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REVISIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 11522 DEL 1° LUGLIO 1998, CONCERNENTE LA DISCIPLINA INTERMEDIARI - Documento di consultazione

 

A un anno dell'emanazione del regolamento Consob n. 11522/1998 si ritiene opportuno intervenire per eliminare alcune incongruenze ed errori individuati nel testo, nonché per rendere più chiare alcune disposizioni.

Di seguito si riportano i commi degli articoli oggetto di modifica. Le parti aggiunte sono in grassetto, quelle rimosse sono barrate.
 

LIBRO II - AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE

Art. 3 (Definizioni) - comma 1, lett. o) e p)

1. [...]

o) "decreto n. 468/1998140/1998": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 468 dell'11 novembre 1998140 del 18 marzo 1998;
[...]

p) "decreto n. 469/1998150/1998": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 469 dell'11 novembre 1998150 del 18 marzo 1998;
[...]

 

Art. 8 (Documentazione da allegare alla domanda) - vari commi

1. La domanda di autorizzazione è corredata dadella seguente documentazione:

a) documenti riguardanti la società:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dellorelativostatuto socialemunit aodella certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

2) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

4) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni dallarispetto a quella dipresentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale deve essere allegata una relazione del collegio sindacale;

5) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con l'indicazione dei relativi poteri, nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

6) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

7) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato 1;

8) relazione sulla struttura organizzativa della società redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;
 

b) documenti riguardanti i detentori di una partecipazione rilevante e il gruppo: 1)la documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM stessaad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza. La documentazione riguarda i soggetti indicati nelle disposizioni stesse. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità è presentata la seguente documentazione:

b1) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica:
 

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) la documentazione prevista nell'allegato n. 2.

2) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, di non essere stato destinatario, in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998, con particolare riguardo a sanzioni penali, dichiarazioni di fallimento e altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

3) per i cittadini stranieri non residenti in Italia, devono inoltre essere allegati certificati, rilasciati dall'autorità competente dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato dichiarato fallito né è stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui sono state redatte oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione;
 

b2) nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica o una società di persone, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e dal direttore generale, o da chi svolge funzioni equivalenti, ed in tal caso deve essere presentata la seguente documentazione:
 

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di onorabilità degli amministratori, del direttore generale o, comunque, di chi svolge funzioni equivalenti. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate.
 

Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità tutti i soggetti che detengono una partecipazione rilevante (persone fisiche o esponenti aziendali di una persona giuridica o società di persone) che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono la carica di amministratore o direttore generale, o altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR, banche e imprese di investimento comunitarie, banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995. Le disposizioni di cui alla presente lettera b) si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 

c) documenti riguardanti gli esponenti aziendali:

1)verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998140/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

2. I documenti di cui al comma 1 attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a sei mesinovanta giornidalla presentazione della domanda.

3. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera a), sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.
 

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. b1), n. 2, nonché quelle di cuiall'allegato 2, n. 4, 5 e 6, sono rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. b1), n. 2 e 3, nonché quelle di cuiall'allegato 2, n. 5, 6 e 7, sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.
 

 

Art. 9 (Istruttoria della domanda) - comma 2

2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portat eiimmediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione.

 

Art. 11 (Rinuncia alle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento, presentano apposita istanza di revocadevono richiederloalla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.
 

2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.

 

Art. 12 (Sospensione dei termini dell'istruttoria)
 

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9, 10 e 11, sono sospesi:
 

a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;
 

a) per il tempo necessario alla Consob per ottenere dalla competente Prefettura i certificati, relativi agli esponenti aziendali della società istante, alle persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante nella società stessa, ovvero agli amministratori e direttori generali, o soggetti svolgenti funzioni equivalenti, delle persone giuridiche o delle società di persone che detengono detta partecipazione rilevante, attestanti che gli stessi non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) per il tempo necessario alla Consob per ottenere dall'Autorità giudiziaria i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti delle persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente;

b)c)nelle ipotesi di cui all'articolo 6 della Direttiva 93/22/CEE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;

c)d)nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;

d)e)nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

e)f)nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al completamento degli accertamenti.
 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d)ed e)f), la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine dell aesospension eidell'istruttoria.

 

Art. 13 (Decadenza dall'autorizzazione) - comma 1

1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti.

4.3.La decadenza è pronunciatadichiaratadalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

5. La Consob può differire la pronuncia di decadenza qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi di investimento autorizzati prevista dall'articolo 14 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.

 

Art. 15 (Domanda di autorizzazione) - commi 1 e 2

1. Le imprese di investimento extracomunitarie possono presentare domanda di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica di servizi di investimento e di servizi accessori, a condizione che siano state concluse tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità del loro Stato d'origine apposite intese ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. d), del Testo Unico. In mancanza di tale condizione, la domanda è irricevibile.

1.2.La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa ein regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob e corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. I termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione.

2.3.[...]

3.4.[...]

 

 

Art. 16 (Documentazione da allegare alla domanda) - comma 1, lett. h) - comma 2, lett. b)

1. [...]

h) copia autenticadell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine.

2. [..]

a) [...]

b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:
 

1)verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998140/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate;

c) [...]
 
 

 

Art. 17 (Istruttoria della domanda) - comma 2

2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i sindaci, o i soggetti che svolgono funzioni equivalenti, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portat eiimmediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione.
 

 

Art. 20 (Disposizioni applicabili)

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, lett. a), b), c), d), ede) e f), e comma 2, 13 e 14.

 
Art. 23 (Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

1. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 2 e 3, 10, 11, 12, comma 1, lett. a, b), c), d) ede) e f), e comma 2, 13, 14 e 18.


LIBRO III - PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA
 

Art. 25 (Definizioni)

1. [...]

d) "intermediari autorizzati" o "intermediari": le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio nellaautorizzate allaprestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia;

[...]

h) "warrant": gli strumenti finanziari, comunque denominati, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.

Art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) - commi 1 e 2

1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegatidi iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono:

a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliareoperazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
 

 

Art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) - comma 3

3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrantda lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.
 

 

Art. 29 (Operazioni non adeguate) - commi 1 e 3

1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori o dal consigliare ai medesimioperazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione , nonchè dal concludere contratti di gestione aventi caratteristiche non adeguate per l'investitore.

2. [...]

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Nel caso di contratto di gestione non adeguato per l'investitore, l'adempimento degli obblighi informativi e l'intenzione di concludere comunque il contratto sono attestati da apposita clausola approvata espressamente dall'investitore stesso.
 

 

Art. 30 (Contratti) - comma 2, lettera e)

2. Il contratto con l'investitore deve:

[...];

e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant;

[...]

 

Art. 30 (Contratti con gli investitori) - comma 3, lett. b)

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:

a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;

b) accessori, fatta eccezione per quell iodi concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
 

 

Art. 36 (Offerta fuori sede)

1. Nell'attività di offerta fuori sede, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:

a) promuovere la vendita o la sottoscrizione degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento e di quelli accessori, nonché dei prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;

a)b)acquisire e fornire le informazioni e consegnare copia del documento di cui agli articoli 28 e 29, comma 3;

b)c)consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento , di quelli accessori e degli altri prodotti e servizi di cui alla lett. a);

c)d)illustrare agli investitori :

-prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, di quelli accessori e degli altri prodotti e servizi di cui alla lett. a),gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;

-e) illustrare agli investitorila facoltà prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

d)f)ricevere dagli investitori:

-il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali da essifirmati dagli investitori;

-g) ricevere dagli investitorii relativi mezzi di pagamento, strumenti finanziari e altri prodotti finanziari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 6, del Testo Unico;

-h) ricevere dagli investitoridisposizioni relative ai servizi offerti;

-i) ricevere dagli investitorile eventuali richieste di disinvestimento relative agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari sottoscritti o acquistati ovvero le dichiarazioni di recesso dai contratti;

-l) ricevere dagli investitorile eventuali richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari o di somme di denaro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle banche nell'attività di offerta fuori sede di prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari, diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi di investimento.

2. Le imprese di investimento possono offrire fuori sede anche servizi accessori e prodotti previdenziali, nonché prodotti e servizi bancari diversi dai prodotti finanziari. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.
 

 

Art. 37 (Contratti con gli investitori) - comma 1, lett. c)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve:

a) indicare le caratteristiche della gestione;

b) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione dell'investitore; ove non siano previste restrizioni indicare espressamente tale circostanza;

c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

c)d)con riguardo agli strumenti finanziari derivati, indicare se detti strumenti possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione;

d)e)indicare se l'intermediario è autorizzato a delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando, nel caso in cui la delega non riguardi l'intero portafoglio, gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l'autorizzazione viene rilasciata e, in ogni caso, gli eventuali limiti e condizioni dell'autorizzazione;

e)f)specificare che l'investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità.

 

Art. 44 (Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati) - commi 4 e 6

4. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 1 ,e 3per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 2, e 3, la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse dell'investitore.

5. [...]

6. Ai fini del l'applicazione dei limiti di cui alpresente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.
 

 

Art. 54 (Prestazione del servizio) - comma 5

5. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 4 e62, comma 4, e 63, comma 4,non si applicano, salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti intrattenuti da società di gestione del risparmio e da SICAV con gli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.
 

 

Art. 55 (Collocamento diretto)

1. Alle società di gestione del risparmio che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o di OICRper i quali svolgono la gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, lett. a), c), d) ed e), 28, commi 1, 2 e 5, 29, 31 e 36. Le stesse disposizioni si applicano alle SICAV che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di azioni di propria emissione.
 
 

LIBRO V - ALBO E ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI

Art. 78, comma 1 - (Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "decreto ministeriale": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 1997, n. 322dell'11 novembre 1998, n. 472;

[...]

 

Art. 79, comma 1 - (Istituzione e compiti delle commissioni territoriali)

1. Presso le camere di commercio con sede nei capoluoghi delle regioni Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna e nel capoluogo della provincia autonoma di Bolzanoè istituita una commissione territoriale. La competenza delle commissioni territoriali si estende alle regioni individuate nell'allegato n. 7.è determinata secondo quanto indicato nell'allegato n. 7.
 

 

Art. 82 -(Attribuzioni del Presidente della commissione territoriale)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la commissione;

b) convoca la commissione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e vigila sulla attuazione delle deliberazioni della stessa, dettando, a tal fine, le necessarie direttive all'ufficio di segreteria e tenendone informata la commissione;

c) sovraintende all'attività istruttoria e riferisce alla commissione per le conseguenti deliberazioni;

d) vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob o dall'Organismo, nelle materie di rispettiva competenzanonchè sull'osservanza delle procedure predisposte dall'organismo ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera f).
 
 

ART. 83 - (Commissione territoriale

comma 1

1. La commissione:

a) delibera sulle materie rientranti nella propria competenza;

b) provvede al disimpegno delle funzioni ad essa affidate, anche nell'ambito delle direttive impartite dall'organismonel rispetto delle procedure predisposte dall'organismo ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera f);

c) presiede, in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89. E' in facoltà della commissione, in tale veste, deliberare la costituzione di una ulteriore commissione esaminatrice composta dai membri supplenti;

d) esercita ogni ulteriore attribuzione non espressamente affidata al presidente.

comma 3
 

3. Le riunioni sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. I membri che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente, che provvede a convocare i membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'ufficio , che viene dichiarata dalla Consob ai sensi dell'articolo 81, comma 1.
 

 

Art. 85 - (Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni)

1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione all'organismo entro trenta giorni:

a)il soggetto abilitato presso il quale hanno assunto l'incarico di promotore;

a)i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 97;

b)ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedentee all'articolo 87, comma 2, lettera c), ovvero di quello di cui alla lettera b).
 

2. Le comunicazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data di assunzione dell'incarico ovverodella intervenuta variazione.

3. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.
 
 
 

Art. 86 - (Compiti ed obblighi dell'organismo)


comma 1

1. L'organismo:
 

a) disponeprocede alleiscrizioni ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonchè alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) comunica alla Consob e alle commissioni i dati relativi ai soggetti iscritti e quelli relativi ai soggetti cancellati;

c) rilascia gli attestati di iscrizione all'albo;

d) predispone e aggiorna i quesiti della prova valutativa di cui all'articolo 89;

e) organizza lo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89 emanando, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob, i relativi bandi;

f) predispone procedure uniformi al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte dalle commissioni;

g) richiede informazioni alle commissioni territoriali sull'applicazione delle procedure di cui alla lettera f) e ne riferisce alla Consob;

h) notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob e dal medesimo organismo;

i) assolve gli altri compiti ad esso affidati dalla Consob.
 

comma 5

5. Entro la fine del mese di febbraiodi ogni anno l'organismo trasmette alla Consob una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al raggiungimentodegli obiettivi prefissati.
 

nuovo comma

7. I rapporti tra la Consob e l'organismo sono disciplinati da apposita convenzione.

 

ART. 88 - (Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 , commi 1 e 2,del decreto ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del decreto medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3 del decreto ministerialeaccertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale.
 

 

Art. 89, comma 4 - (Prova valutativa)

4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato , a pena di irricevibilità,la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà tenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione.
 

 

Art. 90 - (Domanda di iscrizione)

1. [...]

2. La domanda deve recare in allegato , a pena di irricevibilità,la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

a)certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto ministeriale;

b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c) e d), del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decretoo dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale , del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura;

c)certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

d)dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di:
 

1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 94;

2) non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale;

3) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

4) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico.
 

4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.
 

5. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'istante di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
 


 

ART. 91 - (Iscrizione all'albo)
 

1. L'organismo procede all'iscrizione all'albosulla base dell'istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con gli elementi di cui all'articolo 87, comma 2.

2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quarantacinquegiorni dal ricevimento della documentazione completa concernente ladomanda; l'organismo decide entro il termine di dieciquindicigiorni dal ricevimento della proposta.

3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

4. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
 

 

Art. 92 - (Cancellazione dall'albo)

1. L'organismo procede alla cancellazione del promotore dall'Alboin caso di:

a) domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 88, lettera a)ovvero mancato pagamento del contributo di vigilanza;

c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;

d) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.
 

2. La cancellazione di cui al comma 1, lettera a), è disposta a seguito di domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione. La commissione inoltra la relativa proposta all'organismo entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.L'organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a) e b), su proposta della competente commissione, da inoltrarsi all'organismo medesimo:

a) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cancellazione;

b) entro sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria relativa all'accertamento della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo.
 

3. Le cancellazioni di cui al comma 1, lettera b), sono disposte direttamente dall'organismo a seguito dell'accertamento del relativo presupposto, ovvero, nel caso di perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo, a seguito della proposta della competente commissione che deve essere inoltrata al medesimo organismo entro il termine di sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria.

3. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera c), a seguito dell'accertamento del relativo presupposto.

4. L'organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all'organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, l'eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.

5. L'organismo procedealla cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero , per il caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza,entro il termine di sessanta giorni dall'avvio di ufficiodella relativaistruttoria relativa al mancato pagamento del contributo di vigilanza. Nel caso previsto dal comma 4, i termini stabiliti dal comma 5indicatisono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.

6. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera d), a seguito del provvedimento di radiazione adottato dalla Consob.

7. La Consob trasmette all'organismo i provvedimenti di radiazione adottati, per gli adempimenti di competenza.

7. I promotori che siano staticancellati dall'albo a norma del comma 1 , lettera a),possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purchè:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 88, lettera a), ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

9. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera b), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano rientrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza.

10. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera c), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

 

ART. 96, comma 7 - (Regole di presentazione e comportamento)

7. Ai fini della rendicontazione delle operazioni già poste in essere dall'investitore, il promotore può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dal soggetto per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti.

 

Art. 98, comma 2, lett c) - (Sanzioni)

1. [...]

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a), b) [...];

c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1 e 2.

(3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 7.)
 


 

ALLEGATO N. 2
 

Correzione dei riferimenti ai decreti del Ministero del Tesoro e inserimento del punto 8)
 

4) [...] di cui al decreto n. 468/1998140/1998, [...] di cui al decreto n. 469/1998150/1998;

5) [...] di cui al decreto n. 468/1998140/1998, [...] di cui al decreto n. 469/1998150/1998;

6) [...] di cui al decreto n. 468/1999140/1998;

7) [...] di cui al decreto n. 468/1998140/1998, [...] di cui al decreto n. 469/1998150/1998.

8) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura o dalla prefettura competenti, da cui risulti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423/1956 o della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione (c.d. "documentazione antimafia").
 


 

ALLEGATO N. 4

Correzione di errori materiali

paragrafo ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "L2"

c) "[...] ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze si applicano i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 53[...]";
 

paragrafo ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "L3"

* La valorizzazione delle posizioni detenute dall'investitore nei singoli strumenti finanziari è effettuata secondo i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 53.
 

paragrafo OPERAZIONI SU DERIVATI, lettera a.1), 1° asterisco, lett. a.2.1) 1° asterisco, lett. a.2.2), 1° asterisco

sostituire: [...] "prezzo globale"con " cntv totale".
 

paragrafo OPERAZIONI SU DERIVATI, lett. b.2), 3° asterisco

sostituire: [...] "prezzo globale"con " cntv totale".
 
 

 

ALLEGATO N. 5

Correzione di errori materiali

paragrafo OPERAZIONI SU DERIVATI, lettera a.1), 2° asterisco, lett. a.2.1) 2° asterisco, lett. a.2.2), 1° asterisco

sostituire: [...] "prezzo globale"con " cntv totale".
 

 

ALLEGATO N. 7

Ambito di competenza delle commissioni territoriali per l'albo dei promotori finanziari
 
 

 COMMISSIONE

COMPETENZA 

BOLZANO Provincia di Bolzano 
CAMPANIA Campania
Molise
EMILIA-ROMAGNA Emilia-Romagna 
LAZIO Lazio
Abruzzo 
LOMBARDIA Lombardia 
PIEMONTE Piemonte
Liguria
Valle d'Aosta
PUGLIA Puglia
Basilicata
Calabria
TOSCANA Toscana 
Marche 
Umbria
SARDEGNA Sardegna 
SICILIA Sicilia 
VENETO Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Trento

 

ALLEGATO N. 8

Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti degli investitori

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

(...)

(* ai fini della rendicontazione delle operazioni poste in essere dall'investitore, può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dal soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti;)