Regolamento intermediari - Albo e attività dei promotori finanziari (art. 31 del TUF) - Documento di consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REGOLAMENTO INTERMEDIARI
ALBO E ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI (ART. 31 DEL TUF)
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
2 marzo 2007
Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 20 marzo 2007 al seguente indirizzo: C O N S O B oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it |
1. La nuova disciplina
La legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. "legge sul risparmio") è intervenuta in materia di istituzione e tenuta dell'albo dei promotori finanziari, modificando i commi 4, 5 e 6 dell'art. 31 del TUF. In particolare è stato previsto che l'albo dei promotori non sia più tenuto dalla Consob bensì da un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. Tale Organismo è dotato di personalità giuridica, è ordinato in forma di associazione e dispone di autonomia organizzativa, finanziaria e statutaria.
Nel nuovo quadro normativo, dunque, l'Organismo è il soggetto deputato a tenere l'albo (e ad adempiere gli altri compiti connessi e strumentali alla gestione dell'albo stesso) sulla base di una diretta attribuzione prevista dalla legge; la precedente normativa, invece, prevedeva che l'albo fosse tenuto dalla Consob, la quale aveva la facoltà di avvalersi per lo svolgimento di tale compito di un Organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati (1).
Più in particolare l'Organismo, operando nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con regolamento e sotto la vigilanza della medesima, provvede:
- alla tenuta dell'albo;
- all'iscrizione all'albo;
- alla cancellazione dall'albo (pur non essendo tale compito espressamente richiamato);
- all'indizione delle prove d'esame per l'iscrizione all'albo (non più indette dalla Consob, cfr. nuovo art. 31, comma 5);
- alla determinazione ed alla riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 31 la Consob determina con regolamento i principi ed i criteri relativi:
- alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;
- ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
- all'iscrizione all'albo dei promotori ed alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
- alle cause di incompatibilità;
- ai provvedimenti cautelari ed alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso art. 196, comma 1;
- all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo;
- alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
- alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;
- all'attività dell'Organismo ed alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della Consob;
- alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari.
Rispetto al precedente dettato normativo, la Consob non è più chiamata a disporre con propri provvedimenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, né ad indire le prove d'esame per l'iscrizione all'albo, competenze che vengono ora attribuite, come detto, ex lege all'Organismo. La Commissione conserva tuttavia gli attuali poteri sanzionatori e cautelari previsti dagli artt. 196 e 55 del TUF ed i correlativi poteri di vigilanza sul corretto operare dei promotori finanziari.
Si segnala, infine, che nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob dall'art. 31, comma 6, si è ritenuto di dover evitare norme "di dettaglio" concernenti l'operatività e l'assetto organizzativo dell'Organismo, in ossequio alla regolamentazione per principi che il legislatore ha sancito nel citato comma 6. Tali principi vincolanti, unitamente alla normativa primaria, costituiscono la cornice disciplinare del nuovo sistema della gestione dell'albo dei promotori. Spetta all'Organismo, poi, completare con adeguate soluzioni procedurali l'assetto definitivo del nuovo sistema.
La presenza in tale sistema degli stessi soggetti già previsti nel 1998 per i compiti di vigilanza sui promotori finanziari e di tenuta del relativo albo ha consentito di utilizzare per la definizione della presente bozza di regolamento il medesimo schema normativo di cui agli artt. 86 e seguenti del regolamento n. 11522/1998, identificato come valido punto di partenza al quale ispirarsi per la nuova regolamentazione.
Unico argomento la cui trattazione è stata rinviata ad un altro libro del regolamento n. 11522/1998 - trattandosi di norma il cui spettro applicativo si estende anche ai soggetti abilitati che si avvalgano dei promotori finanziari nell'offerta fuori sede – è quello relativo ai principi e criteri in merito alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari.
2. Proposte di modifica del Regolamento Intermediari (RI)
Ciò premesso, sono di seguito indicate le modifiche normative che si intendono apportare al libro V del Regolamento sugli Intermediari (di seguito RI), adottato con delibera n. 11522/1998 e successive modifiche e integrazioni. Le parti nuove, rispetto al regolamento vigente, sono evidenziate in grassetto, quelle eliminate sono barrate. In calce agli articoli viene riportato un breve commento sulle motivazioni delle modifiche proposte.
LIBRO V
ALBO E ATTIVITA'
DEI PROMOTORI FINANZIARI
PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 78
(Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per:
a) "decreto ministeriale": il decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472"regolamento ministeriale": il regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Testo Unico;
b)"camera di commercio": la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c)"commissione", "commissioni": la commissione o le commissioni territoriali di cui all'art. 79 del presente libro;
d) "Organismo": l'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
e) "albo": l'albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
f) "promotore": il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 31, comma 4, del Testo Unico;
g) "elenchi": gli elenchi territoriali dei promotori iscritti all'albo, di cui all'art. 31, comma 6, lettera a), del Testo Unico "sezioni territoriali": le sezioni dell'albo indicate all'articolo 87-bis;
h) "soggetti abilitati": i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;
i) "gruppo": il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico.;
i-bis) "prove valutative": le prove valutative di cui all'articolo 31, comma 5, del Testo Unico;
i-ter) "contributo di vigilanza": la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Commento
Nel presente articolo sono state introdotte, come risulterà subito chiaro nel prosieguo, le necessarie modifiche conseguenti alle nuove previsioni contenute nell'art. 31 del TUF.
Si è tenuto conto, infatti, della cessazione delle commissioni regionali e provinciali (lett. b e c) e dell'istituzione delle nuove sezioni territoriali dell'albo in luogo degli elenchi regionali e provinciali dei promotori iscritti all'albo (lett. g). Inoltre sono state richiamate le "prove valutative"(lett. i-bis), che in base alla nuova formulazione del comma 5 dell'art. 31 non sono più "indette dalla Consob" e il "contributo di vigilanza"(lett. i-ter) dovuto alla Consob. Inoltre non è stato definito decreto ma, più genericamente, "regolamento ministeriale" (lett. a) l'atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotta ai sensi dell'art. 31, comma 5, del TUF.
PARTE II
COMMISSIONI TERRITORIALI
(Artt. 79-85)
(Soppressa)
PARTE III
ORGANISMO
Art. 86
(Compiti e obblighi dell'Organismo) (Tenuta dell'albo)
1. Nella tenuta dell'albo, l'Organismo:
a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi prescritti ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;
b) comunica alla Consob e alle commissioni i dati relativi ai soggetti iscritti e quelli relativi ai soggetti cancellati;
c) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;
d) predispone a aggiorna i quesiti della prova valutativa di cui all'articolo 89 svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;
e) organizza lo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89 emanando, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob, i relativi bandi;
f) predispone e rende pubbliche le procedure uniformi adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte dalle commissioni;, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;
g) richiede informazioni alle commissioni territoriali sull'applicazione delle procedure di cui alla lettera f) e ne riferisce alla Consob aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;
h) notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob; verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.
i) assolve gli altri compiti ad esso affidati dalla Consob.
2. L'organismo è soggetto alla vigilanza della Consob.
3. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ed eseguire accertamenti.
4. La Consob può impartire all'organismo direttive ed istruzioni vincolanti in ordine alle modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1. In casi di necessità ed urgenza la Consob può adottare i provvedimenti e compiere gli atti di cui al comma 1.
5. L'interessato può chiedere alla Consob il riesame dei provvedimenti adottati dall'organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob provvede nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Entro la fine di febbraio di ogni anno l'organismo trasmette alla Consob una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7. I membri dell'organismo e il personale del medesimo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob.
8. I rapporti tra la Consob e l'organismo sono disciplinati da apposita convenzione.
Commento
L'art. 86 è stato modificato ed integrato per tener conto della circostanza che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 31 del TUF, l'Organismo è diventato il soggetto deputato ex lege alla tenuta dell'albo.
Nel nuovo articolato dell'art. 86 si prevede che l'Organismo svolga compiti di tenuta dell'albo e, quindi, di aggiornamento tempestivo dell'albo stesso sulla base dei provvedimenti che incidono sulle informazioni in esso contenute, promananti dalla Consob o dall'Organismo stesso, ovvero ancora dall'Autorità giudiziaria, come nel caso degli atti che sospendono o annullano l'efficacia di provvedimenti sanzionatori (lett. g). Si prevede, fra l'altro, che l'Organismo, nella tenuta dell'albo, proceda alle relative iscrizioni e cancellazioni. E' anche previsto che svolga le funzioni istruttorie finalizzate all'iscrizione all'albo, oggi di competenza delle Commissioni regionali. E' inoltre a carico dell'Organismo l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative.
L'attività di tenuta dell'albo consisterà inoltre nella verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, come stabiliti dal decreto ministeriale (lett. h).
Tenuto conto della funzione di generale interesse attribuita all'Organismo e della correlata esigenza di facilitare le attività di informazione e comunicazione con la platea dei soggetti interessati ad entrare in rapporto con l'Organismo stesso (siano essi iscritti all'albo o aspiranti promotori), si è ritenuto opportuno prevedere che esso renda pubblici, nelle forme idonee allo scopo, i percorsi relativi ai procedimenti di propria competenza (lett. f). Si è voluto, quindi, far sì che l'iter dei procedimenti dell'Organismo sia conoscibile a priori da parte degli interessati e che questi possano quindi partecipare al procedimento in un clima di assoluta trasparenza.
In altri termini, l'Organismo, oltre ad indicare il termine entro il quale si concluderà ciascun procedimento, dovrà rendere accessibili al pubblico la modulistica adottata e le principali fasi istruttorie successive alla presentazione delle istanze, in modo da rendere trasparente la propria attività.
Infine si segnala che nella nuova formulazione dell'art. 86 non sono più presenti i commi da 2 a 8, i cui contenuti, con le necessarie modifiche, sono stati riportati negli articoli successivi.
Art. 86-bis
(Vigilanza della Consob)
1. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.
2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell'Organismo. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell'Organismo.
Commento
La Consob eserciterà nei confronti dell'Organismo i suoi tradizionali poteri di vigilanza informativa in forza del disposto di cui all'art. 31, comma 4, ultimo periodo, del TUF, nei termini sopra precisati che tengono conto, rispetto alla precedente formulazione (contenuta nell'art. 86, commi 2, 3 e 4 del RI), della mutata natura dell'Organismo e dell'autonomia che la legge gli riserva.
Inoltre, considerata la delicatezza dei compiti affidati all'Organismo, che il legislatore ha, in ogni caso, assoggettato ai principi ed ai criteri operativi dettati dalla Consob nonché alla vigilanza di quest'ultima, si prevede - limitatamente ai gravi casi sopra precisati e, comunque, quale principio di salvaguardia, proprio per assicurare continuità alle funzioni – che, in conformità ad apposite previsioni statutarie, gli organi dell'Organismo siano temporaneamente sostituiti da un commissario nominato dalla Consob.
Il commissario opererà fintantoché la Consob non riterrà superate le ragioni della sua nomina e, conseguentemente, l'Organismo non sia in grado di riprendere regolarmente la propria attività.
Art. 86-ter
(Informazioni tra la Consob e l'Organismo)
1. La Consob e l'Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
2. Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l'Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell'osservanza di quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.
3. L'Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui promotori, ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, l'Organismo verifica preventivamente presso l'Autorità giudiziaria competente le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.
Commento
Il comma 1, in virtù del generale principio di collaborazione, dispone che la Consob e l'Organismo si scambino informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
Il comma 2 nasce dalla constatazione – frutto di anni di esperienza nella vigilanza e nella gestione dell'albo dei promotori - che un albo non può essere affidabile ed aggiornato se chi lo gestisce e chi esercita la vigilanza nei confronti dei soggetti in esso iscritti utilizzano due diversi data base. L'accesso al sistema informativo della Consob da parte dell'Organismo – con le necessarie eccezioni che riguarderanno i dati relativi all'attività di vigilanza, nel rispetto del segreto sancito all'art. 4, comma 10, del TUF - rappresenta una scelta assolutamente imprescindibile al fine di garantire sicurezza ed efficienza nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla Consob e all'Organismo; dovendo entrambi i soggetti continuamente poter contare su un "quadro fedele" della situazione di ciascun iscritto, questa appare l'unica scelta praticabile per poter esser certi di una univoca codificazione dei soggetti e di una visione esauriente – per quanto consentito dalla legge – delle iniziative in corso nei confronti di un soggetto. La Consob dovrà a tal fine predisporre un manuale operativo che disciplini le procedure dell'Organismo nell'utilizzo del sistema informativo già in uso presso la Consob.
Il comma 3 prevede nel primo periodo, sempre in virtù del principio della collaborazione, che ogniqualvolta l'Organismo venga a conoscenza di circostanze che assumano rilievo ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sui promotori, informi immediatamente la Consob; nel secondo periodo è disciplinata, con maggiore dettaglio, una delle materie sulle quali si dovrà realizzare tale collaborazione, ossia il caso in cui l'Organismo venga a conoscenza o sospetti che un soggetto iscritto sia assoggettato a misure cautelari personali, o assuma la qualità di imputato, ai sensi del codice di procedura penale, in relazione ai particolari reati individuati dall'art. 55, comma 2, del TUF.
Art. 86-quater
(Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo)
1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro provvedimenti adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob formula le proprie osservazioni nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami privi di motivazione sono considerati improcedibili.
2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie conclusive considerazioni.
Commento
L'art. 86-quater regola la procedura per la trattazione dei reclami contro le delibere dell'Organismo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 31, comma 6, lett. f del TUF, nel quale si definisce genericamente "esame dei reclami" il compito della Consob nel caso di specie; tale definizione, data appunto la sua genericità, si presta a due letture; la prima consentirebbe di utilizzare tali reclami a soli fini di vigilanza sull'operato dell'Organismo, mentre la seconda potrebbe legittimare un intervento della Consob teso addirittura ad incidere sull'efficacia del provvedimento contestato, oppure finalizzato al rilascio di pareri vincolanti per l'Organismo.
Tra queste due opposte interpretazioni se ne colloca un terza, adottata nell'articolo in commento, che tiene in considerazione una ratio della norma diretta ad offrire all'interessato la possibilità di richiedere all'Autorità di esprimere il suo parere su un provvedimento contestato, con effetti deflativi sul possibile contenzioso.
La Consob instaurerà quindi, per ciascun reclamo (fondato), un procedimento in contraddittorio con l'Organismo, esprimendo un giudizio sulle circostanze presentate nel reclamo, previo accertamento e valutazione delle (opposte) ragioni espresse dall'Organismo. Questo potrà poi non attenersi al giudizio espresso dalla Consob, ovvero procedere autonomamente alla modifica del provvedimento.
Art. 86-quinquies
(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati)
1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti.
2. Le associazioni dei promotori:
a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori regolarmente iscritti all'albo;
c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero di promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.
3. Le associazioni dei soggetti abilitati:
a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Commento
In ordine alla regolamentazione dei requisiti di rappresentatività, la Consob ha già in passato esercitato tale potere in via interpretativa, dando attuazione all'art. 31, comma 4, del TUF (vecchio testo), con la delibera n. 12636 del 28 giugno 2000 ("Applicazione dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998") nella quale venivano individuati determinati requisiti di rappresentatività che in questa sede si ritiene di dover confermare.
Al riguardo, va sottolineato che il nuovo dettato normativo fa esplicito riferimento al principio di rappresentatività delle associazioni dei promotori e dei soggetti abilitati – principio non menzionato esplicitamente nell'art. 31, comma 4, del TUF (vecchio testo) – e ciò costituisce un importante riferimento al fine di garantire che le delicate funzioni che l'Organismo dovrà svolgere non siano esercitate da soggetti scarsamente rappresentativi o del tutto estranei al sistema dei promotori finanziari.
Il nuovo testo della norma consente perciò di mantenere la precedente impostazione circa la partecipazione all'Organismo di associazioni che abbiano quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali – e non esclusivamente economici – degli associati. Anche l'art. 31, comma 6, lett. b, del TUF (nuovo testo), d'altronde, fa specifico riferimento alle associazioni professionali dei soggetti abilitati e dei promotori finanziari; solo a queste, pertanto, sembra possibile aprire la partecipazione all'Organismo, il quale, come è noto, è un'associazione dotata di personalità giuridica, istituita per l'esercizio di una pubblica funzione, la tenuta dell'albo dei promotori finanziari.
Circa i requisiti di esperienza e di rappresentatività delle associazioni, sembra che possano essere confermati i criteri già individuati nella delibera sopra citata ed ora ripresi nella disposizione in commento. L'eventuale inasprimento dei criteri avrebbe potuto precludere la partecipazione all'Organismo di eventuali nuove associazioni.
In merito al significato da dare al termine "rappresentatività" ci si è posti l'interrogativo se esso potesse essere inteso, oltre che con riferimento ai requisiti suesposti, anche relativamente alla presenza delle due componenti – le associazioni dei soggetti abilitati, da un lato, e quelle dei promotori finanziari, dall'altro – all'interno dell'Organismo.
Sembra a tal riguardo evidente che, quanto al "peso" della partecipazione di ciascuna associazione nell'Organismo, vi debba essere, in conformità dello spirito della legge, un'adeguata partecipazione tanto delle associazioni dei soggetti abilitati quanto di quelle dei promotori finanziari. In ogni caso, è da escludere che la Consob, nell'esercizio del potere ad essa delegato dalla legge, possa stabilire anche i rapporti percentuali di partecipazione all'Organismo, potere rientrante nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia statutaria dell'Organismo medesimo.
PARTE IV
DISCIPLINA DELL'ALBO
Art. 87
(Albo unico dei promotori)
1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 88.
2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;
d) data di iscrizione all'albo;
e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;
f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del promotore.
3. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.
4. La Consob comunica trasmette all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti di sospensione adottati nei confronti dei promotori.
Commento
Le minime variazioni apportate all'art. 87 sono funzionali ad assicurare la congruenza fra le locuzioni usate dall'art. 31, comma 4, del TUF e dal regolamento in esame.
La novità maggiore è costituita – in sintonia con quanto previsto all'art. 86, comma 1, lett. g – dall'indicazione nell'albo, oltre che dei provvedimenti di sospensione adottati dalla Consob, di quelli (ordinanze e sentenze dell'Autorità giudiziaria) che incidono sull'esercizio dell'attività del promotore (comma 2, lett. f).
Nel comma 3 si è ritenuto che, poiché la pubblicità da dare all'albo dei promotori non sembra doversi realizzare - come previsto nel passato da apposite norme - al 31 dicembre di ogni anno, essa debba concretizzarsi in una informativa da rendere in via continuativa, sfruttando a tal fine le possibilità offerte dalla rete internet, come già oggi avviene per l'albo pubblicato sul sito della Consob.
Nel comma 4 si è ritenuto che la Consob debba trasmettere all'Organismo tutti i provvedimenti dalla stessa adottati incidenti sull'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, e, quindi, non soltanto i provvedimenti di sospensione sanzionatoria ma anche quelli di radiazione dall'albo.
Art. 87-bis
(Sezioni territoriali)
1. L'albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo.
2. Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.
Commento
Il nuovo art. 31 del TUF è nel senso della soppressione delle attuali commissioni regionali/territoriali, non essendo queste più richiamate dal comma 6, ma anzi essendo affermato il principio dell'articolazione dell'albo in sezioni territoriali e dell'articolazione territoriale delle strutture e dell'attività dell'Organismo.
La nuova normativa attribuisce alla Consob il compito di "determina[re], con regolamento, i principi e i criteri" e non (come nel precedente testo) di disciplinare tout court, sempre con regolamento, le modalità di formazione dell'albo e le relative forme di pubblicità. La diversa formulazione della norma fa ritenere preferibile rimettere la definizione di tali partizioni dell'albo alla volontà dell'Organismo e, quindi, delle associazioni rappresentative degli interessi professionali delle categorie che partecipano all'Organismo stesso.
Parallelamente, pur risultando difficile, anche in ragione del suo prevedibile costo, pensare ad un'articolazione dell'Organismo sul territorio nazionale corrispondente a quella delle attuali commissioni regionali e provinciali, diffuse grazie alla presenza in ogni capoluogo di regione delle Camere di commercio presso le quali le commissioni per l'albo sono incardinate, è da ritenere che l'Organismo, nonostante l'autonomia organizzativa riconosciutagli dalla legge e pur dovendosi ispirare a criteri di economicità della propria azione, sia tenuto ad organizzare le proprie strutture ed attività nel rispetto del principio di articolazione territoriale sancito dall'art. 31, comma 4, del TUF. Appare poi evidente che debba esistere una correlazione tra le sezioni territoriali dell'albo e le strutture dell'Organismo presenti sul territorio a ciò non ostando alcuna previsione.
La soluzione scelta è stata quindi quella di dettare un numero minimo di sezioni territoriali dell'albo, a cui dovranno corrispondere le articolazioni territoriali dell'Organismo, e dei criteri di massima ai quali ancorare la definizione di tali sezioni, individuati nella omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.
La soluzione che segue ha carattere meramente esemplificativo dei criteri suesposti. Il risultato è comunque costituito da aggregazioni territoriali più grandi di quelle (in numero di undici) previste dal RI, nonché di quelle (in numero di ventuno) previste dal regolamento vigente:
- Nord Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria) 7300 iscritti (2);
- Nord (Lombardia) 11856 iscritti;
- Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige) 8533 iscritti;
- Centro Nord (Emilia-Romagna, Umbria, Marche) 10283 iscritti;
- Centro (Toscana, Lazio) 10958 iscritti;
- Centro Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna) 6265 iscritti;
- Sud (Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) 7973 iscritti.
Art. 88
(Requisiti per l'iscrizione)
1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:
a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del prescritti dal decreto regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al l'articolo 2 del decreto regolamento medesimo;
b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del prescritto dal decreto regolamento ministeriale;
c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto regolamento ministeriale.
Commento
La sola modifica rilevante della disposizione in commento concerne la previsione contenuta nella lett. c, secondo cui non è più la Consob ma l'Organismo, in quanto nuovo soggetto istituzionalmente competente alla tenuta dell'albo, ad accertare il possesso da parte dei richiedenti l'iscrizione all'albo dei requisiti di professionalità previsti dal regolamento ministeriale.
Art. 89
(Prova valutativa)
1. Le prove valutative, aventi carattere teorico – pratico, sono indette annualmente con cadenza almeno annuale dalla Consob dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob e consistono in una prova scritta ed in un colloquio. Le prove valutative devono consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di promotore.
2. La prova valutativa scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. Il colloquio verte sulle stesse materie della prova scritta.
3. La prova valutativa è superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio. La prova è organizzata e valutata da soggetti incaricati dall'Organismo e dotati di provata competenza professionale, non iscritti all'albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.
4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà tenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione.
5. L'Organismo, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob ai sensi del comma 1, stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento delle prove scritte e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative.
5-bis. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.
Commento
La riformulazione dell'articolato tiene conto della nuova ripartizione delle competenze fra la Consob e l'Organismo.
Le modifiche alla disposizione di cui si tratta sono tese a sancire la generale competenza dell'Organismo (quale soggetto ora istituzionalmente competente in via esclusiva alla verifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo) in materia di organizzazione e cura dello svolgimento dell'esame di abilitazione.
In particolare, nel nuovo art. 89, in attuazione della delega normativa di cui al citato art. 31, comma 6, lett. a e lett. c, del TUF, sono enunciati i principi ed i criteri riguardanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo. Fra questi paiono degni di nota: 1) la previsione di una cadenza almeno annuale nello svolgimento delle sessioni d'esame, atteso il rilevante interesse pubblico all'accesso all'albo (comma 1); 2) il carattere teorico - pratico della prova valutativa, che deve essere tesa a verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario (comma 1); 3) la previsione che la prova è predisposta ed è vagliata da soggetti incaricati dall'Organismo dotati di specifica professionalità, imparzialità ed indipendenza, anche rispetto ai soggetti abilitati ed alla categoria stessa dei promotori finanziari (comma 3).
Non è più previsto che la prova debba articolarsi in una prova scritta e in un colloquio orale, e non è più fissato un punteggio il cui raggiungimento è necessario per ritenere superata la stessa, essendo tali disposizioni di dettaglio incompatibili con l'autonomia organizzativa di cui dispone l'Organismo circa l'organizzazione e la gestione della prova valutativa.
Il comma 5-bis introduce un'importante novità imponendo, quale requisito necessario ai fini della partecipazione alla prova valutativa, il possesso dello stesso titolo di studio previsto dall'art. 3 del D.M. n. 472/1998 per l'iscrizione all'albo. Infatti, nel vigore dell'attuale assetto normativo (cfr. anche – oltre al citato art. 3 del D.M. – gli artt. 14, 15 e 16 del regolamento Consob n. 10629/1997), la partecipazione all'esame di abilitazione è consentita anche a coloro che non sono in possesso del citato titolo, tuttavia necessario per l'iscrizione, la quale, pertanto, in caso di superamento della prova, deve comunque essere posticipata fino al momento del conseguimento del titolo medesimo.
Art. 90
(Domanda di iscrizione)
(Soppresso)
Art. 91
(Iscrizione all'albo)
1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'L'Organismo procede all'iscrizione all'albo, sulla base dell' istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 87, comma 2.
2. Le commissioni inoltrano la proposta all'Organismo entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. L'Organismo decide entro il congruo termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta domanda; qualora entro detto tale termine nessun provvedimento sia adottato, la proposta domanda di iscrizione si intende accolta.
3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.
4. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Commento
L'abrogazione dell'art. 90 è diretta conseguenza dell'esclusiva competenza dell'Organismo nell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari e nello svolgimento della relativa istruttoria.
Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 91 tengono conto del fatto che, col venir meno delle commissioni regionali, l'intero procedimento istruttorio finalizzato all'iscrizione all'albo sarà svolto dall'Organismo, il quale sarà perciò destinatario non più della proposta di iscrizione formulata dalle commissioni regionali (proposta che ora le commissioni regionali indirizzano alla Consob, previo svolgimento della pertinente istruttoria) ma, direttamente, della domanda formalizzata dal soggetto richiedente l'iscrizione.
Nell'ambito dei principi e criteri relativi all'iscrizione all'albo (art. 31, comma 6, lett. c del TUF), la Consob ha ritenuto opportuno indicare i punti salienti di un iter procedimentale che dovrà essere individuato in dettaglio e pubblicizzato dall'Organismo. Si sottolinea la statuizione del principio del silenzio-assenso, nel caso di superamento dei termini fissati per l'istruttoria senza pervenire all'adozione del provvedimento di iscrizione ovvero di rigetto dell'istanza, finalizzata a consentire un percorso rapido ai procedimenti della specie e ad eliminare incertezze in merito alla loro conclusione.
Art. 92
(Cancellazione dall'albo)
1. L'Organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:
a) domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione;
b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 88, lettera a);
c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;
c-bis) mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo;
d) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.
2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), e b) e c-bis), su proposta della competente commissione, da inoltrarsi all'Organismo medesimo:
a) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cancellazione;
b) entro sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria relativa all'accertamento della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo. previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti. L'Organismo procede senza indugio alla cancellazione di cui al comma 1, lettere c) e d), al ricevimento della relativa richiesta da parte della Consob.
3. L'Organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera c), a seguito dell'accertamento del relativo presupposto. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e c-bis) ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.
4. L'Organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all'Organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.
5. L'Organismo procede alla cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della istruttoria relativa al mancato pagamento del contributo di vigilanza. Nel caso previsto dal comma 4, i termini indicati sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.
6. L'Organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera d), a seguito del provvedimento di radiazione adottato dalla Consob.
7. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), e c) e c-bis), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 88, lettera a), ovvero abbiano corrisposto il i contributoi di vigilanza dovuti;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione delibera di radiazione.
Commento
L'articolo in esame ha subìto rilevanti modifiche tese non solo ad apportare mutamenti di carattere sostanziale alle disposizioni ivi contenute, ma anche a ricondurre ad organicità ed omogeneità la sequenza delle norme previste.
Di rilievo è la previsione, introdotta al comma 1, lett. c-bis, secondo cui anche il mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo costituisce una causa di cancellazione dall'albo.
Come è noto, infatti, il TUF ha previsto che l'autonomia finanziaria dell'Organismo sia garantita attraverso la contribuzione degli "iscritti" e dei "richiedenti l'iscrizione". I soggetti già iscritti dovranno quindi versare, oltre al contributo di vigilanza a favore della Consob, il contributo funzionale al sostenimento dei costi di gestione di spettanza dell'Organismo. Il mancato pagamento anche di uno solo di tali contributi comporterà la cancellazione dall'albo. Si deve sottolineare, in proposito, che, ove non sia frutto di mero disguido (circostanza che è comunque agevolmente accertabile nel corso del procedimento di cancellazione de quo), il mancato pagamento è sintomo evidente della sopravvenuta carenza di interesse all'iscrizione all'albo, che non si concretizza, come dovrebbe a termini di regolamento, nella presentazione di una apposita istanza di cancellazione.
Tale procedimento è quindi previsto nell'interesse stesso degli iscritti che, in alcuni casi, cessano di operare (temporaneamente o definitivamente) ed omettono di chiedere la cancellazione, causando così l'accumulo degli oneri contributivi relativi a vari anni senza aver alcun interesse a mantenere l'iscrizione (iscrizione che, in ogni caso, può essere nuovamente richiesta in qualsiasi momento senza dover superare una nuova prova valutativa).
Le circostanze appena descritte non devono apparire di rilievo solo marginale ove si consideri che nell'ultimo anno – soprattutto per effetto del notevole turn over che si registra nel settore - il procedimento di cancellazione per omesso pagamento del contributo di vigilanza è stato avviato nei confronti del 10% circa degli iscritti, ossia oltre seimila soggetti.
Il nuovo comma 2 distingue i procedimenti di competenza dell'Organismo (lettere a, b, c-bis) da quelli avviati e portati a termine dalla Consob, il cui atto finale è la cancellazione dall'albo, che sarà operata dal primo "senza indugio" su semplice richiesta della seconda (lettere c, d).
Il nuovo comma 3 ha, invece, lo scopo esclusivo di definire meglio le modalità di svolgimento dei procedimenti di cancellazione per omesso pagamento del contributo, fissando un ragionevole arco di tempo (45 giorni) oltre la scadenza del termine di pagamento, decorso il quale l'Organismo procederà ogni anno alla cancellazione, direttamente ovvero su richiesta della Consob.
La sospensione dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti di cancellazione (commi 4 e 5 del testo precedente) non è più prevista. Tale sospensione trovava la sua ragion d'essere nella necessità di evitare che la cancellazione dall'albo potesse diventare per il promotore un espediente per evitare l'avvio o la conclusione nei suoi confronti di un procedimento sanzionatorio. Poiché oggi si ritiene che, nell'avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di un soggetto, la Consob possa prescindere dall'attualità della qualità di iscritto all'albo, qualità che ovviamente doveva essere presente all'epoca del compimento dei presunti illeciti, le previsioni di cui ai commi 4 e 5 non hanno più ragion di esistere. Rispetto alle precedenti previsioni regolamentari, si procederà quindi ugualmente ad una cancellazione – ad esempio, a domanda dell'interessato – anche se sono in corso accertamenti sull'operato del richiedente, fatta salva la possibilità che la Consob deliberi, all'esito del procedimento, nei casi più gravi, la radiazione del soggetto, sia pure successivamente alla sua cancellazione dall'albo.
Il comma 7, nel disciplinare le modalità di reiscrizione all'albo, presenta lievi modifiche rispetto alla versione attuale rese necessarie per coordinare la disposizione con i commi precedenti. Al riguardo, si osserva che, pur non mancando una certa ambiguità nell'espressione usata dal legislatore, sembrano doversi far coincidere le reiscrizioni con le "cause di riammissione" richiamate all'art. 31, comma 6, lett. c, del TUF.
Art. 92-bis
(Obblighi dei promotori nei confronti dell'Organismo)
1. I promotori sono tenuti a comunicare senza indugio all'Organismo:
a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 97;
b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente e all'articolo 87, comma 2, lettera c).
2. I promotori sono tenuti a comunicare all'Organismo la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.
3. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai promotori la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.
Commento
L'articolo in esame sostituisce l'attuale art. 85, relativo agli obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni, rispetto al quale non reca variazioni rilevanti, se non quelle dovute alla soppressione delle commissioni regionali /territoriali.
Rispetto alla versione precedente, la nuova disposizione fa riferimento al "luogo", anziché ai "luoghi" di conservazione della documentazione, al fine di evitare possibili interpretazioni della norma incompatibili con la sua ratio.
Quest'ultima è, infatti, da collegare al potere ispettivo che la legge attribuisce alla Consob e che difficilmente potrebbe essere esercitato con la necessaria tempestività qualora molteplici fossero i luoghi di conservazione della documentazione contrattuale relativa agli investitori assegnati a ciascun promotore (cfr., in tal senso, comunicazione DAL/97007324 del 21.8.1997). La notizia, acquisita dall'Organismo ed inserita nel sistema informativo a cura dello stesso, sarà quindi immediatamente disponibile anche per la Consob.
Il comma 3 rappresenta una novità che trae origine dalla eventuale necessità dell'Organismo di approfondire talune circostanze nello svolgimento di istruttorie di cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità.
PARTE V
ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI
Art. 93
(Ambito di attività)
1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.
Art. 94
(Incompatibilità)
1. L'attività di promotore è incompatibile:
a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;
b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;
d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;
e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.
Art. 95
(Regole generali di comportamento)
1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e all'articolo 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
Commento
Nel confermare integralmente le disposizioni di cui agli art. 93 e 94, si ritiene di limitare le modifiche all'art. 95 a quella dovuta alla necessità di eliminare il riferimento all'art. 79 a seguito della soppressione delle commissioni territoriali/regionali.
Art. 96
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori)
1. Al momento del primo contatto, il promotore:
a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.
2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.
4. Nella promozione e collocamento a distanza:
a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;
b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.
5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.
6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
7. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
7-bis. Il promotore non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dell'investitore o comunque al medesimo collegati.
Commento
L'articolo in esame è stato integrato con l'aggiunta del comma 7-bis.
La disposizione ivi contenuta deriva dall'esigenza di introdurre una specifica previsione con riferimento ad un comportamento spesso verificato nell'attività di vigilanza. La norma costituisce la trasposizione regolamentare di una regola già oggi presente in molti codici di autodisciplina adottati dai soggetti abilitati. L'intento è quindi quello di rafforzarne il contenuto precettivo. La sua finalità è peraltro quella di vietare una condotta di pericolo presunto, prescindendo dal preventivo assenso o meno all'utilizzo dei codici da parte del cliente titolare degli stessi.
Con riferimento al nuovo divieto si ritiene tuttavia di non dovere prevedere una fattispecie sanzionatoria ad hoc (cfr. il dettato dell'art. 98), atteso che la gravità della condotta ha connotazioni assai variabili, non facilmente riconducibili in via preventiva nel quadro di una precisa ipotesi sanzionatoria, ed esige pertanto un trattamento calibrato in modo differente a seconda dei diversi casi concreti. Infatti, nell'ipotesi in cui l'utilizzo dei codici telematici sia stato preventivamente autorizzato dal cliente titolare degli stessi, la condotta del promotore - in ogni caso non corretta e quindi vietata - si traduce in un'irregolarità più lieve. Al contrario, nell'opposto caso in cui l'utilizzo dei codici non sia stato autorizzato dal cliente, la violazione configura, quanto meno, un'ipotesi di operatività non autorizzata, fattispecie quest'ultima che nel novellato art. 98 si ritiene di dover sanzionare con la radiazione dall'albo.
Art. 97
(Conservazione della documentazione)
1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, neil luoghio comunicatio ai sensi dell'articolo 85 92-bis, copia della seguente documentazione:
a) contratti promossi per suo tramite;
b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;
c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.
2. Si applica il disposto dell'articolo 69, comma 2.
3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.
Commento
L'art. 97 del RI ha sino ad oggi dato buona prova di sé e si è peraltro dimostrato particolarmente innovativo, avendo previsto che la documentazione del promotore può essere conservata mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici e digitali, ovvero in altra forma tecnica equivalente (art. 97, comma 2). Si ritiene perciò di poterne confermare i contenuti.
Le modifiche apportate al comma 1 derivano dalla necessità di coordinare tale disposizione con l'art. 92-bis, comma 1, sopra commentato.
PARTE VI
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI
Art. 98
(Sanzioni)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.
2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:
a) dispone la radiazione in caso di:
1. violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;
2. offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;
3. contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
4. acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;
5. comunicazione o trasmissione all'investitore
,o alla Consobo alle commissionidi informazioni o documenti non rispondenti al vero;6. sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;
6-bis) perfezionamento di operazioni non autorizzate dall'investitore, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
b) dispone la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:
1. inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 93;
2. esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 94;
3. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2;
4. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 3;
5. violazione della disposizione di cui all'articolo 96, comma 5
, secondo periodo;6. accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 96, comma 6;
7. percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 96, comma
87;8. inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 97;
c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:
1. inosservanza degli obblighi di cui all'articolo
8592-bis;2. violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1 e 2.
3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.
Commento
L'articolo conferma nella sostanza i tipi di violazione, i principi ed i criteri indicati dall'attuale art. 98: esso prevede tuttavia una nuova fattispecie, precedentemente non sanzionata dall'articolo stesso.
Si tratta dell'ipotesi di perfezionamento, da parte del promotore, di operazioni non autorizzate dall'investitore, a valere sui rapporti intestati, cointestati o comunque collegati all'investitore. Analogamente a quanto previsto per fattispecie ugualmente gravi, relative ad operatività illecite che escludono il risparmiatore dal processo decisionale sulle scelte di investimento (tradendo pertanto uno dei principi fondamentali alla base di un corretto rapporto tra promotore ed investitore), la sanzione applicabile è la radiazione.
Considerato, inoltre, che l'art. 39, comma 3, della legge 262/2005 ha quintuplicato le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, si è ritenuto opportuno indicare le sanzioni con un mero rinvio alla rispettiva lettera del comma 1 dell'art. 196 del TUF, anziché precisarne l'entità.
Si è ritenuto, infine, opportuno modificare il dettato della disposizione di cui all'art. 98, comma 3, del RI, nel senso di precisare che, in presenza di circostanze attenuanti ovvero aggravanti, l'applicazione della sanzione immediatamente inferiore o superiore riguarda non l'entità della sanzione stessa ma la relativa tipologia. Ciò consente di dare attuazione normativa alla prassi – sinora seguita con qualche incertezza, atteso il non esplicito dettato regolamentare – di applicare, ad esempio, la sospensione sanzionatoria dall'albo anche per un periodo inferiore a quattro mesi in presenza di fattispecie circostanziate che, invece, sarebbero astrattamente sanzionabili con la radiazione.
Art. 98-bis
(Provvedimenti cautelari)
1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del Testo Unico, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.
2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, la Consob valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il promotore è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario.
Commento
L'articolo è di nuova introduzione e dà attuazione a quanto disposto dall'art. 31, comma 6, lett. e del TUF che incarica la Consob, fra l'altro, della definizione dei principi e criteri relativi "ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1".
La disposizione concerne quindi:
I) i provvedimenti di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario per un periodo massimo di 60 giorni (art. 55, comma 1, TUF) e per un periodo massimo di un anno (art. 55, comma 2, TUF), entrambi oggetto dell'analisi di cui al presente commento, rispettivamente sub A) e B);
II) le sanzioni previste dall'art. 196, comma 1, del TUF ed i provvedimenti applicativi delle sanzioni stesse (richiamo scritto; sanzione amministrativa pecuniaria; sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; radiazione dall'albo), già considerati in sede di commento all'art. 98.
A) Con riferimento ai principi e criteri relativi all'adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario per un periodo massimo di 60 giorni, occorre considerare preliminarmente che l'adozione di tale misura ha carattere eccezionale, tenuto conto delle immediate e gravi ripercussioni sulla sfera lavorativa del destinatario e, conformemente a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, del TUF, trova applicazione solo nei casi di effettiva necessità ed urgenza, caratterizzati dalla rilevante gravità della fattispecie trattata e nei quali l'impianto probatorio sia specificamente circostanziato ed evidenzi in modo puntuale il compimento da parte del promotore delle condotte segnalate.
Pertanto, in sede di redazione della disposizione, si è ritenuto che, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 55, comma 1, del TUF, la Consob valuti la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.
B) Con riferimento ai principi e criteri relativi ai provvedimenti di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario per un periodo massimo di un anno (art. 55, comma 2, del TUF) è doveroso considerare preliminarmente che:
a) ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUF, la Consob, in presenza dei presupposti ivi indicati, ha facoltà di adottare o meno il provvedimento cautelare in questione ["La Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività (…)"]: l'adozione dell'atto cautelare di cui si tratta, pertanto, non va intesa come misura automaticamente applicabile sussistendo le circostanze di cui all'art. 55, comma 2, del TUF, ma deve invece essere vista come espressione della discrezionalità amministrativa della Consob;
b) la Consob, ai fini dell'adozione di tale provvedimento cautelare, di norma ha conoscenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione dell'atto amministrativo molto tempo dopo l'adozione dei pertinenti atti giudiziari: ne deriva il rischio di uno svilimento della natura cautelare della misura di cui si tratta;
c) l'esigenza cautelare a fondamento del provvedimento di sospensione di competenza della Consob deve basarsi sull'idoneità delle fattispecie di reato per le quali il promotore ha assunto la qualità di imputato ovvero delle circostanze per le quali il promotore è stato sottoposto alle misure cautelari personali a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario.
Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente che nell'adozione del provvedimento di cui all'art. 55, comma 2, del TUF, la Consob non potrà prescindere dall'esaminare e dal valutare le circostanze per le quali il promotore finanziario è stato imputato o è stato sottoposto a misure cautelari personali, dovendo tener conto, in particolare, del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario. Soltanto infatti attraverso tale valutazione, da svolgersi in contraddittorio con il soggetto interessato, sarà possibile limitare l'adozione del provvedimento in questione ai soli casi in cui ricorra l'esigenza di evitare – nelle more dell'accertamento dell'illecito e fino a quando ne sussistano i presupposti – effetti perniciosi per la fiducia nel buon funzionamento del mercato nel suo complesso, nonché per la credibilità e l'affidabilità di soggetti chiamati a svolgere professionalmente l'offerta fuori sede nei confronti degli investitori.
PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 99
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Il presente libro, salvo quanto disposto dai commi successivi, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni di cui ai Capi I e VI del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997.
2. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'Organismo e delle commissioni territoriali e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II, III e IV del presente Libro.
3. Ai fini della costituzione delle commissioni territoriali si osservano le disposizioni contenute nel presente Libro.
4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
4-bis) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.
5. Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività delle commissioni territoriali dell'Organismo.
Commento
L'art. 99 nuovo testo riprende, con gli opportuni adattamenti, la precedente versione del medesimo articolo.
Resta fermo che le nuove disposizioni sull'Organismo non entrano in vigore immediatamente, ma dalla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari previsto dall'art. 31 del TUF, come modificato dalla legge n. 262/2005. Sino a tale momento continueranno ad applicarsi l'art. 31 e le corrispondenti disposizioni regolamentari nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge sul risparmio (art. 42, comma 2, della legge n. 262/2005).
Il comma 4-bis) risponde all'esigenza di evitare che, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'Organismo, comportamenti attualmente sanzionati rimangano privi di sanzione in quanto non più contemplati nella nuova stesura dell'art. 98 (destinato ad entrare in vigore da subito secondo il comma 1 della disposizione in commento) ma che tuttavia potrebbero continuare ad essere riscontrati nella prassi, fintantoché continueranno ad operare le commissioni regionali e provinciali.
__________________________
Note:
1. L'art. 42, comma 2, della legge n. 262/2005 prevede che, fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi del nuovo art. 31 del TUF, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari contenute nel citato art. 31 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge.
2. I dati relativi al numero degli iscritti all'albo dei promotori si riferiscono al 31 dicembre 2005.