Regolamento emittenti - Modifiche all'art. 69-decies del regolamento consob n. 11971/1999 concernente le valutazioni del merito di credito - Esiti della consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REGOLAMENTO EMITTENTI
MODIFICHE ALL'ART. 69-DECIES DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 CONCERNENTE LE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO
ESITO DELLE CONSULTAZIONI
4 maggio 2007
Il 2 febbraio 2007 la Consob ha diffuso un documento di consultazione in merito alla nuova formulazione dell'art. 69-decies del Regolamento Emittenti, finalizzata a prevedere una normativa secondaria applicabile alle valutazioni del merito di credito prodotte o diffuse da soggetti diversi dalle società di rating.
A conclusione della fase di consultazione non sono pervenute osservazioni.
Si ritiene, dunque, di confermare il testo dell'art. 69-decies reso noto per la consultazione.
"Art. 69-decies
(Disposizioni applicabili)
I soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito, escluse le agenzie di rating, osservano, nello svolgimento di tale attività, le prescrizioni contenute negli articoli 69, 69-bis, 69-ter, lettere a), b), d), e) e f), 69-quater, 69- quinquies, commi 1, 2, lettera a), e 3, 69-sexies e 69-septies del presente regolamento".
In relazione alla esclusione delle società di rating dall'ambito di applicazione della disciplina contenuta nell'art. 69-decies, si rende poi necessario eliminare anche negli articoli 104 e 113 del Regolamento Emittenti il riferimento a dette società.