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Documenti di consultazione


DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
II FASE

25 ottobre 2004

Il 9 giugno 2004 la Commissione ha disposto la pubblicazione tramite il proprio sito web di un documento di consultazione riguardante le modifiche dirette ad adeguare le disposizioni del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti) ed i relativi Allegati alle recenti modifiche normative recate alla disciplina in tema di sollecitazione di OICR di diritto italiano, esteri armonizzati e non armonizzati, Exchange Traded Funds e fondi pensione aperti a contribuzione definita.

In relazione al predetto documento di consultazione sono pervenute osservazioni da parte di Associazioni di categoria, Associazioni di Consumatori, Studi legali e privati.

Ciò premesso, si illustrano di seguito: a) le osservazioni pervenute circa le proposte contenute nel documento di prima consultazione di modifica al Regolamento Emittenti; b) le valutazioni svolte dalla Commissione in merito; c) i testi delle disposizioni regolamentari e degli allegati al predetto Regolamento predisposti per la seconda consultazione(1).

Eventuali osservazioni in merito al presente documento di consultazione dovranno pervenire, entro e non oltre venticinque giorni dalla sua diffusione tramite Internet, al seguente indirizzo:

 

C O N S O B 
Divisione Intermediari
Ufficio Vigilanza SGR e OICR
Via della Posta n. 8/10
20123 MILANO

Delle osservazioni pervenute verrà data pubblicità sul sito Internet della CONSOB (www.consob.it).

* * *

Scarica documento completo ed allegati (formato pdf/zip) 

INDICE

II) Articolato - Testo di nuovo articolato e osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB

III) Allegato 1B - Schemi 8 e 9: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e schemi modificati

IV) Allegato 1B - Schemi 10, 11 e 12: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e schemi modificati

V) Allegato 1B - Schema 14: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e schema modificato 

VI) Allegato 1B - Schema 19: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e schema modificato

VII) Allegato 1G: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e allegato modificato 

VIII) Allegato 1H: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e allegato modificato



I) Osservazioni di carattere generale

1. Osservazioni generalidelle Associazioni di categoria

1.1 Un'Associazione di categoria ha manifestato preoccupazioni in ordine allo schema di prospetto informativo dei fondi comuni aperti proposto in sede di prima consultazione ed alle modalità di svolgimento di tale consultazione avente ad oggetto le modifiche al Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti).

Con riguardo al primo aspetto, è stato sostenuto che nel testo in consultazione sono state introdotte innovazioni che eccedono il dettato normativo comunitario disegnato dalla emendata Direttiva UCITS 85/611, non comparendo queste nella Raccomandazione della Commissione Europea per il recepimento della disciplina del prospetto cd. semplificato. Inoltre, l'Associazione osserva che per alcune "soluzioni normative" (informazioni da prospetto) sussistono fondati dubbi circa l'opportunità e la funzionalità delle stesse. In particolare, si lamenta che:

1. le modifiche del contenuto informativo del prospetto sono suscettibili di produrre un forte aggravio degli oneri amministrativi, con possibile traslazione sui costi sostenuti dai sottoscrittori dei predetti fondi;

2. l'adozione di soluzioni tecniche nel calcolo di taluni parametri non sembrano funzionali alla chiarezza espositiva, né alla semplificazione amministrativa;

3. l'introduzione di alcuni principi possono ledere la concorrenzialità dei rapporti con e tra intermediari o soggetti abilitati al collocamento, approfondendo il solco normativo rispetto a prodotti e servizi di risparmio gestito succedanei sottoposti a normative non omogenee.

Con riguardo al secondo aspetto, l'Associazione lamenta che i tempi e le modalità della revisione non sono stati adeguati alla complessità delle modifiche proposte e auspica un confronto tecnico nel quadro di una commissione di lavoro a più larga rappresentanza anche alla luce del testo di riforma sulla tutela del risparmio che è chiamato a risolvere alcune asimmetrie strutturali del presente sistema normativo.

1.2 Un'altra Associazione di categoria ha sostenuto che, in linea generale, gli interventi normativi ipotizzati nel documento di prima consultazione non sono in grado di alleggerire il contenuto del prospetto informativo degli OICR italiani di tipo aperto, poiché viene richiesto l'inserimento di informazioni ulteriori. Al riguardo, essa manifesta perplessità in ordine alla circostanza che, per talune delle innovazioni delineate, ai costi di adeguamento informativo del prospetto per gli intermediari non corrisponderebbe necessariamente una maggiore utilità per gli investitori, attese:

i. le duplicazioni che ne scaturirebbero rispetto al contenuto del regolamento di gestione dell'OICR aperto da consegnare all'investitore;

ii. l'elevato tecnicismo di alcune nuove informazioni;

iii. le difficoltà oggettive di rappresentazione di talune nuove informazioni richieste;

iv. le elevate ricadute sulle procedure interne degli intermediari non solo organizzative, ma anche commerciali.

L'Associazione in questione ha formulato osservazioni articolate in merito alla regola proposta di esplicitare agli investitori la remunerazione percepita dai collocatori dei prodotti OICR. Essa ritiene condivisibile in linea di principio la proposta avanzata di indicare (nella Parte I del prospetto informativo) la misura massima della parte di commissione di gestione percepita dalla rete di collocamento, ma manifesta preoccupazione per le modalità previste di informativa specifica agli investitori (attraverso il modulo di sottoscrizione), in conseguenza delle "notevoli" ripercussioni sull'organizzazione interna dei collocatori, sia a livello commerciale sia organizzativo.

1.3 Un'altra Associazione di categoria ha osservato in via preliminare di condividere pienamente ogni iniziativa volta a cercare di garantire la più ampia trasparenza nei confronti dei sottoscrittori degli OICR e dei risparmiatori in genere. Al contempo, questa Associazione ha ritenuto in linea generale che la trasparenza deve essere intesa come un mezzo rispetto al fine di consentire ai risparmiatori il compimento di consapevoli scelte di investimento, colmandone le lacune informative e che, pertanto, la previsione di ogni nuovo obbligo informativo dovrebbe sempre misurarsi con la sua capacità di realizzare quel fine, secondo una valutazione complessiva in termini di costi-benefici. L'Associazione ha incentrato le sue osservazioni sulla previsione, contenuta nello schema di prospetto per i fondi comuni aperti allegato al testo regolamentare in consultazione, di aggiungere fra le informazioni da riportare nel prospetto informativo (e/o nel modulo di sottoscrizione) la specificazione della quota parte massima degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo percepita dai collocatori quale remunerazione del servizio da questi prestato. L'Associazione ha sostenuto che l'imposizione di questo obbligo informativo comporterebbe costi aggiuntivi correlati alla necessità di modificare il prospetto informativo nell'eventualità di mera variazione delle condizioni economiche contemplate negli accordi di distribuzione degli OICR e che a tali costi non corrisponde un vantaggio effettivo dell'investitore. L'Associazione ha, altresì, osservato che il costo pagato dall'investitore è, ad oggi, il costo totale del prodotto deciso dal gestore e insensibile, per il cliente, ai diversi oneri di distribuzione che l'OICR deve sostenere. Essa ha, poi, aggiunto che le informazioni inserite nel prospetto sono volte a far conoscere al risparmiatore le caratteristiche del prodotto individuato, onde consentirgli una scelta consapevole di investimento, e non sono funzionali a permettergli di selezionare il collocatore. La scelta del collocatore avviene, infatti, sulla base di considerazioni molto più complesse che non la sola conoscenza della quota di retrocessione delle commissioni per un prodotto; il collocatore offre un servizio complessivo di asset allocation al cliente ed è sulla qualità di tale servizio complessivo che si misura la capacità dell'intermediario di soddisfare il cliente. L'Associazione ha, infine, ritenuto che la divulgazione dei contenuti economici delle convenzioni tra produttori [gestori] e distributori potrebbe incidere sui principi posti a tutela di una sana concorrenza, potendo determinare un livellamento delle commissioni riconosciute dai gestori ai diversi collocatori.

2. Osservazioni delle Associazioni dei consumatori

2.1 Un'Associazione ha manifestato apprezzamento per le modalità di pubblicità e trasparenza adottate per modificare il regolamento in oggetto. È stato osservato che gli schemi di prospetto proposti sono nel complesso soddisfacenti, pur suggerendo l'adozione di taluni "accorgimenti" volti a semplificare l'approccio al testo. L'Associazione ha, infatti, ritenuto che la complessità della materia obbliga, per la redazione dei prospetti informativi, a far ricorso a termini tecnici la cui comprensione è difficoltosa per l'investitore che non abbia specifiche conoscenze. In tal senso si propone di inserire in ogni prospetto informativo un indice dei termini tecnici in esso impiegati con una spiegazione semplice del loro significato e con il ricorso, se necessario, a schemi tabelle, diagrammi esemplificativi. Viene altresì suggerito di inserire nel prospetto informativo i nominativi dei gestori dell'OICR (gli addetti alla gestione del fondo), in modo tale da sapere sempre con esattezza chi gestisce il denaro investito.

2.2 Un'altra Associazione di consumatori ha preliminarmente espresso il proprio apprezzamento per il metodo, pubblico e trasparente, che la Commissione ha adottato per l'iter di modifica del Regolamento Emittenti, fornendo un giudizio complessivo positivo sul materiale sottoposto a consultazione, atteso che la maggior parte delle modifiche proposte risponde alla finalità di imporre più trasparenza e correttezza nei rapporti con gli investitori. L'Associazione ha, poi, suggerito di apportare al testo regolamentare alcune modifiche che consentano di fare "ulteriori passi avanti". È stato, in particolare, sostenuto che le informazioni utili ai risparmiatori per effettuare scelte consapevoli sono quelle concernenti i rischi, i costi e la natura del servizio di gestione proposto e che la regolamentazione esistente appare già sufficientemente ampia, sebbene perfettibile, e la sua efficacia è limitata dal comportamento degli attori di mercato. A tal proposito, si è suggerito di introdurre nel prospetto degli OICR aperti le seguenti informazioni:

1) indicatori di rischio più efficaci (quali la short-fall probability);

2) informazioni sulle commissioni di negoziazione, che rappresentano un costo significativo per i fondi comuni di investimento, attraverso i dati sul valore percentuale delle negoziazioni effettuate per ciascun fondo mediante il singolo intermediario, con evidenza degli eventuali rapporti di gruppo fra la società di gestione del risparmio e gli intermediari scelti;

3) i nominativi dei gestori e dei componenti dei team di gestione, corredati da una breve biografia del gestore attuale e del suo team, nonché i nominativi dei gestori che si sono succeduti alla gestione del fondo, con l'indicazione dei periodi temporali nei quali sono stati in carica.

L'Associazione in questione ha, altresì, ritenuto che la regolamentazione della trasparenza informativa debba perseguire un secondo fine, e cioè quello di assicurare all'investitore la possibilità di controllare l'operato del gestore, così da disincentivare operazioni contrarie alla correttezza e agli interessi dei risparmiatori. In tale ottica, tale Associazione ha suggerito una serie di proposte modificative del quadro regolamentare sugli obblighi informativi delle società di gestione del risparmio, che di seguito si rappresentano:

i. obbligo di pubblicazione sui siti Internet delle società di gestione del risparmio dei prospetti informativi, dei regolamenti di gestione e dei rendiconti contabili relativi ai fondi oggetto di offerta pubblica. Il costo di tale adempimento sarebbe approssimabile a zero e l'utilità per gli investitori sarebbe invece notevole;

ii. obbligo di pubblicare sul sito Internet delle società di gestione del risparmio, a cadenza mensile, informazioni di sintesi sulla gestione del fondo (asset allocation per tipologia di strumenti finanziari e per valuta di denominazione degli stessi; percentuale del patrimonio del fondo che esprime il benchmark di riferimento per valutare lo stile gestionale; dati di analisi quantitativa, quali l'alfa, la volatilità, l'indice di Sharpe, la tracking-error volatility);

iii. obbligo di fornire ai sottoscrittori dei fondi che ne facciano richiesta (e dietro versamento di un eventuale rimborso spese) la seguente documentazione:

a) copia dei contratti stipulati dalla società di gestione che prevedono oneri a carico del fondo stesso;

b) copia della documentazione, in formato elettronico, attraverso la quale è possibile verificare il calcolo della quota del fondo;

c) l'elenco, in formato elettronico, di tutte le negoziazioni eseguite dal fondo, con la specifica della data e dell'ora in cui sono avvenute, il titolo, le quantità, il tipo di operazione (acquisto o vendita), l'intermediario, il mercato di riferimento e/o la controparte e il costo di negoziazione.

2.3 Un'altra Associazione di consumatori ha valutato l'impianto normativo delineato nel documento di consultazione rispondente alle esigenze di trasparenza e chiarezza informativa e ha considerato positiva la modifica del prospetto informativo, chiedendo al contempo alla Commissione di assicurare che i documenti d'offerta siano redatti in modo effettivamente lineare, scorrevole ed accessibile anche agli investitori meno sofisticati.

3. Osservazioni di Altri Soggetti

3.1 Nel manifestare vivo apprezzamento per lo sforzo di migliorare i già elevati standard di efficienza informativa verso gli investitori e di economicità amministrativa verso gli intermediari, altri soggetti istituzionali hanno avanzato apposite osservazioni concernenti gli schemi di documento per la quotazione degli ETF esteri armonizzati (Schema 14, Allegato 1B).

3.2 In particolare, è stato richiesto di riconsiderare il ruolo della Banca Corrispondente rendendo la nomina di tale soggetto solo eventuale, in considerazione del fatto che molte funzioni da esso gestite per gli ETF sono, ad oggi, necessariamente e obbligatoriamente svolte, a causa della quotazione in borsa, da altri intermediari. Ciò è a dirsi per la fiscalità che compete ai negoziatori; per il calcolo del NAV effettuato dalla Banca Depositaria e/o dall'Administrator estero e ridiffuso da Borsa Italiana S.p.A. e da almeno un quotidiano; per la diffusione dei documenti obbligatori degli ETF (prospetto, statuto/regolamento, documenti contabili) che è opera della Borsa Italiana S.p.A..

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Valutazioni della CONSOB sulle osservazioni di carattere generale

Le osservazioni ricevute, nel complesso estese e dettagliate, hanno apportato un contributo importante al processo di modifica della disciplina della sollecitazione degli OICR, volto primariamente a recepire le novità comunitarie in materia di prospetto informativo.

Per quanto riguarda le valutazioni della CONSOB in ordine alle singole osservazioni e proposte ricevute, si rinvia alla lettura del presente documento contenente la bozza di articolato e gli Allegati 1B, 1G e 1H rivisitati che si sottopongono ad una seconda consultazione.

Si intendono rappresentare di seguito le principali direttrici che hanno orientato il lavoro di revisione del documento in consultazione, che si è giovato delle proposte e delle ragioni formulate dai diversi soggetti intervenuti nel dibattito di regolamentazione in tema di OICR.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che nell'offerta dei prodotti finanziari al pubblico la regolamentazione assegna al prospetto informativo la funzione di rendere disponibili - a basso costo - le informazioni necessarie per l'assunzione di consapevoli scelte di investimento del risparmiatore in relazione ai propri obiettivi di investimento. In secondo luogo, la trasparenza rappresenta un presupposto fondamentale per perseguire le finalità di salvaguardia della competitività e del buon funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso (cfr. art. 5 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - TUF). Una chiara e completa rappresentazione delle caratteristiche dei prodotti offerti agevola la relazione tra investitori e intermediari e consente, al contempo, di meglio definire le "regole del gioco" nell'esplicarsi della competizione nell'offerta dei prodotti stessi (e quindi tra gli attori del sistema di mercato).

La trasparenza informativa, che deve essere assicurata dall'intermediario-offerente, opera come elemento costitutivo anche del mercato dei fondi comuni di investimento.

In tale prospettiva, il Legislatore comunitario ha ritenuto necessario e improcrastinabile introdurre uno standard informativo minimo attraverso il prospetto cd. semplificato, finalizzato a veicolare al pubblico degli investitori le informazioni rilevanti, soprattutto in materia di rischi e costi, utilizzando un linguaggio piano.

Nella revisione dell'articolato e degli schemi di prospetto, motivata dalla necessità di introdurre nel nostro ordinamento il prospetto semplificato, la CONSOB ha inteso conformare la propria azione alle finalità della direttiva europea in tema di fondi comuni, con il duplice intento di migliorare l'informativa agli investitori e di semplificare l'adempimento degli obblighi amministrativi per gli intermediari.

Sono state così introdotte nello Schema 8 in Allegato 1B (prospetto dei fondi comuni d'investimento aperti) - ciò che vale anche per lo Schema 9 relativo al prospetto delle Sicav italiane - talune novità che la prassi operativa aveva reso necessario esplicitare in chiave regolamentare per la comprensione dei rischi del prodotto-fondo (per esempio, la specificazione in termini qualitativi della rilevanza degli investimenti, la rappresentazione degli scenari probabilistici di rendimento atteso nel caso di fondi a gestione protetta, l'introduzione di una misura di rischio per i fondi c.d. flessibili in luogo del benchmark) e della struttura dei relativi costi (la specificazione della quota parte delle commissioni/provvigioni liquidate ai soggetti distributori). Si tratta di informazioni "sensibili" per gli investitori, soggette tipicamente ad aggiornamento annuale, che danno luogo a "spese di manutenzione ordinaria" della documentazione d'offerta.

Sempre nell'ottica di una migliore e più agevole informativa all'investitore va letta l'introduzione, nel nuovo testo in consultazione, dell'obbligo di pubblicare sul sito Internet delle società di gestione il prospetto informativo semplificato e completo, il regolamento di gestione e i prospetti contabili dei fondi offerti al pubblico; parallelamente, si è provveduto a rendere disponibile la documentazione a corredo dell'offerta in Italia di OICR esteri armonizzati anche presso i soggetti collocatori, oltre che presso la banca corrispondente e presso l'eventuale sede secondaria in Italia del soggetto gestore.

Verso la stessa direzione si muove la proposta di ammettere l'utilizzo di canali telematici (Internet e posta elettronica) quale modalità di adempimento agli obblighi informativi sanciti a carico delle società di gestione, qualora vi sia un consenso dell'investitore preventivamente espresso. Tale novità, promossa sia dalle Associazioni degli intermediari sia da quelle dei consumatori, è volta infatti a incrementare in modo efficiente la circolazione delle informazioni e a soddisfare nello stesso tempo l'esigenza di riduzione dei relativi oneri organizzativi e amministrativi a carico degli intermediari.

Nel senso della semplificazione va anche letta la rivisitazione delle procedure di aggiornamento del prospetto mediante utilizzo della comunicazione al partecipante, in caso di modifiche apportate al regolamento di gestione del fondo.

Da ultimo va segnalato che nelle norme transitorie (art. 34) è stata prevista la data del 30 giugno 2005 quale termine per l'adeguamento della documentazione d'offerta dei fondi comuni aperti di diritto italiano ai nuovi schemi di prospetto.



II) ARTICOLATO

REGOLAMENTO N. 11971/1999(2)


PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO

Capo I
Disposizioni generali

Art.17
(Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari)

1. [Immutato].

2. [Immutato].

3. [Immutato].

4. [Immutato].

5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico può ottenere il prospetto informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può consultarlo.


Art.18
(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati )

1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:

a) [Immutato];

b) [Immutato];

c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 27, comma 4 24-ter, comma 5 4;

d) [Immutato];

e) specificare che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro inserirel'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri".

2. [Immutato].

 

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni sulle modifiche proposte agli art. 17 e 18.

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Capo II
Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR

Sezione I
Disposizioni comuni

Art.20
(Disposizioni applicabili)

1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguentigli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I.


Art. 21
(Pubblicazione del prospetto informativo) 

1. Il prospetto informativo relativo alle sollecitazioni di cui all'articolo precedente è pubblicato con le modalità previste nell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione e, ove prevista, la data di chiusura.

 

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni sulle modifiche proposte agli art. 20 e 21.

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Art. 22
(Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza)

 

1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dal paragrafo 2 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia.

2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni momento è consegnata gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo è resa disponibile gratuitamente all?investitore che ne faccia richiesta.

3. Il modulo di sottoscrizione contiene le indicazioni previste nell?Allegato 1B. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell?operazione, è consegnata gratuitamente all?investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all?investitore che ne faccia richiesta.

4. L?offerente ed i soggetti che effettuano il collocamento impartiscono disposizioni e vigilano per assicurare la correttezza del comportamento di chi opera per loro conto. Gli offerenti di quote o azioni di OICR, italiani ed esteri, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo, i rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR nella versione in lingua italiana.

5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13, comma 7. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.

Osservazioni ricevute

Un'Associazione di consumatori ha ritenuto che la pubblicazione dei prospetti informativi nel sito Internet delle società di gestione costituisca un "elemento minimo di trasparenza", attesa la prassi oramai seguita dalla maggior parte delle medesime in tal senso.

È stato, pertanto, proposto di estendere l'obbligo di pubblicazione su Internet del prospetto informativo, dei regolamenti e dei rendiconti periodici a tutte le società di gestione.

Valutazioni CONSOB

L'utilizzo di Internet quale modalità di adempimento agli obblighi informativi sanciti a carico delle società di gestione deve essere visto con favore sia per la rapida diffusione di tale mezzo di comunicazione tra il pubblico dei risparmiatori, sia per i bassi costi di gestione dei siti web da parte delle società stesse.

La Commissione intende, pertanto, inserire nel regolamento un'apposita previsione normativa (art. 22, comma 4), valida per tutti gli OICR offerti al pubblico mediante operazioni di sollecitazione, che abbia ad oggetto l'obbligo di pubblicare (e tenere aggiornati) sul proprio sito Internet i seguenti documenti:

- prospetto informativo (completo e semplificato);

- regolamento di gestione/statuto dell'OICR;

- rendiconto contabile e relazione semestrale.

Parallelamente, si è provveduto ad eliminare il comma 3 del nuovo art. 24-ter che prevedeva tale obbligo per gli OICR esteri armonizzati offerti in Italia, così come si è provveduto a rivisitare gli artt. 103 e 103-bis relativi, rispettivamente, ai fondi chiusi e agli OICR indicizzati quotati.

Affinché possa garantirsi una reale ed efficace informativa, occorre che tale modalità di adempimento agli obblighi informativi da parte degli OICR sia considerata aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alle ordinarie modalità di pubblicazione contemplate dal Regolamento Emittenti (cfr. art. 23-bis).

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Sezione II
Quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati aperti

Art. 23
(Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati)
(Prospetto informativo completo e semplificato)

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:

a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;

b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti; 

c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.

Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione è costituito dalla:

a) Parte I - Caratteristiche dell'OICR e modalità di partecipazione;

b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi e Turnover di portafoglio;

c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.

2. Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle Parti I e II.

3. Il prospetto informativo completo, nonché il modulo di sottoscrizione, sono redatti secondo gli schemi 8, e 9 e 19 di cui all'allegato 1B.

   



Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 23-bis
(Aggiornamento del Prospetto informativo completo e semplificato)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nelle Parti I, II e III del prospetto informativo pubblicato relativo a quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione comporta il suo aggiornamento.

2. L'aggiornamento delle Parti I e II può essere effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:

a) di un supplemento da allegare al prospetto informativo nei casi indicati nell'Allegato 1G;

b) delle parti del prospetto informativo o del modulo di sottoscrizione modificati, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione, negli altri casi.

3. La Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

4. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo semplificato e completo conseguente a modifiche del regolamento di gestione del fondo, la cui efficacia è sospesa per il periodo stabilito dalla Banca d'Italia, deve essere tempestivamente comunicata alla Consob e comporta l'aggiornamento del prospetto informativo mediante la pubblicazione di un supplemento provvisorio secondo le modalità di cui alla lettera b) del comma 2. A tal fine può essere utilizzata la comunicazione di cui al regolamento della Banca d?Italia, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle modifiche introdotte con le previsioni preesistenti. Al termine del periodo transitorio, il prospetto informativo contenente le informazioni già inserite nel supplemento provvisorio è pubblicato con data di validità coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche regolamentari.

5. Le parti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti alla letteraa) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.

6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali del fondo, l'aumento delle spese applicabili direttamente o indirettamente ai partecipanti degli oneri a carico degli investitori e dei fondi in misura superiore al venti per cento, nonché le caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto informativo. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

7. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti. A fini dell?assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

7. 8. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.

 

 

Osservazioni ricevute

Le osservazioni formulate da due Associazioni di categoria riguardano essenzialmente:

a) la procedura di aggiornamento conseguente a modifiche apportate al regolamento di gestione (comma 4);

b) l'aggiornamento periodico dei dati della Parte II del prospetto e della Parte I per recepire le informazioni già inserite nel supplemento nei casi dell'Allegato 1G (comma 5);

c) gli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti connessi a variazioni delle informazioni contenute nel prospetto (comma 6).

Con riferimento al comma 4 è stato proposto l'utilizzo, per il periodo di sospensiva dell'efficacia delle variazioni apportate al regolamento di gestione dell'OICR, dell'avviso o della comunicazione ai partecipanti in luogo della pubblicazione del supplemento. Ciò perché i costi economici ed organizzativi connessi alla pubblicazione del supplemento, rispetto alla durata del suo utilizzo, sarebbero superiori ai reali benefici informativi. È stato, infatti, osservato che nella formulazione della norma proposta in prima consultazione è prevista una preventiva istruttoria della CONSOB della durata di 20 giorni per l'approvazione del supplemento; a tale termine - si è sostenuto - dovrebbe essere aggiunto il periodo di tempo occorrente per la stampa e la distribuzione del supplemento che ridurrebbe il periodo di vigenza dello stesso a 40/50 giorni rispetto ai 90 giorni del periodo di sospensiva.

Sullo stesso punto, è stato proposto una procedura di aggiornamento in due fasi: nella prima, e per tutta la durata della sospensiva, è stato richiesto di allegare al prospetto la comunicazione relativa alla modifica che la società di gestione è tenuta ad effettuare nei confronti dei sottoscrittori; nella seconda fase, decorso il termine della sospensiva, la procedura in questione dovrebbe essere completata dalla pubblicazione di cui all'art. 8 del Regolamento Emittenti.

Riguardo al comma 5 è stato richiesto di integrare la formulazione in cui si prevede l'aggiornamento periodico annuale della Parte I e II del prospetto informativo, indicando quali dati presenti nella Parte I debbano essere aggiornati in tale sede.

Infine, con riferimento al comma 6 è stato richiesto da un'Associazione di categoria di sostituire il riferimento all'identità del gestore con quello relativo alla società di gestione, al fine di individuare con maggior precisione il soggetto al cui variare sorge l'obbligo di comunicazione tempestiva ai partecipanti. Tale Associazione ha proposto, inoltre, di sostituire l'espressione "spese applicabili direttamente o indirettamente ai partecipanti" con quella di "oneri a carico dei sottoscrittori e dei fondi", utilizzata negli schemi di prospetto informativo. Infine, la medesima Associazione ha richiesto che venga consentito alle società di gestione di rendere note ai sottoscrittori le variazioni diverse da quelle per le quali è previsto un obbligo di comunicazione individualizzata, mediante inserimento delle stesse sul sito Internet della società, pubblicazione sulla medesima fonte ove è possibile rilevare il valore della quota nonché, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

Valutazioni CONSOB

Le osservazioni formulate dalle Associazioni di categoria con riferimento al comma 4 dell'art. 23-bis fanno leva sul ridotto beneficio, in termini di trasparenza informativa, derivante dalla pubblicazione di un supplemento al prospetto rispetto alla durata del suo utilizzo, nel caso di modifiche al regolamento di gestione del fondo, tenuto conto dei costi economici e organizzativi connessi all'espletamento della procedura amministrativa di aggiornamento del prospetto.

Al riguardo, si concorda sulla circostanza che l'abbreviazione del termine massimo per la sospensiva dell'efficacia delle modifiche al regolamento di gestione (da 180 a 90 giorni, secondo la nuova normativa contenuta nella bozza di regolamento unico della Banca d'Italia in materia di risparmio gestito) potrebbe impattare in modo significativo sulla reale durata di utilizzo del supplemento, laddove questo venisse pubblicato nel corso del periodo di sospensiva dell'efficacia delle predette modifiche.

In quest'ottica, si ritiene possa essere semplificata la delineata procedura di aggiornamento del prospetto per modifiche del regolamento di gestione, consentendo, in alternativa alla pubblicazione del supplemento, l'utilizzo della comunicazione di cui sopra quale strumento unico di informativa, ai potenziali investitori e ai partecipanti, delle predette modifiche regolamentari. È, tuttavia, importante sottolineare come l'esigenza di riduzione degli oneri amministrativi connessi alla predisposizione e pubblicazione del predetto supplemento, non può comportare un'innovazione del contenuto del prospetto informativo su base volontaria.

A tal fine, si è provveduto a riformulare il comma 4 dell'art. 23-bis prevedendo, nel caso di modifiche del regolamento di gestione soggette a sospensiva, l'obbligo di aggiornare/integrare il prospetto anche mediante l'utilizzo della suddetta comunicazione, che deve essere comunque redatta secondo criteri volti ad assicurare un'agevole comparazione delle modifiche introdotte con le previsioni preesistenti. Essa dovrà, inoltre, essere pubblicata secondo le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo e in modo che il procedimento si concluda prima dell'inizio del periodo di sospensiva. Resta fermo, al termine del periodo transitorio, l'obbligo di aggiornare il prospetto informativo secondo i prescritti schemi.

Con riferimento al comma 5 dell'art. 23-bis, la richiesta di indicare puntualmente i dati periodici del prospetto da aggiornarsi "automaticamente" entro il mese di febbraio di ciascun anno, appare incompatibile con una regolamentazione incline alla formulazione di principi-guida e scarsamente adattabile ai quotidiani sviluppi operativi.

Con riguardo, infine, al comma 6 dell'art. 23-bis, la proposta di modifica della terminologia utilizzata per individuare le fattispecie per le quali sorge l'obbligo di comunicazione individualizzata non può essere accolta, atteso che l'attuale dizione "gestore" è onnicomprensiva, potendo riferirsi tanto alla società di gestione quanto al soggetto delegato alla gestione in via funzionale oppure strutturale (c.d. delega genetica).

Viceversa, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di modificare il termine "spese applicabili direttamente o indirettamente ai partecipanti" in "oneri a carico dei sottoscrittori e dei fondi". Tale variazione, infatti, ha l'indubbio merito di chiarire il dettato normativo.

È stata, inoltre, eliminata la previsione concernente l'obbligo di comunicazione individuale ai partecipanti delle caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto informativo, ritenendosi sul punto essenziale che tale informazione, funzionale ad eventuali scelte di passaggio tra fondi, debba essere veicolata all'investitore mediante l'apposita consegna del prospetto aggiornato con le caratteristiche di tali nuovi fondi (cfr. schema 8, Allegato 1B: Parte I, Sez. D, par. 18).

Con riferimento alla richiesta di utilizzare Internet per la diffusione delle informazioni di cui al comma 6 dell'art. 23-bis, si evidenzia che, in conformità con il dettato del comma 7 (ora comma 8) di tale disposizione, la CONSOB può stabilire modalità diverse di comunicazione ai partecipanti delle informazioni tenuto conto, ad esempio, dei minori oneri per l'intermediario connessi all'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza. In virtù di tale potere, la Commissione aveva già consentito l'adempimento degli obblighi informativi dei dati periodici mediante la riproduzione degli stessi nelle newsletter o negli altri documenti inviati periodicamente dalla società di gestione ai partecipanti agli OICR italiani (cfr. Comunicazione n. DIN/1007549 del 1 febbraio 2001).

Si ritiene, dunque, ammissibile che la società di gestione diffonda le informazioni in parola sia mettendole a disposizione sul proprio sito Internet (anche con possibilità di accesso mediante apposita password), sia mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dei partecipanti al fondo.

Preme, tuttavia, precisare che l'ammissibilità dell'utilizzo di tali canali informativi non può consentire l'abrogazione, da parte della CONSOB delle vigenti modalità di invio delle variazioni di cui alla seconda parte del comma 6, atteso che la disponibilità del partecipante a ricevere le informazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza non può essere astrattamente presunta, ma deve essere espressamente e preventivamente accettata. Ciò che trova ora riscontro nella formulazione del comma 7.

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Sezione III
Quote o azioni di OICR esteri armonizzati

Art. 24
(Aggiornamento del Prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR aperti)
(Prospetto informativo) 

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo pubblicato relativo a quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati comporta il suo aggiornamento mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto aggiornato:

a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 1G;

b) della parte di prospetto informativo modificata o del modulo di sottoscrizione, negli altri casi.

Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana: 

a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera; 

b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob. 

2. La parte di prospetto o il modulo di sottoscrizione modificati possono essere diffusi, con le eventuali modifiche richieste dalla Consob, decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione.

Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema in di cui all?Allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. Il modulo di sottoscrizione è predisposto ed aggiornato a cura del soggetto responsabile del commercializzazione dell'OICR in Italia. L?offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell?invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori. 

3. Il prospetto informativo contenente l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti nel comma 1, lettera a), è pubblicato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali del fondo, l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento, nonché le caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici ivi contenuti, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

5. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.

 

Osservazioni ricevute

Le osservazioni ricevute riguardano essenzialmente la figura del responsabile della commercializzazione in Italia dell'OICR.

E' stato innanzitutto osservato che la figura del "soggetto responsabile della commercializzazione dell'OICR in Italia", prevista nel comma 2, non trova corrispondenza nel modello organizzativo tipico tracciato dalla Banca d'Italia.

Pertanto, al fine di chiarire meglio la funzione del "soggetto responsabile della commercializzazione dell'OICR in Italia" e di evitare incertezze in ordine ai compiti e alle responsabilità di tale soggetto, è stato proposto di specificare che la sua funzione è limitata alla sola predisposizione e all'aggiornamento del modulo di sottoscrizione ora previsto dall'Allegato 1H. E' stato, altresì, richiesto di precisare se la responsabilità di tale soggetto debba essere ravvisata unicamente nei confronti delle Autorità di vigilanza ovvero anche nei riguardi dei partecipanti al fondo e di indicare i soggetti che possono ricoprire tale funzione.

Uno Studio Legale ha osservato che l'attribuzione della responsabilità di tale funzione ai soggetti collocatori potrebbe risultare gravosa qualora includa il compito di gestire, coordinare e controllare la diffusione del nuovo modulo di sottoscrizione da parte di decine di soggetti diversi e indipendenti. Pertanto, è stato proposto di attribuire il ruolo di responsabile per la commercializzazione ai c.d. Global Coordinator o General Distributor dell'OICR che hanno il potere di nominare i collocatori relativamente alla commercializzazione in Paesi diversi da quelli d'origine.

Un altro Studio Legale ha osservato che la responsabilità per la redazione del modulo di sottoscrizione iniziale e per le successive variazioni dovrebbe essere chiaramente identificata, "senza necessariamente imporre la modalità di nomina di un soggetto responsabile della commercializzazione dell'OICR in Italia".

Il medesimo Studio Legale suggerisce, al fine di evitare frequenti ristampe dell'intero modulo di sottoscrizione, di specificare in allegato al medesimo i comparti e le eventuali classi di azioni/quote oggetto di collocamento in Italia in quanto preventivamente notificate alle Autorità di Vigilanza, nonché i costi di collocamento, diretti ed indiretti, gravanti sull'investitore.

Valutazioni CONSOB

Con l'espressione "soggetto responsabile della commercializzazione dell'OICR in Italia" non si è inteso ampliare il novero delle figure caratterizzanti il modello organizzativo tipico delineato dalla Banca d'Italia per l'offerta in Italia di OICR esteri armonizzati.

Si è, invece, voluto esclusivamente evidenziare la necessità che l'espletamento di determinate funzioni sia affidato ad un soggetto che la società di gestione estera armonizzata individua, tra coloro che operano nell'ambito della commercializzazione in Italia dell'OICR estero armonizzato, sin dalla comunicazione ai sensi dell'art. 42 del TUF.

Pertanto, la scelta potrà ricadere, a discrezione dell'offerente, sui soggetti incaricati del collocamento in Italia, sulla società di gestione medesima (o sul cd. Global Distributor), sull'eventuale succursale italiana della società di gestione estera o sulla banca corrispondente.

Tanto premesso, si è provveduto alla riformulazione della norma in questione al fine di delineare in maniera più netta il ruolo e le responsabilità del soggetto di cui al comma 2, che si sostanzia nell'obbligo di predisporre il prototipo di modulo di sottoscrizione, di aggiornarlo e di diffonderlo tra i collocatori italiani per l'offerta dell'OICR in conformità allo schema di cui all'allegato 1H e di curarne il suo aggiornamento. Pertanto, per maggiore chiarezza, si fa ora espresso riferimento al "soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori".

E' da escludersi, come paventato da alcuni, un'eventuale responsabilità nei confronti dei partecipanti da parte di tale soggetto per la non corretta redazione del modulo di sottoscrizione; la responsabilità è, infatti, connessa all'invio alla CONSOB del modulo di sottoscrizione redatto in conformità alle modalità stabilite dall'Allegato 1H ed è circoscritta nei confronti dell'Autorità di Vigilanza. I singoli collocatori rimangono responsabili nei confronti della CONSOB e dei singoli partecipanti per l'effettivo utilizzo di tale modulo in sede di sottoscrizione dell'OICR.

È, infine, meritevole di accoglimento la richiesta di inserire, in allegato al modulo, l'indicazione dei fondi/comparti e delle eventuali classi di azioni/quote commercializzate in Italia. Ciò che è stato considerato nell'ambito della revisione dell'Allegato 1H, cui si rinvia.

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Art. 24-bis
(Aggiornamento del Prospetto informativo)
 

1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.

2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto responsabile della commercializzazione in Italia di cui all?articolo 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione è effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.

3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili direttamente o indirettamente ai partecipanti degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.

 

 

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni. Rispetto alla precedente versione sono state apportate alcune modifiche di carattere redazionale per coordinare il testo delle presente norma con gli articoli 23-bis e 24.

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Art. 24-ter
(Obblighi informativi)

1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni dei successivi commi 2 e 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la sede secondaria in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e le filiali situate nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in Italia e presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i documenti di cui al comma 2.

4. 3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto, con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.

5. 4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.



Osservazioni ricevute

Uno Studio Legale ha suggerito che l'elenco della documentazione a corredo dell'offerta sia resa disponibile al pubblico anche presso ognuno dei collocatori e dei suoi promotori finanziari oltre che presso la banca corrispondente. L'esperienza dimostrerebbe come la disponibilità presso quest'ultima, spesso decentrata e non accessibile all'atto della sollecitazione da parte dei promotori, non invogli iniziative conoscitive da parte dell'investitore. Per lo stesso motivo si raccomanda che gli aggiornamenti della documentazione di offerta siano resi disponibili al pubblico anche presso i soggetti collocatori.

Valutazioni CONSOB

La proposta formulata dallo Studio Legale è da ritenere meritevole di accoglimento e, pertanto, si è modificato in tal senso il comma 2 dell'art. 24-ter.

Nel contempo si è modificato il comma 3 atteso che, riguardo alle modalità di assolvimento degli obblighi informativi tramite pubblicazione sul sito Internet delle società di gestione, è stata inserita nell'art. 22 un'apposita previsione normativa valida per tutte le sollecitazioni di OICR.

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Art. 25
(Prospetto informativo)
(Investitori professionali) 

1. Il prospetto informativo riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:

a)reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

b)contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob;

c)riporta in allegato il documento integrativo previsto dal paragrafo 1 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia ed il modulo di sottoscrizione.

Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 24-ter, comma  4  3.

>2. Il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione contengono le informazioni relative alla commercializzazione in Italia e sono redatti secondo gli schemi in Allegato 1H. Tali informazioni sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal paragrafo 3 della Sezione III del regolamento della Banca d'Italia.

 

 

Osservazioni ricevute

Non sono state ricevute osservazioni. L'unica modifica rispetto alla versione in prima consultazione attiene al rinvio operato ora al comma 3, e non più al comma 4, dell'art. 24-ter.

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Sezione IV
Quote o azioni di OICR fondi italiani chiusi

Art. 26
(Aggiornamento del prospetto informativo)
(Prospetto informativo)

1. Se al prospetto riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati del collocamento, senza attendere la pubblicazione dell'eventuale aggiornamento del documento integrativo. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote degli OICR dei fondi di cui alla presente sezione si compone delle seguenti: 

a) Parte I - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione; 

b) Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo. 

2. Alle variazioni riguardanti il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione si applica l'articolo 24, commi 1 e 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è autorizzato entro il termine previsto nella Sezione IV del regolamento della Banca d'Italia. Se le predette variazioni sono contestuali a quelle del prospetto depositato in forza del comma 1, la Consob può richiedere che esse siano comunicate al pubblico, con le opportune modalità, anche prima della pubblicazione del documento integrativo aggiornato. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 10, 11 e 12 di cui all'Allegato 1B. 

3. Le variazioni del prospetto informativo che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob. 

Osservazioni ricevute

Un'Associazione di categoria ha proposto di sostituire la parola "OICR" con quella "fondi" perché non esistono società di investimento a capitale variabile istituite in forma chiusa ed, inoltre, di precisare nel comma 1 che il prospetto informativo cui si fa riferimento riguarda sia la sollecitazione, sia la quotazione di quote dei fondi chiusi.

Valutazioni CONSOB

La precisazione terminologica richiesta è senza dubbio fondata e merita di essere accolta.

Quanto al comma 1, invece, si rappresenta che, nel redigere tale disposizione, si è avuta cura di non riferirsi al "prospetto di sollecitazione e quotazione", in primo luogo, perché l'articolo 26 è, dal punto di vista sistematico, contemplato tra le disposizioni del Regolamento Emittenti sulla sollecitazione all'investimento e non tra quelle sulla quotazione, che sono contenute nella Parte III del medesimo Regolamento. In tale sede, infatti, l'art. 60, comma 1, individua lo schema redazionale del prospetto di quotazione dei fondi chiusi rinviando ai medesimi schemi di redazione dei prospetti di sollecitazione di tali fondi (Allegato 1B, schema 10, per i mobiliari; schema 11, per gli immobiliari; schema 12, per gli immobiliari ad apporto).

In secondo luogo, va considerato che, solo dopo la quotazione, qualora la SGR effettui ulteriori emissioni di quote, vi sarà un unico "prospetto informativo di sollecitazione e quotazione" - salvo il caso di offerta pubblica di vendita finalizzata alla quotazione, per la quale già dispone l'art. 63, comma 1, Regolamento Emittenti - perché il prospetto che verrà utilizzato per le eventuali sollecitazioni di quote successive alla quotazione sarà il medesimo documento informativo utilizzato per la quotazione, integrato con le informazioni connesse alla nuova offerta.

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Art. 27
(Svolgimento delle sollecitazioni e aggiornamento del prospetto informativo)
 

1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni dei successivi commi 2 e 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato. La variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo pubblicato relativo a quote di OICR chiusi comporta il suo aggiornamento nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 11 e dai commi seguenti. 

Alle sollecitazioni di quote dei fondi chiusi si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti. 

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la sede secondaria in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e le filiali situate nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in Italia. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti. Nel caso di sollecitazioni successive alla prima l'aggiornamento del prospetto informativo è effettuato mediante pubblicazione, entro il giorno precedente la diffusione del prospetto aggiornato: 

a) di un supplemento provvisorio nei casi indicati nell'Allegato 1G; 

b) delle parti del prospetto informativo o del modulo di sottoscrizione modificati, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob decorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione, negli altri casi. 

Per le sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell?ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti possono riutilizzare il prospetto già pubblicato, aggiornandone le informazioni contenute nella Parte II e integrando la Parte I con un supplemento relativo alle variazioni eventualmente intervenute indicate nell?Allegato 1G. La Parte II aggiornata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, ed il supplemento sono pubblicati entro il giorno precedente l?inizio del periodo di adesione. In tale occasione sono comunicate alla Consob le date di inizio e di conclusione del periodo di adesione. 

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto, con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione. Le Parti I e II del prospetto informativo contenenti le informazioni già inserite nei supplementi previsti nei commi 1 e 2, sono pubblicate entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione successivo a quello cui si riferiscono i supplementi medesimi. Nel caso di OICR chiusi che prevedono sollecitazioni successive di quote con frequenza inferiore ad un anno, la pubblicazione delle Parti I e II del prospetto informativo avviene, a partire dalla prima pubblicazione, entro il giorno precedente l'inizio del primo periodo di adesione successivo al decorso di ciascun anno. 

Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2 ed all?articolo 11, nonché le ulteriori variazioni eventualmente intervenute. 

4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni. Nel caso di OICR chiusi che prevedono sollecitazioni di quote successive alla quotazione, la pubblicazione delle Parti I e II contenenti le informazioni sulla quotazione deve avvenire entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione immediatamente successivo. 

Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione. 

 

Osservazioni ricevute

È stato richiesto di riscrivere la disposizione sopra riportata chiarendo:

a) al comma 1, che l'aggiornamento "automatico" mediante supplemento, nei casi indicati nell'Allegato 1G, sia possibile anche per le variazioni del prospetto intervenute durante la sollecitazione;

b) al comma 3, che la procedura di aggiornamento del prospetto nel caso di emissioni successive di quote con frequenza pari/inferiore ad un anno dalla prima pubblicazione (in assoluto) del prospetto abbia come dies a quo la data di pubblicazione dell'ultimo prospetto pubblicato;

c) al comma 4, che "il periodo di adesione immediatamente successivo" è il periodo di adesione immediatamente successivo "alla quotazione".

Al contempo, si è richiesto di aggiungere all'elenco delle informazioni soggette alla procedura "automatica" ex Allegato 1G anche quelle riportate nella Parte II (Sezione C) dei prospetti dei fondi chiusi redatti in base agli schemi 10, 11 e 12 dell'Allegato 1B (ossia i dati storici sull'andamento del fondo e il cd. TER).

Valutazioni CONSOB

Le richieste modifiche dell'art. 27 presuppongono una riscrittura delle norme in esso contenute, al fine di meglio evidenziare i meccanismi procedurali per l'aggiornamento del prospetto dei fondi chiusi che prevedono più emissioni di quote e di descrivere più chiaramente tali procedure in relazione ai differenti momenti della prima sollecitazione di quote, delle eventuali successive sollecitazioni di quote, della quotazione nel mercato regolamentato e delle eventuali sollecitazioni di quote successive alla quotazione.

La formulazione di tale articolo come proposta in prima consultazione ha, infatti, ingenerato dubbi sui meccanismi di aggiornamento del prospetto dei fondi chiusi. Ciò che ha determinato le osservazioni sopra riportate ed, in particolare, quelle relative ai commi 3 e 4.

Nel merito si osserva, con riferimento al comma 1, che l'applicazione della procedura dell'Allegato 1G non è stata estesa anche alle variazioni intervenute nel corso delle sollecitazioni, ritenendosi sufficiente il ricorso alla procedura di aggiornamento descritta nell'art. 11 che si attiva nei casi di variazioni significative del prospetto e consiste nella pubblicazione di un supplemento decorsi 5 gg. dalla trasmissione in CONSOB. In considerazione, infatti, della possibilità di più "riaperture" delle sottoscrizioni e della circostanza che le modifiche al regolamento del fondo che possono comportare variazioni del prospetto hanno bassa probabilità di verificarsi, si ritiene che, durante le sollecitazioni, sia opportuno focalizzare il controllo sulle variazioni che possano incidere sulla valutazione del prodotto.

La richiesta di precisare il contenuto del comma 3 è da valutare positivamente, purché ci si riferisca alla data di pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo nella sua versione integrale, ossia composto da una Parte I e da una Parte II.

Anche la richiesta di precisare il contenuto del comma 4 è condivisibile; se ne è, pertanto, tenuto conto in sede di riscrittura della disposizione in commento.

Non è possibile, infine, ampliare l'elenco dei casi previsti dall'Allegato 1G. La procedura in consultazione già prevede, infatti, un aggiornamento delle informazioni della Parte II nel termine di 20 giorni: riportare nell'Allegato 1G i casi di modifiche alle informazioni della Parte II significherebbe richiedere, per queste modifiche, anche un aggiornamento del prospetto con supplemento da pubblicare immediatamente. Pertanto, è preferibile mantenere ferma la prima procedura. Per lo stesso motivo, sono state eliminate le ipotesi di aggiornamento della Parte II (Sezioni A e B), attualmente contemplate nell'Allegato 1G. Tali variazioni, come tutte le modifiche delle informazioni contenute nella Parte II, dovranno essere considerate soltanto nell'ambito dell'aggiornamento di tale Parte, da effettuarsi in occasione delle nuove emissioni di quote.

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Art. 27-bis
(Obblighi informativi)

1. Gli offerenti quote di OICR fondi chiusi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione: 

a)    le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della società di gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o dalle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene; 

b)    gli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, e le informazioni concernenti dei i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del il relativo gruppo di appartenenza; 

c)    le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;

d)    le informazioni sul il gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo; 

e)    le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.

2. Gli offerenti quote di OICR chiusi mobiliari osservano gli obblighi di cui al comma 2, lettere c) ed e). Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.

3. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l?obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato.

Osservazioni ricevute

Un'Associazione di categoria ha richiesto con riguardo all'art. 27-bis di:

a) utilizzare il sistema di Teleraccolta previsto dalla Delibera CONSOB n. 14015/2003 per inviare le informazioni e i documenti la cui trasmissione è richiesta dalla disposizione in commento; tale delibera, pertanto, potrebbe essere modificata prevedendo un regime transitorio sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi in questione;

b) inserire, nella lettera a) del comma 1, tra i "soggetti in conflitto di interessi" anche i soggetti del medesimo gruppo cui appartengono i soci della SGR;

c) introdurre un nuovo comma 2 per differenziare le modalità di pubblicizzazione degli atti di acquisto o cessione di beni, a seconda che tali atti siano o meno compiuti con controparti in conflitto di interessi. Ciò che sarebbe motivato da una lettura restrittiva della norma primaria (art. 37, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 58/1998 (TUF)), ampliata in sede attuativa dalla regolamentazione ministeriale (art. 3, comma 5-bis, d.m. n. 228/1999);

d) eliminare dalla lettera e) del comma 1, il riferimento alle forme di pubblicità delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti al fondo chiuso, perché manca allo stato attuale la regolamentazione ministeriale attuativa dell'art. 37, comma 2-bis, TUF;

e) eliminare il comma 2, perché tra i fondi chiusi soltanto quelli immobiliari sono tenuti ad osservare le forme di pubblicità indicate nel Provvedimento della Banca d'Italia 27 agosto 2003, mentre per i mobiliari è il regolamento del fondo che indica tali forme riguardanti i prestiti assunti per finanziare i rimborsi anticipati;

f) modificare le lett. b), c) e d) del comma 1, precisando che la pubblicazione ha ad oggetto le "informazioni" e non i "documenti".

È stato anche segnalato che "le relazioni di stima dei beni immobili - che in conformità con l'art. 3, comma 5-bis del DM 228/99 debbono essere rese disponibili al pubblico - debbono essere messe a disposizione non solo per estratto, ma anche per intero, a pena di una grave difficoltà per l'investitore di poter formulare, anche attraverso un proprio tecnico, un fondato giudizio sull'investimento". E che tale obbligo, peraltro, discenderebbe dall'art. 5.1 della Direttiva 2003/71/CE (cd. Direttiva Prospetto) e dall'art. 23 del Regolamento della Commissione europea n. 809/2004, interpretati alla luce dell'apposita raccomandazione CESR/04-225b (n. 145), secondo cui, con riferimento all'informativa relativa alle cd. property companies, è opportuno che, in presenza di più di 60 proprietà, la stima sia data anche per estratto ("in suitably condensed format"), fermo l'obbligo di pubblicare in internet il testo integrale della relazione ("but the full report must be available as a document on display").

Valutazioni CONSOB

La proposta di adempiere gli obblighi ex art. 27-bis mediante il sistema di Teleraccolta previsto dalla Delibera CONSOB n. 14015/2003 è da valutare positivamente in vista di una semplificazione e riduzione degli oneri di trasmissione dei documenti e delle informazioni oggetto della disposizione in commento.

L'attuazione di tale proposta, tuttavia, passa necessariamente attraverso una modifica della citata delibera ovvero attraverso l'emanazione di una comunicazione ad hoc sul tema. Quest'ultima potrebbe apparire non solo come la soluzione più veloce, ma anche più appropriata, se si considera che permetterebbe di tener conto del fatto che gli obblighi informativi previsti nel comma 1 in parola attengono alla disciplina della sollecitazione all'investimento, essendo l'articolo 27-bis attuativo della norma di rango primario contenuta nell'art. 97 del TUF, che attribuisce alla CONSOB uno specifico potere a riguardo.

È condivisibile la richiesta di inserire nella lettera a), comma 1, nella "categoria dei soggetti in conflitto di interessi", anche i soggetti del medesimo gruppo cui appartengono i soci della SGR che gestisce il fondo immobiliare. Ciò che risulta da una previsione in tal senso contenuta nel par. 1, punto b) del Provvedimento Banca d'Italia 27 agosto 2003 attuativo del d.m. n. 228/1999 e, ancor prima, dalla lettura, in combinato disposto, delle lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 12-bis, comma 4, d.m. n. 228/1999: nella lettera a), tra le operazioni effettuabili con "soggetti in conflitto di interessi" sono comprese le cessioni, gli acquisti e i conferimenti posti in essere con soggetti del medesimo gruppo cui appartengono i soci della società di gestione e, nella lettera c), per i beni che il fondo ha acquistato o venduto da/a tali soggetti è richiesta la redazione di una relazione di stima.

Può essere accolta anche la richiesta di introdurre un nuovo comma 2, al fine di differenziare le modalità di pubblicità degli atti di acquisto o cessione di beni, a seconda che tali atti siano o non siano compiuti con controparti cd. "in conflitto di interessi", ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, d.m. n. 228/1999. In tale ultimo caso, infatti, le esigenze di tutela informativa dei partecipanti possono essere adeguatamente soddisfatte rendendo note informazioni, atti e documenti relativi alle suddette operazioni "non conflittuali", con la pubblicazione dei documenti contabili del fondo.

Tale soluzione è conforme ad una lettura dell'art. 3, comma 5-bis, d.m. n. 228/1999, per così dire, "illuminata" dalla disposizione primaria di riferimento. Infatti, l'art. 37, comma 2, lett. b), TUF richiede di individuare apposite "cautele da osservare nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso - soltanto nel caso in cui siano - effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene", ossia "in conflitto di interesse" ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del medesimo decreto ministeriale.

È meritevole di considerazione anche la richiesta di modificare le lettere c) e d) (non la lettera b), che si riferisce necessariamente ad "atti") del comma 1, sostituendo il termine "documenti" con quello "informazioni".

Non può essere, invece, eliminato l'obbligo ex lettera e), comma 1, atteso che l'art. 37, comma 2-bis, TUF è disposizione legislativa "autosufficiente", che individua in modo prescrittivo un primo nucleo fondamentale di regole di governance dei fondi chiusi da osservare a prescindere dalla necessità di una specificazione ministeriale. Tra queste regole assumono rilevanza quelle che impongono la previsione di un'assemblea dei partecipanti che può deliberare in modo vincolante per le società di gestione del risparmio, quelle che ne regolano - seppur in parte - il funzionamento in virtù del rinvio operato all'art. 46, commi 2 e 3, TUF e, soprattutto, quelle che individuano le materie di competenza dell'assemblea dei partecipanti (sostituzione della società di gestione, eventuale ammissione a quotazione del fondo, modifiche delle politiche di gestione del fondo), il contenuto delle cui deliberazioni è essenziale siano oggetto di informativa.

Allo stesso modo, non si condivide la richiesta di eliminare il comma 2 (nella versione oggetto di consultazione), attesa la necessità di veicolare al pubblico degli investitori dei fondi chiusi mobiliari le rilevanti - soprattutto nell'ottica della correttezza comportamentale - informazioni sui prestiti stipulati per finanziare operazioni di rimborso anticipato, oltre che, per le ragioni sopra esposte, le informazioni sulle decisioni assunte dall'assemblea dei partecipanti.

L'ultima osservazione ricevuta non può essere accolta, perché - pur senza soffermarsi sullo stato dell'adattamento dell'ordinamento italiano alla cd. Direttiva Prospetto - la rule n. 145 della richiamata raccomandazione CESR, da un lato, si riferisce direttamente alle sole società immobiliari (property companies), dall'altro lato suggerisce, per l'informativa relativa alle società immobiliari con più di 60 proprietà (e solo per queste), di inserire nel testo del prospetto un estratto della stima di tali beni immobili, fermo restando l'obbligo di rendere disponibile la versione integrale della relazione a chiunque lo richieda ("but the full report must be available as a document on display"), e non - come erroneamente sostenuto - di pubblicare in internet il testo integrale della medesima.

Tuttavia, è da ritenere importante garantire ai partecipanti che ne facciano richiesta la consegna non tanto di tutte le relazioni di stima indistintamente, ma quanto di quelle relative ad operazioni compiute ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, d.m. n. 228/1999 (operazioni cd. "in conflitto di interesse"). È per tali operazioni, infatti, che è ora prevista negli schemi 11 e 12 che le relative relazioni di stima siano a disposizione dei partecipanti nella versione integrale presso la sede della SGR e presso la sede e le filiali della banca depositaria. Tale previsione risponde all'esigenza di accrescere la tutela informativa dei partecipanti su aspetti particolarmente importanti della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

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Sezione V
Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati


Art. 28
(Investitori professionali)
(Pubblicazione ed aggiornamento del Prospetto informativo)

1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 27, comma 3. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 23 comma 3. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 23-bis.

2. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR chiusi di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 26. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 27.

 

 

Art. 28-bis
(Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati)

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:

a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;

b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;

c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.

 

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni in merito agli artt. 28 e 28-bis.

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Capo III
Disposizioni particolari riguardanti i fondi pensione

Art. 29
(Disposizioni applicabili)

1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21, 22, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 30
(Aggiornamento del prospetto informativo)

1. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 24, commi 1, 2 e 3. Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti è redatto secondo lo schema 13 dell'allegato 1B.

2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 23-bis, commi 1, 2, 4 e 5 e, in quanto compatibile, 4.

Art. 31
(Norme di correttezza e obblighi informativi)

1. [Immutato].

2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 23 28-bis, lettere a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello stesso articolo.

Osservazioni ricevute

Si propone di inserire un nuovo comma 2 ove indicare che, per le sollecitazioni di fondi pensione aperti a contribuzione definita, cui è possibile aderire soltanto "su base collettiva", è previsto un apposito schema di prospetto "semplificato" (n. 13-bis). Ciò sarebbe motivato principalmente dall'esigenza di considerare le minori esigenze di tutela dei lavoratori "sollecitati" all'adesione, stante la previa negoziazione delle condizioni di contratto tra il loro datore di lavoro e l'intermediario istitutore del fondo: pertanto, sarebbe poco rilevante, nel caso in esame, l'esigenza del lavoratore ad una "informazione per l'investimento consapevole", in quanto questo non avrebbe effettivi "spazi di manovra per modificare le condizioni propostegli".

Si richiede, inoltre, di eliminare dall'attuale comma 2 il rinvio al comma 4 dell'art. 23-bis (procedura di aggiornamento conseguente a modifiche del regolamento dei fondi comuni aperti), di precisare che il rinvio all'art. 23-bis, comma 1, 2 e 5 è operato in quanto le norme richiamate siano compatibili con la disciplina in tema di fondi pensione e di aggiungere al comma 2 la precisazione che la Parte II del prospetto "semplificato" sia tempestivamente aggiornata al variare dei dati ivi riportati e contestualmente inviata in CONSOB con evidenza delle modifiche apportate e della nuova data di validità.

Valutazioni CONSOB

La richiesta di prevedere uno schema di prospetto "semplificato" non pare supportata da ragioni che consentano di riscontrare effettivamente un attenuato need of protection dei lavoratori cui l'offerta del fondo è rivolta: la circostanza che le condizioni generali di trattamento da riservare ai lavoratori aderenti siano predefinite in apposita convenzione che il datore di lavoro stipula con l'intermediario istitutore del fondo prima dell'inizio della sollecitazione, non permette di affermare che la tutela degli aderenti è comunque assicurata per effetto della "mediazione" datoriale. Ciò, innanzitutto, perché il datore si limita a concordare con l'intermediario soltanto alcune condizioni integrative o sostitutive di quelle del regolamento del fondo, da sottoporre alla libera scelta del lavoratore, che conserva comunque la facoltà di rifiutare l'investimento e, poi, perché l'opera preventiva del datore non pare di per sé sufficiente ad assicurare al lavoratore le migliori condizioni contrattuali, a scongiurare i rischi tipici dell'investimento medesimo o, addirittura, ad escludere l'esigenza del lavoratore ad una "informazione per l'investimento consapevole" perché questi non avrebbe - peraltro, come in tutti i casi di offerta standardizzata - "spazi di manovra per modificare le condizioni propostegli".

Del resto, nel caso prospettato, neppure potrebbe ravvedersi l'inapplicabilità della disciplina in tema di sollecitazione all'investimento (artt. 94 e ss. del TUF), essendo l'offerta di un fondo pensione aperto riservato alle adesioni "su base collettiva" non riconducibile tout court tra le sollecitazioni di prodotti finanziari rivolte ai soli investitori professionali (art. 100, comma 1, TUF).

La proposta di modificare il comma 2 è da accogliere soltanto in parte.

Va, infatti, considerato che può evitarsi di riservare agli intermediari istitutori dei fondi pensione de quo il giudizio circa la "compatibilità" delle norme contenute nei commi 1, 2 e 5 dell'art. 23-bis, rispetto alla fattispecie dell'aggiornamento dei prospetti di tali prodotti finanziari: in questi casi, è indubbia la sostanziale applicabilità dei citati commi, tranne ovviamente per ciò che dispongono in ordine all'aggiornamento della Parte III del prospetto, non prevista nello schema 13 relativamente ai fondi pensione aperti. Del resto, ad argomentare nel senso dell'inapplicabilità, si finirebbe per precludere qualsivoglia forma di aggiornamento ai prospetti di tali fondi.

Pare, invece, opportuno l'inserimento dell'inciso "in quanto compatibili" con riferimento al richiamato comma 4 dell'art. 23-bis, perché anche nel caso di sollecitazioni di fondi pensione aperti è necessario, per le modifiche del regolamento di gestione sottoposte a sospensiva, fornire un'informativa tempestiva ai potenziali sottoscrittori mediante un pronto aggiornamento del prospetto informativo.

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Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 34
(Disposizioni transitorie)

1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani in corso al 1 agosto 1999 1° gennaio 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto e in ogni caso entro il 28 febbraio 30 giugno 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi è pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. In sede di prima applicazione, nei prospetti relativi a quote o azioni di OICR aperti disciplinati nell'Allegato 1B, ai fini delle comparazioni con il parametro di riferimento, i rendimenti degli OICR sono considerati a decorrere dal 1996. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati in corso al 1° agosto 2004 deve essere comunicato in occasione del deposito del prospetto completo e semplificato 1° gennaio 2005, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è pubblicato, unitamente al prospetto completo e semplificato, in occasione del primo aggiornamento della documentazione d?offerta e in ogni caso entro il 30 giugno 2005

3. [Immutato].

Considerazioni

La disposizione è stata aggiornata al mero scopo di riconsiderare la tempistica - solo indicativa -di entrata in vigore delle modifiche proposte in consultazione.

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PARTE III
EMITTENTI

TITOLO I
PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Capo II
Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates

Art. 59
(Norme applicabili)

1. [Immutato].

2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo II, Sezioni II, e III, e V in quanto compatibili. 

Art. 60
(Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati)

1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi, se presentata entro dodici mesi dalla chiusura della sollecitazione, è allegata, in luogo del prospetto, una nota integrativa è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi 10, 11 e 12 contenuti in nell?Allegato 1B. In tal caso è reso pubblico nei termini e con le modalità previste dall'articolo 56 anche il prospetto informativo. La nota e il prospetto informativo sono messi Il prospetto di quotazione è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.

2. [Immutato].

3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento integrativo di quotazione redatto secondo lo schema 14 indicato contenuto nell'Allegato 1H 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento integrativo di quotazione è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede della banca corrispondente.

 

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni in merito alle modifiche proposte in sede di prima consultazione con riferimento agli articoli sopra riportati.

Sono state apportate alcune integrazioni di carattere formale nei commi 1 e 2 dell'art. 60, che si sottopongono a nuova consultazione.

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TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo IV
Fondi chiusi e OICR aperti indicizzati quotati in borsa

Art. 102
(Informazioni su fatti rilevanti)

1. [Immutato].

2. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana. Le società di gestione del risparmio mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, il proprio sito internet e la banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione, i documenti e le informazioni previste dall'articolo 27-bis, commi 1 e 2, con riferimento alle sollecitazioni di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle informazioni di cui all?articolo 27-bis, commi 1 e 3, con le modalità stabilite dall?articolo 83. Si applica l'articolo 84.

3. Gli obblighi di cui previsti dall'articolo 27-bis, commi 1 e 2 3, sono assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana.

Osservazioni ricevute

Si richiede di precisare nel comma 2 dell'art. 102 che le SGR mettano tempestivamente a disposizione del pubblico le sole "informazioni" (e non anche i "documenti") previste dall'art. 27-bis, commi 1 e 2, perché "ciò che conta è che il mercato sia informato della sussistenza di un fatto rilevante, e non che sia a conoscenza dei documenti ad esso relativi".

Valutazioni CONSOB

Le motivazioni che supportano l'osservazione sono condivisibili; pertanto, nella nuova versione dell'art. 102, comma 2, sopra riportata, si fa ora riferimento alle "informazioni" e non ai "documenti" ci cui all'art. 27-bis.

In considerazione della nuova numerazione assunta dai commi dell'articolo 27-bis, si è modificato il comma 3 dell'art. 102, prevedendo un rinvio al comma 3 dell'articolo 27-bis, piuttosto che al comma 2 del medesimo articolo.

* * *

Art. 103
(Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all?approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell?avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall?articolo 83. Si applicano gli articoli 84 e 87 applica l?articolo 84.

2. (...omissis...). Le società di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l?articolo 22, comma 4 e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a)    il prospetto informativo di quotazione e gli eventuali supplementi, pubblicati più recentemente;

b)    il regolamento di gestione del fondo; le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi.

c)    gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale);

d)    le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR. 

Osservazioni ricevute

È stato richiesto di non prevedere più l'applicazione dell'art. 87 alle società di gestione di fondi chiusi quotati in borsa e, quindi, di modificare la vigente versione del comma 1 dell'art. 103, che ne richiama l'applicazione.

Si sostiene sul punto che l'art. 87 - secondo cui "i soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati" - non sarebbe applicabile alle SGR che gestiscono fondi chiusi quotati, in considerazione dell'impossibilità di individuare, con riferimento a tali società e ai fondi dalle stesse istituiti, una nozione di "gruppo" e perché il citato Allegato 3F, sia per le informazioni recate sia per la tipologia di operazioni previste, appare strutturato in funzione delle caratteristiche proprie di emittenti di azioni, non di emittenti quote di fondi.

Peraltro, la mancata applicazione dell'art. 87 non varrebbe ad esonerare la SGR dal tenere informato il mercato sulla tipologia di operazioni effettuate perché, con riferimento alle quote di fondi chiusi, data l'esiguità degli scambi sul mercato, tali operazioni costituiscono certamente "fatti rilevanti", e perché il Regolamento della Borsa Italiana S.p.A. prevede ora l'adozione di un codice per la comunicazione delle operazioni compiute in condizioni di internal dealing.

Si richiede, infine, di eliminare la lettera d) del comma 2 dell'art. 103 per "uniformare la disciplina in parola con quella degli OICR aperti" riguardo alla pubblicità delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia su limiti d'investimento e criteri di valutazione degli OICR.

Valutazioni CONSOB

Si condividono solo in parte le motivazioni sottese alla richiesta di eliminare, dall'art. 103, comma 1, il rinvio all'art. 87. Ciò perché tale rinvio va letto nel senso di imporre ai capogruppo delle SGR (che sono anche emittenti le quote dei fondi chiusi gestiti quotati) l'obbligo di informare il pubblico sulle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti dello stesso gruppo o da questi appositamente incaricati.

Non convince, inoltre, l'osservazione secondo cui, data l'esiguità degli scambi borsistici delle quote di fondi chiusi, le operazioni su tali strumenti finanziari costituiscono già di per sé certamente "fatti rilevanti", soggetti alla disciplina degli artt. 102 e 66 ss. del Regolamento Emittenti. Non c'è, infatti, correlazione tra lo "spessore" degli scambi nel mercato regolamentato e la qualificazione di un'operazione come "fatto rilevante": anche se aumentassero gli scambi borsistici aventi ad oggetto le quote di un fondo chiuso non è detto che le operazioni poste in essere su tali strumenti finanziari ai sensi dell'art. 87 dovrebbero configurare certamente "fatti rilevanti", dovendosi semmai verificare caso per caso se dalla singola operazione possa scaturire un "fatto rilevante" che comporti un obbligo di informativa price sensitive.

Va, poi, chiarito che non vi è rapporto di succedaneità tra la disciplina degli artt. 66-69 e 87 e la disciplina contenuta nel codice adottato dalla Borsa Italiana S.p.A. per le operazioni in condizioni di internal dealing. Tale codice è, infatti, espressione di una potestà di self-regulation della società di gestione del mercato regolamentato (appunto la Borsa Italiana S.p.A.) e, quindi, non ha affatto la forza precettiva tipica della disciplina emanata dall'Autorità di vigilanza nell'esercizio di uno specifico potere di regolamentazione secondaria attribuito ex lege in materia di informativa al pubblico.

Non va, peraltro, dimenticato che, qualora venisse eliminato dall'art. 103, comma 1, il rinvio all'art. 87, per le operazioni di internal dealing effettuate da una SGR che per ipotesi decidesse di quotare il fondo chiuso da essa gestito in un mercato regolamentato differente da quello della Borsa Italiana S.p.A. mancherebbe un'apposita "copertura regolamentare", salvo ovviamente le disposizioni eventualmente adottate dalla società di gestione di tale altro mercato regolamentato.

In conclusione, non può accogliersi la richiesta in commento, posto che il rinvio operato dall'art. 103, comma 1 è non solo necessario, ma anche utile al fine di dichiarare espressamente l'applicabilità, ai soggetti capogruppo delle SGR "emittenti" (rectius: "offerenti") le quote di un fondo chiuso gestito quotato, dell'obbligo previsto dall'art. 87 avente ad oggetto la comunicazione delle operazioni poste in essere su tali strumenti finanziari da soggetti del gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.

Non può essere accolta la richiesta di eliminare la lettera d) del comma 2 dell'art. 103. È da ritenere, infatti, che l'effettiva conoscibilità delle disposizioni su limiti d'investimento e i criteri di valutazione dei fondi chiusi è importante per assicurare agli investitori l'concreta possibilità di acquisire informazioni utili a valutare se le operazioni "in conflitto di interesse" effettuate da tali OICR rispettino le cd. "cautele" all'uopo normativamente previste. Ciò non senza considerare che, in realtà, per tutti gli OICR è richiesta la messa a disposizione delle regole in parola emanate dalla Banca d'Italia (cfr. Provvedimento B.I. 1 luglio 1998, nonché la bozza di regolamento unico della Banca d'Italia in tema di risparmio gestito, oggetto di recente consultazione).

Si rappresenta, infine, che alla disposizione in esame sono state apportate alcune modifiche formali o di carattere sistematico, che si sottopongono alle eventuali osservazioni in questa fase di seconda consultazione.

* * *

Art. 103-bis
(Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)

1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, osservano l?articolo 22, comma 4 e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;

b) il regolamento di gestione dei fondi o lo statuto sociale delle Sicav; 

c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale); 

d) b) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR; 

e) il documento sui soggetti che partecipano all'operazione; 

f) e) c) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR. 

2. Le informazioni previste dall'articolo 24, comma 4, 23-bis, comma 6, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, osservano l?articolo 22, comma 4 e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;

b) il documento integrativo il documento di quotazione;

c) gli ultimi documenti contabili redatti.

4. Le informazioni previste dall'articolo 26 24-bis, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

5. [Immutato].

Osservazioni ricevute

Si richiede di "sostituire - nei commi 2 e 4 - l'indicazione dei "quotidiani" con quella relativa alla fonte ove è possibile indicare il valore della quota, a fini di uniformità terminologica con quanto previsto dalla bozza di regolamento della Banca d'Italia".

Valutazioni CONSOB

La richiesta sostituzione non può essere accolta, atteso che nell'attuale regolamentazione (cfr. Provvedimento Banca d'Italia 1 luglio 1998, ma anche la bozza di regolamento unico in consultazione) è previsto che la pubblicazione sui "quotidiani" sia la principale e indispensabile modalità di pubblicità del valore della quota dei fondi chiusi, mentre altre modalità (ad esempio, pubblicazione su Internet) sono soltanto eventuali ed aggiuntive.

Si fa presente, infine, che alla disposizione in esame sono state apportate alcune modifiche di carattere formale e sistematico, che si sottopongono alle eventuali osservazioni in questa fase di seconda consultazione.

* * *

1. L'articolato, gli schemi di prospetto informativo/documento di quotazione degli OICR (Allegato 1B: schemi 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 19) e gli Allegati 1G e 1H del citato Regolamento, modificati alla luce delle osservazioni ricevute e delle valutazioni effettuate, vengono riproposti in questa fase di seconda consultazione, con evidenza delle variazioni apportate utilizzando il grassetto/corsivo/sottolineato. Si nota che le modifiche in questione scaturiscono, non solo dalle osservazioni ricevute e accolte dalla Commissione, ma anche da alcune esigenze di carattere formale ovvero meramente sistematico. Non sono state ricevute osservazioni sugli Allegati 1A e 1I diffusi in prima consultazione.

2. Sono di seguito riportati gli articoli oggetto della fase di prima consultazione, ove erano evidenziate (in grassetto e/o con segno barrato) le modifiche apportate al testo normativo attualmente vigente. In tali articoli vengono ora evidenziate (In grassetto/corsivo e/o con segno barrato) le nuove modificazioni relative alla fase di seconda consultazione.