Regolamento intermediari - Disposizioni attuative dell'art. 25-bis del TUF introdotto dalla legge n. 262/2005 in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazioni - Documento di consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REGOLAMENTO INTERMEDIARI
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 25-BIS DEL TUF INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 262/2005 IN MATERIA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE E DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
23 febbraio 2007
Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 16marzo 2007 al seguente indirizzo: C O N S O B oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it |
1. PREMESSA
La legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ("Legge sul risparmio") ha introdotto nel decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Tuf) l'art. 25-bis,rubricato "Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione", che è stato poi successivamente modificato con il decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 1 .
Per quanto in questa sede maggiormente rileva, la riferita norma primaria dispone l'applicazione degli articoli 21 e 23 del Tuf (che dettano, rispettivamente, "criteri generali" di condotta e norme in tema di contratti) all'area costituita da:
- distribuzione, da parte delle banche, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari;
- distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, ad opera di "soggetti abilitati" e di "imprese di assicurazione".
Si tratta di aree che in precedenza erano sottratte dal campo di applicazione dei citati articoli 21 e 23 del Tuf i quali avevano come originario ambito di operatività esclusivamente " la prestazione di servizi di investimento ed accessori".
Ciò in quanto sia l'attività sub 1) sia quella sub 2) erano (e sono) non comprese entro la nozione di "servizio di investimento" o di "servizio accessorio" recata dal Tuf.
Infatti, la distribuzione, effettuata dalle banche, di propri prodotti finanziari (ad es. obbligazioni), in sede di emissione, era, di norma, ricondotta entro l'area dell'attività di "raccolta del risparmio", ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 385/1993 (Tub) 2. Rientrava, tuttavia, nell'area dei servizi d'investimento l'attività svolta sul mercato primario da un intermediario diverso dalla banca emittente nonché quella condotta su tali titoli sul mercato secondario.
La distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, poi, non integrava (e non integra), neppure quando svolta da intermediari, la prestazione di un servizio di investimento, posto che ha ad oggetto prodotti non riconducibili al novero degli "strumenti finanziari", assunti dalla disciplina (art. 1, comma 5, del Tuf) come oggetto necessario del "servizio di investimento" 3.
Ora la "legge sul risparmio", ferma restando la non riconducibilità delle menzionate attività entro il novero dei "servizi di investimento", considera applicabili alle stesse le norme di cui agli articoli 21 e 23 del Tuf.
Tale scelta, che si giustifica anche con il progressivo superamento, specie dal lato dei prodotti offerti e della conseguente percezione dell'investitore, della tradizionale, rigida, tripartizione del mercato finanziario nei settori bancario, assicurativo e mobiliare, ha come corollario quello di aver affidato alla vigilanza regolamentare della Consob il compito di disciplinare, con regole di dettaglio, l'attività distributiva avente ad oggetto prodotti finanziari emessi dalle banche e da imprese di assicurazione.
Tale opzione legislativa è risultata in connessione con la generale sottoposizione (derivante dall'abrogazione della previgente lett. f), del comma 1, dell'art. 100, del Tuf, disposta dallo stesso art. 11 della l. n. 262/2005) alla disciplina Consob del prospetto delle offerte al pubblico aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. Su tale ultimo aspetto, verrà condotta una parallela e connessa, iniziativa di "Consultazione del mercato", sulle necessarie integrazioni al regolamento n. 11971/1999.
* * *
I tempi, anche dell'attuazione regolamentare, hanno dovuto tener conto del fatto che la disciplina primaria è tornata sulla materia, apportando, in sede di esercizio della delega di cui all'art. 43 della stessa legge sul risparmio 4, alcuni ulteriori correttivi al Tuf, aventi la valenza di presupposto logico-giuridico rispetto alla disciplina secondaria.
Così il recente decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, ha previsto, per quello che in argomento più rileva:
- l'inserimento, all'art. 1, comma 1, del Tuf, di una definizione (lett. w-bis) di " prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", ai sensi della quale sono tali "le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 5 ";
- la soppressione delle parole " nonché in quanto compatibili" al comma 1, dell'art. 25-bis, del Tuf;
- una riformulazione dell'art. 30, comma 9, del Tuf, che risulta ridisegnato come segue 6: "9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari
e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativoe, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. ".
* * *
Le scelte di regolamentazione che con il presente documento si presentano alle osservazioni del mercato si collocano entro un'area che, oltre alla cornice di riferimento costituita dal Tuf, registra, specie con riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi, la presenza di articolate fonti comunitarie e nazionali di cui occorre tener conto.
Così, se in ambito nazionale, la l. 262/2005 ha in parte "superato" le scelte che il legislatore aveva effettuato con il precedente d.lgs. n. 209/2005 ("Codice delle Assicurazioni"), disegnando una disciplina, anche di vigilanza, speciale, con riferimento ai prodotti assicurativi"finanziari" 7, la normativa comunitaria di riferimento, ed in particolare la direttiva n. 2002/92/CE "sull'intermediazione assicurativa", costituisce un "vincolo" di cui è necessario garantire il rispetto anche per quanto attiene all'intermediazione assicurativa posta in essere, sui prodotti assicurativi dei rami vita III e V (escluse le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), da imprese di investimento, banche e da altri soggetti abilitati, rimessa alla vigilanza regolamentare della CONSOB.
* * *
Facendo seguito, anche sul piano della tecnica normativa regolamentare, alla filosofia sottesa alla scelta del legislatore di estendere alla distribuzione, da parte dell'emittente, di prodotti finanziari bancari o assicurativi, ovvero di prodotti finanziari assicurativi da parte di intermediari, le regole di condotta già disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento, le integrazioni al regolamento Consob n. 11522/1998 che con il presente "Documento di consultazione" si sottopongono sono in generale condotte attraverso l'estensione dell'area di applicazione delle vigenti disposizioni alle nuove aree (ed ai nuovi soggetti) individuati dalla l. n. 262/2005. Si è proceduto quindi, per quanto possibile, per "rinvii" alle disposizioni del vigente regolamento n. 11522/1998.
L'obiettivo è quello, in linea con la ratio perseguita dal legislatore, di contribuire alla creazione di un level playing field per attività e prodotti ritenuti (dallo stesso legislatore) fra loro "fungibili" nella prospettiva dell'investitore.
Anche per questo, le scelte sotto evidenziate sono in larga parte e per quanto possibile, ispirate a modelli già noti alla logica del "Regolamento Intermediari" della Consob.
Così, la distribuzione di prodotti assicurativi finanziari ad opera di "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa" è in generale disegnata sul modello degli intermediari che collocano, in particolare, quote di OICR.
La distribuzione, da parte della stessa banca o dell'impresa di assicurazione emittente, dei propri prodotti finanziari, è disegnata sul modello della "commercializzazione diretta" ad opera delle SGR, delle proprie quote di OICR.
* * *
Si è detto che, in armonia con la filosofia sottesa alla stessa legge sul risparmio, gran parte della disciplina concernente la distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazioni, viene disegnata per "rinvio" alle pertinenti disposizioni del vigente regolamento n. 11522/1998 riguardante la prestazione dei servizi di investimento.
Occorre, tuttavia, tener presente che a breve (tenuto conto anche dei relativi progressi della disciplina primaria in argomento) il mercato verrà interessato da un "Documento di consultazione" concernente una generale rivisitazione del Regolamento n. 11522/1998, al fine di trasporre nello stesso quanto di competenza della fonte nazionale secondaria, per recepire la direttiva n. 2004/39/CE, c.d. MiFID 8, e le relative misure di esecuzione (direttiva della Commissione UE n. 2006/73/CE), in tema di servizi (e attività) di investimento.
Si tratta di modifiche assai rilevanti che, secondo le stesse fonti comunitarie di riferimento, una volta trasposte negli ordinamenti degli Stati membri troveranno applicazione "solo" dal 1° novembre 2007. Fino al 1° novembre 2007 manterrebbe vigore, pertanto, l'attuale regolamento n. 11522/1998.
Pertanto, al fine di garantire al mercato un setdi norme, relative alla distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, in grado di entrare in vigore prima del 1° novembre 2007, si fornisce il quadro delle sotto indicate integrazioni al testo dell'attuale regolamento n. 11522/1998 (evidenziando in grassetto le parti aggiunte rispetto al testo del vigente regolamento).
Nella consultazione, prevista per i prossimi mesi, sulla riforma al "Regolamento Intermediari" necessaria per recepire le profonde innovazioni (applicabili solo dal 1° novembre 2007) indotte dalla nuova, ed analitica, disciplina (in tema di servizi e attività di investimento) recata dalla MiFID e dalle relative misure di esecuzione comunitarie, si provvederà ad interessare il mercato con le proposte concernenti l'estensione, per quanto possibile, di tali (nuove) regole all'area della distribuzione, ad opera dello stesso emittente, di prodotti finanziari bancari o assicurativi, e all'area della distribuzione, ad opera di "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa", di prodotti assicurativi finanziari.
* * *
2. MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11522/1999 (c.d. Regolamento Intermediari)
Le proposte di modica regolamentare di seguito illustrate riguardano:
- l'introduzione nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo II del Regolamento Intermediari di una nuova Sezione III-bis, dedicata alle norme in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e di prodotti finanziari assicurativi, che la Consob è tenuta ad emanare ai sensi dell'art. 25-bisdel Tuf;
- la modifica dell'art. 1, comma 1 in materia di fonti normative;
- l'inserimento nell'art. 25 delle definizioni strumentali alla lettura delle norme attuative in commento.
* * *
Modifiche all'art. 1
"LIBRO I
Fonti normative e definizioni
Art. 1
(Fonti normative)
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 25-bis, comma 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, lettere d), f), g)e h), 32, comma 2, e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."
COMMENTO
Il riferimento all'articolo 25-bis, comma 2, del Tuf, è volto a chiarire che il regolamento n. 11522/1998 viene integrato mediante l'esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare, concernenti l'area della distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazioni, attribuiti alla Consob appunto dall'articolo 25-bis, comma 2, del Tuf, mediante il richiamo, anche per queste aree, delle attribuzioni dell'Istituto di cui all'art. 6, comma 2, del Tuf medesimo.
* * *
Modifiche all'art. 25
"LIBRO III
Prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva
PARTE I
Disposizioni preliminari
Art. 25
(Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per:
omissis
b-bis) "prodotti finanziari assicurativi": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";
omissis
d-bis) " soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa": le sim e le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando operano per il tramite di promotori finanziari, dipendenti, collaboratori o altri incaricati.
omissis"
COMMENTO
Lettera b-bis
La Legge sul risparmio (legge n. 262/2005) non chiariva quali fossero i "prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione " ai quali trovano applicazione le regole di cui agli artt. 21 e 23 Tuf e che, conseguentemente, sono assoggettati alla vigilanza della Consob.
L'incertezza interpretativa è stata risolta dal recente decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, che introduce una nuova lettera w-bis)all'art. 1, comma 1, del Tuf, ove viene chiarito che per "prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione " devono intendersi " le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III [polizze unit e index linked], e V [capitalizzazioni] di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
La definizione di cui alla lett. b-bis) del presente articolo recepisce, pertanto, la nozione di "prodotti finanziari assicurativi " quale emerge dal testo del menzionato art. 3, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 303/2006.
Lettera d-bis)
I. La Legge sul Risparmio ha stabilito che "gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi ... da imprese di assicurazione" prevedendo che "in relazione ai prodotti di cui al comma 1 .... la CONSOB esercita sui soggetti abilitati... i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva" di cui al d.lgs. n. 58/1998.
L'art. 1, comma 1, lett. r), del Tuf precisa che per " soggetti abilitati" devono intendersi "le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento" (cui deve aggiungersi Poste Italiane - Divisione Servizi Bancoposta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001).
La norma in esame deve, tuttavia, essere raccordata con il Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209/2005) che riserva l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi (compresi quelli "finanziari") agli intermediari iscritti nel registro di cui all'art. 109 dello stesso Codice delle Assicurazioni (si tratta degli intermediari aventi sede legale in Italia) nonché a quelli comunitari operanti nel nostro Paese in regime di libertà di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi.
Dalla lettura congiunta dell'art. 1, comma 1, lett. r) del Tuf e delle pertinenti disposizioni del Codice delle Assicurazioni risulta, quindi, che l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi:
- è riservata agli intermediari italiani e comunitari;
- è preclusa alle SGR e alle Sicav, che non figurano tra i soggetti che possono iscriversi nel menzionato registro degli intermediari assicurativi.
I poteri di vigilanza regolamentare ora attribuiti alla Consob dalla "legge sul risparmio" in relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi finanziari risultano, per l'effetto, circoscritti alle sim, alle imprese di investimento comunitarie, alle banche italiane e comunitarie, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e alla società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, sinteticamente (ri)definiti quali " soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa".
II. Si segnala che, stante la formulazione dell'art. 109, comma 2, del Codice delle Assicurazioni - secondo cui possono iscriversi alla sezione d) del registro degli "intermediari assicurativi", "le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario,... " - l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi (inclusi quelli "finanziari") risulta consentita, allo stato, dalla disciplina di rango primario, agli intermediari ivi menzionati quand'anche non siano autorizzati alla prestazione di servizi d'investimento.
III. Quanto alla ulteriore precisazione secondo cui le sim, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del d.lgs. n. 385/1993 e la società Poste Italiane sono soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa "anche quando operano per il tramite di promotori finanziari ", si evidenzia che tale specificazione:
- da un lato, tiene conto delle modifiche apportate al testo dell'art. 30, comma 9, Tuf per opera del decreto legislativo n. 303/2006, che rende obbligatorio per tali soggetti l'utilizzo di promotori finanziari per procedere alla vendita fuori sede di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione9;
- dall'altro lato, intende ribadire che l'attività dei promotori finanziari non ha autonoma rilevanza ma è, naturalmente, direttamente imputabile all'intermediario preponente.
IV. Si fa, infine, presente che il riferimento operato dalla Legge sul risparmio ai "soggetti abilitati" e alle " imprese di assicurazione" non sembra in grado di attrarre sotto la vigilanza della Consob anche la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi realizzata, sotto il profilo soggettivo, da agenti e da broker di assicurazione (nonché, autonomamente, da produttori e altri distributori).
In tal senso depone sia il rilievo che "gli agenti titolari di agenzie a gestione libera sono imprenditori autonomi estranei all'azienda assicurativa, sicché dettare una norma per l'impresa assicuratrice non comporta ex se che la norma sia applicabile anche agli agenti" 10 (e, quindi, men che meno, ai broker) sia, soprattutto, la circostanza che le attribuzioni di vigilanza conferite alla Consob dalla Legge sul risparmio risultano connesse all'esercizio di poteri "invasivi" (ispezioni) e, soprattutto, sanzionatori, ciò che - in ossequio al principio di legalità e tassatività dell'illecito amministrativo - impone un'interpretazione letterale delle disposizioni de quibus.
* * *
Introduzione della Sezione III-bis:
"PARTE II
Disciplina della prestazione dei servizi d'investimento e del servizio di gestione collettiva
TITOLO I
Servizi d'investimento e accessori
CAPO II
Norme per la prestazione dei singoli servizi
SEZIONE III-bis
Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e
di prodotti finanziari assicurativi
Art. 36-bis
(Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche)
1. Le banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 3, 63 e 69 del presente regolamento, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.
2. Il comma 1 si applica anche alle vendite effettuate con tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 36-ter
(Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa)
1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 3, 63 e 69 del presente regolamento.
2. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa, fermo restando quanto previsto al precedente comma, forniscono altresì al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni:
a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;
b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del d.lgs. n. 209/2005, in cui sono iscritti e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;
c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa o all'impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;
e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;
f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:
1) se forniscono consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
2) se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull'obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un'analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto.
3. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.
Art. 36-quater
(Modalità dell'informativa)
1. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 36-terdeve essere comunicata:
a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.
2. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 36-ter, comma 2, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.
Art. 36-quinquies
(Imprese di assicurazione)
1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 56, commi 1, 2, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 4, 63, comma 5, lettera a), e 69 del presente regolamento.
2. L'informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma precedente deve essere comunicata:
a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente.
Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.
3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l'osservanza.".
COMMENTO
Introduzione dell'art. 36-bis
Il nuovo art. 36-bisdà seguito alla previsione della legge sul risparmio (l. n. 262/2005) secondo la quale (art. 25-bis), da un lato, gli artt. 21 e 23 del Tuf si applicano anche "alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche ", e, dall'altro, sono attribuiti, in materia, alla Consob i poteri di vigilanza regolamentare di cui all'art. 6, comma 2, dello stesso Tuf.
La norma regolamentare mira, quindi, a chiarire che il nucleo centrale delle regole di condotta e delle relative procedure, anche di controllo interno, da predisporre ad opera degli intermediari che, nel previgente quadro di riferimento, trovavano applicazione "solo" in caso di prestazione di servizi di investimento ed accessori, si applicheranno anche nel caso di vendita, effettuata dalle banche in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.
Così, se per una banca distribuire, ad esempio, proprie obbligazioni in fase di emissione non integra, in senso tecnico-giuridico, l'esercizio di un servizio di investimento, ma, piuttosto, un momento della "raccolta del risparmio" in cui si articola la propria tipica attività bancaria, volontà della legge, in primis , è stata di sottoporre anche questa attività alle regole di condotta ed alle relative procedure, anche di controllo interno, già disegnate dall'ordinamento con riguardo all'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare.
Era e continua ad essere "servizio di investimento" l'attività di intermediazione avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da banche, posta in essere sul "mercato secondario", od anche in sede di "mercato primario" quando svolta da un soggetto diverso dall'emittente.
Per scelta del legislatore, non è, infine, sottoposta alle regole di cui all'art. 21 e all'art. 23 del Tuf, né alla disciplina regolamentare qui in commento, l'apertura, da parte del risparmiatore, di "depositi bancari" che nella logica dell'ordinamento non costituiscono "prodotti finanziari" o comunque prodotti di investimento.
Introduzione dell'art. 36-ter
Comma 1
La norma contiene il rinvio alle singole disposizioni del regolamento n. 11522/1998, come attualmente vigenti, che i soggetti abilitati devono osservare (anche) quando procedono alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.
Tali disposizioni sono state selezionate da un lato tenendo conto dell'assenza di contrarie previsioni delle direttive comunitarie assicurative (in specie della direttiva 2002/92/CE sugli intermediari assicurativi) e, dall'altro lato, valorizzando la circostanza che, in molti casi, disposizioni di analogo o similare tenore si rinvengono già nel Codice delle Assicurazioni e nella normativa Isvap di attuazione, che, dunque, ne hanno assunto la conformità rispetto alla disciplina UE di riferimento.
Peraltro, la stessa "legge sul risparmio" (l. n. 262/2005) nel momento in cui (nuovo art. 25-bis del Tuf) ha esteso "alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da... imprese di assicurazioni" le regole di cui all'art. 21 del Tuf medesimo ha assunto direttamente di applicare anche a tale attività i principi di: a) idonea informativa dal cliente ed al cliente; b) valutazione di adeguatezza degli investimenti 11; c) contenimento e trasparenza dei conflitti di interesse; d) predisposizione di procedure, anche di controllo interno, per consentire un consapevole e strutturato rispetto delle menzionate regole di condotta.
Resta fermo l'obbligo per i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa di consegnare al contraente il prospetto informativo e la documentazione di offerta che sarà precisata, quanto a contenuto e a modalità di consegna, nelle parallele iniziative di integrazione del regolamento Consob n. 11971/1999.
Comma 2
Nel comma 1 si sono selezionate le norme del regolamento n. 11522/1998 che i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa sono tenuti, per rinvio, ad osservare quando procedono alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.
Il comma 2 individua quegli (ulteriori) adempimenti cui deve attenersi la commercializzazione dei prodotti assicurativi finanziari ai sensi dell'ordinamento comunitario assicurativo. La norma costituisce, in particolare, la trasposizione del dettato di cui all'art. 12, commi 1, 2, e 3 della direttiva 2002/92/CE sugli intermediari assicurativi.
Si segnala, peraltro, che il testo comunitario in esame individua nel "consumatore" il destinatario degli obblighi informativi in parola di cui sono gravati i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa ai sensi del menzionato art. 12.
Al riguardo si fa, tuttavia, presente che si è ritenuto opportuno non discostarsi dalla formulazione della norma adottata sul punto dal Codice delle Assicurazioni e dal regolamento Isvap n. 5/2006, che fanno riferimento alla figura del "contraente".
Comma 3
La norma - in parte mutuata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del regolamento Isvap n. 5/2006 - esplicita un principio di carattere generale nel rapporto fra "produttore" e "distributore" di prodotti o servizi. La disposizione va letta in correlazione con quanto previsto all'art. 36-quinquiesdel presente regolamento che fa obbligo alle imprese di assicurazione di dotarsi di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento del presente regolamento anche quando operano per il tramite di reti distributive.
Introduzione dell'art. 36-quater
Comma 1
Pur se già "implicita" nei principi generali di cui all'art. 21 del Tuf secondo cui i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti, la norma intende riaffermare, anche alla luce delle corrispondenti previsioni della direttiva 2002/92/CE, l'importanza di una corretta veicolazione dell'informativa alla clientela.
Comma 2
La norma costituisce trasposizione del dettato dell'art. 13, comma 2, della direttiva 2002/92/CE, ai sensi della quale, " l'informazione... può essere fornita verbalmente a richiesta del consumatore o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi, l'informazione è fornita al consumatore... subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione ". La precisazione secondo cui l'informativa in discorso deve essere resa " comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi" - aggiuntiva rispetto al testo comunitario - riprende il disposto dell'art. 51, comma 2, del regolamento Isvap n. 5/2006.
Introduzione dell'art. 36-quinquies
Comma 1
La norma contiene il rinvio alle singole disposizioni del regolamento n. 11522/1998, come attualmente vigenti, che le imprese di assicurazione devono osservare quando procedono alla vendita diretta di prodotti finanziari assicurativi.
Tali disposizioni sono state selezionate da un lato tenendo conto dell'assenza di contrarie previsioni delle direttive comunitarie del "settore assicurativo" e, dall'altro lato, cercando di garantire uniformità di condizioni rispetto alle società di gestione del risparmio e alle sicav che, ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento, procedano al collocamento diretto di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o di oicr per i quali svolgano la gestione.
Comma 2
Pur se già "implicita" nei principi generali di cui all'art. 21 del Tuf secondo cui le imprese di assicurazione devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti, la norma intende riaffermare l'importanza di una corretta veicolazione dell'informativa alla clientela.
Comma 3
La norma - che riprende il disposto dell'art. 40 del regolamento Isvap n. 5/2006 secondo cui "le imprese di assicurazione ... verificano l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono, nonché l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'articolo. Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale, redatto dall'unità organizzativa a ciò delegata e da inviare all'ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell'anno solare, dopo essere stato sottoposto, con eventuali osservazioni di merito, dal responsabile dell'internal auditing agli organi amministrativi della società..." - evidenzia come le imprese di assicurazione debbano dotarsi di idonee procedure di controllo delle loro reti di vendita.
In tale direzione si esprime anche l'art. 21, comma 1, lett. d), del Tuf, richiamato dall'art. 25-bisdello stesso Tuf, secondo cui le imprese di assicurazione devono "disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi": per tale via le stesse potranno essere chiamate a rispondere laddove le cautele adottate per la vigilanza sulla propria rete di vendita si dovessero rivelare carenti o deficitarie.
________________________________
Note:
2. Così, la Comunicazione Consob n. DAL/RM/96011036 dell'11 dicembre 1996, aveva precisato che il "classamento [da parte di una banca]in sede di emissione presso le proprie sedi ... di proprie obbligazioni non rientra nell'ambito del servizio di collocamento ...".
3. Così, con Comunicazione Consob n. DI/99061789 del 13 agosto 1999, si è riconosciuto che prodotti finanziari assicurativi, pur collegati "a fondi interni all'impresa di assicurazione, investiti in strumenti finanziari, dal cui valore dipendono le prestazioni in favore dell'assicurato", non rientravano (e non rientrano) nella definizione di "strumenti finanziari", fornita dal Tuf (art. 1, comma 2). In quella occasione, peraltro, non si era mancato di notare come "il confine tra prodotti assicurativi direttamente o indirettamente indicizzati a strumenti finanziari, da un lato, e gli strumenti finanziari con analoghe caratteristiche di indicizzazione, dall'altro, risulta, in concreto, assai labile. Da parte del sottoscrittore potrebbe essere ravvisato, infatti, tra tali prodotti, un rapporto di sostanziale fungibilità", che aveva fatto considerare " auspicabile l'adozione di cautele e regole di comportamento comparabili a quelle previste nel settore dei servizi di investimento".
4. Art. 43, della l. n. 262/2005: "Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [12 gennaio 2007] uno o più decreti legislativi per l'adeguamento... del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ..., alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse".
5. Il ramo III vita è definito dal "Codice delle Assicurazioni" (d. lgs. n. 209/2005) come comprendente " le assicurazioni di cui ai rami I e II [rispettivamente " assicurazioni sulla durata della vita umana" e " assicurazioni di nuzialità e natalità"] le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento": si tratta delle cc.dd. polizze indexo unit linked. Il ramo V vita comprende, invece, "le operazioni di capitalizzazione". La capitalizzazione è definita dal "Codice delle Assicurazioni (art. 179, comma 1) come "il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività".
6. Vengono evidenziati graficamente (in barrato le parti eliminate ed in grassetto quelle aggiunte) gli interventi recati dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 rispetto al testo che era risultato dall'intervento della l. n. 262/2005.
7. Aspetto di cui tiene conto anche il recente Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 il cui "Titolo II" dedicato alle " Regole di presentazione e comportamento nei confronti delle clientela " chiarisce il proprio ambito di applicazione riconoscendo che è " fatto salvo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 " (art. 45). Allo stato della disciplina vigente, quindi, le regole dell'attività distributiva di prodotti assicurativi sono articolati fra "Codice delle Assicurazioni" e regolamentazione ISVAP da un lato, e TUF e regolamentazione CONSOB dall'altro a seconda delle caratteristiche, rispettivamente, "non finanziarie" o "finanziarie" del prodotto assicurativo, fermo restando che la disciplina "soggettiva" (anche) degli "intermediari assicurativi" (con obbligo, in particolare di iscrizione nel relativo "registro"), trova fonte diretta nello stesso Codice delle Assicurazioni e nella disciplina di attuazione.
8. Markets in Financial Instruments Directive.
Al comma 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole: "e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo" sono sostituite dalle seguenti: "e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione".
L'art. 30, comma 9, del TUF risulta, per l'effetto, riformulato come segue:
"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione".
10. Rossetti, Intermediari: le nuove regole del gioco, Assicurazioni, 2005, n. 2, 203.
11. La legge sul risparmio oltre ad introdurre il menzionato art. 25-bis del TUF aveva anche provveduto ad integrare l'art. 21 del TUF prevedendo che «all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell' adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine"».
Ora tale integrazione all'art. 21 è stata abrogata, a livello di legislazione primaria, in considerazione della sua (parziale) incompatibilità con la disciplina MIFID all'orizzonte.