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Revisione Regolamento Intermediari

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

11 marzo 2002

Art. 5
(Contenuto dell'albo)

1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

...omissis...

f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del Testo Unico;

g) gli estremi dell'istanza prevista dall'art 11.

2. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:

...omissis...

g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del Testo Unico;

h) gli estremi dell'istanza prevista dall'art 11.

3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:

...omissis... 

f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del Testo Unico;

g) gli estremi dell'istanza prevista dall'art 11.

4. Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:

...omissis...

h) gli estremi del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 57 del Testo Unico.

Commento

La modifica mira a far risultare dall'albo delle SIM anche informazioni circa l'eventuale sottoposizione dell'intermediario a provvedimenti di:

1) commissariamento "cautelare " (provvedimento del Presidente della CONSOB exart. 53 del TUF);

2) amministrazione straordinaria ( exart. 56 del TUF);

3) liquidazione coatta amministrativa ( exart. 57 del TUF).

In tale modo, l'albo potrebbe assolvere alle proprie finalità di pubblicità con maggiore ricchezza di informativa per gli investitori e per le controparti di mercato. L'annotazione relativa alla sottoposizione dell'intermediario ad uno dei citati provvedimenti dovrebbe permanere, nell'albo disponibile sul sito Internet della Consob, per il periodo di efficacia ed operatività del provvedimento medesimo; nell'albo cartaceo, aggiornato al 31 dicembre dell'anno di riferimento, dovrebbe essere riportata la notizia dei provvedimenti aperti o chiusi nell'anno. La proposta di riforma del regolamento qui in esame, interessa i soggetti che risultano iscritti all'albo SIM:

a) SIM (comma 1);

b) imprese di investimento extracomunitarie(comma 2);

c) fiduciarie-SIM (comma 3).

Sulla base delle medesime motivazioni, analoga riforma dovrebbe essere apportata anche al comma 4 dell'art. 5 del reg. n. 11522/1998, che indica le informazioni, relative alle imprese di investimento comunitarie, che devono essere riportate nell'elenco allegato all'albo. Peraltro, considerato che né il provvedimento di cui all'art. 53 del TUF, né quello di cui all'art. 56 del TUF, sono assumibili nei confronti delle imprese di investimento comunitarie, la modifica dovrebbe, nel caso, essere limitata al richiamo all'art. 57 del TUF, applicabile, invece, anche alle succursali di imprese di investimento comunitarie.

I provvedimenti di cui si propone di riportare notizia nell'albo sono, comunque, a tutti gli effetti già pubblici, essendo il commissariamento cautelare pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Consob, e i decreti di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (art. 70, comma 2, del TUB, richiamato dall'art. 56, comma 3, del TUF; art. 80, comma 4, del TUB, richiamato dall'art. 57, comma 3, del TUF).

Si ritiene altresì opportuno che nell'albo siano riportati gli estremi dell'istanza di rinuncia all'autorizzazione (disciplinata dall'art. 11 del regolamento) eventualmente presentata dalla SIM onde consentire agli investitori di sapere che l'intermediario è impresa che ha intenzione di cessare l'attività.

* * *

Articolo 7
(Domanda di autorizzazione)

...omissis...

2. La domanda è corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

...omissis...

Commento

L'abrogazione del comma 2 discende dalla delibera n. 13365/2001, relativa all'"autofinanziamento Consob" per l'esercizio 2002, che ha eliminato il corrispettivo istruttorio dovuto per le istanze di autorizzazione. Analoga modifica dovrebbe essere apportata agli articoli 15, comma 1, all'art. 23, comma 4, 89, comma 4 e 90, comma 2. In tale prospettiva, le modifiche segnalate si presentano come aggiornamenti di ordine essenzialmente dovuto e formale.

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Art. 8
(Documentazione da allegare alla domanda )

1. La domanda di autorizzazione è corredata da:

a) documenti riguardanti la società:

...omissis..

7) programma concernente l'attività iniziale e relazione sulla struttura organizzativa della societàredattaredattisecondo lo schema allegato n. 1;

8) relazione sulla struttura organizzativa della società redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

...omissis...

4. Le dichiarazioni di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato n. 2 sono rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'allegato n. 2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.

Commento

Viene eliminato il riferimento alle disposizioni di Banca d'Italia, dal momento che queste non prevedono più uno schema di relazione sulla struttura organizzativadell'intermediario. Risulta necessario, pertanto, rinviare ad uno schema appositamente previsto dalla Consob da allegare al regolamento intermediari. E' infatti imprescindibile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del TUF, che l'istanza di autorizzazione sia corredata di una "relazione sulla struttura organizzativa".

Nella regolamentazione Banca d'Italia (reg. del 30.09.1997) la relazione sulla struttura organizzativa era pensata come una comunicazione periodica che una SIM doveva far pervenire all'Autorità di vigilanza. A tale schema, previsto da Banca d'Italia, in una prospettiva di economicità della normazione, il reg. 11522/1998 faceva riferimento per la fase di rilascio dell'autorizzazione. Ora il reg. Banca d'Italia del 4.08.2000 non prevede più alcuno schema di relazione sulla struttura organizzativa. Nel dover rielaborare lo schema di relazione, è stato quindi possibile adattarlo anche al fatto che si tratta di documento da presentare in sede di istanza di autorizzazione.

Dal punto di vista della tecnica normativa, si prevede di abrogare il n. 8 del comma 1, lett. a), dell'art. 8, e di accorpare la relazione sulla struttura organizzativa nel n. 7 del medesimo comma 1, lett. a), insieme con il programma di attività. Sia del programma di attività (come è già nel regolamento vigente) sia della relazione sulla struttura organizzativa, verrebbe poi offerto uno schema nell'allegato n. 1 al regolamento. Tale "accorpamento" avrebbe anche l'effetto di evitare la creazione di un autonomo e nuovo allegato n. 2 al regolamento, la cui previsione avrebbe determinato una nuova numerazione dei successivi allegati. Unita al presente documento viene fornita una bozza del nuovo allegato 1, che riporta evidenziate graficamente, in grassetto, le parti aggiunte e in barrato le parti sottratte rispetto al precedente modello Banca d'Italia.

Ulteriore modifica all'art. 8 che risulta necessaria è costituita dall' aggiornamentodel comma 4, quanto alla fonte richiamata in tema di autocertificazione. Se il regolamento vigente richiama ancora la l. n. 15/1968, oggi quella fonte è superata e sostituita dal d.p.r. n. 445/2000: in particolare, l'art. 47 del citato d.p.r., sostituisce l'abrogato art. 4 della l. n. 15/1968.

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Art. 12
(Sospensione dei termini per l'istruttoria)

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9, 10 e 11 sono sospesi:

...omissis...

e) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti ispettivi odi vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.

...omissis...

Commento

L'intervento segnalato è di carattere essenzialmente formale, e finalizzato a rendere il testo maggiormente in linea con la stessa terminologia del TUF (cfr. art. 10 del TUF).

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Art. 13
(Decadenza dall'autorizzazione)

...omissis...

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti ispettivi odi vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti.

Commento

Cfr. il commento all'art. 12

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Art. 15
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob e corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. I termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione.

...omissis...

Commento

Cfr. il commento all'art. 7.

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Art. 19
(Servizi che non possono essere prestati senza lo stabilimento di succursali)

(abrogato)

 

1. Le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica, senza stabilimento di succursali, i servizi di investimento nonché i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), b), c) e g), del Testo Unico.

2. Su istanza motivata, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può concedere singole deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto delle dimensioni del soggetto richiedente, della eventuale operatività del medesimo in altri Stati e di ogni ulteriore elemento di rilievo.

Commento

La modifica risulta motivata dalla necessità di rendere la disciplina delle imprese di investimento extraUE maggiormente in linea con la disciplina recata dal TUB e dalla normativa di attuazione Banca d'Italia in tema di banche extracomunitarie. Infatti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del TUB, " le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare". Le "Istruzioni di Vigilanza per le banche" di Banca d'Italia (Titolo VII - Capitolo 3) prevedono condizioni al rilascio dell'autorizzazione, e non precludono alle banche extracomunitarie di svolgere servizi di investimento senza stabilimento di succursali. L'intervento si propone, pertanto, di far venire meno la differenziazione di trattamento giuridico segnalata.

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Art. 23
(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

...omissis...

4. La domanda è corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

...omissis...

Commento

Cfr. il commento all'art. 7.

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Art. 25
(Definizioni)

1.Nel presente libro si intendono per:

...omissis...

d) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, Poste Italiane S.p.A., nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.

...omissis...

Commento

La prestazione dei servizi di investimento e accessori da parte di Poste Italiane S.p.A. è disciplinata dal d.p.r. n. 144/2001: ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato d.p.r. " alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5[finalità e destinatari della vigilanza] 6, comma 1, lettera a) e b)[potere di vigilanza regolamentare di Banca d'Italia] , e comma 2[potere di vigilanza regolamentare della Consob] , 7 commi 1 e 2  [Interventi sui soggetti abilitati] , 8[Vigilanza informativa] , 10, commi 1 e 2[Vigilanza ispettiva] , da 21 a 23[Criteri generali di condotta; Separazione patrimoniale; Contratti] , 25 limitatamente ai mercati regolamentati italiani[Attività di negoziazione nei mercati regolamentati] , 30[Offerta fuori sede] ; 31, commi 1, 3, e 7[Obbligo di avvalersi di promotori finanziari] , 32[Promozione e collocamento a distanza] ; 51[Provvedimenti ingiuntivi] , 59[Sistemi di indennizzo] , 168[Confusione di patrimoni] , 171, commi 1 e 2[Tutela dell'attività di vigilanza] , 190, commi 1, 3 e 4, 195[Disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative]".

In tale prospettiva, visto che la disciplina primaria posta a fondamento del Libro III del reg. n. 11522/1998 è espressamente applicabile a Poste Italiane, e che alla Commissione è riconosciuto, anche nei confronti di tale nuovo intermediario, il potere regolamentare, pare utile dedicare a Poste un riferimento che dichiari esplicitamente applicabile il regolamento intermediari.

Analoga riforma dovrà essere apportata alle definizioni poste in apertura del Libro IV del reg. n. 11522/1998 (art. 71), su cui v. infra.

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Articolo 31
(Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori)

1. A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lett. e)d), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lett. b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lett. b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.

Commento

Gli interventi sull'articolo sarebbero due:

1) un primo di ordine formale, volto a correggere un errore materiale realizzatosi nelle precedenti modifiche al regolamento intermediari;

2) un secondo di rilievo sostanziale e consistente nell'eliminazione del riferimento all'art. 60. Da tale eliminazione consegue la necessità che gli intermediari rilascino attestazione dell'ordine ovvero registrino su supporto magnetico gli ordini telefonici, anche ove gli ordini siano formulati da investitori qualificati. Questa modifica si pone in linea con gli indirizzi del CESR in tema di armonizzazione delle regole di condotta (" Harmonization of conduct of business rules"; documento già sottoposto ad una seconda tornata di consultazione presso le associazioni di categoria).

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Art. 39
(Categorie di strumenti finanziari)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano categorie distinte di strumenti finanziari:

a) con riferimento alla divisa in cui sono espressi, quelli denominati in divise di Stati appartenenti all'Unione Europea, agli Stati Uniti d'America, al Giappone, agli altri Stati appartenenti all'OCSE, a tutti gli altri Stati;

b)con riferimento al mercato sui quali sono negoziati, quelli negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'Unione Europea, quelli negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE, quelli negoziati in un mercato di un altro Stato, quelli non negoziati in alcun mercato;

c)con riferimento agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo, quelli emessi da organismi di investimento collettivo assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea, quelli emessi da organismi di investimento collettivo non assoggettati alle disposizioni delle direttive comunitarie ma aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE, quelli emessi da organismi di investimento collettivo aventi sede in tutti gli altri Stati;

d)per i titoli di debito, con riferimento all'emittente, quelli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico, quelli emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, quelli emessi da altri emittenti. Nell'ambito di questi ultimi, i titoli devono essere distinti in base al rating ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

e)per i titoli di debito, con riferimento alla durata finanziaria (duration), quelli con durata finanziaria non superiore all'anno, quelli con durata finanziaria superiore all'anno e non superiore a 36 mesi, quelli con durata finanziaria superiore a 36 mesi.

a) titoli di debito;

b) titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;

c) quote o azioni di organismi di investimento collettivo;

d) strumenti finanziari derivati;

e) titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati)

2. Nell'ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:

a) la valuta di denominazione;

b) la negoziazione in mercati regolamentati;

c) gli specifici mercati regolamentati di negoziazione;

d) le aree geografiche di riferimento;

e) le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti Sopranazionali, emittenti societari);

f) i settori industriali.

3. Costituiscono parametri specifici di differenziazione degli strumenti finanziari:

a) con riferimento ai titoli di debito:

1. la durata media finanziaria (duration);

2. il merito creditizio dell'emittente (rating) ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

b) con riferimento ai titoli rappresentativi del capitale di rischio:

1. il grado di capitalizzazione dell'emittente;

2. la volatilità;

c) con riferimento alle quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo:

1. la conformità degli organismi stessi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria;

2. la volatilità;

d) con riferimento agli strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità di copertura e ai titoli strutturati:

1. il risultato finanziario a scadenza (c.d. pay-off);

2. l'incidenza sul profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito

Commento

Gli attuali criteri di classificazione non appaiono del tutto esaustivi in relazione all'evoluzione dei mercati ed all'innovazione dei prodotti finanziari verificatasi a partire dal 1998.

L'introduzione delle due nuove categorie di strumenti finanziari (derivati e titoli strutturati) nella norma consente pertanto di meglio rappresentare l'innovazione finanziaria e l'ampliamento degli strumenti a disposizione dei gestori.

Questa evoluzione del sistema finanziario può essere meglio inquadrata in sede regolamentare attraverso la definizione dei parametri di selezione con riguardo alle categorie di strumenti finanziari individuate nel comma 1. In particolare, la loro definizione è stata realizzata allo scopo di renderli maggiormente adeguati agli standard in uso sul mercato e allineati al livello informativo già previsto per i prospetti informativi di fondi comuni mobiliari aperti e SICAV. Con riguardo ai parametri di differenziazione degli strumenti finanziari l'attuale norma prevede parametri generali e specifici. La soluzione adottata per raggiungere una maggiore adeguatezza dell'apparato normativo alla suddetta evoluzione del sistema finanziario è stata di ridefinire formalmente i parametri generali, riqualificando invece sostanzialmente quelli specifici.

Di seguito si commentano esclusivamente i nuovi parametri specifici che si intendono introdurre.

Con riguardo ai titoli di capitale si inseriscono il grado di capitalizzazione e la volatilità. Entrambi i parametri sono ampiamente utilizzati dagli intermediari per la selezione dei titoli. Il primo dovrebbe rappresentare la diffusione del titolo sul mercato e la sua liquidità, mentre il secondo consente di segmentare i titoli per classi di rischio finanziario.

In relazione alle quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo è stato aggiunto il parametro della volatilità seguendo una logica analoga a quella utilizzata per i titoli di capitale.

In merito ai derivati ed ai titoli strutturati sono stati individuati due indicatori: il pay-off e l'impatto sulla gestione. Il primo qualifica la tipologia di derivato ed in particolare i limiti di rendimento del prodotto. Così facendo si evita di dover rappresentare un lungo, e non necessariamente esaustivo, elenco di derivati, evidenziando invece come elemento di discriminazione gli utili/perdite potenziali dello strumento. Il secondo indicatore è invece funzionale a rappresentare come l'investimento in questi strumenti possa modificare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio.

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Data l'importanza della materia si ritiene, comunque, particolarmente utile acquisire sulle modifiche in questione le osservazioni degli operatori interessati.

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Art. 54
(Prestazione del servizio)

5. Le disposizioni di cui agli articoli 60, comma 5,61, comma 4 e 62, comma 4, non si applicano, salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti intrattenuti da società di gestione del risparmio e da SICAV con gli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.

Commento

L'intervento è in linea con la modifica all'art. 31 ed è volto a prevedere l'applicazione dell'art. 60 anche nei rapporti intrattenuti da SGR e SICAV con operatori qualificati.

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Articolo 56
(Procedure interne)

1. Ai fini del presente regolamento, per procedura si intende l'insieme delle disposizioni interne e dei processi operatividirette a disciplinare l'ordinata e correttaadottati per laprestazione dei servizi.

2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si dotano di procedure idonee a:

a) assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi;

ab) ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;

bc) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari.

..omissis...

Commento

Gli interventi che si sottopongono consistono in:

1) riforma del comma 1, di cui, innanzitutto, sarebbe prevista una portata "meramente" definitoria. In secondo luogo, sarebbero chiariti i confini del concetto di "procedura", che già comprende anche i "processi operativi" (ed in particolare le procedure informatiche) adottati per la prestazione del servizio;

2) introduzione di una nuova lett. a) al comma 2 che prescriva la necessità che le procedure siano idonee ad assicurare la corretta ed ordinata prestazione dei servizi, trasferendo ad una norma più direttamente precettiva (il comma 2 appunto) la prescrizione che nel regolamento attualmente vigente si trova contenuta nel comma 1.

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Articolo 57
(Controllo interno)

...omissis...

6. Il responsabile della funzione di controllo interno trasmette, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in occasione dell'esame del bilancio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale un'apposita relazione riassuntivaconcernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno . La relazione riporta, in modo separato per ciascun servizio, l'oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. La relazione riporta altresì, tenuto anche conto dei reclami ricevuti,gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche auna valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.

Commento

La riforma risulta finalizzata a meglio articolare il contenuto della relazione che annualmente deve predisporre il responsabile della funzione di controllo interno, prescrivendo in modo maggiormente analitico i contenuti della stessa. Le informazioni che la relazione del controllerdovrebbe riportare sono peraltro quelli nei quali è già articolato, ai sensi dell'art. 57, comma 4, il registro del responsabile medesimo. Inoltre, si è previsto che la relazione debba tener conto anche dei reclami pervenuti, introducendo dunque un collegamento fra il reportprevisto dall'art. 57 e le relazioni semestrali sui reclami previste dall'art. 59, e consentendo così anche alle evidenze sui reclami di essere inquadrate nell'ambito di un documento che riporti una valutazione complessiva sull'intermediario.

E' ulteriormente prevista la necessità di una formalizzazione, da parte del c.d.a. e del collegio sindacale, delle osservazioni e determinazioni sulla relazione del controller. La norma introduce un principio di corporate governancedegli intermediari ed impone una maggiore responsabilizzazione dei vertici dell'impresa dinnanzi alle risultanze dell'azione della funzione di controllo interno.

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Articolo 59
(Reclami)

...omissis...

4. Entro quaranta giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio diamministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione riassuntivache illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Qualora dall'analisi e valutazione dei reclami ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentelecomplessivamente ricevute sono state originate da carenze organizzative e/o procedurali, il responsabile della funzione di controllo interno descrive, in una apposita sezione della stessa relazione, le carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.

...omissis...

Commento

Principi analoghi a quelli che hanno ispirato la modifica dell'art. 57 hanno anche condotto ad una modifica dell'art. 59. Nella prospettiva della più precisa responsabilizzazione degli organi di vertice dell'intermediario si è previsto che il c.d.a. ed il collegio sindacale formalizzino le proprie osservazioni e determinazioni sulle relazioni riguardanti i reclami che hanno ricevuto.

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Art. 71
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

...omissis...

b) «intermediari autorizzati»: le imprese di investimento e le banche autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lett. c), del Testo Unico, nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'art. 18, comma 3, del testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio, nonché Poste Italiane S.p.A.;

c) « soggetti abilitati»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le SICAV, gli agenti di cambio, Poste Italiane S.p.A., le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.

Commento

L'articolo verrebbe modificato al fine di tener conto, fra i soggetti destinatari della disciplina del Libro IV del regolamento di Poste Italiane S.p.A. La modifica sarebbe parallela a quella apportata all'art. 25. In considerazione del tenore dell'art. 73 del regolamento è necessario contemplare tale nuovo soggetto fra gli "intermediari autorizzati", quando viene in questione l'attività di promozione e collocamento a distanza di prodotti finanziari e di servizi di investimento altrui, e fra i "soggetti abilitati" quando Poste procedesse alla promozione e collocamento a distanza dei propri servizi di investimento. Infatti, ai sensi del d.p.r. n. 144/2001 (art. 12) " Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento... previsti... dall'art. 1, comma 5, lett. b)[negoziazione per conto terzi] , c)[collocamento] ed e)[ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione]". Ai sensi poi dell'art. 2, comma 4, del medesimo d.p.r. n. 144/2001 a Poste Italiane si applicano anche gli art. 30 [offerta fuori sede] e 32 [promozione e collocamento a distanza].

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Art. 72
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Libro disciplina la promozione e il collocamento di servizi di investimento, di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati, realizzati mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano di stabilire un contatto con i singoli investitori:

a) con possibilità di dialogo o altre forme di interazione rapida;

b) anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale o comunque non si limitino ad enunciare le qualità e le caratteristiche del soggetto offerente, dei servizi di investimento o degli strumenti finanziari offerti.

...omissis...

Commento

L'attuale formulazione della lettera b), del primo comma, riferisce una caratteristica contenutistica del messaggio (negoziale o comunque non meramente pubblicitario) che inerisce ad una definizione generale di ciò che è promozione. Il fatto che tali elementi siano riferiti esclusivamente alla lettera b) potrebbe, quindi, ingenerare l'opinione che degli stessi non si avverta la necessità quando l'attività è posta in essere con gli strumenti di comunicazione di cui alla lettera a).

Si ritiene di sopprimere alla lettera b) il riferimento al contenuto non meramente pubblicitario. La modifica avrebbe l'effetto, da un alto, di contribuire ad un superamento delle ambiguità sopra segnalate e, dall'altro, di introdurre una gradazione coerente tra strumenti di comunicazione a distanza utilizzati: per quelli di cui alla lettera a), che consentono forme di dialogo e di interazione rapida e che sono, pertanto, potenzialmente maggiormente pervasivi, ogni messaggio non meramente pubblicitario configurerebbe la fattispecie rilevante (promozione e collocamento a distanza); per quelli di cui alla lettera b), meno interattivi e quindi meno tecnicamente predisposti alla promozione vera e propria solo un messaggio effettivamente negoziale determinerebbe l'integrazione della fattispecie rilevante.

* * *

Art. 89
(Prova valutativa)

... omissis...

4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà tenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione.

Commento

Cfr. il commento all'art. 7.

* * *

Art. 90
(Domanda di iscrizione)

1. Nella domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l'obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 1546 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; se residente all'estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo. Qualora l'istante abbia superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:

...omissis...

2. La domanda deve recare in allegato la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 edev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;

b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale o dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale, del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 1547 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di:

1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 94;

2) non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale;

3) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

4) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico.

...omissis...

5. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'istante di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Commento

Le modifiche ai commi 1, 2 lett. d)e 5 - al pari di quella di cui all'art. 7 - assolvono alla funzione di sostituire i riferimenti all'abrogata legge n. 15 del 1968 con quelli al vigente D.P.R. n. 445 del 2000.

Per quanto concerne la modifica al capoverso del comma 2, si rinvia al commento all'art. 7.

* * *

Allegato 1

I.SCHEMA DI PROGRAMMA CONCERNENTE L'ATTIVITA' INIZIALE

 

... omissis...

II. RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA (1)

1. INFORMAZIONI GENERALI

Fornire un organigramma aziendale. Se la SIMsocietàdispone di sedi periferichedipendenzeindicarne il numero e la localizzazione.

A. I SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

1. Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per ciascuna attività svolta.

2. Descrivere i principali contenuti del sistema di rilevazione delle diverse tipologie di rischio (di mercato, di controparte, ecc.).

3. Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili adottate per conoscere, con riferimento a ciascun servizio di investimento esercitato: il volume di attività sviluppato, i costi e i ricavi specifici di pertinenza.

4. Fornire riferimenti in ordine alle metodologie di controllo della gestione (quali, ad esempio, l'esistenza di budget, di piani di spesa, ecc.).

5. Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con particolare riferimento ai criteri di protezione degli accessi e alle procedure di back upe di recoverypreviste.

B. CONTROLLI INTERNI

a) Strutture e procedure di controllo interno

1. Descrivere la collocazione della funzione di controllo interno della SIMsocietàe indicare il responsabile.

2. Indicare la frequenza e la modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo:

- dei rischi assunti;

- del rispetto delle regole prudenziali;

- del rispetto delle regole di comportamento nei confronti della clientela;

- del rispetto delle procedure stabilite per lo svolgimento dei servizi;

- del rispetto delle disposizioni in materia di separatezza amministrativa e contabile;

- della corretta applicazione del principio della separazione patrimoniale;

- della corretta tenuta delle evidenze contabili;

- dell'efficacia delle procedure per la disciplina dei flussi informativi tra i settori aziendali;

- dell'adeguatezza dei sistemi informativi rispetto ai servizi prestati e della loro affidabilità.

3. Indicare gli strumenti informatici di controllo di cui la SIMsocietàdispone.

4. Se esiste un'unità di controllo del rischio autonoma rispetto alle strutture operative sui mercati, si comunichi:

- a chi risponde l'unità;

- qual è il ruolo dell'unità;

- quali sono gli strumenti di cui dispone;

- se viene predisposta una apposita manualistica relativa alle procedure di controllo del rischio, inviandone, in tal caso, una copia;

- se è prevista una regolare segnalazione da parte dell'unità di controllo al consiglio di amministrazione e alla direzione sull'esposizione al rischio.

b) Sistema dei limiti

Indicare:

1. quali sono le modalità di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi, con quale periodicità viene controllato il loro rispetto e con quale frequenza vengono rivisti;

2. qual è l'articolazione dei limiti in relazione a:

- tipologia di servizio prestato;

- unità operative coinvolte;

- livelli di autonomia dei responsabili;

3. quale procedura viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di sconfinamento dei limiti assegnati.

c) Sistema delle deleghe

1. Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai diversi servizi prestati.

2. Descrivere gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati.

3. Descrivere i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e indicare se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

C. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTA DIREZIONE

Indicare:

1. se sono stabilite dal consiglio di amministrazionele linee generali sul tipo di attività (prodotti, mercati, funzioni) da svolgere e sulle relative politiche di controllo del rischio nonchè con quali modalità le stessevengono comunicate all'interno dell'azienda (qualora esista un documento contenente le linee-guida, allegarne copia);

2. se sono state delegate competenze, in materie di controllo dei rischi, ad un apposito comitato all'interno del consiglio di amministrazione;

3. con quale frequenza viene rivisto il livello aggregato di rischio;

4. quali organi aziendali partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti

5. quale tipo di informativa viene fornita al consiglio di amministrazione, all'alta direzione e agli altri dirigenti responsabili e con quale periodicità (allegare copia dei reportsprodotti);

6. quali sono gli altri livelli gerarchici coinvolti nel processo di gestione e controllo del rischio e di quale tipo di deleghe sono investiti.

D. SISTEMI DI CONTATTO CON LA CLIENTELA

Descrivere gli strumenti e le soluzioni organizzative predisposte per il contatto con la clientela nella fase di apertura del rapporto e di prestazione del servizio (ad es. rete di vendita; Internet, call center).

2. INFORMAZIONI SUI SINGOLI SERVIZI

A. NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI

1. Descrivere l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto, ecc.).

2. Indicare il numero di desksesistentiprevistie i mercati nei quali la SIMsocietàoperaintende operare.

3. Indicare il numero previsto di clienti a cui si intende fornire l'"interconnessione" ai mercati regolamentati.

B. COLLOCAMENTO

1. Descrivere l'articolazione della rete distributiva utilizzatada utilizzareindicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

2. In caso di collocamento con garanziacon assunzione di rischio, indicare se esiste all'interno della SIM una unita' ad hoc preposta all'analisi delle operazioni e alla loro valutazione in termini di rischio. In caso di risposta negativa,descrivere le modalità utilizzate per l'analisi e la valutazione delle operazioni di collocamento.

C. GESTIONE

1. Descrivere la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.), indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito.

2. Descrivere i sistemi utilizzati per:

- garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori;

- evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione.

3. Descrivere i sistemi utilizzati per garantire il rispetto:

- delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa;

- delle istruzioni impartite dai clienti.

4. Indicare se all'unità sono attribuiti compiti in materia di:

- scelta delle strategie di investimento dei portafogli;

- scelta dei titoli da immettere nella gestione.

5. In caso di risposta negativa alla domanda precedente, indicare l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione.

6. Nel caso di delega della gestione a soggetti esterni, indicare i soggetti a cui si intende conferire la delega, l'ampiezzail contenutodella delegastessae la natura dei compiti delegati.

7. Indicare i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

D. RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

1. Descrivere:

- le modalità di reperimentoraccoltadegli ordini (canale bancario, reti di vendita, ecc.);

- le procedure seguite per l'esecuzionela trasmissionedegli stessi (es. trasferimento a SIM di negoziazione del gruppo, ecc.).

Commento

Cfr. il commento all'art. 8.

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Allegato n. 2
(Documenti concernenti gli esponenti aziendali, i detentori di partecipazioni rilevanti e i responsabili delle succursali)

...omissis...

3) certificaticertificatodei carichi pendenti rilasciatirilasciatodalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale e dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale del luogo di residenza;

...omissis...

Commento

Le modifiche sono di ordine formalee tengono conto di quanto disposto dal d. lgs. n. 51/1998 che ha accorpato gli Uffici delle Preture Circondariali in quelli presso i Tribunali.

* * *

Allegato n. 4
(Rendiconto dei servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini)

...omissis...

Operazioni su derivati

...omissis...

b.2) Opzioni.

* gli importi pagati o incassati in relazione alla compravendita delle opzioni sono indicati nello schema "L1";

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte; tali posizioni sono valorizzate in conformità a quanto previsto nell'allegato n. 35(il valore delle opzioni vendute assume segno negativo);

...omissis...

Commento

L'intervento al secondo alinea del paragrafo b.2) è rivolto a rimuovere un errore materiale.

________________
NOTA:

1. Le evidenziazioni grafiche di seguito riportate (grassetto= parti aggiunte; barrato= parti soppresse) risultano dal confronto del presente testo rispetto al previgente schema elaborato da Banca d'Italia.