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REGOLAMENTO EMITTENTI

Esiti della consultazione

17 maggio 2010

Il 26 febbraio 2010 è stato pubblicato il Documento di consultazione riguardante le modifiche da apportare al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti – di seguito, "RE"), in materia di: (i) informazione societaria, con particolare riguardo alla procedura per la scelta dello Stato membro d’origine, alla disciplina delle informazioni su operazioni straordinarie e alle esenzioni in materia di informazione periodica; (ii) emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante; (iii) pubblicità dei patti parasociali; (iv) organi di amministrazione e controllo, con particolare riguardo ai criteri per la definizione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati, agli obblighi di pubblicità sui requisiti di indipendenza degli organi sociali nonché agli obblighi di informativa sugli incarichi assunti dai componenti degli organi di controllo di emittenti quotati e diffusi.

Con riferimento al menzionato Documento di consultazione, sono pervenute le osservazioni di: Abi; Assogestioni; Assonime; Borsa Italiana S.p.A.; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito, "C.N.D.C.E.C."); Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; Studio Legal Task Team; Studio Segre; Sig. Marco Bava.

Il presente documento riproduce il testo delle norme e degli allegati resi noti per la consultazione, le principali osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e, se del caso, il nuovo testo adottato, con evidenziazione in barrato/grassetto delle modifiche apportate rispetto al testo sottoposto alla consultazione.

* * *

Indice

A. Osservazioni su singoli articoli

I. Informazione su operazioni straordinarie.

II. Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

III. Disciplina della pubblicità dei patti parasociali.

IV. Organi di amministrazione e controllo.

B. Osservazioni su articoli non oggetto di consultazione

 

A. Osservazioni sui singoli articoli

I. Informazione su operazioni straordinarie

Versione proposta in consultazione

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo II
Comunicazioni al pubblico

Sezione IV
Informazione su operazioni straordinarie

Art. 70
(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la documentazione prevista dall'articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile.

2. La relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-septies e 2506-ter del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.

3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.

4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo i criteri generali predeterminati dalla Consob indicati nell’Allegato 3B, o su richiesta di quest'ultima della Consob, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall’assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505-bis, comma 2, 2506-ter nonché dell'articolo 2443, commi 2 e 3, del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 3 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, nei termini previsti dal codice civile;

b) il documento informativo indicato nel comma 4 è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, entro quindici giorni dalla delibera dell'organo competente;

c) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

5-bis. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l'articolo 65-bis, comma 2.

[…]

Art. 71
(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo i criteri generali predeterminati dalla Consob indicati nell’Allegato 3B o su richiesta di quest'ultima della Consob, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B. Si applica l'articolo 65-bis, comma 2.".

"ALLEGATO 3B
Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione e fusione/scissione e alle operazioni con parti correlate

I. Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

A. principi generali

Per stabilire se per un’operazione di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione effettuata da un emittente azioni, anche tramite società da esso controllate, debba essere pubblicato il documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti ("il documento informativo"), ne deve essere preliminarmente valutata la significatività rispetto alle dimensioni dell’emittente. Nel successivo paragrafo, per ogni tipologia di operazione, sono individuati i parametri sulla cui base svolgere tale verifica. Di norma, quando almeno uno dei parametri applicabili risulti non inferiore al 25%, l’operazione è da ritenersi significativa. Ove tuttavia, in considerazione delle caratteristiche dell’operazione e/o dell’attività svolta, tali parametri portino a risultati anomali, la Consob, sulla base di apposita segnalazione dell’emittente interessato, potrà accettare, in aggiunta o in sostituzione dei medesimi, altri specifici indicatori dimensionali ritenuti più consoni alle circostanze specifiche (tipologia operazione e/o settore di attività dell’emittente).

La Commissione si riserva, comunque, di richiedere, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la redazione del documento informativo ove, pur non risultando raggiunta la soglia di significatività, le specifiche caratteristiche dell’operazione straordinaria e degli emittenti coinvolti (ad esempio, per le dimensioni assolute comunque rilevanti), inducano a ritenere necessaria la pubblicazione di informazioni aggiuntive.

Gli emittenti potranno a loro volta richiedere di essere dispensati dalla redazione del documento informativo, qualora le specifiche circostanze del caso non rendano necessaria la predisposizione di tale documento.

L’emittente azioni è tenuto alla redazione del documento informativo anche qualora nel corso dell’esercizio concluda con la medesima controparte o con soggetti a quest’ultima correlati, più operazioni che, pur non essendo singolarmente significative, considerate in forma aggregata superino i parametri di significatività specificati al paragrafo successivo.

Devono ritenersi escluse dall’obbligo di pubblicazione del documento informativo le operazioni:

  • 1 effettuate tra l’emittente quotato e società da esso interamente possedute;
  • 2 effettuate tra due o più società interamente possedute dall’emittente.

B. parametri di significatività

Si forniscono di seguito i parametri di significatività per la redazione dei menzionati documenti informativi, specificando che, qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto, gli emittenti saranno tenuti alla redazione dei documenti informativi di cui agli artticoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

b1. fusioni e scissioni

a – Attività: totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente(1);

b – Patrimonio netto: totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/ totale patrimonio netto dell'emittente azioni(2);

c – Passività: totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale delle passività dell’emittente azioni(3).

Si precisa, in via generale, che la Consob intende richiedere comunque la redazione del documento informativo in caso di fusione (per incorporazione o per unione) tra emittenti azioni nonché di fusione di un emittente azioni in una società non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

b2. acquisizioni e dismissioni

a – Controvalore: controvalore dell’operazione/capitalizzazione media degli ultimi sei mesi dell'emittente. Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

i) Per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii) Per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo determinabile ai sensi dell’accordo.

b - Attività: totale attivo della società (o del ramo d’azienda) acquisita (o ceduta)/totale attivo dell’emittente azioni(4);

c – Patrimonio netto: totale patrimonio netto della società (o del ramo d’azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto dell’emittente(5);

d - Passività: totale passività dell’entità/ramo d’azienda acquisita-o/ceduta-o/totale passività dell’emittente azioni(6).

Ove l'operazione di cessione/acquisizione abbia ad oggetto un'attività, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a).

II. Schemi di documenti informativi

[…]"

Osservazioni

1. Assonime, pur ritenendo apprezzabile che i principi fondamentali che disciplinano il regime informativo delle operazioni straordinarie significative siano riportati in apertura dell’Allegato 3B, ha osservato che appare superfluo il richiamo, contenuto nel punto A, secondo capoverso, di detto allegato, al potere della Consob, ex art. 114, comma 5, del D.lgs. n. 58/98 (di seguito, "TUF"), di richiedere comunque ad un emittente azioni la pubblicazione del documento informativo anche per operazioni straordinarie per le quali non risulti raggiunta la soglia di significatività.

2. Per quanto attiene alla previsione della possibilità per gli emittenti di chiedere la dispensa dalla redazione del documento informativo qualora le specifiche circostanze del caso non la rendano necessaria:

a) Assonime ritiene che dovrebbe essere precisato che ciò possa avvenire anche in caso di superamento di uno o più parametri;

b) lo Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha rappresentato che sarebbe utile precisare il termine breve entro il quale la Commissione dovrà esprimersi in merito.

3. Lo Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP non reputa necessario l’ultimo inciso del primo capoverso del punto A(7), in quanto ciò è già espressamente previsto nella suddetta previsione della dispensa dalla redazione del documento in esame; "infatti, se i "risultati anomali" derivati dall’applicazione dei parametri comporterebbero l’obbligo di pubblicazione del documento informativo, tale anomalia potrebbe essere già rappresentata dall’emittente in base alla previsione generale del potere di dispensa di cui al paragrafo terzo e, pertanto, l’inciso del primo paragrafo appare inutile".

4. Con riferimento al punto A, 4° capoverso dell’Allegato 3B, secondo il quale: "L’emittente azioni è tenuto alla redazione del documento informativo anche qualora nel corso dell’esercizio concluda con la medesima controparte o con soggetti a quest’ultima correlati, più operazioni che, pur non essendo singolarmente significative, considerate in forma aggregata superino i parametri di significatività specificati al paragrafo successivo", sono pervenute le seguenti osservazioni.

a) Abi ha segnalato la necessità di limitare le operazioni straordinarie aggregabili soltanto a quelle che l’emittente pone in essere con la medesima controparte e con i soggetti che controllano o sono controllati da quest’ultima, senza considerare tutti i soggetti correlati alla controparte. Ciò in ragione della difficoltà per l’emittente di individuare tutti i soggetti correlati ad una determinata controparte.

Sempre con riferimento al profilo soggettivo, ad avviso di Assonime, non risultando chiaro a quale concetto di correlazione la proposta faccia riferimento e non essendo immediata l’individuazione di soggetti correlati alla controparte, appare difficile l’operatività di tale meccanismo. Sarebbe quindi opportuno imporre la disclosure delle informazioni necessarie all’identificazione delle parti correlate ai soggetti indicati nell’art. 114, comma 5, del TUF o, in alternativa, eliminare il riferimento alla correlazione.

b) Quanto alle operazioni oggetto di informativa, la stessa Assonime ha segnalato l’esigenza di prevedere, in linea con la disciplina delle operazioni con parti correlate, che tale cumulo possa interessare solo le operazioni tra loro omogenee e che rientrino in un disegno unitario.

c) Infine, sempre quest’ultima Associazione ha ravvisato l’opportunità di chiarire che, ove le operazioni aggregate raggiungano la soglia di significatività, l’obbligo riguardi un unico documento da pubblicarsi al raggiungimento della soglia per effetto dell’ultima operazione e che, una volta raggiunta detta soglia, le operazioni successive non siano cumulate alle precedenti ai fini del calcolo della soglia, ma siano considerate esclusivamente al fine del raggiungimento di una nuova soglia.

5. Con riguardo al punto B1., quarto capoverso, dell’Allegato 3B, secondo il quale è sempre ritenuta necessaria la pubblicazione del documento informativo in caso di fusione tra emittenti azioni quotate o di fusione di un’emittente quotata in una società non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, l’Abi e lo Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP hanno suggerito di chiarire se è intenzione della Consob formulare di volta in volta una richiesta in tal senso, ove dette operazioni non determinino il raggiungimento della soglia di significatività.

6. Per quanto attiene ai parametri di significatività, Assonime ha segnalato, per gli indicatori relativi alle operazioni di acquisizione e dismissione di attività, l’esigenza di allineare pienamente i criteri di determinazione del "controvalore" e di "capitalizzazione dell’emittente" a quelli già determinati nel Regolamento approvato con delibera 17221 del 12.03.2010 in materia di operazioni con parti correlate (di seguito, "Regolamento su operazioni con parti correlate"), al fine di non aggravare le procedure e il sistema di rilevazioni cui l’emittente azioni deve dotarsi per ottemperare correttamente agli obblighi informativi cui è sottoposto. Ciò anche in considerazione della possibilità che si vengano a sovrapporre le due discipline ove un’operazione straordinaria (o un insieme cumulabile di operazioni straordinarie) sia posta in essere con parti correlate all’emittente.

7. Il Sig. Marco Bava, propone di modificare gli artt. 70 e 71 del RE sotto altri aspetti. In particolare, lo stesso ritiene opportuno anticipare i termini per la pubblicazione dei documenti previsti dall’art. 70, commi 1 e 3, e dall’art. 71, in modo da rendere disponibili più rapidamente le informazioni indicate. Inoltre, propone anche che la pubblicazione delle stesse avvenga, oltre che attraverso il deposito dei medesimi documenti presso la sede sociale, anche sul sito internet dell’emittente e tramite invio via e-mail agli azionisti.

Valutazioni

1. Con riferimento all’osservazione di Assonime sul richiamo contenuto nell’Allegato 3B al potere della Consob ex art. 114, comma 5, del TUF, si osserva che nel paragrafo "Principi generali" del proposto Allegato sono stati riassunti per completezza i principali aspetti che si ritiene un emittente azioni debba tenere in considerazione per valutare gli obblighi informativi conseguenti ad un’operazione straordinaria della tipologia specificata nel medesimo allegato. Tuttavia, nell’ottica di semplificare il testo normativo, in adesione all’osservazione pervenuta, è stata eliminato il suddetto richiamo all’art. 114, comma 5, del TUF.

2. Per quanto attiene ai casi di dispensa dall’obbligo di redazione del documento informativo:

a) accogliendo la richiesta di Assonime, è stato esplicitato che tali ipotesi sono da riferirsi a situazioni in cui, pur risultando raggiunta la prescritta soglia di significatività per uno o più parametri previsti dall’Allegato 3.B, l’applicazione di tali parametri sia da ritenere inappropriata ovvero vi siano altre circostanze idonee ad escludere la necessità del documento informativo (ad esempio, nel caso in cui le informazioni che dovrebbero formarne oggetto siano state già rese pubbliche volontariamente dall’emittente interessato);

b) in relazione all’esigenza rappresentata dallo Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP di specificare il termine breve entro cui la Consob dovrebbe valutare l’accoglibilità di richieste di dispensa dall’obbligo di pubblicazione del documento informativo, si rappresenta che, come già ampiamente sperimentato nella prassi applicativa della comunicazione DIS/98081334, sia l’emittente interessato sia la Consob dovranno opportunamente modulare i tempi, da un lato, della sottoposizione all’autorità della richiesta di dispensa e, dall’altro, di conclusione dell’istruttoria, al fine di assumere la decisione con congruo anticipo rispetto ai termini regolamentari per l’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del documento informativo. Non si ritiene pertanto utile in proposito introdurre specifici termini.

3. Al fine di snellire il testo normativo, è stato eliminato l’ultimo inciso del primo capoverso del punto A alla luce del generale potere di dispensa espressamente previsto nel terzo capoverso del medesimo punto.

4. Per ciò che concerne il meccanismo di cumulo delle operazioni previsto al punto A, 4° capoverso dell’Allegato 3B, si osserva quanto segue.

a) Nel testo posto in consultazione il criterio seguito per l’individuazione delle operazioni straordinarie cumulabili al fine di valutarne la significatività è stato definito, per quanto compatibile, in analogia con quello stabilito dall’art. 5, comma 2, del "Regolamento su operazioni con parti correlate". Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni pervenute, è stata eliminata la previsione che attribuiva rilievo, ai fini del cumulo, anche ai soggetti correlati ad una medesima controparte di più operazioni straordinarie poste in essere nel corso dell’esercizio, fatta eccezione per eventuali controllate e/o controllanti della controparte ovvero per quei soggetti rispetto ai quali l’emittente abbia già evidenze della correlazione con detta controparte. In merito a tali requisiti soggettivi per il cumulo delle operazioni straordinarie si è considerato come non sia possibile escludere a priori situazioni in cui l’emittente abbia consapevolezza di aver posto in essere un’operazione con una correlata della controparte terza con cui ha già concluso un’altra operazione straordinaria nel corso dell’esercizio. Pertanto, tenuto anche conto di ciò e per rispondere alle esigenze manifestate dalla consultazione, il precedente testo regolamentare proposto è stato modificato come segue: "L’emittente azioni è tenuto alla redazione del documento informativo anche qualora nel corso dell’esercizio concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non essendo singolarmente significative, considerate in forma aggregata superino i parametri di significatività specificati al paragrafo successivo." Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’espressione "[…] o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte […]" è da riferirsi a quelle situazioni in cui, come sopra accennato, l’emittente sia già in possesso di informazioni che gli consentono di sapere di aver concluso l’operazione straordinaria con una correlata della "controparte". Resta fermo peraltro che, ove l’emittente ponga in essere operazioni con proprie parti correlate, dovrà applicare il sopra richiamato art. 5, comma 2, del "Regolamento su operazioni con parti correlate" per valutare se vi siano i requisiti che impongono il cumulo delle operazioni.

b) Sotto altro profilo, si è poi ritenuto, sempre in adesione alle osservazioni pervenute, di precisare, in analogia al medesimo citato art. 5 del "Regolamento su operazioni con parti correlate", che sono cumulabili unicamente operazioni tra loro omogenee (ad esempio, tutte quelle che, al di là della forma giuridica di realizzazione, comportano la cessione di attività dell’emittente) ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario (ad esempio, ove si constati che il complesso delle operazioni eseguite nell’esercizio conduca alla gestione di un business che in precedenza non costituiva parte significativa delle attività dell’emittente).

c) E’ stato altresì precisato che, nell’ipotesi in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal cumulo di più operazioni e in relazione a queste ultime sia stato già pubblicato un documento informativo, dette operazioni aggregate non concorreranno alla valutazione di significatività di ulteriori eventuali operazioni straordinarie successive.

5. Per ciò che concerne i casi di fusione tra emittenti azioni quotate ovvero di fusione di un’emittente azioni quotate in una società non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si rammenta che si tratta di una casistica già considerata dalla comunicazione DIS/98081334 che si abroga. Come già previsto dalla precedente disciplina, non si ritiene necessario che la Consob avanzi di volta in volta un’apposita richiesta di pubblicazione del documento informativo ove l’operazione non determini, in base all’applicazione dei parametri previsti, il raggiungimento della soglia di significatività. Al fine di chiarire tale circostanza si ritiene opportuno modificare il punto B1., ultimo capoverso, dell’Allegato 3B, sostituendo l’espressione "intende richiedere" con quella "ritiene necessaria".

6. Si ritiene infine condivisibile l’esigenza, prevalentemente di natura organizzativa, rappresentata da Assonime, di un allineamento con la disciplina in materia di operazioni con parti correlate anche con riguardo agli indici. Tuttavia si evidenzia che i parametri previsti nel proposto Allegato 3B comprendono nel gruppo B1. (fusioni e scissioni) due categorie aggiuntive di indicatori (di "Redditività" e di "Patrimonio netto") rispetto a quelli del citato "Regolamento su operazioni con parti correlate" (già previste dalla comunicazione DIS/98081334) che si ritiene di mantenere.

Pertanto, al netto delle differenze dovute alla non identità del campo sia soggettivo che oggettivo di applicazione delle due normative, per quanto attiene alle restanti categorie di indicatori (relativi al "Controvalore", alle "Attività" ed alle "Passività"), in risposta alle osservazioni pervenute, è stato considerato che:

- non si riscontrano differenze nelle modalità di calcolo dell’indicatore relativo alle "Attività"; tuttavia, nel testo posto in consultazione non era stato ritenuto necessario fornire le precisazioni sui criteri di determinazione del numeratore e del denominatore già rese nel "Regolamento su operazioni con parti correlate", a seconda che oggetto di acquisizione o cessione siano partecipazioni in società che abbiano effetti sull’area di consolidamento ovvero che non li abbiano. Per maggiore chiarezza, in adesione alle osservazioni pervenute, si è ritenuto di integrare l’Allegato 3B con i predetti dettagli tecnici;

- con riguardo all’indicatore relativo alle "Passività", il denominatore del rapporto è stato totalmente allineato a quello già individuato nel "Regolamento su operazioni con parti correlate" ("totale attivo dell’emittente", anziché "totale passività");

- infine, per ciò che concerne l’indicatore relativo al "Controvalore" da applicarsi nei casi di operazioni di acquisizione e di dismissione, l’unica differenza riscontrabile attiene al denominatore del rapporto. Infatti, nella proposta regolamentare al denominatore è posta la "capitalizzazione media degli ultimi sei mesi", mentre secondo l’analogo indicatore preso a riferimento nel "Regolamento su operazioni con parti correlate" la capitalizzazione della società è "rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato(…)". Al riguardo, in considerazione degli inconvenienti procedurali ed organizzativi che una diversa soluzione potrebbe comportare agli emittenti quotati, è stato pienamente allineato il criterio di determinazione della capitalizzazione di mercato dell’emittente con quello previsto dal "Regolamento su operazioni con parti correlate".

7. Con riferimento alle proposte del Sig. Bava si osserva preliminarmente che la disciplina regolamentare concernente i termini e le modalità di pubblicazione della documentazione pre-assembleare sarà oggetto di una completa rivisitazione in occasione dell’attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva Shareholders’ Rights (2007/36/CE). Tuttavia, relativamente al suggerimento di inserire un obbligo per gli emittenti di pubblicare la suddetta documentazione anche sul proprio sito internet, va evidenziato che tale obbligo risulta già operativo, essendo stato previsto in occasione del recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di trasparenza delle informazioni regolamentate (direttiva 2004/109/CE). L’art. 65-septies, comma 5, RE obbliga gli emittenti valori mobiliari a pubblicare tutte le informazioni regolamentate diffuse (tra le quali sono certamente ricomprese quelle previste dagli artt. 70 e 71 RE) anche sul proprio sito internet entro l’apertura del mercato del giorno successivo alla diffusione delle stesse e a mantenerle disponibili sullo stesso per almeno 5 anni. A tal fine, inoltre, l’art. 65-bis, comma 3, RE obbliga gli emittenti valori mobiliari a dotarsi di un sito internet, ove non già disponibile. Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che il citato d. lgs. n. 27/2010 ha introdotto l’art. 125-quater del TUF, ai sensi del quale gli emittenti (a decorrere dalle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010) saranno obbligati a mettere a disposizione sul proprio sito internet, tra l’altro, tutti i documenti che saranno sottoposti all’assemblea, entro il termine previsto per la pubblicazione dell’avviso di convocazione.

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Infine, si rappresenta che a seguito dell’inserimento nell’Allegato 3B dei contenuti della comunicazione n. 98081334 del 19 ottobre 1998 in materia di criteri generali per la redazione dei documenti informativi ai sensi degli articoli 70 e 71 del RE, si ritiene di procedere all’abrogazione della predetta comunicazione.

Pertanto, nell’art. 156 (Abrogazioni) del RE è inserita la sopraindicata comunicazione.

Versione modificata ad esito della consultazione

"ALLEGATO 3B

Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione e fusione/scissione e alle operazioni con parti correlate

I. Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti

A. principi generali

Per stabilire se per un’operazione di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione effettuata da un emittente azioni, anche tramite società da esso controllate, debba essere pubblicato il documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti ("il documento informativo"), ne deve essere preliminarmente valutata la significatività rispetto alle dimensioni dell’emittente. Nel successivo paragrafo, per ogni tipologia di operazione, sono individuati i parametri sulla cui base svolgere tale verifica. Di norma, quando almeno uno dei parametri applicabili risulti non inferiore al 25%, l’operazione è da ritenersi significativa. Ove tuttavia, in considerazione delle caratteristiche dell’operazione e/o dell’attività svolta, tali parametri portino a risultati anomali, la Consob, sulla base di apposita segnalazione dell’emittente interessato, potrà accettare, in aggiunta o in sostituzione dei medesimi, altri specifici indicatori dimensionali ritenuti più consoni alle circostanze specifiche (tipologia operazione e/o settore di attività dell’emittente).

La Commissione si riserva, comunque, di richiedere, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la redazione del documento informativo ove, pur non risultando raggiunta la soglia di significatività, le specifiche caratteristiche dell’operazione straordinaria e degli emittenti coinvolti (ad esempio, per le dimensioni assolute comunque rilevanti), inducano a ritenere necessaria la pubblicazione di informazioni aggiuntive.

Gli emittenti potranno a loro volta richiedere di essere dispensati dalla redazione del documento informativo, qualora le specifiche circostanze del caso non rendano necessaria la predisposizione di tale documento, pur risultando raggiunta la soglia di significatività per almeno uno dei parametri previsti dal presente allegato, l’applicazione di tali parametri sia da ritenere inappropriata alle specifiche circostanze del caso ovvero vi siano altri fattori idonei ad escludere la necessità del documento informativo.

L’emittente azioni è tenuto alla redazione del documento informativo anche qualora nel corso dell’esercizio concluda con la medesima controparte o con soggetti a quest’ultima correlati controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non essendo singolarmente significative, considerate in forma aggregata superino i parametri di significatività specificati al paragrafo successivo. Nell’ipotesi in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal cumulo di più operazioni, l’emittente dovrà pubblicare un unico documento informativo. Le operazioni che, per effetto del cumulo, hanno determinato l’obbligo di pubblicazione del documento informativo non concorreranno alla valutazione di significatività di ulteriori eventuali operazioni straordinarie successive. In caso di operazioni straordinarie poste in essere con parti correlate si fa rinvio all’articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Devono ritenersi escluse dall’obbligo di pubblicazione del documento informativo le operazioni:

  • 3 effettuate tra l’emittente quotato e società da esso interamente controllate;
  • 4 effettuate tra due o più società interamente controllate dall’emittente.

B. parametri di significatività

Si forniscono di seguito i parametri di significatività per la redazione dei menzionati documenti informativi, specificando che, qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto, gli emittenti saranno tenuti alla redazione dei documenti informativi di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

b1. fusioni e scissioni

a – Attività: totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente(8);

b – Redditività: risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e delle attività cessate dell'emittente azioni(9);

c – Patrimonio netto: totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/ totale patrimonio netto dell'emittente azioni(10);

d – Passività: totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale delle passività attivo dell’emittente azioni(11).

Si precisa, in via generale, che la Consob intende richiedere ritiene comunque necessaria la redazione del documento informativo in caso di fusione (per incorporazione o per unione) tra emittenti azioni nonché di fusione di un emittente azioni in una società non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

b2. acquisizioni e dismissioni

a – Controvalore: controvalore dell’operazione/capitalizzazione media degli ultimi sei mesi dell'emittente rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo determinabile ai sensi dell’accordo.

b - Attività: totale attivo della società (o del ramo d’azienda) acquisita (o ceduta)/totale attivo dell’emittente azioni(12);.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

c - Redditività: risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell'emittente azioni(13);

d – Patrimonio netto: totale patrimonio netto della società (o del ramo d’azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto dell’emittente(14);

e - Passività: totale passività dell’entità/ramo d’azienda acquisita-o/ceduta-o/totale passività attivo dell’emittente azioni(15).

Ove l'operazione di cessione/acquisizione abbia ad oggetto un'attività, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a).

II. Schemi di documenti informativi

[…]".

* * *

II. Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

Versione proposta in consultazione

"TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo VI
Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

Art. 108
(Individuazione degli emittenti)

1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale dal momento in cui si sono verificate verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

1-bis. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:

- trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis;

- comunicano alla Consob il venir meno delle medesime condizioni, fornendone idonea documentazione.

1-ter. Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma precedente gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato a loro disposizione.

2. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.". 

Osservazioni

Sono state formulate osservazioni circa l’opportunità di anticipare la qualifica di "emittente strumenti finanziari diffusi" al momento del verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2-bis del RE. In particolare:

1. Abi, pur condividendo l’obiettivo di assicurare maggiore coerenza con la nuova disciplina contenuta nel d.lgs. n. 101/2009, ritiene che la modifica proposta debba essere riservata ai soli emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione in un MTF italiano, in quanto destinatari della disciplina di cui al citato decreto.

2. Assonime condivide la proposta di anticipare l’applicazione dello status di emittente diffuso alle società delistate.

L’Associazione non concorda, invece, sulla proposta di anticipare, in via generale, l’adozione della qualifica di emittente diffuso, in quanto "tale previsione non consentirebbe alle società di porre in essere tutte quelle attività funzionali e necessarie all’adeguamento alle disposizioni applicabili agli emittenti strumenti finanziari diffusi".

Inoltre, Assonime suggerisce che la questione relativa al termine di decorrenza per l’applicabilità delle disposizioni sugli obblighi di disclosure previsti dall’art. 114, comma 1, del TUF, venga trattata, in modo unitario, nel regolamento che la Consob dovrà emanare in attuazione dell’art. 116, comma 2-bis, del TUF.

3. Borsa Italiana, pur condividendo la proposta di modifica in quanto "si anticipano i presidi regolamentari previsti – soprattutto in termini di maggiori obblighi informativi – al momento in cui effettivamente si verificano i presupposti di una maggiore tutela degli investitori", chiede che venga valutata "la possibilità di eliminare la condizione della "ammissione alle negoziazioni su un MTF" nell’ambito della definizione di emittente diffuso di cui all’articolo 2-bis del RE, al fine di evitare sovrapposizioni di categorie definitorie e relativi regimi applicabili in un’ottica di razionalizzazione e certezza giuridica. In questi termini, le società ammesse alle negoziazioni su MTF rappresenterebbero una categoria autonoma rispetto a quella degli emittenti diffusi consentendo interventi regolamentari dedicati e non sovrapposti ad altre discipline.

4. C.N.D.C.E.C., Studio Legal Task Team e Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, hanno chiesto di prevedere un differimento dell’applicazione delle disposizioni sulla revisione del bilancio all’inizio dell’esercizio sociale successivo, tenuto conto delle difficoltà che potrebbero insorgere dalla necessità di dare applicazione immediata a tali disposizioni.

Valutazioni

Nel Documento di consultazione si proponeva di modificare la disposizione contenuta nell’art. 108 del RE, stabilendo che la qualifica di "emittente strumenti finanziari diffusi" fosse acquisita al momento stesso in cui si fossero verificate le condizioni previste dall’art. 2-bis del RE. Tale modifica nasceva dall’esigenza di anticipare, in particolare, la decorrenza degli obblighi di disclosure delle informazioni price sensitive agli emittenti diffusi, anche al fine di tener conto delle modifiche apportate al TUF dal decreto legislativo 17 luglio 2009, n. 101(16). Come è noto, il citato decreto ha esteso agli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano (MTF), su richiesta o autorizzazione dell’emittente, gli obblighi informativi previsti dagli artt. 114 (ad eccezione del comma 7) e 115 del TUF e la disciplina sugli abusi di mercato.

Con la proposta in esame si intendeva uniformare per tutti gli emittenti diffusi - anche per quelli i cui strumenti finanziari non fossero negoziati negli MTF - la decorrenza dei sopracitati obblighi informativi in modo da ridurre, per quanto possibile, la differenza tra i regimi applicabili alle due categorie di emittenti. Infatti, mentre l’art. 116, comma 2-bis, del TUF dispone l’applicazione degli artt. 114 e 115 del TUF dal momento dell’ammissione alle negoziazioni negli MTF degli strumenti finanziari, per gli emittenti diffusi tali obblighi decorrono, ai sensi del vigente art. 108 del RE, dall’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall’art. 2-bis del RE.

Nelle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione è stata rappresentata l’esigenza di continuare a garantire un periodo di tempo adeguato per consentire agli emittenti diffusi di porre in essere tutte le attività organizzative e operative necessarie ai fini dell’adeguamento della struttura societaria alla disciplina ad essi applicabili (ad es., predisposizione di procedure per ricevere le informazioni privilegiate dalle controllate anche indirette; adempimenti preliminari all’applicazione della disciplina della gestione accentrata nonché della revisione legale dei conti).

Al riguardo, si osserva che l’assunzione dello status di emittente diffuso non è riconducibile ad una mera casualità ma è ricollegata in sostanza ad una scelta della società o di chi la controlla di rivolgersi al mercato dei capitali; infatti, i parametri qualitativi, previsti nel comma 2 dell’art. 2-bis del RE ai fini della qualificazione di emittente diffuso, sono stati individuati con l’intento di garantire la volontarietà di tale scelta, in linea con quanto accade per gli emittenti ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Tuttavia, anche alla luce delle osservazioni pervenute, si ritiene opportuno rinviare la modifica dell’art. 108 del RE, al fine di affrontare la questione, in modo unitario, in occasione dell’emanazione del regolamento da adottare in attuazione del citato art. 116, comma 2-bis, del TUF; in tale sede sarà valutato compiutamente anche l’impatto applicativo sugli emittenti diffusi delle nuove disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, di diritti degli azionisti (shareholders’ rights) e di revisione legale dei conti(17).

Si rinvia, pertanto, in tale sede anche l’esame nel dettaglio delle osservazioni sulle disposizioni in esame.

Infine, si rappresenta che, nelle more della complessiva revisione della materia, continuerà ad applicarsi per le società delistate la prassi da tempo seguita dalla Consob di ricomprenderle nel novero degli emittenti diffusi, qualora abbiano i requisiti previsti dall’articolo 2-bis del RE, dal momento immediatamente successivo a quello del delisting, senza soluzione di continuità tra lo status di società quotata e quello di società diffusa.

* * *

III. Disciplina della pubblicità dei patti parasociali

Versione proposta in consultazione

"TITOLO II
ASSETTI PROPRIETARI

[…]

Capo II
Patti parasociali

Sezione I
Comunicazioni del patto

Art. 127
(Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)

1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico, avente ad oggetto partecipazioni complessivamente pari o superiori alla soglia indicata all’articolo 120, comma 2, sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.

2. La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:

a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;

b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo; ove non ancora pubblicato, l'estratto è trasmesso alla Consob entro il giorno di pubblicazione;

c) informazioni concernenti:

- gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;

- la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso;

- il quotidiano nel quale l'estratto previsto dalla Sezione II del presente Capo è pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali dati non siano disponibili, gli stessi sono comunicati entro il giorno della pubblicazione.

3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lettere a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici, unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D.

4. Gli obblighi di comunicazione alla Consob previsti dal presente Capo possono essere assolti, per il tramite dell’emittente azioni quotate oggetto del patto, attraverso l’utilizzo del sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

Art. 128
(Altre comunicazioni)

1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:

a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;

b) le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a);

c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto;

d) la data di deposito presso il registro delle imprese dell'accordo modificato; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso.

2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il supporto contiene l'ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell'articolo 130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati e redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D.

3 Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.

Sezione II
Estratto del patto

[...]

Art. 130
(Contenuto dell'estratto)

1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;

b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;

- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l' indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;

d) il contenuto e la durata del patto;

e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e, se già noti, la data e gli estremi del deposito;.

2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c), sono integrate, se oggetto di previsione nell' accordo, dall'indicazione di:

a) del tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, commai 1 e 5, del Testo unico;

b) degli organi del patto, dei compiti ad essi attribuiti, e delle modalità di composizione e di funzionamento;

c) della disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;

d) delle clausole penali;

e) del soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

2-bis. Qualora con la pubblicazione dell'estratto si intenda assolvere anche agli obblighi di cui all'articolo 120, il medesimo dovrà altresì contenere:

- l'indicazione dei soggetti che controllano gli aderenti al patto;

- il numero delle azioni detenute dagli aderenti e non conferite al patto.

Art. 131
(Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto)

1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall' articolo 130, il patto è pubblicato per estratto nella versione modificata secondo le disposizioni degli articoli precedenti, evidenziando le modifiche intervenute.

2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'articolo 130, è consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Le modifiche, diverse da quelle riguardanti l'ingresso e l'uscita dal patto dei soggetti aderenti, sono pubblicate entro dieci cinque giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, indicando la situazione al momento esistente, qualora nessuna delle percentuali menzionate nell'anzidetto articolo 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea vari di più di due punti percentuali.

3. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate:

a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2, del Testo unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro dieci cinque giorni dall'inoltro dello stesso;

b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro dieci cinque giorni dal loro perfezionamento.".

Osservazioni

1. Lo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha rappresentato (oltre ad una modifica meramente formale) che le frasi conclusive della lettera b) del comma 2 dell’art. 127 del RE e del secondo e terzo punto della lettera c) dello stesso comma dovrebbero essere modificate al fine di chiarire che gli adempimenti ivi previsti (comunicazione alla Consob, pubblicazione dell’estratto e deposito presso il registro delle imprese), anche se effettuati in momenti diversi, debbano comunque avvenire entro 5 giorni.

2. Con riferimento al comma 4 dell’art. 127 del RE:

- lo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha chiesto di specificare che, nel caso di previo accordo dei paciscenti con l’emittente, questi effettui la comunicazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, "entro il termine di cui al comma 1";

- Abi ha proposto di indicare nella comunicazione Consob prevista dal medesimo comma 4 che i pattisti comunichino all’emittente le informazioni da trasmettere "in tempo utile" per adempiere entro il termine stabilito;

- Assonime, pur condividendo la ratio posta a fondamento della proposta regolamentare in esame, suggerisce di precisare espressamente nella disposizione, che (come già evidenziato nel Documento di consultazione) resta ferma la responsabilità in capo ai singoli pattisti dell’espletamento degli obblighi nei termini, anche nell’ipotesi in cui i medesimi aderenti si avvalgano del sistema della Teleraccolta per il tramite dell’emittente quotato.

3. Lo Studio Segre ha rappresentato, oltre ad una modifica meramente formale, che non è stata indicata nelle disposizioni in esame se per "giorni dalla stipulazione" e "giorni dal loro perfezionamento" debba intendersi giorni di negoziazione o giorni di calendario.

Valutazioni

1. Con riferimento alla modifica proposta dallo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, si rammenta preliminarmente che nel novellato art. 122 del Testo Unico è espressamente sancito che tutti gli obblighi relativi alla trasparenza dei patti parasociali (comunicazione alla Consob, pubblicazione dell’estratto, deposito presso il registro delle imprese, comunicazione alla società) debbano essere espletati entro il termine di "cinque giorni dalla stipulazione"; ciò ovviamente non esclude che tali adempimenti possano essere effettuati in momenti diversi purché nel rispetto del termine ex lege.

L’art. 127 del RE disciplina esclusivamente il contenuto della comunicazione alla Consob e, al pari di quanto previsto nel sistema previgente, vengono richieste, tra l’altro, alcune informazioni/documenti relativi all’espletamento degli altri adempimenti (es. copia dell’estratto, data di deposito presso il registro delle imprese, quotidiano nel quale l’estratto è pubblicato e la data di pubblicazione).

Anche al fine di chiarire la portata della disposizione in commento, sono state apportate alcune modifiche. In particolare si è proceduto ad uniformare il termine previsto per l’invio alla Consob delle informazioni e documenti relativi alla pubblicazione dell’estratto e al deposito presso il registro delle imprese. Infatti, analogamente a quanto già disposto per la comunicazione della data di deposito dell’estratto presso il registro delle imprese – che, ai sensi dell’art. 127, comma 2, lett. c), secondo trattino, del RE, avviene entro i due giorni successivi al deposito stesso - è stato previsto che nel termine di due giorni dalla pubblicazione dell’estratto è trasmesso alla Consob copia dell’estratto medesimo con l’indicazione del quotidiano dove l’estratto è pubblicato e la data di pubblicazione.

Si evidenzia al riguardo, che, al pari di quanto avveniva nel sistema previgente, qualora la pubblicazione dell’estratto ovvero il deposito presso il registro delle imprese dello stesso sia effettuato nell’ultimo giorno utile per il rispetto del termine fissato dall’art. 122, comma 1, del TUF (ossia il 5° giorno dalla stipulazione del patto), la comunicazione alla Consob delle informazioni/documenti richiesti avviene entro i due giorni successivi rispettivamente alla pubblicazione o al deposito dell’estratto e, quindi, anche oltre il termine fissato dal TUF.

Si rappresenta, infine, che per uniformità è stato fissato a due giorni dalla pubblicazione dell’estratto il termine previsto dal comma 2 dell’art. 128 del RE per l’invio della copia dell’estratto e di quanto pubblicato, ai sensi dell’art. 131 del RE, nelle ipotesi di modifiche, rinnovo o scioglimento del patto.

2. Per quanto concerne il comma 4 dell’articolo in commento, nell’intento di fugare ogni possibile dubbio, sono state accolte le osservazioni dello Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e di Assonime. Pertanto, è stato chiarito espressamente che, nell’ipotesi in cui gli aderenti, per l’espletamento degli obblighi di comunicazione alla Consob, si avvalgano del sistema di Teleraccolta per il tramite dell’emittente:

- tali adempimenti debbano essere assolti comunque entro i termini previsti dalle disposizioni regolamentari di cui al Capo II del RE;

- resta ferma la responsabilità dei medesimi aderenti in caso di ritardo della comunicazione.

Diversamente non si concorda con la richiesta dell’Abi di specificare nella comunicazione Consob, prevista dal medesimo comma 4, che i pattisti comunichino all’emittente le informazioni "in tempo utile" per adempiere entro il termine stabilito. Si ritiene, infatti, che sia nell’interesse degli aderenti medesimi di consentire all’emittente di procedere agli adempimenti informativi nei termini, al fine di evitare l’eventuale contestazione in capo agli stessi aderenti di tali violazioni. Dovrebbero essere i soggetti interessati, e non la Consob, qualora lo ritengano necessario, a fissare, previo accordo, un termine massimo per l’invio all’emittente delle informazioni da comunicare alla Consob.

3. Con riferimento all’osservazione dello Studio Segre, si evidenzia che nell’art. 127, comma 2, del RE è stato, per chiarezza e completezza, ripetuto il termine previsto dall’art. 122, comma 1, lett. a), del TUF per l’espletamento dell’obbligo di comunicazione alla Consob del patto parasociale.

Si osserva, in generale, che sia nel Testo unico sia nel Regolamento Emittenti, se non diversamente specificato, per "giorni" si intendono giorni di calendario secondo i principi generali previsti nell’ordinamento italiano (cfr. art. 2963 c.c., 1187 c.c., e 155 p.c.). Pertanto, una specifica definizione di giorni viene fornita solo nei casi in cui ci si discosti da tali principi, come ad esempio nell’art. 116-terdecies del RE, ove è stata introdotta la definizione di "giorni di negoziazione", applicabile con riferimento alla disciplina relativa agli obblighi di comunicazione delle partecipazione rilevanti; tale nozione tiene conto della terminologia utilizzata nelle disposizioni comunitarie di cui alla Direttiva 2004/109/CE.

Versione modificata ad esito della consultazione

"TITOLO III
ASSETTI PROPRIETARI

[…]

Capo II
Patti parasociali

Sezione I
Comunicazioni del patto

Art. 127
(Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)

1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico, avente ad oggetto partecipazioni complessivamente pari o superiori alla soglia indicata all’articolo 120, comma 2, del Testo unico sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.

2. La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:

a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;

b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo con l’indicazione del quotidiano dove l’estratto è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione dell’estratto;

c) informazioni concernenti:

- gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;

- la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso;.

- il quotidiano nel quale l'estratto previsto dalla Sezione II del presente Capo è pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali dati non siano disponibili, gli stessi sono comunicati entro il giorno della pubblicazione.

3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lettere a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici, unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D.

4 3-bis. Gli obblighi di comunicazione alla Consob previsti dal presente Capo possono essere assolti, entro i termini ivi indicati, per il tramite dell’emittente azioni quotate oggetto del patto, attraverso l’utilizzo del sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, ferma restando la responsabilità in capo agli aderenti al patto".

Art. 128
(Altre comunicazioni)

1. [..]

2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro il giorno di due giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il supporto contiene l'ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell'articolo 130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati e redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D.

3. […]

IV. Organi di amministrazione e controllo

A. Quote di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati agli organi di amministrazione e controllo

Versione proposta in consultazione

"TITOLO V-BIS
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Capo I
Nomina degli organi di amministrazione e controllo

Sezione I
Disposizioni generali

[...]

Sezione II
Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione

Art. 144-quater
(Quote di partecipazione)

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:

a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro venti quindici miliardi;

b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinque tre miliardi e settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro venti quindici miliardi;

c) è pari all'1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro due un miliardoi e cinquecento ottocentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro cinque miliardi tre miliardi e settecentocinquanta milioni;

d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro due miliardi e cinquecento milioni un miliardo e ottocentosettantacinque milioni;

e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinquecento trecentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo settecentocinquanta milioni.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro cinquecento trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il flottante sia superiore al 25%;

- non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

3. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

Osservazioni

Con riferimento alle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati agli organi di amministrazione e controllo, la revisione delle modalità di calcolo proposta è da più parti valutata positivamente. In particolare, Assogestioni ha espresso apprezzamento per le disposizioni proposte, in quanto esse rispondono all’esigenza, sentita dagli investitori istituzionali che presentano liste di minoranza, di ridurre la variabilità delle quote di partecipazione rispetto alle fluttuazioni della capitalizzazione di mercato. Una revisione in tal senso risponde all’obiettivo "di evitare che proprio in situazioni di crisi, ove gli investitori istituzionali maggiormente sentono la necessità di essere rappresentati negli organi della società nelle quali investono, sia più difficile la presentazione di liste di candidati alle cariche sociali.". La proposta è valutata positivamente anche dallo Studio Legal Task Team, in quanto potenzialmente in grado di consentire una più efficace applicazione del voto di lista.

Osservazioni più critiche sul punto sono state formulate da Assonime e dallo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

1. Assonime osserva che per valutare la necessità di procedere ad una modifica delle classi dimensionali sarebbe stato opportuno confrontare i valori della capitalizzazione del triennio 2007-2009 con quelli del precedente triennio 2004-2006 anziché con i valori del 2007, che rappresentavano massimi storici di capitalizzazione.

2. Lo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, pur concordando sulla rideterminazione delle classi dimensionali corrispondenti alle relative quote di partecipazione, suggerisce di utilizzare, quale grandezza di riferimento, la capitalizzazione media negli ultimi cinque anni (2005-2009), piuttosto che quella negli ultimi tre anni (2007-2009) al fine di tenere conto dell’andamento delle quotazioni non solo dopo la crisi finanziaria.

Valutazioni

1. Con riferimento all’osservazione di Assonime, il confronto tra i valori della capitalizzazione nei trienni 2007-2009 e 2004-2006 conferma l’opportunità di procedere ad una modifica delle classi dimensionali. La capitalizzazione media di mercato(18) degli ultimi tre anni (circa 750 milioni di euro) risulta infatti sensibilmente inferiore rispetto ai valori medi del triennio 2004-2006 (oltre 980 milioni di euro).

2. La possibilità di utilizzare quale parametro di riferimento la capitalizzazione media degli ultimi cinque anni, suggerita dallo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, è stata valutata analiticamente e confrontata con la proposta di revisione sottoposta al mercato. La capitalizzazione media delle azioni ordinarie, grandezza di riferimento a partire dalla quale sono determinate le soglie delle classi dimensionali(19), è pari a circa 850 milioni di euro per il quinquennio 2005-2009.

Dall’analisi effettuata risulta che le differenze nell’impatto potenziale per l’esercizio 2009 delle due soluzioni sono di moderata entità. In particolare, il numero complessivo di società per le quali la soglia risulterebbe ridotta rispetto al valore fissato dalla legge (2,5%) sarebbe di: (i) 50 secondo la proposta dello Studio Legale; (ii) 52 secondo la proposta contenuta nel Documento di consultazione (l’applicazione della disciplina previgente ha comportato per il 2009 la riduzione della soglia per 44 società).

3. Alla luce dell’estrema volatilità che ancora caratterizza l’andamento del mercato nel 2010, si ritiene di confermare la proposta di modifica posta in consultazione. Ciò al fine di legare la determinazione delle quote di partecipazione a valori di mercato, quelli dell’ultimo triennio, maggiormente coerenti con gli attuali livelli della capitalizzazione. Si conferma inoltre l’intendimento della Commissione, in coerenza con quanto affermato nel Documento di consultazione, di procedere ad una revisione periodica delle soglie che identificano le classi di capitalizzazione, da realizzarsi secondo la metodologia adottata.

* * *

B. Obblighi di pubblicità sui componenti degli organi sociali eletti con particolare riferimento alla valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori previsti dal TUF

Versione proposta in consultazione

"Sezione IV
Pubblicità delle liste

[...]

Art. 144-octies
(Pubblicità delle proposte di nomina)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:

a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;

b) per i candidati alla carica di amministratore:

b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e , se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

Art. 144-novies
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

2. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:

a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell’organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater;

b) al possesso in capo ai componenti dell’organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico.

3. I soggetti interessati comunicano agli organi di cui fanno parte le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 2.

Art. 144-decies
(Informazione periodica)

1. Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies, commi 1 e 2, riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’articolo 123-bis del Testo unico sull'adesione a codici di comportamento prevista dall'articolo 89-bis o, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del codice civile.".

Osservazioni

Preliminarmente si rappresenta che da più parti (Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Assogestioni, ABI, Borsa Italiana S.p.A), è stato espresso un generale apprezzamento sulle modifiche proposte concernenti la valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori previsti dal TUF; si concorda, infatti, con l’esigenza di rafforzare l’accertamento di tali requisiti per assicurare un più elevato grado di trasparenza. In particolare Assogestioni ha apprezzato la scelta di assicurare una maggiore informativa sia attraverso una comunicazione immediata ai sensi del Titolo II, Capo I, del RE sia con una comunicazione periodica nell’ambito della relazione annuale di governo societario.

Osservazioni specifiche sono pervenute da Abi, Assonime e Borsa italiana S.p.A.

1. Con riferimento alla proposta posta in consultazione di eliminare l’inciso "se lo statuto lo prevede" dalle disposizioni contenute negli artt. 144-octies, comma 1, lett. b.2), e 144-novies, comma 1, lett. b), del RE:

a) Assonime non condivide tale modifica perché ritiene che essa determinerebbe un disallineamento tra la disciplina regolamentare rispetto a quanto previsto dall’art. 147-ter, comma 4, TUF. Pertanto, "l’eliminazione del richiamo allo statuto, nell’ambito della disciplina regolamentare, avrebbe l’effetto di imporre un regime pubblicitario rispetto a requisiti che, in forza di una disposizione di rango superiore, gli emittenti solo eventualmente e, in ogni caso, previa scelta statutaria, potrebbero richiedere". Inoltre, secondo l’Associazione mancando "una specifica delega legislativa che attribuisca alla Consob il potere di disciplinare in via regolamentare tali profili normativi, la proposta in esame sarebbe vincolante per i soli soggetti individuati nell’art. 114, comma 5, Tuf", e pertanto, si applicherebbe solo ai presentatori delle liste che siano soci rilevanti ai sensi dell’art. 120 del TUF;

b)  Borsa Italiana S.p.A. suggerisce di precisare, per maggior coerenza con le scelte della società in tema di adesione ai Codici in materia di governo societario, che l’informativa circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza debba essere fornita con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti da codici di autodisciplina ai quali la società abbia dichiarato di aderire, ovvero previsti dallo statuto. "Di conseguenza, laddove la società non abbia aderito ad alcun Codice e in assenza di previsioni statutarie, l’informativa andrà fornita solo con riferimento ai requisiti di indipendenza di legge". Inoltre ritiene che analoga disclosure dovrebbe essere prevista anche con riferimento agli eventuali ulteriori requisiti previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società.

Alla luce delle sopraesposte considerazioni Borsa propone le seguenti modifiche all’articolo 144-octies, comma 1, del RE:

"b2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli eventuali ulteriori requisiti previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società, nonché degli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ai quali la società abbia dichiarato di aderire ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del Testo unico, ovvero previsti dallo statuto."

2. Con riferimento alle proposte regolamentari concernenti gli obblighi informativi sugli esiti delle valutazioni sull’indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo:

a) Assonime ritiene che (i) non venga individuato il soggetto deputato ad effettuare il controllo sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza; (ii) non vengano delineati i profili procedurali attraverso i quali tale attività di valutazione debba essere assolta. A quest’ultimo riguardo, a giudizio dell’Associazione, la disposizione regolamentare proposta presume implicitamente una procedura di accertamento, che non trova riscontro neppure nella norma primaria ("con riguardo all’organo amministrativo, il Testo Unico della Finanza nulla prevede, infatti, in merito all’accertamento dei requisiti di indipendenza degli amministratori eletti. La legge si limita a disporre la decadenza dell’amministratore che perde i requisiti di indipendenza"). Dalla lettura delle norme del TUF l’Associazione desume che la decadenza opererebbe "in ogni caso", a prescindere dalla comunicazione dell’amministratore al consiglio e che, pertanto, "il venir meno del requisito dell’indipendenza possa esser rilevato da chiunque ed essere dichiarato dal consiglio, senza quindi implicare un potere di accertamento da parte di quest’ultimo".

Inoltre, la medesima Associazione evidenzia che, con specifico riferimento all’accertamento dei requisiti di indipendenza in capo ai membri dell’organo di controllo, la diffusione al mercato delle informazioni richieste dovrebbe essere necessariamente attribuita al consiglio di amministrazione, mentre l’attribuzione all’organo amministrativo della valutazione dell’indipendenza dei sindaci non appare scontata. A quest’ultimo riguardo, secondo l’Associazione, l’art. 148, comma 4-quater, del TUF richiede da parte del consiglio di amministrazione "un’attività dichiarativa, che non presuppone necessariamente uno specifico regime procedurale da attivare per valutare l’indipendenza dei sindaci al momento in cui accettano la carica ovvero in costanza di mandato".

b) Borsa Italiana S.p.A. suggerisce di attribuire rilevanza, anche per quanto concerne le comunicazioni ex post dell’organo amministrativo, "sia alla normativa di settore eventualmente applicabile sia ai requisiti di indipendenza previsti da codici di autodisciplina ai quali la società abbia dichiarato di aderire ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del Testo unico, ovvero previsti dallo statuto".

Alla luce delle sopraesposte considerazioni Borsa propone le seguenti modifiche all'articolo 144-novies, comma secondo, lettera a), del RE:

"a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico, degli eventuali ulteriori requisiti previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società, nonché degli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ai quali la società abbia dichiarato di aderire ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del Testo unico, ovvero previsti dallo statuto come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater".

c) Abi ha chiesto di modificare l’art. 144-novies, comma 3, del RE al fine di tenere conto della disciplina vigente per le banche (art. 4, comma 1 Decreto Ministro Economia n. 161/1998) e per le società quotate (art. 3 Decreto Ministro Giustizia n. 162/2000) che pone in capo all’organo amministrativo la competenza per la verifica dei requisiti anche dei componenti l’organo di controllo; in particolare l’Associazione suggerisce la seguente modifica dell’art. 144- novies, comma 3:

«3. I soggetti interessati comunicano agli organi di cui fanno parte alla società le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 2.».

3. Infine, Abi ha suggerito di prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli emittenti di disporre di un adeguato periodo di tempo per la predisposizione delle più idonee misure di adeguamento alla nuova disciplina.

Valutazioni

1. Con specifico riferimento alle osservazioni circa la proposta di eliminare l’inciso "se lo statuto lo prevede" dalle disposizioni contenute negli artt. 144-octies, comma 1, lett. b.2), e 144-novies, comma 1, lett. b), del RE, si osserva quanto segue.

Tale modifica era finalizzata ad assicurare una completa informativa, al momento della presentazione delle liste e nel comunicato successivo all’assemblea, sui candidati che dichiarano di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Testo unico e i requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, non solo quando gli statuti lo prevedono ma anche quando le società dichiarino di aderire a tali codici nella relazione sul governo societario prevista dall'articolo 123-bis, del Testo unico. Peraltro, la richiesta di pubblicare le liste corredate dalle dichiarazioni dei candidati amministratori sul possesso dei predetti requisiti - come del resto la richiesta di pubblicazione del curriculum dei candidati - è rivolta alle società quotate ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Testo unico e risulta, quindi, applicabile solo qualora tali dichiarazioni o tale curriculum siano stati effettivamente depositati(20).

Ciò rappresentato, tuttavia, si ritiene di accogliere il suggerimento di Assonime di mantenere l’inciso "se lo statuto lo prevede" per le seguenti considerazioni di ordine sistematico:

a) negli articoli 144-novies e 144-decies RE, con le modifiche proposte, la Consob ha richiesto di rendere noti al mercato gli esiti delle valutazioni sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza dichiarati dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, con esclusivo riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dal Testo unico. Infatti, come già indicato nel Documento di consultazione del 26 febbraio 2010, la Consob aveva rinviato l’adozione di una Comunicazione(21) contenente raccomandazioni in materia di trasparenza delle valutazioni sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza da Testo unico e da codice di autodisciplinain attesa degli sviluppi della autoregolamentazione in materia. In data 3 marzo 2010 il Comitato per la Corporate Governance ha formulato alle società quotate che aderiscono al Codice di Autodisciplina alcune raccomandazioni che incrementano la trasparenza sugli esiti delle citate valutazioni con riguardo al possesso dei requisiti di indipendenza da Codice nel senso auspicato dalla citata Comunicazione. Pertanto, con le modifiche proposte, con riferimento alla disclosure sugli esiti delle predette valutazioni, si intende disciplinare solo la trasparenza connessa ai requisiti previsti dalla legge lasciando all’autodisciplina la richiesta di trasparenza relativa alle valutazioni sugli amministratori che hanno dichiarato il possesso dei requisiti da Codice;

b) il Codice di Autodisciplina richiede che le liste dei candidati indichino, tra l’altro, l’eventuale idoneità degli stessi a qualificarsi come indipendenti ai sensi del medesimo Codice e che tali liste corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati siano tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet(22).

Ciò considerato, per sistematicità della materia, come previsto per la trasparenza relativa alle valutazioni di cui alla precedente lettera a), si ritiene di richiedere nella fase del deposito delle liste preventivo all’assemblea una specifica disclosure sulle dichiarazioni di possesso dei soli requisiti di indipendenza previsti dalla legge, rimettendo all’autodisciplina la richiesta di trasparenza sulle dichiarazioni di possesso dei requisiti previsti dai codici.

Inoltre, come suggerito dalla Borsa Italiana S.p.A., sia la norma relativa alla pubblicità delle liste precedente all’assemblea (art. 144-octies RE) sia la norma sulla pubblicità successiva alla nomina (art. 144-novies RE) sono state integrate, per completezza dell’informativa, con il riferimento, oltre che ai requisiti di indipendenza previsti dal TUF, ai "requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta" (23).

2. Con riferimento alle osservazioni sulle valutazioni in merito al possesso dei requisiti di indipendenza (sintetizzate nel precedente par. 2 del paragrafo "Osservazioni"), si rappresenta quanto segue.

a) In via generale, si ritiene che nei casi in cui la legge o lo statuto richiedano determinati requisiti di composizione dell’organo amministrativo, il consiglio di amministrazione a cui spetta valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, non possa esimersi dal valutare la correttezza della propria composizione. Ferma questa verifica di prima istanza, si ritiene che anche l’organo di controllo, nell’ambito dei doveri di vigilanza di cui all’art. 149 del Testo unico (tra cui il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo), sia tenuto a verificare la correttezza della composizione dell’organo amministrativo(24). Con specifico riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dal TUF, si ritiene che anche la disposizione dell’art. 147-ter, comma 4, del TUF, secondo cui l’amministratore che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne "immediata notizia" al consiglio di amministrazione - ferma "in ogni caso" la decadenza - sia coerente con il predetto dovere di valutazione. Infine, come anche evidenziato dall’Abi, la disciplina bancaria espressamente individua il consiglio di amministrazione (il consiglio di sorveglianza o il consiglio di gestione) come l’organo deputato a verificare il possesso dei requisiti di indipendenza, oltre che di professionalità e onorabilità, prescritti dalla legge e dallo statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle banche; analoga disciplina è prevista per le imprese del settore assicurativo(25).

b) Relativamente ai requisiti di indipendenza prescritti dal TUF per i componenti degli organi di controllo, si evidenzia che l’art. 148, comma 4-quater, prevede espressamente che "Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza". Non si ritiene che il compito dell’organo amministrativo di dichiarare la decadenza del sindaco non indipendente possa essere limitato ad una mera presa d’atto formale di un fatto dichiarato dallo stesso sindaco interessato, ma comporti un dovere di verifica della sussistenza dei requisiti. Ciò appare confermato dal Regolamento adottato con Decreto del Ministro dell’Economia n. 161/1998 che, in attuazione dell’art. 26 del TUB, disciplina per il settore bancario i requisiti di onorabilità e professionalità(26) per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle banche. Infatti, a fronte del citato art. 26 che, con la stessa terminologia dell’art. 148 del TUF, dispone che la decadenza "è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto(27)", il citato Regolamento prevede espressamente, indicando una specifica procedura, che il consiglio di amministrazione verifichi il possesso dei predetti requisiti. Infine, come ricordato dall’Abi, anche il Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate(28), prevede espressamente che "il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti" di onorabilità e professionalità dei componenti del collegio sindacale.

c) Si rappresenta infine che la Consob non ha delineato i profili procedurali attraverso i quali tale attività di valutazione si debba svolgere in quanto si è ritenuto di rimettere all’autonomia delle società l’eventuale individuazione di specifiche procedure per le suddette valutazioni, qualora non vi siano altre normative di settore applicabili che le individuano. Al riguardo si è ritenuto sufficiente richiedere ai componenti degli organi di amministrazione che si sono dichiarati indipendenti e ai componenti degli organi di controllo di trasmettere tutte le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza.

d) Per le considerazioni sopra esposte si è ritenuto di mantenere in capo alla società quotata l’obbligo di rendere noto al mercato l’esito delle valutazioni sul possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dallo statuto e, accogliendo il suggerimento dell’Abi, di modificare la disposizione nella parte in cui è previsto che i soggetti interessati comunicano le informazioni necessarie "agli organi di cui fanno parte". Infatti, per tener conto sia delle citate disposizioni normative che prevedono un controllo dell’organo amministrativo anche sui requisiti dei componenti degli organi di controllo, sia dei doveri di vigilanza di quest’ultimo organo, la disposizione è stata modificata prevedendo la comunicazione delle citate informazioni da parte degli amministratori che si sono dichiarati indipendenti e da parte dei componenti degli organi di controllo sia all’organo amministrativo sia all’organo di controllo.

3. Con riferimento alla richiesta dell’Abi di prevedere un periodo transitorio per l’applicazione della disciplina di cui trattasi, si fa presente che la richiesta dell’Associazione era stata effettuata tenendo conto che le predette modifiche sarebbero potute "divenire operative a ridosso della prossima stagione assembleare". Considerato che con la fine di aprile si sono svolte la quasi totalità delle assemblee delle società che rinnovano gli organi sociali nell’esercizio 2010 mentre le restanti(29) si svolgeranno nel mese di luglio e nel mese di ottobre 2010, si ritiene non sia necessario prevedere una specifica norma transitoria in quanto i tempi a disposizione risultano sufficienti per adeguarsi alle nuove richieste di trasparenza in materia di requisiti di indipendenza in vista delle prossime assemblee di rinnovo degli organi sociali.

Versione modificata ad esito della consultazione

"Sezione IV
Pubblicità delle liste

[...]

Art. 144-octies
(Pubblicità delle proposte di nomina)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:

a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;

b) per i candidati alla carica di amministratore:

b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

Art. 144-novies
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

2 1-bis. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:

a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell’organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater del medesimo Testo unico e dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta;

b) al possesso in capo ai componenti dell’organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta.

3 1-ter. I soggetti interessati sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano agli organi di cui fanno parte all’organo di amministrazione e all’organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 2 1-bis.

Art. 144-decies
(Informazione periodica)

1. Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies, commi 1 e 2 1-bis, riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’articolo 123-bis del Testo unico. 

 

C. Obblighi di informativa alla Consob in materia di incarichi dei membri degli organi di controllo di emittenti quotati e società con strumenti finanziari diffusi

Versione proposta in consultazione

"TITOLO V-bis
Organi di amministrazione e controllo

[ … ]

Capo II
Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo

Art.144-duodecies
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "componente dell'organo di controllo": il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;

b) "sindaco incaricato del controllo contabile": il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile;

c) "amministratore con deleghe gestionali": l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile;

d) "emittenti": le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico;

e) "società di interesse pubblico": le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;

f) "società grande": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;

g) "società media": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non è classificabile come società piccola ai sensi della successiva lettera h) e che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;

h) "società piccola": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, anche alternativamente:

1) occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera due dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis del codice civile;

2) svolge l'attività di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

3) è di nuova costituzione, e alla data di adempimento dell'obbligo di informativa alla Consob di cui al successivo articolo 144-quaterdecies , comma 1, non ha ancora approvato il e non ha ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio;

4) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;

i) "società controllata": società inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di amministrazione o di controllo riveste analoga carica nella capogruppo;

j) "incarichi esenti": incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

1-bis. Fermo quanto previsto nel comma 1, lettera h), è considerata "società piccola" la società di interesse pubblico che, alternativamente:

a) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;

b) che non ha ancora dato inizio allo svolgimento della propria attività.

2. I parametri quantitativi indicati ai punti f), g) e h) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato.

Art. 144-terdecies
(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti. In tal caso, gli emittenti ne danno notizia alla Consob secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 5-bis, Schema 4.

5. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro 90 giorni dal verificarsi di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

6. La Consob fornisce al componente dell’organo di controllo conferma dell’avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell’apposito Manuale Tecnico.

Art. 144-quaterdecies
(Obblighi di informativa alla Consob)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1.

2. Il componente dell'organo di controllo che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dall'articolo 144-terdecies, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Consob le cause del superamento secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

31. Entro 5 10 giorni dalle avvenute dimissioni il componente dall’assunzione o dalla cessazione, a qualunque titolo, di un incarico di amministrazione o controllo, il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, rispettivamente Schema 1 e Schema 3, l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni assunti e/o cessati.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il componente dell’organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2:

a) le variazioni attinenti agli incarichi in essere;

b) a far data dall’approvazione del bilancio di riferimento, i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l’incarico;

c) a far data dal momento in cui si realizza l’evento, le variazioni nel rapporti di controllo rilevanti ai sensi dell’articolo 144-duodecies, comma 1, lettera i).

d) le variazioni dei propri dati anagrafici.

43. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.

Art. 144-quinquesdecies
(Obblighi di Informativa al pubblico)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti allegano alla relazione sull'attività di vigilanza, redatta ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del Testo unico, l'elenco degli incarichi rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data di emissione di tale relazione. L'elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute La Consob pubblica, in luogo dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 144-quaterdecies, rendendole disponibili nel proprio sito Internet secondo le modalità indicate nell’apposito Manuale Tecnico nell'Allegato 5-bis, Schema 4.".

Osservazioni

Con riferimento alle proposte di modifica delle disposizioni riguardanti la disciplina del cumulo degli incarichi dei componenti gli organi di controllo di emittenti quotati e diffusi (da art. 144 duodecies a art. 144-quinquiesdecies), si evidenzia che da più parti è stato espresso un generale apprezzamento per il loro contenuto. In particolare, secondo lo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, le modifiche proposte consentono un sistema di "continuing disclosure idoneo ad assicurare una maggiore diffusione e simmetria delle informazioni".

Osservazioni specifiche sulla materia sono state formulate dall’Abi e Assonime.

1. Abi ha chiesto di:

a) eliminare la disposizione inserita nell’art. 144-terdecies, comma 4, del RE, secondo la quale gli emittenti danno notizia alla Consob di eventuali previsioni statutarie che impongano limiti al cumulo degli incarichi più stringenti rispetto a quelli regolamentari, non comprendendone la finalità;

b) eliminare l’obbligo, contenuto nel nuovo art. 144-quaterdecies, comma 2, lett. b), del RE in capo ai componenti degli organi di controllo di segnalare, entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio di riferimento, i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l’incarico. Ciò in quanto, mentre il regime attualmente in vigore prevede una sola dichiarazione, con periodicità annuale, per tutti gli incarichi detenuti, il nuovo obbligo comporta, secondo l’Associazione, oneri eccessivi a carico dei componenti degli organi di controllo titolari di più cariche, i quali sono tenuti ad inviare un’apposita comunicazione per ogni incarico ricoperto. Tale previsione, secondo l’Abi, sarebbe "non in linea con l’intento semplificativo che ispira la revisione del Regolamento Emittenti";

c) fissare, con riferimento alla disposizione dell’art. 144-quaterdecies, comma 2, lett. c), del RE un termine più lungo, rispetto a quello previsto di 10 giorni, per la comunicazione alla Consob delle variazioni dei rapporti di controllo rilevanti ai fini del calcolo del peso dell’incarico. Ciò in quanto, secondo l’Associazione, potrebbe accadere che il componente dell’organo di controllo non acquisisca, entro il suddetto termine, "l’informazione sulle modifiche intervenute nei rapporti di partecipazione all’interno del gruppo".

2. Assonime ha chiesto di riconsiderare la disposizione contenuta nell’art. 144-terdecies, comma 5, del RE che prevede in capo al sindaco, nel caso superi, per cause a lui non imputabili, i limiti al cumulo degli incarichi, l’obbligo di rassegnare le dimissioni entro 90 giorni dal verificarsi di detto superamento. In proposito, l’Associazione evidenzia che, a differenza del regime attuale nel quale l’obbligo di rassegnare le dimissioni deve avvenire entro 90 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento, il nuovo sistema proposto dalla Consob comporta una compressione dei termini che iniziano a decorrere a prescindere dall’effettiva conoscenza del superamento. Inoltre, Assonime ha affermato che non è chiara la portata dell’espressione "cause a lui non imputabili".

Valutazioni

1. Con riferimento alle osservazioni formulate da Abi si rappresenta quanto segue.

a) Accogliendo in parte quanto suggerito dall’Associazione, si è ritenuto di non procedere alla modifica del vigente comma 4 dell’art. 144-terdecies del RE e, pertanto, rispetto al testo posto in consultazione, è stata eliminata l’integrazione proposta che imponeva agli emittenti di comunicare alla Consob (secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 5-bis, Schema 4) le eventuali disposizioni statutarie volte a fissare limiti al cumulo degli incarichi più stringenti di quelli individuati in via generale dalla Consob. Al riguardo, sin dalla originaria proposta è sembrato ragionevole che le informazioni relative agli eventuali limiti statutari al cumulo degli incarichi siano fornite direttamente dagli emittenti (per evidenti ragioni di economicità). Anche alla luce delle osservazioni pervenute dalla consultazione, si è comunque ritenuto preferibile programmare l’inserimento della previsione in argomento, per esigenze di sistematicità, nell’ambito delle disposizioni che disciplinano gli obblighi informativi degli emittenti. In proposito, essendo in corso di valutazione possibili modifiche da apportare all’art. 100 del RE (concernente gli obblighi di comunicazione a carico dell’emittente relativamente alla composizione degli organi sociali dello stesso), sarà valutata in tale sede l’introduzione del richiamato obbligo di fornire in informazioni circa la presenza di clausole statutarie in materia di limiti al cumulo degli incarichi.

b) Riguardo alla proposta di eliminare l’obbligo, contenuto nel nuovo art. 144-quaterdecies, comma 2, lett. b), del RE, si evidenzia che la richiesta di segnalare i dati dimensionali delle società, nelle quali sono ricoperti gli incarichi, dopo l’approvazione del bilancio discende dalle proposte di modifica della normativa in esame, che eliminano l’obbligo di comunicazione annuale della situazione degli incarichi passando ad un regime di informativa di tipo continuo. L’introduzione del nuovo sistema informatico S.A.I.V.I.C. consente, infatti, ai componenti degli organi di controllo di tenere aggiornata la propria situazione di carico di lavoro attraverso la modifica della propria posizione direttamente nel sito internet della Consob. In tal modo i soggetti interessati non sono tenuti ad inviare ripetute comunicazioni alla Consob ma semplicemente ad aggiornare i dati degli incarichi ricoperti attraverso l’accesso al sistema. Sulla base delle disposizioni proposte, con il termine di 10 giorni, si è proceduto ad omogeneizzare la tempistica di aggiornamento del sistema. I componenti degli organi di controllo dovranno ora provvedere ad inserire entro il suddetto termine ogni variazione che si verifica nei propri incarichi. In tale ottica si inserisce dunque l’adempimento proposto di segnalare nel sistema S.A.I.V.I.C. anche la variazione dei dati dimensionali delle società, che rappresenta solo una delle molteplici modifiche che, sulla base dei parametri individuati nel regolamento, possono incidere sulla tipologia degli incarichi dei sindaci e di conseguenza sulla valorizzazione del cumulo. L’aggiornamento continuo delle informazioni relative agli incarichi consente al sindaco di tener sempre sotto controllo la propria posizione al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all’art. 144-terdecies del RE.

c) Infine, con riferimento al termine di dieci giorni ipotizzato nella proposta di modifica regolamentare per la comunicazione delle variazioni dei rapporti di controllo rilevanti, esso potrebbe non essere sufficiente all’organo di controllo per acquisire tale informazione nel caso di gruppi societari di elevata complessità e dimensioni, nei quali tali operazioni potrebbero verificarsi con una certa frequenza. Sul punto si è ritenuto, pertanto, di accogliere l’osservazione dell’Abi, prevedendo che il suddetto termine per l’aggiornamento del sistema decorra non dal verificarsi dell’evento ma dal momento in cui il soggetto interessato ne venga a conoscenza.

2. Si ritiene di accogliere la prima osservazione formulata da Assonime; pertanto, il comma 4-bis (comma 5 nel testo posto in consultazione) dell’art. 144-terdecies del RE è modificato nel senso di prevedere che il sindaco debba rassegnare le dimissioni dall’incarico, in caso di superamento del limite, entro novanta giorni "dall’avvenuta conoscenza di detto superamento" e non, come previsto nel testo posto in consultazione, dal verificarsi dell’evento.

Riguardo alla richiesta dell’Associazione di chiarire la portata dell’espressione "cause a lui non imputabili", contenuta nel medesimo comma 4-bis, si rappresenta preliminarmente che tale modifica è in linea con il sistema attuale, in base al quale i membri degli organi di controllo sono tenuti, ai sensi del vigente art. 144-quaterdecies, comma 2, del RE, a regolarizzare la propria posizione, dandone tempestiva comunicazione alla Consob in tutti i casi in cui, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto, non risultino rispettati i limiti previsti dal regolamento(30).

Tali fattispecie riguardano, pertanto, ipotesi diverse da quelle in cui il superamento derivi dall’assunzione di nuovi incarichi (il cui divieto, tra l’altro, è espressamente previsto dall’art. 144-terdecies, commi 1 e 2, del RE) e che, a titolo esemplificativo, possono derivare da un incremento del punteggio conseguente:

a) al passaggio di categoria dimensionale della società nella quale l’incarico è ricoperto, a seguito dell’approvazione del bilancio (i.e.: da "piccola" a "media" o da "media" a "grande");

b) alla circostanza che la società nella quale l’incarico è ricoperto venga inclusa nella categoria di "emittente", a seguito di ammissione a quotazione o di diffusione in misura rilevante degli strumenti finanziari;

c) al venir meno del rapporto di controllo tra società, che non consente più l’applicabilità del coefficiente di riduzione previsto per definire il peso degli incarichi svolti in "società controllate".

Si rammenta, al riguardo, che, nel caso in cui il sindaco supplente subentri nell’organo di controllo, ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile, in sostituzione del sindaco effettivo, è stata confermata, analogamente al sistema attuale, la decorrenza del termine di 90 giorni dalla data della delibera dell’assemblea che provvede alla nomina.

* * *

Si rappresenta, inoltre, che rispetto al testo posto in consultazione sono state apportate all’articolato e agli schemi contenuti nell’Allegato 5-bis alcune modifiche meramente formali che sono evidenziate nel riquadro "Versione modificata ad esito della consultazione", di seguito riportato.

In particolare, con riferimento allo schema 2 si segnala che è stata apportata una modifica che tiene conto del nuovo adempimento in capo alla Consob di pubblicare (ai sensi del novellato art. 144-quinquiesdecies), in luogo dei componenti degli organi di controllo, l’elenco degli incarichi da questi ricoperti. In proposito, è stato espunto dagli "eventi che non danno luogo alla segnalazione di variazione, il mero rinnovo di una carica già ricoperta e segnalata". In tal modo il componente è tenuto a comunicare, tra l’altro, la data di inizio del nuovo mandato, consentendo così alla Consob di fornire al pubblico una puntuale informativa, al pari di quella attualmente pubblicata dal componente stesso, seppure su base annuale.

* * *

Infine, considerato che le modifiche regolamentari in esame comportano il passaggio da un sistema fondato sulla comunicazione annuale della situazione degli incarichi a un regime di informazione continua, al fine di consentire il completo aggiornamento della posizione degli incarichi in essere in capo a ciascun componente degli organi di controllo in tempi ragionevoli, si prevede che i componenti comunichino alla Consob la situazione aggiornata degli incarichi e delle informazioni ad essi relative (secondo gli Schemi contenuti nell’Allegato 5-bis) entro il ventesimo giorno dall’entrata in vigore della delibera di adozione delle nuove disposizioni regolamentari.

Conseguentemente, solo al completamento della suddetta attività di aggiornamento da parte degli esponenti la Consob potrà pubblicare, in luogo dei componenti, l’elenco degli incarichi dagli stessi ricoperti, ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del RE. Pertanto, al fine di consentire un’attività di prima verifica da parte della Consob sulle informazioni ricevute è stato previsto che l’informativa al pubblico prevista dal citato articolo 144-quinquiesdecies è resa dalla Consob entro il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della suddetta delibera.

Versione modificata ad esito della consultazione

"TITOLO V-bis
Organi di amministrazione e controllo

[ … ]

Capo II
Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo

Art.144-duodecies
(Definizioni)

[…]

1-bis. Fermo quanto previsto nel comma 1, lettera h), ai fini dell’attribuzione dei pesi previsti dall’Allegato 5-bis, Schema 1, è considerata "società piccola" la società di interesse pubblico che, alternativamente:

a) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;

b) non ha ancora dato inizio allo svolgimento della propria attività.

[…]

Art. 144-terdecies
(Limiti al cumulo degli incarichi)

[…]

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti. In tal caso, gli emittenti ne danno notizia alla Consob secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 5-bis, Schema 4.

5 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro 90 novanta giorni dal verificarsi di detto superamento dall’avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

6 4-ter. La Consob fornisce al componente dell’organo di controllo conferma dell’avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell’apposito Manuale Tecnico.

Art. 144-quaterdecies
(Obblighi di informativa alla Consob)

[…]

2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente Il componente dell’organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2:

a) entro dieci giorni dall’evento, le variazioni attinenti agli incarichi in essere nonché le variazioni dei propri dati anagrafici;

b) a far data entro dieci giorni dall’approvazione del bilancio di riferimento, i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l’incarico;

c) a far data entro dieci giorni dal momento in cui si realizza viene a conoscenza dell’evento, le variazioni nei rapporti di controllo rilevanti ai sensi dell’articolo 144-duodecies, comma 1, lettera i);.

d) le variazioni dei propri dati anagrafici.

[…]

"Allegato 5-bis

CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 148-BIS, COMMA 1, DEL TESTO UNICO

Schema 1

Informazioni da trasmettere alla Consob, da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, in occasione della prima dichiarazione e/o in seguito all’assunzione di nuovi incarichi

1. Informazioni anagrafiche richieste all’atto del ritiro delle credenziali necessarie per effettuare le comunicazioni

Informazioni generali

1. a) nome e cognome;

2. b) codice fiscale;

3. c) luogo e data di nascita;

4. d) indirizzo di residenza;

5. e) recapiti telefonici;

6. f) indirizzo di posta elettronica (e-mail);

7. g) eventuale riferimento dello studio professionale d’appoggio.

2. Informazioni da inviare, secondo le modalità indicate nel Manuale Tecnico disponibile nel sito internet della Consob, all’atto della prima dichiarazione e in seguito all’assunzione di nuovi incarichi

Informazioni relative ai singoli incarichi

1. a) denominazione sociale della società;

2. b) codice fiscale della società;

3. c) indirizzo della sede legale della società;

4. d) tipologia di incarico (i.e.: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile);

5. e) data di inizio dell’incarico;

f) durata prevista dell’incarico (i.e.: fino a revoca; fino a prossima assemblea; fino ad approvazione del bilancio al …);

6. g) categoria di società (i.e.: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola);

7. h) stato della società (i.e.: operativa, non operativa, in liquidazione);

8. i) dati contabili della società (i.e.: numero dipendenti, totale proventi della gestione caratteristica, totale attivo dello stato patrimoniale e data di approvazione del bilancio) riferiti al bilancio d’esercizio o, se la società lo approva perché tenuta per legge, a quello consolidato;

9. l) eventuale rapporto di controllo (se rilevante(31)) con riferimento al quale devono essere indicati il codice fiscale della controllante, la sua denominazione e la data a partire dalla quale sussiste il rapporto di controllo.

 

3. Modello di calcolo del cumulo degli incarichi

 

Nella presente tabella per "Peso" s’intende il valore del singolo incarico, individuato tenendo conto dell’impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell’incarico e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto.

Il Peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell’organo di amministrazione o di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto del 40% per le società d’interesse pubblico e le società grandi e del 50% per le società medie, rispetto al peso attribuito ad una società delle medesime caratteristiche non controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.

4. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

I dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti degli organi di controllo degli emittenti (così come quelli relativi alle cessazioni da tali incarichi, all’assunzione di nuovi incarichi e alle variazioni di quelli in essere, nonché quelli relativi alle variazioni dei dati anagrafici dei componenti e all’aggiornamento dei dati contabili delle società nelle quali si ricoprono gli incarichi, illustrati negli Schemi successivi) devono essere sono trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito Iinternet della Consob.

Schema 2

Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di variazioni attinenti agli incarichi in essere e/o alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti

1. Informazioni da trasmettere

Relativamente agli incarichi in essere, già oggetto di segnalazione, le variazioni dei dati possono attenere agli elementi qualificativi della carica, c.d. "attributi" (i.e.: presenza di deleghe gestionali, essere incaricati di controllo contabile e appartenenza al comitato esecutivo). Nel caso in cui uno o più di questi attributi varino con riferimento ad una carica già in essere, devono essere sono trasmessi, oltre che le indicazioni necessarie per individuare la carica in parola:

-1 lo stato dell’attributo che varia (da "SI" a "NO" o viceversa);

-2 la data a partire dalla quale la variazione produce il suo effetto;

Relativamente alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti, le variazioni dei dati riguardano:

a) i dati dimensionali della società a seguito dell’approvazione di un nuovo bilancio. In questo caso devono essere sono forniti, oltre alle indicazioni necessarie per individuare la società in parola, la data di approvazione del nuovo bilancio, l’indicazione se si tratta di un bilancio d’esercizio o di un bilancio consolidato e i valori relativi a:

-3 numero dipendenti;

-4 totale dei proventi derivanti dalla gestione caratteristica;

-5 totale dell’attivo del patrimonio netto;

b) l’evoluzione di un rapporto di controllo rilevante ai fini della determinazione del cumulo degli incarichi. In particolare, se viene meno un rapporto di controllo precedentemente indicato, deve essere è segnalato per quale società (individuata tramite il relativo codice fiscale) il rapporto di controllo viene meno e la data a partire dalla quale tale rapporto non è più in essere. Se invece, con riferimento a un incarico già oggetto di segnalazione, viene ad assumere rilevanza un rapporto di controllo, per lo stesso dovranno essere sono fornite le seguenti informazioni:

-6 dati identificativi della controllata;

-7 codice fiscale della controllante;

-8 denominazione della controllante;

-9 data dalla quale il rapporto di controllo rilevante sussiste.

2. Eventi che non danno luogo alla segnalazione di variazioni:

-10 il mero rinnovo di una carica già ricoperta e segnalata (in questo caso continua a valere come data di inizio quella nella quale era stato conferito il mandato originario mentre la data fine dovrà essere comunicata solo allorquando scadrà l’ultimo mandato senza che esso sia rinnovato);

-11 la trasformazione, con riferimento a un incarico ricoperto in una determinata società, di una carica in una dello stesso genere (i.e.: quella di "Sindaco Effettivo" in quella di "Presidente del Collegio Sindacale"). In questo caso o in quello opposto (i.e.: da una carica di "Presidente del Consiglio di Amministrazione" a quella di "Amministratore"), sono dovute due comunicazioni, da effettuarsi secondo quanto indicato, rispettivamente, nello Schema 3 e nello Schema 1: una per la chiusura della carica precedentemente ricoperta e una per comunicare la nuova carica assunta.

Il componente dell’organo di controllo o di amministrazione di una determinata società che assuma una nuova o diversa carica nel medesimo organo di detta società (i.e.: da "sindaco effettivo" a "presidente del collegio sindacale" o viceversa; da "presidente del consiglio di amministrazione" a "amministratore" o viceversa), non è tenuto a segnalare tale modifica come variazione (Schema 2) ma comunica detto evento utilizzando sia lo Schema 3 (comunicazione per la chiusura della carica precedentemente ricoperta) che lo Schema 1 (comunicazione per la nuova carica assunta).

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione delle superamento del limite variazioni attinenti agli incarichi in essere e/o alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti, devono essere sono trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito Iinternet della Consob.

Schema 3

Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione della cessazione

da incarichi precedentemente ricoperti

1. Informazioni da trasmettere

1. In seguito alla cessazione da un incarico precedentemente ricoperto, indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato a tale cessazione (i.e: scioglimento della società, dimissioni volontarie, mancato rinnovo della carica, venir meno dell’obbligo della costituzione di un collegio sindacale a seguito della riduzione del capitale sociale ecc.), è sempre dovuta la comunicazione di tale cessazione. In questo caso, i dati da trasmettere sono:

1. a) denominazione della società nella quale si ricopriva l’incarico cessato;

2. b) codice fiscale della società nella quale si ricopriva l’incarico cessato;

3. c) data di cessazione dalla carica.

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni di cui al paragrafo 1 da trasmettere devono essere sono trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito Iinternet della Consob.

Schema 4

Informazioni che gli emittenti devono trasmettere alla Consob relativamente a eventuali disposizioni statutarie che stabiliscono limiti al cumulo degli incarichi più stringenti rispetto a quelli previsti dall’art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

Tale Schema deve essere compilato a cura degli emittenti nell’ipotesi in cui gli stessi abbiano adottato, secondo quanto previsto dall’art. 144-terdecies, comma 4, del Regolamento Emittenti, limiti più stringenti, per i componenti dei propri organi di controllo, rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 del medesimo art. 144-terdecies.

1. Dati da trasmettere

-12 denominazione dell’emittente;

-13 codice fiscale dell’emittente;

-14 eventuale limite (inferiore a 5) al numero di incarichi di controllo in altri emittenti che i componenti dell’organo di controllo dell’emittente segnalante sono tenuti ad osservare;

-15 eventuale limite (inferiore a 6) al valore massimo del punteggio attribuito al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti complessivamente da ognuno dei componenti dell’organo di controllo dell’emittente segnalante, fermo restando il sistema di pesi di cui allo Schema 1 ovvero un sistema che, per ogni categoria di società, preveda pesi non inferiori a quelli del citato Schema 1;

-16 eventuali ulteriori limiti al cumulo degli incarichi posti dallo statuto dell’emittente segnalante;

-17 data a partire dalla quale la disposizione statutaria produce i suoi effetti.

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere da parte degli emittenti in occasione dell’adozione di norme statutarie che prevedano limiti più stringenti rispetto a quelli di cui all’art. 144-terdecies, commi 1 e 2, del Regolamento Emittenti, devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico per gli Emittenti pubblicato nel sito Internet della Consob.

 

B. Osservazioni su articoli non oggetto di consultazione

Alcuni soggetti hanno formulato osservazioni su disposizioni che non hanno formato oggetto di proposte di modifica.

1. In particolare, lo Studio Legale Segre ha evidenziato la necessità di uniformare l’espressione "interposta persona" all’interno delle disposizioni regolamentari che la richiamano.

2. Assonime ha colto l’occasione per chiedere l’eliminazione dell’art. 89-bis del Regolamento Emittenti(32), ritenendo che, alla luce delle modifiche apportate all’art. 123-bis TUF dal d.lgs. n. 173/2008 di recepimento della direttiva 2006/46/CE, sia venuta meno la delega regolamentare che consente alla Consob di dettare modalità e termini di diffusione al mercato delle informazioni relative all’adesione ai codici di autoregolamentazione in materia di governo societario. L’Associazione di categoria ritiene che la norma regolamentare sia da considerare abrogata di fatto, visto che l’art. 123-bis TUF, norma primaria e successiva all’art. 89-bis RE, prevede già le specifiche modalità e i termini di diffusione al mercato di tali informazioni.

Valutazioni

1. Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Studio Legale Segre, si ritiene di rinviare le valutazioni sugli interventi richiesti in sede di revisione dell’intero Regolamento Emittenti.

2. Riguardo all’osservazione formulata da Assonime, si ritiene di non poter accogliere la proposta sopra rappresentata per le considerazioni di seguito svolte.

Preliminarmente si evidenzia che, sebbene le modifiche apportate all’art. 123-bis TUF abbiano eliminato la specifica delega regolamentare attribuita alla Consob in ordine alla definizione di modalità e termini di pubblicazione delle informazioni sull’adesione a codici di comportamento, è consentito alla Consob di prevedere modalità di diffusione delle informazioni in esame ulteriori a quelle individuate dall’art. 123-bis, comma 2, lett. a), del TUF. Infatti, si rammenta che tali informazioni rientrano nella più ampia categoria delle "informazioni regolamentate" come definita dall’art. 113-ter, comma 1, TUF, sulle quali la Consob ha una potestà regolamentare generale per quanto riguarda la definizione delle modalità e dei termini di diffusione al pubblico, secondo quanto stabilito dal comma 3 della medesima disposizione.

Ciò precisato, va rilevato che l’art. 89-bis RE non prevede alcuna disposizione in contrasto con quelle contenute nella disciplina legislativa di riferimento, in quanto, in parte, replica il contenuto della norma primaria di riferimento e nel comma 3 prevede obblighi di segnalazione da parte degli emittenti nei confronti delle società o associazioni promotrici dei codici di comportamento.

Tali obblighi, pur non rappresentando una modalità di diffusione delle informazioni in esame, sono funzionali alla realizzazione di forme di pubblicità degli stessi codici di comportamento, la cui definizione è stata affidata alla Consob dall’art. 124-ter TUF. In attuazione di tale delega regolamentare, infatti, l’art. 89-ter, comma 4, RE prevede che le società di gestione dei mercati e le associazioni di categoria promotrici di codici di comportamento sono tenute a pubblicare, in una sezione del proprio sito internet, oltre alle informazioni relative all’ente e ai codici promossi da tali enti, le informazioni relative all’adesione ai codici stessi che gli emittenti devono loro trasmettere ai sensi dell’art. 89-bis, comma 3, RE(33).

Pertanto, appare evidente come almeno una parte della disciplina regolamentare in esame mantenga una propria funzionalità tale da non consentire l’abrogazione dell’art. 89-bis RE, sebbene si ritenga condivisibile l’opportunità di procedere ad una rivisitazione della disposizione in un’ottica di semplificazione e riordino delle fonti normative, da effettuare in sede di revisione del Regolamento Emittenti.

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Note:

1. Dati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato ovvero dal più recente stato patrimoniale individuale qualora la società non sia tenuta alla redazione dei conti consolidati.

2. Cfr. nota n. 1.

3. Cfr. nota n. 1.

4. Cfr. nota n. 1.

5. Cfr. nota n. 1.

6. Cfr. nota n. 1.

7. L’ultimo inciso del primo capoverso del punto A nel testo posto in consultazione recita: "Ove tuttavia, in considerazione delle caratteristiche dell’operazione e/o dell’attività svolta, tali parametri portino a risultati anomali, la Consob, sulla base di apposita segnalazione dell’emittente interessato, potrà accettare, in aggiunta o in sostituzione dei medesimi, altri specifici indicatori dimensionali ritenuti più consoni alle circostanze specifiche (tipologia operazione e/o settore di attività dell’emittente)".

8. Dati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato ovvero dal più recente stato patrimoniale individuale qualora la società non sia tenuta alla redazione dei conti consolidati.

9. Cfr. nota n. 8.

10. Cfr. nota n. 8.

11. Cfr. nota n. 8.

12. Cfr. nota n. 8.

13. Cfr. nota n. 8.

14. Cfr. nota n. 8.

15. Cfr. nota n. 8.

16. Il d.lgs. n. 101/2009 ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 116 del TUF che recita: "2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l’ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall’emittente".

17. Cfr. il d.lgs. n. 27/2010 in attuazione della direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti nonché il d.lgs. n. 39/10 in recepimento della direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti. A quest’ultimo riguardo si evidenzia che con la recente emanazione del citato D.Lgs. n. 39/2010 è stata operata una complessiva rivisitazione delle fonti della disciplina nazionale relative all’esercizio dell’attività di revisione, accorpando la gran parte delle disposizioni in materia in un’unica fonte normativa e coordinando o abrogando quelle finora contenute in altri testi di legge. In particolare, il citato decreto legislativo ha modificato il secondo comma dell’art. 116 del TUF, espungendo la parte che fissava l’obbligo, per gli emittenti strumenti finanziari diffusi, di sottoporre il bilancio a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori contabili. Tali emittenti risultano ora inclusi nella categoria degli "enti di interesse pubblico", e come tali soggetti a revisione legale secondo una specifica disciplina, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 39/2010.

18. Il calcolo si riferisce alla capitalizzazione media di mercato delle azioni ordinarie troncata al 10% (individuata, cioè, escludendo il 5% delle società a maggiore capitalizzazione e il 5% delle società a minore capitalizzazione).

19. Si ricorda che le soglie delle classi dimensionali sono determinate applicando alla capitalizzazione media di mercato troncata al 10% i seguenti coefficienti: 0.5, 1, 2.5, 5 e 20.

20. Resta fermo che per i sindaci la Consob, sulla base della delega contenuta nell’art. 148, comma 2, del TUF, nel disciplinare il voto di lista ha richiesto che le liste depositate siano corredate da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione di quest’ultimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, tra cui i requisiti di indipendenza (cfr. art. 144-sexies RE).

21. Tale bozza di Comunicazione era stata sottoposta alla pubblica consultazione il 26 febbraio 2009.

22. Cfr. i principi 6.P.1 e 10.P.1. e i criteri applicativi 6.C.1 e 10.C.1..

23. Si rammenta, al riguardo, che tali requisiti sono richiamati nella definizione di amministratore indipendente rilevante per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvata di recente con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

24. Peraltro, tale ricostruzione appare coerente con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, con riferimento agli amministratori qualificati indipendenti ai sensi del Codice. Infatti, il principio 3.P.2 del Codice richiede che l’indipendenza degli amministratori sia valutata periodicamente dal consiglio di amministrazione e che l’esito della comunicazione sia comunicato al mercato. I criteri applicativi 3.C.4 e 3.C.5 prevedono rispettivamente che: a) dopo la nomina e, successivamente, almeno una volta all’anno, il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato o comunque a disposizione dell’emittente, valuti le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio dell’amministratore, rendendo nota tale valutazione in occasione della nomina, con un comunicato stampa, e, successivamente, nella relazione sul governo societario; b) il collegio sindacale, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifichi la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio di amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri, stabilendo altresì che l’esito dei controlli sia reso noto al mercato nell’ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all’assemblea.

25. Cfr. l’art. 26 del d.lgs n. 385/93 ("TUB") nonché l’art. 1, comma 4, Decreto Ministro Economia n. 161/1998 per il settore bancario nonché l’art. 76 del d.lgs n. 209/05 ("Codice delle assicurazioni private") per il settore assicurativo.

26. Si rammenta che il regolamento del Ministero deve essere integrato con la previsione dei requisiti di indipendenza degli esponenti bancari a seguito della modifica dell’art. 26 del TUB intervenuta con la Riforma del diritto societario (art.9 del d.lgs. n. 6/2003 come modificato dall’art 2 del d.lgs. n. 37/04).

27. Tale norma prevede inoltre che "In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia".

28. Adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

29. Una società dovrà rinnovare gli organi sociali nel mese di luglio e un’altra nel mese di ottobre. Un’altra quotata che chiude l’esercizio al 20 settembre rinnoverà gli organi sociali nell’assemblea del gennaio 2011.

30. Cfr. Documento di consultazione del 7 febbraio 2007 in materia, nonché "FAQ. n. 54" pubblicata sul sito internet dell’Istituto, nella sezione dedicata al cumulo degli incarichi, sotto sezione "Risposte alle domande più frequenti".

31. Il rapporto di controllo è rilevante, ai fini del calcolo del cumulo degli incarichi, solo se il componente riveste analogo incarico nella controllata e nella controllante e se quest’ultima redige il bilancio consolidato ovvero ne è esonerata ai sensi di legge.

32. Si riporta di seguito il testo dell’art. 89-bis - Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento – "1. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano annualmente le informazioni relative all'adesione a codici di comportamento indicate nell'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del Testo unico. 2. Le informazioni indicate nel comma 1 sono riportate integralmente nella sezione della relazione sulla gestione indicata nell'articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico, ovvero in una relazione distinta approvata dall'organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società. 3. Gli emittenti indicati nel comma 1 comunicano le informazioni indicate nella medesima disposizione alla società di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce entro il quinto giorno lavorativo dalla loro pubblicazione. 4. Gli emittenti indicati al comma 1 che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia con le modalità indicate nel comma 2.".

33. A tal proposito, è stato evidenziato un refuso nell’art. 89-ter, comma 4, RE, che erroneamente rinvia alle relazioni ricevute "ai sensi dell’art. 89-bis, comma 4", anziché comma 3. Ciò in conseguenza di un mancato coordinamento della prima disposizione citata alle modifiche apportate alla seconda dalla delibera Consob n. 16850 del 1° aprile 2009 di recepimento della direttiva Transparency. Si ritiene, pertanto, opportuno correggere in questa sede il rinvio contenuto nell’art. 89-ter, comma 4, RE.