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REGOLAMENTO EMITTENTI

- ORGANI DI CONTROLLO DEGLI EMITTENTI QUOTATI E DIFFUSI -

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI ASSUMIBILI PRESSO ALTRE SOCIETA’
E DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DEI MODI DI INFORMAZIONE
DELLA CONSOB E DEL PUBBLICO CIRCA GLI INCARICHI ASSUNTI

(ART. 148- BIS DEL TESTO UNICO)

ESITI DELLA SECONDA CONSULTAZIONE

4 maggio 2007

PREMESSA

1. In data 7 febbraio 2007 la Consob ha pubblicato un primo documento di consultazione in merito alle disposizioni da introdurre nel regolamento emittenti in attuazione dell’art. 148-bis del TUF, recante la disciplina dei limiti del cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società italiane che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (di seguito cumulativamente “emittenti”) possono assumere presso altre società di cui al Libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile.

A seguito delle numerose osservazioni pervenute, sono state apportate alcune modifiche al testo regolamentare, che hanno tenuto conto di alcune soluzioni proposte in sede di consultazione. Considerata la rilevanza di tali modifiche, è stata avviata una seconda fase di consultazione, al fine di definire una normativa che tenga in maggiore conto l’impatto delle nuove norme inserite nel TUF sulla situazione esistente.

Il 6 aprile 2007 la Consob ha quindi pubblicato un nuovo documento di consultazione, con il quale ha proposto un nuovo testo regolamentare in attuazione dell’art. 148-bis del TUF.

Con riferimento allo stesso sono pervenute osservazioni da parte di 18 soggetti: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Assogestioni, Confindustria, Banco Popolare di Verona e Novara, Prof. Giovanni Ossola, Studio Pedroli-Venier, Studio Palea, Dott. Vittorio Amadio, Prof. Giorgio Rusticali, Wilmington Trust, Dott. Giovanni Ciurlo, Studio Gaviani, Franco Casonato, Dott. Giannantonio Colombini, Avv. Salvo Cardillo, dott. Stefano Villa, dott. Francesco Martinelli.

In linea generale, la nuova versione del testo regolamentare è stata valutata in modo positivo dai soggetti interessati, i quali hanno mostrato apprezzamento per le modifiche apportate. Gli stessi hanno poi espresso alcune osservazioni su specifiche disposizioni, suggerendo di apportare ulteriori modifiche.

Nella trattazione che segue si dà conto di tali osservazioni e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione. Il documento riproduce il testo delle norme rese note per la consultazione, le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e, se del caso, il nuovo testo adottato. In allegato viene riportato il testo integrale conclusivo.

2. Sempre in via preliminare, si evidenzia che, considerata anche la novità della disciplina in esame, la Consob presterà particolare attenzione all’attuazione della stessa nella prassi operativa delle quotate, monitorando gli effetti pratici per verificare, dopo un congruo periodo di tempo, l’effettività della stessa e le eventuali modifiche che si renderà opportuno apportare.

* * * *

Art. 144-ter
(Definizioni)

Nel presente titolo si intendono per:

  1. “componente dell’organo di controllo”: il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;
  2. “sindaco incaricato del controllo contabile”: il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall’art. 2409-bis, comma 3, del codice civile;
  3. “amministratore con deleghe”: l’amministratore unico o l’amministratore delegato ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile;
  4. “emittenti": le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico;
  5. “società di interesse pubblico”: le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i), del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile;
  6. “società grande”: la società di cui al Libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l’esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;
  7. “società media”: la società di cui al Libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l’esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno due seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;
  8. “società piccola”: la società di cui al Libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non supera due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile;
  9. “società controllata”: società inclusa nell’area di consolidamento, il cui membro dell’organo di controllo riveste analoga carica nella capogruppo;
  10. “incarichi esenti”: incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall’autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall’art. 2409, comma 4, del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

2. I parametri quantitativi indicati ai punti f), g) e h) del precedente comma sono riferiti ai dati riportati nell’ultimo bilancio approvato. 

Osservazioni

Un soggetto ha osservato che nella definizione di società grandi e medie si fa riferimento a società che individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora redigano il bilancio consolidato, superino determinati parametri dimensionali; a giudizio dell’osservatore, tuttavia, appare più corretto “fare sempre ed esclusivo riferimento alle sole misure emergenti dal bilancio di esercizio delle singole società (…), e ciò perché la funzione e la responsabilità degli organi di amministrazione e controllo e dei loro componenti sono comunque esclusivamente riferite alle singole realtà societarie”.

Con riferimento ai parametri dimensionali delle società grandi, un soggetto ha rilevato che tali parametri appaiono eccessivamente stringenti ed ha pertanto proposto di aumentare il limite pari a 50 mln di euro per i ricavi delle vendite e delle prestazioni. Un altro soggetto (Avv. Amadio), che già nella prima consultazione aveva espresso tale considerazione, ha invece osservato che il riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 marzo 2003 per la definizione delle società grandi non è pertinente.

Inoltre, è stato nuovamente richiesto di non considerare le società costituite per la cartolarizzazione ex lege n. 130/1999 nella categoria delle società di interesse pubblico, in considerazione della circostanza che tali società, pur essendo iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/93, costituiscono “ società vuote, senza dipendenti e senza ricavi”. E’ stato quindi osservato che, sulla base dell’irrilevanza dell’attività poco impegnativa svolta da tali società, gli incarichi negli organi sociali di tali soggetti siano esclusi dal calcolo del punteggio, come per le società piccole.

Infine, un osservatore ha affermato che vi sarebbero alcune società che, in base all’applicazione dei parametri dimensionali, non rientrerebbero in alcuna delle categorie individuate. In particolare, a giudizio dell’operatore, una società con 60 dipendenti (e quindi meno di 250) e che ha meno di 43 milioni di euro di attivo e meno di 50 milioni di euro di ricavi non rientrerebbe tra le società medie.

Considerazioni

In merito alle osservazioni sopra riportate si segnala quanto segue.

In primo luogo, non è condivisibile la considerazione secondo la quale nella società non quotata la funzione degli organi di amministrazione e controllo deve essere riferita esclusivamente alle singole realtà societarie e non anche ai gruppi societari. In primo luogo, infatti, lo stesso art. 148-bisprevede, tra i parametri per valutare l’onerosità dell’incarico, il numero e la dimensione delle imprese incluse nel consolidamento e quindi anche l’estensione dei gruppi controllati. Nel caso di realtà complesse quali quelle dei gruppi, infatti, l’organo di amministrazione della capogruppo esercita la propria funzione con riferimento all’intero gruppo, considerando che normalmente l’attività societaria si realizza anche attraverso la direzione e il coordinamento delle attività delle società controllate. Anche agli organi di controllo è attribuito dall’art. 2403-bisdel codice civile il potere/dovere di chiedere agli amministratori notizie con riferimento a società controllate, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi di queste ultime in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale. Pertanto si ritiene che per l’organo di controllo di una società capogruppo l’impegno richiesto sia superiore rispetto a quello necessario per svolgere la propria attività in singole realtà societarie.

Per quanto riguarda invece i rilievi relativi ai parametri dimensionali della società grande, le richieste pervenute sul punto non possono essere accolte. In particolare, in merito all’inadeguatezza della Raccomandazione Europea del 6 marzo 2003, si precisa che, in assenza di altri parametri equivalenti, essa ha rappresentato un utile punto di riferimento, condiviso in ambito comunitario, per la classificazione delle società non quotate, diverse dalle società di interesse pubblico.

Con riferimento poi all’interpretazione della definizione di società media, occorre chiarire che la norma prevede per tali società la presenza di un numero di dipendenti inferiore a 250, e inoltre stabilisce che non debba essere superato almeno uno dei due limiti: 50 milioni di euro di ricavi ovvero 43 milioni di euro di attivo patrimoniale. Nel caso prospettato la società ricade nella categoria delle società medie, in quanto nessuno dei parametri citati supera i limiti previsti per tale categoria di società, mentre vengono superati i limiti previsti dall’art. 2435-bisdel Codice civile, che individuano la società piccola.

Per quanto riguarda le società di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130/1999, si ritiene di accogliere le richieste avanzate in sede di consultazione. L’impegno dell’organo di controllo nelle predette società può essere considerato assimilabile a quello nelle società di piccole dimensioni e come tale non rilevante ai fini del calcolo del limite al cumulo degli incarichi.

Per maggiore chiarezza è stata, inoltre, modificata la definizione di amministratore con deleghe specificando che si tratta di amministratori cui sono state conferite deleghe gestionali ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile.

Infine, nella definizione di “società di interesse pubblico” si è specificato che sono comprese società diverse da quelle rientranti nella categoria degli “emittenti”.

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Art. 144-quater
(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di calcolo contenuto nell’allegato I.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al precedente comma.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi precedenti ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

Osservazioni

  1. In primo luogo, i rilievi pervenuti hanno riguardano il punteggio complessivo di sei punti, che costituisce il limite al cumulo degli incarichi fissato nel regolamento. Numerosi osservatori hanno ribadito che tale limite risulta eccessivamente stringente e penalizzante, proponendo di aumentarlo fino a 10 punti.

Si fa presente che anche nella prima fase di consultazione erano state avanzate numerose istanze di aumento del punteggio massimo complessivo.

  1. Inoltre, non si è ritenuto condivisibile l’approccio di semplificazione adottato dalla Consob, in base al quale è stato attribuito il medesimo peso agli incarichi di componente di un organo di controllo di un emittente e di una società di interesse pubblico, prescindendo dalle caratteristiche delle società ed in particolare dalle dimensioni della stessa e del gruppo di appartenenza, nonché dall’estensione ed articolazione della struttura organizzativa.

Anche tale osservazione era pervenuta nella prima consultazione; numerosi soggetti hanno infatti suggerito di distinguere gli emittenti in classi in ragione della presumibile diversa complessità dell'attività di controllo, facendo ad esempio riferimento alla capitalizzazione, al segmento di mercato nel quale essi sono quotati, alla dimensione o ad altri parametri indicati dalla norma.

Sempre con riferimento ai pesi, sono pervenute ulteriori richieste di riduzione degli stessi. In particolare sono state riproposte le osservazioni già formulate nella prima fase di consultazione:

  • è stato suggerito di applicare un peso inferiore ai componenti degli organi di controllo che non presiedono l’organo;

  • è stato osservato che la differenza, in termini di peso, tra l’incarico di componente dell’organo di controllo e l’incarico di amministratore senza incarichi esecutivi dell’emittente non è stata applicata agli incarichi nelle società grandi e medie. E’ stato pertanto suggerito di ridurre proporzionalmente il peso attribuito agli incarichi di amministratore in altre categorie societarie;

  • è stato richiesto di ridurre ulteriormente il peso per l’incarico di componente dell’organo di controllo delle società non quotate grandi da 0,4 a 0,25.

E’ stato inoltre osservato che i pesi attribuiti non tengono conto delle eventuali ulteriori attività svolte dai sindaci (presso società cooperative, fondazioni, o di docenza o consulenza). E’ stato pertanto suggerito di applicare al punteggio massimo un fattore correttivo che tenga conto del tempo dedicato dal singolo professionista ad altre attività. Anche nella prima consultazione, alcuni osservatori hanno suggerito di determinare il numero massimo di incarichi che il sindaco può svolgere sulla base del rapporto fra attività complessiva esercitata e attività dedicata agli incarichi di sindaco (o amministratore).

  1. Per quanto riguarda gli incarichi in società appartenenti al medesimo gruppo, numerosi soggetti hanno ribadito la necessità di prevedere l'applicazione del coefficiente di riduzione in tutti i casi in cui siano ricoperti incarichi in più società del medesimo gruppo, e quindi indipendentemente dalla circostanza che il componente dell’organo di controllo ricopra analoga carica nella capogruppo.

In particolare nella prima fase di consultazione, era stato proposto di applicare il coefficiente di riduzione anche nel caso in cui si detengano più incarichi in società controllate, pur in assenza di cariche nella capogruppo, nonché nelle società sorelle o consociate.

  1. Un altro soggetto ha ritenuto non giustificabile l’esclusione dal calcolo del punteggio degli incarichi assunti nell’ambito dei procedimenti di cui all’art. 2409, quarto comma del cod. civ., di quelli assunti nell’ambito di procedure concorsuali, nonché dell’incarico di liquidatore. L’osservazione era stata presentata anche nella prima fase di consultazione; al riguardo, è stato rilevato che tale regime introduce una “ingiustificata discriminazione ” nei confronti di quei soggetti del tutto privi di tali incarichi che potrebbero destinare una maggiore quantità di tempo ad altre funzioni di amministrazione e controllo.
  1. Infine, un altro argomento che era stato segnalato sin dalla prima fase di consultazione ha riguardato la mancata considerazione nel modello proposto dell’utilizzo da parte del membro dell’organo di controllo di collaboratori o dipendenti e del livello di organizzazione, di mezzi e risorse che caratterizza gli studi e le associazioni di professionisti, i quali possono anche avvalersi, ai sensi dell'art. 2403 del cod. civ., di dipendenti ed ausiliari.
  1. Nella prima fase di consultazione, erano inoltre pervenute alcune osservazioni riguardanti il meccanismo di calcolo. In particolare, alcuni osservatori avevano ritenuto il sistema eccessivamente rigido, in quanto il limite di 6 potrebbe essere superato “per una modesta frazione che tuttavia impone la rinunzia ad una carica intera ancorché dovesse portare il risultato complessivo al di sotto della soglia di 6”. Un osservatore ha pertanto suggerito di applicare una soglia di tolleranza di almeno il 20% al numero totale risultante dal modello di calcolo allegato al regolamento, ovvero di elevare il limite per gli incarichi nelle società non quotate, fermo restando il numero massimo di incarichi in quelle quotate. Secondo un altro osservatore, nell'ottica della continuità degli incarichi ricoperti, si dovrebbe concedere una tolleranza del 5% sul limite massimo per evitare che lievissimi superamenti comportino effetti indesiderati sul funzionamento degli organi direttivi delle imprese. Il medesimo problema è stato sollevato da un altro soggetto, secondo il quale occorrerebbe consentire in specifici casi il superamento del punteggio massimo. Tali osservazioni non sono state riproposte nella seconda consultazione.

Considerazioni

  1. Con riferimento alla richiesta di elevare il punteggio massimo sino a 10, si osserva che, considerate le finalità della norma regolamentare, non è possibile accogliere tale istanza, in quanto verrebbe eccessivamente ridotta l’efficacia della norma medesima.

In particolare, il limite di 10 punti avrebbe come effetto che in presenza di un incarico in società quotata il componente di un organo di controllo ne potrebbe ricoprire altri 22 in società di grandi dimensioni oppure addirittura 45 in società medie. Il limite di 6 punti appare invece maggiormente ragionevole e in linea con lo spirito della norma, tenuto conto che in presenza di un incarico in una società quotata potrebbero essere svolti sino a 12 incarichi in società grandi oppure 25 in società di medie dimensioni.

Va altresì considerato che, oltre alla riduzione dei pesi in tutte le categorie di società ed all’incremento del coefficiente di riduzione del peso in società controllate, è stata aumentata ai limiti superiori previsti dall’art. 2435-bisdel codice civile la soglia delle società piccole, soluzione che consente ai componenti degli organi di controllo di disporre di un ragguardevole portafoglio di incarichi esenti.

Per le medesime motivazioni sopra esposte, non è stata ritenuta accettabile la richiesta di riduzione del peso dell’incarico di componente di organo di controllo in società non quotate grandi.

  1. Riguardo invece alla mancata differenziazione in termini di peso degli incarichi presso gli emittenti e le società di interesse pubblico in funzione delle dimensioni di tali società o degli eventuali gruppi di appartenenza, si deve ribadire quanto già espresso in sede di consultazione. Non si ritiene opportuno infatti, per tali società, procedere ad una suddivisione in più soglie dimensionali in considerazione della circostanza che le società che fanno appello al pubblico risparmio o che rivestono interesse pubblico sono soggette a controlli da parte di autorità di vigilanza e a complesse normative in frequente evoluzione a tutela degli investitori, dei risparmiatori e, più in generale, del mercato, rendendo particolarmente oneroso l’impegno degli organi di controllo indipendentemente dalle dimensioni delle stesse.

E’ inoltre opportuno rilevare che, sia per gli emittenti che per le società di interesse pubblico di maggiori dimensioni, si riscontrano, nella maggior parte dei casi, sistemi di controllo interno molto strutturati, che favoriscono l’attività di controllo da parte dei componenti degli organi di controllo. Al contrario, nelle società di minori dimensioni, le strutture di controllo interno possono risultare meno articolate e dunque il ruolo dell’organo di controllo potrebbe essere anche più impegnativo rispetto ad una società più grande.

Si è preferito quindi per queste categorie di società non seguire un approccio di tipo quantitativo/dimensionale, nel presupposto che le particolari caratteristiche di tali società richiedano comunque un maggior impegno per i componenti degli organi di controllo a tutela dell’interesse pubblico.

Per le motivazioni sopra esposte, le istanze dei soggetti che hanno proposto di introdurre differenziazioni nell’ambito degli emittenti e delle società di interesse pubblico non vengono accolte.

Per quanto riguarda invece le ulteriori richieste di riduzione dei pesi, non può parimenti essere accolta l’istanza relativa ai componenti degli organi di controllo che non presiedono l’organo. Ciò in quanto la normativa attualmente in vigore non prevede differenziazioni dei compiti e delle responsabilità della funzione di presidente, tali da giustificare una differente valutazione dell’impegno prestato rispetto agli altri componenti dell’organo di controllo.

E’ stata invece accolta l’osservazione, limitatamente alle società grandi, secondo la quale è opportuno introdurre una differenza per le società grandi e medie, in termini di peso tra l’incarico di componente dell’organo di controllo e l’incarico di amministratore senza compiti esecutivi come previsto per la categoria “emittenti”.

Il peso attribuito all’amministratore senza deleghe e che non fa parte del comitato esecutivo della società di grandi dimensioni viene quindi ridotto da 0,4 a 0,3. Non si ritiene invece di accogliere tale richiesta per le società di medie dimensioni, tenuto conto che in questa categoria, in un ottica di semplificazione, non sono state fatte distinzioni nell’ambito del ruolo di amministratore e il peso attribuito all’amministratore di tale categoria di società è stato equiparato a quello individuato per i membri dell’organo di controllo.

Sempre con riguardo alle società di grandi dimensioni, per coerenza con quanto previsto per gli “emittenti” e le “società di interesse pubblico”, viene ridotto il peso dell’incarico di amministratore senza deleghe che fa parte del comitato esecutivo da 0,6 a 0,4 equiparandolo al peso attribuito al componente dell’organo di controllo anziché al peso attribuito al sindaco che svolge anche il controllo contabile. Ciò in quanto nelle predette categorie di società (“emittenti” e le “società di interesse pubblico”) il peso attribuito all’amministratore senza deleghe che fa parte del comitato esecutivo è sempre equiparato al peso del membro dell’organo di controllo.

Non viene accolta invece l’osservazione relativa alla mancata considerazione nel modello di calcolo delle altre attività svolte dai sindaci. Tale esclusione è motivata dalla circostanza che la norma dell’art. 148-bisdel TUF, nel disporre la disciplina del cumulo degli incarichi, prevede che siano assoggettati a limitazione unicamente gli incarichi assunti presso le società di capitali, senza considerare quindi né gli incarichi svolti presso altri soggetti (società di persone, fondazioni, consorzi) né ogni altra attività (consulenza, docenza) svolta dal sindaco.

  1. Per quanto riguarda gli incarichi in società appartenenti al medesimo gruppo, non si è ritenuto di accogliere la richiesta di estendere l’applicazione del coefficiente di riduzione anche ai casi in cui il membro dell’organo di controllo, pur in assenza di incarichi nella capogruppo, ricopra più incarichi in altre società del gruppo. Si ritiene infatti che le sinergie tra più incarichi in organi di controllo del medesimo gruppo sussistano solo nel caso in cui si svolga tale funzione nella capogruppo, in quanto l’attività svolta dal sindaco può beneficiare delle conoscenze acquisite nelle altre realtà del gruppo. Lo svolgimento di attività di controllo in società sorelle non comporta necessariamente la creazione di sinergie in termini di impegno, in quanto le due realtà, pur facendo parte del medesimo gruppo, sono tra loro separate e le verifiche svolte dal membro di controllo su una società non è detto che risultino sempre funzionali allo svolgimento dell’attività di controllo nella società sorella.
  1. Non si ritiene di accogliere le osservazioni relative agli incarichi esenti.

Al riguardo, si ribadisce quanto già esposto nel primo documento di consultazione, nel quale sono state illustrate ampiamente le ragioni di tale esenzione. In particolare, l’incarico di liquidatore nella liquidazione volontaria non può essere assimilato agli incarichi di amministrazione o controllo, in quanto i poteri dei liquidatori sono individuati sulla base degli atti “utili alla liquidazione della società” (cfr. art. 2489, comma 1, del codice civile); quindi sull’eventuale svolgimento di attività riconducibili all’amministrazione, prevalgono le finalità e la ratio proprie della liquidazione.

Per quanto concerne poi le procedure previste dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali, l’esclusione degli incarichi conferiti nell’ambito delle citate procedure si fonda soprattutto sulla circostanza che il conferimento di tali incarichi avviene non sulla base di una nomina assembleare, ma a seguito di nomina disposta dall’autorità giudiziaria o amministrativa. Nell’ipotesi di superamento del limite a causa dell’assunzione di un incarico nell’ambito di una delle suddette procedure si verrebbe infatti a configurare un potere/dovere della Consob di dichiarare la decadenza dall’incarico del soggetto nominato, ad esempio, dalla Banca d’Italia o dall’ISVAP (o dall’Autorità Giudiziaria nei procedimenti di cui all’art. 2409, comma 4, del codice civile) nell’ambito delle procedure previste dalle rispettive discipline di settore, o anche la decadenza dall’incarico di curatore fallimentare, con una evidente alterazione dell’attuale assetto normativo che non sembra rientrare negli obiettivi della legge.

  1. Si ritiene inoltre di non accogliere l’osservazione relativa alla mancata considerazione nel modello dell’utilizzo da parte del componente dell’organo di controllo di collaboratori o dipendenti. Gli effetti dell’utilizzo di collaboratori, ausiliari o dipendenti della società nell’ambito dell’attività di vigilanza di un organo di controllo sembrano al momento, in assenza di principi di comportamento e di strumenti definiti di rilevazione, di difficile quantificazione e verifica. Infatti, ad esempio, andrebbe valutato l’impegno in termini di supervisione, che comunque è attribuibile al sindaco. Per tali motivi appare quindi arbitrario e discriminante stabilire in sede regolamentare un coefficiente di riduzione che tenga nella dovuta considerazione quanto il supporto di un collaboratore possa influire sull’attività di vigilanza di un sindaco, quali siano gli effetti dell’utilizzo di un collaboratore piuttosto che di più collaboratori, o come possa essere valutato il supporto tecnico ottenuto da propri ausiliari rispetto a quello ottenuto, ad esempio, da dipendenti della società o dalla stessa funzione di internal auditing.

Tali difficoltà suggeriscono almeno in questa prima fase regolamentare di non considerare tale aspetto ai fini della valutazione del cumulo degli incarichi, rimandando eventualmente a successive modifiche la possibilità di introdurre parametri che tengano conto degli effetti prodotti dall’utilizzo da parte dei componenti degli organi di controllo di propri collaboratori.

  1. Infine, non può essere accolta la richiesta di prevedere per il modello di calcolo una soglia di tolleranza in caso di superamento del punteggio massimo di 6, in quanto in questo modo si perverrebbe di fatto all’innalzamento di tale soglia, scelta regolamentare che non si ritiene di perseguire per le motivazioni espresse nel primo punto delle presenti osservazioni. Inoltre, si ritiene che un fattore di tolleranza sia già presente nel sistema, laddove si prevede un periodo di 90 giorni per l’allineamento degli incarichi al suddetto limite massimo di 6, concedendo in tal modo il superamento, ancorché temporale, di tale limite.

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Art. 144-quinquies
(Obblighi di informativa alla Consob)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell’allegato I.

2. Il componente dell’organo di controllo che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dall’articolo 144-quater entro 90 giorni dall’avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e,entro dieci giorni dall’avvenuta conoscenza,comunica alla Consob le cause del superamento secondo le istruzioni contenute nell’allegato II. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell’organo di controllo a decorrere dalla data di assunzione dell’incarico.

3. Entro 5 giorni dalle avvenute dimissioni il componente dell’organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell’allegato III, l’incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

4. Il soggetto che per la prima volta assume l’incarico di componente dell’organo di controllo di un emittente, entro 90 giorni dall’assunzione dell’incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell’Allegato I, i dati relativi agli incarichi di cui al precedente comma 1.

Osservazioni

Le modifiche apportate nella seconda versione del regolamento, che ha previsto l’allungamento da 10 a 90 giorni del periodo di tempo necessario per rassegnare le dimissioni in caso di superamento del limite, sono state valutate positivamente dagli osservatori.

Sono state tuttavia ribadite alcune osservazioni pervenute già nella prima fase di consultazione. In particolare è stato osservato che l’art. 2401 del codice civile prevede, in caso di sostituzione del sindaco effettivo, che il sindaco supplente rimanga in carica sino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio. Il supplente sulla base della norma codicistica assume, quindi, la carica di sindaco effettivo solo a seguito della delibera assembleare, e può essere contrario all’istituto della supplenza imporre a tale soggetto di non accettare la carica o di dimettersi da altri incarichi più stabili, per lo meno sino alla delibera assembleare che ne conferma la nomina.

Un altro soggetto ha invece osservato che la disposizione dell’art. 148-bisdel TUF non indica espressamente a quali incarichi si riferisca il potere/dovere della Consob di dichiarare la decadenza. A giudizio dell’osservatore, il potere della Consob si riferisce esclusivamente ai componenti degli organi di controllo delle società quotate o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, in quanto una più ampia interpretazione della norma attribuirebbe “un vasto potere alla Consob di ingerenza nella governance di tutte le società di capitali (quotate e non), che tuttavia non trova alcuna giustificazione nell’attuale assetto normativo”.

Tale problematica interpretativa è stata sollevata anche nella prima consultazione; secondo alcuni osservatori la Consob dovrebbe chiarire le modalità di esercizio del potere di dichiarare la decadenza dagli incarichi assunti oltre il limite consentito, potere che l’art. 148- bis del TUF sembra attribuire all’Autorità di Vigilanza anche qualora si tratti di società non quotate né con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

Considerazioni

Nell’ultima proposta regolamentare è stata introdotta una modifica all’art. 144-quinquies(Obblighi di informativa alla Consob) che ha previsto esplicitamente l’obbligo in capo al sindaco supplente, che subentra al sindaco dimissionario, di regolarizzare la propria posizione, in caso di superamento del limite, entro 90 giorni dall’assunzione dell’incarico. Tale norma è stata introdotta per superare eventuali difficoltà operative connesse al fatto che il sindaco supplente, laddove ricoprisse un numero di incarichi molto vicino al limite massimo, si trovasse nell’impossibilità di accettare l’ulteriore incarico dando luogo a potenziali difficoltà di sostituzione per le società interessate. Il periodo di 90 giorni è stato considerato un termine congruo per la regolarizzazione della propria posizione senza determinare criticità nella composizione dell’organo di controllo.

Le osservazioni pervenute relativamente ai sindaci supplenti appaiono comunque ragionevoli e condivisibili.

Al fine quindi di risolvere la problematica evidenziata dall’osservatore, si stabilisce che il termine di 90 giorni decorra dalla data della delibera assembleare che rende effettiva la nomina dell’incarico al sindaco supplente e non più dalla data di assunzione dell’incarico. In sede assembleare, infatti, l’incarico al sindaco supplente potrebbe anche non essere confermato; quest’ultimo risulterebbe quindi penalizzato laddove si fosse dimesso in precedenza da altri incarichi per regolarizzare la propria posizione.

Per quanto riguarda poi la disposizione dell’art. 148-bis, secondo comma, del TUF, che prevede che la Consob dichiari la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento, si rappresenta che si provvederà, in una fase successiva, a fornire agli operatori, con apposita comunicazione, i necessari chiarimenti in merito alle modalità di esercizio da parte della Consob del potere sopra esposto.

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Art. XX
(Disposizioni transitorie)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti che, alla data di entrata in vigore del presente titolo, non rispettino le disposizioni contenute nell’articolo 144-quater, si adeguano entro il termine del 30 giugno 2008.

2. Per la prima informativa alla Consob, i componenti degli organi di controllo degli emittenti in carica alla data del 30 giugno 2008, entro i 30 giorni successivi a tale data comunicano, secondo le istruzioni contenute nell’Allegato I, i dati relativi agli incarichi di cui all’articolo 144- quinquies, comma 1.

3. Per la prima informativa al pubblico, l’elenco di cui all’articolo 144-sexiesè allegato alle relazioni sull’attività di vigilanza, redatte ai sensi dell’articolo 153, comma 1, del Testo unico, emesse per le assemblee di approvazione dei bilanci annuali chiusi a partire dal 30 giugno 2008.

Osservazioni

Al riguardo, sono pervenute osservazioni di carattere formale che sono state recepite.

Allegato I

Calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 148-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98 - Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob

(…)

3. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

I dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti degli organi di controllo degli emittenti devono essere trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.

Osservazioni

E’ stato osservato che, sebbene il termine di adeguamento alle disposizioni regolamentari sia stato spostato al 30 giugno 2008 (nella precedente versione era stato fissato al 30 giugno 2007) alcuni problemi potrebbero derivare dal coordinamento con la disposizione regolamentare che prevede, entro la data del 31 marzo, la pubblicazione sul sito Internet della Consob delle istruzioni contenute nel manuale tecnico per la trasmissione delle informazioni alla Consob. Ciò in quanto le società non disporrebbero di tempo sufficiente per procedere al rinnovo degli incarichi.

Considerazioni

L’osservazione pervenuta necessita di un chiarimento.

La data del 30 giugno 2008 rappresenta il termine massimo entro cui i componenti dell’organo di controllo dovranno procedere alla regolarizzazione dei propri incarichi in base a quanto previsto dal presente regolamento. Il modello di calcolo, contenente i pesi per ciascuna tipologia di incarico per categorie di società, sarà utilizzabile dai componenti degli organi di controllo dalla data di approvazione del regolamento, per valutare la propria posizione in vista della regolarizzazione della stessa, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2008.

Il 31 marzo 2008 rappresenta invece la data entro cui la Consob metterà a disposizione degli operatori il manuale tecnico contenente le istruzioni utili per procedere all’invio informatico alla Consob dei dati relativi agli incarichi ricoperti da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti successivamente al 30 giugno 2008. Le istruzioni contenute nel manuale tecnico sono quindi indipendenti e non precludono al membro di controllo di procedere alla regolarizzazione della propria posizione.


Art. 148-bis del TUF - Limiti al cumulo degli incarichi

 

TITOLO V-bis

Capo …
Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo

Art.144-ter
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

  1. “componente dell’organo di controllo”: il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;
  2. “sindaco incaricato del controllo contabile”: il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall’art. 2409-bis, comma 3, del codice civile;
  3. “amministratore con deleghe gestionali”: l’amministratore unico o l’amministratore delegato ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile;
  4. “emittenti": le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico;
  5. “società di interesse pubblico”: le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i), del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;
  6. “società grande”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l’esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;
  7. “società media”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l’esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;
  8. “società piccola”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non supera due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile, e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
  9. “società controllata”: società inclusa nell’area di consolidamento, il cui componente dell’organo di controllo riveste analoga carica nella capogruppo;
  10. “incarichi esenti”: incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall’autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall’art. 2409, comma 4, del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

2. I parametri quantitativi indicati ai punti f), g) e h) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell’ultimo bilancio approvato.



 

Art. 144-quater
( Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di calcolo contenuto nell’Allegato 5-bis, Schema 1.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.



 

Art. 144-quinquies
( Obblighi di informativa alla Consob)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell’Allegato 5-bis, Schema 1.

2. Il componente dell’organo di controllo che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dall’articolo 144- quater, entro 90 giorni dall’avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e, entro dieci giorni dall’avvenuta conoscenza, comunica alla Consob le cause del superamento secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 5- bis, Schema 2. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell’organo di controllo a decorrere dalla data di assunzione dell’incarico della delibera dell’assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell’art. 2401 del codice civile.

3. Entro 5 giorni dalle avvenute dimissioni il componente dell’organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 5-bis, Schema 3, l’incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

34. Il soggetto che per la prima volta assume l’incarico di componente dell’organo di controllo di un emittente, entro 90 giorni dall’assunzione dell’incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell’Allegato I, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.

 



 

Art. 144- sexies
( Obblighi di informativa al pubblico)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti allegano alla relazione sull’attività di vigilanza, redatta ai sensi dell’articolo 153, comma 1 del Testo unico, l’elenco degli incarichi rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data di emissione di tale relazione. L’elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute nell’Allegato 5-bis, Schema 4.



 

Art.
( Disposizioni transitorie)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti si adeguano che, alla data di entrata in vigore del presente titolo, non rispettino le alle disposizioni contenute negli di cui agli articoli 144-quater e 144-quinquies, si adeguano entro il termine del 30 giugno 2008.

2. Per la prima informativa alla Consob, i componenti degli organi di controllo degli emittenti in carica alla data del 30 giugno 2008, entro i 30 giorni successivi a tale data comunicano, secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 5-bis, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui all’articolo 144-quinquies, comma 1.

3. Per la prima informativa al pubblico, l’elenco di cui all’articolo 144-sexiesè allegato alle relazioni sull’attività di vigilanza, redatte ai sensi dell’articolo 153, comma 1, del Testo unico, emesse per le assemblee di approvazione dei bilanci annuali chiusi a partire dal 30 giugno 2008.



 

Allegato 5-bis

CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
DI CUI ALL’ART. 148- BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 58/1998

Schema 1
Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob

1. Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo

Informazioni generali

  1. nome e cognome

  2. codice fiscale

  3. luogo e data di nascita

  4. indirizzo e recapito telefonico

  5. indirizzo e-mail

Informazioni relative ai singoli incarichi

  1. denominazione sociale della società

  2. codice fiscale della società

  3. indirizzo della società

  4. tipologia di incarico: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile
  5. scadenza dell’incarico
  6. categoria di società: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola.

 



 

2. Modello di calcolo del cumulo degli incarichi


Nella presente tabella per “Peso” s’intende il valore del singolo incarico, individuato tenendo conto dell’impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell’ incarico e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto.

Il Peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell’organo di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto dello 0,40% per le società d’interesse pubblico e le società grandi e dello 0,50% per le società medie, rispetto al peso attribuito ad una società delle medesime caratteristiche non controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.

3. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

I dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti degli organi di controllo degli emittenti devono essere trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.


Schema 2

Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di superamento del limite

1. Dati da trasmettere

  1. nome e cognome

  2. codice fiscale

  3. data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite

  4. motivazioni del superamento del limite

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione del superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.


Schema 3

Calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 148-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 – Informazioni sulle avvenute dimissioni da trasmettere alla Consob in seguito al superamento del limite

1. Dati da trasmettere

  1. nome e cognome

  2. codice fiscale

  3. denominazione sociale della/e società oggetto di rinuncia all’incarico

  4. data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite

  5. data di rinuncia all’/agli incarichi in conseguenza del superamento del limite

  6. aggiornamento del numero di incarichi ricoperti in emittenti

  7. aggiornamento del numero di incarichi complessivamente ricoperti

2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione delle avvenute dimissioni in seguito al superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008.


Schema 4

Calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 148-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 - Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell’art. 153 del TUF

  1. nome e cognome

  2. denominazione sociale della società

  3. tipologia di incarico (sindaco, amministratore ecc.)

  4. scadenza dell’incarico

  5. numero di incarichi ricoperti in emittenti

  6. numero di incarichi complessivamente ricoperti