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REGOLAMENTO INTERMEDIARI
 

Modifiche alle disposizioni in materia di albo e attività dei promotori finanzari

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

18 dicembre 2008

1. Premessa

In data 28 novembre 2008, la CONSOB ha pubblicato un documento di consultazione recante alcune modifiche alle disposizioni in materia di albo e attività dei promotori finanziari rese opportune dall'imminente avvio di operatività dell'Organismo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza – di seguito "TUF").

A seguito della pubblicazione del suddetto documento sono pervenute osservazioni dal Prof. Giuseppe Santorsola e dal Dott. Paolo Illiano.

Di seguito si riportano in sintesi le conclusioni della Scrivente riguardo alle osservazioni presentate dai soggetti consultati con riferimento alle singole norme oggetto di consultazione con l'indicazione delle eventuale modifiche definitive apportate al testo dell'articolato.

LIBRO VIII
ALBO E ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

... omissis ...

PARTE II
ORGANISMO

Art. 92
(Tenuta dell'albo)

1. Nella tenuta dell'albo, l'Organismo:

a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;

c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;

d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;

e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.

Art. 93
(Vigilanza della Consob)

1. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell'Organismo. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell'Organismo.

Art. 94
(Informazioni tra la Consob e l'Organismo)

1. La Consob e l'Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l'Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell'osservanza di quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.

3. Qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui promotori, l'Organismo ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, l'Organismo verifica preventivamente presso l'Autorità giudiziaria competente le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.

Art. 95
(Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo)

1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Qualora ravvisi un'irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie considerazioni.

Osservazioni

Con riguardo al comma 2, il Dott. Illiano osserva che il procedimento regolato dall'art. 95 dovrebbe inquadrarsi nello schema del ricorso gerarchico improprio e che, per tale motivo, al termine dell'istruttoria sui reclami presentati avverso i provvedimenti adottati dall'Organismo, la CONSOB dovrebbe pronunciare vere e proprie "decisioni" e non invece formulare semplici "considerazioni".

Considerazioni

La qualificazione in termini di ricorso gerarchico improprio compiuta dal soggetto consultato non corrisponde nell'opinione della Scrivente alla natura del procedimento delineato dall'art. 95. Tale procedimento riveste, infatti, esclusivamente funzione deflattiva del contenzioso e non dovrebbe essere inteso od operare alla stregua di un ricorso gerarchico improprio.

Si ritiene pertanto di confermare il testo dell'articolato.

Art. 96
(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati)

1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti.

2. Le associazioni dei promotori:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori regolarmente iscritti all'albo;

c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.

3. Le associazioni dei soggetti abilitati:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Osservazioni

Il Prof. Santorsola osserva che i requisiti di rappresentatività previsti per le associazioni dei promotori dal comma 2 limitano di fatto la partecipazione all'Organismo ad alcune associazioni categoria esistenti, escludendo la possibilità di ingresso di altri soggetti. Lo stesso osservatore esprime dubbi in ordine alla legittimità della previsione che circoscrive la partecipazione all'Organismo alle associazioni di categoria inibendo una partecipazione diretta dei promotori finanziari.

Considerazioni

Premesso che la norma in oggetto non costituisce oggetto di consultazione, si ritiene che la disposizione del comma 2 sia idonea a conciliare l'esigenza di assicurare una sufficiente stabilità e rappresentatività delle associazioni componenti l'Organismo e quella di non ostacolare l'emersione di nuovi attori. La Commissione si era peraltro già espressa in tal senso nel documento di consultazione pubblicato il 1° giugno 2007 in occasione di una precedente revisione del regolamento intermediari.

PARTE III
DISCIPLINA DELL'ALBO

Art. 97
(Albo unico dei promotori)

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) per i promotori che esercitano l'attività, denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del promotore.

3. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.

4. La Consob trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai promotori.

Osservazioni

Il Dott. Illiano suggerisce di integrare la disposizione del comma 1 con l'indicazione del codice fiscale del soggetto richiedente l'iscrizione, in applicazione del d.p.r. 605/1973.

Considerazioni

L'art. 6, comma 1, lett. g), del d.p.r. 605/1973, richiamato dall'osservatore, prescrive che il numero di codice fiscale deve essere indicato nelle "domande di iscrizione nei registri delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e negli albi, registri ed elenchi per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati". La disposizione dell'art. 97, tuttavia non è destinata a regolare il contenuto della domanda di iscrizione all'albo dei promotori bensì individua i dati che devono necessariamente risultare dall'albo e formare pertanto oggetto di pubblicità. Analogamente nessuna prescrizione relativa al contenuto della domanda di iscrizione all'albo è dettata dall'art. 101, specificamente dedicato al procedimento di iscrizione. Ciò non esclude che l'Organismo possa e debba, nell'assolvimento degli obblighi disposti dal d.p.r. 605/1973, imporre in via autonoma che le domande di iscrizione contengano anche l'indicazione del codice fiscale. Si ritiene peraltro che l'indicazione del codice fiscale non costituisca un elemento informativo di cui sia opportuno o necessario l'inserimento nell'albo.

Art. 98
(Sezioni territoriali)

1. L'albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo.

2. Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.

Osservazioni

Il Prof. Santorsola osserva che la previsione di un numero minimo di sezioni territoriali dell'albo dei promotori dovrebbe essere integrato con la previsione di un numero massimo di sezioni al fine di promuovere una razionalizzazione dell'assetto dell'albo stesso attualmente articolato su base regionale.

Considerazioni

Premesso che la disposizione non costituisce oggetto specifico di consultazione, si osserva che l'art. 98 attribuisce all'Organismo il compito di definire in concreto la propria articolazione territoriale sia pure nel rispetto dei criteri di massima indicati dal comma 2 e che tale compito costituisce espressione della autonomia organizzativa e finanziaria riconosciuta all'Organismo dall'art. 31, comma 4, del Testo Unico. Si ritiene dunque, in mancanza di elementi che possano suggerire valutazioni diverse da quelle effettuate al momento dell'approvazione del regolamento intermediari, di confermare l'attuale formulazione della norma.

Art. 99
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 100 del presente regolamento ovvero quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale.

Art. 100
(Prova valutativa)

1. La prova valutativa, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di promotore.

2. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. La prova è organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.

4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa.

5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.

Osservazioni

Con riguardo al comma 2 della disposizione, il Prof. Santorsola osserva che, in considerazione della struttura internazionale dei mercati e degli operatori, potrebbe essere opportuno inserire tra gli argomenti oggetto della prova valutativa elementi di diritto, di fiscalità e di economia dei mercati finanziari internazionali.

Con riferimento al comma 3, lo stesso osservatore, pur condividendo la riduzione a tre del numero dei membri delle commissioni esaminatrici, suggerisce di prevedere la possibilità di nomina di due membri supplenti al fine di evitare possibili difficoltà operative legate alla crescita del numero di esaminandi iscritti alle sessioni di esame.

Considerazioni

Con riferimento alle materie oggetto della prova valutativa, si ritiene che l'ampiezza dell'attuale formulazione del comma 3 sia idonea ad assicurare il progressivo adeguamento delle prove stesse all'evoluzione del quadro normativo, della prassi professionale e dei mercati. Non si ritiene dunque necessario provvedere ad una modifica della disposizione.

Per quanto attiene al numero dei membri delle commissioni esaminatrici, si osserva che il comma 3 prevede soltanto un numero minimo di commissari, ferma restando la facoltà dell'Organismo di disporre la costituzione di commissioni composte da un maggior numero di membri in relazione alle diverse necessità che dovessero di volta in volta presentarsi.

Art. 101
(Iscrizione all'albo)

1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione all'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97, comma 2.

2. Il provvedimento di iscrizione all'albo è adottato entro il termine stabilito dall'Organismo con proprio regolamento. Qualora entro tale termine non sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

4. Il procedimento di iscrizione è sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.

Osservazioni

Il Dott. Illiano rileva l'opportunità di prevedere espressamente che il termine per la formazione del silenzio assenso sia interrotto dalla richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda da parte dell'Organismo.

Considerazioni

A tale proposito, si ritiene che la formazione del silenzio assenso sia già impedita dall'ipotesi di interruzione del termine di conclusione del procedimento contemplata dal comma 3. La disposizione in parola stabilisce, infatti, che, nel caso di incompletezza o irregolarità, la domanda di iscrizione prende data dal giorno della regolarizzazione, con ciò restando sottointeso che la domanda, prima della sua regolarizzazione, risulta inidonea a far sorgere in capo all'Organismo un obbligo di provvedere.

Art. 102
(Cancellazione dall'albo)

1. L'Organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:

a) domanda dell'interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99, lettera a) ;

c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;

d) mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo;

e) decesso.

1-bis. La domanda di cancellazione prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.

2-bis. La Consob accerta il mancato pagamento del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c), e ne dà comunicazione all'Organismo, che procede senza indugio alla cancellazione.

2-ter. La radiazione, deliberata dalla Consob, comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d) ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.

4. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 99, lettera a), ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;

b) nel caso previsto dal comma 2-ter, siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.

5. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), è sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è inoltre sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'art. 55, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio ed il termine della sospensione.

6. La cancellazione dall'albo nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d), non preclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, del Testo Unico.

Osservazioni

Analogamente a quanto osservato con riguardo all'art. 101, anche con riferimento al comma 1-bis dell'art. 102 il Dott. Illiano rileva l'opportunità di stabilire in via espressa che il termine per la formazione del silenzio assenso venga interrotto dalla richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda da parte dell'Organismo.

Considerazioni

A tale proposito si può ribadire che la formazione del silenzio assenso deve ritenersi preclusa dalla disposizione del comma 1-bis con cui si stabilisce che, nel caso di incompletezza o irregolarità, la domanda di cancellazione prende data dal giorno della regolarizzazione, dovendosi intendere che prima della regolarizzazione della domanda non appare configurabile alcun obbligo di provvedere.

Si rileva inoltre che, a seguito della pubblicazione del documento di consultazione, è stato integrato il comma 5 dell'art. 102 per consentire che il procedimento di cancellazione attivato nei casi di cui al comma 1, lett. c) (mancato pagamento del contributo di vigilanza) possa essere sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato, così come previsto nelle ipotesi di cancellazione di cui all'art. 102, comma 1, lett. a), b) e d).

Art. 103
(Obblighi dei promotori nei confronti dell'Organismo)

1. I promotori sono tenuti a comunicare senza indugio all'Organismo:

a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 109;

b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera a) e all'articolo 97, comma 2, lettera c).

2. Fino all'emanazione delle istruzioni operative di cui all'art. 103-bis, comma 3, i I promotori, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia, sono tenuti a comunicare all'Organismo:

a) la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo;

b) la variazione del soggetto abilitato per conto del quale operano.

3. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai promotori la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Art. 103-bis
(Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell'Organismo)

1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.

2. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 decorrono dall'emanazione di apposite istruzioni operative da parte della Consob.

4. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti

PARTE IV
ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI

... omissis ...

PARTE V
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI

... omissis ...

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 112
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'Organismo e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo.

2-bis. I soggetti iscritti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 all'albo unico nazionale dei promotori finanziari tenuto dalla Consob sono iscritti dall'Organismo all'albo unico previsto dall'art. 31, comma 4, del Testo Unico nella medesima situazione in cui si trovano iscritti all'albo unico nazionale dei promotori finanziari tenuto dalla Consob.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

Osservazioni

Con riferimento al comma 2-bis, il Prof. Santorsola suggerisce di condizionare l'iscrizione all'albo tenuto dall'Organismo ad una iniziativa dei promotori al fine di verificare l'effettiva volontà dei singoli promotori di proseguire nella professione.

Commento

La disposizione di cui al comma 2-bis sancisce l'automaticità dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 31, comma 4 del TUF per tutti coloro che siano attualmente iscritti all'albo unico nazionale dei promotori finanziari tenuto dalla Consob. La norma si propone il fine evidente di non onerare i promotori con l'obbligo di formulare una nuova domanda di iscrizione, dovendosi reputare implicita la volontà di mantenere l'iscrizione nel pagamento del contributo annuale di vigilanza ovvero nell'assenza di una specifica domanda di cancellazione. Si ritiene pertanto di confermare il testo dell'articolato proposto.