Regolamento emittenti - Disciplina della Revisione Contabile - (Parte IV, Titolo III, Sezione VI, del Tuf) - Documento di consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REGOLAMENTO EMITTENTI
DISCIPLINA DELLA REVISIONE CONTABILE
(PARTE IV, TITOLO III, SEZIONE VI, DEL TUF)
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
7 febbraio 2007
Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 2 marzo 2007 al seguente indirizzo: C O N S O B oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it |
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Premessa
Numerosi ed articolati risultano gli interventi operati dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dal decreto legislativo di coordinamento 29 dicembre 2006, n. 303 sulla disciplina della revisione contabile, essenzialmente al fine di neutralizzare i conflitti di interessi emersi a seguito dei noti casi di dissesto finanziario.
Nuove norme in materia di incompatibilità dettano misure che incidono sia sulla società di revisione e sui soggetti a questa collegati, sia sulle persone fisiche in esse operanti, demandando anche alla regolamentazione della Consob l'individuazione delle situazioni suscettibili di compromettere l’indipendenza della società di revisione. Inoltre, è stato consolidato il ruolo di vigilanza della Consob, mediante la previsione di controlli di qualità da effettuare periodicamente sulle società di revisione nonché una più compiuta articolazione dei poteri esercitabili e dei provvedimenti assumibili in caso di accertamento di irregolarità, ivi compresa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. E’ stata altresì consolidata la disciplina della revisione del gruppo dell’emittente quotato, oggi estesa anche alle società controllanti la società quotata ovvero sottoposte con questa a comune controllo. Interventi hanno infine riguardato la disciplina del conferimento e della revoca dell’incarico di revisione, con la previsione di nuovi termini per la durata massima dell’incarico di revisione e per la rotazione del partner e l’introduzione di un potere di veto della Consob rispetto alle deliberazioni di revoca dell’incarico.
In tale nuovo contesto, la norma primaria attribuisce alla Consob il compito di dettare norme di attuazione nelle materie che seguono.
1. Disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi di revisione (art. 159, comma 7, del TUF)
Definire:
a) i criteri generali per la determinazione dei compensi ai revisori;
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di approvazione e di revoca degli incarichi nonché le modalità e i termini di trasmissione della documentazione medesima;
c) le modalità e i termini per l’adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati in precedenza.
[modifiche RE: modifica del capo I del titolo VI della parte III (artt. da 145 a 149)].
2. Indipendenza dei revisori (art. 160 del TUF)
Disciplinare:
a) le situazioni di incompatibilità dei revisori;
b) i criteri per stabilire l’appartenenza di un’entità alla rete di una società di revisione;
c) le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l’indipendenza della società di revisione;
d) le forme di pubblicità dei compensi percepiti per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, da parte della società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete;
e) gli "altri servizi e attività", anche di consulenza, ivi compresa quella legale, non collegati alla revisione, che non potranno essere forniti dalle società di revisione, ulteriori rispetto a quelle previste dalle nuove norme.
[modifiche RE: nuovo capo II del titolo VI della parte III (artt. da 149-bis a 149-duodecies)].
3. Revisione contabile delle società controllanti le società quotate e delle società sottoposte con queste a comune controllo (art. 165-bis, comma 3, del TUF)
Definire disposizioni attuative dell’art. 165-bis (che estende alle controllanti e alle sottoposte a comune controllo l’applicazione delle disposizioni del TUF in materia di revisione contabile) e stabilire criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento.
[modifiche RE: modifica del capo II, da rinumerare quale capo III, del titolo VI della parte III (artt. da 150 a 152)].
4. Garanzie e coperture assicurative per le società di revisione (art. 161, comma 4 del TUF)
Definire eventuali parametri cui commisurare l’ammontare delle garanzie/coperture assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione.
La norma di legge prevede che l’ammontare della garanzia/copertura assicurativa venga stabilito annualmente dalla Consob per classi di volumi di affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento. Si propone al riguardo di non esercitare il richiamato potere regolamentare, per le motivazioni illustrate nel par. 4 del presente documento di consultazione.
1. Disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi di revisione (art. 159, comma 7, del TUF)
TITOLO VI - REVISIONE CONTABILE
Capo I - Disposizioni di carattere generale
(…)
Art. 145-bis (NUOVO) (Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione contabile) |
Formulazione proposta |
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Commento
Sulla base della delega conferita dall’art. 159, comma 7, lett. a), del Testo unico, secondo la nuova formulazione introdotta dall’art. 18 della legge n. 262/2005, nell’articolo 145-bis sono stati stabiliti i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione contabile.
La materia in passato ha già formato oggetto di disciplina da parte della Consob in base alla delega contenuta nell’art. 2, comma 5, del d.P.R. n. 136/1975. Al riguardo la Consob, dapprima con la delibera n. 805 del 9 dicembre 1980 e successivamente con la comunicazione n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996, ha fornito indicazioni in merito ai criteri generali per la determinazione del suddetto corrispettivo.
La comunicazione da ultimo citata, riguardando anche aspetti relativi alle modalità di redazione delle proposte di incarico da parte delle società di revisione, è rimasta in vigore anche successivamente all’emanazione del Testo Unico della Finanza, sebbene quest’ultimo, nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 262/2005, non contenesse più la delega regolamentare alla Consob in materia di corrispettivo dell’incarico di revisione.
Nella formulazione dell’articolo 145-bis si è ritenuto di poter sostanzialmente far riferimento ai criteri contenuti nella predetta comunicazione del 18 aprile 1996, la cui validità può essere tuttora riconosciuta, apportando comunque opportuni aggiornamenti ed integrazioni per tener conto delle indicazioni contenute nel Documento sull’indipendenza e nei Documenti sui Principi di revisione, raccomandati dalla Consob successivamente alla comunicazione citata.
In particolare, al primo comma dell’articolo vengono individuati, quali obiettivi generali a cui ispirarsi nella determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione, la qualità e l’affidabilità dei lavori nonché l’indipendenza del revisore.
In conformità a tali obiettivi, la determinazione del corrispettivo deve essere effettuata da parte della società di revisione sulla base delle risorse professionali e delle ore necessarie per lo svolgimento dell’incarico; ciò avuto riguardo ad aspetti relativi sia alla specifica entità da sottoporre a revisione, sia alla professionalità e all’organizzazione delle risorse da dedicare allo svolgimento dell’incarico. Nell’individuazione degli aspetti che caratterizzano l’entità da sottoporre a revisione, sono stati considerati anche gli specifici profili di rischio connessi alle verifiche sui bilanci consolidati, rilevanti soprattutto in presenza di gruppi dalla struttura particolarmente complessa (comma 2).
Al successivo comma 3 sono stati delineati gli adempimenti che il revisore deve porre in essere per acquisire un’adeguata conoscenza dell’entità che conferisce l’incarico, tra i quali la consultazione del precedente revisore.
L’ultimo comma, nel riprendere i principi generali contenuti nel citato articolo 159, comma 7, lett. a) del Testo unico (a loro volta mutuati dall’art. 25 della nuova VIII direttiva sulla revisione contabile) in merito alle condizioni a cui non possono essere subordinate la corresponsione e la misura del compenso, individua l’ambito di applicazione degli stessi principi.
In particolare, viene precisato che il divieto di condizionare la corresponsione e la misura del compenso alla prestazione di altri servizi riguarda sia quelli forniti dalla società di revisione sia quelli prestati dalle entità appartenenti alla sua "rete"; l’ambito di applicazione del divieto è inoltre riferito, oltre che alla società che conferisce l’incarico di revisione, anche alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte con essa a comune controllo.
Considerazioni preliminari in merito agli artt. 146, 147 e 147-bis
In materia di documentazione da inviare alla Consob in occasione dei conferimenti e delle revoche degli incarichi di revisione, è stata utilizzata la delega conferita dall’art. 159, comma 7, lett. b), del Testo unico, al fine di apportare alcune modifiche agli articoli 146 e 147 del Regolamento; in relazione all’estensione dei soggetti tenuti agli obblighi di revisione contabile, operata dall’art. 165-bis del Testo unico, è stato inoltre previsto un nuovo articolo del Regolamento, il 147-bis, per disciplinare l’invio della documentazione relativa alle società controllanti società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.
Art. 146 (Documentazione da inviare alla Consob) |
Art. 146 (Documentazione da inviare alla Consob) |
Attuale formulazione |
Formulazione proposta |
1. Le società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo unico, i seguenti documenti: a) la proposta della società di revisione per il conferimento dell'incarico; b) le dichiarazioni del legale rappresentante della società conferente l'incarico e della società di revisione che non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico; c) il parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159, comma 1, del Testo unico, contenente valutazioni sull'indipendenza della società di revisione e sulla sua idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere. 2. I soggetti diversi dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo unico, il parere espresso dall’organo di controllo ai sensi del comma 1 del presente articolo. 3. I soggetti previsti dai commi precedenti trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 2, del Testo unico, il parere espresso dall’organo di controllo sulla revoca, nonché le osservazioni acquisite dalla società di revisione. 4. La documentazione è trasmessa in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal Presidente dell’organo di controllo, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese. 5. In caso di parere negativo sul conferimento o sulla revoca dell'incarico, l’organo di controllo trasmette il parere stesso alla Consob non appena redatto. |
1. Le società con azioni quotate, nonché gli altri soggetti sottoposti agli obblighi di revisione contabile ai sensi degli articoli 9, comma 1, 12, comma 4, 61, comma 9, e 80, comma 10, del Testo unico, trasmettono alla Consob i seguenti documenti: a) la proposta motivata dell’organo di controllo, formulata ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Testo unico, contenente l’indicazione della società di revisione prescelta, l’oggetto e la durata dell’incarico, l’ammontare dei corrispettivi previsti, il nominativo del socio e/o amministratore della società di revisione designato quale responsabile dell’incarico, nonché i criteri seguiti nella scelta della società di revisione; b) la deliberazione dell’assemblea dei soci con la quale è stato conferito l’incarico di revisione contabile ed approvato il relativo corrispettivo, ai sensi dell’articolo 159, comma 1, del Testo unico; 2. Le società non quotate sottoposte agli obblighi di revisione ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, trasmettono alla Consob la documentazione indicata alla lettera b) del comma precedente. 3. La documentazione relativa al conferimento dell’incarico di revisione è trasmessa alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, ovvero secondo diversa modalità stabilita dalla Consob, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese. 4. La documentazione di cui al comma 1, relativamente agli incarichi di revisione contabile conferiti ai fini dell’ammissione a quotazione, è trasmessa alla Consob entro trenta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni. 5. Qualora sia stata deliberata la revoca per giusta causa dell’incarico di revisione contabile, di cui all'articolo 159, comma 2, del Testo unico, i soggetti previsti dai commi precedenti inviano alla Consob la deliberazione di revoca, la proposta di revoca formulata dall'organo di controllo contenente le motivazioni in ordine alla sussistenza della giusta causa, nonché le osservazioni acquisite dalla società di revisione. 6. La documentazione relativa alla revoca dell’incarico di revisione è trasmessa alla Consob in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, entro quindici giorni dalla data in cui l’assemblea ha assunto la relativa deliberazione. Il termine di venti giorni, previsto dall’articolo 159, comma 5, del Testo unico per la decisione della Consob in merito al divieto di dare esecuzione alla deliberazione di revoca dell’incarico di revisione, decorre dalla data di integrale ricezione, da parte della Consob, della documentazione indicata al comma 5. |
Commento
Nella riformulazione dell’art. 146 è stato innanzi tutto precisato, con maggiore dettaglio, l’ambito di applicazione della norma, attualmente distinto tra due sole categorie di soggetti (società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e "soggetti diversi"). Sono stati infatti individuati, al comma 1, gli obblighi relativi alle categorie di seguito specificate:
- "società con azioni quotate", ossia le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea, secondo la definizione indicata dall’articolo 119 del Testo unico;
- SIM, SGR e SICAV, soggetti sottoposti agli obblighi di revisione contabile ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Testo unico;
- società del gruppo cui appartengono intermediari, nei confronti delle quali la Banca d’Italia può disporre l’applicazione delle disposizioni in materia di revisione contabile ai sensi dell’art. 12, comma 4, del Testo unico;
- società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, sottoposte agli obblighi di revisione contabile ai sensi dell’art. 61, comma 9, del Testo unico;
- società di gestione accentrata di strumenti finanziari, sottoposte agli obblighi di revisione contabile ai sensi dell’art. 80, comma 10, del Testo unico.
Nell’individuare la documentazione che le suddette categorie di soggetti devono trasmettere alla Consob unitamente alla deliberazione relativa al conferimento dell’incarico, si è tenuto conto delle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 16, del d. lgs. n. 303/2006 all’art. 159 del Testo unico, in merito alla procedura per il conferimento dell’incarico di revisione contabile. Al riguardo, considerato che l’organo di controllo non è più chiamato ad esprimere un parere ma a formulare una proposta motivata all’assemblea dei soci, è prevista la trasmissione di tale proposta, contenente l’indicazione delle informazioni fondamentali relative al conferimento dell’incarico(1).
Alla luce delle maggiori informazioni riportate nel documento sopra indicato, si è ritenuta non più necessaria la trasmissione della proposta redatta dalla società di revisione e delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità, tenuto conto altresì che eventuali ulteriori esigenze informative possono essere soddisfatte dalla Consob mediante l’attivazione dei poteri generali di vigilanza informativa ed ispettiva. Per quanto riguarda, in particolare, gli eventuali casi di "incompatibilità", obblighi specifici di monitoraggio e di comunicazione alla Consob sono inoltre previsti nelle nuove disposizioni regolamentari predisposte in attuazione dell’art. 160 del Testo unico.
Quanto agli incarichi di revisione conferiti da società di assicurazioni e di riassicurazioni non quotate, specificamente richiamati nella nuova formulazione del comma 2 dell’art. 146 del Regolamento, viene previsto che l’unico documento da trasmettere alla Consob è rappresentato dal verbale assembleare, posto che tali società sono sottoposte alla vigilanza dell’ISVAP e che quest’ultima, secondo quanto previsto dalla recente normativa di settore (art. 102, comma 5, del Codice delle assicurazioni di cui al d. lgs. n. 209/2005), informa immediatamente la Consob qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell’incarico alla società di revisione, al fine di consentire alla Consob di adottare i provvedimenti di competenza.
Per quanto concerne le modalità di invio della documentazione relativa al conferimento dell’incarico di revisione, l’introduzione nel comma 3 dell’inciso "ovvero secondo diversa modalità stabilita dalla Consob" rappresenta il presupposto per l’introduzione dell’inoltro per via telematica. Tale modalità potrà essere innanzi tutto utilizzata dagli intermediari già obbligati a trasmettere alla Consob, per via telematica, le segnalazioni periodiche di vigilanza in base alla delibera n. 14015/2003, una volta che tale delibera sarà opportunamente modificata. Analoga modalità (invio telematico) potrà in futuro essere prevista anche per l’inoltro della documentazione da parte delle altre categorie di soggetti tenuti agli adempimenti in questione (ad es. società quotate).
È stata inoltre prevista, al comma 4, un’apposita disposizione che regola l’invio della documentazione relativa agli incarichi di revisione conferiti dalle società "neo-quotate", nella quale si precisa che il termine di trenta giorni per il suddetto invio decorre dalla data di avvio delle negoziazioni.
I commi 5 e 6 individuano, infine, la documentazione, le modalità ed i termini di trasmissione della stessa, con riferimento alle deliberazioni di revoca degli incarichi di revisione.
In particolare, al comma 5 è previsto, in caso di revoca per giusta causa dell’incarico di revisione contabile, l’obbligo per tutti i soggetti indicati ai commi precedenti di inviare alla Consob, oltre alla deliberazione di revoca, la proposta formulata dall’organo di controllo (che deve contenere le motivazioni in ordine alla sussistenza della giusta causa) nonché le osservazioni acquisite dalla società di revisione alla quale è stato revocato l’incarico.
Al comma 6 viene fissato il termine (quindici giorni) per l’invio della suddetta documentazione e viene altresì precisato che il termine di venti giorni previsto dall’art. 159, comma 5, del Testo unico per la decisione della Consob in merito al divieto di dare esecuzione alla deliberazione di revoca dell’incarico di revisione, decorre dalla data di integrale ricezione, da parte della Consob, della documentazione indicata al comma 5. Al riguardo, il termine di quindici giorni per l’invio alla Consob della documentazione relativa alla revoca dell’incarico di revisione, più breve rispetto a quello previsto per l’invio della documentazione relativa al conferimento (stabilito in trenta giorni ai sensi del combinato disposto dell’art. 146, comma 3, e dell’art. 149, comma 1 del Regolamento), appare giustificato in considerazione delle esigenze informative della Consob ai fini delle valutazioni di competenza in merito alla sussistenza della giusta causa nonché dell’opportunità di limitare il periodo di incertezza riguardo alla società di revisione legittimata a svolgere l’incarico. La decorrenza del termine di venti giorni previsto per la decisione della Consob è stata fissata a partire dalla data di integrale ricezione della documentazione in considerazione dell’opportunità che le valutazioni che la stessa Consob è chiamata ad effettuare al riguardo tengano conto non solo delle motivazioni della società che ha revocato l’incarico, ma anche delle osservazioni formulate dalla società di revisione.
Art. 147 (Documentazione relativa alle società controllate) |
Art. 147 (Documentazione relativa alle società controllate) |
Attuale formulazione |
Formulazione proposta |
1. Per le società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani l’obbligo previsto dall’articolo 159, comma 5, del Testo unico è adempiuto con la trasmissione da parte della società controllante, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del bilancio di quest’ultima, di un elenco da cui risultino le date delle assemblee di conferimento dell’incarico da parte delle società controllate, le società incaricate della revisione, la durata degli incarichi e i relativi corrispettivi. Entro lo stesso termine la società controllante, in ogni esercizio, trasmette l’elenco completo delle società controllate ritenute esenti ai sensi dell’articolo 151, indicando le ragioni dell’esenzione e comunica le società per le quali è venuto meno il controllo e la data di decorrenza di tali modifiche. 2. I dati relativi alle società il cui controllo sia stato acquisito nel corso del primo semestre dell’esercizio di queste ultime, se non comprese negli elenchi previsti dal comma 1, sono comunicati dalla società controllante entro novanta giorni dall’acquisizione del controllo. |
1. Per le società controllate dalle società con azioni quotate l’obbligo previsto dall’articolo 159, comma 5, del Testo unico in relazione al conferimento dell’incarico è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob da parte della società controllante, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del bilancio di quest’ultima, di un prospetto redatto conformemente all’Allegato ... . 2. Per le società, non comprese nel prospetto indicato al comma 1, il cui controllo sia stato acquisito nel corso del primo semestre dei rispettivi esercizi, l’obbligo previsto dall’articolo 159, comma 5, del Testo unico in relazione al conferimento dell’incarico è adempiuto dalla società controllante entro novanta giorni dalla data di acquisizione del controllo, secondo le modalità previste dal comma 1. 3. Il prospetto previsto dal comma 1, relativamente agli incarichi di revisione delle società controllate conferiti in conseguenza dell’ammissione a quotazione della società controllante, è trasmesso da quest’ultima entro sessanta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni. 4. Alle società italiane controllate da società con azioni quotate si applica l’articolo 146, commi 5 e 6. |
Commento
L’art. 147 del regolamento emittenti stabilisce le informazioni che la Consob deve ricevere con riferimento agli incarichi di revisione conferiti, ai sensi dell’art. 165 del Testo Unico, dalle società controllate da società con azioni quotate.
Alla luce dell’esperienza fin qui maturata, che ha dimostrato l’efficacia dell’impostazione regolamentare adottata sin dal 1999 in relazione all’informativa sugli incarichi di revisione conferiti dai soggetti sopra indicati, si è ritenuto di mantenere sostanzialmente immutata l’impostazione dell’art. 147 del regolamento emittenti, che attualmente richiede alle società con azioni quotate di comunicare alla Consob, in forma sintetica, i dati relativi agli incarichi di revisione conferiti dalle proprie controllate, nonché le informazioni, da aggiornare annualmente, relative alle società esenti dagli obblighi di revisione secondo quanto previsto dall’art. 151 del regolamento emittenti.
Occorre tuttavia evidenziare alcune significative implementazioni che si è ritenuto di apportare alla norma regolamentare in esame, al fine di ricevere dalle società con azioni quotate informazioni complete ed omogenee in ordine ai conferimenti degli incarichi da parte delle proprie controllate, anche alla luce delle modifiche al Testo unico introdotte dalla legge n. 262/2005 e dal d. lgs. n. 303/2006.
Al riguardo, al comma 1 è stato introdotto un apposito schema di prospetto, allegato al regolamento, il quale, nel prevedere rispetto all’attuale regime un ampliamento di informazioni in ordine alle caratteristiche dell’incarico di revisione, garantisce al contempo l’omogeneità, nella forma e nel contenuto, dei dati da produrre alla Consob.
In particolare, il nuovo prospetto richiede, nella prima sezione, la comunicazione di una serie di dati in merito agli incarichi conferiti (tra i quali si segnalano le informazioni relative agli esercizi di permanenza nell’incarico da parte del partner responsabile dei lavori, tenuto conto di quanto previsto dal nuovo comma 1-quater dell’art. 160, del TUF in materia di "partner rotation"); nella seconda sezione, i dati relativi alle società controllate esenti dagli obblighi di revisione e di verifica ai sensi dell’art. 151 del regolamento emittenti; nella terza sezione, i dati riguardanti le società controllate già indicate nel prospetto inviato nell’esercizio precedente, successivamente uscite dal perimetro del gruppo.
Il comma 2 è sostanzialmente invariato nei contenuti; vengono soltanto proposte alcune modifiche di carattere formale.
Nel nuovo comma 3 è prevista una norma analoga a quella proposta per le società "neo-quotate" nel precedente articolo 146. In particolare, nella nuova disposizione si prevede che la società "neo-quotata" trasmetta il prospetto degli incarichi di revisione relativi alle proprie controllate entro sessanta giorni dall’avvio delle negoziazioni.
Al comma 4 è infine previsto che, per le deliberazioni di revoca degli incarichi di revisione, ciascuna società controllata trasmetta autonomamente alla Consob la documentazione prevista dall’art. 146, comma 5, secondo i medesimi termini e modalità previsti dal comma 6 dello stesso articolo. Ciò al fine di consentire alla Consob l’acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per le valutazioni di competenza in merito alla sussistenza della giusta causa nella deliberazione di revoca dell’incarico di revisione.
Art. 147-bis (NUOVO) (Documentazione relativa alle società controllanti e alle società sottoposte a comune controllo) |
Formulazione proposta |
1. Per le società indicate all’articolo 165-bis del Testo unico che risultino controllate dalla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di una società con azioni quotate, l’obbligo previsto dall’articolo 159, comma 5, del medesimo Testo unico in relazione al conferimento dell’incarico è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob, da parte della predetta società italiana, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del bilancio di quest’ultima, di un prospetto redatto conformemente all’Allegato .... . La trasmissione può essere delegata dalla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo ad una società italiana da essa controllata. 2. Per le società sottoposte a comune controllo con una società con azioni quotate, non controllate dalla società italiana indicata al comma 1, l’obbligo ivi previsto è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob, da parte delle società italiane poste al livello più elevato nelle rispettive catene di controllo, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del bilancio di queste ultime, di un prospetto redatto conformemente all’Allegato .... . La trasmissione può essere delegata alla società italiana che adempie ai sensi del comma 1. 3. Per le società, non comprese nei prospetti previsti dai commi 1 e 2, il cui controllo sia stato acquisito dalle società italiane ivi indicate nel corso del primo semestre dell’esercizio delle società acquisite, l’obbligo previsto dall’articolo 159, comma 5, del Testo unico in relazione al conferimento dell’incarico è adempiuto dalle predette società italiane entro novanta giorni dalla data di acquisizione del controllo, secondo le modalità previste dai commi 1 e 2. 4. I prospetti previsti ai commi 1 e 2, relativamente agli incarichi di revisione conferiti in conseguenza dell’ammissione a quotazione, sono trasmessi dalle società italiane indicate ai medesimi commi entro sessanta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni. 5. Alle società italiane che controllano società con azioni quotate e alle società italiane sottoposte con queste ultime a comune controllo si applica l’articolo 146, commi 5 e 6. |
Commento
Con l’introduzione dell’art. 165-bis del Testo Unico, il legislatore ha significativamente ampliato il perimetro dei soggetti sottoposti alla disciplina del conferimento e della revoca dell’incarico di revisione contabile. In particolare, le disposizioni di cui alla Sezione VI del Titolo II, ad eccezione dell’art. 157, si applicano ora anche alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.
Al fine di individuare la documentazione relativa agli incarichi di revisione conferiti, ai sensi dell’art. 165-bis del Testo unico, dalle società controllanti le società con azioni quotate e dalle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, si è ritenuto di mutuare sostanzialmente il meccanismo previsto nel precedente art. 147.
Pertanto, analogamente a quanto previsto per le società controllate, viene individuato un procedimento semplificato, che si sostanzia, da un lato, nell’accentramento dell’obbligo di trasmissione delle informazioni in capo ad un unico soggetto, dall’altro, nell’invio sistematico (con cadenza annuale) di dati sintetici alla Consob, tramite appositi prospetti standardizzati.
La suddetta impostazione è riflessa nei primi due commi dell’art. 147-bis in commento.
In particolare, nel primo comma dell’art. 147-bis è previsto che la società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo di una società con azioni quotate (capogruppo italiana) trasmetta alla Consob un apposito prospetto, sulla base dello schema allegato al regolamento, contenente le informazioni relative all’incarico da essa stessa conferito nonché quelle relative agli incarichi delle controllanti intermedie e delle società sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate. E’ stata peraltro prevista la facoltà per la suddetta capogruppo italiana di delegare l’adempimento relativo alla trasmissione del prospetto ad una società italiana da essa controllata (compresa la società con azioni quotate). Ciò al fine di tenere conto dei diversi assetti operativi adottati nell’ambito di ciascun gruppo.
Nel secondo comma viene invece disciplinato l’invio delle informazioni relative agli incarichi di revisione conferiti dalle società che sono sottoposte a comune controllo (con una società con azioni quotate) non attraverso la suddetta capogruppo italiana, bensì tramite una capogruppo estera. In questo caso, l’obbligo di trasmissione del prospetto illustrativo degli incarichi, da predisporre sulla base dello schema allegato al regolamento, ricade sulla società italiana posta al livello immediatamente più basso rispetto alla capogruppo estera, ovverosia in capo alla società italiana situata al livello più elevato nella rispettiva catena di controllo. Le informazioni contenute nel suddetto prospetto riguardano sia gli incarichi di revisione relativi a quest’ultima società sia quelli relativi alle sue eventuali controllate.
Il seguente schema fornisce un esempio delle fattispecie prospettate ai commi 1 e 2 dell’art. 147-bis.
Nei successivi commi 3, 4 e 5 vengono riproposte per le società di cui all’art. 165-bis del Testo unico, disposizioni analoghe a quelle riportate rispettivamente nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 147 per le società controllate da società con azioni quotate.
Art. 148 (Conferimento dell’incarico da parte della Consob) |
Art. 148 (Conferimento dell’incarico da parte della Consob) |
Attuale formulazione |
Formulazione proposta |
1. La Consob conferisce d’ufficio l’incarico di revisione e ne determina il corrispettivo, qualora la società obbligata non vi abbia provveduto, trascorsi sessanta giorni dal sorgere dell’obbligo, dalla scadenza di un precedente incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall’articolo 163, comma 5, del Testo unico. 2. Per le società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani il provvedimento previsto dal comma 1 è assunto qualora, sulla base delle comunicazioni previste dall’articolo 147 ovvero delle comunicazioni indicate nell’articolo 125, la Consob abbia accertato la sussistenza dell’obbligo e le società non abbiano provveduto entro il termine assegnato. 3. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza dei termini previsti nei commi precedenti. I provvedimenti adottati sono comunicati senza indugio alle società interessate a mezzo di lettera raccomandata. |
1. La Consob conferisce d’ufficio l’incarico di revisione e ne determina il corrispettivo, qualora la società obbligata non vi abbia provveduto, trascorsi sessanta giorni dal sorgere dell’obbligo o dalla scadenza di un precedente incarico. 2. Per le società italiane indicate agli articoli 165, comma 1, e 165-bis del Testo unico il provvedimento previsto dal comma 1 è assunto qualora la Consob abbia accertato la sussistenza dell’obbligo e le società non abbiano provveduto entro il termine assegnato. 3. La Consob delibera nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti nei commi precedenti. I provvedimenti adottati sono comunicati senza indugio alle società interessate a mezzo di lettera raccomandata. 4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 159, comma 6, del Testo unico. |
Commento
In sede di riformulazione dell’articolato è stato innanzitutto eliminato al primo comma il riferimento all’art. 163, comma 5, del Testo unico. Tale riferimento non appare più necessario in considerazione delle modifiche apportate dalla legge n. 262 all’art. 159, comma 6, dello stesso Testo unico, al quale fa rinvio l’art. 163, comma 5. Infatti, le modalità ed i termini per il conferimento d’ufficio in caso di mancato adempimento della società a seguito di un provvedimento di cancellazione della società di revisione dall’Albo Speciale, sono già disciplinati dal combinato disposto delle due norme del Testo unico da ultimo citate. La soluzione proposta si basa, altresì, sul richiamo operato dal successivo comma 4 dell’articolo in commento (v. infra).
L’applicazione degli obblighi di cui al comma 2, già riferita alle società controllate da società con azioni quotate, è stata estesa, in considerazione di quanto previsto dal nuovo art. 165-bis del Testo unico, alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. Inoltre, si è ritenuto opportuno eliminare il riferimento alle comunicazioni previste dagli artt. 125 e 147 del regolamento emittenti per l’avvio degli accertamenti finalizzati all’eventuale provvedimento di conferimento d’ufficio, al fine di rimuovere potenziali vincoli all’azione di vigilanza.
È stata altresì prevista, al comma 3, la riduzione da quarantacinque a trenta giorni del termine entro il quale la Consob provvede al conferimento d’ufficio dell’incarico di revisione; ciò per adeguare tale termine a quello stabilito dall’art. 159, comma 6, del Testo unico in relazione alla fattispecie di conferimento d’ufficio ivi contemplata.
A tal ultimo proposito, al comma 4 è stato precisato, per completezza, che resta fermo quanto previsto dal richiamato art. 159, comma 6, del Testo unico, riguardo all’eventuale conferimento d’ufficio dell’incarico, a seguito del provvedimento di revoca adottato dalla Consob ovvero del provvedimento di cancellazione della Società di revisione dall’Albo Speciale in virtù del rinvio operato dall’art. 163, comma 5, del Testo unico.
Art. 148-bis (NUOVO) (Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione di revoca dell’incarico di revisione) |
Formulazione proposta |
1. Il provvedimento adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 159, comma 5, del Testo unico è comunicato immediatamente alla società di revisione e alla società che ha revocato l’incarico, anche a mezzo telefax. |
Commento
È stato introdotto un nuovo articolo 148-bis al fine di regolare, sulla base della delega prevista dall’art. 159, comma 7, lett. c), del Testo unico, modalità e termini di comunicazione del provvedimento relativo al divieto di dare esecuzione alla delibera di revoca dell’incarico di revisione, adottato dalla Consob ai sensi dell’art. 159, comma 5, del Testo unico. In particolare, è previsto che detto provvedimento venga comunicato "immediatamente" alla società di revisione e alla società che ha revocato l’incarico, anche a mezzo telefax. In tali casi è infatti opportuno ridurre al minimo il periodo di incertezza riguardo alla società di revisione legittimata a svolgere l’incarico.
Art. 149 (Deposito nel registro delle imprese) |
Art. 149 (Deposito nel registro delle imprese) |
Attuale formulazione |
Formulazione proposta |
1. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, commi 1 e 2, del Testo unico ed il provvedimento adottato ai sensi del successivo comma 6 sono depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea o dalla data di comunicazione alla società. |
1. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, comma 1, del Testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che ha conferito l’incarico di revisione. 2. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, comma 2, del Testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all’articolo 159, comma 5, del Testo unico. 3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi dell’articolo 159, commi 1 e 6, del Testo unico sono depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla società. |
Commento
Sulla base della delega conferita alla Consob dall’art. 159, comma 7, lett. d), del Testo unico, l’articolo in commento è stato riformulato al fine di tener conto delle modifiche apportate dalla Legge n. 262/2005 al citato art. 159 in materia di revoca dell’incarico di revisione e di conferimento d’ufficio nonchè per rendere più sistematica l’esposizione delle varie fattispecie, attualmente concentrate in un unico comma.
In particolare, il comma 1 è stato modificato al fine di contemplare separatamente la fattispecie del deposito presso il registro delle imprese della deliberazione di conferimento dell’incarico assunta dalla società.
È stato poi introdotto il nuovo comma 2, che disciplina specificamente il termine per il deposito della deliberazione di revoca dell’incarico di revisione. Al riguardo, in considerazione del nuovo potere attribuito alla Consob di vietare l’esecutività di tale deliberazione qualora ravvisi la mancanza di una giusta causa, si è ritenuto opportuno fissare, quale termine per il deposito della stessa presso il registro delle imprese, i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni previsto per la decisione da parte della Consob. Il termine di quindici giorni per il deposito presso il registro delle imprese, più breve rispetto a quello ordinario previsto al comma 1 (trenta giorni), è stato mutuato dalla disciplina della medesima fattispecie, già contenuta nel D.P.R. n. 136/1975. Tale termine appare giustificato in considerazione della circostanza che lo stesso va ad aggiungersi a quello di venti giorni previsto per il pronunciamento della Consob.
Al nuovo comma 3 viene infine riportato il termine di trenta giorni per il deposito dei provvedimenti di conferimento d’ufficio dell’incarico adottati dalla Consob ai sensi del comma 1 dell’art. 159 del Testo unico (che nella versione attuale dell’articolo in commento è contenuto nel comma 1); lo stesso termine viene previsto per il deposito del provvedimento di conferimento d’ufficio dell’incarico adottato dalla Consob ai sensi dell’art. 159, comma 6, del Testo unico. Il termine, per entrambe le suddette fattispecie, decorre dalla data di comunicazione alla società dei provvedimenti assunti dalla Consob.
2. Disciplina delle situazioni di incompatibilità (art. 160 del TUF)
2.1 La nuova disciplina
L’art. 160 del Testo unico, nel testo sostituito dalla legge n. 262/2005 e dal decreto legislativo n.303/2005, ha profondamente innovato la disciplina delle situazioni di incompatibilità che non consentono il conferimento e lo svolgimento dell’incarico di revisione, disciplina dettata, nel quadro normativo precedente, dall’art. 3 del d.P.R. n. 136/1975. Inoltre, la norma ha attribuito alla Consob ampi poteri regolamentari per disciplinare la materia dell’indipendenza delle società di revisione.
Il comma 1 dell’art. 160 delega infatti la Consob a stabilire le situazioni di incompatibilità che vietano il conferimento dell’incarico alla società di revisione, al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione.
Il comma 1-bis del medesimo articolo delega la Consob: ad individuare i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione; a determinare le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; a stabilire le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria.
Infine, l’art. 160, comma 1-ter, dopo aver elencato alcuni servizi che non possono essere prestati dalla società di revisione, dalla sua rete, né dagli altri soggetti ivi indicati, alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, delega la Consob ad individuare, in ottemperanza ai principi di cui alla VIII direttiva n. 84/253/CEE del 10 aprile 1984 in tema di indipendenza delle società di revisione, altri servizi e attività, anche di consulenza inclusa quella legale, non collegati alla revisione, cui estendere tale divieto.
La disciplina delle incompatibilità dettata dall’art. 160 del TUF e dalle norme regolamentari oggetto di consultazione troverà applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:
- le società di revisione iscritte all’Albo Speciale nello svolgimento dell’attività di revisione contabile dei bilanci d’esercizio e consolidato disciplinata dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del Testo unico e
- le società di revisione iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, nello svolgimento dell’attività di revisione contabile dei bilanci d’esercizio e consolidato di cui all’art. 116 del Testo unico.
Lo svolgimento da parte di tali soggetti degli incarichi di revisione disciplinati dall’art. 2409-bis del codice civile comporterà invece l’applicazione delle norme relative alle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2409-quinquies, c.c..
Deve precisarsi che la materia dell’indipendenza risulta finora disciplinata anche da un documento emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, raccomandato dalla Consob con delibera n. 15185 del 5 ottobre 2005, intitolato "Principi sull’indipendenza del revisore". Tale documento contiene principi e criteri applicativi che recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 ("L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali"), nonché le specifiche situazioni di incompatibilità previste dal contesto normativo vigente all’epoca della sua emanazione. Ne consegue che il documento, richiamato anche nelle norme regolamentari oggetto di consultazione, rimarrà valido per quanto attiene alla parte relativa ai principi, mentre dovrà essere rivisto per tener conto del nuovo contesto di legge e regolamentare dettato dall’art. 160 del Testo unico.
2.2 Proposte di modifica del Regolamento Emittenti
Nel delineare le situazioni di incompatibilità si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella richiamata Raccomandazione della Commissione Europea, i cui principi, come detto, sono stati recepiti nel documento raccomandato dalla Consob nel 2005 intitolato "Principi sull’indipendenza del revisore". Si precisa al riguardo che la direttiva 43/2006/CE del 17 maggio 2006 (cd. nuova VIII direttiva) disciplina la materia dell’indipendenza nell’art. 22 che, pur non contenendo precetti finalizzati ad un’armonizzazione massima e lasciando quindi liberi gli Stati membri di dettare norme di dettaglio in materia, richiama alcuni dei principi fondamentali contenuti nella Raccomandazione del 2002.
In quest’ultima e nel citato documento "Principi sull’indipendenza del revisore" viene indicato che per assicurare l’indipendenza della società di revisione e del responsabile della revisione devono essere altresì indipendenti tutti coloro che, rispetto ad uno specifico incarico, si trovano in una posizione tale da poter influenzare il risultato della revisione: in particolare, tutti coloro che partecipano direttamente all’incarico di revisione, che fanno parte della "catena di comando" di riferimento nell’esecuzione di quell’incarico, o che, nell’ambito della società di revisione o della rete, per qualsiasi motivo, possano esercitare un’influenza sull’attività di revisione. Inoltre i due documenti prendono in considerazione una serie di relazioni personali e familiari facenti capo ai soggetti menzionati che a loro volta possono comprometterne l’indipendenza.
Tenuto conto di questi principi ispiratori, le situazioni di incompatibilità previste nelle norme regolamentari sottoposte a consultazione sono riferite alla società di revisione e si estendono a tutti coloro che fanno parte del "gruppo di revisione", della "catena di comando" ed ad una parte di coloro che lavorano nel medesimo "ufficio" del socio o amministratore della società di revisione facente parte del "gruppo di revisione". Inoltre, in determinati casi le incompatibilità di estendono ai "familiari" o agli "stretti familiari" di tali soggetti.
Sempre in coerenza con i principi stabiliti a livello comunitario, le situazioni suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore sono state individuate con riferimento alle seguenti fattispecie: detenzione di "interessi finanziari"; sussistenza di "relazioni d’affari"; prestazione di lavoro autonomo o subordinato; partecipazione agli organi di amministrazione e controllo o allo svolgimento di specifiche funzioni presso la società che ha conferito l’incarico (come quelle di "direzione aziendale"); prestazione di determinati servizi non di revisione.
Da tutto quanto sopra emerge che lo spettro delle situazioni di incompatibilità disciplinate dal regolamento risulta diverso con riferimento ai soggetti e alle situazioni identificate nel previgente art. 3 del d.P.R. n. 136/1975.
Secondo tale articolo le situazioni che compromettono l’indipendenza sono:
- l’esistenza di rapporti contrattuali o partecipativi tra la società di revisione e la società che ha conferito l’incarico,
- l’esistenza delle seguenti relazioni in capo a tutti i soci, amministratori, sindaci o direttori generali della società di revisione:
- rapporti di parentela o affinità (entro il 4° grado) con gli amministratori, i sindaci o i direttori generali della società che ha conferito l’incarico o delle sue controllanti,
- rapporti di lavoro autonomo o subordinato, al momento del conferimento dell’incarico o nei 3 anni precedenti, con la società che ha conferito l’incarico o le sue controllanti,
- partecipazione alle cariche sociali nella società che ha conferito l’incarico o nelle sue controllanti, al momento del conferimento dell’incarico o nei 3 anni precedenti,
- altre relazioni che ne compromettano comunque l’indipendenza.
L’approccio dei due sistemi di incompatibilità è quindi diverso e si ribadisce che, nel definire l’ambito dei soggetti a cui il regolamento estende le situazioni di incompatibilità, l’attenzione viene ora a concentrarsi su coloro che sono in grado di influenzare il risultato della revisione con riferimento allo specifico incarico, in linea con i più recenti orientamenti europei.
Ciò premesso, sono di seguito indicate le disposizioni che si intenderebbe introdurre nel regolamento sugli emittenti, adottato con delibera n.11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, con in calce i relativi commenti.
TITOLO VI
REVISIONE CONTABILE
Capo II
Incompatibilità
Art. 149-bis
(Definizioni)
1. Ai fini dell’individuazione delle situazioni di incompatibilità previste nel presente capo, si applicano le seguenti definizioni.
2. La "rete", costituita dalla struttura più ampia - nazionale ed internazionale - cui appartiene la società di revisione, che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo, è composta da entità individuate secondo i seguenti criteri: presenza di un fine comune di cooperazione, nonché
- condivisione di utili o costi, o
- riconducibilità ad una proprietà o ad una direzione comuni, o
- condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o
- condivisione di una strategia aziendale comune, o
- utilizzo del medesimo marchio, o
- condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali o organizzative.
3. Il "gruppo di revisione" relativo a ciascun incarico è costituito da:
a) coloro che sono direttamente coinvolti nello svolgimento del lavoro di revisione contabile:
- il responsabile dell’incarico di revisione ai sensi dell’articolo 156 del Testo unico;
- gli altri soci ed amministratori della società di revisione assegnati all’incarico;
- altro personale di revisione assegnato all’incarico e legato alla società di revisione da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- professionisti di altre discipline che collaborano nello svolgimento dell’incarico di revisione, legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla società di revisione o alla rete.
b) coloro che, nell’ambito della società di revisione o della rete, svolgono il controllo di qualità in relazione ad uno specifico incarico, sia ai fini dell’emissione della relazione di revisione che successivamente.
4. La "catena di comando", da individuare nella società di revisione in relazione a ciascun incarico, è costituita da coloro che hanno una responsabilità diretta di supervisione, di direzione, di remunerazione o altre responsabilità di controllo nei confronti di qualsiasi socio o amministratore della società di revisione che sia direttamente coinvolto nello svolgimento dell’incarico.
5. L’"ufficio" indica una sede della società di revisione o di un’entità della rete nella quale il responsabile dell’incarico di revisione esercita la sua attività. L’ufficio comprende altresì sedi diverse, tra le quali sussistono strette relazioni professionali e operative. Nel caso di società di revisione o di entità della rete di dimensioni limitate l’ufficio si estende all’intera società.
6. Con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali rilevano le incompatibilità previste nel presente capo si definiscono "familiari" il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico e si definiscono "stretti familiari" il coniuge non separato legalmente, il convivente e le persone fiscalmente a carico.
7. L’"interesse finanziario" è un interesse, detenuto anche per interposta persona, che consente il controllo sugli strumenti finanziari rientranti in una delle seguenti categorie :
- azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;
- strumenti finanziari previsti dagli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile;
- obbligazioni e altri titoli di debito;
- qualsiasi altro titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere;
- strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere.
8. Le "relazioni d’affari" sono relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria.
9. La "direzione aziendale" comprende il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore finanziario, il dirigente previsto dall’articolo 154-bis del Testo unico e tutti coloro che all’interno della società conferente svolgono funzioni di direzione riguardanti le politiche contabili e la preparazione del bilancio.
Commento
La prima definizione contenuta nella disposizione riguarda la rete della società di revisione. Il regolamento riprende le indicazioni necessarie ad identificare la rete(2) già dettate nell’art. 160, comma 1-bis, del Testo Unico, e ne fornisce una definizione completa indicando i criteri per stabilire l’appartenenza di un’entità alla rete. Tali criteri sono stati individuati tenendo conto della definizione di rete indicata dalla direttiva 43/2006/CE.
Oltre ai criteri suddetti, la cui individuazione è espressamente richiesta dal Testo unico, si è reso necessario prevedere nel regolamento ulteriori definizioni, strumentali all’individuazione delle situazioni di incompatibilità disciplinate dal regolamento stesso.
In particolare, è stato identificato il "gruppo di revisione", determinante ai fini dell’individuazione dei soggetti relativamente ai quali deve essere valutata la presenza di eventuali incompatibilità. Tale gruppo, da individuarsi in relazione a ciascun incarico, è formato da tutti i soggetti, nell’ambito della società di revisione e della sua rete, che partecipano direttamente allo svolgimento dell’incarico di revisione o che svolgono il controllo di qualità in relazione allo stesso. Con il termine controllo di qualità si intendono sia le attività di controllo e verifica del lavoro effettuate prima dell’emissione del giudizio di revisione, sia i controlli svolti successivamente, conformemente alle procedure di controllo della qualità istituite dalle società di revisione. La definizione adottata è in linea con quella presente nella Raccomandazione europea.
Il termine "catena di comando" rappresenta il secondo gruppo di soggetti a cui si estendono le incompatibilità ed indica tutti coloro che, benché non prendano parte direttamente allo svolgimento dell’incarico di revisione, sono in una posizione tale da poter esercitare, in virtù delle funzioni di supervisione, direzione e controllo ricoperte, un’influenza sui soci o amministratori della società di revisione direttamente coinvolti nello svolgimento dell’incarico. Anche tale definizione è in linea con quella presente nella Raccomandazione Europea.
Il termine "ufficio" è stato introdotto per estendere le incompatibilità ad alcuni soggetti (soci o amministratori della società di revisione e delle entità della rete) che, in virtù di rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività in stretto contatto con i soci o amministratori facenti parte del gruppo di revisione potrebbero esercitare un’influenza sul risultato della revisione. In particolare, il termine "ufficio" indica, innanzitutto, la sede della società di revisione o di un’entità della rete nella quale il responsabile dell’incarico di revisione esercita la sua attività. Il termine "ufficio" comprende, inoltre, più sedi tra le quali sussistano strette relazioni operative. E’ stata quindi individuata una nozione di ufficio che, al di là della singola sede, può essere più estesa, caratterizzandosi per la presenza di strette relazioni professionali e operative tra i componenti. Tali relazioni possono derivare, ad esempio, dall’appartenenza di tali sedi ad una medesima area geografica, individuata dalla società come unitaria e sottoposta ad un coordinamento comune, o dallo svolgimento di attività sulla medesima tipologia di materie o clienti, in presenza, anche in questo caso, di un coordinamento comune.
Le definizioni di "familiari" e di "stretti familiari" adottate nel regolamento rilevano ai fini della individuazione dei soggetti che, in virtù di legami personali e di parentela, sono coinvolti nelle diverse situazioni di incompatibilità. In particolare, la definizione di "familiari" è in linea con la corrispondente categoria indicata nella Raccomandazione europea.
La definizione di "stretti familiari", rilevante nel regolamento solo in relazione alla detenzione di interessi finanziari, è invece più ristretta; tale adattamento è stato determinato dalla opportunità di circoscrivere i soggetti per i quali la detenzione di un interesse finanziario determina in ogni caso un’incompatibilità. Infatti, mentre la Raccomandazione considera compromessa l’indipendenza solo se il "familiare" detiene un interesse finanziario significativo nella società che ha conferito l’incarico, richiedendo quindi di effettuare delle valutazioni nei singoli casi specifici, nella norma regolamentare proposta l’incompatibilità per la detenzione di un interesse finanziario è stata riferita ad un interesse di qualunque entità ma è stata limitata agli "stretti familiari", cioè ad un ambito soggettivo più circoscritto. Tale impostazione risulta inoltre in linea con il contenuto del codice di etica dell’IFAC (International Federation of Accountants) in materia di indipendenza.
Per quanto concerne la definizione di "interesse finanziario" rilevante ai fini dell’individuazione delle situazioni di incompatibilità, il regolamento pone come caratteristiche qualificanti la circostanza che il soggetto detenga tale interesse finanziario, anche per il tramite di una persona fisica o giuridica, e che tale interesse finanziario consenta il controllo sugli strumenti finanziari oggetto dello stesso. In relazione a tale aspetto risulta quindi esclusa dalle situazioni di incompatibilità la detenzione, per esempio, di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio che non consentono il controllo degli strumenti finanziari in cui investe l’OICR. Deve precisarsi al riguardo che la Raccomandazione europea non contiene una definizione di interesse finanziario bensì riporta alcuni esempi di detenzione di interessi finanziari che potrebbero essere lesivi dell’indipendenza. Per chiarezza si ritiene, tuttavia, opportuno riprendere la definizione di "interesse finanziario diretto" contenuta nel citato codice di etica dell’IFAC che corrisponde alla definizione prevista nel regolamento.
Gli strumenti finanziari in relazione ai quali possono sussistere gli interessi finanziari rilevanti ai fini del Regolamento sono essenzialmente: gli strumenti partecipativi al capitale di rischio e gli altri strumenti previsti dal codice civile, che forniscono diritti patrimoniali o amministrativi al detentore, le obbligazioni e gli altri titoli di debito, gli altri titoli e strumenti derivati che consentono di acquisire gli strumenti finanziari di cui sopra.
Infine, il termine "relazioni d’affari" è stato utilizzato per indicare la rilevanza di relazioni, anche non formalizzate, che comportano un interesse commerciale o finanziario comune tra il revisore ed il cliente che può compromettere l’indipendenza, in linea con la Raccomandazione europea.
Art. 149-ter
(Procedure della società di revisione)
1. Le società di revisione si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 160 del Testo unico e di cui al presente capo, nonché le altre situazioni che possono comprometterne l’indipendenza, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza.
2. L’istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.
Commento
Viene previsto l’obbligo per le società di revisione di dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità, anche in questo caso in linea con la Raccomandazione europea.
Tali procedure devono consentire alla società di revisione di ottenere le informazioni necessarie per monitorare nel continuo l’insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità con riferimento a ciascun incarico e devono consentire altresì la gestione di tali situazioni secondo quanto stabilito dalle norme di legge, regolamentari e tecniche applicabili.
E’ stato inoltre previsto che le procedure in discorso debbano essere adeguatamente documentate al fine di poter essere assoggettate a sistemi di controllo della qualità.
Art. 149-quater
(Interessi finanziari)
1. Costituisce causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario nella società che ha conferito l’incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate da parte dei seguenti soggetti:
a) la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un’entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico;
c) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l’indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l’incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore.
Commento
In via preliminare e con riferimento a tutte le situazione di incompatibilità disciplinate nell’articolato proposto, si evidenzia che la disciplina di tali situazioni trova fondamento nelle indicazioni contenute nella Raccomandazione europea e nel documento "Principi sull’indipendenza del revisore" raccomandato dalla Consob. Poiché tali documenti indicano uno spettro molto ampio di situazioni potenzialmente lesive dell’indipendenza, la cui pericolosità tuttavia può essere diversa a seconda delle circostanze e spesso richiede di essere valutata in modo specifico, si è ritenuto di procedere enucleando da tali documenti le situazioni che si ritiene compromettano l’indipendenza in ogni caso, e quindi individuando nel regolamento due categorie di cause di incompatibilità:
- nella prima categoria rientrano tutte le situazioni per le quali sussiste una presunzione assoluta di mancanza di indipendenza, individuate al comma 1 del presente articolo e dei successivi articoli da 149-quinquies a 149-decies;
- nella seconda categoria rientrano tutte le situazioni che richiedono una valutazione per stabilire se, nel caso specifico, l’indipendenza sia o meno compromessa, situazioni richiamate al comma 2 degli articoli da 149-quinquies a 149-nonies.
In altre parole, nell’ambito del sistema sopra delineato, le norme del regolamento definiscono, nella prima parte dei singoli articoli dedicati alle situazioni di incompatibilità, divieti chiaramente individuati e, nella seconda parte dei medesimi articoli, prevedono norme di chiusura che fanno riferimento ad altre situazioni in cui, in casi specifici, l’indipendenza potrebbe essere comunque compromessa. Si ricorda che anche il previgente art. 3 del d.P.R. n. 136/1975 conteneva una analoga norma di chiusura per disciplinare situazioni non specificamente individuate e vietate.
Le situazioni di cui alla seconda categoria richiedono, quindi, da parte della società di revisione e della società che ha conferito l’incarico, una valutazione caso per caso del rischio per l’indipendenza che esse comportano. Il regolamento prevede che tale valutazione sia effettuata in base alle previsioni contenute nel documento "Principi sull’indipendenza del revisore" raccomandato dalla Consob, che viene a tal fine espressamente richiamato.
Si rileva infine che in tali norme di chiusura è previsto un sistema di comunicazione reciproca, tra la società di revisione e la società sottoposta a revisione, delle situazioni che sono anche solo potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza: tale comunicazione è funzionale alla valutazione, che deve essere effettuata da entrambi i soggetti, circa l’idoneità della situazione in esame a compromettere l’indipendenza del revisore. Qualora anche uno solo dei due soggetti coinvolti reputi la specifica situazione come idonea a compromettere l’indipendenza del revisore, essa deve essere considerata alla stregua delle altre situazioni di incompatibilità disciplinate dal regolamento, e quindi dare avvio alla procedura prevista dall’art. 149-undecies, trattata nel prosieguo, che disciplina la gestione di tutte le cause di incompatibilità e gli obblighi di comunicazione relativi.
Con riguardo specifico al tema delle incompatibilità derivanti dalla detenzione di un interesse finanziario, l’art. 149-quater, comma 1, individua in primo luogo le società nelle quali la detenzione dell’interesse finanziario determina l’incompatibilità, facendo riferimento alla società che ha conferito l’incarico, alle sue controllanti ed alle sue controllate.
In secondo luogo sono stati individuati i soggetti, oltre alla società di revisione, per i quali la detenzione di un interesse finanziario nelle società di cui sopra determina l’incompatibilità. Si tratta innanzitutto di coloro che sono coinvolti nel lavoro di revisione, sia in quanto prendono parte direttamente all’esecuzione del lavoro (gruppo di revisione), sia in quanto titolari di funzioni di direzione, supervisione e controllo del lavoro medesimo (catena di comando).
E’ stato poi individuato un secondo gruppo di soggetti relativamente ai quali la detenzione di un interesse finanziario determina un’incompatibilità ai fini dell’indipendenza del revisore: sono i soci e gli amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio nel quale lavora un socio o un amministratore che fa parte del gruppo di revisione, nonché i soci e gli amministratori di un’entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa allo svolgimento dell’incarico. Tale estensione è stata operata in considerazione delle strette relazioni professionali e operative sussistenti tra tali soggetti e coloro che sono direttamente coinvolti nell’incarico di revisione, tenuto conto della definizione di "ufficio".
Infine, un interesse finanziario nelle società sopra indicate configura una situazione di incompatibilità anche quando è detenuto da uno stretto familiare dei soggetti che si ritiene abbiano una maggiore influenza sul risultato di revisione, e cioè di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione. Sul punto si rinvia anche alle considerazioni già espresse nella parte relativa alle definizioni.
Art. 149-quinquies
(Relazioni d’affari)
1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d’affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la società che ha conferito l’incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall’altro:
- la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
- i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un’entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico;
- i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d’affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l’indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l’incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore.
3. Non costituiscono situazioni di incompatibilità le relazioni d’affari regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei, e che non abbiano una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti. Possono essere comunque forniti i servizi assicurativi e previdenziali, i prestiti e le garanzie concessi da banche o altre istituzioni finanziarie, alle persone fisiche di cui ai precedenti commi, a condizione che tali rapporti siano instaurati secondo le normali procedure di erogazione, e secondo termini e condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei.
Commento
La disciplina delle incompatibilità derivanti dalla sussistenza di relazioni d’affari o di impegni ad instaurare tali relazioni prevede, sulla base del modello già illustrato nel commento all’articolo precedente, in primo luogo l’individuazione dei soggetti con i quali dette relazioni determinano un’incompatibilità: la società che ha conferito l’incarico, le sue controllate e controllanti nonché i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, in considerazione dell’evidente influenza che tali persone possono esercitare nell’ambito della società sottoposta a revisione.
In secondo luogo, sono stati individuati coloro per i quali la sussistenza di relazioni d’affari con i soggetti di cui sopra determina l’incompatibilità: i primi due gruppi [comma 1, lett. a) e b)] sono i medesimi individuati in relazione alle incompatibilità derivanti dalla detenzione di interessi finanziari. Per il terzo gruppo di soggetti [comma 1, lett. c)] le incompatibilità sono state estese anche ai familiari (quindi non solo agli "stretti familiari") dei soggetti che si ritiene abbiano una maggiore influenza sul risultato di revisione. Tale estensione è stata inserita in considerazione del fatto che nella Raccomandazione europea la sussistenza di una relazione d’affari è ritenuta pericolosa anche qualora sia intrattenuta dai familiari dei soggetti di cui sopra.
Per quanto riguarda la norma di chiusura di cui al comma 2, si rinvia a quanto già illustrato con riferimento all’art. 149-quater.
Infine, vengono escluse dalle situazioni di incompatibilità disciplinate dal presente regolamento le relazioni d’affari regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei e che non abbiano una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti. Se sussistono entrambi tali presupposti le relazioni d’affari possono essere quindi intrattenute da tutti i soggetti di cui al comma 1.
Inoltre, nel caso specifico in cui le relazioni abbiano ad oggetto servizi assicurativi e previdenziali, prestiti e garanzie concessi da banche o altre istituzioni finanziarie, dette relazioni possono essere instaurate dalle persone fisiche di cui al comma 1, purché ciò avvenga secondo le normali procedure di erogazione, e secondo termini e condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei. Rimane esclusa da tale ulteriore esenzione la società di revisione. Tale norma è stata infatti inserita per tener conto della circostanza che sussistono servizi normalmente prestati alle persone fisiche, che, per loro natura, quasi sempre hanno una rilevanza economica per dette persone, ma nonostante ciò, non rappresentano una minaccia all’indipendenza se prestati secondo le condizioni sopra indicate.
Art. 149-sexies
(Influenza sul processo decisionale della società di revisione)
Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di una delle seguenti situazioni:
- la partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione;
- la partecipazione al capitale della società di revisione da parte di una società controllata o di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione;
- la titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l’incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all’attività di revisione contabile.
Commento
Sempre in coerenza con la Raccomandazione europea, la norma in esame disciplina le situazioni di incompatibilità derivanti dalla titolarità, da parte del soggetto che ha conferito l’incarico, di una posizione tale da consentirgli di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione, con evidenti riflessi sull’attività di revisione che lo riguarda.
In particolare, la possibilità di influenzare i processi decisionali della società di revisione è individuata dal regolamento nelle seguenti situazioni, che quindi rappresentano cause di incompatibilità:
- partecipazione al capitale sociale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione, ma anche da parte di una sua controllata o da parte di un soggetto (persona fisica o giuridica) che la controlla;
- titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l’incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all’attività di revisione contabile.
Art. 149-septies
(Rapporti di lavoro autonomo o subordinato)
1. Costituisce causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della società che ha conferito l’incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:
- coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
- i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;
- i soci e gli amministratori di un’entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico.
2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l’indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l’incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore.
Commento
Viene prevista, in primo luogo, l’individuazione delle società nei confronti delle quali la prestazione di lavoro autonomo o subordinato, contemporaneamente alle posizioni rivestite nella società di revisione o in una entità della rete, determina un’incompatibilità: tali società sono, in analogia con quanto previsto per le altre situazioni già commentate, la società che ha conferito l’incarico, le sue controllanti e le sue controllate.
In secondo luogo, sono stati individuati i soggetti per i quali la prestazione di lavoro autonomo o subordinato nelle società di cui sopra determina un’incompatibilità. In questo caso le situazioni di incompatibilità disciplinate dal regolamento sono state estese ad un insieme di soggetti più ampio rispetto a quello individuato per le situazioni di incompatibilità precedentemente trattate. Infatti, i soggetti in relazione ai quali la sussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato determina le incompatibilità sono tutti coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando, nonché tutti i soci ed amministratori della società di revisione; infine, per quanto concerne le entità della rete, analogamente a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono stati individuati come incompatibili i rapporti instaurati dai soci e dagli amministratori delle entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa allo svolgimento dell’incarico.
L’estensione delle incompatibilità a tutti i soci e amministratori della società di revisione è stata introdotta per tener conto delle indicazioni fornite dal legislatore nell’art. 160, comma 1-quinquies, con riferimento al cosiddetto cooling-off period. Tale norma stabilisce infatti che tutti i soci e gli amministratori della società di revisione, delle sue controllate e controllanti (oltre a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società con funzioni di direzione e supervisione) non possano prestare lavoro autonomo o subordinato svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo nella società che ha conferito l’incarico, nelle sue controllate e controllanti, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico o dal momento in cui abbiano cessato di essere soci o amministratori della società di revisione.
Quindi, tenuto conto di quanto stabilito all’art. 160, comma 1-quinquies, poiché il legislatore ha previsto la necessità di un periodo di cooling off per i soggetti ivi indicati, il regolamento ha coerentemente posto un divieto alla sussistenza delle medesime situazioni anche nel periodo in cui è in corso l’incarico di revisione.
Per quanto riguarda la norma di chiusura di cui al comma 2, si rinvia a quanto già illustrato con riferimento all’art. 149-quater.
Art. 149-octies
(Cariche sociali)
1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico, delle società in cui quest’ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l’incarico, delle società controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:
- coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
- i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;
- i soci e gli amministratori di un’entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico.
2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l’indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l’incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore.
Commento
In primo luogo,viene prevista l’individuazione delle società nelle quali è vietata la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo. Per tali fattispecie, in linea con le indicazioni fornite dalla Raccomandazione europea, è stato ampliato il perimetro delle società nelle quali detta partecipazione è suscettibile di determinare una causa di incompatibilità, includendo, oltre alla società che ha conferito l’incarico, alle sue controllanti e controllate, anche le società in cui la società che ha conferito l’incarico detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, nonché le società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l’incarico.
I soggetti che non possono ricoprire dette cariche sociali sono stati individuati secondo gli stessi criteri già commentati in relazione alla prestazione di lavoro autonomo e subordinato. Infatti, anche in relazione alle incompatibilità derivanti dall’assunzione di cariche sociali, la disciplina del regolamento ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal legislatore nell’art. 160, comma 1-quinquies, con riferimento al cosiddetto cooling-off period, e tali incompatibilità sono state estese a tutti i soci ed amministratori della società di revisione in base alle considerazioni svolte con riguardo al precedente articolo.
Per quanto riguarda la norma di chiusura di cui al comma 2 si rinvia a quanto già illustrato con riferimento all’art. 149-quater.
Art. 149-nonies
(Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente)
1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in quest’ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l’esercizio di un’influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:
a) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;
b) i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo o lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, anche in circostanze diverse da quelle ivi rappresentate, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l’indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l’incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore.
Commento
Sono ritenute idonee a compromettere l’indipendenza del revisore le situazioni in cui i familiari dei soggetti maggiormente coinvolti nel lavoro di revisione partecipino agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico, o svolgano presso quest’ultima funzioni di direzione aziendale o funzioni tali da consentire l’esercizio di un’influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa. Tale previsione risulta in linea con quanto stabilito dalla Raccomandazione europea.
Per quanto riguarda la norma di chiusura di cui al comma 2 si rinvia a quanto già illustrato con riferimento all’art. 149-quater.
Art. 149-decies
(Servizi di consulenza legale)
Rientrano tra gli altri servizi di cui all’articolo 160, comma 1-ter, lettera i), del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano un’attività di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale connessi allo svolgimento di procedimenti contenziosi.
Commento
L’art. 149-decies del regolamento individua tra le situazioni di incompatibilità la prestazione di servizi di consulenza che comportano un’attività di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale connessi allo svolgimento di procedimenti contenziosi.
L’individuazione di tali servizi, che danno origine a cause di incompatibilità, discende dalla previsione contenuta nell’art. 160, comma 1-ter, lett. i), del TUF, che richiede alla Consob di individuare con regolamento altri servizi, anche di consulenza inclusa quella legale, da aggiungere a quelli già vietati proprio dall’art. 160, comma 1-ter, tenendo conto dei principi in tema di indipendenza di cui all’ottava direttiva 84/253/CE, ora sostituita dalla nuova direttiva 43/2006/CE. Sia i soggetti che non possono prestare tali servizi, sia le società nei confronti delle quali tali servizi non possono essere prestati, sono già indicati all’art. 160, comma 1-ter, e non è prevista una delega regolamentare che possa incidere su tale ambito di applicazione.
Si ricorda che l’art. 22 della direttiva 43/2006/CE afferma il principio che l’indipendenza del revisore rischia di essere compromessa in caso di auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione. Strettamente conseguente a tali principi è il corollario stabilito nella Raccomandazione europea secondo il quale nella prestazione dei servizi diversi dalla revisione il revisore non deve prendere alcuna decisione né partecipare a qualsiasi processo decisionale per conto del cliente. Tenuto conto di detti principi si è ritenuto opportuno vietare quei servizi di natura legale che presentano proprio i rischi di cui sopra. Non v’è dubbio infatti che nell’attività di rappresentanza del cliente e nell’assistenza legale connessa allo svolgimento di procedimenti contenziosi sussiste un coinvolgimento tale nelle decisioni del cliente per cui l’indipendenza del revisore risulta compromessa.
Coerentemente con tali principi, del resto, la stessa norma di legge vieta la prestazione di difesa giudiziale [art. 160, comma 1-ter, lett. h)].
Art. 149-undecies
(Comunicazione delle situazioni di incompatibilità)
1. In presenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 160 del Testo unico e dagli articoli 149-quater, 149-quinquies, 149-sexies, 149-septies, 149-octies, 149-nonies e 149-decies, la società di revisione, non appena riscontrata, ne dà comunicazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico e alla Consob, rappresentando le iniziative che intende intraprendere per rimuovere tale situazione, i relativi tempi, nonché le cautele da adottare nell’immediato in via provvisoria. La società che ha conferito l’incarico, se ritenuto necessario, invia alla Consob le proprie osservazioni. La Consob valuta l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 160 e 163 del Testo unico.
2. Qualora la società che ha conferito l’incarico venga a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate al comma 1, non appena riscontrata, ne dà comunicazione alla Consob e alla società di revisione, la quale si attiva ai sensi del medesimo comma.
Commento
L’art. 149-undecies disciplina la comunicazione che la società di revisione deve effettuare in presenza in una situazione di incompatibilità, sia avuto riguardo a quanto già disciplinato dall’art. 160 del Testo unico, sia avuto riguardo a quanto stabilito nel regolamento dagli articoli da 149-quater a 149-decies. Tali comunicazioni devono essere effettuate sia in presenza delle cause di incompatibilità che integrano delle presunzioni assolute, sia in presenza di cause di incompatibilità individuate dopo il processo valutativo da effettuarsi, nei casi specifici, da parte della società di revisione e della società che ha conferito l’incarico.
Le comunicazioni in discorso sono funzionali sia allo svolgimento dell’attività di vigilanza in materia di indipendenza che l’art. 162 del Testo unico attribuisce alla Consob, sia all’attività di monitoraggio richiesta agli organi di controllo delle società i quali devono vigilare sull’osservanza delle leggi e quindi anche su tutte le norme tese a garantire l’indipendenza del revisore.
Al verificarsi di una delle circostanze sopra indicate, che comporta comunque la necessità di rimuovere l’incompatibilità determinatasi, il regolamento prevede che tale situazione venga comunicata dal revisore, non appena riscontrata, agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico e alla Consob. La comunicazione deve evidentemente avvenire appena possibile, tenendo conto delle attività da esperire necessariamente al fine di riscontrare la effettiva presenza dell’incompatibilità.
Nella comunicazione devono essere altresì indicate le iniziative che la società di revisione intende intraprendere per rimuovere le suddette situazioni di incompatibilità, i relativi tempi e le cautele che intende adottare nel frattempo. Le cautele che saranno adottate nell’immediato hanno quindi carattere provvisorio, in attesa di rimuovere in via definitiva l’incompatibilità. Nel caso in cui la società che ha conferito l’incarico lo ritenga necessario, anch’essa può inviare alla Consob le proprie osservazioni.
Il comma 2 dell’articolo in commento disciplina, infine, il caso in cui la società che ha conferito l’incarico venga autonomamente a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilità, indipendentemente dalla comunicazione della società di revisione di cui al comma 1. In tale circostanza la società è tenuta a darne comunicazione alla Consob ed alla società di revisione, la quale si deve attivare secondo la procedura sopra descritta.
Viene infine richiamato che in presenza di una situazione di incompatibilità disciplinata dalle norme di legge e regolamentari sopra richiamate, la Consob valuterà comunque l’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli art. 160 e 163 del Testo unico, laddove siano rilevate inadempienze da parte del revisore.
Art. 149-duodecies
(Pubblicità dei corrispettivi)
1. In allegato al bilancio d’esercizio della società che ha conferito l’incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell’esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società, dai seguenti soggetti:
- dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione;
- dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all’emissione di un’attestazione e altri servizi, distinti per tipologia;
- dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.
2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società incluse nell’area di consolidamento.
Commento
L’art.149-duodecies del regolamento dà attuazione alla delega contenuta nell’art. 160, comma 1-bis del Testo Unico, laddove si prevede che la Consob stabilisca le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria.
Preliminarmente si precisa che la delega contenuta nel Testo unico non stabilisce né quale debba essere il soggetto deputato a fornire tale pubblicità né la forma della stessa. Per dare una risposta adeguata a tali questioni ci si deve interrogare sull’obiettivo di tale pubblicità. Al riguardo, si può ritenere che tale informazione sia finalizzata a dare elementi al mercato circa l’indipendenza della società di revisione con riguardo alla particolare problematica della contemporanea prestazione di servizi diversi dalla revisione anche da parte della rete. I soggetti che devono avere accesso a tale informazione sono quindi coloro che sono interessati ai conti della società che ha conferito l’incarico di revisione e quindi sono gli stessi lettori del bilancio. Inoltre tale informazione deve essere facilmente accessibile, per non vanificare l’obiettivo informativo sopra richiamato.
Ciò premesso, la soluzione più adeguata sembra quella di includere tale informazione nei documenti che accompagnano il bilancio della società che conferisce l’incarico, attribuendo quindi a tale società l’obbligo di fornire l’informazione.
Ciò consente inoltre di riferire l’informazione ai singoli incarichi di revisione, in linea con quanto espresso nella relazione accompagnatoria alla legge n. 262/2005, nella quale si evidenzia che i compensi in oggetto devono essere riferiti a "ciascun incarico".
Tutto ciò premesso, il veicolo attraverso il quale realizzare la pubblicità di tali corrispettivi è stato pertanto individuato nel bilancio di ciascuna società che ha conferito un incarico di revisione, al quale deve essere allegato un prospetto contenente i compensi di competenza dell’esercizio corrisposti alla società di revisione ed alle entità appartenenti alla sua rete a fronte dei servizi resi, distinguendo i corrispettivi per servizi di revisione dai corrispettivi per servizi diversi dalla revisione.
Infine si ritiene opportuno, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, che tale prospetto contenga anche i corrispettivi relativi ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità della rete a tutte le società incluse nell’area di consolidamento.
3. Revisione contabile delle società controllanti le società quotate e delle società sottoposte con queste a comune controllo (art. 165-bis, comma 3, del TUF)
3.1 La nuova disciplina
L’art. 18, comma 1, lett. g), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ha apportato modifiche alla disciplina della revisione contabile dei gruppi facenti capo a società quotate, di cui all’art. 165 del TUF, ed ha introdotto, con la lettera h), l’art. 165-bis relativo al gruppo di appartenenza della quotata nel caso in cui quest’ultima sia controllata da una o più società non quotate.
In particolare:
- all’art. 165 del TUF, dopo il comma 1 che estende le disposizioni sulla revisione contabile alle società controllate da emittenti quotati (fatta eccezione per l’art. 157), viene aggiunto il comma 1-bis con il quale si stabilisce che la società incaricata della revisione della capogruppo quotata è responsabile per la revisione del bilancio consolidato di gruppo; a tal fine, la società riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione delle altre società del gruppo e può chiedere alle predette società di revisione ovvero agli amministratori ulteriori documenti e notizie utili, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le società del gruppo; essa è inoltre tenuta a segnalare alla Consob ed all’organo di controllo della capogruppo le eventuali irregolarità riscontrate;
- il nuovo art. 165-bis estende le norme del TUF sulla revisione contabile (sempre con esclusione dell’art. 157) alle società controllanti società con azioni quotate ed alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo; a tali fattispecie sono altresì estese le nuove disposizioni dell’art. 165 in materia di revisione del gruppo; è previsto, infine, che la Consob definisca con regolamento disposizioni di attuazione, ivi compresa la determinazione di criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento.
3.2 Proposte di modifica del regolamento emittenti
TITOLO VI – REVISIONE CONTABILE
CAPO III (originariamente capo II) - REVISIONE CONTABILE DEI GRUPPI
Testo vigente |
Proposta di nuovo testo |
Art. 150 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento. |
Art. 150 Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento. |
COMMENTO
L’articolo in questione non è stato oggetto di modifiche in quanto le disposizioni in esso contenute sembrano mantenere la loro validità anche alla luce delle variazioni apportate al Testo unico in materia di revisione contabile delle società controllate da società quotate.
Testo vigente |
Proposta di nuovo testo |
Non presente |
Art. 150-bis (Controllo contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo) 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165-bis, comma 1, del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della medesima controllante, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini del consolidamento della predetta società italiana, con l’esclusione delle società indicate all’articolo 150. 2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165-bis, comma 1, del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato delle società italiane sottoposte con la società con azioni quotate a comune controllo, non controllate dalla società italiana indicata al comma 1, comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dai revisori delle medesime società italiane, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini dei rispettivi consolidamenti. 3. Qualora le società italiane indicate nei commi 1 e 2 non redigano il bilancio consolidato, l’obbligo previsto dai suddetti commi è assolto dalle società italiane che eventualmente redigano il bilancio consolidato poste a livello immediatamente inferiore nelle rispettive catene di controllo. |
COMMENTO
L’articolo in questione è stato introdotto nel regolamento al fine di recepire le innovazioni apportate al Testo unico in merito alla revisione contabile delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. Al riguardo, si è ritenuto opportuno adottare una disciplina analoga a quella già esistente per le società estere controllate da società con azioni quotate, per le quali è richiesta la verifica delle situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento.
In proposito, si fa presente che le disposizioni in commento trovano applicazione unicamente nei confronti di quelle società estere controllanti società con azioni quotate o sottoposte con quest’ultima a comune controllo che siano a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, da società italiane che redigono il bilancio consolidato. In particolare, vista l’impossibilità di estendere direttamente a società di diritto estero gli obblighi conseguenti a disposizioni legislative nazionali, si è convenuto di attribuire tali obblighi alla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate, la quale rediga il bilancio consolidato.
Tenuto altresì conto della possibilità che la catena di controllo di una società quotata sia delimitata al vertice da una società di diritto estero con rapporti di controllo con società italiane collocate al di fuori della catena di controllo del gruppo quotato (che rappresentano "società sottoposte a comune controllo con la quotata"), si è convenuto con il secondo comma di far sottoporre a verifica anche le situazioni contabili delle società estere controllate dalle medesime società italiane. Ciò a condizione che le società italiane in discorso redigano il bilancio consolidato.
Qualora la società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate e le società italiane sottoposte a comune controllo con la quotata facenti capo a società estere non predispongano un bilancio consolidato, avvalendosi della facoltà di esonero dall’obbligo di redazione dello stesso prevista dalla normativa vigente (cfr. art. 27, del d. lgs. 127/91, art. 27 del d. lgs. 87/92 ed art. 97 del d. lgs. 209/2005), l’obbligo di far sottoporre a verifica le situazioni contabili delle società estere controllate è stato imputato alle società italiane poste a livello immediatamente inferiore nelle rispettive catene di controllo che redigano il bilancio consolidato.
Testo vigente |
Proposta di nuovo testo |
Art. 151
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate, anche se incluse nel consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati. 2. Sono in ogni caso soggette a revisione contabile e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate che, secondo criteri generali stabiliti dalla Consob in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso. 3. I bilanci d'esercizio delle società controllate possono non essere sottoposti al giudizio delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico. |
Art. 151
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate italiane o estere, anche se incluse nel bilancio consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati. 2. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall’art. 165, comma 1, del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate italiane o estere che in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso. 3. I bilanci d'esercizio delle società controllate italiane e le situazioni contabili di quelle estere possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico. |
COMMENTO
In via preliminare, si sottolinea che il presente articolo non comporta alcuna esenzione rispetto ai divieti previsti dall’articolo 160 del Testo unico, in considerazione del fatto che non è possibile utilizzare le esenzioni previste dall’articolo 165, comma 2 del Testo Unico per derogare alla disciplina contenuta nel citato art. 160 del Testo Unico. Quest’ultimo, infatti, introduce direttamente dei divieti riferiti alle società controllate dalla società che ha conferito l’incarico, alle controllanti ed a quelle sottoposte a comune controllo, per i quali non esiste alcun potere della Consob di disciplinare in via regolamentare casi di esenzione.
Ciò premesso, le soglie quantitative previste nel presente articolo sono state mantenute inalterate e fanno riferimento ai dati del bilancio di esercizio delle singole controllate e del bilancio consolidato della società quotata.
Con riferimento ai parametri qualitativi, l’articolo è stato modificato eliminando esclusivamente dal secondo comma del testo vigente l’indicazione "secondo criteri generali stabiliti dalla Consob", che presupponeva l’individuazione da parte della Commissione di criteri qualitativi specifici ulteriori rispetto a quanto già previsto nel regolamento. Tale modifica trae origine dalle seguenti considerazioni:
- l’introduzione nel Testo unico della responsabilità unica in capo al revisore della capogruppo per la revisione del bilancio consolidato del gruppo, di fatto, attenua la possibilità che società ritenute rischiose per l’attività svolta ovvero per la presenza di altri parametri qualitativi non vengano assoggettate a revisione contabile;
- la previsione nel testo vigente che i criteri qualitativi venissero successivamente dettagliati attraverso un’apposita comunicazione da parte della Commissione era stata introdotta al fine di far assoggettare a revisione società particolarmente rischiose, in quanto aventi sede nei cosiddetti "paradisi legali". Con la legge 262/2005 è stata prevista per tali ultime società una disciplina ad hoc nell’ambito del Testo unico, e ciò fa venir meno la necessità di prevedere criteri qualitativi dettagliati;
- infine, l’esperienza fino ad oggi maturata ha evidenziato che, pur in assenza di ulteriori specifici criteri, l’utilizzo dei soli criteri qualitativi indicati nel regolamento non ha creato problematiche particolari in termini di esenzioni, a dimostrazione della validità di quanto fino ad oggi previsto in via regolamentare.
Testo vigente |
Proposta di nuovo testo |
Non presente |
Art. 151-bis 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165-bis, comma 1, del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, anche se incluse nel bilancio consolidato della società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati della predetta società posta al livello più elevato della catena di controllo, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati. 2. Qualora la società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate non rediga il bilancio consolidato, i parametri previsti dal comma 1 sono riferiti al bilancio consolidato redatto dalla società posta al livello immediatamente inferiore nella catena di controllo, nel quale le società sottoposte a comune controllo sono incluse. 3. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall’articolo 165-bis, comma 1, del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo che:
i) gestione della tesoreria del gruppo quotato; ii) emissioni di strumenti finanziari garantiti dal gruppo quotato; iii) altre attività che comportino a carico del gruppo quotato il rilascio di garanzie ovvero l’assunzione di impegni e rischi. 3. I bilanci d'esercizio delle società italiane e le situazioni contabili di quelle estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico. |
COMMENTO
L’articolo in questione è stato introdotto nel regolamento al fine di recepire le innovazioni apportate al Testo unico in merito alla revisione contabile delle società sottoposte con la società quotata a comune controllo.
In via preliminare, si fa presente che, analogamente a quanto sottolineato a commento dell’art. 151, il presente articolo non introduce alcuna esenzione rispetto ai divieti previsti dall’articolo 160 del Testo unico.
Con la norma in commento, si è ritenuto opportuno adottare una disciplina analoga a quella già esistente per le società controllate da società con azioni quotate, mantenendo inalterati i parametri quantitativi previsti ai fini dell’esenzione delle società controllate da società con azioni quotate.
A differenza di quanto disciplinato per le società controllate di quotate, per la determinazione dei citati parametri quantitativi, si è ritenuto più opportuno fare riferimento ai dati del bilancio consolidato della società italiana o estera posta al livello più elevato della catena di controllo della società con azioni quotate.
E’ stato altresì previsto che, ove la società posta al livello più elevato della catena di controllo non rediga il bilancio consolidato, i parametri previsti per l’esenzione dall’obbligo di revisione siano riferiti al bilancio consolidato redatto dalla società posta al livello immediatamente inferiore nella catena di controllo, nel quale le società sottoposte a comune controllo sono incluse.
Inoltre, in conformità a quanto disposto per le società controllate di società con azioni quotate, si è ritenuto opportuno introdurre dei criteri qualitativi che tengano conto sia delle operazioni poste in essere dal gruppo quotato con parti correlate sia di determinate attività svolte da queste ultime, in grado di influenzare in maniera significativa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo quotato medesimo.
Testo vigente |
Proposta di nuovo testo |
Non presente |
Art. 151-ter 1. Le soglie di esenzione stabilite dagli articoli 151 e 151-bis sono determinate rapportando i dati di bilancio delle società controllate o delle società sottoposte, con la società con azioni quotate, a comune controllo, al lordo delle scritture di elisione delle operazioni infragruppo, con i dati del bilancio consolidato. 2. Il superamento anche di una sola delle soglie di significativa rilevanza stabilite dagli articoli 151 e 151-bis comporta l’inapplicabilità della relativa esenzione prevista dalle medesime disposizioni. 3. Il superamento di una delle soglie complessive stabilite nell’ultima parte degli articoli 151, comma 1, e 151-bis, comma 1 comporta l’assogettamento alle disposizioni in materia di revisione contabile delle società di maggiori dimensioni in termini di attivo e di ricavi, già individualmente considerate esenti. |
COMMENTO
L’articolo in questione è stato introdotto per disciplinare le modalità di determinazione delle soglie di esenzione, di cui ai precedenti articoli 151 e 151-bis, riprendendo sostanzialmente quanto già indicato nella Comunicazione Consob n. 5796/99.
Testo vigente |
Proposta di nuovo testo |
Art. 152 1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate a decorrere dall’esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dall’articolo 151, commi 1 e 2; le stesse disposizioni possono applicarsi dall’esercizio successivo, se il controllo o tali presupposti si realizzano nel secondo semestre. 2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo è venuto meno. Il venir meno degli altri presupposti indicati nell' articolo 151 non produce effetti sugli incarichi in corso. 3. In caso di trasferimento del controllo tra società con azioni quotate, l’incarico conferito dalla società controllata si conclude alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si è verificato il trasferimento. 4. Per le società controllate con azioni non quotate sottoposte a revisione solo per effetto dell’articolo 165, comma 1, del Testo unico, l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della controllante con azioni quotate. |
Art. 152 1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate da società con azioni quotate, alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo a decorrere dall’esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dagli articoli 151 e 151-bis; le stesse disposizioni possono applicarsi dall’esercizio successivo, se le predette circostanze si realizzano nel secondo semestre. 2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo è venuto meno. Il venir meno degli altri presupposti indicati negli articoli 151 e 151-bis non produce effetti sugli incarichi in corso. 3. Nel caso in cui il trasferimento del controllo comporti comunque l’applicabilità delle disposizioni previste dagli articoli 165 e 165-bis del Testo unico, l’incarico si conclude alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale il trasferimento è intervenuto. Qualora il revisore del gruppo cedente e del gruppo acquirente sia il medesimo, l’incarico prosegue sino alla sua naturale scadenza salvo quanto previsto dal comma 4. 4. Ferma restando la durata massima dell’incarico stabilita dall’articolo 159, comma 4, del Testo unico, per le società che controllano società con azioni quotate, per le controllate di queste ultime e per quelle sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, sottoposte a revisione solo per effetto degli articoli 165, comma 1 e 165-bis, comma 1, del Testo unico, l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della società con azioni quotate. |
COMMENTO
L’articolo è stato modificato al fine di estendere alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo le disposizioni relative all’ambito temporale di applicazione dell’obbligo di revisione contabile già previste per le società controllate da società con azioni quotate.
In particolare, il secondo comma è stato modificato al fine di estendere anche alle controllanti ed alle società sottoposte con la quotata a comune controllo le disposizioni attualmente vigenti in merito al trasferimento del controllo di società controllate effettuato tra società con azioni quotate.
Peraltro, considerato che il trasferimento del controllo di società soggette alle disposizioni degli articoli 165 e 165-bis del Testo unico può comportare il passaggio da un gruppo quotato ad un altro gruppo quotato, nel caso in cui entrambi siano soggetti a revisione contabile da parte del medesimo revisore, si è previsto che l’incarico prosegua nei termini originariamente concordati, fatto salva la possibilità di allineare la durata dell’incarico a quella della società con azioni quotate.
4. Garanzie e coperture assicurative per le società di revisione (art. 161, comma 4 del TUF)
L’art. 161, comma 4, del TUF, così come modificato dall’art. 18 della legge n. 262/2005, dispone che la Consob stabilisca annualmente – e in base a determinati parametri - l’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa richiesta alle società di revisione per l’iscrizione nell’Albo speciale.
La legge, dopo aver fissato un parametro, quello delle "classi di volume d’affari", delega la Consob a individuare con regolamento eventuali ulteriori parametri, in base ai quali stabilire l’ammontare della garanzia.
Il parametro individuato dalla legge - indicativo delle dimensioni della società di revisione attraverso il volume di operatività - appare, al momento, il più significativo parametro oggettivo in base al quale stabilire dei massimali.
Infatti, in presenza di un regime di responsabilità illimitata del revisore quale quello vigente in Italia, il massimo esborso al quale è esposto il revisore nell’esercizio delle sua attività professionale, ancorché non esattamente quantificabile a priori, non può che essere commisurato all’entità dei lavori svolti.
Né, d’altra parte, possono risultare d’ausilio le esperienze di altri Paesi europei, in quanto a livello internazionale la materia della copertura dei rischi è normalmente lasciata alla libera iniziativa degli operatori presenti sul mercato, tenuto conto che la copertura dai rischi dell’attività tipica rappresenta innanzitutto un’esigenza delle stesse società di revisione.
Vale la pena di ricordare che la stessa VIII Direttiva non attribuisce alcuna competenza alle autorità di vigilanza in relazione alla stipulazione di garanzie o coperture assicurative da parte delle società di revisione. Tuttavia, alcuni spunti utili potranno trarsi in futuro proprio dall’esito di iniziative in corso in sede europea in tema di responsabilità del revisore.
Infatti, comportando il regime della responsabilità illimitata - vigente nella maggior parte dei Paesi Europei - difficoltà al reperimento, da parte delle società di revisione, di adeguate coperture del rischio a costi ragionevoli, la Commissione Europea ha deciso di intervenire, avviando sul tema, come previsto dall’art. 31 dell’VIII Direttiva(3), una consultazione pubblica(4).
In particolare, nell’ottobre 2006 la Commissione ha pubblicato uno studio indipendente, elaborato da un consulente esterno, sui vigenti regimi di responsabilità del revisore e sulle condizioni di assicurazione negli Stati membri. Sulla base del citato studio, nel gennaio 2007, la Commissione ha preparato un documento di consultazione, invitando tutte le parti interessate ad esprimere la propria opinione in merito alle possibili soluzioni per una riforma del regime di responsabilità del revisore. In particolare, sono state proposte quattro soluzioni alternative, volte a limitare la responsabilità del revisore (fissazione di un limite unico, di limiti differenziati in base alle dimensioni del soggetto sottoposto a revisione, di un multiplo dei corrispettivi e, infine, introduzione del principio di responsabilità proporzionale).
In attesa degli esiti dei lavori in corso in sede europea, al momento non sembra quindi opportuno fissare parametri ulteriori, rispetto a quello fissato nella norma primaria.
Peraltro, si osserva come gli attuali massimali, fissati dalla Consob prima dell’entrata in vigore della legge n. 262/2005, siano ancorati proprio ad un parametro indicativo delle dimensioni della società di revisione, vale a dire il numero dei dipendenti. Rispetto a tale elemento si sottolinea che, avendo la norma primaria individuato come parametro dimensionale il volume d’affari della società, ed essendo empiricamente riscontrabile una stretta correlazione tra tale valore ed il numero di dipendenti, non si ritiene utile proporre con un intervento regolamentare detto ulteriore parametro.
In conclusione, al momento, si ritiene di poter limitare l’intervento della Consob alla determinazione di nuovi massimali delle garanzie/coperture assicurative, commisurati esclusivamente al parametro fissato dall’art. 161, comma 4, del TUF ("classi di volume d’affari"). La relativa delibera, rientrando tra le disposizioni di carattere generale attuative della legge n. 262/2005, dovrà essere adottata entro il 31 marzo 2007, in base a quanto previsto dall’art. 42, comma 5-bis, della citata legge. È da tener presente che, in ogni caso, lo strumento regolamentare potrà essere attivato anche successivamente, qualora se ne ravvisi l’opportunità, una volta conclusa la fase di approfondimento in corso in sede europea.
5. Disciplina transitoria
Art….
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione:
- le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo il disposto di cui all’articolo 42, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
- le società che hanno conferito l’incarico di revisione provvedono alla pubblicità dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 149-duodecies in occasione del bilancio relativo all’esercizio avente inizio il 1° luglio 2006 o in data successiva;
- le società controllanti e le società sottoposte a comune controllo, di cui all’articolo 165-bis del Testo unico, si adeguano entro sei mesi alle disposizioni regolamentari di cui all’147-bis, in relazione al conferimento dell’incarico di revisione del bilancio relativo all’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2007.
Commento
Tenuto conto delle rilevanti innovazioni introdotte con l’emanazione delle disposizioni regolamentari in tema di revisione contabile, si rende necessaria una valutazione della possibilità o meno di dare applicazione immediata a tali disposizioni da parte dei vari soggetti destinatari delle stesse.
Per quanto riguarda le norme regolamentari dettate in attuazione dell’art.160, commi 1 e 1-bis, del TUF in materia di incompatibilità, si ritiene necessario prevedere un regime transitorio di sei mesi per permettere alle società di revisione di acquisire tutte le informazioni necessarie per verificare l’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, così come definite nel regolamento, ed adottare le misure di salvaguardia necessarie al caso, ovvero decidere di attivare i meccanismi previsti per la revoca dello specifico incarico.
Per quanto riguarda poi le disposizioni che disciplinano le forme di pubblicità dei compensi, dettate sempre in forza del richiamato art. 160, commi 1 e 1 bis del TUF, tenuto conto che i bilanci 2006 verranno approvati già a partire dall’aprile 2007, si ritiene opportuno prevedere il primo adempimento in occasione dei bilanci che si chiuderanno a partire dal 30 giugno 2007, in questo caso per permettere alle società che hanno conferito l’incarico di revisione di acquisire tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di pubblicità oggetto di regolamentazione.
Infine, anche per le società controllanti società quotate e le società sottoposte con queste ultime a comune controllo, si ritiene opportuno prevedere un periodo di sei mesi per provvedere all’invio delle informazioni relative ai conferimenti degli incarichi di revisione, tenuto conto che dette categorie ricadono per la prima volta tra i soggetti tenuti ad adempimenti di tale natura.
Note.
1. In relazione alla nuova previsione di legge che attribuisce all’organo di controllo un potere di proposta in merito al conferimento ed alla revoca degli incarichi di revisione, si provvederà ad abrogare la disposizione dell’art. 80 del regolamento emittenti (“Parere dell’organo di controllo sul conferimento dell’incarico di revisione – Del parere dell’organo di controllo previsto dall’articolo 159 del Testo unico è data lettura in assemblea prima della deliberazione avente ad oggetto in conferimento o la revoca dell’incarico di revisione.”).
2. In base all’art. 160, comma 1-bis, la rete è costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società di revisione, che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo.
3. Sul tema della responsabilità dei revisori e delle coperture assicurative nell’Ottava direttiva, al 19° considerando, si legge: “I revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile hanno la responsabilità di svolgere le loro attività con diligenza e dovrebbero essere pertanto tenuti al risarcimento dei danni patrimoniali causati per negligenza. Tuttavia, la capacità dei revisori e delle imprese di revisione di ottenere una copertura assicurativa per la responsabilità professionale può dipendere dal fatto che gli interessati siano o meno soggetti a responsabilità patrimoniale illimitata. Dal canto suo la Commissione intende valutare questi aspetti tenendo conto del fatto che i regimi di responsabilità patrimoniale degli Stati membri possono variare in misura considerevole”.
Il successivo art. 31 prevede: “Anteriormente al 1° gennaio 2007 la Commissione presenta una relazione sull’impatto che la normativa nazionale vigente in materia di responsabilità nel contesto dello svolgimento di revisioni legali dei conti esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori legali e le imprese di revisione contabile; detta relazione comprende un’analisi obiettiva delle limitazioni della responsabilità patrimoniale. La Commissione procede, se del caso a una consultazione pubblica. Alla luce della relazione di cui sopra, e ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta raccomandazioni agli Stati membri”.
4. La consultazione, avviata nel gennaio 2007, si concluderà il 15 marzo.