Regolamento intermediari - Nota tecnica relativa alla costituzione dell`organismo per la tenuta dell`albo dei promotori finanziari e delle Commissioni territoriali (art. 31 del D.Lgs. n. 58/98) - AREA PUBBLICA
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Nota tecnica relativa alla costituzione dell'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari e delle Commissioni territoriali (art. 31 del D.Lgs. n. 58/98) - agosto 1998 |
Con la seguente nota tecnica si illustrano, anche sulla base dei suggerimenti pervenuti alla scrivente da codeste Associazioni, gli orientamenti della Commissione in merito alla materia indicata in oggetto.
La presente nota si compone di due parti, l'una concernente gli orientamenti di questa Commissione circa la predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto del costituendo Organismo, l'altra riguardante la nuova configurazione delle commissioni territoriali e la distribuzione di compiti tra queste, l'Organismo e la CONSOB stessa.
La prima parte, non rientrando nella potestà regolamentare affidata a questa Commissione, forma oggetto di taluni suggerimenti a codeste Associazioni circa la configurazione e l'organizzazione dell'Organismo ritenute più idonee allo svolgimento dei compiti che la Commissione ritiene di affidare all'Organismo stesso; la seconda parte, viceversa, attiene più strettamente alla materia disciplinata dalla parte "organizzativa" del regolamento n. 10629/1997, come modificato ed integrato ad opera della Delibera 11523 del 1° luglio 1998.
A. Aspetti concernenti l'atto costitutivo e lo statuto dell'Organismo.
In materia, fermo restando che l'identificazione e l'organizzazione della struttura in argomento è interamente rimessa alle scelte delle associazioni interessate, si formulano i seguenti sintetici suggerimenti.
a) In merito alla configurazione giuridica,appare in linea con le previsioni dell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 58/1998 la formula che qualifica l'Organismo come associazione tra Associazioni, sotto forma di associazione non riconosciuta,come disciplinata dall'art. 36 e seguenti del codice civile.
b) Per quel che concerne la disciplina tributariaapplicabile al costituendo Organismo, lo statuto dell'Organismo, da qualificare come "ente non commerciale", dovrebbe contenere, in conformità con quanto prospettato dal parere legale richiamato dall'ABI e dall'ASSORETI, le specifiche clausole previste dal comma 4-quinquies dell'art. 111 del D.p.r. n. 917 del 1986 e, precisamente:
- il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe;
- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;
- l'intrasmissibilità della quota associativa.
Al riguardo la scrivente provvederà a richiedere al Ministero delle Finanze un parere in merito alla fattibilità della soluzione sopra prospettata.
c) La vigilanza sulla gestione amministrativa dell'Organismodovrebbe essere affidata ad un Collegio dei Revisori dell'Ente, i cui membri saranno designati dalle stesse Associazioni, secondo le medesime modalità indicate per la composizione dell'Organismo.
d) La rappresentatività dell'Organismodovrà essere paritetica. In particolare, lo stesso dovrebbe essere composto da un presidente e da quattro membri: due membri dovrebbero essere designati dall'Associazione di categoria dei promotori, gli altri due da quelle dei soggetti abilitati.
e) La designazione del Presidente, sulla base di una specifica disposizione statutaria, potrebbe essere effettuata dalla Consob, eventualmente sulla base di una terna di nomi forniti da codeste Associazioni.
f) Dovrebbe essere prevista la nomina di membri supplenti, in pari numero rispetto ai membri effettivi, seguendo la medesima procedura di designazione relativa ai membri effettivi.
g) Circa la durata in caricadei membri dell'Organismo, è accettabile fissare per l'intero impianto (Organismo e commissioni territoriali) una durata triennale.
h) Con riferimento al compenso spettante ai membri dell'Organismo, si ritiene preferibile che tutti i membri - effettivi e supplenti - debbano aver diritto esclusivamente a compensi sotto forma di "gettoni di presenza", in misura adeguata all'importanza della funzione da essi svolta.
Si concorda inoltre con l'ipotesi di prevedere che al fine di svolgere i compiti affidatigli, l'Organismo si avvalga di proprio personaleche opera presso la sua sede.
B) Aspetti concernenti la parte organizzativa del Regolamento
B.1) Funzioni e compiti da affidare all'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori
In base ad una "interpretazione in senso ampio" del concetto di "collaborazione dell'Organismo" di cui all'art. 31, comma 4, del T.U. della Finanza, si ritiene che la collaborazione dell'Organismo allo svolgimento dei compiti di tenuta dell'albo, già esercitati dalla CONSOB o dalle Commissioni Regionali e Provinciali, possa contribuire allo snellimento delle procedure organizzative.
Pertanto, si ritiene possano essere attribuite all'Organismo le seguenti competenze:
a) iscrizioni, cancellazioni - di contenuto non sanzionatorio - e variazioni dei dati concernenti i promotori finanziari
La Consob - fermo restando il potere di supervisione e di controllo sull'attività dell'Organismo e l'esercizio di poteri disciplinari - stabilirà i criteri di massima che dovranno essere seguiti dall'Organismo nell'emanare i sopra indicati provvedimenti.
Con riferimento alle cancellazioni dall'albo, verrà espressamente prevista la trasmissione periodica, anche in via telematica, da parte dell'Organismo alla Consob, dell'elenco dei promotori interessati da un provvedimento di cancellazione, al fine di consentire alla stessa Consob - qualora sussistano gravi elementi ostativi alla cancellazione - di esprimere il proprio eventuale "veto" sui nominativi comunicati. b) pubblicazione annuale dell'albo dei promotori e rilascio degli attestati di iscrizione
Nel regolamento si dovrà prevedere la facoltà della Consob di disporre, in qualsiasi momento, di un albo aggiornato, essenziale allo svolgimento dell'attività di vigilanza; a tale scopo, sarà imprescindibile la realizzazione di un collegamento informatico tra la stessa Consob, le commissioni territoriali e l'Organismo.
c) verifica dei requisiti prescritti per l'ammissione all'esame e formulazione ed aggiornamento periodico dei quesiti da utilizzare per lo svolgimento degli esami di idoneità
Si aderisce alle proposte sostanzialmente convergenti di codeste associazioni di categoria, che prevedono l'inserimento di circa 5.000 domande in un sistema informatico centrale, collegato con postazioni periferiche site presso le singole commissioni territoriali o anche presso le Camere di Commercio provinciali, ove i candidati sosterrebbero (con cadenza almeno mensile) una prova consistente in una scheda a risposta multipla composta da circa 60/100 domande (differenti per ogni scheda).
Quanto alla prova orale codeste Associazioni suggeriscono, alla luce della nuova versione della prova scritta, che la stessa potrebbe essere mantenuta esclusivamente per i candidati che non abbiano conseguito nella prova scritta un punteggio superiore a 7/10.
Allo stato si osserva che l'ipotesi di effettuare una prova valutativa nel senso sopra esposto contrasterebbe con quanto prevede il D. Min. Tesoro 322/1997, ai sensi del quale (art. 2, comma 2) ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre superare una prova valutativa indetta dalla CONSOB, e costituita "da un esame scritto e da un esame orale".
La scrivente ha suggerito al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di non riprodurre la suddetta dizione nel redigendo regolamento attuativo dell'art. 31, comma 5, del d. lgs. 58/1998.
Gli esami dovranno svolgersi presso la postazione informatica periferica che sarà direttamente collegata per via telematica all'Organismo. Gli stessi potrebbero inizialmente svolgersi ogni due mesi. Una volta che la nuova impostazione degli esami sarà operativa, sarà verificata l'opportunità di rendere più frequenti gli stessi.
La formulazione e l'aggiornamento dei quesiti potranno essere svolti direttamente dal nuovo Organismo, con la supervisione della Consob.
Parimenti, tutta l'attività collegata al bando degli esami dovrebbe essere svolta direttamente dall'Organismo.
L'Organismo dovrebbe comunicare le date degli esami e i termini per la presentazione delle domande direttamente alle commissioni territoriali e coordinarsi con queste ultime al fine di trasmettere in tempo, per via telematica, le domande selezionate e ricevere, sempre per via telematica, gli elaborati dei candidati.
d) verifica del mancato pagamento del contributo di vigilanza e notifica di provvedimenti CONSOB
Si ritiene utile affidare all'Organismo anche tali compiti; essi potrebbero essere agevolati dalla realizzazione del collegamento informatico con la CONSOB.
e) coordinamento dell'attività delle commissioni territoriali al fine di garantire un efficiente e omogeneo esercizio delle loro funzioni.
Sul punto, si concorda in linea generale con il parere manifestato da tutte le associazioni interpellate, nel senso di affidare all'Organismo compiti di coordinamento anche mediante la predisposizione di procedure uniformi per lo svolgimento dei compiti affidati alle commissioni territoriali.
f) finanziamento dell'Organismo
In considerazione della diminuzione di compiti affidati alla CONSOB, in ragione dell'affidamento degli stessi alle cure dell'Organismo, si provvederà a stabilire la diminuzione delle misure dei contributi alla stessa dovuti dai promotori. L'Organismo, per parte sua, provvederà ad incassare dai promotori stessi la parte di contributo da questi non più dovuta alla CONSOB.
Data peraltro la complessità dell'argomento trattato, la scrivente si riserva di esprimere il proprio compiuto orientamento dopo i necessari approfondimenti.
B. 2) Istituzione, composizione e funzioni delle commissioni territoriali
a) Riguardo al numerodelle commissioni territoriali, si ritiene di configurare l'istituzione di dieci commissioni in luogo delle ventuno attuali.
b) Per quanto concerne l'utilizzazione del personalecamerale ai fini dello svolgimento degli adempimenti connessi alla gestione dell'albo, si ritiene corrispondente a criteri di maggiore funzionalità che l'ente camerale renda disponibili dipendenti che svolgono in via esclusiva i compiti delle commissioni territoriali.
c) La composizionedelle commissioni territoriali dovrà essere omogenea a quella prevista per l'Organismo in termini di rappresentatività delle singole associazioni di categoria. Le commissioni territoriali possano essere costituite da tre membri effettivi e tre membri supplenti (come nell'attuale configurazione); in via alternativa, si potrebbe prevedere che le commissioni in argomento siano formate da quattro componenti, di cui uno nominato dalle stesse Camere di Commercio. E' necessario precisare, in ogni caso, che la partecipazione dei membri supplenti dovrà essere prevista esclusivamente in caso di impedimento da parte del rispettivo membro effettivo. La Consob conserva la facoltà di nominadei membri.
d) I compensi dei membri delle commissioni- anche per motivi di coerenza con l'analogo sistema retributivo prefigurato per i componenti dell'Organismo - saranno costituiti da gettoni di presenza.
e) Verrà mantenuta la designazione del segretario della commissione territorialeda parte della Camera di Commercio presso la quale viene costituita la commissione medesima.
f) Per quanto concerne le funzioni delle commissioni territoriali, esse dovranno:
- continuare ad adempiere i compiti connessi allo svolgimento delle istruttorie relative alle iscrizioni e alle cancellazioni dall'albo;
- al termine delle suddette istruttorie, effettuare le relative proposte all'Organismo concernenti le iscrizioni e le cancellazioni;
- poiché le commissioni territoriali continueranno a tenere gli elenchi territoriali previsti dall'art. 31, comma 6, lettera a) del T.U., dovrà essere stabilita l'immediata comunicazione da parte dell'Organismo - oltre che alla Consob - anche alle stesse commissioni territoriali, delle delibere concernenti le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo con le relative variazioni, al fine di tenere aggiornati i predetti elenchi;
- collaborare allo svolgimento, anche attraverso la messa a disposizione dei propri locali, dello stesso esame di idoneità;
- verificare periodicamente, in capo ai promotori, il mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, informando tempestivamente l'Organismo - il quale dovrà poi procedere alla relativa cancellazione - nel caso in cui venga accertata la perdita dei suddetti requisiti. |