gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;

b) la data di stipulazione, di decorrenza e di scadenza del patto;

c) la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso;

d) il quotidiano nel quale l'estratto previsto dal Capo II è pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali dati non siano disponibili, gli stessi sono comunicati entro il giorno della pubblicazione.

3. Alla comunicazione sono allegati:

a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;

b) copia dell'estratto pubblicato; ove non ancora pubblicato l'estratto è trasmesso alla Consob entro il giorno di pubblicazione.

4. Fermo il disposto del comma 3, i documenti ivi previsti sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici.

Art. 122.2

Altre comunicazioni

1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:

a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute; il patto è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;

b) le variazione delle partecipazioni e delle informazioni previste dall'art. 122.4, comma 1, lett. b);

c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto.

2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'art. 122.5 è trasmessa alla Consob entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione.

3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'art. 123, comma 2 del Testo Unico la notizia del preavviso è trasmessa, a cura del recedente, entro cinque giorni alla Consob.

CAPO II

ESTRATTO DEL PATTO

Art. 122.3

Modalità di pubblicazione dell'estratto

1. L'estratto è pubblicato in un quotidiano a diffusione nazionale, con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.

2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto e, per la diffusione dello stesso, alla società di gestione del mercato.

Art. 122.4

Contenuto dell'estratto

1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;

b) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

- il numero delle azioni da ciascuno conferite;

- le percentuali rappresentate dalle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e rispetto al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale;

- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società.

Nei patti conclusi in forma associativa le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione inferiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, dal numero delle azioni complessivamente conferite e dalle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati;

c) il contenuto e la durata del patto.

2. Le informazioni previste dal comma 1, lett. c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:

a) tipo di patto tra quelli previsti dall'art. 122 del Testo Unico;

b) organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;

c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;

d) clausole penali;

e) esistenza di clausole arbitrali;

f) soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

Art. 122.5

Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto

1. In occasione di modifiche del patto concernenti le informazioni previste dal comma 1, lett. c) e dal comma 2, lett. a), b), c) e d) dell'art. 122.4, il patto è pubblicato per estratto entro dieci giorni dal loro perfezionamento, con le modalità e i contenuti aggiornati indicati negli artt. 122.3 e 122.4, evidenziando le modifiche intervenute.

2. Se le modifiche riguardano esclusivamente:

a) i soggetti aderenti;

b) la partecipazione complessivamente sindacata ovvero quella apportata dai singoli aderenti, se dette partecipazioni superano o si riducono al di sotto delle soglie previste dall'art. 120.1 (reg. sulle partecipazioni rilevanti);

le stesse sono pubblicate entro dieci giorni dal loro perfezionamento con le modalità indicate dall'art. 122.3, riportando solo le informazioni previste dall'art. 122.4, comma 1, lett.b).

3. Con le stesse modalità, sono pubblicate:

a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'art. 123, comma 2, del Testo Unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro dieci giorni dal suo inoltro.

b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro dieci giorni dal loro perfezionamento.

CAPO III

ASSOCIAZIONI DI AZIONISTI

Art. 122.6

Contenuto dell'estratto

1. Le associazioni previste dall'art. 141 del Testo Unico pubblicano, con le modalità indicate dall'art. 122.3, un estratto contenente almeno le seguenti informazioni:

a) la società i cui azionisti aderiscono all'associazione;

b) il numero degli associati e la percentuale di capitale rappresentata dalle azioni da questi complessivamente possedute;

c) gli scopi, le modalità di funzionamento e la durata dell'associazione;

d) i requisiti e le modalità per aderire all'associazione.

2. L'estratto è pubblicato anche in occasione di ogni modifica concernente la lett. c) del comma precedente.

3. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società le associazioni trasmettono alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità degli associati, del numero delle azioni da essi possedute e della percentuale di capitale da queste rappresentata. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico.

4. L'associazione trasmette, entro lo stesso termine, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione, un avviso contenente l'indicazione aggiornata del numero degli associati e le altre informazioni, in forma aggregata, previste dal comma precedente.

Art. 122.7

Comunicazioni alla Consob

1. Le associazioni costituite ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico trasmettono alla Consob, entro il giorno di pubblicazione, copia degli estratti previsti dall'articolo precedente, corredata di copia integrale dello statuto e delle altre disposizioni che ne regolano il funzionamento, e dell'avviso trasmesso ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 122.8

Disposizione transitoria

1. I patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, non disciplinati dall'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e le informazioni previste dal Capo III sono comunicati e pubblicati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Titolo.

Art. 122.9

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Titolo entrano in vigore il 1° gennaio 1999.