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REGOLAMENTO EMITTENTI

DISCIPLINA DELLA REVISIONE CONTABILE
(PARTE IV, TITOLO III, SEZIONE VI, DEL TUF)

ESITO DELLE CONSULTAZIONI

4 maggio 2007

Il 7 febbraio 2007 la Consob ha pubblicato un documento di consultazione in merito alle disposizioni da introdurre nel Regolamento Emittenti in materia di revisione contabile, in attuazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Testo Unico della Finanza dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal decreto legislativo di coordinamento 29 dicembre 2006, n. 303.

Con riferimento al suddetto documento di consultazione sono pervenute le osservazioni dell'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), della Assogestioni e del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali dei Circondari di Milano e Lodi.

Nella trattazione che segue si dà conto di tali osservazioni e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione. Il documento riproduce: il testo delle norme rese note per la consultazione per le quali sono pervenute osservazioni; le osservazioni pervenute; le considerazioni svolte in proposito e, se del caso, il nuovo testo adottato.

* * *

1. Disciplina del conferimento e delle revoca degli incarichi (art. 159, comma 7, del TUF)

TITOLO VI – REVISIONE CONTABILE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

(…)

"Art. 145-bis
(Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile)

1. Il corrispettivo per l'incarico di revisione contabile è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, nonché l'indipendenza del revisore.

2. In conformità agli obiettivi previsti dal comma 1, la società di revisione determina le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art. 162, comma 2, lettera a) del Testo unico.

3 Ai fini previsti dal comma 2, lettera a), la società di revisione acquisisce un'adeguata conoscenza dei principali aspetti che caratterizzano la società che conferisce l'incarico ed il relativo gruppo, con particolare riguardo ai rischi connessi all'attività svolta e ai presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno. La società di revisione consulta il precedente revisore per ricevere conferma degli elementi informativi acquisiti e per ottenere ogni ulteriore utile informazione in merito alla società che conferisce l'incarico, nonché al fine di conoscere il numero delle ore e la composizione delle risorse impiegate per lo svolgimento delle verifiche sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato.

4. La corresponsione e la misura del compenso non possono essere in alcun modo stabilite in funzione dei risultati della revisione né essere legate ad eventuali servizi che la società di revisione o un'entità appartenente alla sua rete fornisce o si aspetta di fornire alla società che conferisce l'incarico di revisione, alle società da questa controllate, alle società che la controllano o a quelle sottoposte con essa a comune controllo.".

Osservazioni

Con riferimento al comma 3, un osservatore suggerisce una modifica volta ad introdurre l'obbligo per la società emittente di mettere a disposizione della società di revisione - eventualmente anche per il tramite del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili - le informazioni necessarie affinché quest'ultima sia effettivamente in grado di acquisire un'adeguata conoscenza degli aspetti richiamati dalla norma.

Lo stesso osservatore ritiene inoltre opportuno stabilire l'obbligo del precedente revisore di dare conferma alla società di revisione degli elementi informativi acquisiti, nonché di mettere a disposizione della medesima le informazioni che l'articolo in esame prescrive essa richieda al revisore uscente.

Le suddette modifiche, ad avviso dell'osservatore, consentirebbero alla società di revisione, nella fase di formulazione della proposta, di disporre di strumenti idonei a rendere effettiva la previsione regolamentare relativa alla raccolta delle informazioni necessarie per la determinazione del corrispettivo dell'incarico, rendendo così più efficace il funzionamento del sistema delineato dal nuovo art. 145-bis.

Posto che il nuovo art. 145-bis fa sostanzialmente riferimento ad alcuni criteri per la determinazione del corrispettivo di revisione già elaborati dalla Consob con comunicazione n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996, ancora in vigore, un altro osservatore suggerisce di chiarire quali sono le indicazioni della citata comunicazione che continueranno ad essere applicabili e quali sono invece superate dalla nuova disciplina regolamentare.

Lo stesso osservatore, con riferimento al divieto posto al comma 4 di commisurare il corrispettivo per la revisione ad eventuali altri servizi che la società di revisione fornisce o "si aspetta di fornire", suggerisce inoltre di chiarire la natura giuridica di tale aspettativa, proponendo al riguardo di circoscrivere la stessa all'esistenza di "accordi negoziali". In alternativa, propone di espungere dal testo la locuzione "si aspetta di fornire".

Considerazioni

In merito alla prima proposta di modifica, si ritiene non necessario prevedere espressamente un obbligo, in capo alla società che deve conferire l'incarico di revisione, di fornire informazioni alla società di revisione che intende formulare una proposta.

Nel sistema previsto dal TUF per il conferimento dell'incarico di revisione, che vede ora l'intervento diretto dell'organo di controllo della società che deve conferire l'incarico già dal momento in cui le società di revisione sono chiamate a formulare le proprie proposte, non dovrebbero sussistere, in linea di principio, difficoltà nel reperire le informazioni richieste.

D'altra parte, la società di revisione, nel caso in cui ritenga di non disporre di informazioni adeguate, non sarebbe nelle condizioni di formulare alcuna proposta.

Qualora, invece, nel corso dei lavori di revisione dovessero emergere elementi informativi non conosciuti al momento della formulazione della proposta, che richiedano un maggior impegno di risorse da parte della società di revisione incaricata, quest'ultima potrebbe pur sempre chiedere un adeguamento del corrispettivo inizialmente pattuito.

Per quanto concerne la seconda proposta, volta ad introdurre un obbligo di collaborazione in capo al "precedente revisore", si fa presente che i rapporti tra quest'ultimo e il revisore a cui è stato prospettato l'incarico sono già disciplinati dal Principio di revisione n. 200, raccomandato dalla Consob con Delibera n. 13809 del 30 ottobre 2002. Tale Principio, al paragrafo 5.2, prevede che "il revisore a cui è stato prospettato l'incarico deve informare l'azienda della necessità di consultare il precedente revisore ed ottenere che la stessa autorizzi il precedente revisore a rendersi disponibile per tale consultazione, sollevandolo dall'obbligo di riservatezza. Se l'azienda nega tale autorizzazione, il revisore – dopo averne richiesto il motivo – deve considerare le implicazioni di tale rifiuto nel decidere l'accettazione dell'incarico."

Quanto all'esigenza, manifestata da un osservatore, di chiarire quali sono le indicazioni della comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996 che continueranno ad essere applicabili e quali sono invece superate dalla nuova disciplina in materia di corrispettivo per l'incarico di revisione, si precisa che deve ritenersi abrogata la sezione A della comunicazione citata, ad eccezione dell'ultimo capoverso della stessa sezione.

Quest'ultimo capoverso, facendo riferimento alle qualifiche professionali usualmente impiegate dalle società di revisione, contiene un'indicazione - che si può riconoscere ancora valida - in ordine alla composizione del team impiegato nell'incarico di revisione (partner 4-7%; manager 14-17%; senior 25–35%; assistant 41-57%).

Con riferimento, infine, alla proposta di circoscrivere l'aspettativa di fornire altri servizi all'esistenza di "accordi negoziali", occorre precisare che il Documento sull'indipendenza del revisore raccomandato dalla Consob con delibera n. 15185 del 5 ottobre 2005, che ha preso spunto dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 in materia di indipendenza dei revisori legali, nel fornire indicazioni sui criteri di determinazione del corrispettivo per la revisione, prevede che il revisore debba essere in grado di dimostrare che "il corrispettivo richiesto non è legato alla prospettiva di poter prestare anche servizi diversi dalla revisione" (par. 5.8.4 del Documento sull'indipendenza e par. 8.4 della Raccomandazione).

L'impostazione adottata nella norma regolamentare in esame risulta pertanto coerente con i principi adottati in ambito comunitario, i quali fanno opportunamente riferimento anche a situazioni soggettive che, a prescindere da accordi negoziali in essere, possono rappresentare una minaccia all'indipendenza del revisore.

Ciò posto, si conferma il testo dell'art. 145-bis, nella versione resa nota per la consultazione.

* * *

"Art. 146
(Documentazione da inviare alla Consob)

1. Le società con azioni quotate, nonché gli altri soggetti sottoposti agli obblighi di revisione contabile ai sensi degli articoli 9, comma 1, 12, comma 4, 61, comma 9, e 80, comma 10, del Testo unico, trasmettono alla Consob i seguenti documenti:

a) la proposta motivata dell'organo di controllo, formulata ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Testo unico, contenente l'indicazione della società di revisione prescelta, l'oggetto e la durata dell'incarico, l'ammontare dei corrispettivi previsti, il nominativo del socio e/o amministratore della società di revisione designato quale responsabile dell'incarico, nonché i criteri seguiti nella scelta della società di revisione;

b) la deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale è stato conferito l'incarico di revisione contabile ed approvato il relativo corrispettivo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Testo unico;

2. Le società non quotate sottoposte agli obblighi di revisione ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, trasmettono alla Consob la documentazione indicata alla lettera b) del comma precedente.

3. La documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione è trasmessa alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, ovvero secondo diversa modalità stabilita dalla Consob, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.

4. La documentazione di cui al comma 1, relativamente agli incarichi di revisione contabile conferiti ai fini dell'ammissione a quotazione, è trasmessa alla Consob entro trenta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

5. Qualora sia stata deliberata la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione contabile, di cui all'articolo 159, comma 2, del Testo unico, i soggetti previsti dai commi precedenti inviano alla Consob la deliberazione di revoca, la proposta di revoca formulata dall'organo di controllo contenente le motivazioni in ordine alla sussistenza della giusta causa, nonché le osservazioni acquisite dalla società di revisione.

6. La documentazione relativa alla revoca dell'incarico di revisione è trasmessa alla Consob in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, entro quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha assunto la relativa deliberazione. Il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 159, comma 5, del Testo unico per la decisione della Consob in merito al divieto di dare esecuzione alla deliberazione di revoca dell'incarico di revisione, decorre dalla data di integrale ricezione, da parte della Consob, della documentazione indicata al comma 5.".

Osservazioni

Un osservatore suggerisce di modificare il comma 1, lett. a), della norma regolamentare in esame, al fine di prevedere che la proposta che l'organo di controllo deve formulare all'assemblea in relazione al conferimento dell'incarico, nell'evidenziare i criteri seguiti per la scelta della società di revisione, consideri espressamente l'eventuale appartenenza della società conferente ad un gruppo. Ciò tenuto conto di quanto disposto del nuovo comma 1-bis dell'art. 165 del TUF in ordine alla responsabilità integrale del revisore della capogruppo, che esprime il proprio giudizio professionale sul bilancio consolidato.

Un altro osservatore suggerisce di chiarire che, nonostante l'eliminazione dell'obbligo di inviare alla Consob la proposta della società di revisione per il conferimento dell'incarico, rimane in ogni caso fermo l'obbligo della società di revisione stessa di formulare alla società conferente l'incarico una proposta contrattuale conforme allo schema previsto dalla comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996.

Un terzo osservatore suggerisce, infine, di modificare la formulazione del comma 5 dell'art. 146, per renderla più coerente con la procedura di revoca dell'incarico di revisione. A tal fine, le osservazioni della società di revisione dovrebbero essere allegate alla proposta di revoca dell'incarico formulata dall'organo di controllo, per la discussione in assemblea e per il successivo inoltro alla Consob.

Considerazioni

Per quanto concerne la prima proposta, volta a modificare la formulazione del comma 1, lett. a), dell'art. 146, si rileva che la disposizione regolamentare in esame, nel prevedere che dalla proposta formulata dall'organo di controllo debbano risultare i criteri seguiti nella scelta della società di revisione, non contiene una elencazione di tali criteri. La scelta effettuata è motivata dall'esigenza di evitare qualsiasi vincolo nella individuazione dei criteri cui fare riferimento per l'affidamento dell'incarico alla società di revisione. Qualsiasi elencazione potrebbe essere infatti non esaustiva e potrebbe inoltre ingenerare la presunzione che taluni criteri siano da considerarsi prioritari rispetto ad altri.

Coerentemente con l'impostazione adottata, non si ritiene pertanto opportuno integrare la disposizione in esame al fine di "tener anche conto" di uno solo dei possibili criteri per la scelta della società di revisione.

Quanto all'opportunità segnalata di chiarire se la proposta di incarico di revisione continuerà ad esser formulata sulla base dello schema previsto dalla citata comunicazione Consob del 18 aprile 1996, si precisa che quest'ultima, nella parte relativa allo schema di proposta, rimane in vigore fino all'emanazione da parte della Consob di apposito documento in materia, ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a) del TUF, in linea con gli standard internazionali (ISA 210).

Si ritiene, infine, di poter condividere l'esigenza manifestata con la terza proposta di modifica, riguardante il comma 5 della norma regolamentare in esame, volta ad introdurre una formulazione più aderente allo svolgimento della procedura di revoca dell'incarico di revisione, in cui viene specificato che l'organo di controllo, nel valutare la sussistenza della giusta causa ai fini della formulazione della proposta di revoca all'assemblea, ha anche riguardo alle osservazioni della società di revisione.

Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell'art. 146:

"Art. 146
(Documentazione da inviare alla Consob)

1. Le società con azioni quotate, nonché gli altri soggetti sottoposti agli obblighi di revisione contabile ai sensi degli articoli 9, comma 1, 12, comma 4, 61, comma 9, e 80, comma 10, del Testo unico, trasmettono alla Consob i seguenti documenti:

a) la proposta motivata dell'organo di controllo, formulata ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Testo unico, contenente l'indicazione della società di revisione prescelta, l'oggetto e la durata dell'incarico, l'ammontare dei corrispettivi previsti, il nominativo del socio e/o amministratore della società di revisione designato quale responsabile dell'incarico, nonché i criteri seguiti nella scelta della società di revisione;

b) la deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale è stato conferito l'incarico di revisione contabile ed approvato il relativo corrispettivo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Testo unico;

2. Le società non quotate sottoposte agli obblighi di revisione ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, trasmettono alla Consob la documentazione indicata alla lettera b) del comma precedente.

3. La documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione è trasmessa alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, ovvero secondo diversa modalità stabilita dalla Consob, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.

4. La documentazione di cui al comma 1, relativamente agli incarichi di revisione contabile conferiti ai fini dell'ammissione a quotazione, è trasmessa alla Consob entro trenta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

5. Qualora sia stata deliberata la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione contabile, di cui all'articolo 159, comma 2, del Testo unico, i soggetti previsti dai commi precedenti inviano alla Consob la deliberazione di revoca, le osservazioni della società di revisione e la proposta di revoca formulata dall'organo di controllo contenente le motivazioni in ordine alla sussistenza della giusta causa, avuto anche riguardo alle predette osservazioni nonché le osservazioni acquisite dalla società di revisione.

6. La documentazione relativa alla revoca dell'incarico di revisione è trasmessa alla Consob in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, entro quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha assunto la relativa deliberazione. Il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 159, comma 5, del Testo unico per la decisione della Consob in merito al divieto di dare esecuzione alla deliberazione di revoca dell'incarico di revisione, decorre dalla data di integrale ricezione, da parte della Consob, della documentazione indicata al comma 5.".

2. Disciplina delle situazioni di incompatibilità (art. 160 del TUF)

TITOLO VI
REVISIONE CONTABILE

Capo II
Incompatibilità

"Art. 149-bis
(Definizioni)

1. Ai fini dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità previste nel presente capo, si applicano le seguenti definizioni.

(…)

3. Il "gruppo di revisione" relativo a ciascun incarico è costituito da:

a) coloro che sono direttamente coinvolti nello svolgimento del lavoro di revisione contabile:

  1. il responsabile dell'incarico di revisione ai sensi dell'articolo 156 del Testo unico;
  2. gli altri soci ed amministratori della società di revisione assegnati all'incarico;
  3. altro personale di revisione assegnato all'incarico e legato alla società di revisione da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  4. professionisti di altre discipline che collaborano nello svolgimento dell'incarico di revisione, legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla società di revisione o alla rete.

b) coloro che, nell'ambito della società di revisione o della rete, svolgono il controllo di qualità in relazione ad uno specifico incarico, sia ai fini dell'emissione della relazione di revisione che successivamente.

4. La "catena di comando", da individuare nella società di revisione in relazione a ciascun incarico, è costituita da coloro che hanno una responsabilità diretta di supervisione, di direzione, di remunerazione o altre responsabilità di controllo nei confronti di qualsiasi socio o amministratore della società di revisione che sia direttamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico.

5. L'"ufficio" indica una sede della società di revisione o di un'entità della rete nella quale il responsabile dell'incarico di revisione esercita la sua attività. L'ufficio comprende altresì sedi diverse, tra le quali sussistono strette relazioni professionali e operative. Nel caso di società di revisione o di entità della rete di dimensioni limitate l'ufficio si estende all'intera società.

(…)

8. La "direzione aziendale" comprende il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore finanziario, il dirigente previsto dall'articolo 154-bis e tutti coloro che all'interno della società conferente svolgono funzioni di direzione riguardanti le politiche contabili e la preparazione del bilancio".

Osservazioni

Un osservatore propone di differenziare, all'interno della norma che definisce il "gruppo di revisione", i soggetti che svolgono il controllo di qualità sui lavori di revisione successivamente al rilascio della relazione di revisione, dagli altri componenti che partecipano più direttamente al lavoro. Ciò tenuto conto che, rispetto a questi ultimi, i primi rivestono un ruolo diverso anche in considerazione della "mera eventualità del loro intervento". Tale modifica non andrebbe comunque ad incidere sull'ambito di applicazione del Capo II del Regolamento.

In particolare, l'osservatore propone di modificare il punto b) del comma 3 della norma in esame, escludendo detti soggetti dal gruppo di revisione e introducendo contestualmente una disposizione che consenta comunque di ricomprenderli nell'ambito dei soggetti a cui si applicano le situazioni di incompatibilità. La disposizione proposta è la seguente: "Per le sole finalità di cui al presente capo devono intendersi altresì ricompresi nella definizione di "gruppo di revisione" anche coloro che svolgono il controllo di qualità successivamente all'emissione della relazione di revisione in relazione ad uno specifico incarico".

Un altro osservatore ritiene che nella definizione di "catena di comando" dovrebbero essere specificati i soggetti che hanno una responsabilità diretta di remunerazione. Tale osservatore rileva altresì che la definizione di "ufficio" risulta eccessivamente ampia.

Anche con riferimento alla definizione di "direzione aziendale", il medesimo osservatore ritiene opportuno che sia indicata con maggior chiarezza la categoria dei soggetti interessati, tenuto conto che tale definizione contiene "un generico riferimento a tutti coloro che all'interno della società conferente svolgono funzioni di direzione riguardanti le politiche contabili e la preparazione del bilancio".

Considerazioni

In merito alla proposta di modifica della definizione del "gruppo di revisione" si sottolinea che la stessa, per diretta ammissione dell'osservatore, non rientra tra le osservazioni di sostanza, ma è piuttosto un suggerimento finalizzato ad introdurre una rappresentazione, ritenuta più chiara, dei soggetti che svolgono il controllo di qualità.

In realtà, posto che anche l'osservatore medesimo concorda sul fatto che ai fini dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità i soggetti che svolgono il controllo di qualità successivamente all'emissione dell'opinion sono da considerarsi alla stregua degli altri soggetti appartenenti al gruppo di revisione, si rileva che la precisazione proposta introdurrebbe una differenziazione, tra i soggetti appartenenti al gruppo di revisione, che non avrebbe alcun effetto ai fini della disciplina delle incompatibilità.

In merito alla proposta di specificare, nella definizione di "catena di comando", chi sono "coloro che hanno una responsabilità diretta di ... remunerazione", si ritiene che tale specificazione non sia opportuna in quanto, nell'ambito delle diverse strutture organizzative delle società di revisione, possono essere adottate soluzioni diverse nell'attribuzione delle funzioni e delle relative deleghe, ciò che richiede la necessità di individuare caso per caso coloro ai quali sono attribuite tali responsabilità. Pertanto, la rilevata mancata specificazione di tali soggetti rientra nell'obiettivo della norma, per consentire alla stessa di poter essere applicata alla diverse realtà concrete. Tale approccio è in linea con il contenuto della Raccomandazione Europea, che utilizza la stessa locuzione.

Con riferimento all'osservazione secondo la quale la definizione di "ufficio" sarebbe eccessivamente ampia, si sottolinea che nella definizione proposta nel documento in consultazione si indica che l'"ufficio", oltre alla sede nella quale il responsabile dell'incarico di revisione esercita la sua attività (che non dovrebbe presentare problemi interpretativi) può comprendere anche sedi diverse, al fine di tener conto delle strette relazioni professionali e operative che possono sussistere tra tali sedi. Ciò in quanto si è ritenuto opportuno estendere le incompatibilità anche a quei soggetti che, in virtù di rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività in stretto contatto con la sede dove i soci o amministratori facenti parte del gruppo di revisione operano, potrebbero esercitare un'influenza sul risultato della revisione. Anche in questo caso, pertanto, la definizione utilizzata rientra nell'obiettivo della norma, per consentire alla stessa di poter essere applicata alla diverse realtà concrete.

Infine, anche con riferimento all'osservazione relativa alla definizione di "direzione aziendale", non si concorda sull'opportunità di precisare ulteriormente la categoria dei soggetti interessati, tenuto conto della necessità, per i soggetti incaricati della revisione, di riscontrare la sussistenza di tali funzioni, che rilevano ai fini della individuazione delle incompatibilità, nelle diverse realtà organizzative ed operative delle società sottoposte a revisione, procedendo quindi ad una valutazione nei diversi casi specifici.

Per i motivi sopra esposti si conferma il testo dell'art. 149-ter nella versione resa nota per la consultazione.

* * *

"Art. 149-quater
(Interessi finanziari)

1. Costituisce causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario nella società che ha conferito l'incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate da parte dei seguenti soggetti:

a) la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

c) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore."

Osservazioni

Un osservatore propone di ricomprendere nell'elencazione delle cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-quater in materia di interessi finanziari, un'ulteriore fattispecie relativa alla detenzione, da parte della società di revisione e di coloro che fanno parte del gruppo di revisione, di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, in presenza di un incarico conferito dalla società di gestione del risparmio che gestisce i relativi fondi.

Tale osservatore propone pertanto di inserire nell'art. 149-quater un nuovo comma 3 del seguente tenore: "3. Nel caso della revisione contabile di una società di gestione del risparmio e del rendiconto del fondo comune da essa gestito, costituisce altresì causa di incompatibilità la detenzione di quote del fondo medesimo da parte della società di revisione, nonché da parte di coloro che fanno parte del gruppo di revisione".

Un altro osservatore rileva che il riferimento alle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza è troppo generico e quindi rimesso ad una valutazione eccessivamente discrezionale delle parti. Tale osservatore ritiene opportuno che la norma chiarisca quali sono le fattispecie che rientrano nelle situazioni che compromettono l'indipendenza del revisore.

Considerazioni

Con riferimento all'osservazione secondo la quale dovrebbe essere inserita la norma proposta sopra citata, che prevede un'incompatibilità del revisore nel caso di detenzione di quote di un fondo comune da parte del revisore incaricato della revisione contabile di una società di gestione del risparmio e del rendiconto del fondo medesimo, si concorda sul fatto che tali situazioni siano potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore, laddove, però, tali quote siano significative per il revisore medesimo.

Al riguardo si evidenzia che anche la Raccomandazione Europea individua una minaccia per l'indipendenza nella detenzione di quote di fondi comuni di investimento solamente se l'interesse finanziario che ne deriva è "significativo". Tale approccio è stato condiviso e trasfuso anche nel Documento "Principi sull'indipendenza del revisore", raccomandato dalla Consob.

Si ritiene quindi che la sussistenza dell'incompatibilità debba essere valutata caso per caso, alla luce di quanto previsto dal citato principio sull'indipendenza del revisore. Conseguentemente si ritiene più opportuno applicare al caso in questione, a mezzo di un apposito comma 3, la soluzione normativa già introdotta al comma 2 dell'art. 149-quater.

In merito all'osservazione secondo la quale l'individuazione delle situazioni "potenzialmente suscettibili" di compromettere l'indipendenza risulterebbe generica, non si ritiene di poter concordare con quanto rappresentato dall'osservatore, laddove si consideri che tale individuazione deve essere effettuata, come indicato nel medesimo comma 2 dell'articolo 149-quater, sulla base di quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza. Ci si riferisce al documento raccomandato dalla Consob con delibera n. 15185 del 5 ottobre 2005, intitolato "Principi sull'indipendenza del revisore", come già illustrato nel commento all'art. 149-quater del documento di consultazione.

In considerazione di quanto sopra esposto ed accogliendo nei termini indicati la prima delle osservazioni rappresentate, si propone di modificare il testo dell'articolo 149-quater come segue:

"Art. 149-quater
(Interessi finanziari)

1. Costituisce causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario nella società che ha conferito l'incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate da parte dei seguenti soggetti:

a) la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

c) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3. Ove siano sottoposti a revisione una società di gestione del risparmio ed i fondi da essa gestiti, si applica il comma 2 alla detenzione di quote dei fondi medesimi. "

* * *

"Art. 149-quinquies
(Relazioni d'affari)

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la società che ha conferito l'incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro:

a) la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

c) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3. Non costituiscono situazioni di incompatibilità le relazioni d'affari regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei, e che non abbiano una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti. Possono essere comunque forniti i servizi assicurativi e previdenziali, i prestiti e le garanzie concessi da banche o altre istituzioni finanziarie, alle persone fisiche di cui ai precedenti commi, a condizione che tali rapporti siano instaurati secondo le normali procedure di erogazione, e secondo termini e condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei."

Osservazioni

Un osservatore evidenzia che la formulazione dell'art. 149-quinquies proposta dalla Consob, che estende ai "familiari" le cause di incompatibilità derivanti dalla sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, non tiene conto delle difficoltà applicative che l'introduzione di tale disciplina potrebbe generare.

L'osservatore ricorda infatti che le società di revisione sono tenute a riscontrare il rispetto della disposizione in esame anche in conformità all'art. 149-ter, che richiede loro di dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità. Tali difficoltà riguardano le verifiche finalizzate ad identificare l'eventuale sussistenza di rapporti con le società conferenti gli incarichi (e loro controllanti e controllate), nonché con i componenti dei loro organi di amministrazione e controllo e della loro direzione aziendale da parte di "figli, genitori, fratelli e sorelle", anche se non conviventi, di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

Secondo tale osservatore, l'ottenimento delle informazioni necessarie per verificare le situazioni di incompatibilità in parola può presentare difficoltà in caso di rifiuto di fornire le informazioni medesime da parte dei familiari sopra richiamati.

Nel caso in cui tali soggetti si rifiutino di fornire dette informazioni, eventualmente invocando l'applicazione delle vigenti norme in materia di privacy, la società di revisione non disporrebbe di alcuno strumento coercitivo per ottenere le informazioni medesime.

Sulla base di tale argomentazione, l'osservatore suggerisce di limitare l'ambito all'interno del quale monitorare la sussistenza di situazioni di incompatibilità scaturenti da "relazioni d'affari" a quello degli "stretti familiari". In tale ambito, per ragioni dettate dalla contiguità dell'istituto del matrimonio o della convivenza ovvero dalla dipendenza economica dei soggetti inclusi nella definizione, le verifiche sarebbero possibili. Viene quindi proposto di sostituire nel comma 1, lett. c), il termine "familiari" con quello di "stretti familiari".

Un altro osservatore suggerisce una modifica della disposizione volta a precisare cosa si intende per "impegni ad instaurare" le relazioni d'affari, nonché il livello di formalizzazione di tali impegni.

Considerazioni

In merito all'osservazione relativa alla limitazione dell'ambito di applicazione delle incompatibilità dovute alla presenza di relazioni d'affari ai soli "stretti familiari", si rileva che tale osservazione riguarda le difficoltà applicative legate all'ottenimento delle informazioni necessarie ai fini della verifica della sussistenza di relazioni d'affari intrattenute dai "familiari" e non mette in discussione la rilevanza, nell'ambito delle situazioni di incompatibilità, di tali relazioni.

Si ricorda al riguardo che, in linea con il contenuto della Raccomandazione europea, sono vietate, in base al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 149-quinquies, anche ai familiari le relazioni d'affari non regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei e che abbiano una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti.

Con riferimento alle difficoltà applicative segnalate dalle associazioni consultate si osserva che le società di revisione – sulla base delle previsioni regolamentari in via di emanazione – risultano tenute ad adottare procedure interne idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni lesive dell'indipendenza. Al riguardo si sottolinea che l'art. 149-ter, rispetto al quale non sono pervenute osservazioni, stabilisce che "Le società di revisione si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 160 del Testo unico e di cui al presente capo, nonché le altre situazioni che possono comprometterne l'indipendenza, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza.".

Ciò detto, anche qualora il divieto disciplinato nel comma 1 venisse limitato ai soli "stretti familiari", non troverebbe soluzione la difficoltà segnalata di reperire le informazioni relative alle relazioni d'affari intrattenute dai "familiari". Infatti tali informazioni, tenuto conto di quanto previsto dal menzionato art. 149-ter, primo comma, dovrebbero essere comunque acquisite dalla società di revisione, attraverso le procedure di cui si deve dotare, trattandosi di relazioni potenzialmente lesive dell'indipendenza alla luce dei principi che, quindi, devono essere oggetto di valutazione ai sensi del comma 2 dell'art. 149-quinquies.

In merito alle difficoltà applicative, è intenzione dell'Istituto avviare un proficuo scambio di idee con le competenti associazioni di categoria al fine di consentire alle società di revisione l'individuazione di misure organizzative in grado di ottimizzare l'acquisizione delle informazioni di cui le stesse società necessitano attraverso modalità tali da non arrecare pregiudizio alla riservatezza dei soggetti interessati.

Con riferimento all'osservazione relativa alla locuzione "impegno ad instaurare" le relazioni d'affari, si sottolinea preliminarmente che la formulazione adottata è in linea con la Raccomandazione Europea, la quale indica che "le relazioni d'affari o l'assunzione di un impegno ad instaurare tali relazioni devono essere vietate".

Tale approccio è stato condiviso nella stesura del regolamento oggetto di consultazione ed implica che l'impegno ad instaurare una relazione d'affari, eventualmente anche non vincolante e non formalizzato, può generare un'aspettativa in grado di minacciare l'indipendenza allo stesso modo della relazione d'affari.

Pertanto, ai fini dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità dovute alla presenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, ciò che rileva non è il livello di formalizzazione di tali impegni ma le conseguenze in termini di indipendenza del revisore che tali impegni determinano.

Per le ragioni sopra esposte, si conferma il testo dell'art. 149-quinquies nella versione resa nota per la consultazione.

* * *

"Art. 149-septies
(Rapporti di lavoro autonomo o subordinato)

1. Costituisce causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:

a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore."

Osservazioni

Un osservatore ritiene che la norma, il cui obiettivo, senza dubbio condivisibile, è contenuto anche nella Raccomandazione Europea, presenta una formulazione che, alla luce della forma giuridica in cui possono essere strutturate talune entità appartenenti alla rete della società di revisione, può prestarsi ad incertezze interpretative.

La norma in esame individua infatti, quale causa di incompatibilità, la "prestazione di lavoro autonomo" a favore della società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate anche da parte di soci e amministratori di un'entità della rete, che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa allo svolgimento dell'incarico di revisione. Tra i destinatari della norma potrebbero dunque rientrare anche i partner degli studi professionali costituiti in forma di associazioni ed appartenenti al network, che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa allo svolgimento dell'incarico di revisione.

Tuttavia l'osservatore indica che, a suo avviso, quando tali soggetti operano nell'ambito dell'associazione professionale aderente al network, in tale ambito possono prestare servizi che non rientrano tra quelli proibiti dall'art. 160, comma 1-ter del TUF. Pertanto, viene chiesto di chiarire che l'art. 149-septies può trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui la prestazione venga resa dal professionista al di fuori dell'associazione professionale cui questi appartiene.

Al riguardo, l'osservatore evidenzia che tale precisazione sarebbe importante laddove si consideri che l'attività svolta da un professionista ha, per sua stessa natura, carattere personale anche qualora la professione venga esercitata in forma associata. Tale principio, secondo l'osservatore, trova il suo fondamento nell'art. 2232 del codice civile ed è ampiamente consolidato, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina.

La natura personale della prestazione potrebbe infatti indurre a ritenere che l'attività svolta dai partner degli studi professionali rientri nelle "prestazioni di lavoro autonomo", di cui al primo comma dell'art. 149-septies, anche qualora tali soggetti operino per conto dell'associazione professionale appartenente al network di una società di revisione.

A tal fine, viene proposto, "a meri fini chiarificatori", di modificare il primo periodo del comma 1 dell'art. 149-septies nei seguenti termini: "Costituisce causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo, resa per conto proprio, o la prestazione di lavoro subordinato in favore della società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti: (……).

Considerazioni

Le considerazioni dell'osservatore sopra indicato, circa la natura personale dell'attività svolta da un professionista, tanto a titolo individuale quanto in forma associata, sono senz'altro da condividere.

Proprio in ragione di tali considerazioni, tuttavia, se si ritiene che la prestazione di lavoro autonomo, resa a titolo personale, da parte di un socio o amministratore della rete (che lavori nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa allo svolgimento dell'incarico), costituisca una situazione idonea a compromettere l'indipendenza del revisore, altrettanto dovrà ritenersi con riguardo all'eventuale prestazione di lavoro autonomo resa dal medesimo soggetto, anziché per proprio conto, nell'ambito di un'associazione professionale facente parte del network della società di revisione.

D'altra parte, lo stesso osservatore non fornisce elementi atti a chiarire perché, in tale ultimo caso, le ricadute sull'indipendenza del revisore dovrebbero ritenersi diverse dal caso in cui il professionista operi a titolo esclusivamente personale. Al contrario, nelle osservazioni viene evidenziata la sostanziale assimilabilità dell'attività professionale svolta nelle due forme sopra indicate.

Né in proposito sembra rilevare quanto evidenziato dal medesimo osservatore in merito alla liceità della prestazione - ad opera del network - dei servizi diversi dalla revisione non espressamente considerati dalla previsione di incompatibilità recata dall'art. 160, comma 1-ter del Testo Unico. Tale affermazione non sembra infatti contraddetta dalla norma in via di emanazione, posto che le entità della rete subiranno una limitazione nell'erogazione dei servizi non contemplati dal predetto art. 160, comma 1-ter, solo qualora la prestazione professionale sia resa da un partner dello studio professionale aderente al network il quale lavori nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.

Si soggiunge, da ultimo, che l'emendamento proposto dall'osservatore in questione - ossia, la specificazione che l'impedimento sussiste solo per le prestazioni rese a titolo personale - avrebbe come effetto quello di consentire lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nei confronti della società sottoposta a revisione anche ai soggetti che assumano il relativo incarico nel quadro di una partnership, ancorché si trovino in una delle situazioni disciplinate dalle lett. a) e b) dell'art. 149-quinquies. Del pari risulterebbe possibile l'assunzione di un incarico di lavoro autonomo nei confronti della società sottoposta a revisione anche da parte di coloro che rivestono lo status di socio o amministratore di un'entità della rete e lavorino nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico anche quando la prestazione sia svolta nel quadro di una associazione professionale completamente estranea alla rete.

In considerazione di quanto esposto, si conferma il testo dell'art. 149-septies nella versione resa nota per la consultazione.

* * *

"Art. 149-novies
(Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente)

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:

a) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;

b) i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo o lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, anche in circostanze diverse da quelle ivi rappresentate, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore."

Osservazioni

Un osservatore ritiene che la formulazione della disposizione in esame possa presentare profili di difficoltà applicativa a causa della genericità della nozione di "funzioni […...] tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio".

In particolare, tale osservatore propone di inserire nell'art. 149-novies un terzo comma finalizzato a precisare che spetta alla società emittente – anche per il tramite del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili – l'obbligo di comunicare alla società di revisione quali siano i soggetti che ricoprono le funzioni sopra richiamate, nonché le relative variazioni. Tale norma dovrebbe anche disciplinare la procedura che l'emittente deve seguire per la comunicazione di tali informazioni.

La norma proposta dall'osservatore dovrebbe avere il seguente tenore: "3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la società che ha conferito l'incarico, anche per il tramite del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, comunica alla società di revisione l'elenco dei soggetti che svolgono funzioni tali da poter influire direttamente sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della società. La predetta comunicazione è inviata alla società di revisione in occasione del conferimento dell'incarico. Eventuali variazioni delle informazioni fornite dovranno essere tempestivamente comunicate alla società di revisione."

Considerazioni

La proposta di cui sopra non può essere condivisa, poiché non sembra rientrare nella delega conferita dal legislatore alla Consob la possibilità di introdurre un apposito obbligo, a carico dell'emittente, di informare il revisore in merito ai soggetti che svolgono funzioni tali da incidere sulla preparazione delle registrazioni contabili e sul bilancio della società. Peraltro, tale obbligo regolamentare non sembra necessario, in quanto si ritiene che il revisore debba normalmente acquisire le informazioni in parola nel corso dello svolgimento dell'incarico di revisione.

Si conferma pertanto il testo della norma oggetto di consultazione.

* * *

"Art. 149-decies
(Servizi di consulenza legale)

1. Rientrano tra gli altri servizi di cui all'articolo 160, comma 1-ter, lettera i), del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano un'attività di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale connessi allo svolgimento di procedimenti contenziosi."

Osservazioni

Un osservatore, pur condividendo nel complesso la proposta formulata, ha manifestato l'opportunità di apportare alcune modifiche dell'art. 149-decies per evitare eventuali incertezze nell'interpretazione ed applicazione della norma.

In primo luogo, l'osservatore ritiene opportuno che la norma chiarisca cosa si debba intendere per "rappresentanza del cliente", tenuto conto che nel vigente ordinamento il termine "rappresentanza" può riferirsi a tipologie diverse che abbracciano sia casi di rappresentanza cd. volontaria (che si configura nel caso in cui un soggetto – rappresentato – attribuisce ad un altro – rappresentante – il potere di compiere per suo conto uno o più atti che producano effetti diretti nella sua sfera giuridica), sia casi di rappresentanza cd. legale.

Ad avviso di tale osservatore, la semplice nozione di "rappresentanza" utilizzata nella disposizione in esame potrebbe risultare troppo generica rispetto alle finalità che la stessa intende perseguire. Sembrerebbe quindi più appropriato riferire il divieto di cui all'art. 149-decies esclusivamente ai casi in cui il revisore o soggetti appartenenti alla rete svolgano attività di rappresentanza che determini l'assunzione di decisioni per conto del cliente o la partecipazione a processi decisionali per conto dello stesso.

In secondo luogo, il medesimo osservatore propone di sostituire la nozione di "assistenza legale" con quella di "assistenza giudiziale", tenuto conto che l'obiettivo della norma in esame consiste nel vietare lo svolgimento di attività giudiziali che comportino un coinvolgimento del revisore nelle decisioni del cliente e non, più in generale, la prestazione di servizi di consulenza legale nell'ambito dei quali vengano semplicemente esaminate posizioni di contenzioso giudiziale (circostanza che, ad esempio, può verificarsi nel corso di una due diligence).

Per le suddette ragioni, l'osservatore propone di integrare la disposizione contenuta nell'art. 149-decies del regolamento nel seguente modo: "Rientrano tra gli altri servizi di cui all'art. 160, comma 1-ter, lett. i), del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano un'attività di rappresentanza del cliente e determinano l'assunzione di decisioni o la partecipazione a processi decisionali per conto del cliente, nonché servizi di assistenza giudiziale connessi allo svolgimento di procedimenti contenziosi".

Un altro osservatore ritiene necessario estendere la portata del divieto di fornire servizi di consulenza legale ad ulteriori servizi, oltre a quelli già previsti nel documento di consultazione, quali, a titolo esemplificativo:

  • l'assistenza contrattuale prestata in qualunque forma, posto che in tali contesti il consulente – appartenente alla società di revisione o alla sua rete – rappresenta (o comunque partecipa alla rappresentanza di) specifici interessi della società revisionata o del suo gruppo nei confronti di terzi;
  • l'assistenza in materia societaria, laddove questa si estrinsechi nella raccomandazione ovvero nell'implementazione di strutture e/o operazioni che potrebbero essere oggetto di valutazione ed eventuale censura da parte del revisore;
  • la pareristica, segnatamente in tutti i casi in cui il parere prestato impatti su aspetti della vita della società rilevanti ai fini dell'espressione di un giudizio di revisione realmente indipendente.

Tale osservatore auspica altresì che le norme regolamentari integrino l'elenco dei servizi vietati, di cui all'art. 160, comma 1-ter del TUF, con la consulenza fiscale. Pur riconoscendo che né l'art. 160 né il Sarbanes-Oxley Act, dal quale esso trae spunto, fanno riferimento alla consulenza fiscale, viene ritenuto che i servizi finalizzati a consentire al cliente una riduzione del proprio carico impositivo, tanto in sede consulenziale che in sede di rappresentanza avanti all'Amministrazione Finanziaria, pongano il revisore in un conflitto insanabile.

Secondo l'osservatore, negli Usa la lacuna del Sarbanes-Oxley Act è stata colmata dal PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) che ha emanato nuove regole in tema di indipendenza, approvate dalla SEC nel 2006. In base a tali regole viene espressamente vietato ai revisori di prospettare, assistere alla realizzazione o esprimersi professionalmente relativamente ad "aggressive tax shelter schemes", ad altri "particular types of tax services (confidential transactions or aggressive tax transactions)" – che potrebbero ritenersi coincidenti con il novero delle operazioni potenzialmente elusive di cui all'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 come trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc. – o di fornire "personal tax services to individuals who play a direct role in preparing the financial statements" delle società clienti.

Tale osservatore auspica che la Consob fornisca una risposta in linea con le aspettative del mercato, a presidio del requisito di indipendenza delle società di revisione, vietando espressamente al revisore e alla sua rete sia lo svolgimento di attività consulenziale in materia societaria e/o fiscale, sia la rappresentanza del cliente, tanto avanti l'Amministrazione Finanziaria quanto presso gli organi della giustizia tributaria.

Considerazioni

Quanto al primo degli emendamenti auspicati dai soggetti consultati - volto a chiarire a quale nozione di rappresentanza (legale o volontaria) si riferisca la limitazione recata dalla previsione in via di emanazione - si ritiene superfluo precisare nel regolamento che l'ambito di applicazione del "divieto" coincide con il fenomeno della rappresentanza volontaria. Del resto, trattandosi di "servizi di consulenza" - e cioè di prestazioni rese su richiesta dell'interessato - non si vede come potrebbe rilevare altra forma di rappresentanza, la cui instaurazione è direttamente prevista dalla legge.

Circa la necessità – evidenziata dal medesimo osservatore – di limitare l'ambito di applicazione della previsione in questione ai casi in cui la rappresentanza del cliente implichi l'assunzione di decisioni o la partecipazione a processi decisionali per conto di questi, si ritiene di modificare la formulazione della previsione proposta per chiarire che gli incarichi rilevanti ai fini di un'eventuale incompatibilità sono quelli che comportano "l'attribuzione di poteri di rappresentanza" in capo al consulente (anziché "un'attività di rappresentanza"). In tal modo – pur discostandosi dalla formulazione auspicata dal medesimo osservatore – si evitano comunque gli inconvenienti legati alla precedente versione della norma di regolamento, posto che vengono ricompresi nell'ambito di applicazione della stessa esclusivamente gli incarichi nei quali al consulente viene attribuito un potere di rappresentanza in vista della partecipazione a contesti tipicamente "decisionali", nei quali è destinata ad assumere rilievo la volontà del rappresentato.

Con riferimento al secondo rilievo del medesimo osservatore, si ritiene – al fine di non circoscrivere eccessivamente l'ambito applicativo della disposizione – di non procedere alla sostituzione della nozione di "assistenza legale" con quella di "assistenza giudiziale", soluzione che comporterebbe una sostanziale identificazione delle consulenza vietata con quella resa nell'ambito di giudizi già instaurati innanzi alle competenti autorità giurisdizionali. A mezzo della previsione che si è in procinto di emanare, viceversa, si intende ricomprendere tra le attività incompatibili anche quelle che il consulente svolge al di fuori del giudizio (qualora sia già in atto un contrasto tra il cliente e soggetti terzi), posto che, in circostanze del genere, il professionista risulta intensamente coinvolto nella tutela delle posizioni del proprio assistito (non meno che nell'ipotesi di controversie giurisdizionali).

In merito all'osservazione secondo la quale occorrerebbe estendere la portata delle incompatibilità ad altri servizi di consulenza legale quali l'assistenza contrattuale, l'assistenza in materia societaria e la pareristica (nei casi sopra individuati), si rileva che nella formulazione del testo dell'art. 149-decies proposto per la consultazione, tali servizi, laddove siano prestati con le modalità in esso indicate (con poteri di rappresentanza del cliente o nell'ambito di controversie), sono già considerati incompatibili con l'indipendenza del revisore. Negli altri casi, conformemente all'approccio comunitario (ed anche statunitense), non si ritiene che la prestazione di detti servizi costituisca, in via generale, una situazione idonea a compromettere l'indipendenza del revisore.

Con riferimento invece all'osservazione secondo la quale anche i servizi di consulenza fiscale dovrebbero essere compresi nell'elenco dei servizi vietati, di cui all'art. 160, comma 1-ter, si rappresenta che né la normativa comunitaria né la normativa statunitense hanno previsto alcun divieto di portata generale quale quello proposto dall'osservatore.

In particolare, la Raccomandazione Europea prevede addirittura che la consulenza fiscale, anche quando venga resa nella forma della assistenza nella risoluzione di una controversia (forma che potenzialmente potrebbe presentare i maggiori rischi per l'indipendenza), non rappresenti una minaccia per l'indipendenza del revisore. Infatti la Raccomandazione recita come segue: "Anche quando il revisore legale assume un ruolo relativamente attivo per conto del cliente, possono esservi altre circostanze specifiche che fanno sì che la sua indipendenza non venga generalmente considerata compromessa. Una situazione del genere potrebbe essere quella in cui il revisore rappresenta il cliente dinanzi ad un tribunale o all'amministrazione fiscale in una controversia in materia fiscale" (cfr. Allegato B alla Raccomandazione Europea, par. 7.2.5).

Anche le norme del PCAOB citate dall'osservatore riguardano, come evidente da quanto rappresentato dallo stesso, situazioni assolutamente peculiari e tipologie di operazioni ben circoscritte. Le citate regole in vigore negli Stati Unite consentono, infatti, in via generale la prestazione di consulenza fiscale, prevedendo un divieto esclusivamente nei seguenti casi:

  • Aggressive tax position transactions: si tratta di operazioni la cui finalità è quella della "tax avoidance", a meno che il trattamento fiscale proposto sia almeno "probabilmente" consentito in base alla normativa fiscale;
  • "Confidential transactions": si tratta di operazioni proposte al cliente sotto condizione di riservatezza. In particolare, affinché le operazioni rientrino in tale tipologia, la riservatezza deve essere richiesta dal consulente, che pone delle limitazioni alla "disclosure" del trattamento fiscale o della struttura fiscale proposti;
  • "Tax services for persons in financial reporting roles": si tratta di servizi di consulenza fiscale prestati a titolo personale direttamente a soggetti che nell'ambito della società sottoposta a revisione ricoprono ruoli di supervisione nella preparazione del bilancio, o a loro stretti familiari.

Alla luce di quanto evidenziato, risulta pertanto evidente che in via generale i servizi di consulenza fiscale sono consentiti tanto dalla normativa comunitaria quanto da quella statunitense.

In considerazione di quanto sopra esposto, è stata adottata la seguente versione dell'art. 149-decies:

"Art. 149-decies
(Servizi di consulenza legale)

1. Rientrano tra gli altri servizi di cui all'articolo 160, comma 1-ter, lettera i), del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano un'attività l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale connessi allo svolgimento di procedimenti contenziosi nell'ambito di controversie."

* * *

"Art. 149-duodecies
(Pubblicità dei corrispettivi)

1. In allegato al bilancio d'esercizio della società che ha conferito l'incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società, dai seguenti soggetti:

a) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione;

b) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all'emissione di un'attestazione e altri servizi, distinti per tipologia;

c) dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.

2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società incluse nell'area di consolidamento."

Osservazioni

Un osservatore rileva che il riferimento alle "società incluse nell'area di consolidamento", contenuto nel comma 2 dell'art. 149-duodecies, potrebbe generare un profilo di incertezza nell'applicazione della norma in quanto non risulta chiaro se, nella predisposizione del prospetto dei corrispettivi, si debba tener conto o meno delle società consolidate con il "metodo proporzionale" (tipicamente le joint-ventures, società a controllo congiunto).

A tal fine, l'osservatore suggerisce di sostituire la nozione di "società incluse nell'area di consolidamento" con quella di "società controllate", tenuto anche conto che tale ultima nozione è presente nella sezione sulla revisione contabile del Testo Unico.

L'osservatore propone pertanto di modificare il comma 2 dell'art. 149-duodecies come segue: "Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società controllate".

Un altro osservatore rileva preliminarmente che la delega attribuita alla Consob dall'art. 160, comma 1-bis del Testo Unico è molto ampia e non specifica su quali soggetti gravi l'obbligo di pubblicità né la forma della stessa.

Viene al riguardo proposto, in primo luogo, di sostituire la dicitura contenuta nell'art. 149- duodecies "corrispettivi di competenza dell'esercizio" con "corrispettivi relativi alla revisione del bilancio".

In secondo luogo, l'osservatore ritiene che la formulazione proposta dalla Consob, che prevede un regime di pubblicità di tutti i corrispettivi di revisione, non sia opportuna, da un lato, per "profili di concorrenza tra le società di revisione", dall'altro, perché può generare una moltiplicazione delle informazioni. Infatti la capogruppo quotata dovrà indicare in bilancio i corrispettivi di competenza, dovrà predisporre un prospetto relativo alle società incluse nell'area di consolidamento con l'indicazione dei compensi versati alla società di revisione e alle entità appartenenti alla sua rete e, da ultimo, anche le società controllate dovranno indicare in bilancio i corrispettivi di competenza, benché questi ultimi siano già contenuti nel prospetto redatto dalla capogruppo quotata.

Il medesimo osservatore rileva inoltre che la norma in esame comporta un significativo incremento degli oneri di produzione delle informazioni causato dal disallineamento tra le diverse tipologie di dati da produrre (prospetto dei corrispettivi versati nel corso dell'esercizio per le società controllate, di cui all'art. 149-duodecies, e tabella degli incarichi conferiti dalle società controllate che contiene l'indicazione dei compensi stimati per lo svolgimento dell'incarico, di cui all'art. 147), nonché tra le relative tempistiche (il prospetto deve essere predisposto ai fini dell'inserimento nel bilancio, la tabella ai fini dell'invio alla Consob da effettuarsi entro 45 giorni dalla data dell'assemblea).

A seguito di tali osservazioni, viene proposto che le società forniscano le informazioni relative ai corrispettivi esclusivamente all'Autorità di vigilanza, evitando qualsiasi forma di pubblicità legata al bilancio.

Un terzo osservatore ritiene maggiormente coerente con la ratio della norma in esame che l'obbligo di fornire adeguata informativa in merito ai corrispettivi sia posto a carico della società di revisione, anziché della società che conferito l'incarico. Infatti, se il soggetto di cui è necessario valutare l'indipendenza è la società di revisione, a giudizio di tale osservatore appare coerente che sia la stessa società di revisione ad essere obbligata a fornire l'informativa che la riguarda.

Inoltre, viene ritenuto che il tenore della norma di cui all'art. 160, comma 1-bis, del Testo Unico lasci intendere che le suddette forme di pubblicità debbano essere fornite dal soggetto percettore dei compensi (che "hanno percepito") e non dal soggetto che li corrisponde.

Infine, il medesimo osservatore indica che la diversa soluzione proposta dalla Consob comporterebbe, da un lato, una dispersione delle fonti presso cui è possibile reperire l'informativa riguardante detti compensi che devono essere riferiti a ciascun incarico, dall'altro, per le società di gestione del risparmio, una parziale sovrapposizione degli obblighi in discorso con l'informativa che già forniscono nel prospetto informativo con riferimento alle spese relative alla revisione dei patrimoni gestiti.

Considerazioni

La proposta di sostituire la nozione di "società incluse nell'area di consolidamento" con quella di "società controllate" può essere condivisa. Infatti, considerata la finalità della norma, che è quella di fornire al pubblico le informazioni sui corrispettivi di una società di revisione e del suo network con riferimento a ciascun incarico svolto, in modo da consentire una valutazione dell'indipendenza del revisore nei confronti della società conferente e del suo gruppo, si ritiene che la modifica proposta comporti un limitato impatto sull'informativa da rendere al pubblico ed al contempo contribuisca a rimuovere le incertezze interpretative che l'utilizzo della locuzione inizialmente proposta potrebbe generare.

Con riferimento alla proposta di sostituire la locuzione "corrispettivi di competenza dell'esercizio" con "corrispettivi relativi alla revisione del bilancio", non si ritiene che essa sia coerente con le indicazioni contenute nella norma regolamentare, che dà attuazione alla delega legislativa. Ciò in considerazione del fatto che i corrispettivi a cui si fa riferimento non sono solo quelli relativi alla revisione del bilancio ma anche quelli relativi a servizi diversi dalla revisione, prestati sia dalla società di revisione che dalle altre entità della rete. Al riguardo si evidenzia quanto indicato dal medesimo art. 149-duodecies, comma 1, lett. b) e c), nonché nel relativo commento.

In merito all'osservazione secondo cui la pubblicità dei corrispettivi di cui all'art. 149-duodecies, sarebbe inopportuna "per profili di concorrenza tra le società di revisione", si evidenzia che le relative valutazioni sono state effettuate in via primaria, essendo stato stabilito nella legge n. 262/2005 l'obbligo di dare pubblicità ai compensi che le società di revisione e le entità appartenenti alla loro rete hanno percepito. Il medesimo legislatore, nella relazione accompagnatoria alla citata legge, ha indicato che i compensi di cui sopra devono essere riferiti a ciascun incarico.

Tale annotazione viene in rilievo anche con riferimento all'osservazione relativa alla moltiplicazione delle informazioni: poiché infatti nel caso di gruppi di società gli incarichi di revisione sono più d'uno (l'incarico di revisione del bilancio di esercizio della capogruppo, l'incarico di revisione del bilancio consolidato e gli incarichi di revisione dei bilanci di esercizio delle società del gruppo), i compensi da rendere pubblici non possono che riferirsi a ciascuno di tali incarichi.

In aggiunta a quanto sopra indicato, si sottolinea che, ai fini di una corretta valutazione dell'indipendenza del revisore nei confronti di un gruppo di società, risulta necessario disporre del dato relativo ai compensi corrisposti al revisore medesimo ed al suo network dal gruppo nel suo insieme, comprensivo di tutti gli incarichi conferiti dalle società appartenenti al gruppo (e quindi tanto dalla capogruppo, in relazione alla revisione del suo bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché a fronte di eventuali servizi non-audit, quanto dalle sue controllate).

In merito all'osservazione relativa all'aumento degli oneri di produzione delle informazioni da fornire ai sensi degli artt. 149-duodecies e 147, si evidenzia che si tratta di informazioni aventi natura differente e che rispondono a finalità diverse, ampiamente illustrate nel commento all'articolato oggetto di consultazione, al quale si rimanda. In particolare, ed in estrema sintesi, si rileva che le informazioni che le società conferenti devono allegare al bilancio ai sensi dell'art. 149-duodecies riguardano i compensi effettivamente corrisposti alla società di revisione ed al suo network nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio stesso, per servizi di revisione e servizi non-audit. Tali informazioni sono finalizzate a fornire elementi al mercato per consentire una valutazione dell'indipendenza del revisore. Le informazioni da fornire ai sensi dell'art. 147-bis sono invece relative ai soli corrispettivi di revisione, per l'importo indicato nella proposta approvata dalla società conferente (corrispettivi che a consuntivo possono essere anche molto diversi rispetto a quelli inizialmente indicati in proposta) e sono relativi al bilancio che sarà oggetto della revisione. Tali informazioni sono finalizzate a fornire elementi informativi all'Autorità di Vigilanza in relazione al conferimento degli incarichi di revisione.

Ciò posto, si rileva che l'aumento degli oneri di produzione rilevato dall'osservatore, dovuto alla necessità di fornire dati diversi, è ineliminabile, in considerazione della diversa natura e finalità dei dati medesimi.

Si sottolinea che le considerazioni sopra sviluppate circa la natura e le finalità delle informazioni in discorso, assumono rilievo anche in relazione all'osservazione pervenuta dal medesimo soggetto, secondo la quale si potrebbero verificare, in sede di regime transitorio, non meglio precisati "problemi applicativi" dovuti alla circostanza che gli adempimenti sopra citati fanno "riferimento (…) a periodi di esercizio diversi".

Si evidenzia infatti che, coerentemente con le sopra illustrate differenze relative a detti adempimenti, anche il regime transitorio previsto è stato disciplinato tenendo conto di ciò. Per un più approfondito esame del tema, si rimanda al commento sviluppato nel documento di consultazione nella parte relativa alle disposizioni transitorie.

Con riferimento alla proposta secondo la quale le società dovrebbero fornire alla sola autorità di vigilanza il dettaglio dei corrispettivi, non sembra che la stessa possa rappresentare una soluzione che garantisca una diffusione delle informazioni in oggetto, non consentendo di ottenere la pubblicità che invece il legislatore ha inteso assicurare.

Infine, relativamente alla rappresentata opportunità di attribuire l'obbligo di fornire le informazioni in discorso alle società di revisione anziché alle società conferenti, si osserva che, posto che i compensi ai quali deve essere data pubblicità sono quelli corrisposti dalla società conferente sia alla società di revisione sia alle entità della rete, l'unico soggetto effettivamente tenuto ad avere contezza dei dati in parola risulta essere proprio la società conferente, in quanto tali corrispettivi rappresentano costi che devono essere da questa iscritti in bilancio. Anche i dati relativi ai compensi corrisposti dalle società da questa controllate (che devono essere sintetizzati nel prospetto da allegare al bilancio consolidato), rappresentano informazioni di cui la controllante dispone e che utilizza nella formazione del bilancio consolidato medesimo. Al contrario, la società di revisione è un soggetto del tutto estraneo ai rapporti tra la società conferente e le entità della rete ed i compensi percepiti da queste ultime non rappresentano un dato che la società di revisione è tenuta a conoscere.

La proposta in esame non sembra tener conto di tale circostanza, imponendo alla società di revisione la comunicazione di dati (e l'assunzione della relativa responsabilità) in merito a rapporti contrattuali ai quali la stessa è estranea.

Con riferimento al problema, sollevato dal medesimo osservatore, della dispersione delle fonti presso le quali reperire i dati attinenti ai corrispettivi (cioè i bilanci delle diverse società conferenti), e della parziale sovrapposizione degli obblighi in discorso con la disclosure delle spese di revisione concernenti gli OICR, si rileva che, come già evidenziato, le informazioni di cui il legislatore ha inteso dare pubblicità devono essere riferite a ciascun incarico e, per i motivi sopra esposti, non possono che essere fornite dalle diverse società conferenti. Per quanto concerne, nello specifico, la "parziale sovrapposizione degli obblighi in discorso con la disclosure che" le SGR "già forniscono con riguardo alle spese di revisione relative alla revisione dei patrimoni gestiti", si ribadisce che i corrispettivi da indicare ai fini della pubblicità di cui all'art. 149-duodecies devono riferirsi anche ai compensi per servizi diversi dalla revisione, prestati sia dalla società di revisione che dalle entità appartenenti al suo network.

Tenuto conto di quanto rappresentato è stata adottata la seguente versione dell'art. 149-duodecies:

"Art. 149-duodecies
(Pubblicità dei corrispettivi)

1. In allegato al bilancio d'esercizio della società che ha conferito l'incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società dai seguenti soggetti:

a) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione;

b) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all'emissione di un'attestazione e altri servizi, distinti per tipologia;

c) dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.

2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società incluse nell'area di consolidamento controllate."

3. Revisione contabile dei gruppi (artt. 165 e 165-bis del TUF)

Per quanto attiene alle disposizioni regolamentari proposte alla consultazione in data 7 febbraio 2007 con riguardo alla revisione contabile delle società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo, si rinvia ad apposito distinto documento nel quale si darà conto delle osservazioni pervenute e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione in proposito.

* * *

ALLEGATO 5-TER
INCARICHI DI REVISIONE


Note per la compilazione del prospetto delle società controllate da società con azioni quotate, di cui all’art. 147 del Regolamento Emittenti

1) Deve essere indicata la data dell'assemblea della società con azioni quotate che ha conferito l'incarico.

2) Dati da indicare nell’ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell’Albo Speciale tenuto dalla Consob .

3) Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.

4) A conferma che la società italiana o estera controllata dalla società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di verifica anche secondo i criteri stabiliti dall’art. 151, comma 2, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare "NO".

5) Devono essere contrassegnate con la sigla "CC" le società controllate italiane, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi dell’art. 151 del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis e segg. del codice civile.

6) Devono essere riportate le motivazioni per cui la società controllata, già indicato nel prospetto precedentemente inviato, è uscita dal perimetro del gruppo (ad esempio, a seguito di: cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l’avvio della procedura di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l’avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli obblighi di revisione contabile).


Note per la compilazione del prospetto delle società controllanti e sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, di cui all’art. 147-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti

1) Deve essere indicata la data dell'assemblea della società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo (riportata al rigo 1) che ha conferito l'incarico.

2) Dati da indicare nell’ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell’Albo Speciale tenuto dalla Consob.

3) Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.

4) A conferma che la società italiana o estera sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di verifica anche secondo i criteri stabiliti dall’art. 151-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare "NO".

5) Devono essere contrassegnate con la sigla "CC" le società italiane sottoposte a comune controllo, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi dell’art. 151-bis del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e segg. del codice civile.

6) Devono essere riportate le motivazioni per cui la società controllante "intermedia" e/o la società sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate, già indicata nel prospetto precedentemente inviato, ha perso tale status (ad esempio, a seguito di: cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l’avvio della procedura di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l’avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli obblighi di revisione contabile).

 


Note per la compilazione del prospetto delle società sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, di cui all’art. 147-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti

1) Deve essere indicata la data dell'assemblea della società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo (riportata al rigo 1 del prospetto) che ha conferito l'incarico.

2) Dati da indicare nell’ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell’Albo Speciale tenuto dalla Consob.

3) Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.

4) A conferma che la società italiana o estera sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di verifica anche secondo i criteri stabiliti dall’art. 151-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare "NO".

5) Devono essere contrassegnate con la sigla "CC" le società italiane sottoposte a comune controllo, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi dell’art. 151-bis del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e segg. del codice civile.

6) Devono essere riportate le motivazioni per cui la società, già indicata nel prospetto precedentemente inviato, ha perso lo status di sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate (ad esempio, a seguito di: per cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l’avvio della procedura di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l’avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli obblighi di revisione contabile).