Regolamento intermediari - Revisione 1999: Documento di consultazione - AREA PUBBLICA
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REVISIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 11522 DEL 1° LUGLIO 1998, CONCERNENTE LA DISCIPLINA INTERMEDIARI - Documento di consultazione |
A un anno dell'emanazione del regolamento Consob n. 11522/1998 si ritiene opportuno intervenire per eliminare alcune incongruenze ed errori individuati nel testo, nonché per rendere più chiare alcune disposizioni. Di seguito si riportano i commi degli articoli oggetto di modifica. Le parti aggiunte sono in grassetto, quelle rimosse sono barrate. LIBRO II - AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE Art. 3 (Definizioni) - comma 1, lett. o) e p) 1. [...] o) "decreto n. 468/1998 p) "decreto n. 469/1998
Art. 8 (Documentazione da allegare alla domanda) - vari commi 1. La domanda di autorizzazione è corredata da a) documenti riguardanti la società: 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello 2) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda; 3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda; 4) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni dalla 5) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con l'indicazione dei relativi poteri, nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale; 6) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; 7) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato 1; 8) relazione sulla struttura organizzativa della società redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare; b) documenti riguardanti i detentori di una partecipazione rilevante e il gruppo: b1) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica: 1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto; 2) la documentazione prevista nell'allegato n. 2.
b2) nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica o una società di persone, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e dal direttore generale, o da chi svolge funzioni equivalenti, ed in tal caso deve essere presentata la seguente documentazione: 1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto; 2) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di onorabilità degli amministratori, del direttore generale o, comunque, di chi svolge funzioni equivalenti. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate. Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità tutti i soggetti che detengono una partecipazione rilevante (persone fisiche o esponenti aziendali di una persona giuridica o società di persone) che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono la carica di amministratore o direttore generale, o altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR, banche e imprese di investimento comunitarie, banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995. Le disposizioni di cui alla presente lettera b) si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c) documenti riguardanti gli esponenti aziendali:
2. I documenti di cui al comma 1 attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi 3. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera a), sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima. 4. Le dichiarazioni di cui
Art. 9 (Istruttoria della domanda) - comma 2 2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portat e
Art. 11 (Rinuncia alle autorizzazioni) 1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento, presentano apposita istanza di revoca 2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.
Art. 12 (Sospensione dei termini dell'istruttoria) 1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9, 10 e 11, sono sospesi: a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;
b) c) d) e) 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c),
Art. 13 (Decadenza dall'autorizzazione) - comma 1 1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima. 2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti. 4. 5. La Consob può differire la pronuncia di decadenza qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi di investimento autorizzati prevista dall'articolo 14 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.
Art. 15 (Domanda di autorizzazione) - commi 1 e 2
1. 2. 3.
Art. 16 (Documentazione da allegare alla domanda) - comma 1, lett. h) - comma 2, lett. b) 1. [...] h) copia autenticadell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine. 2. [..] a) [...] b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:
c) [...]
Art. 17 (Istruttoria della domanda) - comma 2 2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i sindaci, o i soggetti che svolgono funzioni equivalenti, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portat e
Art. 20 (Disposizioni applicabili) 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, lett. a), b), c), d), ede) 1. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 2 e 3, 10, 11, 12, comma 1, lett. a, b), c), d) ede)
LIBRO III - PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA Art. 25 (Definizioni) 1. [...] d) "intermediari autorizzati" o "intermediari": le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio nella [...] h) "warrant": gli strumenti finanziari, comunque denominati, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) - commi 1 e 2 1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliareoperazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) - comma 3 3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrantda lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.
Art. 29 (Operazioni non adeguate) - commi 1 e 3 1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori o dal consigliare ai medesimioperazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione , nonchè dal concludere contratti di gestione aventi caratteristiche non adeguate per l'investitore. 2. [...] 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Nel caso di contratto di gestione non adeguato per l'investitore, l'adempimento degli obblighi informativi e l'intenzione di concludere comunque il contratto sono attestati da apposita clausola approvata espressamente dall'investitore stesso.
Art. 30 (Contratti) - comma 2, lettera e) 2. Il contratto con l'investitore deve: [...]; e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant; [...]
Art. 30 (Contratti con gli investitori) - comma 3, lett. b) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi: a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza; b) accessori, fatta eccezione per quell i
Art. 36 (Offerta fuori sede) 1. Nell'attività di offerta fuori sede, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:
a) b) c) -prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, - d) -il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali da essifirmati - - - -
2. Le imprese di investimento possono offrire fuori sede anche servizi accessori e prodotti previdenziali, nonché prodotti e servizi bancari diversi dai prodotti finanziari. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 3. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.
Art. 37 (Contratti con gli investitori) - comma 1, lett. c) 1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve: a) indicare le caratteristiche della gestione; b) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione dell'investitore; ove non siano previste restrizioni indicare espressamente tale circostanza;
c) d) e)
Art. 44 (Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati) - commi 4 e 6 4. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 1 , 5. [...] 6. Ai fini del
Art. 54 (Prestazione del servizio) - comma 5 5. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 4 e62, comma 4,
Art. 55 (Collocamento diretto) 1. Alle società di gestione del risparmio che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o di OICRper i quali svolgono la gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, lett. a), c), d) ed e), 28, commi 1, 2 e 5, 29, 31 e 36. Le stesse disposizioni si applicano alle SICAV che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di azioni di propria emissione. LIBRO V - ALBO E ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 78, comma 1 - (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: a) "decreto ministeriale": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [...]
Art. 79, comma 1 - (Istituzione e compiti delle commissioni territoriali) 1. Presso le camere di commercio con sede nei capoluoghi delle regioni Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna e nel capoluogo della provincia autonoma di Bolzanoè istituita una commissione territoriale. La competenza delle commissioni territoriali
Art. 82 -(Attribuzioni del Presidente della commissione territoriale) 1. Il Presidente: a) rappresenta la commissione; b) convoca la commissione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e vigila sulla attuazione delle deliberazioni della stessa, dettando, a tal fine, le necessarie direttive all'ufficio di segreteria e tenendone informata la commissione; c) sovraintende all'attività istruttoria e riferisce alla commissione per le conseguenti deliberazioni; d) vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob ART. 83 - (Commissione territoriale comma 1 1. La commissione: a) delibera sulle materie rientranti nella propria competenza; b) provvede al disimpegno delle funzioni ad essa affidate, c) presiede, in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89. E' in facoltà della commissione, in tale veste, deliberare la costituzione di una ulteriore commissione esaminatrice composta dai membri supplenti; d) esercita ogni ulteriore attribuzione non espressamente affidata al presidente. comma 3 3. Le riunioni sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. I membri che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente, che provvede a convocare i membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'ufficio
Art. 85 - (Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni) 1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione all'organismo entro trenta giorni:
a)i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 97; b)ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedentee all'articolo 87, comma 2, lettera c) 2. Le comunicazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data 3. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia. Art. 86 - (Compiti ed obblighi dell'organismo)
1. L'organismo: a) b) comunica alla Consob e alle commissioni i dati relativi ai soggetti iscritti e quelli relativi ai soggetti cancellati; c) rilascia gli attestati di iscrizione all'albo; d) predispone e aggiorna i quesiti della prova valutativa di cui all'articolo 89; e) organizza lo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89 emanando, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob, i relativi bandi; f) predispone procedure uniformi al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte dalle commissioni; g) richiede informazioni alle commissioni territoriali sull'applicazione delle procedure di cui alla lettera f) e ne riferisce alla Consob; h) notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob i) assolve gli altri compiti ad esso affidati dalla Consob. comma 5 5. Entro la fine del mese di febbraiodi ogni anno l'organismo trasmette alla Consob una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al raggiungimentodegli obiettivi prefissati. nuovo comma 7. I rapporti tra la Consob e l'organismo sono disciplinati da apposita convenzione.
ART. 88 - (Requisiti per l'iscrizione) 1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario: a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 , commi 1 e 2,del decreto ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del decreto medesimo; b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità
Art. 89, comma 4 - (Prova valutativa) 4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato
Art. 90 - (Domanda di iscrizione) 1. [...] 2. La domanda deve recare in allegato a)certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo
c)certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale; d)dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di: 1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 94; 2) non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale; 3) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire; 4) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico. 4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione. 5. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'istante di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 91 - (Iscrizione all'albo) 1. L'organismo procede all'iscrizione all'albosulla base dell'istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con gli elementi di cui all'articolo 87, comma 2. 2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quarantacinquegiorni dal ricevimento della 3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione. 4. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 92 - (Cancellazione dall'albo) 1. L'organismo procede alla cancellazione del promotore dall'Alboin caso di: a) domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione; b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 88, lettera a) c) mancato pagamento del contributo di vigilanza; d) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob. 2. a) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cancellazione; b) entro sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria relativa all'accertamento della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo.
3. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera c), a seguito dell'accertamento del relativo presupposto. 4. L'organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all'organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, l'eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione. 5. L'organismo procedealla cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero 6. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera d), a seguito del provvedimento di radiazione adottato dalla Consob.
7. I promotori a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 88, lettera a), ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza; b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.
ART. 96, comma 7 - (Regole di presentazione e comportamento)
Art. 98, comma 2, lett c) - (Sanzioni) 1. [...] 2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob: a), b) [...]; c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di: 1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85; 2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1 e 2.
ALLEGATO N. 2 Correzione dei riferimenti ai decreti del Ministero del Tesoro e inserimento del punto 8) 4) [...] di cui al decreto n. 468/1998 5) [...] di cui al decreto n. 468/1998 6) [...] di cui al decreto n. 468/1999 7) [...] di cui al decreto n. 468/1998 8) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura o dalla prefettura competenti, da cui risulti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423/1956 o della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione (c.d. "documentazione antimafia").
ALLEGATO N. 4 Correzione di errori materiali paragrafo ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "L2" c) "[...] ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze si applicano i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 5 paragrafo ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "L3" * La valorizzazione delle posizioni detenute dall'investitore nei singoli strumenti finanziari è effettuata secondo i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 5 paragrafo OPERAZIONI SU DERIVATI, lettera a.1), 1° asterisco, lett. a.2.1) 1° asterisco, lett. a.2.2), 1° asterisco sostituire: [...] paragrafo OPERAZIONI SU DERIVATI, lett. b.2), 3° asterisco sostituire: [...]
ALLEGATO N. 5 Correzione di errori materiali paragrafo OPERAZIONI SU DERIVATI, lettera a.1), 2° asterisco, lett. a.2.1) 2° asterisco, lett. a.2.2), 1° asterisco sostituire: [...]
ALLEGATO N. 7 Ambito di competenza delle commissioni territoriali per l'albo dei promotori finanziari
ALLEGATO N. 8 Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti degli investitori Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario: (...)
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