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REGOLAMENTO IN MATERIA DI EMITTENTI
Disposizioni sulla sollecitazione all'investimento e sulla quotazione di OICR

ESITO DELLE CONSULTAZIONI
14 aprile 2005

Il 9 giugno 2004 la Commissione ha disposto la pubblicazione tramite il proprio sito web di un documento di consultazione riguardante le modifiche dirette ad adeguare le disposizioni del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti) ed i relativi Allegati alle recenti innovazioni normative recate alla disciplina in tema di sollecitazione di OICR di diritto italiano, esteri armonizzati e non armonizzati, Exchange Traded Funds e fondi pensione aperti a contribuzione definita.

In relazione al contenuto di tale documento sono pervenute osservazioni da parte di Associazioni di intermediari finanziari, Associazioni di consumatori, Studi legali e altri soggetti interessati. Le osservazioni sono state oggetto di valutazione e hanno condotto alla predisposizione di un secondo documento di consultazione diffuso in data 25 ottobre 2004 tramite il sito web dell'Istituto ("www.consob.it").

Con riferimento a questo secondo documento di consultazione sono pervenute alcune osservazioni da parte di Associazioni di intermediari finanziari e di altri soggetti interessati.

Ciò premesso, si illustrano di seguito: a) le osservazioni pervenute circa le proposte contenute nel documento di seconda consultazione; b) le valutazioni svolte dalla Commissione in merito; c) i testi delle disposizioni e degli allegati del predetto Regolamento nelle versioni definitive[1].

Sono state considerate anche le osservazioni ricevute in merito all'articolo 103 come modificato con il documento di consultazione dell'8 novembre 2004 concernente le modifiche da apportare al Regolamento Emittenti a seguito della riforma del diritto societario.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento CONSOB n. 11971/1999 sono state adottate dalla Commissione con delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale delibera verrà altresì pubblicata nel Bollettino della CONSOB.

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INDICE

I) Premessa
II) Articolato: testo definitivo con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione e osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB
III) Allegato 1A: testo definitivo
IV) Allegato 1B - Schemi 8 e 9: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; schemi definitivi con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione
V) Allegato 1B - Schemi 10, 11 e 12: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; schemi definitivi con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione
VI) Allegato 1B - Schema 14: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; schema definitivo con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione
VII) Allegato 1B - Schema 19: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; schema definitivo con evidenza delle modifiche apportaterispetto alla seconda consultazione
VIII) Allegato 1G: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; testo definitivo con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione
IX) Allegato 1H: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; testo definitivo, trasmesso alla Banca d'Italia per il parere di competenza, con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione
X) Allegato 1I: testo definitivo
XI) Allegato 3F: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB

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I) Premessa

Le modifiche del Regolamento CONSOB 14 marzo 1999, n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti) che vengono ora definite traggono fondamento dalla necessità di completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni recate dalle Direttive 107/2001/CE e 108/2001/CE, che hanno modificato la Direttiva 85/611/CEE in materia organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché dalla necessità di dare completa attuazione alle disposizioni del D.M. 31 gennaio 2003, n. 47, che ha modificato il D.M. 24 maggio 1999, n. 228 in materia di fondi comuni d'investimento di tipo chiuso.

La disciplina dei fondi chiusi è stata oggetto di ulteriore modifica a seguito dell'emanazione del Provvedimento 27 agosto 2003, con il quale la Banca d'Italia ha modificato i vigenti Provvedimenti del Governatore 1 luglio 1998, 20 settembre 1999 e 24 dicembre 1999, e della legge 24 novembre 2003, n. 326 che, all'articolo 41-bis, comma 7, ha introdotto alcune modifiche all'articolo 37, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

La complessiva opera di adeguamento del Regolamento Emittenti alle normative comunitaria e nazionale, coadiuvata dalle estese e dettagliate osservazioni ricevute nel corso delle consultazioni, è stata primariamente ispirata all'esigenza di tutela degli investitori e alla salvaguardia della competitività e del buon funzionamento del sistema finanziario (art. 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). A tal fine sono state azionate le leve della trasparenza informativa, della semplificazione delle procedure amministrative e della riduzione dei costi per il mercato e per gli investitori.

Ciò è stato possibile nella ferma convinzione che il prospetto informativo debba consentire la disponibilità - a basso costo - delle informazioni necessarie per l'assunzione di consapevoli scelte di investimento da parte del risparmiatore in relazione ai propri obiettivi di investimento e, più in generale, che la trasparenza informativa rappresenti un presupposto fondamentale ed irrinunciabile per perseguire le citate finalità di salvaguardia degli investitori e del sistema finanziario nel suo complesso. Una chiara e completa rappresentazione delle caratteristiche dei prodotti offerti agevola, infatti, la relazione tra investitori e intermediari e consente, al contempo, di meglio definire le rules of game nell'esplicarsi della competizione nell'offerta dei prodotti stessi, e quindi tra gli attori del sistema di mercato.

Il risultato è rappresentato dai consistenti interventi che hanno interessato il Regolamento Emittenti nelle seguenti parti:

a) l'articolato (in particolare la Parte II, Titolo I, Capi I e II, e la Parte III, Titolo I, Capo II e Titolo II, Capo IV);
b) gli allegati 1A, 1B, 1G, 1I e 1H.

L'articolato è stato profondamente rivisitato sia attraverso una migliore organizzazione delle disposizioni, ora ripartite a seconda della tipologia di OICR (italiani aperti, esteri armonizzati, chiusi, esteri non armonizzati), sia attraverso modifiche delle procedure amministrative. Ciò che ha reso necessario introdurre nuove disposizioni (cfr. artt. 23-bis, 24-bis, 24-ter, 27-bis e 28-bis).

Gli allegati sono stati modificati principalmente al fine di prevedere i nuovi schemi di prospetto informativo semplificato e completo richiesti dalla normativa comunitaria (cfr. Allegato 1B, schemi 8, 9 e 19), nonché un apposito schema di modulo di sottoscrizione per gli OICR esteri armonizzati (cfr. Allegato 1H e

Allegato 1B, schema 14) ed appositi schemi di prospetto dei fondi chiusi al fine di considerare la possibilità che per tali prodotti vengano effettuate emissioni di quote successive alla prima e contestuali rimborsi anticipati (cfr. Allegato 1B, schemi 10, 11 e 12).

Nella revisione dell'articolato e degli allegati del Regolamento Emittenti si è tenuto conto della modifiche che verranno apportate dalla Banca d'Italia alle disposizioni recate dai Provvedimenti 1 luglio 1998, 20 settembre 1999, 24 dicembre 1999 e 31 dicembre 2001, che confluiranno in un unico testo regolamentare (cd. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).

Particolare attenzione è stata, infine, rivolta alla tempistica riguardante l'entrata in vigore (il giorno successivo la pubblicazione della predetta delibera CONSOB in Gazzetta Ufficiale) e l'obbligatorietà delle nuove disposizioni e dei nuovi schemi (cfr. art. 34). Sono state, pertanto, considerate le guidelines predisposte dal CESR lo scorso Febbraio, al termine di una fase di pubblica consultazione. Tali linee guida, riguardanti le "transitional provisions of the amending UCITS Directives (2001/107/EC and 2001/108/EC)", sono finalizzate ad armonizzare a livello comunitario la tempistica di adeguamento delle normative dei Paesi membri alle citate Direttive.

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[1] L'articolato, gli schemi di prospetto informativo/documento di quotazione degli OICR (Allegato 1B: schemi 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 19) e gli Allegati 1G e 1H del citato Regolamento vengono riportati nelle versioni proposte per la seconda consultazione, con evidenza delle integrazioni (in grassetto) e/o eliminazioni (segno barrato) apportate per effetto delle osservazioni ricevute e delle valutazioni effettuate successivamente alla seconda consultazione. Tali modifiche scaturiscono, non solo dalle osservazioni ricevute e valutate dalla Commissione, ma anche da alcune esigenze di carattere formale ovvero meramente sistematico, nonché dalla necessità di tener conto della regolamentazione della Banca d'Italia di prossima emanazione. Non sono state ricevute osservazioni sugli Allegati 1A e 1I diffusi in prima consultazione.

 


II) ARTICOLATO ((1))


PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
TITOLO I
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO
Capo I
Disposizioni generali


Art. 3
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) [Immutato];

b) [Immutato];

c) <<regolamento della Banca d'Italia>>: il regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 1 luglio 1998 nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo, nonché nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo Unico;

d) [Immutato].

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Art. 17
(Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari)

1. [Immutato].

2. [Immutato].

3. [Immutato].

4. [Immutato].

5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico può ottenere il prospetto informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può consultarlo.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 18
(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)

1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:

a) [Immutato];

b) [Immutato];

c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 24-ter, comma 4;

d) [Immutato];

e) inserire l'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri".

2. [Immutato].

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Capo II
Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR
Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 20
(Disposizioni applicabili)

1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I.

Osservazioni ricevute
Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 21
(Pubblicazione del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo relativo alle sollecitazioni di cui all'articolo precedente è pubblicato con le modalità previste nell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione e, ove prevista, la data di chiusura.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 22
(Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza)

1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dal regolamento della Banca d'Italia.

2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni momento copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

3. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, è consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR, italiani ed esteri, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo, i rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR nella versione in lingua italiana.

5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13, comma 7.

Osservazioni ricevute
Non sono pervenute osservazioni.

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Sezione II
Quote o azioni di OICR italiani aperti


Art. 23
(Prospetto informativo completo e semplificato)

1. Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione è costituito dalla:

a) Parte I - Caratteristiche dell'OICR del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione;

b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e Turnover di portafoglio;

c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.

2. Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle Parti I e II. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto informativo completo, al quale sono allegati.

3. Il prospetto informativo completo, nonché il modulo di sottoscrizione, sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'allegato 1B. Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle Parti I e II.

4. Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'Allegato 1B.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

Valutazioni CONSOB

Il comma 2 è stato modificato prevedendo che il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto informativo completo, al quale sono allegati.

Tale variazione replica il disposto dell'articolo 29, comma 1, della Direttiva 85/611/CEE, nel testo modificato per effetto delle Direttive 107/2001/CE e 108/2001/CE.

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Art. 23-bis
(Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nelle Parti I, II e III del nel prospetto informativo completo pubblicato relativo a quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. L'aggiornamento delle Parti I e II può essere è effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:

a) di un supplemento da allegare al prospetto informativo nei casi indicati nell'Allegato 1G;

b) delle parti del della parte del prospetto informativo o del modulo di sottoscrizione modificatia, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla loro sua comunicazione, negli altri casi.

3. La Parte III e il modulo di sottoscrizione deve devono essere tempestivamente aggiornatai al variare dei dati delle informazioni riportatie e deve devono essere contestualmente inviatai alla Consob con evidenziazione dei dati delle informazioni modificatie e della nuova data di validità.

4. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo semplificato e completo conseguente aLe modifiche da apportare al del regolamento di gestione del fondo o allo statuto dell'OICR, la cui efficacia è sarà sospesa per il periodo stabilito in base al regolamento dalla della Banca d'Italia, deve devono essere tempestivamente comunicata comunicate alla Consob per l'aggiornamento del prospetto e se comportano l'aggiornamento del la variazione delle informazioni in esso contenute. In tal caso l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante la pubblicazione, di un supplemento provvisorio secondo le modalità e nel termine di cui alla lettera b) del comma 2, della comunicazione ai partecipanti predisposta in base al regolamento della Banca d'Italia e redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. A tal fine può essere utilizzata la comunicazione di cui al regolamento della Banca d'Italia, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle modifiche introdotte con le previsioni preesistenti. Al termine del periodo transitorio di sospensiva, il prospetto informativo contenente le informazioni già inserite nel supplemento provvisorio nella comunicazione ai partecipanti è pubblicato con data di validità coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche regolamentari del regolamento di gestione o dello statuto dell'OICR.

5. Le pParti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.

6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali del fondo dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e dei fondidegli OICR in misura superiore al venti per cento, nonché le informazioni del prospetto relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

7. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

8. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.

Osservazioni ricevute

È stato richiesto che la procedura di aggiornamento "automatico" prevista dall' articolo 23-bis, comma 2, lett. a), qualora le società di gestione del risparmio e/o le Sicav lo ritengano opportuno o conveniente, sia espletabile anche mediante la pubblicazione "dell'intero prospetto informativo aggiornato".

In merito all'aggiornamento del prospetto conseguente a modifiche del regolamento di gestione o dello statuto, si è sostenuto che, non essendo tali modifiche direttamente riferite al prospetto, potrebbe essere problematica la comparazione, richiesta dal comma 4, con le previgenti previsioni del prospetto. Pertanto, ferma la necessità di definire un modello standard di comunicazione per i partecipanti da utilizzare in alternativa al supplemento, si è suggerito che Banca d'Italia e CONSOB svolgano in contemporanea le rispettive istruttorie collaborando reciprocamente, affinché le SGR/Sicav possano disporre quasi contestualmente sia del regolamento o dello statuto modificato, sia del supplemento di aggiornamento del prospetto.

Ciò permetterebbe - si è argomentato - anche di evitare che, il termine di efficacia delle modifiche regolamentari/statutarie (di solito 90 gg.) incominci a decorrere ancor prima della pubblicazione del supplemento e che il supplemento abbia una data di validità successiva al dies a quo della sospensiva.

Più in generale, si è richiesto di coordinare le procedure CONSOB e Banca d'Italia affinché la comunicazione di tutte le modifiche regolamentari/statutarie (anche quelle non soggette a sospensiva) avvenga contestualmente.

Nel particolare caso di modifiche regolamentari/statutarie non sottoposte a sospensiva dell'efficacia e approvate da Banca d'Italia unitamente a modifiche sottoposte a sospensiva, si è suggerito l'utilizzo del solo supplemento di aggiornamento del prospetto, cosicché, decorso il periodo di sospensiva, nel prospetto da pubblicare per intero possano essere inserite indistintamente tutte le modifiche trattate con supplemento.

È stato, infine, proposto di modificare il comma 5, affinché l'aggiornamento annuale dei dati periodici riguardi solo la Parte II e non anche la Parte I (come, ad esempio, per i dati sugli scenari probabilistici dei fondi protetti o garantiti, per la commissione media corrisposta ai collocatori), al fine di ridurre i costi per l'aggiornamento del prospetto informativo.

È stato, inoltre, richiesto di ripristinare nel comma 6 l'onere di comunicare appositamente ai partecipanti le "caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto informativo". Imporre la consegna del prospetto per informare i partecipanti in merito ai nuovi fondi inseriti nello stesso ritarderebbe l'esecuzione degli ordini a svantaggio dell'interesse dei partecipanti ad un tempestivo investimento, potendo anche generare un rilevante contenzioso in caso di perdite o mancato guadagno. Peraltro, un'informativa dettagliata sui nuovi fondi è già assicurata dalla comunicazione ai partecipanti delle variazioni delle Parti I e II del prospetto, da pubblicare annualmente ai sensi del comma 5. In proposito, potrebbe essere definita una comunicazione standard che individui ex ante le caratteristiche essenziali dei nuovi fondi (allo scopo sarebbero sufficienti le informazioni delle Sezioni B e C della Parte I, nonché i grafici della Parte II).

Sempre con riferimento al comma 6 si è richiesto di esplicitare che gli oneri a carico degli OICR le cui variazioni devono essere comunicate individualmente ai partecipanti sono le sole "provvigioni di gestione e di performance". Altrimenti, andrebbero comunicate anche le variazioni superiori al 20% relative a quei costi con peso complessivo irrisorio (ad esempio, lo 0,5% del totale dei costi dell'OICR).

Si è infine proposto di individuare nel comma 7, anche a titolo esemplificativo, il modo di acquisizione del consenso del partecipante, specie con riferimento ai "vecchi" partecipanti.

Valutazioni CONSOB

Con riferimento alla richiesta modificazione del comma 2, lettera a), si ritiene opportuno valutare di volta in volta l'esigenza delle SGR/Sicav di pubblicare l'intero prospetto in luogo del supplemento nei casi indicati nell'Allegato 1G. Pertanto, la richiesta non è accolta.

Meritevole di particolare attenzione è l'osservazione concernente il comma 4 della disposizione in esame, perché mette in luce potenziali dubbi interpretativi delle norme in essa contenute.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la comparabilità delle modifiche recate dalla comunicazione in funzione di supplemento provvisorio rispetto alle informazioni modificate contenute nel prospetto è assicurata privilegiando una redazione focalizzata sull'informazione che varia e non sui paragrafi dei documenti modificati.

Ciò posto, si condivide la preoccupazione di un miglior coordinamento dei procedimenti Banca d'Italia e CONSOB. A tal fine, si è precisato nel comma 4 dell'articolo 23-bis che l'aggiornamento del prospetto dovuto a modifiche del regolamento/statuto dell'OICR soggette a sospensiva può essere effettuato (oltre che secondo le procedure del comma 2 del medesimo articolo) con la pubblicazione della comunicazione ai partecipanti (e non più dell'alternativo supplemento) predisposta in base alla regolamentazione della Banca d'Italia; l'invio di tale comunicazione, infatti, segna l'inizio del periodo di sospensiva. Resta inteso, tuttavia, l'assoggettamento di tale documento ad istruttoria CONSOB, che implica il preventivo - rispetto alla predisposizione della versione definitiva - invio di una bozza di tale comunicazione agli uffici della Commissione e la necessità di redigerlo secondo criteri adeguati.

Non convince la richiesta di utilizzare il supplemento provvisorio nei casi di contestuali modifiche del regolamento/statuto dell'OICR, soggette e non soggette a sospensiva. L'aggiornamento delle parti del prospetto deve essere preferita perché, a differenza dell'aggiornamento mediante supplemento, consente di assicurare agli investitori una migliore rappresentazione delle informazioni del prospetto. Così, laddove vi siano contestuali modifiche non soggette a sospensiva (e non rientranti nei casi dell'Allegato 1G) occorrerà pur sempre esperire la procedura di aggiornamento delle parti del prospetto; la nuova procedura del comma 4 riguarderà il caso di sole modifiche sottoposte a sospensiva.

La richiesta di modificare il comma 5 non può essere accolta perché i dati della Parte I sugli scenari probabilistici dei fondi protetti o garantiti o quelli relativi alla percentuale commissionale in media corrisposta ai collocatori sono da considerarsi come elementi informativi qualificanti l'offerta al pubblico di un fondo comune e non come semplici dati storici da fornirsi unitamente alle informazioni sulle performance. Inoltre, il dato medio di remunerazione dei soggetti incaricati del collocamento ha come base di riferimento le rilevazioni contabili dell'anno solare precedente ed è pertanto soggetto ad eventuale aggiornamento solo entro la fine del febbraio successivo; analogamente, la frequenza annuale di aggiornamento riguarda gli scenari probabilistici costruiti con simulazioni basate su ipotesi di dinamiche annuali delle variabili rilevanti. Ad ogni modo, per ridurre i costi di aggiornamento del prospetto, si prevede che il dato sulla quota-parte di commissioni retrocessa ai collocatori sia aggiornato entro il Febbraio dell'anno successivo, ma solo se la relativa rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. (ossia, se il dato in questione pubblicato è, per esempio, pari al 60%, la modifica è richiesta solo se tale percentuale è superiore a 62,5% o inferiore a 57,5%). Tale scelta è tesa a contemperare l'esigenza di informare il pubblico dei risparmiatori circa l'entità media della remunerazione dei collocatori con l'opportunità di minimizzare la frequenza di aggiornamento della Parte I del prospetto informativo, che - si rammenta - già può avvenire con la procedura semplificata prevista dal comma 2, lettera a).

Sono meritevoli di parziale accoglimento le proposte di modificare il comma 6 nella parte riguardante l'informativa da rendere ai partecipanti sui nuovi OICR inseriti nel prospetto informativo già pubblicato.

Al riguardo, va sottolineato in primo luogo che non è possibile definire ex ante una comunicazione standard a causa delle specificità che possono derivare dal caso concreto. Tuttavia, dovendo le SGR/Sicav utilizzare un set informativo tratto dal prospetto, è fondamentale che la comunicazione sia strutturata sulla base del contenuto di tale documento (cfr. sul punto anche il commento alle osservazioni relative ai paragrafi 18 degli schemi 8 e 9).

Quanto alla richiesta di modificazione terminologica riguardante il comma 6, si fa presente che la norma contenuta in tale disposizione si riferisce, tra gli altri, agli "oneri a carico (…) degli OICR" e, quindi, alle provvigioni di gestione e di performance, che gravano sul patrimonio dell'OICR e sono pagate per la prestazione del servizio gestorio e per i risultati del medesimo, e che assumono un rilievo notevole se aumentate in misura superiore al 20%. In considerazione di ciò, si ritiene non necessario modificare sul punto il comma 6, perché sufficientemente chiaro.

Con riferimento, infine, alla proposta di modifica riguardante il comma 7 si segnala che il consenso prestato dai "vecchi" partecipanti all'OICR deve esssere espresso e preventivo. L'acquisizione dell'assenso del partecipante potrà avvenire anche mediante le stesse tecniche di comunicazione a distanza tramite le quali è previsto che il partecipante possa essere informato delle variazioni del prospetto informativo previste dal comma 6.

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Sezione III
Quote o azioni di OICR esteri armonizzati


Art. 24
(Prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:

a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob.

2. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori.

Osservazioni ricevute

Le osservazioni ricevute hanno riguardato essenzialmente la figura del soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio in CONSOB del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della sua diffusione tra i soggetti incaricati del collocamento.

Si è, in particolare, richiesto che nella lista indicata in sede di commento alle osservazioni pervenute in prima consultazione (collocatori, società di gestione, global distributor, succursale italiana della società di gestione, banca corrispondente) possano essere ricompresi anche soggetti facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza della società di gestione o della Sicav estera.

Valutazioni CONSOB

La proposta, finalizzata a realizzare economie di scala infra-gruppo, è da valutare positivamente.

Peraltro, l'elenco riportato nell'ambito del commento alle osservazioni della prima consultazione, da un lato, è esemplificativo, dall'altro non esclude che tra i soggetti indicati possano esservi società del gruppo dell'offerente l'OICR estero armonizzato. Ciò che importa è, infatti, solo l'individuazione di un soggetto incaricato e responsabile nei confronti dell'Autorità di vigilanza per i compiti connessi all'espletamento dell'incarico medesimo.

Pertanto, ferma restando la formulazione della disposizione diffusa in seconda consultazione, si ribadisce la discrezionalità dell'offerente nell'individuazione soggettiva dell'incaricato dell'invio e della predisposizione del modulo di sottoscrizione, oltre che del suo aggiornamento e della sua diffusione tra i soggetti incaricati del collocamento.

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Art. 24-bis
(Aggiornamento del prospetto informativo)

1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.

2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto di cui all'articolo 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione è effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.

3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 24-ter
(Obblighi informativi)

1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni dei successivi commi 2 e del successivo comma 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso la sede secondaria in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e le filiali situate nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in Italia e presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.

4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.

Osservazioni ricevute

È stato proposto di modificare il comma 1 in modo da chiarire che la diffusione in Italia di documenti e informazioni diffusi dall'OICR estero nello Stato di provenienza è a carico degli offerenti.

Si è poi richiesto di modificare il comma 2 al fine di allinearlo all'articolo 33, comma 3, della Direttiva 85/611 come modificata dalle Direttive nn. 107 e 108 del 2001, ove è previsto che, in alternativa alla "messa a disposizione del pubblico" dei documenti contabili dell'OICR si provveda alla mera consultabilità degli stessi attraverso "altri mezzi approvati dalle autorità competenti" (come, ad esempio, un supporto duraturo o Internet). Al contempo, si richiede, per esigenze di riduzione dei costi, che i soggetti incaricati del collocamento in Italia siano ricompresi tra i soggetti presso cui sono disponibili i documenti contabili dell'OICR solo alternativamente rispetto alla banca corrispondente.

Valutazioni CONSOB

Non è necessario introdurre la precisazione relativa ai soggetti sui quali grava l'obbligo di diffondere nello Stato di provenienza documenti e informazioni (comma 1), atteso che la norma è evidentemente chiara facendo espresso riferimento agli offerenti l'OICR in Italia.

La richiesta riguardante la conformazione del comma 2 dell'articolo 24-ter a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalle Direttive 107/2001/CE e 108/2001/CE è meritevole di considerazione, fermo restando la necessità che i documenti periodici siano disponibili presso i soggetti incaricati del collocamento, oltre che presso la succursale italiana ove costituita. Potrà essere utilizzato Internet per "scaricare" i documenti da stampare e consegnare agli investitori interessati.

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Art. 25
(Investitori professionali)

1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 24-ter, comma 3.

Osservazioni ricevute

È stato richiesto di eliminare l'obbligo di pubblicazione del valore della quota/azione per gli OICR offerti in Italia ai soli operatori qualificati, così da superare un'asimmetria normativa rispetto agli OICR italiani e da ridurre i costi a carico degli offerenti ovvero, in caso di Sicav, a carico dei partecipanti.

Si è anche proposto, al contrario, di individuare modalità di pubblicazione differenti rispetto alla pubblicazione sui quotidiani.

Valutazioni CONSOB

L'obbligo previsto dall'articolo 25 per le offerte limitate ad operatori qualificati è in linea con quanto previsto dalla normativa per gli OICR italiani retail e dall'articolo 34 della citata Direttiva comunitaria ("L'o.i.c.v.m. deve rendere pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote").

La norma contenuta nella citata disposizione si fonda sulla necessità di rendere pubblica un'informazione rilevante anche per gli investitori che acquistano prodotti o servizi differenti dagli OICR (ad es., polizze unit linked, fondi pensione, ecc.). Per assicurare l'effettiva possibilità di conoscere il valore della quota/azione è necessaria la pubblicazione su un quotidiano avente adeguata diffusione in Italia, senza ricorrere ad altri mezzi alternativi. Ciò per aumentare - come già evidenziato nelle valutazioni effettuate agli esiti della prima consultazione - il livello di conoscibilità dell'informazione.

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Sezione IV
Quote di fondi italiani chiusi

Art. 26
(Prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente sezione si compone delle seguenti:

a) Parte I - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione;

b) Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo.

2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 10, 11 e 12 di cui all'Allegato 1B.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 27
(Svolgimento delle sollecitazioni e aggiornamento del prospetto informativo)

1. Alle sollecitazioni di quote dei fondi chiusi si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per le sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti possono riutilizzare il prospetto già pubblicato, aggiornandone le informazioni contenute nella Parte II e integrando la Parte I con un supplemento relativo alle variazioni eventualmente intervenute indicate nell'Allegato 1G. La Parte II aggiornata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, ed il supplemento sono pubblicati entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In tale occasione sono comunicate alla Consob le date di inizio e di conclusione del periodo di adesione.

3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2 ed all'articolo 11, nonché le ulteriori variazioni eventualmente intervenute.

4. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.

Osservazioni ricevute

Si è proposto di spostare nel comma 1 il rinvio, contenuto nel comma 3, alla procedura di aggiornamento del prospetto prevista dall'articoli 11 del Regolamento Emittenti. In tal modo, sarebbe più chiaro che la procedura oggetto del rinvio è utilizzabile per tutte le sollecitazioni di quote di fondi chiusi e non solo per quelle che si susseguono a distanza minore di dodici mesi.

Al contempo, si è richiesto di integrare il comma 3 esplicitando che, in caso di sollecitazioni successive ai dodici mesi, il prospetto sia nuovamente pubblicato, al fine di sottolineare la specifica modalità di adempimento dell'obbligo informativo gravante sulla SGR in detta ipotesi.

Valutazioni CONSOB

La procedura semplificata prevista nell'articolo 11 è applicabile a tutte le sollecitazioni di quote di fondi chiusi, a prescindere dal momento in cui sono effettuate. In tal senso dispone proprio l'articolo 27, comma 1 che prevede un rinvio all'applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, del Capo I del Regolamento Emittenti e, quindi, anche dell'articolo 11. Tale articolo è senza dubbio compatibile con l'assetto normativo che regola le sollecitazioni di quote di fondi chiusi. Il comma 3, invece, non prevede alcun rinvio all'applicazione dell'articolo 11 (disposizione già considerata nel comma 1), ma si limita a richiamarlo con riferimento ai supplementi di aggiornamento del prospetto già pubblicati.

La specificazione proposta non è necessaria, perché l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo prima dell'inizio della sollecitazione di quote di fondi chiusi è già stabilito dall'articolo 21 in via generale per tutte le sollecitazioni relative a quote di OICR. La norma che prevede l'obbligo di pubblicare la sola Parte II aggiornata (ed eventualmente un supplemento di aggiornamento della Parte I) in occasione di sollecitazioni cd. "infra-annuali" (art. 27, comma 3) è di tipo speciale e derogatoria di quella contenuta nell'articolo 21.

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Art. 27-bis
(Obblighi informativi)

1. Gli offerenti quote di fondi chiusi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione:

a) le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della società di gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o dalle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene;

b) gli atti di conferimento dei beni, e le informazioni concernenti i soggetti conferenti e il relativo gruppo di appartenenza;

c) le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;

d) le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo;

e) le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.

2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.

3. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l'obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato.

Osservazioni ricevute

È stato osservato che l'articolo 27-bis deve obbligare gli offerenti di quote di fondi immobiliari a mettere a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito Internet e la sede della banca depositaria, le relazioni di stima riguardanti tutte le operazioni di conferimento, acquisto o vendita dei beni immobiliari, quindi anche quelle non effettuate in "conflitto d'interesse" ai sensi dell'articolo 12-bis DM 228/99. Ciò in conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza (art. 37, comma 1, lett. d-bis e comma 2, lett. b) e art. 6, comma 1, lett. c), n. 5) e dal Decreto Ministeriale n. 228/99 (art. 3, comma 5-bis).

Si suggerisce, pertanto, che anche i beni "immobiliari" oggetto di tali operazioni siano stimati e che la relativa valutazione sia tempestivamente diffusa agli investitori, senza attendere la pubblicazione del rendiconto del fondo.

Valutazioni CONSOB

La richiesta non è accolta. Si rinvia alle valutazioni effettuate in merito alle osservazioni ricevute relativamente ai paragrafi 17 e 18, Sezione E, Parte II degli schemi 11 e 12.

* * *

Sezione V

Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati

Art. 28
(Pubblicazione ed aggiornamento del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 23, comma 3 4. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 23-bis.

2. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR chiusi di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 26. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 27.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 28-bis
(Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati)

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:

a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;

b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;

c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 24-ter, 25 e 27-bis.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Capo III

Disposizioni particolari riguardanti i fondi pensione

Art. 29
(Disposizioni applicabili)

1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2 e 4.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 30
(Aggiornamento del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti è redatto secondo lo schema 13 dell'Allegato 1B.

2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 23-bis, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, il comma 4.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 31
(Norme di correttezza e obblighi informativi)

1. [Immutato].

2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 28-bis, lettere a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello stesso articolo.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 34
(Disposizioni transitorie)

1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso al 1 gennaio 1 giugno 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto e o, in ogni caso, entro il 30 giugno 31 dicembre 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi e di quote o azioni di OICR non armonizzati è pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1 gennaio 1 giugno 2005.

2. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati in corso al 1 gennaio 2005, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è pubblicato, unitamente al prospetto completo e semplificato, in occasione del primo aggiornamento della documentazione d'offerta diffuso unitamente a tali prospetti e in ogni caso entro il 30 giugno 2005.

3. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria è rappresentata da un indice "euro" è riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso alla prima occasione di pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005.

4. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria è rappresentata da un indice "euro" è riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo.

Osservazioni ricevute

Si è richiesto di meglio definire la tempistica di entrata in vigore delle nuove disposizioni tenendo conto delle transitional provisions recentemente stabilite in sede CESR.

Ciò perché, in base a tali disposizioni, il termine ultimo per l'adeguamento dei prospetti informativi a quanto previsto dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalle Direttive 107/2001/CE e 108/2001/CE, è fissato al 30 settembre 2005 per gli OICR italiani aperti in corso di sollecitazione al 1 gennaio 2005.

Al contempo, si è richiesto di precisare che per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote di fondi chiusi in corso al 1 gennaio 2005 non sussiste alcun obbligo di aggiornamento del prospetto già pubblicato, per tutta la durata della sollecitazione stessa.

Valutazioni CONSOB

La versione dell'articolo 34 diffusa in consultazione prevedeva dei termini meramente indicativi circa l'adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti.

Nel frattempo sono state definite in sede CESR le "guidelines for supervisors regarding the transitional provisions of the amending UCITS Directives (2001/107/EC and 2001/108/EC)" (Gennaio 2005), che sono state evidentemente considerate nella formulazione definitiva della disposizione in esame.

Si è, pertanto, provveduto a strutturare l'articolo 34 ("Disposizioni transitorie") in tre commi concernenti rispettivamente:

1. gli OICR italiani armonizzati in corso di sollecitazione al 1 giugno 2005, nonché i fondi chiusi e gli OICR non armonizzati;

2. gli OICR esteri armonizzati muniti di prospetto semplificato e completo;

3. gli OICR esteri armonizzati non ancora muniti di prospetto semplificato e completo.

Nei casi sub 1 e 3 si è previsto un regime transitorio di adeguamento alle nuove disposizioni e ai nuovi schemi del Regolamento Emittenti che terminerà il 31 dicembre 2005. Nel caso sub 2 si è, invece, previsto che la commercializzazione in Italia dell'OICR avvenga da subito con l'ausilio del prospetto semplificato e completo già pubblicati nel Paese d'origine e che venga diffuso il Modulo di sottoscrizione redatto secondo il nuovo Allegato 1H.

Con riguardo alle sollecitazioni di fondi chiusi e di OICR esteri non armonizzati è stato previsto che un prospetto conforme ad i nuovi schemi debba essere pubblicato a partire dal 1 giugno 2005; è evidente che per le sollecitazioni in corso verrà mantenuto il prospetto già pubblicato, non essendo stata riprodotta una norma specifica come per gli OICR italiani armonizzati.

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PARTE III

EMITTENTI

TITOLO I

PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Capo II

Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates

Art. 59
(Norme applicabili)

1. [Immutato].

2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo II, Sezioni II e V in quanto compatibili.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 60
(Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati)

1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi 10, 11 e 12 contenuti nell'Allegato 1B. Il prospetto di quotazione è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.

2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 19 indicato contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero della banca corrispondente del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento di quotazione redatto secondo lo schema 14 contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento di quotazione è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede della banca corrispondente del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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TITOLO II

INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo IV

Fondi chiusi e OICR aperti indicizzati quotati in borsa

Art. 102
(Informazioni su fatti rilevanti)

1. [Immutato].

2. Le società di gestione del risparmio con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle informazioni di cui all'articolo 27-bis, commi 1 e 3, con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applica l'articolo 84.

3. Gli obblighi previsti dall'articolo 27-bis, commi 1 e 3, sono assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

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Art. 103
(Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applica l'articolo 84 applicano gli articoli 84 e 87.

2. I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono società di gestione del risparmio di cui al comma 1, informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote di partecipazioni ai fondi chiusi di pertinenza delle predette società di gestione del risparmio, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati. Le società di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi.

3. Le società di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'articolo 22, comma 4 e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi.

Osservazioni ricevute

Si è richiesto di spostare nell'articolo 87 (quale comma 2) l'obbligo previsto nell'articolo 103, comma 2 di comunicazione delle operazioni individuate nel nuovo Allegato 3F, perché:

- tale obbligo è in capo ai soggetti "capogruppo" del Gruppo di appartenenza delle società di gestione del risparmioche istituisce fondi chiusi quotati e, pertanto, dovrebbe essere inserito nell'ambito delle generali disposizioni in tema di "informativa societaria";

- altrimenti, anche il rinvio all'articolo 84, previsto nel medesimo comma, dovrebbe essere sostituito con un obbligo che, ricalcando il contenuto della disposizione richiamata, sia espressamente riferito alle società di gestione del risparmio.

Al contempo, è stato proposto si specificare nel comma 3, lettera b) che le società di gestione del risparmio devono pubblicare su Internet solo i "riferimenti normativi" riguardanti le disposizioni Banca d'Italia sui limiti di investimento e i criteri di valutazione dei fondi chiusi.

Valutazioni CONSOB

In considerazione della prossima attuazione della normativa comunitaria in tema di market abuse non si procederà all'introduzione di un nuovo comma 2 della disposizione in commento, come invece proposto nell'ambito della consultazione del 8 novembre 2004.

È accolta la richiesta di indicare su Internet i soli "riferimenti normativi" delle disposizioni sui limiti di investimento e sui criteri di valutazione dei fondi chiusi. Al riguardo, si rinvia alla valutazione effettuata per l'identica osservazione ricevuta in merito al paragrafo 18, lettera c), Sezione E, Parte I degli schemi 10, 11 e 12 in Allegato 1B.

* * *

Art. 103-bis
(Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)

1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il prospetto di quotazione;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;

c) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.

2. Le informazioni previste dall'articolo 23-bis, comma 6, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il prospetto di quotazione;

b) il documento di quotazione.

4. Le informazioni previste dall'articolo 24-bis, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca corrispondente il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87. 5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

Considerazioni CONSOB

Per le modifiche concernenti la sostituzione della "banca corrispondente" con il "soggetto incaricato dei pagamenti" si rinvia a quanto riportato con riferimento all'articolo 60, commi 2 e 3.

Il riferimento ai "quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni" è sostituito con quello "quotidiano avente adeguata diffusione nazionale", stante l'eventualità che siano individuate altre fonti di pubblicità (diverse dal quotidiano) tramite le quali diffondere al pubblico il valore delle quote/azioni di un OICR.

Il comma 5 viene ripristinato per le medesime ragioni indicate nelle valutazioni all'articolo 103, comma 2.

* * *

1. Sono di seguito riportati gli articoli nella versione proposta nella fase di seconda consultazione, modificati con le integrazioni (in grassetto) o le eliminazioni (barrato) relative all'esito della valutazione delle osservazioni presentate con riguardo al documento di seconda consultazione diffuso in data 25 ottobre 2004; la dicitura [Immutato] riguarda le disposizioni che, non essendo state oggetto di consultazione, restano immutate. Gli articoli 3 e 60, comma 2, non sottoposti a pubblica consultazione, sono stati ora modificati per tener conto delle ultime variazioni apportate dalla Banca d'Italia alla propria regolamentazione di prossima emissione (lo stesso dicasi per la modifica dell'articolo 23). Con particolare riferimento agli articoli 103, commi 2 e 3, e 103-bis, comma 5, sono state valutate anche le osservazioni concernenti le modifiche diffuse con il documento di consultazione datato 8 novembre 2004. Alcune modifiche, infine, sono dovute ad esigenze di carattere sistematico o a correzioni di forma.