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REGOLAMENTO INTERMEDIARI

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ALBO E ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

28 NOVEMBRE 2008

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 10 dicembre 2008 al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Studi Giuridici
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

oppure all' indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it.

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

1. Premessa

L’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - di seguito “TUF”), sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2005 (Legge sul Risparmio), ha conferito, come è noto, ad un apposito Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati le attribuzioni, attualmente esercitate dalla Consob, concernenti la tenuta dell’albo dei promotori.

L’Organismo, vincolato ad operare nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla Consob e sotto la vigilanza della medesima, è, quindi, destinato ad assorbire le competenze inerenti alla formazione ed alla gestione dell’albo ed i relativi procedimenti amministrativi.

In ossequio alla richiamata disposizione dell’art. 31, comma 4, ed alla previsione dell’art. 31, comma 6, del TUF (che delinea le materie su cui è chiamata ad esplicarsi la potestà regolamentare della Consob), l’art. 92 del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 in materia di intermediari (Regolamento Intermediari - di seguito anche “RI”), attribuisce all’Organismo i seguenti compiti:

a) “procedere alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall’albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) rilasciare gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo;

c) svolgere ogni altra attività necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, compresa l’indizione e l’organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;

d) aggiornare tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall’Autorità Giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

e) verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo”.

La complessa attività di trasferimento di competenze disposto dall’art. 31, comma 4, del TUF, l’esperienza applicativa, l’imminente avvio dell’operatività dell’Organismo hanno peraltro evidenziato l’opportunità di procedere anche ad una parziale revisione di alcune delle disposizioni contenute nelle Parti II e III del Libro VIII del RI, allo scopo, da un lato, di chiarirne ed integrarne il contenuto e, dall’altro, di realizzare un migliore e più funzionale coordinamento dei procedimenti di vigilanza sui promotori finanziari, rimasti di competenza della Consob 1, con i compiti e le attribuzioni assegnati all’Organismo.

2. Proposte di modifica del Regolamento Intermediari

Ciò premesso, sono di seguito indicate le modifiche normative che si intendono apportare al Libro VIII del RI ( Albo e attività dei promotori finanziari). Le parti nuove sono evidenziate in grassetto, quelle eliminate sono barrate. In calce agli articoli viene riportato un breve commento sulle motivazioni delle modifiche proposte.

LIBRO VIII
ALBO E ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

omissis …

PARTE II
ORGANISMO

Art. 92
(Tenuta dell’albo)

1. Nella tenuta dell’albo, l’Organismo:

a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall’albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo;

c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, compresa l’indizione e l’organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;

d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l’altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;

e) aggiorna tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall’Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo.

Art. 93
(Vigilanza della Consob)

1. La Consob può richiedere all’Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell’Organismo. L’indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell’Organismo.

Art. 94
(Informazioni tra la Consob e l’Organismo)

1. La Consob e l’Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.

2. Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l’Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell’assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell’osservanza di quanto disposto ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.

3. Qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza sui promotori, l’Organismo ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 55, comma 2, del Testo Unico, l’Organismo verifica preventivamente presso l’Autorità giudiziaria competente le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.

Art. 95
( Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell’Organismo)

1. L’interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall’Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Qualora ravvisi un’irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami privi di motivazione sono considerati improcedibili.

2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo l’avvio dell’esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all’istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall’Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo le proprie considerazioni.

Commento

Il comma 1 dell’art. 95 del RI, nella sua versione attuale, si limita a precisare che “i reclami privi di motivazione sono improcedibili”. La modifica che si intende apportare prevede che la Consob, prima di dichiarare l’improcedibilità del reclamo, provveda alla fissazione di un termine per la sua regolarizzazione, consentendo all’interessato di rimediare all’esistenza di vizi che osterebbero ad un esame del reclamo stesso.

Tale modifica tiene conto dei principi espressi in tema di ricorsi amministrativi dal D.P.R. 1199 del 1971, ed, in particolare, di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, ai sensi del quale “L'organo decidente […] se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile[…]” e permette di tener conto di ulteriori cause di improcedibilità rispetto all’ipotesi di “mancanza della motivazione” contemplata nella disposizione attuale.

Art. 96
(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati)

1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti.

2. Le associazioni dei promotori:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori regolarmente iscritti all’albo;

c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all’albo al 31 dicembre dell’anno di riferimento ed un’articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.

3. Le associazioni dei soggetti abilitati:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all’albo al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

PARTE III
DISCIPLINA DELL’ALBO

Art. 97
(Albo unico dei promotori)

1. Sono iscritte all’albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all’articolo 99.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell’albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all’estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all’estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all’albo;

e) per i promotori che esercitano l’attività, denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività del promotore.

3. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico l’albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.

4. La Consob trasmette tempestivamente all’Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai promotori.

Commento

La modifica che si intende apportare al comma 2, lett. e)ha natura prettamente formale, chiarendo esplicitamente che l’informazione ivi prevista deve essere fornita soltanto “per i promotori che esercitano l’attività”.

Art. 98
(Sezioni territoriali)

1. L’albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell’Organismo.

2. Le sezioni territoriali dell’albo sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.

Art. 99
(Requisiti per l’iscrizione)

1. Per conseguire l’iscrizione all’albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all’articolo 100 del presente regolamento ovvero quella prevista dalle norme vigenti all’epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale.

Commento

La modifica che si intende apportare alla lett. c) ha lo scopo di precisare che, ai fini dell’accertamento dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione all’albo, sarà considerata idonea non soltanto l’abilitazione conseguita attraverso il superamento della prova valutativa curata dall’Organismo ai sensi del successivo art. 100, ma anche quella ottenuta a seguito del superamento della prova valutativa curata dalla Consob in base alle pregresse disposizioni regolamentari.

Art. 100
(Prova valutativa)

1. La prova valutativa, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall’Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. La prova valutativa deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di promotore.

2. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell’attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. La prova è organizzata e valutata dall’Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall’Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno cinque tre membri. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all’albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.

4. L’Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa.

5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.

Commento

La modifica proposta nel comma 3, riducendo da cinque a tre il numero minimo dei membri delle commissioni esaminatrici, tende a realizzare una semplificazione della procedura di svolgimento della prova valutativa diretta a verificare i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di promotore finanziario.

Art. 101
(Iscrizione all’albo)

1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l’Organismo procede all’iscrizione all’albo, con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 97, comma 2.

2. L’Organismo decide entro congruo termine dal ricevimento della domanda; qualora entro tale termine nessun provvedimento sia adottato, la domanda di iscrizione si intende accolta. Il provvedimento di iscrizione all’albo è adottato entro il termine stabilito dall’Organismo con proprio regolamento. Qualora entro tale termine non sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

4. Il procedimento di iscrizione è sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L’Organismo comunica all’interessato l’inizio e il termine della sospensione.

Commento

In base alla modifica che si intende apportare al comma 2, l’Organismo dovrà decidere in ordine alla domanda di iscrizione all’albo entro un termine che egli stesso dovrà fissare in via generale con proprio regolamento.

Tale modifica tiene conto della natura pubblicistica delle attribuzioni previste in capo all’Organismo, e, pertanto, assoggetta il termine di conclusione del procedimento di iscrizione all’albo alla medesima disciplina prevista per i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle pubbliche amministrazioni dall’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Rimane ferma l’operatività della regola del silenzio-assenso per il caso in cui l’Organismo ometta di adottare un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto dell’istanza.

La disposizione di cui al comma 4 ricalca il testo dell’art. 19 del Regolamento Consob 10629/1997. La finalità della norma è quella di consentire la sospensione dell’eventuale procedimento di reiscrizione all’Albo nelle more degli accertamenti di vigilanza della Consob.

Art. 102
(Cancellazione dall’albo)

1. L’Organismo procede alla cancellazione del promotore dall’albo in caso di:

a) domanda dell’interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’articolo 99, lettera a) ;

c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;

d) mancato pagamento del contributo previsto dall’Organismo;

e) radiazione dall’albo deliberata dalla Consob decesso.

1-bis. La domanda di cancellazione prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

2. L’Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b) e d) ed e), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti. L’Organismo procede senza indugio alla cancellazione di cui al comma 1, lettere c) ed e), al ricevimento della relativa richiesta da parte della Consob.

2-bis. La Consob accerta il mancato pagamento del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c) , e ne dà comunicazione all'Organismo, che procede senza indugio alla cancellazione.

2-ter. La radiazione, deliberata dalla Consob, comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d) ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.

4. I promotori cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 99, lettera a), ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera e) 2-ter, siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.

5. Il procedimento di cancellazione previsto dal comma 2, primo periodo nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), è sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è inoltre sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all’art. 55, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c) , del Testo Unico. L’Organismo dà comunicazione comunica all'interessato dell’inizio ed del il termine della sospensione.

6. La cancellazione dall’albo nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d), non preclude l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, del Testo Unico.

Commento

La disposizione di cui si tratta ha subìto molteplici modifiche ed integrazioni.

Alcune hanno finalità di mera specificazione delle fattispecie [comma 1, lett. e); comma 1-bis].

Altre (comma 2-bis) sono tese a “procedimentalizzare” le attività della Consob e dell’Organismo nell’ambito delle reciproche competenze, creando delle cinghie di raccordo nello svolgimento delle funzioni concernenti materie che creano inevitabili interferenze funzionali [è il caso, appunto, dell’omesso pagamento del contributo di vigilanza (il cui accertamento è di competenza della Consob) che è causa di cancellazione dall’albo (il cui provvedimento, invece, deve essere deliberato dall’Organismo)].

Talune [comma 1, lett. e); comma 2-ter; comma 5; comma 6], infine, hanno valenza marcatamente innovativa e sono oggetto, partitamente, delle osservazioni appresso riportate.

Più in particolare:

A) la modifica apportata al comma 1, lett. e), in base alla quale la radiazione non figura più tra le cause in presenza delle quali l’Organismo debba procedere ad una delibera di cancellazione dall’albo e la nuova disposizione introdotta nel comma 2-ter tengono conto del nuovo assetto funzionale, che vede nell’Organismo il soggetto istituzionalmente deputato a deliberare in materia di iscrizione e cancellazione dei promotori dall’albo e nella Consob l’Autorità preposta all’adozione dei provvedimenti sanzionatori, nel novero dei quali rientra la radiazione. E’, infatti, del tutto evidente che la predetta distinzione soggettiva rende complessa la “sincronizzazione” della sequenza provvedimentale che è attualmente facilitata dall’unicità dell’Autorità competente (i.e., la Consob) all’adozione di entrambi gi atti (radiazione e contestuale cancellazione dall’albo). Le modifiche apportate traducono in termini pratici l’essenza stessa della radiazione, che è quella di allontanare immediatamente dal mercato il soggetto sanzionato, impedendogli l’esercizio della professione per i successivi 5 anni. Pertanto, la norma, come modificata, elide il lasso temporale fra il momento della notifica della radiazione al promotore e la sua cancellazione dall’albo che, quindi, deve ritenersi contemporanea alla notifica della stessa radiazione, eliminando così ogni possibile ambiguità circa il termine di decorrenza della cancellazione dall’albo. Pertanto, un promotore finanziario destinatario di un provvedimento di radiazione, nel momento in cui tale provvedimento gli viene notificato, deve immediatamente cessare la propria operatività, non essendo più necessaria l’adozione da parte dell’Organismo di una formale delibera di cancellazione;

B) le integrazioni che si intendono apportare al comma 5 perseguono lo scopo di meglio disciplinare la sospensione del procedimento di cancellazione. Più in particolare, la sospensione viene prevista:

a) nel caso in cui a carico del promotore siano in corso accertamenti di vigilanza disposti dalla Consob;

b) nel caso in cui il promotore finanziario che ha in corso un procedimento di cancellazione stia scontando il periodo di sospensione cautelare dall’albo ai sensi dell’art. 55, comma 1, TUF ovvero la sanzione della sospensione dall’albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del TUF.

La sospensione del procedimento di cancellazione nel caso a), mantenendo in capo al soggetto lo status di promotore finanziario, e quindi di soggetto vigilato dalla Consob, assolve alla funzione di lasciare il medesimo in una posizione di inalterata soggezione ai poteri di vigilanza e di intervento della Consob, permettendo così a quest’ultima di attivare nei confronti del primo tutti i poteri riconosciutile dalla normativa di settore (segnatamente, art. 31, comma 7, del TUF) al fine di accertare l’eventuale illecito commesso ed irrogare la relativa sanzione.

La sospensione del procedimento di cancellazione nel caso b) trova legittimazione anche in alcune pronunce giurisprudenziali che hanno sancito la legittimità dell’applicazione nei confronti di un promotore finanziario della sanzione della sospensione sanzionatoria dall’albo in pendenza di un procedimento di cancellazione a domanda dell’interessato, con differimento dell’accoglimento dell’istanza di cancellazione al momento in cui la sanzione ha esaurito i propri effetti;

C) la nuova disposizione di cui al comma 6 esplicita il principio secondo il quale la Consob può irrogare provvedimenti sanzionatori nei confronti di soggetti già cancellati dall’albo ai sensi del comma 1, lett. a), b), c) e d).

Al riguardo, infatti, ciò che rileva ai fini dell’irrogazione della sanzione è che la condotta illecita sia stata posta in essere dal soggetto quando era ancora iscritto all’albo, essendo, di contro, irrilevante che il provvedimento sanzionatorio venga emanato quando il destinatario dello stesso non è più promotore finanziario.

In proposito, è bene evidenziare che l’applicazione di una sanzione nei confronti di un soggetto non più iscritto all’albo risponde ad un interesse “punitivo” concreto ed attuale, atteso che, ai sensi dell’art. 196, comma 1, del TUF, le sanzioni ivi previste sono comminate “tenuto conto dell’eventuale recidiva”. Così, solo l’avvenuta applicazione di una sanzione relativa a fatti commessi nel corso di un pregresso periodo di iscrizione all’albo consente alla Consob, in presenza di illeciti commessi dal medesimo promotore medio tempore reiscritto, di comminare una sanzione di maggiore entità in ragione della recidiva.

Inoltre, nello specifico caso della radiazione, l’adozione di detta sanzione nei confronti di un soggetto non più iscritto consente di rendere operativo il divieto quinquennale di reiscrizione previsto per i promotori radiati dall’albo.

Art. 103
(Obblighi dei promotori nei confronti dell’Organismo)

1. I promotori sono tenuti a comunicare senza indugio all’Organismo:

a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all’articolo 109;

b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente a) e all’articolo 97, comma 2, lettera c).

2. Fino all’emanazione delle istruzioni operative di cui all’art. 103-bis, comma 3, i I promotori, entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia, sono tenuti a comunicare all’Organismo:

a) la perdita dei requisiti per l’iscrizione all’albo entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia;

b) la variazione del soggetto abilitato per conto del quale operano.

3. Nell’esercizio dei propri compiti, l’Organismo può chiedere ai promotori la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Commento

Le modifiche all’art. 103 sono collegate all’introduzione dell’art. 103-bis, al cui commento si rimanda.

Art. 103-bis
(
Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell’Organismo )

1. I soggetti abilitati comunicano all’Organismo il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.

2. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 decorrono dall’emanazione di apposite istruzioni operative da parte della Consob.

4. I soggetti abilitati collaborano con l’Organismo al fine dell’accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l’iscrizione e degli iscritti all’albo.

Commento

L’art. 103-bis di cui si propone l’introduzione prevede specifici obblighi di comunicazione e di collaborazione da parte dei soggetti abilitati nei confronti dell’Organismo.

Al riguardo, si osserva che gli obblighi informativi previsti nei commi 1 e 2ricalcano quelli previsti nella delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, contenente “Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio”, in quanto si ritiene che - dopo l’avvio di operatività dell’Organismo - gli stessi debbano trovare la loro logica collocazione nell’ambito del Regolamento Intermediari.

Tuttavia, proprio in considerazione della vigenza della delibera 14015/2003 e per evitare il rischio di una duplicazione degli obblighi informativi in capo ai soggetti abilitati, nel comma 3 è stata condizionata la decorrenza degli obblighi stessi alla previa emanazione di apposite istruzioni operativa da parte della Consob.

Il comma 4prevede, infine, che i soggetti abilitati debbano collaborare con l’Organismo al fine dell’accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l’iscrizione e degli iscritti all’albo.

Attraverso le previsioni contenute nel nuovo articolo in esame si conferisce all’Organismo il potere di richiedere ai soggetti abilitati la comunicazione e la trasmissione di dati e informazioni essenziali per assicurare all’Organismo stesso un patrimonio informativo completo e funzionale all’assolvimento dei suoi compiti istituzionali di corretta tenuta e gestione dell’albo.

PARTE IV
ATTIVITA’ DEI PROMOTORI FINANZIARI

omissis

PARTE V
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI

omissis

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 112
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell’Organismo e l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.

2. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell’8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni regionali e provinciali per l’albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell’Organismo.

2-bis. I soggetti iscritti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 all’albo unico nazionale dei promotori finanziari tenuto dalla Consob sono iscritti dall’Organismo all’albo unico previsto dall’art. 31, comma 4, del Testo Unico nella medesima situazione in cui si trovano iscritti all’albo unico nazionale dei promotori finanziari tenuto dalla Consob.

3. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l’albo dei promotori finanziari di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell’articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell’8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

Commento

La nuova disposizione di cui al comma 2-bis sancisce l’automaticità dell’iscrizione all’albo previsto dall’art. 31, comma 4 del TUF per tutti coloro che siano attualmente iscritti all’albo unico nazionale dei promotori finanziari tenuto dalla Consob.

__________________________________
Note:

1 Infatti, la potestà sanzionatoria nei confronti dei promotori finanziari è attribuita dall’art. 196 del TUF alla Consob, alla quale spetta, altresì, il potere di emanare nei confronti dei medesimi soggetti provvedimenti cautelari (art. 55 del TUF).