Regolamento emittenti - Disposizioni regolamentari in materia di sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - Documento di consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REGOLAMENTO EMITTENTI
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
23 febbraio 2007
Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 16 marzo 2007 al seguente indirizzo: C O N S O B oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it. |
Premessa
Il presente documento di consultazione illustra le innovazioni al Regolamento Consob n.11971/1999 (c.d. Regolamento Emittenti) che la Commissione intende introdurre in materia di sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione ai sensi degli artt. 94 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(1), a seguito dell'abrogazione dell'art. 100, comma 1, lett. f) del TUF operata dalla legge 262/2005.
A tal fine si presenta;
- una panoramica del quadro normativo novellato della legge 262/2005 e dal successivo d.lgs. 303/2006 (cfr. § 1);
- un'analisi delle caratteristiche dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (cfr. § 2);
- gli schemi del prospetto informativo per la sollecitazione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (cfr. § 3);
- la proposta commentata di articolato regolamentare (cfr. § 4).
1. Quadro normativo
L'art. 11, comma 2, lett. b, della Legge 262/2005, ha sancito l'abrogazione di uno dei casi di inapplicabilità delle disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento, quello relativo all'offerta al pubblico di "prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione" (cfr. testo dell'art. 100, comma 1, lett. f, TUF, ante Legge 262/2005).
Tale abrogazione è collegata alla volontà del legislatore di eliminare l'eterogeneità nella disciplina della trasparenza di prodotti finanziari emessi da soggetti disciplinati, in virtù dell'attività economica svolta, da regimi normativi differenti.
A tal fine, il legislatore ha provveduto all'individuazione dei prodotti finanziari-assicurativi introducendo con il d.lgs. 303/2006 – al comma 1 dell'art. 1 del TUF – una nuova lettera "w-bis" in virtù della quale per "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" devono intendersi: "le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
In particolare, trattasi dei seguenti prodotti(2):
ramo vita III | contratti di assicurazione sulla vita le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni (polizze c.d. unit linked) ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (polizze c.d. index linked); |
ramo vita V | le operazioni di capitalizzazione (ovvero, il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività). |
Questa scelta conferma un orientamento già espresso in passato dalla Consob con riguardo alla qualificazione finanziaria di un prodotto oggetto di sollecitazione all'investimento in presenza di un impiego di capitale, di un'aspettativa di rendimento correlato a tale impiego e di un rischio finanziario ad esso connesso(3).
2. I prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
I prodotti finanziari, per costituire oggetto di sollecitazione all'investimento – secondo l'orientamento consolidato della Consob – devono presentare le seguenti caratteristiche(4):
a) predisposizione unilaterale delle condizioni generali di contratto;
b) idoneità ad essere offerti ad una categoria generalizzata di soggetti non circoscrivibile numericamente;
c) esistenza di un impiego di capitale, di un'aspettativa di rendimento correlato a tale investimento e di un rischio finanziario ad esso connesso.
L'analisi di seguito esposta illustra come la caratteristica sub lettera c) diventi l'elemento dirimente per la qualifica finanziaria di un contratto assicurativo.
Nel seguito si denotano i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione come "prodotti finanziari-assicurativi" e la restante parte dei contratti assicurativi(5) come "prodotti assicurativi puri".
2.1. I "prodotti assicurativi puri"
Un "prodotto assicurativo puro" realizza il trasferimento di un rischio connesso ad un "evento attinente alla vita umana"(6) (c.d. rischio demografico) da un soggetto, che a tal fine versa una somma determinata (i.e. il premio), ad un altro, che è tenuto a corrispondere un certo controvalore monetario al verificarsi dell'evento assicurato.
Ne discende che tale tipologia di prodotti si caratterizza per la connessione sistematica tra le prestazioni monetarie cui ha diritto il sottoscrittore ed il verificarsi dell'evento attinente alla vita umana che delimita il rischio trasferito all'impresa di assicurazione.
Il contratto assicurativo è pertanto contraddistinto:
- dal diritto, per il sottoscrittore, ad una prestazione indennitaria (obbligo di pagare una somma definita, sotto forma di capitale o rendita, a fronte del pagamento di un premio);
- da una funzione specifica (neutralizzazione del rischio demografico).
Le principali attività dell'assicuratore, nell'ambito dello schema sopra tratteggiato, sono in sintesi finalizzate:
- alla fissazione delle tariffe di premio ed all'accantonamento delle riserve tecniche per far fronte alle prestazioni monetarie cui hanno diritto i sottoscrittori, entrambe calcolate secondo determinazioni quantitative connesse alla distribuzione delle probabilità della durata della vita umana;
- alla definizione del tasso di rendimento da applicare al capitale versato dal sottoscrittore per garantire a quest'ultimo la copertura dal rischio demografico.
In questa prospettiva la disciplina comunitaria e nazionale(7):
- definisce il "ramo di assicurazione" come la "classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi ed operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'assicurazione";
- individua criteri di determinazione delle tariffe e del margine di solvibilità;
- indica che le riserve tecniche devono essere costituite nella misura pari "all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare".
Il quadro di riferimento sopra tratteggiato evidenzia una definizione a priori, anche di natura quantitativa, dei diritti dell'assicurato e delle modalità con cui deve operare l'assicuratore; definizione che:
- determina l'indistinguibilità dei premi versati dagli assicurati nell'ambito della raccolta dell'impresa di assicurazione;
- esclude la connessione tra il rendimento dell'investimento dei premi raccolti da parte dell'impresa di assicurazione e quello da corrispondere contrattualmente al beneficiario in caso del verificarsi di "eventi attinenti alla vita umana" dell'assicurato;
- evidenzia una "trasformazione" e una traslazione dei rischi in capo all'impresa di assicurazione;
- implica che la tutela dei contraenti passi attraverso la solvibilità dell'impresa di assicurazione;
- comporta la mancanza di:
- un obbligo dell'impresa di assicurazione ad informare l'assicurato sulle scelte di investimento realizzate;
- un diritto dell'assicurato di ricevere in fase pre-contrattuale e di rendicontazione informazioni circa le politiche di investimento poste in essere dall'impresa di assicurazione.
Da questa sintetica descrizione si può rilevare come i "prodotti assicurativi puri" non possano essere annoverati tra i prodotti finanziari essendo privi degli elementi caratteristici necessari indicati sub lettera c) (cfr. § 2). Infatti, nei primi, tanto l'ammontare versato quanto la prestazione monetaria cui si ha diritto sono definiti secondo determinazioni quantitative collegate al rischio demografico, mentre nei secondi, sono connessi al profilo di rischio/rendimento dell'investimento.
2.2. I "prodotti finanziari-assicurativi"
Diversamente da quanto accade per i "prodotti assicurativi puri", nei "prodotti finanziari-assicurativi" si riscontra l'esistenza di un impiego del capitale raccolto, di un'aspettativa di rendimento correlato a tale investimento, di un rischio finanziario ad esso connesso.
Infatti, la dinamica economica sottesa a detta tipologia di prodotti prevede la presenza di una prestazione contrattuale che trasferisce a carico del sottoscrittore il rischio finanziario dell'investimento dei premi raccolti operato dall'impresa di assicurazione.
Ne discende che la prestazione contrattuale connessa alla neutralizzazione del rischio demografico assume al più un carattere residuale, determinando quindi una mutazione della funzione tipica del contratto assicurativo.
Di seguito si specificano queste considerazioni di carattere generale con riferimento ai prodotti finanziari-assicurativi del ramo vita III e del ramo vita V.
2.2.1. I "prodotti finanziari-assicurativi" del ramo vita III (c.d. prodotti linked)
I c.d. prodotti linked prevedono che le prestazioni principali cui ha diritto il sottoscrittore (i.e. il quantum versato dall'impresa di assicurazione in relazione ai diversi eventi assicurati ed ai casi in cui viene esercitato il riscatto contrattualmente previsto) siano definite in funzione del valore da attribuire, al momento dell'erogazione, alle quote del fondo interno assicurativo o dell'organismo di investimento collettivo (prodotti unit linked) ovvero all'indice o al valore di riferimento (prodotti index linked) – che, normalmente, assume la forma di un'obbligazione strutturata – nei quali sono investiti i premi.
Ne consegue che:
- tanto la prestazione dell'impresa quanto le tariffe di premio dalla stessa richieste non risultano calcolate secondo determinazioni quantitative collegate al rischio demografico;
- il rischio finanziario derivante dall'oscillazione del valore delle quote o dell'indice di riferimento risulta a carico del sottoscrittore.
Nella prassi di mercato, con riguardo alla tipica "costruzione" dei contratti linked, si rileva che soltanto una percentuale ridotta del premio versato dal contraente è destinata a copertura del rischio demografico; e ciò ha trovato conferme anche in recenti indagini condotte dai Servizi della Commissione Europea. E tale rimane anche nel caso in cui siano previste, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, delle maggiorazioni al valore delle quote o dell'indice di riferimento al momento della liquidazione della prestazione per via del contributo ridotto delle stesse.
2.2.2. I "prodotti finanziari-assicurativi" del ramo vita V (c.d. prodotti di capitalizzazione)
I c.d. prodotti di capitalizzazione prevedono una prestazione esclusiva consistente nella corresponsione al sottoscrittore di un capitale costituito dai premi versati aumentati degli interessi al tasso pattuito nel contratto, decorso un termine pluriennale non inferiore ai cinque anni.
Per tali prodotti, quindi, il rischio demografico è del tutto assente ed il rischio finanziario connesso alla gestione dell'investimento del premio versato è totalmente a carico del sottoscrittore.
Si tratta, infatti, come peraltro sottolineato da unanime dottrina, di operazioni meramente finanziarie ove la prestazione dell'assicuratore non è collegata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana(8).
3. la sollecitazione dei "Prodotti Finanziari-Assicurativi"
3.1. Le esigenze di tutela degli investitori
L'estensione dei poteri regolamentari sulla trasparenza attribuiti alla Consob dai prodotti finanziari tout court ai "prodotti finanziari-assicurativi" (cfr. § 1) è connessa all'applicabilità – anche all'offerta pubblica di questa famiglia di contratti assicurativi – della disciplina del prospetto informativo.
Le ragioni di tali scelte normative sono da rintracciare nella volontà di ricondurre ad unità le differenti discipline di trasparenza in materia di prodotti finanziari, prescindendo dunque dalle tipologia di emittenti e dagli specifici settori di regolamentazione.
La modellazione di un unico "campo di gioco" nell'Unione Europea per settori contigui del mercato dell'asset management è stata indicata dalla Commissione Europea come obiettivo della policy regolamentare dei prossimi anni (cfr. Green Paper on the enhancement of the EU framework for investment funds del luglio 2005 - Ref. SEC 2005 947)(9). Le medesime considerazioni sono riprese anche nel più recente White Paper on the enhancing the single market framework for investment funds del novembre 2006 (Ref. COM 2006 686).
Riprendendo tali considerazioni, il CESR (Committee of European Securities Regulators), nel documento del 21 marzo 2006 (Ref. CESR/06-113), segnalava - nel presupposto dell'esistenza di prodotti che "in larga parte replicano le stesse caratteristiche economiche dal punto di vista dei consumatori" - l'esigenza di un "un campo da gioco piano per differenti prodotti del risparmio", anche attraverso la garanzia di discipline omogenee sotto il profilo dei requisiti di trasparenza e procedure di commercializzazione.
In questa prospettiva la Consob ha provveduto a predisporre schemi di prospetto informativo per i differenti "prodotti finanziari-assicurativi"– oggetto di consultazione – al fine di favorire:
- una miglior comprensione delle caratteristiche finanziarie dei "prodotti finanziari-assicurativi";
- una maggior fruibilità dell'informativa resa disponibile all'investitore non sofisticato in sede di offerta;
- una più agevole comparazione, da parte dell'investitore, dei prodotti finanziari-assicurativi con altri analoghi prodotti (in special modo, con i prodotti del risparmio gestito).
3.2. Il Prospetto Informativo
Di seguito si illustrano gli schemi di prospetto informativo che si intendono inserire nell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti al fine di disciplinare la sollecitazione al pubblico risparmio dei "prodotti finanziari-assicurativi".
In particolare, la proposta prevede:
- l'inserimento di un nuovo schema 9, relativo alla sollecitazione di "prodotti finanziari-assicurativi" di tipo unit linked (ALLEGATO 1);
- l'inserimento di un nuovo schema 10, relativo alla sollecitazione di "prodotti finanziari-assicurativi" di tipo index linked (ALLEGATO 2);
- l'inserimento di un nuovo schema 11, relativo alla sollecitazione di "prodotti finanziari" di capitalizzazione (ALLEGATO 3).
Le osservazioni generali riguardanti i suddetti schemi sono di seguito formulate con particolare riferimento alla struttura del prospetto ed alle novità rilevanti in tema di contenuto informativo richiesto.
3.2.1. La Struttura
Gli schemi presentano una struttura modulare che consente un differente regime di consegna delle varie parti componenti il prospetto informativo ed una flessibile modalità di deposito delle stesse in sede di aggiornamento.
Il prospetto informativo infatti si compone di una Scheda sintetica, di una Parte I, di una Parte II e di una Parte III.
Questa soluzione consente, tra l'altro, di contemperare la finalità di selezione dell'informativa – evitando così il rischio di "sovraccarico" informativo per l'investitore – con quella di completezza della stessa così da consentire una scelta di investimento informata. Infatti, l'investitore riceve le informazioni principali attraverso la consegna obbligatoria della Scheda sintetica e delle Parti I e II del prospetto e può richiedere informazioni integrative attraverso la consegna della Parte III del prospetto medesimo. Rimane in ogni caso fermo l'obbligo di consegna delle Condizioni di polizza che disciplinano lo specifico contratto assicurativo.
3.2.2. Il Contenuto
Gli schemi prevedono la veicolazione all'investitore delle informazioni-chiave mediante una Scheda sintetica illustrativa delle caratteristiche strutturali del prodotto, organizzata nelle seguenti aree:
- le caratteristiche del prodotto;
- l'investimento finanziario;
- il rimborso dell'investimento;
- le coperture assicurative;
- i costi del contratto;
- il diritto di ripensamento.
La Scheda sintetica concentra l'attenzione dell'investitore sulle caratteristiche del prodotto in un'ottica di scomposizione dello stesso nelle sue componenti elementari (c.d. unbundling).
In particolare si dà, quindi, distinta evidenza degli elementi distintivi dell'investimento finanziario rispetto a quelli della copertura assicurativa dei rischi demografici, nonché dei costi sostenuti dall'investitore.
La Parte I – oltre a presentare le informazioni generali sull'impresa di assicurazione, sui rischi generali connessi all'investimento finanziario – descrive in maniera analitica le informazioni-chiave riportate nella Scheda sintetica.
La Parte II fornisce i dati di statistica-descrittiva dei rendimenti effettivi dell'investimento nonché delle variabili finanziarie esplicative degli stessi.
La Parte III costituisce un documento informativo di approfondimento; specifica gli altri attori del processo gestionale o di offerta (soggetti delegati alla gestione, distributori, negoziatori), nonché informazioni sull'esistenza di conflitti di interessi dell'impresa di assicurazione e delle modalità procedurali per minimizzarli, del regime fiscale in dettaglio.
4. Presentazione delle modifiche al Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)
Le proposte di modifica regolamentare di seguito illustrate riguardano:
- l'introduzione, nel Titolo I della Parte II, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (c.d. "Regolamento Emittenti"), di un nuovo Capo II-bis, dedicato alle sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
- l'inserimento, in Allegato 1B al Regolamento Emittenti, dei relativi schemi di prospetto.
4.1. L'inserimento del Capo II-bis
Si è ritenuto di posizionare le nuove norme in un apposito Capo, posto all'interno del Titolo I della Parte II del Regolamento Emittenti che contiene la normativa in tema di sollecitazione all'investimento.
Contrariamente al Capo II dedicato agli OICR, si propone una disciplina "chiusa", nella quale non si prevedono rimandi alle disposizioni della parte generale di cui al Capo I (previo giudizio positivo di compatibilità) se non per gli espressi rinvii contenuti nelle singole norme contemplate.
Strutturalmente, l'intervento nel vigente testo del Regolamento Emittenti è proposto come di seguito si rappresenta:
PARTE II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
TITOLO I - SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR
Capo II-bis - Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
Capo III - Disposizioni particolari riguardanti fondi pensione
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
4.2. L'articolato del Capo II-bis
Le norme di seguito illustrate sono volte a disciplinare l'offerta dei prodotti finanziari-assicurativi nei diversi ambiti demandati alla potestà regolamentare della CONSOB, quali: la comunicazione alla CONSOB e le modalità di pubblicazione del prospetto di sollecitazione; la definizione del contenuto informativo del prospetto ed il regime di consegna agli investitori; le modalità di aggiornamento del prospetto; gli obblighi informativi e quelli di correttezza cui sono tenuti gli offerenti; l'attività di predisposizione e di diffusione di annunci pubblicitari.
Tale proposta intende rispondere alla duplice esigenza di contenere gli oneri regolamentari a carico delle imprese di assicurazione in un'ottica di efficienza amministrativa, mantenendo livelli adeguati di tutela degli investitori e di efficienza dei controlli di trasparenza di siffatti prodotti nella fase di offerta al pubblico.
Anche in coerenza con la legislazione comunitaria(10) e nazionale in materia di assicurazioni sulla vita, non è infatti previsto un regime autorizzatorio del prospetto; viene richiesto l'invio alla CONSOB di una comunicazione informativa circa le operazioni di sollecitazione, contestualmente al loro avvio, e la pubblicazione, anche mediante deposito, del prospetto informativo. Analogamente, non è richiesto il sistematico invio preventivo degli annunci pubblicitari, fermo rimanendo il potere della CONSOB di richiederne, di volta in volta, la trasmissione.
Le modalità procedurali suindicate – volte a semplificare sul piano amministrativo l'offerta al pubblico dei prodotti in parola - trovano un bilanciamento, in termini di tutela degli investitori, nell'attivazione di meccanismi di monitoraggio delle varie fasi in cui si articola l'offerta e nella capacità della Consob di esercitare i poteri interdittivi di cui all'art. 99 del TUF.
***
L'articolo di apertura del nuovo Capo II-bis (art. 28-ter) contiene le definizioni funzionali alla lettura delle norme seguenti e degli schemi di prospetto previsti in Allegato 1B.
In particolare, sono state introdotte le definizioni relative ai contratti che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-bis, del TUF, costituiscono i "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" operando un rinvio mobile alle definizioni dei rami vita III e V presenti nel decreto legislativo 209/2005. Si rammenta, infatti che, ai sensi del Codice delle assicurazioni private:
- i contratti unit linked sono "i contratti di assicurazione sulla vita [di ramo III] le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni" (art. 2, comma 1);
- i contratti index linked sono "i contratti di assicurazione sulla vita [di ramo III] le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento (art. 2, comma 1);
- le operazioni di capitalizzazione sono "i contratti [di ramo V] mediante i quali l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività" (art. 179, comma 1).
Articolo nuovo
Art. 28-ter 1. Nel presente Capo si intendono per: a) "prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked": le polizze di ramo III, previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni; b) "prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked": le polizze di ramo III, previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento; c) "prodotti finanziari di capitalizzazione": i contratti di ramo V, previsti dagli articoli 2, comma 1, e 179, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
La norma in commento (28-quater) è volta a disciplinare la comunicazione alla Consob in merito all'avvio della sollecitazione e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo.
Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza di trasparenza sulle offerte di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, si prevede che contestualmente all'avvio della sollecitazione ne venga data notizia alla Consob e che, nel medesimo termine, venga pubblicato il prospetto informativo.
Quanto alle modalità di pubblicazione, si fa riferimento a quanto previsto dal citato art. 8, comma 1, lett. c), in virtù del quale le imprese di assicurazione offerenti dovranno depositare presso la Consob l'originale del prospetto ed una copia riprodotta su supporto informatico, nonché mettere a disposizione del pubblico il medesimo documento, in formato elettronico, sul proprio sito internet (e, ove presente, sul sito degli intermediari incaricati della distribuzione).
È fatto, altresì, obbligo all'impresa ed agli intermediari distributori di consegnare gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia del documento d'offerta in forma stampata, fermo restando l'obbligo di consegna agli investitori, nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione, della Scheda sintetica e delle Parti I e II del prospetto e delle condizioni di contratto (cfr. proposta di articolo 28-quinquies, comma 2).
Articolo nuovo
Art. 28-quater 1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente all'avvio della sollecitazione ne danno comunicazione alla Consob e pubblicano, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), il prospetto informativo redatto in conformità all'articolo 28-quinquies. |
L'art. 28-quinquies disciplina il formato del prospetto informativo ed il regime di consegna nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione, rimandando, per ciò che attiene alle singole informazioni richieste dal prospetto, agli schemi che si propone di inserire in Allegato 1B al Regolamento Emittenti (comma 3).
In particolare, il primo comma della disposizione in esame fissa la struttura modulare in tre parti del prospetto ferma restando la differenza di contenuto informativo di ciascuno schema che è ovviamente funzionale alla tipologia di prodotto cui si riferisce.
Con particolare riferimento al regime di consegna del prospetto (comma 2), si segnala che la proposta prevede una regola di carattere generale, valida a prescindere dal prodotto oggetto di sollecitazione, in virtù della quale all'investitore devono essere consegnate gratuitamente, prima della sottoscrizione, la Scheda sintetica e le Parti I e II della versione aggiornata del documento d'offerta e le condizioni generali di contratto relative al prodotto nel quale si intende investire.
Limitatamente ai prodotti unit linked e di capitalizzazione, è previsto altresì che debbano essere consegnati gratuitamente su richiesta i regolamenti/statuti dei fondi interni/OICR che determinano i rendimenti dei prodotti di ramo III ovvero i regolamenti delle gestioni assicurative le cui performance rivalutano le prestazioni dei prodotti di ramo V.
Articolo nuovo
Art. 28-quinquies 1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è costituito da: a) Scheda sintetica; b) Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative; c) Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio rendimento e costi effettivi dell'investimento; d) Parte III – Altre informazioni. 2. La scheda sintetica, le Parti I e II del prospetto informativo aggiornato e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente consegnate all'investitore prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. La Parte III deve essere gratuitamente consegnata su richiesta dell'investitore. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta dell'investitore anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli OICR cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata. 3. Il prospetto informativo ed il modulo di proposta sono redatti secondo gli schemi 9, 10 e 11 di cui all'Allegato 1B. |
Il regime di aggiornamento che si propone nell'art. 28-sexies non introduce rilevanti novità rispetto alla normativa vigente (Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005), che si fonda su un generale obbligo di aggiornare i documenti precontrattuali per ogni variazione delle informazioni in esso contenute e su uno specifico obbligo di aggiornamento periodico.
Si propone, infatti, un sistema fondato sull'aggiornamento tempestivo in funzione di ogni variazione delle informazioni delle singole parti di cui si compone il prospetto e la contestuale pubblicazione sul sito web delle imprese di assicurazione, in conformità alle modalità previste nell'art. 28-quinquies.
Il timing dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella parte II del prospetto è previsto, analogamente a quanto avviene per i fondi aperti italiani (art. 23-bis, comma 5), entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Articolo nuovo
Art. 28-sexies 1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo relativo a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione comporta il suo tempestivo aggiornamento. A tal fine, le imprese di assicurazione offerenti provvedono a modificare ed integrare la scheda sintetica e la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato ai sensi dell'articolo 28-quater, dandone tempestiva notizia sul proprio sito internet. 2. Fatta salva la disposizione di cui al comma precedente, l'aggiornamento dei dati periodici di cui alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. 3. Il prospetto informativo aggiornato ai sensi dei commi 1 e 2 è contestualmente pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c). |
L'art. 28-septies contiene la disciplina degli obblighi in corso di sollecitazione cui sono tenute le imprese di assicurazione che offrono prodotti finanziari-assicurativi relativi ai rami vita III e V.
Si propone, al riguardo, un obbligo informativo di pubblicare, su almeno un quotidiano diffuso sul territorio nazionale e sul proprio sito web:
a) il valore e la relativa data di valorizzazione delle quote (o azioni) dei fondi interni/OICR cui sono collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked;
b) il valore, la relativa data di valorizzazione, la denominazione ed il rating degli indici o del valore di riferimento cui sono collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked.
Con particolare riguardo ai prodotti unit linked che investono in quote (o azioni) di OICR, viene specificato, al comma 2, che l'obbligo di pubblicazione del valore si intende assolto qualora le Società di gestione abbiano già proceduto a tale pubblicazione in conformità alle previsioni del regolamento di gestione o dello statuto della Sicav (OICR di diritto italiano), ovvero ai sensi degli articoli 24-ter, comma 3, e 25 dello stesso Regolamento Emittenti (OICR esteri armonizzati, anche se offerti ai soli investitori professionali).
Ai fini della maggiore diffusione delle informazioni circa i prodotti sollecitati, è altresì richiesto:
- che nel sito web delle imprese di assicurazione vengano messi a disposizione del pubblico anche i rendiconti periodici ed il regolamento del fondo interno o dell'OICR cui sono collegate le prestazioni dei prodotti unit linked, nonché il regolamento, il rendiconto annuale e il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata relativa ai prodotti di capitalizzazione rivalutabili (comma 3);
- che i dati periodici aggiornati, di cui alla Parte II del prospetto, siano comunicati agli investitori entro il mese di febbraio di ciascun anno (comma 4).
Relativamente all'ultimo punto, si evidenzia che la norma proposta non impone di adempiere all'obbligo di comunicazione mediante la trasmissione dell'intera parte aggiornata del prospetto ma si limita ad individuare le informazioni che devono essere inviate agli investitori, essendo indifferente il mezzo attraverso il quale gli offerenti intendano veicolarle (es., eventuale newsletter periodica alla clientela, estratto conto annuale della posizione assicurativa)(11).
In conformità alle indicazioni dell'Allegato III alla direttiva 2002/83/CE, viene posto al comma 5 uno specifico obbligo di comunicare tempestivamente ai contraenti le variazioni delle informazioni del prospetto conseguenti alle modifiche alle condizioni di contratto ovvero alla normativa applicabile al contratto. Il medesimo obbligo è contemplato, con riferimento ai prodotti unit linked, anche per le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione non contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato.
È precisato, al comma 6, che i predetti obblighi di comunicazione ai contraenti possono essere assolti anche con tecniche di comunicazione a distanza, previa acquisizione del consenso del contraente.
Il comma di chiusura della disposizione in commento, infine, estende i generali obblighi di correttezza che il Regolamento Consob 11971/99 chiede, in via generale, agli emittenti. In particolare, le disposizioni dell'articolo 14 cui si fa rinvio prevedono che le imprese di assicurazione offerenti:
- si attengano a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari della sollecitazione e si astengano dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto informativo o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni;
- rispettino le modalità operative indicate nel prospetto e compiano, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.
Articolo nuovo
Art. 28-septies 1. Le imprese di assicurazione offerenti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto e sul proprio sito internet: a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione; b) il valore dell'indice o del valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell'indice o del valore di riferimento ed al rating al medesimo attribuito. 2. L'obbligo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adempiuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione. Tale obbligo si intende assolto qualora la pubblicazione sia già stata effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli OICR, ovvero ai sensi degli articoli 24-ter, comma 3, e 25. 3. Le imprese di assicurazione offerenti rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati, i rendiconti periodici ed il regolamento del fondo interno o dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, nonché il regolamento, il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata relativa ai prodotti di capitalizzazione rivalutabili. 4. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno. 5. Sono tempestivamente comunicate ai contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo per effetto delle modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, sono altresì comunicate ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione non contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato. 6. A fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dai commi 4 e 5, possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito. 7. Alle imprese di assicurazione offerenti si applica l'articolo 14, commi 1 e 2. |
La norma proposta in materia di annunci pubblicitari (art. 28-octies) estende alle sollecitazioni riguardanti prodotti finanziari-assicurativi le norme previste dal Regolamento Emittenti in tema di:
- criteri generali per la predisposizione degli annunci (art. 17), con l'esclusione del comma 3 che fa riferimento ad un formato di prospetto non applicabile ai prodotti in questione;
- illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati (art. 18).
La disposizione in commento regola, infine, il regime di diffusione degli annunci pubblicitari successivo alla pubblicazione del prospetto (comma 2), prevedendo altresì che la Consob possa richiedere, a fini di vigilanza, la trasmissione degli annunci pubblicitari - quale che sia il veicolo attraverso il quale si intenda diffonderli - sia alle imprese di assicurazione offerenti che agli intermediari incaricati della distribuzione (comma 3).
Articolo nuovo
Art. 28-octies 1. Agli annunci pubblicitari aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si applica l'articolo 17, commi 1, 2, 4 e 5, e l'articolo 18. 2. Gli annunci pubblicitari di cui al comma 1 possono essere diffusi dal giorno successivo alla pubblicazione del prospetto informativo. 3. La Consob può richiedere la trasmissione degli annunci pubblicitari utilizzati dalle imprese di assicurazione offerenti e dagli intermediari incaricati della distribuzione. |
La disposizione di chiusura del nuovo Capo II-bis (art. 28-nonies) è dedicato al regime transitorio.
Infatti, ferma restando la necessità di applicare la regolamentazione Consob per le offerte aventi inizio in data successiva alla sua entrata in vigore, si richiede alle imprese di assicurazione offerenti di pubblicare un prospetto conforme ai nuovi schemi previsti in Allegato 1B per le sollecitazioni ancora in corso al 1° luglio 2007.
Tale limite temporale potrà evidentemente essere posticipato in funzione della data nella quale le modifiche regolamentari in commento saranno definitivamente adottate.
Articolo nuovo
Art. 28-nonies 1. Per le sollecitazioni di cui al presente Capo in corso al 1° luglio 2007, le imprese di assicurazione offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi di cui all'articolo 28-quinquies. |
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Note:
(1) Nel seguito tale decreto viene denotato con l'acronimo TUF, i.e. Testo Unico della Finanza.
(2) Al riguardo si rammenta che i contratti assicurativi quando attuano forme di previdenza complementare (di tipo individuale) rientrano nella disciplina di cui al d.lgs. 252/2005.
(3) Cfr. Comunicazioni Consob nn. DEM/127182 del 12 aprile 2001 e DEM/DME/5017297 del 18 marzo 2005.
(4) Cfr. Comunicazioni Consob nn. DEM/127182 del 12 aprile 2001 e DEM/DME/5017297 del 18 marzo 2005.
(5) Si precisa che in questa categoria di prodotti non sono inclusi i contratti del "ramo danni" e quelli del ramo vita VI (i.e. operazione di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa) in quanto non compresi nella presente trattazione.
(6) L'art. 1882 del Codice Civile definisce l'assicurazione (sulla vita) come il contratto con il quale "l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga … a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".
(7) Cfr. Direttiva 2002/14/CE e Codice delle Assicurazioni.
(8) Cfr. Donati - Volpe Putzolu, in Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2006, p. 206.
(9) Nel citato Libro Verde si menziona infatti la necessità di costruire un "level playing field with other financial products competing with funds" atteso che i canali distributivi si rivolgono allo stesso pubblico di risparmiatori (cfr. pagg. 50- 52).
(10) Direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita.
(11) Cfr. Comunicazione Consob n. DIN/1007549 del 1° febbraio 2001.