Regolamento emittenti - Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (artt. 147-ter, comma 1 e 148, comma 2, del d.lgs. n. 58/98) - Seconda consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REGOLAMENTO EMITTENTI
NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO
(ARTT. 147-TER, COMMA 1 E 148, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 58/98)
SECONDA CONSULTAZIONE
6 Aprile 2007
Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire improrogabilmente entro il 18 aprile 2007 al seguente indirizzo: C O N S O B Divisione Emittenti |
PREMESSA
In data 23 febbraio 2007 la Consob ha pubblicato un documento di consultazione in merito alle disposizioni da introdurre nel Regolamento Emittenti1, in attuazione degli artt. 147-ter, comma 1 e 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), in materia di determinazione della quota di partecipazione per la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori e di individuazione delle modalità di nomina con voto di lista dei componenti l'organo di controllo.
Sul documento sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti sotto elencati:
- Associazione Bancaria Italiana (“ABI”);
- Associazione fra le Società Italiane per Azioni (“ Assonime”);
- Associazione Nazionale fra le Banche Popolari (“Assopopolari ”);
- Assogestioni ("Assogestioni");
- Banco di Sardegna S.p.A. (“Banco di Sardegna”);
- Confindustria ("Confindustria");
- Lottomatica S.p.A. (“Lottomatica");
- Studio Legale Gambino per conto di Banche Popolari Unite S.c.r.l. (" BPU").
Gli esiti della consultazione, pur evidenziando una generale condivisione dell'impostazione adottata, hanno posto l'attenzione su alcune questioni di notevole rilevanza, presentando in merito soluzioni alternative. In considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno avviare una seconda fase di consultazioni, ancorchè di breve durata, su un nuovo testo di articolato che tiene conto di alcune delle richieste di chiarimento e modifica avanzate dagli interessati.
Di seguito si riportano le osservazioni presentate dai soggetti consultati sia con riferimento a questioni di carattere generale (PARTE I), sia avuto riguardo alle singole norme oggetto della proposta (PARTE II), e le relative considerazioni; in allegato sono poi riportate le disposizioni che si sottopongono alla nuova consultazione, poste a confronto con le precedenti mediante evidenziazione delle modifiche introdotte.
PARTE I - Osservazioni di carattere generale
1. Ambito di applicazione
OSSERVAZIONI
Un osservatore, società con le sole azioni di risparmio quotate, ha chiesto un chiarimento circa l’ambito e le modalità di applicazione della disciplina relativa alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e, in particolare, se in tale ipotesi si debbano comunque applicare tutte le norme che risultino compatibili con la peculiare composizione dell’azionariato. E’ stato fatto presente al riguardo:
- che le previsioni in materia di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione non sembrerebbero applicabili alle società con le sole azioni di risparmio quotate: ciò alla luce della definizione indicata nel Capo I della proposta illustrata nel documento di consultazione che concerne le sole azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione;
- che al contrario, la disciplina relativa alla nomina dei sindaci sembrerebbe applicabile anche alle società con le sole azioni di risparmio quotate, non essendo ripetuta nel Capo II la definizione di cui sopra: troverebbe pertanto applicazione l’art. 119 del TUF, che fa riferimento tout court alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea;
- che nel Capo III non viene richiamata la definizione di “azioni quotate” indicata con riguardo alla nomina del consiglio di amministrazione; peraltro, le disposizioni in materia di pubblicità delle liste presuppongono l’applicazione delle norme contenute nei Capi precedenti.
CONSIDERAZIONI
Le previsioni stabilite in materia di elezione degli organi di amministrazione e controllo dagli artt. 147-ter, comma 1, e 148, comma 2, del TUF sarebbero formalmente applicabili a tutte le " società con azioni quotate" come definite dall'art. 119 del medesimo Decreto, ossia a tutte le "società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea".
Peraltro, ancorché la suindicata norma non distingua tra le diverse tipologie di azioni quotate, si è ritenuto comunque, in via interpretativa, di poter limitare l'applicabilità di tutte le disposizioni regolamentari oggetto della proposta in esame alle sole società in cui risultino quotate le azioni che di fatto hanno la possibilità di concorrere alla nomina degli organi di amministrazione e controllo, tra cui non sono comprese, evidentemente, le azioni di risparmio.
Ciò posto, rispondendo all'esigenza di chiarificazione manifestata in sede di consultazione, si è proceduto a modificare nel senso suddetto la formulazione dell'articolato.
2. Compatibilità della disciplina regolamentare con la legge sulle privatizzazioni (n. 474/94)
OSSERVAZIONI
Due osservatori hanno posto in evidenza la possibile incompatibilità tra alcune delle previsioni oggetto della proposta Consob e la legge n. 474/94 sulle privatizzazioni 2.
Alla luce di ciò, viene sottolineata l'opportunità che la Commissione si esprima in via generale su tale questione, al fine di consentire una più certa applicazione del diritto.
CONSIDERAZIONI
Si ritiene che l’apparente contrasto tra la disciplina sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (con specifico riferimento alle differenti percentuali delle quote di partecipazione richieste per la presentazione di liste di candidati, e, per i sindaci, anche della regolamentazione dell’intera procedura elettiva) inserita nella normativa proposta nel documento di consultazione (in attuazione degli art. 147-tere 148, TUF, modificati dalla l. n. 262/2005 e dal d.lg. 303/2006) rispetto agli art. 3 e 4, l. n. 474/1994, debba essere risolta con la prevalenza della prima sulla seconda.
La disciplina sulle società per azioni quotate, infatti, presenta un profilo di specialità (l’essere, appunto, applicabile alle sole società per azioni quotate) che appare prevalente sulla specialità di quella sulle società privatizzate (applicabile alle società privatizzate in cui sia presente un limite al possesso azionario, indipendentemente dalla loro quotazione).
Tale specialità è particolarmente evidente ove si presti attenzione alle finalità perseguite dalla disciplina delle quotate in confronto con quelle perseguite dalla legge sulle privatizzazioni, posto che la legge 474/1994 e il TUF (e dunque le deroghe rispetto alla disciplina codicistica delle società per azioni in esse contenute) sono state approvate per esigenze e finalità non omogenee.
In particolare, la specialità della normativa sulle società per azioni privatizzate (che non a caso per il profilo soggettivo non distingue tra società quotate e non) è funzionale principalmente all’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazione dello Stato e degli enti pubblici, una volta trasformate in società per azioni. In questo ambito il legislatore ha previsto il voto di lista limitatamente alle società che operino in uno dei settori indicati dall’art. 2 e 3 della legge 474/1994 e che abbiano introdotto nello statuto un limite al possesso azionario, prevedendo la tutela delle minoranze azionarie solo marginalmente in un’ottica, infatti, in cui la quotazione è del tutto indifferente.
Viceversa, il TUF, sin dall’emanazione, ha previsto come suo principio ispiratore nell’art. 91 la tutela degli investitori, e, in attuazione di tale principio, ha dettato norme volte direttamente a tutelare le minoranze azionarie. Tra queste rientrano anche quelle relative alla presenza delle minoranze all’interno degli organi sociali, che, dopo la legge sul risparmio, hanno assunto exlegeun tale rilievo da restringere persino un principio fondamentale del diritto societario quale quello di maggioranza.
Una ulteriore argomentazione a favore della prevalenza delle disposizioni contenute nel TUF è costituita dalla circostanza che quest’ultimo ha imposto l’adozione del voto di lista (e la rappresentanza delle minoranze) per tutte le società quotate. Viceversa la legge 474/1994 prevede solo una conseguenza legale (il voto di lista per amministratori e sindaci) per l’inserimento volontario di una clausola (la limitazione al possesso azionario) che, se pur prevista dalla legge, rimane tuttavia un atto facoltativo di autonomia assembleare discrezionalmente deciso, laddove questa venga mantenuta decorsi tre anni dall’iscrizione della relativa delibera assembleare 3.
Infine può essere utile evidenziare come mantenere regimi differenziati tra società quotate si ponga in contrasto sia nel diritto interno che nel diritto comunitario con i principi di eguaglianza, non discriminazione e parità di trattamento.
3. Applicabilità delle soglie percentuali alle banche popolari quotate
OSSERVAZIONI
Tre partecipanti alla consultazione hanno criticato la scelta della Consob di fissare in ogni caso la quota per la presentazione delle liste nelle banche popolari nella misura dello 0,5%, senza peraltro precisare se detta percentuale debba essere rapportata al numero dei voti o al numero delle azioni. In relazione a ciò, i suddetti osservatori hanno suggerito una possibile diversa formulazione della norma regolamentare. Più specificamente:
- un osservatore propone di sostituire il riferimento al capitale sociale con quello al numero complessivo dei soci ovvero di prevedere una "doppia soglia" che prenda in considerazione la percentuale dello 0,5% del capitale sociale e una soglia costituita da un numero di soci che prescinda dal capitale rappresentato;
- un altro osservatore suggerisce l'introduzione della "doppia soglia", proponendo altresì di demandare agli statuti il compito di individuare il numero minimo di soci necessario per la presentazione delle liste, comunque non superiore a cinquecento;
- un terzo osservatore propone di precisare che gli eventuali requisiti quantitativi vadano riferiti anche al numero di soci, oltre che alla partecipazione al capitale.
Le ragioni alla base della diversa proposta delineata dai suddetti soggetti possono sintetizzarsi come segue:
- il diritto riconosciuto alla “minoranza” di presentare una propria lista di candidati è complementare e strumentale all’esercizio del diritto di voto; nelle società cooperative (e, quindi, nelle banche popolari), peraltro, il diritto di voto non è attribuito in virtù del mero possesso di azioni ma discende dalla qualità di socio 4. Prescindere completamente, nella disciplina in esame, dal numero dei soci presentatori di una lista, significherebbe pertanto "scardinare " uno degli aspetti fondamentali delle banche popolari, nelle quali la valutazione dei criteri di ammissione a socio e la partecipazione al voto in assemblea sono indipendenti dal numero di azioni possedute;
- la soglia prescelta dello 0,5%, imposta a tutte le società cooperative a prescindere dalle rispettive dimensioni, assimila tout courtle banche popolari alle società con capitalizzazione di mercato superiore a dieci miliardi di euro; in tal modo, inoltre, si consente la presentazione di una lista anche al singolo socio che sia titolare di tale percentuale, in contraddizione con l’esigenza - manifestata dal legislatore nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 303/2006 - di contemperare l’obiettivo di assicurare la nomina dell’amministratore di minoranza con quello di evitare la presentazione di liste di “mero disturbo”;
- la previsione del voto capitario comporta che nelle società cooperative sia assicurata la diffusione del capitale e sia al contempo esclusa la possibilità che vi siano soggetti titolari di una partecipazione che consenta di esercitare il controllo di diritto. La conseguenza di tali premesse dovrebbe pertanto essere, alla luce della valenza attribuita nella proposta regolamentare in esame ai due parametri del flottante e degli assetti proprietari 5, l’innalzamento per le cooperative della quota per la presentazione delle liste rispetto al limite del 2,5% e non la sua riduzione allo 0,5% come nella proposta della Consob.
CONSIDERAZIONI
Con riguardo alle società cooperative quotate, si ritiene di non accogliere le proposte sopra rappresentate in merito all’introduzione di una disciplina che individui la quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste di candidati facendo riferimento in modo esclusivo al numero di soci ovvero in modo “cumulativo” alla percentuale di capitale posseduto e al numero di soci, per le seguenti considerazioni.
Non si ritiene che la scelta della Consob di individuare la suddetta quota di partecipazione con riguardo ad una percentuale di capitale sociale contrasti con un presunto principio di carattere generale in materia di società cooperative secondo cui i requisiti quantitativi per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali devono far necessario riferimento al numero complessivo dei soci, come desumibile, secondo i predetti soggetti consultati, oltre che dalle specifiche norme del codice civile, dalla previsione di cui all’art. 135 del TUF(“Per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi”).
Tale norma, infatti, non risulta applicabile al voto di lista di cui agli articoli 147-tere 148, comma 2, del TUF, avendo riguardo alle sole disposizioni in materia di tutela delle minoranze di cui alla sezione II, capo II, Titolo III del TUF, in parte oggi assorbite dalle norme del codice civile. Laddove il legislatore del Testo Unico, tenendo conto delle peculiarità delle società cooperative (tra cui, in primo luogo, il voto capitario) ha voluto prevedere una disciplina speciale ovvero la disapplicazione di alcune norme previste per le società quotate, lo ha infatti detto espressamente. Si fa in particolare riferimento all’art. 137 del TUF, che esclude l’applicazione della disciplina della raccolta e della sollecitazione di deleghe di voto di cui alla sezione III, del capo II, del Titolo III alle società cooperative, e all’art. 157, comma 4, che, con riguardo all’impugnativa dei bilanci soggetti a revisione contabile da parte dei soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale, precisa che nelle società cooperative la predetta percentuale è rapportata al numero complessivo dei soci.
Nell’art. 147-tersi fa invece riferimento ad una “ quota minima di partecipazione” richiesta per la presentazione delle liste “in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob …”, senza ulteriori specificazioni avuto riguardo alle società cooperative.
Ciò appare coerente con la ratiosottesa alle discipline in esame volte a garantirealle minoranze la nomina di un amministratore e di un sindaco ponendo come unico limite possibile, per l’elezione degli amministratori, l’individuazione di una soglia minima di partecipazione commisurata all’entità dell’investimento effettuato, al fine di evitare la presentazione di liste di mero disturbo.
Nell’ipotesi in cui, con specifico riferimento alle cooperative, venisse individuata una soglia minima di partecipazione rapportata al numero dei soci ovvero una “doppia soglia” parametrata congiuntamente ad una percentuale di capitale e al numero dei soci, si rischierebbe di vanificare, in contrasto con la ratiosopra indicata, la possibilità da parte di uno o di pochi soci di una cooperativa quotata, titolari, singolarmente o congiuntamente, di una partecipazione qualificata, di concorrere alla formazione degli organi sociali. Di fatto, si renderebbe alquanto difficile per alcune minoranze titolari di partecipazioni qualificate – si fa in particolare riferimento agli investitori istituzionali - la presentazione di liste, in quanto le stesse si dovrebbero coalizzare con un numero molto consistente di altri soci (attualmente gli statuti delle cooperative quotate prevedono un numero minimo che va da 250 a 500 soci).
Peraltro, dall’esame delle proposte di riforma della disciplina delle banche popolari presentate in Parlamento, emerge la volontà, con riguardo alle popolari con azioni quotate in mercati regolamentati, di facilitare la partecipazione di investitori istituzionali al capitale di dette società e la presenza di rappresentanti di tali investitori almeno negli organi di controllo delle medesime banche 6.
Mantenendo ferma quindi, per le considerazioni sopra esposte, l’individuazione della soglia di partecipazione con riferimento ad una percentuale del capitale sociale per tutte le società quotate, nella nuova formulazione del regolamento si prevede che gli statuti delle cooperative quotate debbano consentire la presentazione di liste - oltre a chi detiene una percentuale minima di partecipazione non superiore allo 0,5% del capitale sociale - anche a un numero minimo di soci, non superiore a 500, a prescindere dalla percentuale di capitale sociale dagli stessi posseduta. In tal modo si consentirebbe la presentazione delle liste oltre che ad uno o pochi soci con partecipazione qualificata, quali ad esempio investitori istituzionali, anche ad un numero “rilevante” di piccoli soci cooperatori che cumulativamente non raggiungano tale percentuale di partecipazione.
Si conferma, infine, la scelta di prevedere per le società cooperative la sola soglia percentuale dello 0,5% del capitale sociale in quanto - considerato il limite dello 0,5% al possesso azionario attualmente previsto dalla disciplina delle banche popolari - un limite percentuale superiore, individuato in conformità ai criteri previsti per le società per azioni, escluderebbe di fatto la possibilità che sia un singolo socio 7a poter individualmente presentare una lista di candidati.
4. Entrata in vigore della disciplina
OSSERVAZIONI
Gran parte dei soggetti consultati ha chiesto alla Consob di fornire precisazioni in ordine all'entrata in vigore della disciplina in esame e, in particolare, di precisare che la stessa troverà applicazione solo alla scadenza degli incarichi in corso, fermo restando l'obbligo per le società di adeguare i propri statuti entro il 30 giugno p.v..
Tale chiarimento risulta opportuno, secondo gli interessati, ove si consideri che la regolamentazione di che trattasi potrebbe intervenire proprio nel periodo intercorrente tra la data di convocazione e l'effettivo svolgimento delle assemblee chiamate a rinnovare gli organi di amministrazione e controllo, determinando pertanto incertezza sul regime applicabile a tale rinnovo.
CONSIDERAZIONI
In virtù di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 303/2006, “Le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro il 30 giugno 2007”. Alla luce di tale norma si ritiene che le società che hanno già convocato l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali o che la convocheranno entro il termine stabilito dalla legge per l’adeguamento alle nuove disposizioni, potranno nominare i componenti degli organi di amministrazione e controllo sulla base della previgente normativa.
Ciò posto, attesa l'esigenza manifestata dai consultati di un chiarimento da parte della Consob sulla questione in esame, verrà previsto espressamente che le disposizioni dettate in materia di nomina degli organi di amministrazione e di controllo si applichino alle assemblee convocate dopo il 1^ luglio 2007, data in cui gli statuti delle società dovranno essere adeguati alle disposizioni stabilite dalla legge sul risparmio.
La suddetta previsione verrà inserita nella delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento Emittenti ed avrà il seguente tenore:
“Art. xx
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni previste nel Titolo V- bis, Capo I, del presente regolamento, si applicano alle assemblee convocate dopo il 1^ luglio 2007.”.
PARTE II - Osservazioni sulle norme regolamentari oggetto della proposta
1. Nomina dei componenti gli organi di amministrazione
OSSERVAZIONI
Con riferimento al sistema di soglie delineato nella proposta in esame, un primo osservatore sottolinea l'opportunità di contemperare l'esigenza perseguita dalla Consob di evitare la creazione di "scalini" tra le diverse categorie dimensionali definite e quella di non rendere eccessivamente frequente il passaggio da una soglia all'altra; inoltre, tale osservatore ritiene eccessivamente ridotta la soglia prevista per le società più grandi (0,5%) che, oltretutto, sembrerebbe applicarsi anche alle società privatizzate per le quali è tuttora vigente la legge n. 474/94, che fissa all'1% detta soglia. In considerazione di ciò, pertanto, viene proposto di ridurre il numero delle soglie in questione da novea cinquee di individuare gli estremi delle stesse nelle percentuali, rispettivamente, dell'1,5% e del 3,5% 8. Esprime analoghe perplessità un altro osservatore che, dopo aver sottolineato l'opportunità per la Consob di non intervenire in via generale in subiecta materia madi valutare " i singoli casi laddove evidenzino criticità", propone a sua volta una riduzione del numero di soglie " mediante l'eliminazione di quelle che si pongono agli estremi".
Avuto riguardo alla medesima questione, peraltro, un partecipante alla consultazione si è pronunciato a favore del sistema delineato nel documento di consultazione, ritenendo "condivisibile" sia la scelta di considerare nove classi di capitalizzazione per conferire ad un tempo "gradualità" di esiti e " certezza del funzionamento del sistema" che, per gli stessi motivi, la misura delle quote di partecipazione individuata dallo 0,5% al 4,5%.
In relazione alle definizioni proposte dalla scrivente con riferimento alle nozioni di "capitalizzazione di mercato", " flottante", e assetti proprietari (patti di sindacato), un osservatore ha formulato le seguenti osservazioni.
In primo luogo, con riguardo alla definizione di " capitalizzazione di mercato", è stato rilevato come nella norma proposta manchi una definizione formale di " capitalizzazione delle azioni quotate", rendendo così il calcolo che ne deriva particolarmente complesso. Secondo tale osservatore, le difficoltà potrebbero sorgere, ad esempio:
- nei casi di aumento di capitale, in cui il calcolo medesimo potrebbe essere di difficile individuazione in virtù del costante aumento delle azioni emesse;
- nell'ipotesi in cui i titoli abbiano subito una o più sospensioni dalle negoziazioni nel corso del periodo di riferimento;
- a fronte dell'eventuale moltiplicazione delle infrastrutture di negoziazione o di internalizzazione potenzialmente derivante dal recepimento della direttiva UE n. 2004/39 ("Mifid"), che potrebbe comportare diversi luoghi e valori di prezzo rilevanti per il calcolo della capitalizzazione;
- dalla modalità di individuazione del periodo di riferimento per il calcolo in questione, posto che solo dopo la chiusura del mercato del giorno precedente la convocazione sarebbe possibile avere i dati necessari allo scopo.
Con riferimento alla definizione di flottante è stato osservato che, visto il rinvio contenuto nella norma alla nozione di " partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico ", sarebbe opportuno chiarire che nei casi in cui siano dovute più comunicazioni sulle stesse azioni (ad esempio, nel pegno), i medesimi pacchetti azionari debbono essere computati una volta sola.
Per quanto concerne, infine, il rinvio all'esistenza di patti di sindacato nell'ambito del criterio relativo agli assetti proprietari, viene ritenuto utile precisare che tali patti sono solo quelli riguardanti l'emittente e che gli stessi devono sussistere alla data di chiusura del periodo di riferimento per il calcolo della capitalizzazione di mercato.
Per evitare possibili contestazioni e alla luce delle difficoltà operative che potrebbero insorgere nel momento dell'individuazione della soglia di appartenenza, l’osservatore propone, pertanto, di demandare tale compito alla Consob; in argomento è da segnalare anche la posizione di due altri osservatori che suggeriscono, rispettivamente, di affidare la "certificazione della classe di appartenenza" in ragione della capitalizzazione alla società di gestione del mercato ovvero di prevedere che sia la Consob a pubblicare sul proprio sito i dati di capitalizzazione delle società.
Inoltre, sempre per evitare incertezze sul dato in esame, specie per le società la cui capitalizzazione si collochi a margine di una soglia, cinque osservatori riterrebbero necessario rendere indipendente il periodo di riferimento per il calcolo dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sulle nomine. In particolare:
- un osservatore propone di stabilire che il momento rilevante per la determinazione della soglia sia individuato nella data in cui il CdA deliberi detta convocazione;
- un secondo osservatore propone di fare riferimento al giorno precedente la riunione del CdA, richiedendo altresì di precisare se il periodo di tre mesi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della capitalizzazione debba computarsi secondo i criteri generali di cui all'art. 2963, commi 4 e 5, del codice civile, ovvero avendo riguardo ai tre mesi "solari" precedenti il dies a quo.
Infine, due partecipanti alla consultazione propongono di eliminare l' obbligo di precisare, nell'avviso di convocazione dell'assemblea sulle nomine, i criteri di calcolo adottati per la definizione della quota necessaria per la presentazione delle liste. Tale indicazione, secondo il primo osservatore, sarebbe infatti giustificata solo in presenza di margini di discrezionalità in capo alla società, ciò che nel caso di specie si vorrebbe appunto evitare; secondo il secondo, risulterebbe poco coerente con la natura sintetica dell'avviso di convocazione, nonché suscettibile di incrementare notevolmente i costi di pubblicazione dello stesso.
CONSIDERAZIONI
Con riferimento alle osservazioni sopra riportate, si ritiene – in primo luogo – di mantenere l'impostazione adottata nella proposta, volta ad individuare criteri oggettivi e generali in applicazione dei quali sia possibile pervenire alla determinazione della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste.
La diversa soluzione prospettata da un osservatore, in base alla quale la Consob non dovrebbe disciplinare la materia in via generale ma valutare caso per caso le singole fattispecie alla luce dei parametri indicati dalla legge (capitalizzazione, flottante ed assetti proprietari), oltre a comportare incertezze ed evidenti difficoltà operative, non appare del tutto conferente con il dettato dell'art. 147-ter, comma 1, del TUF: la formulazione di tale norma infatti, laddove demanda espressamente l'eventuale individuazione di una quota di partecipazione diversa rispetto al 2,5% del capitale sociale ad un regolamento dell'Autorità, sembra richiedere in argomento la fissazione da parte di quest'ultima di principi generali e non un intervento di carattere puntuale.
Peraltro, in considerazione anche dell'esigenza di semplificazione avanzata da alcuni consultati,si ritiene di ridurre il numero di soglie indicato nel documento di consultazione da nove a sei, mantenendo invariate le soglie inferiori al 2,5% (0,5%, 1%, 1,5% e 2%) e prevedendo quale soglia superiore a tale limite solo quella del 4,5% 9. Parallelamente, si è proceduto ad una ridefinizione degli importi di capitalizzazione corrispondenti a ciascuno scaglione, al fine di identificare intervalli che fossero, da un lato, di più semplice identificazione (attraverso “arrotondamenti” dei valori estremi a cifre di più immediata percezione) e, dall’altro, assicurassero una progressione più omogenea nell’ampiezza delle classi. .
In particolare, il cambiamento più rilevante riguarda la soglia dello 0,5%, che era stata ritenuta troppo bassa da alcuni consultati. Si è ritenuto opportuno elevare il valore della capitalizzazione che definisce la sua applicazione (da 10 miliardi di euro a 20 miliardi), al fine di limitare la sua applicazione alle sole società di più elevata dimensione.
Più in generale, il sistema di soglie complessivamente definito risponde alla seguente impostazione:
- nelle società di dimensioni superiori alla media, pari a 1 miliardo di euro (calcolata come media troncata al 10%), si è reputato che il criterio guida per l' individuazione delle soglie dovesse essere quello di favorire la presentazione di liste da parte delle minoranze, considerato che l 'entità dell'investimento necessario è comunque tale da scongiurare il rischio della presentazione di liste di mero disturbo; pertanto, si è ritenuto di mantenere il sistema di soglie già proposto nel documento di consultazione (dallo 0,5% al 2,5% con intervelli di 0,5%) al fine di ridurre l'entità degli "scalini" tra le diverse classi;
- nell'ottica sopra indicata, la soglia dello 0,5% è stata ritenuta adeguata rispetto alle caratteristiche dimensionali delle società ricomprese nella rispettiva classe di appartenenza, in seguito alla ridefinizione del valore della capitalizzazione che la delimita da 10 a 20 miliardi;
- nelle società con capitalizzazione inferiore alla media, invece, si è ritenuto che il criterio guida per l'individuazione della soglia dovesse essere quello di evitare per quanto possibile la presentazione di liste di mero disturbo: in tale ottica, considerata la sostanziale omogeneità di tali emittenti sotto il profilo dimensionale, si è reputato sufficiente individuare una sola soglia al 4,5%.
Nella tabella 1 in allegato è riportata una simulazione dell’applicazione del nuovo sistema di soglie proposto, in termini di distribuzione delle società per soglia, considerando sia la situazione alla fine del 2006 (al fine di consentire un confronto omogeneo con la simulazione che era stata effettuata in base al sistema di soglie presentato nel primo documento di consultazione) sia alla fine del primo trimestre 2007.
Nella tabella 2 in allegato è riportata una simulazione dell’effetto dell’applicazione del nuovo sistema di soglie proposto, in termini di confronto con le soglie attualmente adottate dalle società per la presentazione di liste. In particolare, è stata considerata per ogni società la soglia minore attualmente prevista per l’elezione del consiglio di amministrazione o per il collegio sindacale.
Si ritiene, infine, di confermare la scelta di attribuire allo stesso emittente il compito di individuare la soglia per la presentazione delle liste sulla base dei parametri individuati nel regolamento: tale onere, infatti, non sembra costituire un particolare aggravio per la società, anche in considerazione della periodicità del calcolo, che dovrà essere effettuato solo in occasione del rinnovo delle cariche sociali, cioè di norma ogni tre anni.
In merito, con riferimento alle esigenze di semplificazione e chiarimento rappresentate da alcuni partecipanti alla consultazione, sia avuto riguardo alle definizioni di "capitalizzazione di mercato", "flottante" e assetti proprietari (patti parasociali) fornite nelle norme in esame, sia in relazione alla tempistica individuata per il calcolo e al contenuto dell'avviso di convocazione si è ritenuto:
- che alcune delle questioni sollevate possano essere agevolmente risolte in via interpretativa , senza necessità di procedere a modifiche delle norme proposte: in particolare, si ritiene pacifico che, da una parte, le partecipazioni rilevanti per le quali siano effettuate a diverso titolo più comunicazioni exart. 120 del TUF debbono essere incluse una sola volta nel calcolo del flottante; dall'altra, che i patti parasociali da prendere in considerazione ai fini in esame sono solo quelli aventi ad oggetto azioni dell 'emittente e vigenti alla data di chiusura del periodo di riferimento per il calcolo della soglia;
- di rinviare ad una successiva comunicazione di carattere interpretativo, che verrà adottata tempestivamente, la risoluzione delle questioni tecniche emerse con riferimento al parametro della capitalizzazione di mercato e di capitalizzazione delle azioni quotate (quali, ad esempio, la rilevanza dei periodi di sospensione dalle quotazioni e la possibilità che si formino più infrastrutture di negoziazione o di internalizzazione; la problematica legata alle possibili variazioni del numero di azioni in conseguenza di aumenti di capitale: a tale ultimo riguardo, peraltro, si può anticipare fin d'ora che, ai fini del calcolo, verrà richiesto di prendere in considerazione il capitale sociale come risultante dall'ultima comunicazione effettuata alla Consob ai sensi dell'art. 98 del Regolamento alla chiusura del periodo di riferimento);
- modificare la definizione di "capitalizzazione di mercato", precisando che la media delle capitalizzazione delle azioni quotate dovrà essere calcolata prendendo in considerazione i tre mesi precedenti la data di delibera della convocazione dell’assemblea di nomina dei componenti degli organi di amministrazione, sostituendo così il precedente riferimento alla "data di pubblicazione dell' avviso" relativo a detta convocazione. Al riguardo si precisa che per le modalità di computo del succitato periodo di tre mesi si dovrà fare riferimento alle disposizioni generali in materia contenute nell'art. 2963, commi 4 e 5 del codice civile: non si ritiene peraltro necessaria una espressa indicazione in tal senso nella previsione di che trattasi, posto che – in linea con altre norme del Regolamento Emittenti - tale rinvio si considera implicito ove non si disponga altrimenti;
- eliminare l'obbligo di indicare nell'avviso di convocazione dell'assemblea i " criteri di calcolo"della quota di partecipazione, in linea con l'esigenza di semplificazione e contenimento dei costi manifestata dai consultati: peraltro, per consentire agli interessati di poter comunque prendere visione delle suddette informazioni, è stato previsto l' obbligo per gli emittenti di mettere a disposizione le stesse presso la propria sede sociale e nel proprio sito internet, nonché presso la società di gestione del mercato di quotazione.
2. Nomina dei componenti gli organi di controllo – rapporti di collegamento (artt. jj e zz)
OSSERVAZIONI
In primo luogo, un osservatore propone di formulare una definizione di “soci di minoranza” che chiarisca se si debba considerare tali tutti gli azionisti diversi dai soci di riferimento.
Molti dei soggetti consultati hanno poi formulato rilievi sulla definizione dei rapporti di collegamento delineata nel documento di consultazione. In proposito, visti i problemi operativi che potrebbero derivare, si suggerisce di delimitare maggiormente l'ambito di applicazione della disciplina ritenendo sussistente il rapporto di collegamento, in linea con le previsioni contenute in alcuni statuti societari, solo quando gli azionisti siano collegati ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, ovvero ove gli azionisti medesimi siano collegati, legati da rapporti di controllo o soggetti al medesimo controllo exart. 93 del TUF o aderenti ad un patto avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell 'emittente ai sensi dell'art. 122 del TUF.
In dettaglio, i principali aspetti critici evidenziati in argomento riguardano:
- il richiamo alla nozione di "parti correlate". Tale richiamo in particolare, secondo un osservatore,oltre ad avere un ambito di applicazione notevolmente ampio, comporterebbe in capo alla società l' onere di verificare l'esistenza di un rapporto tra soggetti per lei "terzi" (due soci o gruppidi soci), mentre la vigente disciplina delle parti correlate pone la società stessa come uno dei termini di riferimento. Tale scelta pertanto rischia di gravare l'emittente digrandidifficoltà operative e di prestarsi a possibili strumentalizzazioni, specie con riferimento alla verifica da effettuare nella fase di presentazione delle liste 10. Concordano con quanto sopra anche altri due partecipanti alla consultazione, secondo i qualila norma regolamentare proposta è di difficile applicazione e presenta incertezze interpretative 11;
- l'utilizzo del criterio dell'adesione ad un patto parasociale. In particolare, due osservatori trovano eccessiva ed ingiustificata sia l'estensione del criterio ai patti esistenti in società terze, sia l'inclusione di qualunque tipologia di patto e non, come sarebbe più logico, solo di quelli aventi ad oggetto la nomina degli organi sociali, sia il rilievo attribuito dalla disciplina ai patti nulli 12. Un altro osservatore rileva in proposito che la considerazione dei patti parasociali relativi ad emittenti terzi è ispirata ad una norma, contenuta nella legge sulle privatizzazioni, che ha incontrato in passato numerose difficoltà applicative dovute alla difficoltà di individuazione dei patti parasociali, difficoltà che potrebbero conseguire anche dall' applicazione della disposizione proposta con riferimento ai patti parasociali nulli (ossia non pubblicati). Viene quindi proposto di ritenere rilevante soltanto la partecipazione ai patti parasociali aventi ad oggetto azioni dell’emittente. Un quarto osservatore in tema di rilevanza di patti parasociali nulli sottolinea le difficoltà di accertamento e, riferendosi in generale alla rilevanza dei patti parasociali, evidenzia possibili contrasti tra la norma in esame e il comma 7 dell’art. ww che impedisce – tra gli altri – agli aderenti a un patto parasociale di presentare o votare più di una lista;
- la scelta di attribuire alla società l'accertamento dell'esistenza del collegamento . In tal modo, secondo un osservatore, anche alla luce di quanto sopra rappresentato in ordine all'estrema ampiezza dei criteri individuati, si rischierebbe di attribuire all'emittente un onere di "intelligence " ingiustificato ed eccessivo, soprattutto tenendo conto che la verifica del collegamento è richiesta anche in sede di votazione. Per tali ragioni, pertanto, viene proposto di modificare la norma regolamentare in modo da chiarire che spetti ai soci che abbiano presentato o votato la lista di minoranza a dover dichiarare alla società, successivamente al completamento della procedura di voto, l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti con i soci di riferimento. In proposito, un secondo osservatore suggerisce altresì di precisare espressamente che l'accertamento del collegamento tra soci non rientra tra i doveri del presidente dell'assemblea exart. 2371, comma 1, codice civile;
- l' incompatibilità di alcune delle previsioni contenute nella proposta Consob con la disciplina delle società cooperative. In primo luogo, due osservatori rilevano che l'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra soci votanti contrasterebbe con la previsione del voto segreto per l'elezione delle cariche sociali che, secondo tali soggetti, sarebbe consentito per le cooperative; si suggerisce pertanto, per queste ultime, di modificare la norma limitando la rilevanza del collegamento al momento della presentazione delle liste. Con riferimento al richiamo alla nozione di parti correlate, inoltre, uno dei due osservatori – oltre a prefigurare il pericolo di una significativa limitazione della libertà individuale di voto in talune ipotesi 13- evidenzia che per le società cooperative, caratterizzate da una elevatissima partecipazione assembleare e, quindi, da un numero molto alto di soci presentatori e votanti, risulterebbe estremamente difficoltoso individuare tutte le "parti correlate" ai singoli soci presentatori e/o votanti: tale verifica sarebbe peraltro di impossibile realizzazione in assemblea, posta la necessità di reperimento e gestione del corredo informativo da richiedere ai soci votanti 14.
Con riferimento al comma 2 della norma relativa ai rapporti di collegamento, un terzo osservatore auspica un chiarimento sui criteri da utilizzare per la cd. prova di resistenza, ed in particolare se detti criteri debbano essere esclusivamente matematici.
Sempre con riferimento alla tematica in esame, infine, uno dei tre osservatori suggerisce un intervento interpretativo della Consob volto a chiarire espressamente se la nozione di collegamento utilizzata per la nomina dei sindaci debba essere applicata in via analogica anche alla nomina degli amministratori.
In conclusione, è da sottolineare la posizione sostanzialmente favorevole di un quarto partecipante alla consultazione alla proposta delineata nel documento di consultazione. In particolare, pur tenendo conto che"la precisa individuazione dei confini di rilevanza del collegamento (anche indiretto)....non potrà che essere il risultato delle valutazioni della giurisprudenza in sede contenziosa", viene reputato che le previsioni Consob possano costituire un indice sintomatico della presenza del collegamento; ciò fermo restando che le situazioni non rilevate dal presidente dell'assemblea potranno sempre essere oggetto di un giudizio di cognizione ordinaria dei soci eventualmente interessati ad un' impugnativa.
CONSIDERAZIONI
La norma sottoposta a consultazione, recante talune ipotesi di collegamento fra soci, formulate in via esemplificativa al solo fine di dare elementi di chiarezza al mercato, è stata oggetto di molteplici osservazioni e rilievi, attinenti essenzialmente all’estensione della nozione di collegamento e alle difficoltà di applicazione della stessa. Nel redigere la nuova proposta di norma regolamentare si è tenuto conto delle osservazioni pervenute.
Al fine di delimitare e rendere più certo il perimetro del collegamento, in accoglimento di diverse osservazioni, si è eliminato il rinvio generale allo IAS 24 e, in alternativa, si è ipotizzata una soluzione che tuttavia tenga conto dei più rilevanti fenomeni di collegamento fra soggetti presenti nello stesso IAS 24 (rapporti di gruppo, controllo, collegamento, svolgimento di funzioni gestorie o direttive, rapporti di parentela).
Con particolare riguardo ai rapporti di gruppo, si precisa che, in linea con la previsione in materia di partecipazioni rilevanti (cfr. art. 118, comma 3, del Regolamento Emittenti) e con i principi generali in materia di autonomia delle gestioni collettive, gli organismi di investimento collettivo (OIC) non dovranno essere considerati collegati ai soggetti che fanno parte del gruppo cui appartiene l’intermediario che li gestisce.
Non si è ritenuto di limitare le ipotesi rilevanti al controllo e al collegamento societari, posto che l’assimilazione della nozione di collegamento prevista dall’art. 148, comma 2, del TUF alle tradizionali nozioni societarie di controllo e collegamento, appare inidonea a disciplinare un ambito nel quale i soggetti interessati potranno essere anche persone fisiche. Per quanto riguarda l'individuazione dei rapporti di parentela, è stata mantenuta, riportandola nell’articolato, la definizione di stretti familiari contenuta nello IAS 24, che è dotata di flessibilità e che richiede, oltre alla mera sussistenza del rapporto di parentela, anche la concreta possibilità di influenzare il soggetto nelle proprie decisioni.
Quanto alla rilevanza dei patti parasociali nella nozione di collegamento, altra questione che ha richiamato l’attenzione di numerosi partecipanti alla consultazione, l’esigenza di delimitare il perimetro dei rapporti di collegamento rilevanti è stata tenuta in considerazione; nella seconda proposta normativa, infatti, è stato espunto il riferimento ai patti parasociali pubblicati aventi oggetto azioni di emittenti terzi.
In considerazione della considerevole frequenza delle pattuizioni parasociali nel panorama finanziario italiano, infatti, all’applicazione generalizzata della norma precedentemente proposta sarebbe conseguita un’estensione dei rapporti di collegamento rilevanti tale da poter costituire un ostacolo all’attività delle minoranze, considerato anche che non è scontato che coloro che siano uniti da un patto in una società cooperino anche in un’altra nella quale siano entrambi (anche occasionalmente) azionisti.
Per completezza, va peraltro rilevato che in casi concreti non può escludersi che la partecipazione di un socio ad un patto parasociale in un’altra società potrebbe essere invocata in giudizio come indice di collegamento, al fine di escludere la legittimazione di tale socio all’elezione del sindaco di minoranza, posto che,in via generale, la presenza di una o più relazioni pattizie fra due soci può far distinguere il paciscente da un “anonimo” partecipante al mercato e far ritenere il primo titolare di uno speciale potere di “voice ” anche in società diverse da quella su cui è stato concluso il patto.
Ai rilievi concernenti le difficoltà di accertamento dei rapporti di collegamento si è cercato di fornire una risposta ridefinendo con maggiore nettezza i rapporti rilevanti, fermo restando che, da un lato, la formulazione della norma primaria implica la possibilità di raggiungere la certezza sull’assenza di collegamenti tra soci soltanto dopo l’assemblea e, dall’altro, che indubbiamente la società ha l’esigenza di individuare prima dell’assemblea, con ragionevole certezza, i soggetti legittimati a presentare le liste di candidati, evitando così di incorrere in costi inutili.
Una ulteriore questione di ordine generale sollevata da più partecipanti alla consultazione è quella dei compiti di accertamento posti in capo alla società. In proposito, occorre premettere che nella norma sulla procedura (v. oltre), è stato chiarito che i soci presentatori della lista di minoranza devono dichiarare l’esistenza di rapporti di collegamento con i soci di riferimento. In ogni caso, appare evidente che la responsabilità della società e dei suoi esponenti non può andare oltre l’accertamento di ciò che sia noto o facilmente conoscibile, specialmente nei tempi inevitabilmente celeri delle decisioni assembleari.
2. Nomina dei componenti gli organi di controllo – modalità di elezione (art. ww)
OSSERVAZIONI
Con riguardo al comma 2 della norma suindicata, un osservatore ritiene che la possibilità, implicitamente consentita dalla norma in esame, che il socio presentatore della lista non sia più titolare della partecipazione al momento dell'assemblea non abbia ragion d'essere per le società cooperative, rette dal voto capitario 15che prescinde dal quantitativo di azioni posseduto. Tale osservatore sottolinea altresì l'onerosità tecnica della doppia verifica concernente la titolarità del diritto di voto per la presentazione delle liste e, in prossimità dell'assemblea, della titolarità dei diritti di voto per partecipare alla riunione.
Per quanto riguarda l'individuazione delle soglie di cui al comma 3 , è da segnalare in primo luogo la posizione di un partecipante alla consultazione,che sottolinea comela “pedissequa estensione ai sindaci delle soglie previste per gli amministratori” contrasti con il divieto di prevedere in via statutaria un numero minimo di voti da raggiungere per le liste di sindaci presentate dai soci di minoranza. Inoltre, sia la stesso osservatore che un altro ribadiscono il problema di compatibilità tra la soglia minima richiesta dalla proposta in esame (0,5%) e quella applicabile alle società privatizzate di cui alla legge n. 474/94 (1%), già affrontato con riferimento alle norme relative alla nomina degli amministratori.
Avuto riguardo al comma 4, due osservatori, al fine di facilitare l' eventuale sostituzione del sindaco di minoranza, chiedono di prevedere che le liste dei candidati alla carica di sindaco, che attualmente potrebbero contenere il nominativo anche di un solo candidato, includano altresì, in ogni caso, almeno un candidato alla carica di sindaco supplente; altri suggerisce in proposito di richiedere che le liste vengano articolate in due sezioni separate, dedicate – rispettivamente – ai candidati alla carica di sindaco effettivo e ai candidati alla carica di sindaco supplente.
In relazione al comma 5, un osservatore richiede:
- di confermare che le informazioni concernenti i soci ivi richiamate siano limitate all' identità di tali soggetti, come sembra desumersi dalla norma relativa alla pubblicità delle proposte di nomina;
- di meglio specificare l 'attività richiesta alla società in occasione della presentazione delle liste, con particolare riferimento alle modalità ed ai termini dell'eventuale svolgimento delle verifiche in ordine alla correttezza formale di detta presentazione;
- di precisare il tipo di informazioni che i soci presentatori devono rendere al fine di consentire la valutazione della loro effettiva estraneità ai soci di riferimento.
Sul medesimo comma è intervenuta anche un secondo osservatore che segnala l'incompatibilità tra i termini previsti dalla Consob per la presentazione delle liste (15 giorni prima dell'assemblea) e quelli applicabili alle società privatizzate ex legge n. 474/94 (10 giorni prima dell'assemblea); inoltre il medesimo chiede di chiarire l'estensione delle " informazioni relative ai soci" precisando che le stesse devono consentire all'emittente di valutare l'eventuale necessità di dar luogo alla riapertura del termine di cui al comma 6 della norma in commento.
Sempre con riguardo al comma 5, altro soggetto partecipante alla consultazione, premesso che l’insussistenza di rapporti di collegamento può essere verificata solo al momento dell’effettiva nomina dei sindaci da parte dell’assemblea, propone di eliminare l’obbligo per i soci di fornire informazioni che permettano di valutare la loro estraneità ai soci di riferimento, rinviando al momento dell’effettiva nomina la verifica dell’insussistenza di rapporti di collegamento. Secondo la società l’obbligo di fornire informazioni dovrebbe riguardare solo eventuali rapporti di collegamento con i soci di maggioranza.
Con riferimento alle informazioni circa le partecipazioni possedute, inoltre, il suddetto osservatore suggerisce di prevedere l’obbligo in capo ai soci presentatori di corredare le liste con la certificazione attestante la titolarità delle azioni.
Con riferimento al comma 6, due osservatori propongono di eliminare la disposizione che stabilisce il dimezzamento delle soglie per la presentazione delle liste nel caso in cui non siano state presentate in prima battuta liste di minoranza. Ciò nell’assunto che tale previsione sarebbe eccessiva 16 e rischierebbe – unitamente all'esclusione della possibilità per gli statuti di richiedere un numero minimo di voti per l'elezione del sindaco – di consentire l'elezione di un proprio rappresentante a gruppi di soci non qualificabili come di "minoranza". Anche un altro osservatore ritiene “troppo drastica” la norma proposta, proponendone l’abolizione e suggerendo, inoltre, di rimuovere la previsione di un doppio termine per la presentazione delle liste. Sul tema un quarto soggetto, infine, evidenzia le difficoltà di accertare i rapporti di collegamento prima del voto.
Va peraltro sottolineato che le previsioni relative al dimezzamento sono invece ritenute corrette e condivisibili da un partecipante alla consultazione.
Tre osservatorichiedono di abolire il divieto per gli statuti, disposto dal comma 8, di prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste debbono conseguire ai fini della nomina. In particolare, uno di essi– sottolineando che tale abolizione sarebbe in linea con la disciplina posta per la nomina degli amministratori dall'art. 147- ter, comma 1, del TUF 17- ritiene che la richiesta di un numero minimo di soci votanti avrebbe il pregio, per le società cooperative, di incentivare i soci presentatori di una lista a partecipare anche all'ulteriore fase della vita sociale rappresentata dalla riunione assembleare. Al riguardo concorda il secondo osservatore, ritenendo estensibile anche alla disciplina sui sindaci la ratio sottesa al menzionato art. 147-ter, comma 1, volta a valorizzare il ruolo della minoranza presentatrice della lista anche in sede di assemblea.
Sempre avuto riguardo al comma 8, il terzo osservatore propone – in caso di parità tra le liste – di sostituire il criterio previsto nella proposta Consob (elezione del candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci) con un meccanismo di votazione a ballottaggio.
Avuto riguardo al comma 9, un osservatore propone di eliminare dalla formulazione della norma l'avverbio "proporzionalmente ", ritenuto non utile in una disposizione che vuole riconoscere il massimo spazio di operatività all'autonomia statutaria.
Quanto al comma 10, concernente la sostituzione del sindaco di minoranza, secondo un osservatore (concordi altri due) la definizione di un’unica disciplina valida per il collegio sindacale e per il consiglio di sorveglianza determina un contrasto con le norme primarie. Per i sindaci, ad esempio, il codice civile prevede il subentro dei supplenti e, in mancanza, la convocazione dell’assemblea per integrare il collegio; occorre chiarire che la disposizione introdotta dal termine “ ovvero” riguarda il consiglio di sorveglianza.
Inoltre, il primo osservatore (conforme il secondo) sottolinea che l’attribuzione agli statuti del compito di prevedere disposizioni volte ad assicurare l’elezione del sindaco di minoranza presenti difficoltà applicative poiché, dovendosi procedere all’elezione di un solo sindaco, non appare possibile assicurare la rappresentanza delle minoranze con metodi diversi dalla nomina assembleare. Posto che il socio di riferimento sarà individuabile solo dopo il voto, dovrà ritenersi accettabile la nomina assembleare in base alle maggioranze ordinarie, salva la possibilità di raccomandare ai soci che hanno presentato la lista di maggioranza di astenersi dal presentare una nuova lista. Sul medesimo tema, infine, un quarto osservatore rileva che l’attribuzione allo statuto del compito di prevedere disposizioni volte ad assicurare l’elezione del sindaco di minoranza potrebbe essere interpretata nel senso di prevedere, in ultima istanza, la convocazione di un’assemblea in cui votino soltanto le minoranze. Viene quindi auspicata l’individuazione di criteri regolamentari al riguardo.
CONSIDERAZIONI
La norma sottoposta ad una seconda consultazione contiene talune precisazioni e un meccanismo di sostituzione dei componenti dell’organo di controllo più dettagliato rispetto a quello presente nella bozza di norma già presentata al pubblico.
Al comma 2è stato eliminato il riferimento alla titolarità del diritto di voto da parte dei soci presentatori.
Si è inoltre cercato di individuare con maggiore certezza i presupposti per la proroga dei termini per la presentazione delle liste di minoranza e per l’eventuale “dimezzamento” delle soglie partecipative necessarie.
Si è infatti previsto al comma 4che i soci presentatori rilascino una dichiarazione di non essere collegati ai soci che detengono il controllo e a quelli di maggioranza relativa (tali informazioni sono infatti conosciute o conoscibili dai soci prima dell’assemblea). La nuova versione del precedente comma 6(ora comma 5), prevede pertanto che le disposizioni a beneficio della minoranza si applichino, oltre che nel caso di presentazione di una sola lista di candidati sindaci, nel caso in cui dalle dichiarazioni presentate dai soci (che si assumono la relativa responsabilità) risulti che hanno presentato liste soltanto soci collegati con i soci di riferimento.
Tale soluzione dovrebbe risolvere le difficoltà operative che i consultati hanno evidenziato con riferimento alla disciplina della riapertura del termine per la presentazione delle liste cui si affianca il dimezzamento delle soglie.
In ogni caso, considerata la peculiarità di tale ultima previsione, si sottolinea l’importanza che i soggetti consultati esprimano le loro valutazioni sul punto, anche alla luce delle semplificazioni apportate alla procedura ed al nuovo sistema di soglie proposto.
In accoglimento dei rilievi formulati con riferimento al vecchio comma 10, concernente la sostituzione del sindaco di minoranza venuto a mancare, si è provveduto a disciplinare più in dettaglio la sostituzione del sindaco di minoranza.
Al riguardo occorre premettere che la presenza di un sindaco di minoranza è stata ritenuta necessaria dalla legge, e che il raggiungimento di tale risultato è stato perseguito attribuendo alla Consob il potere di disciplinare direttamente, con regolamento, una materia prima attribuita all’autonomia statutaria. Per assicurare la presenza effettiva del sindaco di minoranza è necessario disciplinare anche la sostituzione del medesimo sindaco con altro sindaco di minoranza; si è ritenuto a tal fine opportuno prevedere (al comma 3) come obbligatoria la candidatura di un sindaco supplente o di almeno due consiglieri di sorveglianza nonché richiamare la possibilità per gli statuti di prevedere più sindaci supplenti di minoranza (posto che l’art 148, comma 1, del TUF non pone un limite massimo al numero dei supplenti) o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire in via automatica il consigliere di sorveglianza venuto a mancare (comma 11).
Si è altresì ritenuto di chiarire che gli statuti hanno la possibilità di prevedere che i sindaci o i consiglieri di sorveglianza subentrati ai sensi del comma 11 restino in carica sino al rinnovo dell’intero organo di controllo; resta ferma la possibilità (e, in caso di esaurimento della scorta di supplenti, la necessità) di convocare l’assemblea la quale, in ottemperanza al principio generale del voto di lista per la nomina degli organi sociali introdotto con la riforma, dovrà deliberare con modalità tali da permettere l’elezione del sindaco da parte della minoranza.
Le soluzioni ipotizzate per la sostituzione muovono dal presupposto che il necessario rispetto del principio del voto di lista affermato in via generale per le società quotate dalle nuove norme del TUF consenta limitate deroghe ai meccanismi ordinari previsti dal codice civile (artt. 2401 e art 2409-duodecies, comma 7).
3. Pubblicità (artt. xy e xz)
OSSERVAZIONI
In via generale, viene chiesto di precisare, in tutte le norme relative ad adempimenti da effettuare prima dell'assemblea, che i termini indicati sono da considerarsi riferiti alla data di prima convocazione.
Per quanto riguarda le disposizioni relative alla pubblicità delle proposte di nomina degli amministratori,un primo osservatore rileva che la norma, "nella parte in cui regolamenta le modalità di nomina degli organi di amministrazione" è fuori dalla delega conferita alla Consob dall'art. 147-terdel TUF, che si limita a rimettere al potere regolamentare dell'Autorità di vigilanza la misura per la presentazione delle liste.
Sempre con riferimento alla medesima previsione,un secondo osservatore(conformi altri due soggetti), nel rilevare che i termini per il deposito delle liste presso la sede sociale coincidono con quelli per la pubblicità delle stesse presso la società di gestione e il sito internetdell'emittente (15 giorni prima dell'assemblea), propone di prevedere che tale ultimo adempimento possa essere effettuato " tempestivamente", in linea con quanto disposto al riguardo dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Un quinto osservatore formula analoghi rilievi, suggerendo peraltro di stabilire che gli obblighi di pubblicità di cui sopra debbano essere assolti " senza indugio" e comunque non oltre il "decimo giorno " prima dell'assemblea; inoltre, viene chiesto (conforme altri due soggetti) di chiarire che la responsabilità della predisposizione dei documenti a corredo delle liste è in capo ai soci presentatori, avendo l'emittente solo il compito di diffondere le informazioni ricevute.
Infine, un osservatore suggerisce di fare riferimento alla " dichiarazione di possesso" dei requisiti di indipendenza da parte dei candidati e non semplicemente al "possesso" degli stessi, posto che la verifica circa la loro effettiva esistenza viene fatta a cura dell'intero Consiglio successivamente alla nomina. Viene altresì suggerita l'opportunità di coordinare le disposizioni relative alle informazioni da fornire sul possesso dei requisiti di indipendenza da parte degli amministratori prima e dopo l'assemblea di nomina per evitare ripetizioni.
Con riferimento all'obbligo di comunicare al mercato il mancato deposito di liste "non collegate" ai fini della riapertura dei termini per la presentazione delle liste medesime, un osservatore (conforme un altro soggetto) chiede di precisare che l'adempimento di tale obbligo esclude l' applicabilità della disposizione generale in materia di pubblicazione delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti, di cui all'art. 84 del Regolamento Emittenti.
Quattro partecipanti alla consultazione criticano poi la previsione dell' obbligo di inserire nella relazione sulla gestione le informazioni sulle proposte di nomina e sui candidati eletti, in quanto la stessa comporterebbe un eccessivo ed ingiustificato appesantimento del documento. Uno di questi osserva altresì che tale disposizione non garantirebbe la tempestività dell'informativa, posto che i dati sarebbero inseriti nella relazione da pubblicarsi l'anno successivo alla data dell'elezione 18.
Ciò posto, talunopropone di eliminare l'obbligo in parola, mentrealtrisuggerisconodi consentire che le informazioni richieste dalle previsioni in esame possano essere riportate, in alternativa, nella relazione sul Governo Societario prevista dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e adesso anche dall'emanando art. 89-bisdel Regolamento Emittenti, ove presenti. In argomento è stato altresì richiesto (in alternativa alla eliminazione dell' obbligo) di precisare che dette informazioni sono da considerarsi riferite esclusivamente ai candidati eletti, specifica attualmente contenuta solo nella norma relativa alla pubblicità inerente la composizione degli organi sociali.
In conclusione, un osservatore chiede di chiarire che il comunicato riguardante l'avvenuta nomina degli organi sociali possa fare riferimento, nella parte relativa all'indicazione del possesso in capo agli amministratori dei requisiti di indipendenza, solo alla qualificazione fornita dai soci in sede di presentazione delle liste, posto che la valutazione di tale indipendenza deve ritenersi rimessa in ultima istanza al Consiglio di Amministrazione.
CONSIDERAZIONI
Si rammenta in primo luogo che, come già precisato nel documento di consultazione, con le disposizioni di cui sopra non si è inteso – come sembra ritenere taluno degli osservatori – regolamentare le modalità di nomina degli organi di amministrazione, ma soltanto prevedere un sistema di pubblicità specifico in relazione alle assemblee chiamate a deliberare in ordine alla nomina degli organi sociali: ciò in attuazione dell'art. 114, comma 5, del TUF, ai sensi del quale “La Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1[emittenti quotati e soggetti che li controllano n.d.r.], ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.... ".
Per quanto riguarda le richieste di integrazione e chiarimento delle norme in esame, preso atto delle esigenze manifestate dai consultati, si è ritenuto di apportare al testo proposto le seguenti modifiche:
- nella disposizione relativa alle modalità e ai termini per la messa a disposizione da parte dell'emittente delle informazioni concernenti le proposte di nomina, è stato previsto che gli adempimenti in questione vadano effettuati senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l’assemblea: al riguardo si è reputato che – attesa l' importanza delle informazioni suddette per l'assunzione da parte dei soci di decisioni consapevoli – fosse comunque necessario indicare un termine preciso in argomento. Nella medesima disposizione inoltre, come richiesto da molti consultati, è stato specificato, da una parte, che le informazioni inerenti le liste sono quelle fornite dai soci presentatori in sede di deposito delle stesse; dall'altra, che per i candidati alla carica di amministratore il dato da comunicare riguarda la dichiarazione da parte degli stessi dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, posto che la verifica sull'effettiva idoneità dei consiglieri a qualificarsi come indipendenti è rimessa alle decisioni del Consiglio successivamente alla nomina. Va sottolineato, inoltre, che una modifica analoga a quella da ultimo indicata è stata apportata, per le medesime motivazioni, anche nella norma relativa alle informazioni sugli amministratori eletti da rendere note mediante comunicato successivamente all' assemblea;
- è stato previsto che le informazioni richieste dagli articoli in commento siano inserite nella relazione sull'adesione ai codici di autodisciplina introdotta dall'emanando art. 89-bisdel Regolamento Emittenti e, solo in mancanza di quest'ultima, nella relazione sulla gestione. Con l'occasione, al fine di semplificare il testo normativo e risolvere i problemi di coordinamento segnalati da alcuni consultati, la disposizione in parola è stata inserita in un nuovo articolo, nel quale viene altresì chiarito che le informazioni da riportare nella suddetta relazione sono da intendersi senz' altro riferite ai candidati eletti.
Infine, non si è ritenuto necessario specificare espressamente nelle norme in commento, rispettivamente, che l'obbligo di diffusione del comunicato per informare il pubblico dell'eventuale "riapertura" dei termini per la presentazione delle liste dei sindaci esclude l 'applicabilità dell'obbligo di cui all'art. 84 del Regolamento Emittenti, come richiesto da un osservatore, e che i termini relativi agli adempimenti pre-assembleari richiesti in occasione delle nomine sono da considerarsi riferiti alla data di prima convocazione dell'assemblea, come suggerito da altri. Tali indicazioni, infatti, possono agevolmente essere ricavati in via interpretativa: per quanto riguarda nello specifico la seconda richiesta, inoltre, va segnalato che l'impostazione adottata è coerente con la formulazione utilizzata in numerose altre norme regolamentari che stabiliscono, soprattutto in materia di informativa societaria 19, analoghi obblighi pubblicitari prima dell'assemblea e che non fanno espresso riferimento alla prima convocazione.
NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO
(ARTT. 147-TER, COMMA 1 E 148, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 58/98)
TESTO NORMATIVO PROPOSTO
Testo Vecchio |
Testo nuovo |
TITOLO XX ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Capo I Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l’elezione del consiglio di amministrazione Art. xx 1. Nel presente Capo si intendono per: a)“azioni quotate”: le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione; b)“quota di partecipazione”: la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 147-ter del Testo unico; c)“capitale sociale”: il capitale costituito dalle azioni quotate; d)“capitalizzazione di mercato”: la media della capitalizzazione delle azioni quotate nei tre mesi precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione; e)“flottante”: la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall’articolo 122 del Testo unico.
|
TITOLO V-BIS ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Capo I
Nomina degli organi di amministrazione e controllo Sezione I Art. xx 1. Nel presente Capo si intendono per: a)“azioni quotate”: le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
2. Nella Sezione II si intendono per: a)“quota di partecipazione”: la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 147-ter del Testo unico;
3. Nella Sezione II si intendono per: a)“soci di riferimento”: i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; b)“gruppo”: il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo; c) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Essi possono includere: (a) il convivente e i figli del soggetto; (b) i figli del convivente; e (c) le persone a carico del soggetto o del convivente. Nella medesima Sezione ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato.
|
Testo vecchio |
Testo nuovo |
Art. yy 1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione: a)è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro dieci miliardi e in ogni caso per le società cooperative; b) è pari all’1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinque miliardi e inferiore o uguale a euro dieci miliardi; c)è pari all’1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro due miliardi e cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro cinque miliardi; d)è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e duecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro due miliardi e cinquecento milioni; e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro ottocento milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo e duecentocinquanta milioni. 2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione: a)è pari al 3% per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quattrocento milioni e inferiore o uguale a euro ottocento milioni; b)è pari al 3,5% per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro duecento milioni e inferiore o uguale a euro quattrocento milioni; c)è pari al 4% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cento milioni e inferiore o uguale a euro duecento milioni; d)è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro cento milioni; ove, alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - il flottante sia superiore al 25%; - non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall’articolo 122 del Testo Unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione. Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale. 4. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori è indicata la quota di partecipazione e i relativi criteri di calcolo. |
Sezione II Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l’elezione del consiglio di amministrazione Art. yy 1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione: a)è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro b) è pari all’1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinque miliardi e inferiore o uguale a euro c)è pari all’1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro due miliardi e cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro cinque miliardi; d)è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro 2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione
- il flottante sia superiore al 25%; - non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall’articolo 122 del Testo Unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione. Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale. 3. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto. 4. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.
|
Testo vecchio |
Testo nuovo |
Capo II Elezione dell’organo di controllo Art. jj 1. Nel presente Capo si intendono per: a)“soci di riferimento”: i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; b)“gruppo”: il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo. 2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti. |
Sezione III
|
Testo vecchio |
Testo nuovo |
Art. zz 1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del Testo unico almeno nei seguenti casi: a)uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, o i soggetti appartenenti ai relativi gruppi, sono parti correlate; b)uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, o i soggetti appartenenti ai relativi gruppi, aderiscono a un patto parasociale, anche nullo, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con azioni quotate o diffuse o da loro controllanti. 2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l’esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l’elezione del sindaco.
|
Art. zz 1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell’ articolo 148, comma 2, del Testo unico , fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi: a) b) appartenenza al medesimo gruppo; c) rapporti di controllo anche congiunto; d) rapporti di collegamento ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo; e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l’esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l’elezione del sindaco. |
Testo vecchio |
Testo nuovo |
Art.ww 1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l’elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del Testo unico è contestuale all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo. 2. Può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale ogni socio che, al momento della presentazione della lista, sia titolare del diritto di voto. 3. Lo statuto può prevedere che al momento della presentazione delle liste sia detenuta dal socio o dai soci di cui al comma precedente una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1, del Testo unico. 4. Le liste recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo. 5. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. 6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell’articolo zz , possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità dal comma 5 e dall’articolo xy. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 3 sono ridotte alla metà. 7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 8. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del Testo unico. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimi di voti che le liste devono conseguire. Salvo diversa previsione statutaria, in caso di parità tra le liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. 9. Nel caso in cui lo statuto preveda l’elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso. 10. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, questi è sostituito dal supplente ovvero dal candidato collocato successivamente appartenenti alla medesima lista o, in mancanza, dal primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. Ove tali criteri non siano applicabili, gli statuti prevedono disposizioni volte ad assicurare l’elezione del sindaco di minoranza nel rispetto dei principi del presente regolamento. |
Art.ww 1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l’elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del Testo unico è contestuale all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo. 2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale
a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente; b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell’organo da eleggere.
a)delle informazioni relative b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono,anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo zz con questi ultimi; c)
8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. 9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire.Gli statuti stabiliscono criteri per l’individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.
12. Gli statuti possono prevedere che i nuovi nominati ai sensi del comma precedente scadano insieme a quelli in carica. |
Testo vecchio |
Testo nuovo |
Capo III Art. xy 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno quindici giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati alla carica corredate: a) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; b) per i candidati alla carica di amministratore, dell’indicazione dell’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; c) dell’indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. 2. Le informazioni di cui al comma precedente sono riportate nella relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 del codice civile. 3. Con le modalità indicate nell’articolo 66, è data notizia della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 6 dell’articolo ww, dell’ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto. |
Sezione IV Art. xy 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno a) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; b) per i candidati alla carica di amministratore, c) dell’indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
|
Testo vecchio |
Testo nuovo |
Art. xz 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità previste dall’articolo 66, dell’avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando: a)la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza; b) gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. 2. Le informazioni di cui al comma precedente riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 del codice civile.
|
Art. xz 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità previste dall’articolo 66, dell’avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando: a)la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza; b) gli amministratori
|
Art. xzz 1. Le informazioni di cui ai precedenti articoli xy e xz riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sull'adesione a codici di comportamento prevista dall'articolo 89-biso, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 del codice civile. |
TABELLE
Tabella 1
Simulazione della ripartizione delle società quotate(1) per soglia, secondo le ipotesi sottoposte alla consultazione (2)
Soglie |
Ipotesi 1° consultazione |
Ipotesi 2° consultazione |
|||
|
Intervalli |
n. società |
Intervalli |
n. società |
n. società |
0,5% |
> 10.000 |
23 (1) |
> 20.000 |
16(1) |
16(1) |
1,0% |
5.000-10.000 |
7 |
5.000-20.000 |
14 |
16 |
1,5% |
2.500-5.000 |
27 |
2.500-5.000 |
27 |
24 |
2,0% |
1.250-2.500 |
18 |
1.000-2.500 |
28 |
32 |
2,5% |
800-1.250 |
142 |
500-1.000 |
139 |
138 |
3,0% |
400-800 |
9 |
|
|
|
3,5% |
200-400 |
16 |
|
|
|
4,0% |
200-100 |
7 |
|
|
|
4,5% |
<=100 |
30 |
<=500 |
55 |
56 |
Totale |
|
279 |
|
279 |
282 |
Sono incluse le 10 società cooperative per la quali la soglia è comunque lo 0,5%.
La ripartizione delle società per soglia tiene conto di tutti e tre i criteri previsti, quindi le società che possono alzare la quota rispetto al 2,% soddisfano oltre al criterio dimensionale anche quelli relativi al flottante (>25%) e alla struttura proprietaria (assenza di un azionista o di un patto con più del 50%).
Gli intervalli vanno considerati “aperti a sinistra” quindi i valori compresi devono essere > del primo termine e <= del secondo termine.
Tabella 2
Simulazione relativa alla distribuzione delle società quotate (al 31 marzo 2007) in base al confronto tra le soglie attualmente adottate (1) e le soglie proposte nel presente documento di consultazione
Numero società |
|
La soglia attuale è superiore a quella dell’ipotesi sottoposta a consultazione | 130 |
La soglia attuale è uguale a quella dell’ipotesi sottoposta a consultazione | 41 |
La soglia attuale è inferiore a quella dell’ipotesi sottoposta a consultazione | 101 |
Società cooperative (2) | 10 |
Totale | 282 |
E’ stata considerata la soglia minore tra quella prevista per l’elezione del collegio sindacale e quella prevista per l’elezione del collegio di amministrazione (ove presente)
Per le società cooperative non è possibile fare un confronto in quanto attualmente sono generalmente previsti limiti calcolati sul numero di soci.
____________________
Note:
1. Regolamento n. 11971/99 come più volte modificato.
2. Come meglio precisato nella Parte II del presente documento, le previsioni incompatibili sarebbero essenzialmente quella relativa alla individuazione della soglia minima per la presentazione delle liste (la proposta Consob prevede lo 0,5% contro l'1% contemplato dalla legge n. 474/94) e quella inerente i termini per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco (la proposta Consob prevede un termine di 15 giorni prima dell' assemblea in luogo dei 10 giorni prescritti dalla legge n. 474/94).
3. Si noti, inoltre, che qualora si volesse far prevalere la disciplina della 474/1994 si giungerebbe, allora, alla conclusione per cui è possibile derogare un obbligo di legge previsto per tutte le società quotate, con la semplice scelta di inserire (negli statuti delle società per azioni privatizzate quotate) una clausola di limitazione del possesso azionario, in ragione della conseguenza legale del differente calcolo delle percentuali: in sostanza, il capovolgimento del principio per cui la legge prevale sulle semplici facoltà (anche se vincolate nelle conseguenze della loro eventuale adozione). La connessione delle norme sul voto di lista con un atto di autonomia statutaria è ancora più forte per le società per le quali siano trascorsi i tre anni dall’iscrizione delle delibere assembleari di inserimento nello statuto della clausola sul limite al possesso azionario, le quali mantengono il limite al possesso sulla base di una scelta volontaria. In tal caso quindi si permetterebbe di derogare gli obblighi del TUF non solo con una scelta volontaria nel momento costitutivo della società privatizzata ma anche nelle fasi successive, trascorsi i tre anni.
4. A conferma di ciò si cita tra gli altri sia l’art. 135 del TUF in materia di diritti delle minoranze (“Per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l' esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi”) che l’art. 2538, comma 5, del codice civile relativo ai quorum assembleari (“Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate nell’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci”). In particolare, secondo un osservatore, la proposta disposizione regolamentare non terrebbe nella dovuta considerazione la volontà del legislatore primario, desumibile anche nel TUF, di dettare per le cooperative norme che tengano in considerazione le peculiari modalità di voto (one head-one vote).
5. Tali parametri, secondo quanto precisato nel documento di consultazione, sono stati presi in considerazione solo ai fini dell’eventuale innalzamento della soglia oltre il limite del 2,5%. Detto innalzamento, in particolare, è stato escluso per le società controllate di diritto e per quelle con capitale scarsamente diffuso.
6. Si fa riferimento al disegno di legge n. 1206, presentato in Senato il 7 dicembre 2006 dall’on. Benvenuto, che, modificando l’art. 30 del d.lgs. n. 385/1993 (“TUB”), oltre ad introdurre un innalzamento dei limiti ai possessi azionari nelle banche popolari (1% per i soci in genere, 10%per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, 5% per le banche, le assicurazioni e le fondazioni di cui al d.lgs n. 153/1999), prevede la seguente disposizione: “Lo statuto delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che la nomina di un sindaco in rappresentanza delle minoranze avvenga su designazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio e dei fondi pensione di cui al comma 3”.
7. Si fa riferimento ai soci diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari per i quali il comma 3 dell’art. 30 del TUB fa rinvio ai diversi limiti previsti dalle specifica disciplina di settore.
8. L' opportunità di restringere il numero delle soglie attorno al valore medio di legge del 2,5% si giustifica anche, secondo l’osservatore, in considerazione dei criteri di calcolo utilizzati per determinare la capitalizzazione media (stimata in un miliardo di euro). Tale valore, infatti, include società che rappresentano meno del quaranta per cento del listino essendo state escluse ai fini del calcolo le prime 14 e le ultime 14 società in termini di capitalizzazione.
9. Per quanto riguarda il rapporto tra le previsioni in esame e le disposizioni contenute nella legge n. 474/94, si fa rinvio a quanto rappresentato nella Parte I, punto 2, del presente documento.
10. Secondo tale osservatore in questa fase potrebbe verificarsi che, data l' ampiezza del criterio di collegamento ipotizzato, un soggetto presente nella lista di minoranza risulti "collegato" ad uno o più presentatori della lista di maggioranza "andando così a vanificare lo sforzo della minoranza di concorrere all'elezione delle cariche sociali".
11. Il primo osservatore rappresenta, quali esempi di conseguenze problematiche della proposta regolamentare, il caso dell’amministratore (di minoranza) che non può presentare la propria candidatura alla carica di sindaco di minoranza in quanto parte correlata rispetto al socio di riferimento e del socio – fondo pensione - che è parimenti ritenuto parte correlata ai sensi dello IAS 24. Il secondo menziona al riguardo anche la criticità dell'inclusione nella nozione in esame dei rapporti di parentela, che potrebbe privare un socio di minoranza, di fatto escluso dalla gestione sociale e dalla possibilità di influenzarla, ma parente di un socio di maggioranza, di un diritto riconosciuto ad altri azionisti minoritari.
12. In tale ambito, in particolare, il primo osservatore sottolinea che la principale ragione di nullità di un patto è proprio la mancanza di pubblicità, il che renderebbe ancor più complicato per la società verificare l'esistenza di un motivo di collegamento tra le liste.
13. Viene citata, ad esempio, l'ipotesi in cui il socio presentatore di una lista, poi risultata di maggioranza, si determini in sede assembleare a votare un'altra lista ovvero il caso in cui il socio sia, suo malgrado (ad esempio in quanto stretto familiare), correlato del socio di riferimento ma sia in dissenso con lo stesso.
14. In ogni caso, viene sostenuto, l'esistenza di eventuali collegamenti non evidenziati al momento della presentazione della lista o del voto potrebbero venire rilevati a seguito della pubblicazione delle informazioni sulle nomine da inserire nella relazione sulla gestione (e quindi a distanza anche di un anno).
15. Ciò troverebbe conferma, secondo l’osservatore, anche nella proposta di direttiva sul rafforzamento dei diritti degli azionisti nelle società quotate, che consente agli Stati Membri di escludere le società cooperative dall'ambito di applicazione della disciplina proprio in considerazione della possibile incompatibilità con tale modello di alcune previsioni inerenti le altre società, fra cui " proprio la clausola volta ad introdurre il divieto di "blocco delle azioni".
16. Al riguardo si legge nelle osservazioni che " la scelta in ordine alla presentazione di una lista" dovrebbe rimanere "un atto di autonomia partecipativa" che non deve essere "inseguito" dal legislatore, ma derivare da un' autonoma valutazione di soci a voler dare il loro contributo alla vita della società.
17. "...........Lo statuto può prevedere che, ai i fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse".
18. Altro osservatore rileva, in proposito, i problemi che potrebbero derivare dai diversi tempi di formazione della relazione sulla gestione rispetto alla presentazione delle liste (30 giorni prima dell'assemblea, nel primo caso, 15 giorni nel secondo caso) e dalla possibilità, per gli emittenti, di avvalersi dell'esonero dalla IV trimestrale, rendendo così disponibile il progetto di bilancio ad una data (entro 90 giorni dalla chiusura dell' esercizio) nella quale non è stata neppure convocata l'assemblea per il rinnovo delle cariche.
19. Cfr., ad esempio, gli artt. 70 (" Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento in natura ") e 72 (" Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni ") del Regolamento Emittenti.