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MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (Delibera n. 11971/1999)

 

Art. 3, comma 1

L'art. 15 prevede le norme di correttezza che sono tenute a osservare l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti (art. 95, comma 2, TUF). In particolare il comma 1 del citato art. 15 stabilisce che "I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, tra il quindicesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al periodo di adesione, possono effettuare per conto proprio operazioni di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati, quotati in Italia, solo sui mercati regolamentatie a condizione che tali operazioni non siano idonee ad influenzare sensibilmente la quotazione degli strumenti finanziari stessi".

La formulazione della norma ha ingenerato dubbi circa la possibilità che i partecipanti alle offerte possano compravendere i titoli oggetto di offerta anche nei mercati non comunitari sia pure regolamentati (ad es. NYSE).

Dal punto di vista operativo non sussistono particolari controindicazioni ad una esplicita previsione normativa che consenta ai soggetti partecipanti alla sollecitazione di svolgere attività di stabilizzazione anche sui mercati regolamentati, diversi da quelli indicati nell'art. 6, comma 1, lett. c), del regolamento "mercati", sui quali il titolo è contemporaneamente quotato, purché l'attività di compravendita rispetti i limiti fissati dall'art. 15 del regolamento. Considerato, quindi, che i mercati appartenenti all'OCSE costituiscono un universo sufficientemente ampio da rappresentare, verosimilmente, la stragrande maggioranza dei paesi destinatari dei collocamenti effettuati contemporaneamente anche in Italia, si ritiene, pertanto, opportuno estendere la possibilità per i partecipanti all'offerta di operare anche su tali mercati.

A tal fine, si intende aggiungere all'art. 3 comma 1, la seguente lettera:

"d) "mercati di Stati appartenenti all'OCSE": i mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'OCSE in cui hanno sede;

e integrare come segue l'art. 15, comma 1, del regolamento:

1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, tra il quindicesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al periodo di adesione, possono effettuare per conto proprio operazioni di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati, quotati in Italia, solo sui mercati regolamentati e di Stati appartenenti all'OCSEe a condizione che tali operazioni non siano idonee ad influenzare sensibilmente la quotazione degli strumenti finanziari stessi.

Art. 67, comma 1, lett. b)

Con la disposizione in esame la società di gestione può stabilire, con il proprio regolamento, modalità di informazione diverse da quelle indicate all'art. 66, comma 1, (due agenzie di stampa). L'art. 66 fa riferimento alle informazioni price sensitive di cui all'art. 114 del TUF.

La Borsa Italiana intende esercitare a breve tale facoltà predisponendo un sistema telematico di ricezione dei comunicati trasmessi dalle società denominato Network Information System (NIS). Tale sistema effettua la ritrasmissione automatica dei comunicati ad almeno due agenzie di stampa.

In relazione alle offerte pubbliche di acquisto (Titolo II), il regolamento "emittenti" prevede ulteriori casi in cui gli emittenti devono mettere a disposizione del pubblico informazioni mediante invio a due agenzie di stampa e alla società di gestione. L'art. 35, comma 2, infatti, prevede che "Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni che siano state trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in caso di società quotata, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione".

Si ritiene pertanto opportuno che la società di gestione possa disporre anche per tali informazioni modalità diverse da quelle indicate nell'art. 35, comma 2, uniformandole a quelle relative alle informazioni price sensitive (art. 114 TUF).

A tal fine si intende aggiungere all'art. 67, comma 1, lett. b) le seguenti parti evidenziate in grassetto:

1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto all'art. 62 del Testo Unico:

(...)

b) modalità di comunicazione al mercato da parte delle società quotate edi informazione del pubblico diverse da quelle indicate , rispettivamente, all'art. 35, comma 2, eall'articolo 66, comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni".

Art. 108, comma 2

Si ritiene opportuno modificare da "trimestralmente" a "semestralmente" la pubblicazione dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi, in considerazione del fatto che:

- il numero degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante inclusi nell'elenco appare ormai stabilizzato;

- i tre aggiornamenti dell'elenco eseguiti sulla base delle comunicazioni pervenute nel corso di ciascun trimestre (allegati 3G, istanze di esonero, richieste di cancellazione dall'elenco per il venir meno dei requisiti minimi regolamentari ovvero per ammissione a quotazione, fusioni e/o incorporazioni tra emittenti e conseguenti modifiche delle denominazioni societarie ovvero del grado di diffusione degli strumenti finanziari), non hanno comportato variazioni sostanziali nel numero dei soggetti inclusi nell'elenco.

Si riporta di seguito, a titolo di informazione, l'evoluzione del numero dei soggetti inclusi nell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi in ciascuna revisione:

Numero emittenti Aggiornamento trimestrale
140 1° situazione al 31 gennaio 1999
143 2° situazione al 30 aprile 1999
141 3° situazione al 31 luglio 1999
136 (stima) 4° situazione al 31 ottobre 1999

 

Allegato 3F, paragrafo 1.1

L'art. 87 del regolamento emittenti prevede che i soggetti capigruppo informino la Consob delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari emessi da una società del gruppo effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al gruppo. In considerazione dell'influenza sulle quotazioni dei predetti titoli esercitata dall'operatività sugli strumenti finanziari collegati (diritti di opzioni, option, warrant, obbligazioni convertibili), l'allegato 3F paragrafo 1.1, richiamato dall'art. 87, prevede che anche tale attività formi oggetto di informazione alla Consob.

Allo stato la comunicazione è dovuta soltanto per l'operatività relativa agli strumenti finanziari collegati "quotati". Per una più ampia conoscenza dell'attività svolta dai gruppi sui titoli quotati di loro pertinenza sarebbe opportuno che la comunicazione riguardasse anche le operazioni relative agli strumenti finanziari collegati non quotati. A tal fine si intende modificare al quarto rigo del paragrafo 1.1. la semplice indicazione di " strumenti finanziari" in " strumenti finanziari quotati o non quotati".

 

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Art. 66, comma 2.

Si fa rilevare che il sistema di ricezione dei comunicati ideato dalla Borsa Italiana s.p.a. (NIS) offrirà la possibilità alla Consob di poter visionare, mediante un terminale dedicato, i comunicati degli emittenti "in diretta" nel momento della loro immissione nello stesso sistema. Tale facoltà renderà superfluo il distinto adempimento previsto dall'art. 66, comma 2, in base al quale "il comunicato è trasmesso contestualmente alla Consob".

Al riguardo è intenzione della Commissione predisporre, in concomitanza con l'attivazione del NIS, una comunicazione che chiarisca che l'obbligo di trasmissione del comunicato alla Consob è da ritenersi adempiuto nel caso in cui le società inviino il comunicato alla società di gestione mediante l'utilizzo di detto sistema.

Roma, 26 novembre 1999