Regolamento emittenti - Revisione 1999: Documento di consultazione su relazione semestrale - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONSOB IN MATERIA DI RELAZIONI SEMESTRALI (Relazione illustrativa)
Nell'ambito del processo di revisione dei regolamenti attuativi del Testo Unico della finanza sono state previste alcune modifiche ed integrazioni al regolamento emittenti riguardanti le disposizioni in materia di relazioni semestrali.
In particolare, si intende recepire nell'articolo 81 e nel relativo allegato 3C-bisdel regolamento emittenti le disposizioni attualmente contenute nel vigente regolamento emanato con delibera n. 8195 del 30 giugno 1994 (di seguito regolamento sulla semestrale), come successivamente modificata dalla delibera n. 9389 del 1 agosto 1995 e dalla delibera n. 11661 del 20 ottobre 1998, apportando comunque le seguenti principali innovazioni:
richiesta agli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato di predisporre la relazione semestrale prevalentemente su base consolidata, fornendo comunque gli schemi di conto economico e stato patrimoniale della capogruppo;
- richiesta di redazione nelle note esplicative di situazioni economico-patrimoniali semestrali "pro-forma" alle finanziarie il cui bilancio è disciplinato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.87 (enti finanziari), ma che di fatto detengono prevalentemente o esclusivamente partecipazioni in società industriali;
- aggiornamento della disciplina sulle imprese di assicurazione finalizzato a renderla coerente con le attuali disposizioni dettate in materia di bilancio d'impresa e consolidato dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.173;
- aggiornamento delle disposizioni inerenti le banche e le società finanziarie per tener conto delle evoluzione della disciplina in materia di bilancio
Emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato
L'attuale disciplina in materia di relazioni semestrali prevede che le società tenute alla redazione del bilancio consolidato predispongano la semestrale sia su base consolidata che su base non consolidata (art. 2, comma 4°, del regolamento sulla semestrale). Le società capogruppo devono cioè predisporre prospetti contabili e commenti riferiti sia alla società quotata sia al gruppo da essa controllato.
Al fine di uniformare l'attuale regolamentazione alle disposizioni recentemente emanate dalla CONSOB in materia di prospetti informativi e di relazioni trimestrali, nonché di renderla omogenea a quella dei maggiori mercati finanziari esteri ed alle norme contabili internazionali ( International Accounting Standardn.34 - IAS 34 Interim Financial Reporting), questa Commissione ha ritenuto opportuno che le note esplicative relative alla capogruppo possano essere omesse dalla relazione semestrale.
Le società capogruppo quindi potranno limitarsi a fornire, oltre alla relazione semestrale consolidata, i soli prospetti contabili di stato patrimoniale e di conto economico non consolidati. Questi ultimi dovranno essere corredati da note esplicative qualora le informazioni relative alla capogruppo risultassero indispensabili per una corretta informazione al pubblico.
Società finanziarie ex Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.87
L'articolo 1 del Decreto 87/92 prevede che le disposizioni relative ai bilanci delle banche e delle società finanziarie siano tra l'altro applicabili a tutti i soggetti iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Ciò anche nel caso in cui l'iscrizione riguardi una società finanziaria che, di fatto, svolga come attività esclusiva o prevalente l'assunzione e la gestione di partecipazioni di controllo in società industriali.
Le disposizioni contenute nel decreto in questione sono preordinate a rappresentare principalmente l'attività finanziaria e, pertanto, non contemplano un'approfondita descrizione della situazione economico-patrimoniale del gruppo, quando esso sia costituito in maniera prevalente o esclusiva da partecipazioni in società industriali. Va tra l'altro rammentato che a norma dell'articolo 28 del decreto 87/92 non possono essere consolidate partecipazioni che svolgano attività diverse da quella bancaria e finanziaria, cosicché, nel caso di gruppi misti, nel conto economico e nello stato patrimoniale non appaiono i dati della gestione del gruppo industriale, anche se questa rappresenta la totalità o la parte prevalente del gruppo stesso. Ad oggi, le società quotate che vengono a trovarsi in tale situazione integrano le informazioni di bilancio richieste dal D.Lgs. 87/92 con una serie di elementi informativi relativi alle singole partecipate.
Lo stesso problema si pone anche con riferimento alla relazione semestrale atteso che l'art. 43 del d.lgs. n. 87/92 prevede che la normativa di settore si applica anche alle situazioni infrannuali richieste da disposizioni di legge.
Al fine, quindi, di fornire al mercato informazioni effettivamente rispondenti al tipo di attività svolta, la bozza di regolamento prevede per le società finanziarie, holding di partecipazioni industriali, l'obbligo di fornire nelle note esplicative quanto segue:
- uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidati pro-forma, nel quale vengano incluse sostanzialmente tutte le partecipazioni in società controllate o in joint ventures;
- note di commento relative al bilancio consolidato pro-forma redatte secondo quelle previste per le società che svolgono società industriale.
- Inoltre, viene richiesto di riportare nella semestrale quelle informazioni sull'attività finanziaria che siano rilevanti e compatibili con l'attività del gruppo.
Gli elementi economico-patrimoniali delle partecipazioni incluse nel bilancio consolidato pro-forma verrebbero valutati applicando le norme dettate per i rispettivi settori di appartenenza.
Imprese assicurative
Il D.Lgs. 173/97 ha recepito nell'ordinamento nazionale la normativa comunitaria sui bilanci delle imprese assicurative, apportando rilevanti innovazioni in materia di schemi obbligatori di stato patrimoniale e conto economico e di criteri di valutazione, nonché di contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
Inoltre, l'ISVAP ha recentemente approvato il provvedimento con il quale ha richiesto alle società che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 173/97 la predisposizione di una relazione semestrale ai fini di vigilanza.
Tenuto conto che le informazioni contenute nella relazione semestrale predisposta per l'Autorità di Vigilanza eccedono per alcuni aspetti la normale prassi informativa dei mercati finanziari, si è ritenuto opportuno recepire il contenuto della regolamentazione di vigilanza dell'ISVAP solo nella misura in cui questa possa efficacemente rispondere alle finalità informative del mercato mobiliare.
La relazione semestrale delle imprese assicurative quotate è stata inoltre strutturata al fine di consentire a queste ultime l'utilizzo dei dati già elaborati per la vigilanza prudenziale.
Banche e società finanziarie
Al fine di tener conto dell'evoluzione delle disposizioni in materia di bilancio d'impresa e consolidato delle banche e delle società finanziarie, si ritiene opportuno recepire nella disciplina della relazione semestrale le indicazioni fornite per il bilancio dalla Banca d'Italia con le circolari dell'11 agosto e del 15 dicembre 1998, aventi ad oggetto l'integrazione delle informazioni da rendere in bilancio in materia, rispettivamente, di adozione dell'Euro quale moneta di conto e di crediti dubbi.
In particolare, con riferimento a tale ultimo aspetto, la relazione semestrale è stata integrata con una serie di informazioni su:
- l'esposizione lorda, le rettifiche di valore complessive, l'esposizione netta dei crediti;
- la dinamica nel corso dell'esercizio per ciascuna categoria dei crediti dubbi;
- la dinamica delle rettifiche di valore complessive suddivise per ciascuna categoria di crediti dubbi.
Inoltre, analogamente a quanto richiesto in sede di bilancio, nella relazione semestrale è stata prevista l'indicazione della composizione del patrimonio e dei requisiti prudenziali di vigilanza alla data di chiusura del semestre.
* * *
Comunicazione esplicativa
Come già avvenuto per il regolamento del 1994 il testo proposto in allegato si limita ad esprimere indicazioni normative di carattere generale attinenti la redazione della relazione semestrale. Queste necessitano di alcune linee guida applicative che verranno fornite con apposita comunicazione interpretativa da emanarsi successivamente.
In particolare, formeranno oggetto della comunicazione i seguenti aspetti:
- le modalità tecniche di effettuazione degli arrotondamenti dei dati in cifre previsti dal comma 4 dell'articolo 81;
- l'applicabilità delle stime contabili, di cui al comma 5 dell'articolo 81;
- alcuni aspetti applicativi inerenti i principi contabili (es. la contabilizzazione di alcune poste che fanno intrinsecamente riferimento all'intero esercizio, quali le imposte sul reddito), di cui al comma 6 dell'articolo 81;
- le modalità di presentazione del conto economico delle società finanziarie il cui bilancio sia disciplinato dal Decreto Legislativo 127/91, di cui al punto 5 dell'allegato 3C-bis.
Art. 1
(Fonti normative)
1.Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2428, comma 3, del codice civile, dell'articolo ... (omissis) ...
Art. 81
( Relazione semestrale)
1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata dalle eventuali osservazioni del collegio sindacale, e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.
2. La relazione semestrale è costituita:
- per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato, da prospetti contabili e da note esplicative ed integrative;
- per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, dai prospetti contabili della società capogruppo e dai prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative consolidate di gruppo. Sono altresì predisposte le note relative ai prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico.
3. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato.
4. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice civile o del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127 possono indicare nello stato patrimoniale le sole voci precedute da numeri romani e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 173 possono utilizzare per la redazione dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni semestrali di vigilanza.
5. Le società finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127, la cui attività consista in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria, che inseriscono nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio il conto economico riclassificato indicato dalla CONSOB con apposito provvedimento, dovranno utilizzare nella relazione semestrale il predetto conto economico, in luogo di quello previsto dall'art. 2425 del cod.civ..
6. La Consob può autorizzare singoli emittenti a presentare alcuni dati dei prospetti contabili sotto forma di quantità stimate in casi eccezionali e comunque a condizione che le relative azioni non siano ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri dell'Unione Europea; in tale ipotesi gli emittenti precisano i criteri adottati per la stima.
7. Il risultato di periodo può essere indicato al lordo o al netto delle imposte, nonché delle rettifiche ed accantonamenti derivanti esclusivamente dall'applicazione di norme tributarie. Sono indicati gli acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.
8. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.
9. Le note esplicative ed integrative sono redatte secondo i criteri indicati nell'Allegato 3 C- bise, in ogni caso:
- contengono ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
- consentono un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
- indicano i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.
10.I dati in cifre sono espressi in milioni o miliardi di lire, ovvero in migliaia o milioni di EURO.
Art. 155- bis
( Relazione semestrale)
1. In deroga all'art. 81, comma 9, nella relazione semestrale dell'esercizio 2000 gli emittenti azioni tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.173 possono omettere nei prospetti contabili di gruppo i dati relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'art. 81, comma 11, è modificato come segue:
< I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di EURO>.
156
( Norme abrogate)
1. Sono o restano abrogate:
(omissis) ...
m) la delibera Consob n. 8195 del 30 giugno 1994, come successivamente modificata dalla delibera Consob n. 9389 del1'1 agosto 1995 e dalla delibera Consob n. 11661 del 20 ottobre 1998, a decorrere dal termine indicato nell'art. 157, comma 4;
(omissis) ...
Art. 157
( Entrata in vigore)
(omissis) ...
4. Le disposizioni dei commi da 2 a 11 dell'art. 81 si applicano alle relazioni concernenti il primo semestre dell'esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.
ALLEGATO 3C-bis
- ALLEGATO 3C-bis.1:NOTE RELATIVE ALLE SOCIETA' TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.127/91
- ALLEGATO 3C-bis.2: NOTE RELATIVE ALLE BANCHE ED ALLE SOCIETA' FINANZIARIE TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 87/92 E DEL PROVVEDIMENTO N. 100 EMANATO DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 15.7.1992
- ALLEGATO 3C-bis.3: NOTE RELATIVE ALLE SOCIETA' FINANZIARIE TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.87/92 E DEL PROVVEDIMENTO N.103 EMANATO DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 31.07.1992
- ALLEGATO 3C-bis.4: NOTE RELATIVE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 87/92 E DEL PROVVEDIMENTO N. 16 EMANATO DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 1.2.1993
- ALLEGATO 3C-bis.5: NOTE RELATIVE ALLE SOCIETA' TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO 173/97
ALLEGATO 3C-bis.1
NOTE RELATIVE ALLE SOCIETA' TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.127/91
1 - Imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato
Le note devono contenere almeno le informazioni di seguito riportate.
A) Informazioni sulla gestione
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) la situazione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento e l'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori;
2) i fattori particolari che hanno influito sulla situazione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento e sull'andamento della gestione, con particolare riferimento ai fenomeni ciclici e stagionali che caratterizzano l'attività svolta, nonché alle variazioni significative intervenute nei costi e nei ricavi rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
3) la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve e a medio/lungo termine;
4) i rapporti con le imprese controllate (anche congiuntamente con altri) non incluse nell'area di consolidamento, nonché con le collegate, le controllanti e le imprese sottoposte al controllo di queste ultime, con particolare riferimento agli eventuali effetti economici, se significativi;
5) gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
6) informazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
- le più significative tendenze dei principali indicatori economici della gestione;
- l'evoluzione della struttura finanziaria.
Le informazioni contenute nella presente sezione devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
B) Criteri di valutazione
Nella presente sezione devono essere indicati i criteri contabili applicati anche attraverso il rinvio ai criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio.
Qualora in caso eccezionali vengano adottati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio consolidato, è data espressa indicazione dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
C) Informazioni sullo stato patrimoniale
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) i movimenti, se significativi, delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il valore di inizio periodo; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni, avvenute nel semestre; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nel semestre; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura del semestre;
2) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, se significative, nonché le motivazioni delle stesse;
3) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
4) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, specificando quelli relativi ad imprese controllate escluse dall'area di consolidamento, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
5) i dati contabili omessi in base a quanto riportato nell'articolo 81, 4^ comma del presente regolamento, se significativi rispetto alle attività e passività.
D) Informazioni sul conto economico
Nella presente sezione devono essere indicati, se significativi:
1) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
2) la composizione della voce "interessi e altri oneri finanziari", specificando le categorie di passività di riferimento (prestiti obbligazionari, debiti verso banche, verso società controllate escluse dall'area di consolidamento, verso collegate e verso altri);
3) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari".
La presente sezione, oltre le informazioni richieste nei precedenti punti, contiene l'indicazione delle motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci del conto economico.
Devono inoltre essere indicati i dati contabili omessi in base a quanto riportato nell'articolo 81, 4^ comma del presente regolamento, se significativi rispetto ai flussi economici di periodo.
E) Altre informazioni
Nella presente sezione deve essere indicato il numero medio dei dipendenti.
F) Area di consolidamento
Nella presente sezione deve essere riportato un elenco dal quale risultino:
- le imprese incluse nel consolidamento con il metodo dell'integrazione globale;
- le imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
- le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- le altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Tale elenco deve indicare per ciascuna impresa: la denominazione, la sede ed il capitale sociale, le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate.
Deve inoltre essere adeguatamente illustrata l'eventuale variazione dell'area di consolidamento rispetto all'ultimo bilancio consolidato.
2 - Società finanziarie
Le società finanziarie, la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria, in aggiunta alle note sopra previste, dovranno fornire i seguenti elementi informativi, se significativi:
1) distinta indicazione degli interessi e altri proventi dei titoli a reddito fisso, degli interessi dei crediti verso società controllate escluse dal consolidamento e collegate e verso banche;
2) separata indicazione dell'ammontare dei profitti e delle e perdite derivanti da negoziazione di valute estere;
3) commissioni, sconti e compensi di ogni genere per altri servizi di carattere finanziario;
4) spese per prestazioni di servizio di carattere finanziario.;
Per i titoli non immobilizzati, distinti tra titoli di Stato e altri titoli a reddito fisso e ripartiti tra quotati e non quotati:
a) il valore di mercato alla fine del semestre;
b) il valore di carico;
c) l'importo, se apprezzabile, degli acquisti e delle vendite, nonché delle svalutazioni e delle rivalutazioni effettuate nel corso del semestre.
Per i titoli immobilizzati, distinti tra titoli di Stato e altri titoli a reddito fisso e ripartiti tra quotati e non quotati:
a) il valore di mercato alla fine del semestre;
b) il valore di carico;
c) in forma aggregata:
-rimanenze iniziali
-riprese di valore
-rettifiche di valore
-controvalore degli acquisti e delle vendite
-ove apprezzabile, l'importo delle differenze (positive o negative) tra il valore iscritto nella semestrale ed il valore di rimborso dei titoli a reddito fisso immobilizzati.
Per i titoli quotati diversi da quelli a reddito fisso, il prospetto di raffronto tra i valori di carico ed i prezzi di mercato alla fine del semestre.
3 - Imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato
Le imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato, dovranno riportare nelle note informazioni riferite all'emittente analoghe a quelle sopra indicate.
ALLEGATO 3C-bis.2
NOTE RELATIVE ALLE BANCHE ED ALLE SOCIETA' FINANZIARIE TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 87/92 E DEL PROVVEDIMENTO N. 100 EMANATO DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 15.7.1992
1 - Imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato
Le note devono contenere almeno le informazioni di seguito riportate.
A) Informazioni sulla gestione
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) la situazione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento e l'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori. Le dinamiche fatte registrare dai principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico;
2) i fattori particolari che hanno influito sulla situazione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento e sull'andamento della gestione;
3) i rapporti con le imprese controllate (anche congiuntamente con altri) o sottoposte a direzione unitaria non incluse nell'area di consolidamento, nonché con le collegate, le controllanti e le imprese sottoposte al controllo di queste ultime; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse, nonché gli eventuali effetti economici, se significativi ;
4) gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
5) le informazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
- le più significative tendenze dei principali indicatori economici della gestione;
- l'evoluzione della struttura finanziaria.
Le informazioni contenute nella presente sezione devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
B) Criteri di valutazione
Nella presente sezione devono essere indicati i criteri adottati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni per le seguenti poste:
1) crediti, garanzie e impegni
2) titoli e operazioni fuori bilancio (diverse da quelle su valute)
2.1 titoli immobilizzati
2.2 titoli non immobilizzati
3) partecipazioni
4) attività e passività in valuta (incluse le operazioni fuori bilancio)
5) immobilizzazioni materiali e immateriali
6) altre informazioni
Qualora in casi eccezionali, vengano adottati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio consolidato, è data espressa indicazione dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione delle norme tributarie.
C) Informazioni sullo stato patrimoniale
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) la distribuzione settoriale dei crediti
crediti verso la clientela (voce 40 dell'attivo)
a. Stati
b. altri enti pubblici
c. società non finanziarie
d. società finanziarie
e. famiglie produttrici
f. altri operatori
2) crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici residenti
a. 1^ branca di attività economica
b. 2^ branca di attività economica
c. 3^ branca di attività economica
d. 4^ branca di attività economica
e. 5^ branca di attività economica
f. altre branche
3) le garanzie rilasciate (voce 10 delle garanzie e impegni)
a. Stati
b. altri enti pubblici
c. società non finanziarie
d. società finanziarie
e. famiglie produttrici
f. altri operatori
4) i grandi rischi
a. ammontare
b. numero
5) la distribuzione temporale delle attività e passività
6) la distribuzione territoriale delle attività e delle passività
7) la attività e passività in valuta
7.1 attività
a) crediti verso banche
b) crediti verso clientela
c) titoli
d) partecipazioni
e) altri conti
7.2 passività
a) debiti verso banche
b) debiti verso clientela
c) debiti rappresentati da titoli
d) altri conti
8) crediti verso clientela
8.1 situazione dei crediti per cassa al......
Categorie/Valori | Esposizione lorda | Rettifiche di valore complessive | Esposizione netta |
A. Crediti dubbi A.1 Sofferenze A.2 Incagli A.3 Crediti in corso di ristrutturazione A.4 Crediti ristrutturati A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a rischio B. Crediti in bonis |
|||
Totale |
8.2 dinamica dei crediti dubbi
Causali/Categorie | Sofferenze | Incagli | Crediti in corso di ristrutturazione | Crediti ristrutturati | Crediti non garantiti verso paesi a rischio |
A. Esposizione lorda iniziale al... A.1 di cui per interessi di mora B. Variazioni in aumento B.1 ingressi da crediti in bonis B.2 interessi di mora B.3 trasferimenti da altre categorie di crediti dubbi B.4 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C.1 uscite verso crediti in bonis C.2 cancellazioni C.3 incassi C.4 realizzi per cessioni C.5 trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi C.6 altre variazioni in diminuzione D. Esposizione lorda finale al.... D.1 di cui: per interessi di mora |
9) crediti verso banche
9.1 situazione dei crediti per cassa al......
Categorie/valori | Esposizione lorda | Rettifiche di valore complessive | Esposizione netta |
A. Crediti dubbi A.1 Sofferenze A.2 Incagli A.3 Crediti in corso di ristrutturazione A.4 Crediti ristrutturati A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a rischio B. Crediti in bonis |
|||
Totale |
9.2 dinamica dei crediti dubbi
Causali/Categorie | Sofferenze | Incagli | Crediti in corso di ristrutturazione | Crediti ristrutturati | Crediti non garantiti verso paesi a rischio |
A. Esposizione lorda iniziale al... A.1 di cui per interessi di mora B. Variazioni in aumento B.1 ingressi da crediti in bonis B.2 interessi di mora B.3 trasferimenti da altre categorie di crediti dubbi B.4 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C.1 uscite verso crediti in bonis C.2 cancellazioni C.3 incassi C.4 realizzi per cessioni C.5 trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi C.6 altre variazioni in diminuzione D. Esposizione lorda finale al.... D.1 di cui: per interessi di mora |
10) crediti verso clientela garantiti
a. da ipoteche
b. da pegni su:
1. depositi in contante
2. titoli
3. altri valori
c. da garanzie di:
1. Stati
2. altri enti pubblici
3. banche
4. altri operatori
11) crediti verso banche centrali
(inclusi nella voce 30 dell'attivo)
12) composizione dei titoli
a. titoli immobilizzati
b. titoli non immobilizzati
13) garanzie e impegni
13.1 garanzie (voce 10 delle garanzie e impegni)
a. crediti di firma di natura commerciale
b. crediti di firma di natura finanziaria
c. attività costituite in garanzia
13.2 impegni (voce 20 delle garanzie e impegni)
a. impegni ad erogare fondi a utilizzo certo
b. impegni ad erogare fondi a utilizzo incerto
14) margini attivi utilizzabili su linee di credito
a. banche centrali
b. altre banche
15) operazioni a termine
Categorie di operazioni | Di copertura | Di negoziazione | Altre operazioni |
1. Compravendite 1.1 Titoli -acquisti 1.2 Valute - valute contro valute 2. Depositi e finanziamenti - da erogare 3. Contratti derivati 3.1 con scambio di capitali a. titoli - acquisti b. valute - valute contro valute c. altri valori - acquisti 3.2 senza scambio di capitali a. valute - valute contro valute b. altri valori - acquisti |
16) attività e passività verso imprese del gruppo
16.1 attività
a) crediti verso banche
di cui:
- subordinati
b) crediti verso società finanziarie
di cui:
- subordinati
c) crediti verso altra clientela
di cui:
- subordinati
d) obbligazioni e altri titoli di debito
di cui:
-subordinati
16.2 passività
a) debiti verso banche
b) debiti verso società finanziarie
c) debiti verso altra clientela
d) debiti rappresentati da titoli
e) passività subordinate
16.3 garanzie e impegni
a) garanzie rilasciate
b) impegni
17) gestioni patrimoniali
18) patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza al......
Categorie/Valori | Importo |
A. Patrimonio di vigilanza A.1 Patrimonio di base (tier 1) A.2 Patrimonio supplementare (tier 2) A.3 Elementi da dedurre A.4 Patrimonio di vigilanza |
|
B. Requisiti prudenziali di vigilanza B.1 Rischi di credito B.2 Rischi di mercato - di cui: . rischi del portafoglio non immobilizzato . rischi di cambio B.3 Altri requisiti prudenziali B.4 Totale requisiti prudenziali |
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C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza C.1 Attività di rischio ponderate (*) C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate |
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(*) Totale dei requisiti prudenziali moltiplicati per il reciproco del coefficiente minimo obbligatorio per i rischi di credito |
D) Informazioni sul conto economico
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) la composizione degli interessi
1.1 interessi attivi e proventi assimilati (voce 10 del conto economico)
a) su crediti verso banche
di cui:
- su crediti verso banche centrali
b) su crediti verso clientela
di cui:
- su crediti con fondi di terzi in amministrazione
c) su titoli di debito
d) altri interessi attivi
e) saldo positivo dei differenziali su operazioni di copertura
1.2 interessi passivi ed oneri assimilati (voce 20 del conto economico)
a) su debiti verso banche
b) su debiti verso clientela
c) su debiti rappresentati da titoli
di cui:
- su certificati di deposito
d) su fondi di terzi in amministrazione
e) su passività subordinate
f) saldo negativo dei differenziali su operazioni di copertura
2) il dettaglio degli interessi
2.1 interessi attivi e proventi assimilati su attività in valuta
2.2 interessi passivi e oneri assimilati su passività in valuta
3) le commissioni
3.1 composizione della voce 40 commissioni attive
a. garanzie rilasciate
b. servizi di incasso e pagamento
c. servizi di gestione, intermediazione e consulenza
1. negoziazione di titoli
2. negoziazione di valute
3. gestioni patrimoniali
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di titoli
6. attività di consulenza
7. vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi
8. raccolta di ordini
d. esercizio di esattorie e ricevitorie
e. altri servizi
3.2 composizione della voce 50 commissioni passive
a. servizi di incasso e pagamento
b. servizi di gestione, intermediazione:
1. negoziazione di titoli
2. negoziazione di valute
3. gestioni patrimoniali
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di titoli
6. vendita a domicilio di titoli, prodotti e servizi
c. altri servizi
4) la composizione dei profitti (perdite) da operazioni finanziarie del conto economico
4.1 operazioni su titoli
4.2 operazioni su valute
4.3 altre operazioni
5) i proventi e oneri straordinari
5.1 proventi straordinari
(composizione della voce 190)
5.2 oneri straordinari
(composizione della voce 200)
E) Altre informazioni
Nella presente sezione devono essere indicati:
1. il numero medio dei dipendenti
2. il numero degli sportelli operativi
F) Area di consolidamento
Nella presente sezione deve essere riportata la tabella di seguito esposta:
partecipazioni rilevanti
Denominazioni | (1) | (2) | |
2.1 | 2.2 | ||
A. Imprese incluse nel consolidamento
1.......... A.2 Metodo proporzionale B. Partecipazioni valutate al patrimonio netto 1........ |
Legenda
(1) Sede
(2) Rapporto di partecipazione
2.1 Impresa partecipante
2.2 Quota %
Deve inoltre essere adeguatamente illustrata l'eventuale variazione dell'area di consolidamento rispetto all'ultimo bilancio consolidato.
2 - Imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato
Le imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato, dovranno riportare nelle note informazioni riferite all'emittente analoghe a quelle sopra indicate.
ALLEGATO 3C-bis.3
NOTE RELATIVE ALLE SOCIETA' FINANZIARIE TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.87/92 E DEL PROVVEDIMENTO N.103 EMANATO DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 31.07.1992
1 - Imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato
Le note devono contenere almeno le informazioni di seguito riportate.
A) Informazioni sulla gestione
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) la situazione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento e l'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori. Le dinamiche fatte registrare dai principali dati aggregati di stato patrimoniale e di conto economico;
2) i fattori particolari che hanno influito sulla situazione del gruppo di imprese e sull'andamento della gestione;
3) i rapporti con le imprese controllate (anche congiuntamente con altri) o sottoposte a direzione unitaria non incluse nell'area di consolidamento, nonché con le collegate, le controllanti e le imprese sottoposte al controllo di queste ultime; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse, nonché gli eventuali effetti economici, se significativi;
4) gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese del gruppo e sul risultato economico;
5) le indicazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
- le più significative tendenze dei principali indicatori economici della gestione;
- l'evoluzione della struttura finanziaria;
Le informazioni contenute nella presente sezione devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
B) Criteri di valutazione
Nella presente sezione devono essere indicati i criteri contabili applicati anche attraverso il rinvio ai criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio .
Qualora in casi eccezionali vengano adottati criteri diversi rispetto ma quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio consolidato, è data espressa indicazione dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
C) Informazioni sullo stato patrimoniale
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) se significativo, l'ammontare dei crediti in essere, distintamente verso "banche", "enti finanziari" e "clientela", ripartiti in funzione delle seguenti fasce di vita residua:
a) fino a tre mesi;
b) da oltre tre mesi a un anno;
c) da oltre un anno a cinque anni;
d) oltre cinque anni;
e) durata indeterminata;
2) l'ammontare dei crediti in sofferenza;
3) gli importi, ove apprezzabili, relativi a crediti per servizi prestati compresi nelle voci dello stato patrimoniale " crediti verso banche", "crediti verso enti finanziari" e "crediti verso clientela";
4) per i titoli non immobilizzati, distinti fra titoli di stato italiano, altri titoli a reddito fisso, titoli azionari, altri titoli a reddito variabile e ripartiti tra quotati e non quotati:
a) valore di mercato a fine semestre;
b) valore di iscrizione nella semestrale.
Deve essere indicato l'importo, se apprezzabile, degli acquisti e delle vendite regolati e delle svalutazioni e rivalutazioni effettuate nel corso del semestre;
5) per i titoli immobilizzati, distinti tra titoli di stato italiano, altri titoli a reddito fisso, titoli azionari, altri titoli a reddito variabile e ripartiti tra quotati e non quotati:
a) valore di mercato di fine semestre;
b) valore di iscrizione nella semestrale.
Per gli stessi titoli, ma in forma aggregata:
a) rimanenze iniziali;
b) riprese di valore;
c) rettifiche di valore;
d) controvalore degli acquisti e delle vendite.
Ove apprezzabile, andrà indicato l'importo delle differenze (positive o negative) tra il valore di iscrizione e il valore di rimborso dei titoli a reddito fisso immobilizzati;
6) la composizione delle voci "partecipazioni" e "partecipazioni in imprese del gruppo", distinguendo tra partecipazioni in banche, in società finanziarie e in altri soggetti ed a seconda della quotazione o meno della partecipata;
7) per le società finanziarie che svolgono attività di "merchant banking", l'ammontare delle partecipazioni assunte nell'ambito della citata attività;
8) l'ammontare delle attività e passività verso imprese del gruppo, ripartite tra:
a) crediti;
b) crediti subordinati;
c) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
d) titoli con carattere subordinato;
e) debiti;
f) debiti rappresentati da titoli;
g) passività subordinate;
h) garanzie e impegni.
9) l'ammontare delle attività e passività in valuta espresso in moneta nazionale e i tassi di cambio utilizzati per la loro conversione quando l'importo sia apprezzabile;
10) l'ammontare dei debiti verso "banche", "enti finanziari" e "clientela" nonché "rappresentati da titoli", in funzione delle seguenti fasce di vita residua:
a) fino a tre mesi;
b) da oltre tre mesi a un anno;
c) da oltre un anno a cinque anni;
d) oltre cinque anni;
e) durata indeterminata;
11) il dettaglio delle garanzie reali e personali rilasciate dal complesso delle imprese incluse nel consolidamento per conto di terzi (con indicazione delle attività costituite in garanzia);
12) l'elencazione delle attività costituite in garanzia di obbligazioni proprie del complesso delle imprese incluse nel consolidamento e le voci del passivo cui esse si riferiscono;
13) la composizione della voce "impegni" dello stato patrimoniale nonché ogni altro rischio o impegno eventuale rilevante rispetto alle attività del complesso delle imprese incluse nel consolidamento;
14) l'ammontare, se apprezzabile, delle garanzie ricevute indicando le attività di riferimento;
15) l'ammontare dei titoli da ricevere e da consegnare per operazioni di riporto e di pronti contro termine nonché dei titoli di proprietà in deposito presso terzi e di quelli di terzi in deposito sia presso il complesso delle imprese incluse nel consolidamento sia presso terzi;
16) l'ammontare di tutte le operazioni a termine "fuori bilancio" (compresi i contratti a pronti di compravendita non ancora regolati). Tali informazioni devono essere ripartite per tipologia di operazioni (es. acquisto titoli, vendite titoli, acquisto valute, vendita valute, ect.) e a seconda che siano poste in essere con finalità di: copertura di attività o passività, negoziazione, altre;
17) l'importo dei crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria (distintamente nei confronti di banche, società finanziarie, altra clientela) nonché le informazioni necessarie a stimare gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'adozione del metodo cosiddetto "finanziario" alle attività date o in attesa di essere date in locazione finanziaria;
18) l'ammontare dell'attività di gestione posta in essere per conto terzi. Devono, inoltre, essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile, le altre tipologie di servizi resi a terzi;
19) l'ammontare dei crediti assunti nel corso dell'esercizio per operazioni di cessione di crediti ripartiti per tipologia di operazioni (operazioni pro soluto, pro solvendo, etc.), l'importo complessivo delle anticipazioni in essere alla data di chiusura dell'esercizio ripartite per tipologia di operazioni, nonché l'importo delle operazioni concernenti soltanto il servizio di incasso;
D) Informazioni sul conto economico
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) la composizione delle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati", indicando le categorie di attività o passività di riferimento (crediti verso banche, crediti verso società finanziarie, etc.), quando l'ammontare sia apprezzabile. Dovranno inoltre essere evidenziati eventuali oneri per passività subordinate;
2) la composizione delle voci "commissioni attive" e "commissioni passive" ripartite per categorie di servizi prestati o ricevuti quando l'ammontare sia apprezzabile;
3) la composizione della voce "profitti da operazioni finanziarie" o "perdite da operazioni finanziarie", indicando separatamente i risultati per comparto operativo (operazioni su titoli, operazioni su valute, altre operazioni).
Ove venga svolta una rilevante attività in titoli, il risultato di tale comparto deve essere scomposto tra titoli di stato, altri titoli a reddito fisso, azioni, altri titoli a reddito variabile;
4) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari".
E) Altre informazioni
Nella presente sezione deve essere indicato il numero medio dei dipendenti.
F) Area di consolidamento
Nella presente sezione deve essere riportato un elenco dal quale risultino:
- le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;
- le imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
- le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- le altre partecipazioni in imprese controllate, associate o sottoposte a controllo congiunto.
Tale elenco deve indicare per ciascuna impresa: la denominazione, la sede, le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate.
E' inoltre adeguatamente illustrata l'eventuale variazione dell'area di consolidamento rispetto all'ultimo bilancio consolidato.
2 - Imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato
Le imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato, dovranno riportare nelle note informazioni riferite all'emittente analoghe a quelle sopra indicate.
3 - Imprese che detengono partecipazioni di controllo in società operanti in settori diversi da quelli bancario o finanziario
Le società finanziarie, il cui bilancio è disciplinato dal decreto legislativo 87/92, che svolgono di fatto come attività esclusiva o prevalente (1) l'assunzione e la gestione di partecipazioni di controllo in società operanti in settori diversi da quelli bancario o finanziario dovranno fornire in aggiunta agli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dall'articolo 81 del presente regolamento:
- le informazioni sopra richieste, nei limiti in cui queste siano applicabili e significative;
- uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidati pro-forma, nei quali vengano incluse tutte le partecipazioni in società controllate o in joint ventures (2), ad eccezione di quelle per cui si verifichino le fattispecie descritte nell'art. 28, 2^comma, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 127/91, ovvero redigano il bilancio con criteri di liquidazione;
- le note esplicative ed integrative del bilancio consolidato pro-forma redatte secondo le previsioni dell'allegato 3C-bis.1 [informazioni dettate per le società tenute a redigere il bilancio secondo il D.Lgs. 127/91]
ALLEGATO 3C-bis.4
NOTE RELATIVE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 87/92 E DEL PROVVEDIMENTO N. 16 EMANATO DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 1.2.1993
1 - Imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato
Le note devono contenere almeno le informazioni di seguito riportate.
A) Informazioni sulla gestione
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) la situazione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento e l'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori. Le dinamiche fatte registrare dai principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico;
2) i fattori particolari che hanno influito sulla situazione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento e sull'andamento della gestione;
3) i rapporti con le imprese controllate (anche congiuntamente con altri) o sottoposte a direzione unitaria non incluse nell'area di consolidamento, nonché con le collegate, le controllanti e le imprese sottoposte al controllo di queste ultime; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse, nonché gli eventuali effetti economici, se significativi ;
4) gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
5) le informazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
- le più significative tendenze dei principali indicatori economici della gestione;
- l'evoluzione della struttura finanziaria.
Le informazioni contenute nella presente sezione devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
B) Criteri di valutazione
Nella presente sezione devono essere indicati i criteri contabili applicati anche attraverso il rinvio ai criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio.
Qualora in caso eccezionali vengano adottati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio consolidato, è data espressa indicazione dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
C) Informazioni sullo stato patrimoniale
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) il dettaglio della voce 20 "crediti verso banche"
a) per servizi
b) per riporti e operazioni pronti contro termine
2) il dettaglio della voce 30 "crediti verso enti finanziari"
a) per servizi
b) per riporti e operazioni pronti contro termine
3) il dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"
a) per servizi
b) per riporti e operazioni pronti contro termine
4) crediti verso altre SIM
a) per servizi
b) per riporti e operazioni pronti contro termine
5) crediti in sofferenza
6) i titoli
6.1 titoli immobilizzati
Voci/valori | Valore di iscrizione | Valore di mercato |
1. titoli di debito 1.1 titoli di Stato -quotati -non quotati 1.2 altri titoli -quotati -non quotati 2. titoli di capitale -quotati -non quotati |
||
Totale |
6.1.1 variazioni dei titoli immobilizzati rispetto alla fine del precedente esercizio
A. Esistenze iniziali | |
B. Aumenti B.1 Acquisti B.2 Riprese di valore B.3 Altre variazioni C. Diminuzioni C.1 Vendite C.2 Rimborsi C.3 Rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature C.4 altre variazioni |
|
D. Rimanenze finali |
6.2 titoli non immobilizzati
Voci/valori | Valore di iscrizione | Valore di mercato |
1. titoli di debito 1.1 titoli di Stato -quotati -non quotati .2 altri titoli -quotati -non quotati 2. titoli di capitale -quotati -non quotati |
||
Totale |
6.2.1 acquisti e vendite di titoli non immobilizzati
a) acquisti
1. titoli di debito
-titoli di Stato
-altri titoli
2. titoli di capitale
-titoli azionari
-altri titoli
b) vendite
1. titoli di debito
-titoli di Stato
-altri titoli
2. titoli di capitale
-titoli azionari
-altri titoli
7) riporti, operazioni pronti contro termine e prestito titoli
a) titoli da ricevere
1. titoli di debito
-titoli di Stato
-altri titoli
2. titoli di capitale
-titoli azionari
-altri titoli
b) titoli da consegnare
1. titoli di debito
-titoli di Stato
-altri titoli
2. titoli di capitale
-titoli azionari
-altri titoli
8) opzioni e altri valori assimilati
Voci/valori | Valore di iscrizione | Valore di mercato |
1. su titoli 1.1 su titoli di debito 1.2 su titoli di capitale 2. su tassi 3. su indici 4. su valute 5. altre |
||
totale |
8.1 variazioni di opzioni e altri valori assimilati rispetto alla fine del precedente esercizio
A. esistenze iniziali | |
B. aumenti B.1 acquisti B.2 rivalutazioni B.3 altre variazioni |
|
C. diminuzioni C.1 vendite C.2 rettifiche di valore C.3 altre variazioni |
|
D. rimanenze finali |
8.2 acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati
a) acquisti
1. su titoli
2. su tassi
3. su indici
4. su valute
5. altri
b) vendite
1. su titoli
2. su tassi
3. su indici
4. su valute
5. altre
9) attività e passività verso imprese del gruppo
a) attività
1. crediti verso banche
di cui:
-subordinati
2. crediti verso SIM
di cui:
-subordinati
3. crediti verso altri enti finanziari
di cui:
-subordinati
4. crediti verso clientela
di cui:
-subordinati
5. obbligazioni e altri titoli di debito
di cui:
-subordinati
b) passività
1. debiti verso banche
2. debiti verso SIM
3. debiti verso altri enti finanziari
4. debiti verso clientela
5. debiti rappresentati da titoli
6. passività subordinate
c) garanzie e impegni
1. garanzie rilasciate
2. impegni
10) i debiti
a) dettaglio della voce 10 "debiti verso banche"
-per riporti ed operazioni pronti contro termine
b) dettaglio della voce 20 "debiti verso enti finanziari"
-per riporti ed operazioni pronti contro termine
c) dettaglio della voce 30 "debiti verso clientela"
-per riporti ed operazioni pronti contro termine
d) debiti verso altre SIM
-per servizi ricevuti
-per riporti ed operazioni pronti contro termine
11) composizione della voce 50 "opzioni e altri valori emessi"
a) su titoli:
-titolo di debito
-titoli di capitale
b) su tassi
c) su indici
d) su valute
e) altre
12) le garanzie, gli impegni e le operazioni "fuori bilancio"
a) composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"
b) attività costituite in garanzia di propri debiti
c) composizione della voce 20 "impegni"
d) dettaglio della voce 20 "impegni"
1. titoli da ricevere per operazioni da regolare
-titoli di Stato
-altri titoli di debito
-azioni
-altri titoli di capitale
2. titoli da consegnare per operazioni da regolare
-titoli di Stato
-altri titoli di debito
-azioni
-altri titoli di capitale
3. titoli in valuta
-da ricevere
-da consegnare
4. valute
-valute contro valute
-acquisti contro Euro
-vendite contro Euro
13) operazioni "fuori bilancio"
Operazioni/finalità | copertura | negoziazione | Altre |
1. opzioni acquistate a) titoli di capitale -acquisti ("call") -vendite ("put") b) titoli di debito c) valute d) tassi e) indici |
Operazioni/finalità | copertura | negoziazione | Altre |
2. opzioni emesse a) titoli di capitale -acquisti ("call") -vendite ("put") b) titoli di debito -acquisti ("call") -vendite ("put") c) valute - valute contro valute - acquisti contro euro ("call") - vendite contro euro ("put") d) tassi -acquisti -vendite e) indici -acquisti -vendite
3. altri contratti derivati (con scambio di capitali) a) titoli - acquisti - vendite b) valute - valute contro valute - acquisti contro euro - vendite contro euro
4. altri contratti derivati (senza scambio di capitali) a) valute - valute contro valute - acquisti contro euro - vendite contro euro b) tassi - acquisti - vendite c) indici - acquisti - vendite d) altri valori - acquisti - vendite
|
14) Distribuzione temporale delle attività e passività
15) attività e passività in valuta
a) attività
-crediti
-obbligazioni e altri titoli di debito
-azioni e altri titoli di capitale
-partecipazioni
-altre attività
b) passività
-debiti non rappresentati da titoli
-debiti rappresentati da titoli
-altre passività
16) altre attività
a) negoziazione per conto terzi
1. negoziazione di titoli (da specificare)
2. negoziazione di valute (da specificare)
b) attività di collocamento
1. con garanzia
2. senza garanzia
c) gestione di patrimoni
1. patrimonio gestito
2. conferimenti
3. prelievi
d) ricezione e trasmissione di ordini e/o mediazione
e) offerta fuori sede
f) custodia e amministrazione di valori mobiliari
1. titoli di terzi in deposito
2. titoli di terzi depositati presso terzi
3. titoli di proprietà depositati presso terzi
g) altre operazioni (specificare)
D) Informazioni sul conto economico
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) i profitti e le perdite da operazioni finanziarie
a) composizione della voce 10 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"
Voci/operazioni | Titoli | Valute |
Rivalutazioni Svalutazioni Utili/(perdite) da realizzo Altri profitti/perdite |
XXX XXX |
|
Totale |
||
Contratti derivati Titoli di Stato Altri titoli di debito Titoli azionari Altri titoli di capitale Altri |
||
Voci/operazioni | Altri |
Rivalutazioni Svalutazioni Utili/(perdite) da realizzo Altri profitti/perdite |
|
Totale |
|
Contratti derivati: -su tassi -su indici Altri |
2) le commissioni
2.1 composizione della voce 20 "commissioni attive"
a) per attività di negoziazione titoli
b) per attività di negoziazione in cambi
c) per attività di collocamento
d) per attività di gestione patrimoni
e) per attività di ricezione e trasmissione ordini e/o mediazione
f) per offerta fuori sede
g) per attività di custodia e amministrazione
h) per altri servizi
2.2 composizione della voce 30 "commissioni passive"
a) per attività di negoziazione titoli
b) per attività di negoziazione in cambi
c) per attività di gestione patrimoni
d) per offerta fuori sede
e) per deposito titoli
f) per altri servizi
3) gli interessi
3.1 composizione della voce 40 "interessi attivi e proventi assimilati"
a) su crediti verso banche
di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine
b) su crediti verso enti finanziari
di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine
c) su crediti verso clientela
di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine
d) su titoli di debito
e) altri interessi attivi
f) altri proventi
3.2 composizione della voce 50 "interessi passivi e oneri assimilati"
a) su debiti verso banche
di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine
b) su debiti verso enti finanziari
di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine
c) su debiti verso clientela
di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine
d) su debiti rappresentati da titoli
e) su passività subordinate
f) altri oneri
4) composizione della voce 190 "proventi straordinari"
(da specificare)
5) composizione della voce 200 "oneri straordinari"
(da specificare)
E) Altre informazioni
Nella presente sezione deve essere indicato il numero medio dei dipendenti
F) Area di consolidamento
Nella presente sezione deve essere riportato un elenco dal quale risultino:
- le imprese incluse nel consolidamento con il metodo dell'integrazione globale;
- le imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
- le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- le altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.
ale elenco deve indicare per ciascuna impresa: la denominazione, la sede, le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate.
Deve inoltre essere adeguatamente illustrata l'eventuale variazione dell'area di consolidamento rispetto all'ultimo bilancio consolidato.
2 - Imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato
Le imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato, dovranno riportare nelle note informazioni riferite all'emittente analoghe a quelle sopra indicate.
ALLEGATO 3C-bis.5
NOTE RELATIVE ALLE SOCIETA' TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO 173/97
1 - Imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato
Le note devono contenere almeno le informazioni di seguito riportate.
A) Informazioni sulla gestione
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) la situazione del complesso delle imprese del gruppo e l'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori;
2) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
3) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
4) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
5) i principali nuovi prodotti assicurativi immessi sul mercato;
6) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti e la redditività conseguita;
7) i più significativi rapporti economico-patrimoniali con le imprese del gruppo non incluse nell'area di consolidamento e le altre partecipate, nonché gli impegni e le garanzie riportati in relazione al tipo di legame esistente con la controparte (controllante, controllate, collegate, consociate, altre);
8) gli eventuali fatti verificatesi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese del gruppo e sul risultato economico;
9) le informazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
- le più significative tendenze dei principali indicatori economici della gestione;
- l'evoluzione della struttura finanziaria.
Le informazioni contenute nella presente sezione devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
B) Criteri di valutazione
Nella presente sezione devono essere indicati i criteri contabili applicati anche attraverso il rinvio a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio.
In particolare, per quanto riguarda le riserve tecniche, devono essere illustrate le metodologie utilizzate per l'applicazione dei criteri di valutazione, se diverse da quelle utilizzate in sede di redazione del bilancio d'esercizio.
Qualora in casi eccezionali, vengano adottati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio consolidato, è data espressa indicazione dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Devono inoltre essere fornite indicazioni circa l'iscrizione di rettifiche ed accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, ne sono spiegati i motivi e sono altresì fornite le informazioni di cui all'art. 72, comma 5, del D.Lgs. 173/97.
C) Informazioni sullo stato patrimoniale
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) l'elenco delle imprese partecipate con indicazione del valore al semestre;
2) l'ammontare e la natura degli incrementi e dei decrementi degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate, distinti tra azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3);
3) la ripartizione, in base all'utilizzo durevole e non durevole degli altri investimenti finanziari, separatamente per azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, altri investimenti finanziari (voci C.III.1, 2, 3, 5), indicando per ciascuna categoria il relativo valore corrente;
4) un prospetto recante l'informativa di cui al punto 4.2 della sezione 4 della parte C dell'allegato VI al Decreto Legislativo 173/1997;
5) il dettaglio dei debiti con garanzia reale con indicazione del tipo di garanzie prestate, se di importo significativo;
6) la composizione e la natura delle voci di importo significativo relative a garanzie, impegni ed altri conti d'ordine, con adeguata illustrazione degli impegni derivanti dall'operatività in strumenti finanziari derivati, specificando, quando di importo significativo, quelli relativi ad imprese del gruppo non incluse nel consolidamento e ad altre partecipate;
7) le principali componenti delle voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale aventi natura residuale, qualora di importo significativo;
8) le motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci dello stato patrimoniale;
9) le posizioni creditorie e debitorie, iscritte nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo, esigibili oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo;
D) Informazioni sul conto economico
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) separatamente per i rami danni e i rami vita, l'ammontare dei premi lordi contabilizzati, con indicazione dei premi ceduti in riassicurazione. In relazione ai principali rami esercitati è inoltre fornito l'ammontare dei premi lordi contabilizzati del lavoro diretto;
2) relativamente ai rami danni, la variazione della riserva premi con indicazione della quota a carico dei riassicuratori;
3) relativamente ai rami danni, l'ammontare dei sinistri pagati con indicazione della quota a carico dei riassicuratori. E' inoltre fornita indicazione della variazione della riserva sinistri con evidenza della quota a carico dei riassicuratori;
4) i proventi e gli oneri da investimenti separatamente per terreni e fabbricati, investimenti in imprese del gruppo ed altre partecipate ed altri investimenti finanziari;
5) le principali componenti dei proventi e degli oneri straordinari se di importo significativo.
La presente sezione, oltre alle informazioni richieste nei precedenti punti, contiene l'indicazione delle principali componenti delle voci aventi natura residuale qualora di importo significativo, nonché le motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci del conto economico.
E) Altre informazioni
Nella presente sezione devono essere indicati:
1) il numero medio dei dipendenti del gruppo;
2) informazioni sul prevedibile ammontare del margine di solvibilità dell'impresa da costituire alla chiusura dell'esercizio e dei relativi elementi costitutivi, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, determinati sulla base dell'andamento economico nel semestre di riferimento e tenuto conto delle indicazioni previsionali fornite al punto 9) della sezione A);
3) le eventuali deficienze degli elementi costitutivi i margini di solvibilità previsti alla chiusura dell'esercizio per le altre imprese assicurative incluse nel consolidamento, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, qualora significative;
4) l'ammontare e la tipologia degli attivi disponibili dell'impresa - in aggiunta a quelli riportati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche alla data del 30 giugno - a fronte dell'incremento delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano rispetto a quelle iscritte nel registro medesimo, distintamente per la gestione danni e la gestione vita. I predetti attivi devono appartenere alle categorie di attività individuate negli specifici provvedimenti ISVAP;
5) l'elenco delle altre imprese assicurative incluse nel consolidamento per le quali risultino alla chiusura del semestre attivi insufficienti - in aggiunta a quelli riportati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche alla data del 30 giugno - a fronte dell'incremento delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano;
6) relativamente all'impresa tenuta a redigere la relazione semestrale consolidata, l'andamento della velocità di liquidazione dei sinistri nei principali rami di esercizio dell'attività assicurativa.
F) Area di consolidamento
Nella presente sezione deve essere riportato un elenco dal quale risultino:
- le imprese incluse nel consolidamento con il metodo dell'integrazione globale;
- le imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
- le imprese soggette a direzione unitaria incluse nel consolidamento mediante aggregazione;
- le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- le altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Tale elenco deve indicare per ciascuna impresa: la denominazione, la sede ed il capitale sociale, le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate.
Deve inoltre essere adeguatamente illustrata l'eventuale variazione dell'area di consolidamento rispetto all'ultimo bilancio consolidato.
2 - Imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato
Le imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato, dovranno riportare nelle note informazioni riferite all'emittente analoghe a quelle sopra indicate.
Note:
1. La prevalenza deve essere valutata con riferimento al peso economico patrimoniale delle partecipazioni non finanziarie (determinato secondo il metodo del patrimonio netto) rispetto al patrimonio netto ed al risultato economico aggregato.
2. Gli elementi economico-patrimoniali delle partecipazioni incluse nel bilancio consolidato pro-forma devono essere valutati applicando le norme dettate per i rispettivi settori di appartenenza.