Regolamento emittenti - Organi di controllo degli emittenti quotati e diffusi - Limiti al cumulo degli incarichi assumibili presso altre società e determinazione dei termini e dei modi di informazione della Consob e del pubblico circa gli incarichi assunti (art. 148-bis del Testo Unico) - Documento di consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REGOLAMENTO EMITTENTI
ORGANI DI CONTROLLO DEGLI EMITTENTI QUOTATI E DIFFUSI –
LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI ASSUMIBILI PRESSO ALTRE SOCIETA’
E DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DEI MODI DI INFORMAZIONE
DELLA CONSOB E DEL PUBBLICO CIRCA GLI INCARICHI ASSUNTI
(ART. 148-BIS DEL TESTO UNICO)
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
7 febbraio 2007
Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il C O N S O B oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it |
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1. Il dato normativo
La legge sul risparmio, nel quadro dei numerosi interventi in materia di governance degli emittenti, ha introdotto, fra l’altro, forme di pubblicità e limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i componenti dell’organo di controllo di società quotate o diffuse possono assumere presso altre società di capitali.
L’art. 148-bis del Testo unico(1), introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. b), della legge, prevede che tali limiti siano stabiliti con regolamento dalla Consob avendo riguardo all’onerosità ed alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione delle società, al numero ed alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione ed all’articolazione della sua struttura organizzativa. Con lo stesso regolamento sono stabiliti modi e termini per l’informazione della Consob e del pubblico circa gli incarichi rivestiti presso altre società. La Consob è inoltre chiamata a dichiarare la decadenza dagli incarichi assunti in eccedenza ai limiti fissati per regolamento.
Precedentemente alla legge di riforma del risparmio, l’art. 148, comma 1, lett. d) del Testo unico prevedeva che fosse l’atto costitutivo della società, e non la Consob, a stabilire per il collegio sindacale "limiti al cumulo degli incarichi".
La nuova disposizione introduce inoltre, rispetto alla previgente formulazione, una serie di fattori da prendere in considerazione al fine di stabilire il limite massimo al cumulo degli incarichi.
Innanzitutto il perimetro da considerare ai fini della definizione di tale limite ricomprende non soltanto gli incarichi sulle società quotate, ma anche gli incarichi ricoperti in tutte le società di capitali. Inoltre occorre tenere conto sia degli incarichi ricoperti in qualità di componente dell’organo di controllo sia degli incarichi rivestiti in qualità di amministratore.
La norma inoltre indica alcuni parametri da considerare per valutare l’onerosità e la complessità di ciascun tipo di incarico quali:
- la dimensione della società
- il numero e la dimensione delle imprese incluse nel consolidamento
- l’estensione e l’articolazione della sua struttura organizzativa.
2. La soluzione operativa
Sulla base delle nuove disposizioni, la Consob ha individuato dei criteri operativi per la determinazione di un limite ragionevole al numero di incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società quotate e diffuse possono ricoprire in tutte le società di capitali.
Le norme regolamentari ipotizzate intendono rispondere a due principali obiettivi della norma di legge in discorso:
- garantire un’adeguata disponibilità in termini temporali, per l’espletamento dell’incarico assunto nelle società quotate da parte dei componenti degli organi di controllo, tenendo conto anche dell’impegno richiesto dagli altri incarichi di amministrazione e controllo nelle società di capitali, anche non quotate;
- incentivare la creazione di una categoria di professionisti la cui attività è focalizzata sul controllo delle società quotate e diffuse.
La soluzione prescelta è stata quella di individuare, sia pure in un’ottica di massima semplificazione, un modello che tenesse conto delle possibili combinazioni tra le diverse tipologie di incarico (sindaco, amministratore, etc.) che il membro di un organo di controllo di una società quotata può assumere in differenti categorie di società di capitali. Tale soluzione, sebbene complessa, appare più aderente alla ratio della norma, in quanto tiene conto dell’onerosità e complessità di ciascun tipo di incarico per ciascuna categoria di società, e maggiormente equa rispetto ad una soluzione semplificata, basata esclusivamente sulla determinazione di un numero fisso di incarichi di amministrazione e controllo per ciascuna categoria di società(2).
L’elaborazione del modello ha seguito diverse fasi:
1. E’ stata innanzitutto stabilita una soglia massima agli incarichi di componente dell’organo di controllo che un soggetto può assumere in società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, fissata in 5 incarichi. Tale numero è stato determinato sulla base delle evidenze risultanti dagli statuti delle società quotate, che nella maggior parte dei casi riportano un limite massimo pari a 5 per l’assunzione degli incarichi in emittenti quotati.
2. Sono state individuate altre tipologie di incarico da considerare:
- amministratore indipendente, ai sensi dell’art. 147-ter del Testo unico;
- amministratore unico o titolare di deleghe di gestione o appartenente a comitati esecutivi (per brevità, amministratore esecutivo);
- amministratore non esecutivo;
- sindaco incaricato del controllo contabile, ai sensi dell’art. 2409-ter comma 3 del codice civile.
3. E’ stata poi prevista un’incompatibilità assoluta tra l’incarico di componente dell’organo di controllo di un emittente e quello di amministratore esecutivo, in considerazione della circostanza che tale ultimo ruolo comporta una dedizione temporale estremamente elevata.
4. Sono state poi individuate diverse categorie di società non quotate nelle quali il soggetto può svolgere la propria attività. Tale classificazione risponde in particolare alla ratio della norma, che richiede di valutare l’onerosità di ciascun tipo di incarico, tenendo anche conto delle caratteristiche della società ed in particolare della sua dimensione, del numero e della dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché dell’estensione e dell’articolazione della sua struttura organizzativa.
Ai fini di tale classificazione, sempre in un’ottica di massima semplificazione, è stata data particolare rilevanza a parametri dimensionali e alla presenza o meno di gruppi, ed è stata individuata la categoria delle società di interesse pubblico, che prescinde dall’applicazione di parametri quali-quantitativi.
In particolare, sono stati considerati gli enti di interesse pubblico, così come definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e le medie, piccole e micro imprese, così come individuate nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. Sono state dunque individuate le seguenti categorie di società:
- Emittenti: società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi;
- Enti di interesse pubblico: imprese di assicurazione, banche, intermediari;
- Società complesse: c1) società, diverse dagli emittenti e dagli enti di interesse pubblico, per le quali si verificano almeno due dei seguenti parametri: almeno 250 dipendenti occupati, fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro ovvero totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro; c2) società che redigono il bilancio consolidato e pertanto sono controllanti di un gruppo;
- Società medio-piccole: società che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- Società micro: società che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
5. Sono state quindi stabilite le diverse tipologie di incarico per ciascuna categoria di società da considerare ai fini del modello:
- Componente di organo di controllo di emittenti;
- Amministratore indipendente di emittenti;
- Amministratore non esecutivo di emittenti;
- Componente di organo di controllo di enti di interesse pubblico;
- Amministratore non esecutivo di enti di interesse pubblico;
- Sindaco incaricato del controllo contabile di società complesse;
- Componente di organo di controllo (non incaricato del controllo contabile) o amministratore non esecutivo di società complesse;
- Sindaco incaricato del controllo contabile di società medio-piccole;
- Componente di organo di controllo (non incaricato del controllo contabile) o amministratore di società medio-piccole;
- Componente di organo di controllo o amministratore di società micro.
6. Al fine di valutare l’impegno richiesto per ciascun tipo di incarico, è stato attribuito un peso per ogni tipologia definita. Il peso è quindi rappresentativo dell’impegno che si ritiene il soggetto debba dedicare a ciascuna tipologia di incarico. In particolare:
- è stato attribuito il medesimo peso (1) agli incarichi di componente di organo di controllo in un emittente e in un ente di interesse pubblico e di amministratore indipendente in un emittente. Ciò in considerazione delle seguenti circostanze:
- l’incarico di amministratore indipendente è stato assimilato in termini di impegno richiesto a quello di membro di organo di controllo, in quanto prevede la partecipazione a numerosi comitati;
- gli incarichi in un ente di interesse pubblico comportano il medesimo impegno di un incarico in un emittente, in quanto prevedono la partecipazione a comitati e verifiche connesse al rispetto di adempimenti regolamentari, nonché rapporti con le Autorità di vigilanza di settore;
- è stato attribuito il medesimo peso (0,75) agli incarichi di amministratore non esecutivo negli emittenti e negli enti di interesse pubblico e di sindaco incaricato del controllo contabile nelle società complesse. Ciò sul presupposto che:
- l’incarico di amministratore non esecutivo risulta meno impegnativo rispetto a quello di membro di organo di controllo negli emittenti e negli enti di interesse pubblico e di amministratore indipendente negli emittenti, richiedendo la partecipazione ad un numero inferiore di riunioni e comitati;
- la funzione di sindaco che svolge il controllo contabile in una società complessa risulta comunque onerosa, prevedendo lo svolgimento di diverse attività di controllo sul bilancio e sulla contabilità rispetto all’attività di verifica limitata al controllo sull’amministrazione;
- è stato attribuito il medesimo peso (0,5) agli incarichi di amministratore non esecutivo e di componente di organo di controllo (non incaricato del controllo contabile) nelle società complesse e di sindaco incaricato del controllo contabile nelle società medio-piccole.
E’ stato ritenuto che il membro di organo di controllo, cui non sono state attribuite funzioni di controllo contabile, svolga compiti equivalenti in termini di impegno a quello di amministratore non esecutivo, tenuto conto delle funzioni attribuite a tali componenti degli organi sociali dalla normativa civilistica. Per quanto riguarda invece il ruolo di sindaco incaricato del controllo contabile, è possibile richiamare le medesime osservazioni riportate al precedente punto, per quanto concerne l’onerosità di tale incarico rispetto al membro di organo di controllo che non svolge verifiche di natura contabile;
- il peso più basso (0,25) è stato assegnato agli incarichi di amministratore o componente di organo di controllo nelle società medio-piccole, in considerazione del limitato impegno richiesto dalle stesse, ed è stato assimilato l’impegno dedicato dal sindaco a quello dell’amministratore sempre nell’ottica della semplificazione per questa categoria di società;
- le società micro sono state esentate dal calcolo per il raggiungimento del limite in quanto si è ritenuto che l’impegno dedicato a tale tipologia di incarichi fosse limitato e quindi tale da non incidere in modo rilevante sugli altri incarichi complessivamente svolti. Per tali incarichi è comunque prevista un’informativa alla Consob;
- è stato previsto un coefficiente di riduzione, pari a 0,33, nel definire il peso degli incarichi svolti nelle "società controllate", intendendo per controllate le società incluse nell’area di consolidamento della capogruppo nella quale il membro dell’organo di controllo riveste analoga carica. Tale soluzione è stata assunta in considerazione del fatto che il cosiddetto "sindaco di gruppo", ossia il soggetto che risiede nella capogruppo nonché in altre controllate, può beneficiare di sinergie derivanti dalla conoscenza di fatti e situazioni che riguardano l’intero gruppo di appartenenza e che pertanto riducono, a parità di condizioni, l’impegno rispetto a quello dell’attività professionale svolta in società di analoghe caratteristiche ma autonome.
7. E’ stato quindi stabilito un punteggio massimo raggiungibile (pari a 6), risultante dalle possibili combinazioni di incarichi ricoperti dal sindaco (per ciascuna tipologia di incarico e per ciascuna categoria di società) in funzione dei pesi attribuiti, indicati al punto precedente, stante il vincolo stabilito sul numero massimo di incarichi in società quotate. Tale limite rappresenta il punteggio massimo citato nell’art. 144-quater, comma 2 del regolamento sottoposto alla consultazione.
8. Verrà a tal fine predisposta un’applicazione informatica, che consenta a ciascun componente di organo di controllo di un emittente di trasmettere alla Consob i dati sugli incarichi ricoperti e al tempo stesso di verificare il rispetto del limite regolamentare. Tale controllo viene svolto effettuando la somma dei prodotti tra il numero di incarichi svolti per ogni tipologia definita ed il peso attribuito alla stessa e verificando che tale somma non sia superiore al punteggio massimo stabilito (pari, come detto, a 6).
9. Come per gli incarichi svolti nelle società micro, è stata prevista un’esenzione totale dal limite e quindi l’esclusione dall’applicazione del modello per gli "incarichi esenti", con ciò intendendosi, gli incarichi assunti nell’ambito di procedimenti previsti dall’art. 2409, quarto comma, del codice civile, l’incarico di liquidatore nell’ambito della liquidazione volontaria nonché gli incarichi assunti nell’ambito di procedure previste dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti enti di interesse pubblico.
Nell’ipotesi dell’incarico di liquidatore nella liquidazione volontaria, si osserva infatti che esso non può essere assimilato agli incarichi di amministrazione o controllo. Nella società in liquidazione l’eventuale continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa è strumentale alla liquidazione della società e, di conseguenza, i poteri dei liquidatori sono individuati sulla base degli atti "utili alla liquidazione della società" (cfr. art. 2489, comma 1, del codice civile). Si ritiene che in tal caso sull’eventuale svolgimento di attività riconducibili all’amministrazione prevalgano le finalità e la ratio proprie della liquidazione.
Anche per quanto concerne le procedure previste dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali, riguardanti soggetti determinati individuati sulla base di parametri di rilevanza oggettiva (d. lgs. n. 270/1999 e legge n. 39/2004) ovvero sulla base dell’attività svolta (d. lgs. n. 385/1993 per le banche e altri intermediari, d. lgs. n. 239/2005 per le imprese di assicurazione), la loro esclusione dal novero degli incarichi rilevanti ai sensi dell’art. 144-quater, comma 2, si fonda sulle considerazioni sopra esposte, sicuramente applicabili a quelle procedure, quali il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, finalizzate alla liquidazione dell’ente, nell’ambito delle quali lo svolgimento di incarichi assimilabili all’amministrazione, nel caso di continuazione provvisoria dell’impresa, è di carattere eccezionale, finalizzata ad evitare pregiudizi al patrimonio, ai terzi o al pubblico.
Inoltre, sebbene in alcune delle sopra citate procedure, non finalizzate specificamente alla dissoluzione dell’ente, gli incarichi assunti possono assumono connotati che li avvicinano all’amministrazione o al controllo (si pensi, ad esempio, all’amministrazione straordinaria delle banche ai sensi dell’art. 72 del d. lgs. n. 385 del 1993, nella quale i commissari "esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca"), si ritiene che il ruolo preponderante che in tali procedure svolge l’autorità di settore, la quale può imporre particolari limiti e cautele alla gestione, riduca l’ambito di discrezionalità proprio dell’attività di gestione.
Fermo restando quanto sopra, l’esclusione degli incarichi conferiti nell’ambito delle citate procedure si fonda soprattutto sulla circostanza che il conferimento di tali incarichi avvengono non sulla base di una nomina assembleare, ma a seguito di nomina disposta dall’autorità, giudiziaria o amministrativa, sotto la cui direzione dette procedure si svolgono.
La nomina da parte delle citate autorità, a cui segue l’assunzione della qualifica di pubblico ufficiale del soggetto nominato, mal si concilia con la disposizione dettata nell’art. 148-bis, comma 2, secondo periodo, ai sensi del quale: "La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo".
Infatti, nell’ipotesi di superamento del limite del cumulo di incarichi a causa dell’assunzione di un incarico nell’ambito di una delle suddette procedure si verrebbe a configurare un potere/dovere della Consob di dichiarare la decadenza dall’incarico del soggetto nominato, ad esempio, dalla Banca d’Italia o dall’ISVAP (o dall’Autorità Giudiziaria nei procedimenti di cui all’art. 2409, comma 4, del codice civile) nell’ambito delle procedure previste dalle rispettive discipline di settore, o anche la decadenza dall’incarico di curatore fallimentare, con una evidente e profonda alterazione dell’attuale assetto normativo che non sembra rientrare negli obiettivi della legge.
3. La definizione del limite
Dopo aver definito le caratteristiche del modello, è stato stabilito il punteggio massimo raggiungibile nella misura di 6 che, come detto nel precedente paragrafo, rappresenta il limite stabilito nelle norme regolamentari in esame ai fini dell’assunzioni di incarichi in altre società.
Tale limite consente molteplici combinazioni di incarichi, stante il vincolo di 5 stabilito per il numero massimo di incarichi in società quotate.
A mero titolo esemplificativo, se si effettuano alcune simulazioni dell’applicazione del modello, è possibile osservare che il numero massimo di incarichi complessivo può variare da un minimo di 6 fino a un massimo di 30. Infatti:
- se si svolge un solo incarico di membro di organo di controllo di una società quotata, è possibile assumere 20 incarichi di amministratore o di membro di organo di controllo in società medio-piccole ovvero 29 incarichi di membro di organo di controllo in società medio-piccole se controllate dalla medesima quotata;
- se si svolgono 5 incarichi presso un emittente, è possibile rivestire la carica di amministratore o di membro di organo di controllo presso 4 società medio-piccole o di componente di organo di controllo in un ente di interesse pubblico.
Il limite risulta in linea con gli obiettivi della norma regolamentare che consistono, come rappresentato nel precedente paragrafo, nel garantire un’adeguata disponibilità in termini temporali da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti e nell’incentivare la creazione di una categoria di professionisti specializzati.
Inoltre, da un’analisi empirica della situazione attuale, effettuata sui dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo svolti presso le società di capitali, il limite stabilito appare ragionevole. Infatti, dall’analisi svolta è emerso che:
- la maggioranza (81%) dei componenti degli organi di controllo degli emittenti quotati ricopre un solo incarico in tali società e più del 90% ricopre fino a tre incarichi;
- ove si considerino invece tutti gli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti dai componenti degli organi di controllo di società quotate presso le società di capitali anche non quotate, è possibile rilevare che il 62% dei soggetti svolge al massimo 20 incarichi e quasi l’80% ricopre fino a 30 incarichi.
Pertanto, l’applicazione del modello sopra descritto e del limite previsto dalle norme regolamentari comporterà un impatto significativo rispetto alla situazione attuale per i sindaci degli emittenti che detengono un elevato, eccessivo numero di incarichi; tale limitazione è proprio nell’ottica di incentivare una maggiore dedizione agli incarichi rivestiti presso gli emittenti.
4. obblighi di informativa
E’ stato previsto che i componenti degli organi di controllo delle società quotate o degli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettano alla Consob un elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso le società di capitali.
In tale elenco devono essere inseriti anche gli incarichi nelle società micro, al fine di consentire all’Istituto di avere una visione completa dell’impegno complessivo dedicato dai membri degli organi di controllo a tali attività. Tali dati potranno eventualmente consentire in una seconda fase di rivedere i parametri stabiliti a livello regolamentare, laddove gli incarichi nelle società micro si dimostrassero in grado di incidere in modo significativo sull’impegno del membro dell’organo di controllo.
Si propone che l’elenco degli incarichi venga trasmesso alla Consob con periodicità annuale e contenga la situazione degli incarichi rivestiti alla data del 30 giugno di ciascun anno. Tale termine consente alla Consob di ottenere una rappresentazione aggiornata degli incarichi assunti dai membri degli organi di controllo, in quanto è riferita ad una data in cui si presume si siano già tenute le assemblee convocate per l’approvazione dei bilanci nel corso delle quali vengono conferiti ovvero cessano gli incarichi. I dati verranno trasmessi alla Consob nei 15 giorni successivi alla data del 30 giugno.
Per quanto concerne i soggetti che per la prima volta assumono l’incarico in un emittente, è stato previsto che, entro 5 giorni dalla comunicazione cui l’emittente è tenuto ai sensi dell’art. 100 del regolamento emittenti, tali soggetti si attivino al fine di ottenere dalla Consob l’accesso al sistema informatico. Una volta ottenuto tale accesso, la comunicazione è dovuta "senza indugio".
Tale previsione si giustifica in quanto, sulla base di una previsione contenuta nel codice civile (art. 2400, quarto comma, introdotto dalla legge n. 262/2005) il sindaco, prima dell’accettazione dell’incarico, rende noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società. Risulta pertanto coerente con il sistema che le medesime informazioni fornite in sede assembleare siano fornite anche alla Consob, anche in considerazione della circostanza che il soggetto tenuto all’obbligo per la prima volta assume un incarico di controllo in un emittente quotato o diffuso.
La scelta di fissare i termini di invio dell’elenco degli incarichi ad una data determinata, quella del 30 giugno, ad eccezione dell’ipotesi sopra indicata del soggetto che per la prima volta ricopre un incarico in un emittente, si giustifica per il fatto che i membri degli organi di controllo potrebbero ricoprire due o più incarichi in società quotate che non necessariamente possono avere la medesima data di chiusura di esercizio. Quindi introdurre termini diversi, quali ad esempio il giorno successivo all’assemblea ovvero i quindici giorni antecedenti all’assemblea risulterebbe, in presenza di più incarichi sugli emittenti, di difficile applicazione.
La scelta poi di ricevere le informazioni da parte degli organi di controllo periodicamente (una volta l’anno) e non in via continuativa, ossia ogni volta che la situazione degli incarichi viene a modificarsi per nuove assunzioni o dimissioni, è giustificata sia dall’eccessiva onerosità per i soggetti obbligati, che dovrebbero comunicare alla Consob ogni variazione anche per incarichi poco rilevanti, sia dalla durata annuale degli incarichi stessi, e quindi dalla circostanza che difficilmente verranno a verificarsi variazioni nel corso dell’esercizio se non di natura straordinaria.
I membri degli organi di controllo dovranno inoltre informare la Consob in tutti i casi in cui, per motivi sopravvenuti, risultino non più rispettati i limiti previsti dal regolamento: tale evento potrebbe infatti verificarsi per cause indipendenti dalla volontà del soggetto, in particolare per modifiche che comportano un cambiamento delle caratteristiche delle società in cui lo stesso svolge il proprio incarico (ad esempio nel caso di ammissioni a quotazione, o incremento del numero di dipendenti derivante da nuove assunzioni, acquisizioni di società che comportano la necessità di redigere un bilancio consolidato, etc.).
In tali casi, il componente dell’organo di controllo, non appena venuto a conoscenza del superamento del limite, sarà tenuto senza indugio a regolarizzare la propria posizione, dando tempestiva comunicazione alla Consob delle cause del superamento del limite e delle avvenute dimissioni entro dieci giorni. Tale informativa risponde a due finalità:
- costituisce per il membro dell’organo di controllo un invito a verificare periodicamente la propria posizione, al fine di accertare il rispetto del limite regolamentare, verifica questa tanto più necessaria per quei soggetti che si trovano in prossimità del limite massimo;
- il membro dell’organo di controllo, denunciando alla Consob la propria posizione e gli atti compiuti per regolarizzarla, evita che l’autorità di vigilanza avvii nel frattempo un procedimento finalizzato a dichiarare la decadenza dagli incarichi assunti dopo il superamento del limite, così come previsto dall’art. 148-bis, comma 2, del Testo unico.
Infine, per assicurare una compiuta informativa al pubblico in merito agli incarichi ricoperti dai componenti degli organi di controllo, è stato previsto che questi ultimi alleghino l’elenco dei propri incarichi alla relazione sull’attività di vigilanza svolta, redatta ai sensi dell’art. 153, comma 1 del Testo unico e presentata all’assemblea che approva il bilancio. Tale informazione, riferita pertanto alla data di emissione della relazione dell’organo di controllo, consente di fornire al pubblico a consuntivo il dato sul "grado di impegno" dedicato complessivamente da parte di ciascun membro dell’organo di controllo a tale attività.
5. disposizioni transitorie
L’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari poste in consultazione comporterà per molti dei componenti degli organi di controllo degli emittenti attualmente in carica la necessità di adeguarsi ai limiti dalle stesse imposti.
Di conseguenza, i componenti degli organi di controllo, mediante l’applicazione del modello contenuto nell’allegato I, inserendo i dati relativi agli incarichi dagli stessi ricoperti, dovranno verificare il punteggio ottenuto e, qualora lo stesso risulti superiore a 6 o comunque ricoprano più di 5 incarichi in emittenti, dovranno rinunciare a uno o più incarichi al fine del rispetto del limite.
E’ stato al riguardo stabilito un periodo transitorio pari a tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, con termine fissato alla data del 30 giugno 2007. Si è infatti ritenuto che un intervallo temporale di tale durata sia sufficiente per consentire ai componenti degli organi di controllo di regolarizzare la propria posizione, portando a conclusione le verifiche in corso sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2006.
Il termine del 30 giugno 2007 rappresenta infatti una data in cui si presume si siano già tenute le assemblee degli emittenti convocate per l’approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2006, nel corso delle quali si potrà procedere alla sostituzione di quei membri dell’organo di controllo che non rispondono più ai requisiti sul limite al cumulo degli incarichi stabilito nel presente regolamento.
Per quanto riguarda l’informativa alla Consob, verrà messa a disposizione degli interessati un’applicazione informatica per la trasmissione dei dati via Internet mediante tele-raccolta nei quindici giorni successivi alla data del 30 giugno 2007; pertanto, i membri degli organi di controllo dovranno contattare la Consob entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, al fine di ottenere la password e la user-id necessarie per effettuare l’invio dei dati.
Per quanto riguarda invece l’informativa al pubblico, si propone che il primo elenco degli incarichi venga pubblicato dai componenti degli organi di controllo nelle relazioni predisposte, ai sensi dell’art. 153 del Testo unico, in occasione dell’approvazione dei bilanci chiusi a partire dalla data del 30 giugno 2007. Ciò in quanto le relazioni al bilancio al 31 dicembre 2006 potrebbero avere un dato ancora non aggiornato e non rappresentativo della situazione a regime, dovendosi ancora svolgere assemblee che potrebbero modificare la situazione degli incarichi.
6. testo regolamentare proposto
PARTE III
TITOLO V-bis
Art.144-ter
(Definizioni)
1. Nel presente titolo si intende per:
- "emittenti" i soggetti italiani che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico;
- "enti di interesse pubblico": le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le società di gestione armonizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o-bis del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere s) e t), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- "componente dell’organo di controllo": il componente effettivo del collegio sindacale, del comitato di controllo sulla gestione o del consiglio di sorveglianza;
- "sindaco incaricato del controllo contabile": sindaco che esercita le funzioni previste dall’art. 2409-bis, comma 3 del codice civile;
- "amministratore indipendente": componente del consiglio di amministrazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 147-ter, comma 4 del Testo unico;
- "società complessa": società, diversa dagli emittenti e dagli enti di interesse pubblico, che supera almeno due dei seguenti parametri: 250 dipendenti o occupati, fatturato annuo pari a 50 milioni di euro ovvero totale di bilancio annuo pari a 43 milioni di euro; società che redige il bilancio consolidato;
- "società medio-piccola": società, diversa dagli emittenti e dagli enti di interesse pubblico, che occupa meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- "società micro": società, diversa dagli emittenti e dagli enti di interesse pubblico, che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- "incarichi esenti": incarichi di liquidatore assunti nel procedimento disciplinato dal libro V, capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall’autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall’art. 2409, quarto comma, del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti enti di interesse pubblico.
Art. 144-quater
(Limiti al cumulo degli incarichi)
1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di calcolo contenuto nell’allegato I.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso società micro non soggiacciono al limite di cui al precedente comma.
Art. 144-quinquies
(Incompatibilità)
1. L’incarico di componente dell’organo di controllo di un emittente è incompatibile con l’incarico di amministratore unico o titolare di deleghe di gestione o componente di comitati esecutivi presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile, con l’eccezione degli incarichi ricoperti presso le società medio-piccole e micro.
Art. 144-sexies
(Obblighi di informativa alla Consob)
1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell’allegato I.
2. Il componente dell’organo di controllo che venga a conoscenza del superamento del limite previsto dall’articolo 144-quater rassegna senza indugio le dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e entro dieci giorni dall’avvenuta conoscenza comunica alla Consob le cause del superamento e le avvenute dimissioni secondo le istruzioni contenute nell’allegato II.
3. Il soggetto che per la prima volta assume l’incarico di componente dell’organo di controllo di un emittente, entro 5 giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 100, richiede alla Consob le indicazioni necessarie al compimento degli adempimenti di cui al comma 1, provvedendovi senza indugio, non appena ricevute dette indicazioni.
Art. 144-septies
(Obblighi di informativa al pubblico)
1. I componenti degli organi di controllo allegano alla relazione sull’attività di vigilanza svolta, redatta ai sensi dell’articolo 153, comma 1 del Testo unico, l’elenco degli incarichi ricoperti alla data di emissione di tale relazione. L’elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute nell’allegato III.
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Art.
(Disposizioni transitorie)
1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti che, alla data di entrata in vigore del presente titolo, non rispettino le disposizioni contenute negli articoli 144-quater e 144-quinquies, si adeguano entro il termine del 30 giugno 2007. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente titolo, essi richiedono altresì alla Consob le indicazioni necessarie al compimento degli adempimenti previsti dall’articolo 144-sexies, comma 1, provvedendovi senza indugio, non appena ricevute dette indicazioni.
2. Per la prima informativa al pubblico, l’elenco di cui all’articolo 144-septies è allegato alle relazioni sull’attività di vigilanza svolta, redatte ai sensi dell’articolo 153, comma 1, del Testo unico, emesse per le assemblee di approvazione dei bilanci annuali chiusi a partire dal 30 giugno 2007.
Art.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore alla data del… .
Allegato I
Calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 148-bis, comma 1 del D. Lgs. n.58/98 - Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob
1. Definizioni
Nel presente allegato si intendono per:
- Emittenti: i soggetti italiani che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico;
- Enti di interesse pubblico: le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le società di gestione armonizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o-bis del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere s) e t), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- Componente dell’organo di controllo: il componente effettivo del collegio sindacale, del comitato di controllo sulla gestione o del consiglio di sorveglianza;
- Sindaco incaricato del controllo contabile: sindaco che esercita le funzioni previste dall’art. 2409-bis, comma 3 del codice civile;
- Amministratore indipendente: componente del consiglio di amministrazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 147-ter, comma 4 del Testo unico;
- Società complessa: società, diversa dagli emittenti e dagli enti di interesse pubblico, che supera almeno due dei seguenti parametri: 250 dipendenti o occupati, fatturato annuo pari a 50 milioni di euro ovvero totale di bilancio annuo pari a 43 milioni di euro; società che redige il bilancio consolidato;
- Società medio-piccola: società, diversa dagli emittenti e dagli enti di interesse pubblico, che occupa meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- Società micro: società, diversa dagli emittenti e dagli enti di interesse pubblico, che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- Incarichi esenti: incarichi di liquidatore assunti nel procedimento disciplinato dal libro V, capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall’autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall’art. 2409, quarto comma, del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti enti di interesse pubblico;
- Peso: valore che rappresenta l’impegno, in termini temporali, che viene assegnato in funzione della tipologia di incarico e delle caratteristiche della società nella quale tale incarico è ricoperto;
- Peso nella controllata: valore che rappresenta l’impegno, in termini temporali, in una società controllata. Il peso attribuito a tale incarico si ricava applicando il coefficiente di riduzione 0,33, al peso riferito alla corrispondente tipologia di incarico. Il coefficiente non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.
I parametri quantitativi sono riferiti ai dati riportati nell’ultimo bilancio approvato
2. Elenco degli incarichi per ciascun componente dell’organo di controllo
Informazioni generali
- nome e cognome
- codice fiscale
- luogo e data di nascita
- indirizzo e recapito telefonico
- indirizzo e-mail
Informazioni relative ai singoli incarichi
- denominazione sociale della società
- codice fiscale della società
- indirizzo della società
- tipologia di incarico: componente dell’organo di controllo, amministratore, amministratore indipendente, sindaco incaricato del controllo contabile
- scadenza dell’incarico
- categoria di società: emittente, ente di interesse pubblico, società complessa, società medio-piccola, società micro
3. Modello di calcolo del limite al cumulo degli incarichi con l’attribuzione dei pesi alle diverse tipologie di incarico in funzione delle categorie di società
Il punteggio è ottenuto effettuando la somma dei prodotti tra il numero di incarichi svolti per ogni tipologia definita ed il peso attribuito alla stessa. Tale somma, stante il limite massimo di incarichi in emittenti pari a 5, non deve essere superiore a 6.
Tali dati saranno trasmessi alla Consob mediante la compilazione di un apposito modello presente sul sito internet www.consob.it.
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Il presente allegato potrebbe, nella versione definitiva, subire alcune modifiche formali in considerazione dell’implementazione di un’applicazione informatica per l’acquisizione dei dati da parte della Consob.
Allegato II
Calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 148-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 - Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di superamento del limite
- nome e cognome
- codice fiscale
- denominazione sociale della/e società oggetto di rinuncia all’incarico
- data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite
- data di rinuncia all’incarico/agli incarichi in conseguenza del superamento del limite
- motivazioni del superamento del limite
- aggiornamento del numero di incarichi ricoperti in emittenti
- aggiornamento del numero di incarichi complessivamente ricoperti
Tali dati saranno trasmessi alla Consob mediante la compilazione di un apposito modello presente sul sito internet www.consob.it.
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Il presente allegato potrebbe, nella versione definitiva, subire alcune modifiche formali in considerazione dell’implementazione di un’applicazione informatica per l’acquisizione dei dati da parte della Consob.
Allegato III
Calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 148-bis, comma 1 del D. Lgs. n.58/98 - Elenco degli incarichi per ciascun componente dell’ organo di controllo da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell’art. 153 del Testo unico
- nome e cognome
- denominazione sociale della società
- tipologia di incarico (sindaco, amministratore ecc.)
- scadenza dell’incarico
- numero di incarichi ricoperti in emittenti
- numero di incarichi complessivamente ricoperti
Note.
1. Art. 148-bis (Limiti al cumulo degli incarichi)
“1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.”.
2. Al fine di evitare un’eccessiva complicazione del modello non si è tenuto conto di ulteriori parametri, quali ad esempio:
- le differenze esistenti tra le società quotate per dimensione e/o estensione del gruppo di appartenenza e le differenze tra società quotate ed emittenti strumenti finanziari diffusi;
- l’estensione e l’articolazione dei gruppi cui eventualmente appartiene la società presso cui la carica è rivestita, in particolare la presenza di controllate estere;
- l’articolazione della struttura organizzativa, come ad esempio la presenza o meno di funzioni di controllo interno;
- le distinzioni tra gli enti di interesse pubblico per dimensioni e/o tipologie di attività svolta;
- l’eventuale appartenenza a settori economici, diversi da quello finanziario, per i quali esiste una normativa che ne regola l’attività (ad esempio, public utilities);
- le discriminazioni tra società che redigono il bilancio ordinario e quelle che redigono il semplificato;
- l’eventuale utilizzo da parte del membro di organo di controllo di dipendenti o collaboratori di studio.