Regolamento intermediari - Disciplina attuativa dell'articolo 31 del TUF modificato dalla legge n. 262/2005 in materia di albo e attività dei promotori finanziari - Esiti della consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REGOLAMENTO INTERMEDIARI
DISCIPLINA ATTUATIVA DELL’ARTICOLO 31 DEL TUF MODIFICATO DALLA LEGGE N. 262/2005 IN MATERIA DI ALBO E ATTIVITA’ DEI PROMOTORI FINANZIARI
ESITO DELLE CONSULTAZIONI
1° giugno 2007
Il 2 marzo 2007 la Consob ha diffuso un documento di consultazione in merito alle modifiche normative da apportare al libro V del Regolamento Intermediari (di seguito RI) in attuazione dell’articolo 31, commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (di seguito TUF), modificati dalla Legge n. 262/2005, in materia di albo e attività dei promotori finanziari.
A conclusione della fase di consultazione sono pervenute le osservazioni di AYNIL srl, ANASF, ASSORETI, ABI, ASSOUTENTI LAZIO - UMBRIA e Comitato per la costituzione di Assonova – Associazione promotori finanziari.
Nel presente documento si dà conto delle osservazioni pervenute e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione. Il documento riproduce il testo delle norme rese note per la consultazione che sono state oggetto di osservazioni, le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e, se del caso, il nuovo testo adottato.
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Art. 78
(Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per:
a) “regolamento ministeriale”: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;
d) “Organismo”: l’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
e) “albo”: l’albo unico dei promotori finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
f) “promotore”: il promotore finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 31, comma 4, del Testo Unico;
g) “sezioni territoriali”: le sezioni dell’albo indicate all’articolo 87-bis;
h) “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;
i) “gruppo”: il gruppo definito dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico;
i-bis) “prove valutative”: le prove valutative di cui all’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;
i-ter) “contributo di vigilanza”: la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
OSSERVAZIONI
In merito alle definizioni contenute nell’art. 78, due osservatori suggeriscono di introdurre anche una definizione dei contributi dovuti all’Organismo, al fine di meglio precisare i termini in uso nel regolamento.
In particolare un osservatore suggerisce di introdurre nel comma 1 la lettera i-quater, recante la seguente definizione:
“i-quater) “contributo previsto dall’Organismo”: la contribuzione prevista per il sostenimento dei costi di gestione di spettanza dell’Organismo”.
L’altro osservatore, invece, propone la seguente definizione:
“i-quater) “contributi dovuti all’Organismo”: le contribuzioni previste dall’art. 31, comma 4, del Testo Unico ”.
CONSIDERAZIONI
Si ritiene di condividere le osservazioni espresse; la previsione di contribuzioni di specifica pertinenza dell’Organismo deriva, infatti, dal dettato della disposizione di cui all’art. 31, comma 4, del TUF.
Tra le due definizioni proposte si ritiene preferibile quella riportata per seconda, in quanto facente diretto riferimento alla disposizione primaria. Tuttavia, per assicurare coerenza al dettato dell’art. 92, comma 1, lett. c-bis del documento in esame 1, pare opportuno fare riferimento, in sede definitoria, al “ contributo dovuto all’Organismo” – da intendersi perciò come unico ed onnicomprensivo – e non ai “ contributi dovuti all’Organismo”, come invece proposto dall’osservatore.
Ciò posto, si ritiene di dover modificare la norma nei termini che seguono, evidenziando in grassetto la parte aggiunta rispetto al testo originario:
Art. 78
(Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per:
a) “regolamento ministeriale”: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;
d) “Organismo”: l’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
e) “albo”: l’albo unico dei promotori finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
f) “promotore”: il promotore finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 31, comma 4, del Testo Unico;
g) “sezioni territoriali”: le sezioni dell’albo indicate all’articolo 87-bis;
h) “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;
i) “gruppo”: il gruppo definito dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico;
i-bis) “prove valutative”: le prove valutative di cui all’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;
i-ter) “contributo di vigilanza”: la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
i-quater) “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’art. 31, comma 4, del Testo Unico.
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Art. 86-quater
(Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell’Organismo)
1. L’interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall’Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob formula le proprie osservazioni nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami privi di motivazione sono considerati improcedibili.
2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo l’avvio dell’esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all’istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall’Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo le proprie conclusive considerazioni.
OSSERVAZIONI
Con riferimento al comma 2 dell’art. 86-quater, un partecipante alla consultazione, pur condividendo l’impostazione adottata in tema di trattazione dei reclami, secondo la quale le considerazioni formulate dalla Consob non sono vincolanti per l’Organismo, che rimane dunque libero di uniformarsi o meno alle stesse, sottolinea che la formulazione della disposizione che qualifica le considerazioni della Consob con il termine “conclusive”, rischia di ingenerare un fraintendimento circa la natura non vincolante delle stesse. Pertanto il partecipante alla consultazione propone di espungere tale aggettivo dal dettato della norma.
CONSIDERAZIONI
Si ritiene di poter accogliere la proposta formulata, atteso che la qualificazione delle considerazioni finali della Consob quali considerazioni “conclusive” non è determinante ai fini della formulazione della disposizione di cui si tratta.
Ciò posto, si ritiene di dover modificare la norma nei termini che seguono, evidenziando in barrato/grassetto la parola eliminata:
Art. 86-quater
(Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell’Organismo)
1. L’interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall’Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob formula le proprie osservazioni nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami privi di motivazione sono considerati improcedibili.
2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo l’avvio dell’esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all’istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall’Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo le proprie conclusive considerazioni.
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Art. 86-quinquies
(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati)
1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti.
2. Le associazioni dei promotori:
a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori regolarmente iscritti all’albo;
c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all’albo al 31 dicembre dell’anno di riferimento ed un’articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.
3. Le associazioni dei soggetti abilitati:
a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all’albo al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
OSSERVAZIONI
Con riferimento all’art. 86-quinquies, un osservatore ritiene che i requisiti di rappresentatività individuati non sono sufficientemente rigorosi, e quindi sono inidonei a realizzare un’efficace selezione delle associazioni effettivamente rappresentative, con il rischio di una eccessiva frammentazione delle rappresentanze di categoria all’interno dell’Organismo, suscettibile di generare difficoltà e inefficienze nel funzionamento dello stesso. In particolare, l’osservatore ritiene:
- troppo breve il tempo minimo di tre anni di operatività dell’associazione (comma 2, lett. a; comma 3, lett. a);
- troppo bassa la percentuale del 10% come soglia minima di promotori associati (comma 2, lett. b) o impiegati da intermediari (comma 3, lett. b), individuando nel 15% la soglia minima idonea ad assicurare adeguata rappresentatività;
- inadeguato per difetto il limite di dieci regioni come campo minimo per la diffusione geografica dell’associazione dei promotori (comma 2, lett. c).
Sul punto, pertanto, l’osservatore raccomanda una riconsiderazione dei criteri in oggetto nel senso di un supplemento di rigore.
Un altro partecipante alla consultazione ritiene, invece, che l’art. 86-quinquiesavrebbe dovuto prevedere nuovi criteri di rappresentatività, diversi da quelli individuati nella delibera n. 12636/2000, “di ben sette anni addietro”, che fossero “più sensibili agli aspetti sostanziali (come lo statuto e l’effettiva partecipazione degli associati) e meno miranti a griglie per escluderne l’ingresso”.
Infine, un altro osservatore, da parte sua, lamenta la possibilità che la norma escluda dall’Organismo la partecipazione di rappresentanze di promotori già aderenti alle strutture sindacali di settore ed “alle dipendenze di banche”.
Relativamente all’ulteriore profilo della rappresentanza delle associazioni dei promotori e dei soggetti abilitati nella governance dell’Organismo, un osservatore dichiara di condividere le considerazioni contenute nel documento di consultazione secondo cui “ è da escludere che la Consob, nell’esercizio del potere ad essa delegato dalla legge, possa stabilire anche i rapporti percentuali di partecipazione all’Organismo (di ciascuna associazione), potere rientrante nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia statutaria dell’Organismo medesimo”. Tuttavia l’osservatore ritiene che questa impostazione non sia incompatibile con una precisazione che sarebbe invece opportuno introdurre, considerata la necessità di distinguere fra rappresentanza complessiva dei promotori e dei soggetti abilitati da un lato e, dall’altro ed all’interno di ciascuna delle due, rappresentanza delle diverse associazioni che eventualmente abbiano titolo a una presenza nell’Organismo (nel caso vi siano più associazioni rappresentative di promotori e/o di soggetti abilitati). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’osservatore condivide l’impostazione seguita secondo cui non spetta alla Consob definire le percentuali di partecipazione all’Organismo di ciascuna associazione. Invece, relativamente al peso che dovrebbero avere all’interno dell’Organismo le due componenti fondamentali (associazioni dei promotori da una parte e associazione dei soggetti abilitati dall’altra), lo stesso osservatore sollecita sul punto una presa di posizione della Consob nel senso di richiedere una partecipazione “tendenzialmente paritaria”. Tale previsione non sarebbe contrastante con il rispetto dell’autonomia statutaria dell’Organismo; essa non avrebbe valore imperativo e cogente bensì puramente suppletivo e derogabile per accordo delle associazioni interessate che, nella loro autonomia, rimarrebbero libere di concordare un modello di ripartizione non paritario.
CONSIDERAZIONI
Si ritiene di non poter condividere le osservazioni formulate in relazione all’art. 86-quinquies. Si ribadisce dunque quanto sinteticamente rappresentato nel commento all’art. 86-quinquiescontenuto nel documento di consultazione.
Relativamente ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati, si ritiene che, allo stato, non esistano motivi per discostarsi da quanto a suo tempo previsto in materia dalla delibera Consob n. 12636 del 28 giugno 2000 (“Applicazione dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998”) nella quale venivano individuati determinati requisiti di rappresentatività che in questa sede si ritiene quindi di dover confermare. Infatti, le previsioni contenute nel citato provvedimento paiono idonee a conciliare l’esigenza di assicurare una significativa stabilità strutturale delle associazioni componenti l’Organismo (il che sarebbe posto in dubbio se fossero accettate proposte in tal senso maggiormente espansive) e quella di non ostacolare la partecipazione di nuovi attori (come si verificherebbe, invece, se fossero accolte proposte di inasprimento dei criteri selettivi).
Circa l’ulteriore questione relativa alla rappresentanza delle associazioni dei promotori e dei soggetti abilitati nella governance dell’Organismo, si evidenzia che l’art. 31, comma 6, lett. b)del TUF fa espresso riferimento alla determinazione, da parte della Consob, dei “(…) principi e criteri relativi (…) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati”. In merito si ribadisce quanto già espresso nel documento di consultazione in sede di commento all’art. 86-quinquiese si conferma la convinzione che la Consob – nell’ambito del corretto esercizio del potere regolamentare alla stessa delegato – non possa stabilire, oltre ai requisiti di rappresentatività delle associazioni costituenti l’Organismo, anche le percentuali di partecipazione delle associazioni all’Organismo medesimo, quantunque restrittivamente riferite – come propone l’osservatore – alla sola individuazione dei rapporti di partecipazione fra associazioni professionali dei promotori finanziari da un lato e dei soggetti abilitati dall’altro. Infatti, attesa la natura negoziale dell’Organismo (in quanto associazione dotata di personalità giuridica), non pare sostenibile la legittimità di una eventuale eterodeterminazione del contenuto del contratto associativo da parte dell’autorità amministrativa in assenza di una espressa previsione legislativa in tal senso. Nel rispetto dell’autonomia sancita dalla legge, sarà perciò onere delle associazioni interessate trovare nello statuto dell’Organismo la soluzione per eventuali conflitti e le modalità attraverso le quali aprire l’Organismo stesso alla partecipazione di tutti i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
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Art. 87
(Albo unico dei promotori)
1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 88.
2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all' estero, con i relativi indirizzi;
d) data di iscrizione all'albo;
e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;
f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività del promotore.
3. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico l’albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.
4. La Consob trasmette all’Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati nei confronti dei promotori.
OSSERVAZIONI
Con riferimento al comma 4 dell’art. 87, un partecipante alla consultazione ritiene opportuno prevedere che la trasmissione all’Organismo, da parte della Consob, dei provvedimenti dalla stessa adottati debba avvenire “tempestivamente”. Poiché infatti l’art. 86-terprevede che l’Organismo dia immediata comunicazione alla Consob delle circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza di cui venga a conoscenza, la modifica suggerita sancirebbe una reciprocità nelle modalità di trasmissione delle informazioni, richiedendo ad entrambe le Autorità immediatezza e tempestività nello scambio delle stesse. Pertanto il partecipante alla consultazione propone di integrare l’art. 87, comma 4, suggerendo la seguente formulazione:
“La Consob trasmette tempestivamente all’Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati nei confronti dei promotori”.
L’osservatore, inoltre, evidenzia che, in base alla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 87, dovrebbero costituire oggetto di comunicazione i provvedimenti di radiazione, di sospensione sanzionatoria e di sospensione cautelare. Tuttavia, nel commento contenuto nel documento di consultazione si fa riferimento ai soli provvedimenti di radiazione e sospensione sanzionatoria; l’osservatore dunque chiede che si chiarisca se l’omissione del riferimento nel commento ai provvedimenti di sospensione cautelare sia dovuta, come sembrerebbe, ad un mero refuso.
CONSIDERAZIONI
Si ritiene di accogliere l’osservazione formulata circa l’opportunità di prevedere – in sede regolamentare – una trasmissione tempestiva all’Organismo da parte della Consob dei provvedimenti da quest’ultima adottati incidenti sull’iscrizione all’albo dei promotori. L’accoglimento di tale osservazione comporta comunque la necessità, tenuto conto della natura ricettizia dei provvedimenti medesimi, di prevedere che tale “tempestiva” comunicazione avrà ad oggetto i provvedimenti che siano stati già comunicati all’interessato.
Circa il quesito sollevato in merito ai provvedimenti cautelari si evidenzia che – atteso quanto espressamente previsto dall’art. 87, comma 2, lett. f), del documento di consultazione 2- saranno oggetto di comunicazione all’Organismo anche i provvedimenti di natura cautelare, posto che gli stessi incidono comunque sull’esercizio dell’attività del promotore.
Ciò posto, si ritiene di dover modificare la norma nei termini che seguono, evidenziando in barrato/grassetto le parole eliminate ed in grassetto le parole aggiunte rispetto al testo originario:
Art. 87
(Albo unico dei promotori)
1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 88.
2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all' estero, con i relativi indirizzi;
d) data di iscrizione all'albo;
e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;
f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività del promotore.
3. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico l’albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.
4. La Consob trasmette tempestivamente all’Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati nei confronti dei promotori e comunicati ai promotori.
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Art. 87-bis
(Sezioni territoriali)
1. L’albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell’Organismo.
2. Le sezioni territoriali dell’albo sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.
OSSERVAZIONI
Relativamente al comma 2 dell’art. 87-bis, un partecipante alla consultazione ritiene che il riferimento al principio di omogeneità per l’individuazione delle sezioni territoriali dell’albo, senza altra specificazione, potrebbe essere interpretato in un modo eccessivamente rigido e tale da implicare una equivalenza troppo spinta fra i parametri numerico-geografici delle varie sezioni. Pertanto viene suggerita una maggiore flessibilità nella formulazione della norma premettendo, ad esempio, al termine “omogeneità” un aggettivo come “sostanziale” o “tendenziale”.
CONSIDERAZIONI
L’osservazione formulata appare plausibile e sostanzialmente condivisibile. Pertanto si ritiene di poter qualificare come “sostanziale” l’omogeneità delle sezioni territoriali indicata nell’art. 87-bis.
Ciò posto, si ritiene di dover modificare la norma nei termini che seguono, evidenziando in grassetto la parola aggiunta rispetto al testo originario:
Art. 87-bis
(Sezioni territoriali)
1. L’albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell’Organismo.
2. Le sezioni territoriali dell’albo sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.
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Art. 89
(Prova valutativa)
1. Le prove valutative, aventi carattere teorico – pratico, sono indette con cadenza almeno annualedall’Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Le prove valutative devono consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di promotore.
2. La provavalutativa vertealmeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell’attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.
3. La prova è organizzata e valutata da soggetti incaricati dall’Organismo e dotati di provata competenza professionale, non iscritti all’albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.
5. L'Organismo stabilisce le date, le sedie le modalità di svolgimento delle prove e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative.
5-bis. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.
OSSERVAZIONI
Commi 1 e 5
Un partecipante alla consultazione osserva che mentre la rubrica dell’art. 89 è intitolata “Prova valutativa”, nel teso dell’articolo medesimo (commi 1 e 5), continua a farsi riferimento alle “prove valutative”. Pertanto l’osservatore chiede di “uniformare la terminologia dell’art. 89, recando anche nel testo della norma la menzione di prova valutativa (al singolare anziché al plurale), evitando, così, l’insorgere del dubbio che debbano essere svolte necessariamente più prove ai fini dell’accesso all’albo”.
CONSIDERAZIONI
Si ritiene di condividere l’osservazione formulata.
OSSERVAZIONI
Comma 2
Con riferimento al comma 2, un osservatore, pur condividendo la definizione delle materie su cui verte la prova valutativa (definizione già contenuta nell’attuale disciplina) ritiene necessaria una più precisa “ circoscrizione dei reali contenuti della prova”, demandando all’Organismo il compito di definire in modo puntuale e completo, l’ambito di “ temi e conoscenze su cui verterà la prova valutativa”. Sempre secondo l’osservatore “tale impostazione dovrà essere standardizzata a livello nazionale evitando ogni ipotesi di differenze tra Sezioni Territoriali”.
CONSIDERAZIONI
Le osservazioni formulate con riferimento al comma 2 non sono condivisibili; un loro accoglimento, infatti, presupporrebbe, in pratica, l’articolazione da parte della Consob di una normativa di dettaglio incompatibile con l’autonomia di cui dispone l’Organismo in materia di prova valutativa, come peraltro già specificato nel documento di consultazione in sede di commento all’articolo. Infatti, proprio per tenere conto della citata autonomia, le disposizioni in questione sono state modificate nel senso di fornire semplicemente la cornice della materia entro la quale l’Organismo potrà esplicare la propria autonomia.
OSSERVAZIONI
Comma 3
Con riferimento alla formulazione della disposizione di cui al comma 3, un partecipante alla consultazione ritiene che la stessa sembra “ demandare il potere di organizzare e valutare la prova ai soggetti incaricati dall’Organismo, laddove invece tale potere dovrebbe spettare all’Organismo, che poi si avvale di soggetti dotati di comprovata esperienza professionale”.
Con riferimento al comma 3 dell’art. 89, tre osservatori non condividono la scelta di escludere i promotori finanziari e gli esponenti e i dipendenti dei soggetti abilitati dal novero delle persone cui possa essere demandata la valutazione della prova.
Tale esclusione, che impedisce che ad accertare la preparazione dei candidati siano proprio i soggetti che operano professionalmente nello specifico campo di attività cui la prova si riferisce, avrebbe l’effetto di screditare le categorie professionali in questione, e contrasterebbe con il dato ricorrente secondo cui le commissioni esaminatrici per l’accesso alle varie professioni sono sempre composte anche dai soggetti che esercitano le professioni medesime.
Uno dei tre osservatori ritiene inoltre che l’imparzialità e l’indipendenza dei soggetti incaricati dall’Organismo di esaminare le prove dei candidati potrebbero essere garantite attraverso la previsione, da parte dell’Organismo, di apposite cause di incompatibilità, in modo da evitare che ad esprimere il giudizio finale siano soggetti che abbiano uno specifico interesse, ad esempio derivante dall’esistenza di rapporti di parentela o di lavoro con il candidato.
Pertanto l’osservatore ritiene che il comma 3 dell’art. 89 debba essere modificato nel modo che segue “la prova è organizzata e valutata dall’Organismo, il quale a tal fine si avvale di soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall’Organismo”.
Un altro osservatore suggerisce di prevedere, nei confronti dei promotori che facessero parte delle commissioni esaminatrici, adeguati requisiti di professionalità e moralità quali, ad esempio, l’iscrizione all’albo da un certo numero di anni e il fatto di non essere mai incorsi in sanzioni disciplinari; tali previsioni, secondo l’osservatore, dovrebbero essere, comunque, adottate dall’Organismo in sede di autoregolamentazione, nell’osservanza dei principi di “trasparenza, correttezza, efficacia e prevenzione dei conflitti di interesse” che la Consob potrebbe dettare, integrando la formulazione dell’art. 86, comma 1, lett. d), nel modo che segue: d) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, compresa l’indizione e l’organizzazione dello svolgimento delle prove valutative, da disciplinarsi secondo i principi di trasparenza, correttezza, efficacia e prevenzione dei conflitti di interesse”.
Un altro osservatore propone di prevedere che nell’organizzazione e nella valutazione della prova l’Organismo possa incaricare, in pari numero, “sia soggetti iscritti all’Albo, esponenti o dipendenti di soggetti abilitati, sia soggetti con tali differenti caratteristiche”.
Infine, un altro partecipante alla consultazione concorda sulla scelta di escludere i promotori finanziari e gli esponenti e i dipendenti dei soggetti abilitati dal novero delle persone cui possa essere demandata la valutazione della prova valutativa, ritenendo tuttavia necessario escludere dal suddetto novero anche quei soggetti che “ tengono corsi di formazione finalizzati alla prova valutativa”. Pertanto viene suggerito di introdurre nel comma 3 dell’art. 89 una specifica previsione in tal senso.
CONSIDERAZIONI
Le osservazioni formulate sono solo in parte meritevoli di accoglimento. In particolare si ritiene che la formulazione proposta da un osservatore secondo cui “la prova è organizzata e valutata dall’Organismo, il quale a tal fine si avvale di soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall’Organismo”, possa essere recepita con l’aggiunta di una specificazione consistente nel prevedere che l’Organismo si avvalga di commissioni esaminatrici composte da “ soggetti dotati di provata competenza professionale (…) ”.
Appare tuttavia evidente che, se, per un verso, occorre introdurre precise norme che disciplinino le situazioni di incompatibilità, per altro verso sembra necessario garantire, più in generale, che le prove si svolgano in una situazione di assoluta imparzialità ed indipendenza. Non può infatti sottacersi che, diversamente dalle modalità di accesso ad altre professioni, nella maggioranza dei casi l’avviamento all’attività di promotore è opportunamente preceduto dall’espletamento di un addestramento teorico e di un tirocinio pratico che impegnano vari soggetti, primi fra questi gli stessi promotori finanziari ed i soggetti abilitati.
Proprio per questo motivo e tenuto conto della complessità e delicatezza dei compiti che il promotore finanziario è chiamato a svolgere per conto dell’intermediario mandante, si ritiene utile fare ricorso a commissioni esaminatrici che siano composte solo in misura minoritaria di promotori finanziari e di esponenti o dipendenti di soggetti abilitati, nella certezza che una commissione composta in maggioranza di soggetti indipendenti costituisca la soluzione più idonea ad evitare possibili reclami circa gli esiti delle prove valutative.
OSSERVAZIONI
Comma 5-bis
Con riferimento al comma 5-bis, tre osservatori suggeriscono di aggiungere, tra le condizioni per sostenere la prova valutativa, l’avvenuto versamento della contribuzione a tal fine determinata dall’Organismo. Pertanto il comma 5-bispotrebbe essere integrato nel senso di prevedere che, per partecipare alla prova valutativa, oltre al possesso del titolo di studio prescritto, sia necessario, secondo la formulazione proposta da uno dei tre osservatori, “documentare l’avvenuto pagamento del contributo di ammissione alla prova, nella misura e con le modalità stabilite dall’Organismo” oppure, secondo la formulazione proposta da un altro dei tre osservatori, essere muniti “della ricevuta del versamento della relativa contribuzione stabilita dall’Organismo”. L’inserimento di una di queste due previsioni disincentiverebbe la partecipazione di candidati privi di un ragionevole livello di preparazione e probabilmente non animati da un serio interesse ad intraprendere l’attività di promotore finanziario.
Inoltre, la previsione secondo cui il candidato, per partecipare alla prova valutativa, deve versare uno specifico contributo all’Organismo sarebbe coerente con quanto previsto dal TUF, secondo cui l’autonomia finanziaria dell’Organismo va garantita attraverso la contribuzione non solo degli iscritti ma anche dei richiedenti l’iscrizione.
CONSIDERAZIONI
Le osservazioni formulate – plausibili da un punto di vista sostanziale – non hanno fondamento nella normativa primaria e, pertanto, non possono essere accolte. Segnatamente, i tre osservatori equiparano la richiesta di partecipazione all’esame con la richiesta di iscrizione all’albo di cui all’art. 31, comma 4, TUF. E’ invece del tutto evidente che si tratta di due differenti istanze e che la domanda di partecipazione alla prova valutativa non implica (la) né obbliga alla successiva richiesta di iscrizione all’albo. Ciò premesso, posto che il legislatore non ha previsto alcuna forma di contribuzione a carico dei soggetti che richiedono di partecipare alla prova valutativa, la scrivente reputa illegittima qualsiasi previsione regolamentare della Consob che stabilisca altre tipologie di contributi rispetto a quelle espressamente contemplate dal legislatore nell’art. 31, comma 4, TUF.
Alla luce di tutte le osservazioni formulate e di tutte le considerazioni svolte in merito all’art. 89, si ritiene di dover modificare la norma nei termini che seguono, evidenziando in grassetto le parti aggiunte rispetto al testo originario ed in grassetto/barrato le parti eliminate:
Art. 89
(Prova valutativa)
1. Le prove valutative La prova valutativa, aventi avente carattere teorico – pratico, sono indette è indetta con cadenza almeno annuale dall’Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Le prove valutative devono La prova valutativa deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di promotore.
2. La provavalutativa vertealmeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell’attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.
3. La prova è organizzata e valutata da soggetti incaricati dall’Organismo,il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti e dotati di provata competenza professionale, non iscritti all’albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall’Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno cinque membri. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all’albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.
5. L'Organismo stabilisce le date, le sedie le modalità di svolgimento delle prove della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative alla prova valutativa.
5-bis. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.
* * * *
Art. 92
(Cancellazione dall'albo)
1. L'Organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:
a) domanda dell'interessato;
b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 88, lettera a);
c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;
c-bis) mancato pagamento del contributo previsto dall’Organismo;
d) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.
2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b)e c-bis), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti. L’Organismo procede senza indugio alla cancellazione di cui al comma 1, lettere c) e d), al ricevimento della relativa richiesta da parte della Consob.
3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e c-bis) ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.
7. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e c-bis), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall' articolo 88, lettera a), ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;
b) nel casoprevisto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della delibera di radiazione.
OSSERVAZIONI
Con riferimento al comma 7, che disciplina la reiscrizione all’albo, un partecipante alla consultazione consiglia di introdurre una previsione che assoggetti la reiscrizione chiesta dopo che sia trascorso un certo numero di anni dalla cancellazione al superamento di una nuova prova valutativa, oppure al documentato svolgimento di specifiche ed idonee attività di aggiornamento professionale. In questo modo si evita che si riaffaccino alla professione soggetti non aggiornati sulle novità normative e di mercato nel frattempo intervenute.
Sempre in tema di aggiornamento professionale dei promotori finanziari, un altro osservatore ritiene necessario subordinare la permanenza dell’iscrizione all’albo all’espletamento dell’aggiornamento professionale su base periodica (verosimilmente annuale). Secondo tale osservatore anche la reiscrizione del promotore cancellato dovrebbe essere subordinata allo svolgimento di un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto per i soggetti iscritti. Quest’ultima soluzione sarebbe in linea con quella adottata dall’Isvap per la reiscrizione dei collaboratori degli intermediari assicurativi alla sezione E del relativo registro [come dal combinato disposto degli art. 38 e 27, comma 1, lett. b) del regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006].
Un altro osservatore suggerisce di subordinare la reiscrizione dei promotori precedentemente cancellati alla partecipazione a “ specifici corsi di aggiornamenti organizzati dall’Organismo ”.
CONSIDERAZIONI
Le osservazioni formulate concernono la problematica dell’aggiornamento professionale dei promotori finanziari in relazione alla loro iscrizione all’albo ovvero alla permanenza nello stesso.
Come correttamente osservato da uno degli osservatori, la questione dell’aggiornamento professionale riguarda sia i promotori iscritti all’albo ma di fatto non operativi in quanto da tempo privi di mandato, sia i promotori cancellati dall’albo che richiedano l’iscrizione decorso un certo periodo dalla cancellazione. Al riguardo l’osservatore riporta quanto già previsto dagli art. 27 e 38 del regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 che, nel caso di cancellazione delle persone fisiche da oltre un anno dal registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, subordina la reiscrizione delle medesime nel predetto registro all’effettuazione di uno specifico aggiornamento professionale 3.
Ciò premesso, si evidenzia quanto segue.
Le disposizioni contemplate dal citato regolamento Isvap tengono conto del fatto che nel registro elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sono iscritti anche i broker(mediatori di assicurazione o di riassicurazione), cioè soggetti agenti in qualità di intermediari su diretto incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione e di riassicurazione. La figura del broker è radicalmente diversa da quella del promotore finanziario che, diversamente dal mediatore assicurativo, non può agire professionalmente su mandato diretto dell’investitore ma, invece, solo per conto di un soggetto abilitato. In altre parole, il rapporto professionale fra promotore ed investitore trova sempre, a monte, un preesistente rapporto contrattuale fra il promotore medesimo ed un soggetto abilitato, solidalmente responsabile col promotore per i danni arrecati a terzi da quest’ultimo.
Inoltre, le citate disposizioni del regolamento Isvap non tengono conto del fatto che, dal punto di vista dell’aggiornamento professionale, la posizione del soggetto che chieda la reiscrizione all’albo dopo un periodo di cancellazione è praticamente identica a quella del soggetto che, pur iscritto, non abbia mai assunto mandato ovvero voglia riassumerlo dopo un periodo di inattività. L’equivalenza sostanziale delle due fattispecie – di cui lo stesso osservatore nella propria nota mostra di avere contezza – impone pertanto un identico trattamento delle stesse.
Considerato quanto suddetto, si ritiene che sia anzitutto onere dei soggetti abilitati (che intendano avvalersi di promotori richiedenti la reiscrizione all’albo dopo un periodo di cancellazione ovvero di promotori che, benché iscritti, non abbiano mai avuto mandato o risultino inattivi da un certo periodo di tempo) accertare e curare la formazione e l’aggiornamento professionale dei promotori stessi.
Si ribadisce perciò quanto specificato nella premessa introduttiva al documento di consultazione in cui è precisato che la questione dell’aggiornamento professionale sarà trattata in altro libro del Regolamento Intermediari, riguardando disposizioni che interessano direttamente i soggetti abilitati.
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Note:
1. Che, in materia di cancellazione dall’albo, non parla di mancato pagamento dei “contributi”dovuti all’Organismo ma si riferisce al mancato pagamento di un unico ed onnicomprensivo “ contributo”, ossia quello “dovuto dagli iscritti” e, ovviamente, non anche quello “dovuto dai richiedenti l’iscrizione”.
3. Segnatamente, l’art. 27, comma 1, del regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 recita che “(…) le persone fisiche iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che: (…) b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo un anno dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale annuale di livello almeno pari a quello previsto dal successivo art. 38; (…)”. L’art. 38 del citato regolamento prevede che “gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento”.