Regolamento mercati - Attuazione della direttiva MiFID - Esiti della consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
MODIFICHE
AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
ESITO DELLE CONSULTAZIONI
30 ottobre 2007
Nel luglio 2007 la Consob ha diffuso un documento di consultazione riguardante le modifiche da apportare al regolamento mercati ai fini del recepimento della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) in materia di trasparenza delle negoziazioni, segnalazione delle operazioni concluse e organizzazione e funzionamento delle trading venues.
Con riferimento al menzionato documento di consultazione sono pervenute le osservazioni di Abaxbank, ABI, Assiom, Associazione fra le Banche Estere in Italia, Assogestioni, Assonime, Assosim, Borsa Italiana SpA, Cassa Depositi e Prestiti, Cittadinanza Attiva, Credem, Movimento Consumatori, Reuters, TLX SpA, Unicredit (integralmente pubblicate nel sito Internet dell’Istituto).
Nella trattazione che segue si dà conto, inoltre, delle osservazioni e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione, sentita la Banca d’Italia (ai sensi degli articoli 61, comma 6-ter, 62, comma 1-quater, 64, comma 1-quinquies, 77-bis comma 6 e 79-bis, comma 3 del d.lgs. n. 58/1998) ovvero d’intesa con l’Istituto (ai sensi dell’art. 70-ter, comma 2 del d.lgs. n. 58/1998).
Quale premessa alla successiva esposizione, si informa che, in merito alla disciplina della liquidazione delle insolvenze di mercato, è stata osservata, in sede di consultazione, l’opportunità di (Borsa Italiana) trasferire le disposizioni relative alla disciplina delle insolvenze di mercato nell’ambito del Provvedimento Unico della Consob e della Banca d’Italia nelle materie del post-trading. A tale possibilità sarà data attuazione e, pertanto, le disposizioni contenute nel Capo IV (artt. 14-18). dell’attuale regolamento n. 11768 troveranno spazio nel cennato Provvedimento Unico, con le modifiche proposte in sede di consultazione per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla MiFID.
Il documento riproduce il testo delle norme rese note per la consultazione, le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e, se del caso, il nuovo testo adottato presentato in appositi riquadri.
Come preannunciato nel documento di consultazione, si procederà all’adozione di un nuovo testo integrale del regolamento in materia di mercati con rinumerazione, rispetto al regolamento n. 11768, delle disposizioni ivi contenute. Le disposizioni del regolamento n. 11768 verranno abrogate, fatta eccezione per le disposizioni di cui ai Titoli II (Capo IV), III e IV - in materia di liquidazione delle insolvenze di mercato, gestione accentrata di strumenti finanziari e ridenominazione degli strumenti finanziari privati - che verranno mantenute fino all’emanazione del Provvedimento Unico della Consob e della Banca d’Italia in materia di post-trading.
Per completezza di documentazione si riporta il testo integrale del regolamento mercati adottato con delibera 16191 del 29 ottobre 2007, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica.
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Titolo I
Fonti normative e definizioni
Art. 1
(Fonti normative)
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 61, comma 2, dell’articolo 61, comma 6-bis e 6-ter, dell’articolo 62, comma 1-ter e 1-quater, dell’articolo 64, comma 01 e 1-quinquies, dell’articolo 65, dell’articolo 70-ter, comma 2, dell’articolo 72, comma 2, dell’articolo 77-bis, comma 1 e 6, dell’articolo 78, comma 2, dell’articolo 79-bis e dell’articolo 79-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito alla modifica dell’articolo 1.
CONSIDERAZIONI
In considerazione del trasferimento della disciplina delle insolvenze di mercato nel Provvedimento Unico della Consob e della Banca d’Italia in materia di post-trading, si è provveduto alla rimozione, nell’ambito del comma dell’articolo in parola, del riferimento normativo di cui all’articolo 72, comma 2 del TUF. Inoltre, sono stati inseriti i riferimenti normativi per la disciplina delle condizioni per la quotazione di determinate società nonché quelli per la disciplina dell’integrità dei mercati.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 1.
Titolo I Art. 1 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 61, commi 2, |
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Art. 2
(Definizioni)
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a)«Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) «sedi di negoziazione»: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui rispettivamente all’articolo 1, comma 1, lettera w-quater), all’articolo 1, comma 5-octies e all’articolo 1, comma 5-ter del Testo Unico.
c) «società di gestione»: le società di gestione di cui all’articolo 61, comma 1, del Testo Unico;
d) «capitale minimo delle società di gestione»: l’ammontare minimo del capitale sociale delle società di gestione versato ed esistente.
e) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato.
f) «mercati esteri»: i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 67, comma 2 del Testo Unico ed ogni altro sistema che consente l’incontro di interessi multipli di acquisto e vendita relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del sistema stesso, in modo da dar luogo a contratti.
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento n. 1287/2006/CE del 10 agosto 2006.
OSSERVAZIONI
Nell’ambito dell’articolo 2 avente ad oggetto le definizioni, in primo luogo viene evidenziato (Assogestioni) un erroneo riferimento al comma 1, lett. c) laddove viene richiamato l’articolo 1, comma 1, lett. w-quater) del TUF. Il riferimento corretto alla norma del TUF per i mercati regolamentati è infatti l’articolo 1, comma 1, lett. w-ter).
In secondo luogo, vengono sottolineati i seguenti aspetti:
- avuto riguardo al comma 1, lett. g) contenente la definizione di "mercati esteri", viene richiesto di chiarire (TLX) la natura multilaterale degli "altri sistemi";
- l’opportunità di ripristinare (Borsa Italiana) la definizione di "mercati regolamentati" al fine di ricomprendere sia quelli italiani sia quelli comunitari riconosciuti;
- l’utilità di richiamare (Borsa Italiana) la definizione di "soggetti abilitati" già contenuta nel TUF ai fini di una maggiore chiarezza e più agevole lettura delle norme previste nel regolamento.
CONSIDERAZIONI
Ferma restando la necessità di rettificare l’erroneo riferimento contenuto all’articolo 2, comma 1, lett. c), si è ritenuto di non accogliere le proposte di chiarimento formulate sub b) e c), in quanto l’approccio adottato è stato quello di non riproporre nella regolamentazione secondaria le definizioni che trovano già spazio nella normativa primaria. Al contrario, si è accolta la richiesta di chiarimento sub a).
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 2.
Art. 2 Nel presente regolamento si intendono per: a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) «sedi di negoziazione»: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui rispettivamente all’articolo 1, comma 1, lettera w-ter d) «società di gestione»: le società di gestione di cui all’articolo 61, comma 1, del Testo Unico; e) «capitale minimo delle società di gestione»: l’ammontare minimo del capitale sociale delle società di gestione versato ed esistente; f) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato; g) «mercati esteri»: i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 67, comma 2 del Testo Unico ed ogni altro sistema multilaterale che consente l’incontro di interessi multipli di acquisto e vendita relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del sistema stesso, in modo da dar luogo a contratti. 2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Testo Unico e nel Regolamento n. 1287/2006/CE del 10 agosto 2006. |
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Titolo II
Mercati regolamentati
Capo I
Risorse finanziarie delle società di gestione dei mercati e determinazione delle attività connesse e strumentali
Art. 3
(Risorse finanziarie)
(in attuazione dell’art. 61, comma 2, lett. a) del TUF)
1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in cinque milioni di euro.
2. Le società di gestione dispongono al momento dell’autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni concluse nei mercati nonché della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti. [art. 39, lett.f) MiFID]
OSSERVAZIONI
In via generale, viene condivisa (Borsa Italiana) l’impostazione che vede il recepimento della previsione comunitaria. Tuttavia, viene richiesto di fornire un chiarimento in merito al combinato disposto dei due commi sopra citati e, in particolare, all’attività di valutazione dell’"adeguatezza" delle risorse finanziarie che la società di gestione è chiamata ad effettuare.
CONSIDERAZIONI
L’articolo 39 della direttiva contiene un generico riferimento all’adeguatezza delle risorse finanziarie in rapporto all’attività svolta dalla società di gestione. In tale quadro, si ritiene utile ribadire l’importanza che la gestione – da parte di una società di gestione di mercati regolamentati – anche di un sistema multilaterale di negoziazione venga tenuta in attenta considerazione nella valutazione di adeguatezza delle risorse finanziarie di cui dispone.
Ciò premesso, in mancanza di ulteriori chiarimenti e disposizioni a livello comunitario in ordine alla definizione di eventuali soglie quantitative, si è ritenuto di eliminare il requisito del capitale minimo di cinque milioni di euro per le società di gestione dei mercati.
Inoltre, avuto riguardo all’adeguatezza delle risorse finanziarie, si ritiene che le società di gestione debbano valutare e verificare, in via continuativa ed autonomamente, tale adeguatezza. Ferme restando le difficoltà operative e di verifica, l’approccio seguito dalle società di gestione in tale valutazione di adeguatezza delle risorse finanziarie può, laddove ritenuto possibile, prevedere parametri quantitativi di riferimento. Tale possibilità, tuttavia, si ritiene debba rimanere nell’autonoma determinazione delle società di gestione.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 3.
Titolo II Capo I Art. 3
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Art. 4
(Attività connesse e strumentali)
(in attuazione dell’art. 61, comma 2, lett. b) del TUF)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 18, comma 3-bis del Testo Unico, le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati:
a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi;
c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ;
d) promozione dell’immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;
e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati;
f) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;
g) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l’inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.
2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nelle società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione e nelle società di gestione accentrata, nonché in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati.
3. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob le attività connesse e strumentali che intendono esercitare e forniscono alla Consob preventiva informativa sui progetti di acquisizione delle partecipazioni di cui al comma 2.
OSSERVAZIONI
L’articolo 4, comma 2 prevede la possibilità per le società di gestione di acquisire partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività connesse e strumentali di cui al comma 1. Esse possono, inoltre, assumere partecipazioni nelle società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione e nelle società di gestione accentrata nonché in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati. In tale quadro, viene richiesto alla società di gestione di informare la Consob in merito alle attività connesse e strumentali che si intendono esercitare e di fornire alla Consob preventiva informativa sui progetti di acquisizione delle partecipazioni nelle società specificate al comma 2.
Al riguardo, viene sottolineato (Assonime) come la comunicazione preventiva alla Consob indicata al comma 3, relativa all’assunzione di partecipazioni da parte delle società di gestione, non risulti prevista dalla direttiva e limiti la flessibilità operativa delle società.
CONSIDERAZIONI
La disposizione di cui al comma 3 riprende l’analoga previsione contenuta nelle Istruzioni di Vigilanza della Consob e della Banca d’Italia. Essa è stata introdotta in considerazione dell’importanza del ruolo svolto dalle società di gestione dei mercati regolamentati nel sistema finanziario di un Paese e dalla necessità che l’attività di vigilanza su tali società preveda una verifica delle attività esercitate e delle partecipazioni assunte, al fine di accertarne la compatibilità con le prescrizioni normative e regolamentari.
Ciò detto, in considerazione della natura delle informazioni da comunicare alla Consob e dell’attività di vigilanza di quest’ultima, si ritiene di dover mantenere la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 4.
Pertanto, si conferma il testo dell’articolo 4 posto in consultazione.
Art. 4 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 18, comma 3-bis del Testo Unico, le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati: a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati; b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi; c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari; d) promozione dell’immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato; e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati; f) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari; g) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l’inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso. 2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nelle società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione e nelle società di gestione accentrata, nonché in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati. 3. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob le attività connesse e strumentali che intendono esercitare e forniscono alla Consob preventiva informativa sui progetti di acquisizione delle partecipazioni di cui al comma 2. |
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Capo II
Requisiti organizzativi ed obblighi di comunicazione delle società di gestione
Art. 5
(Partecipanti al capitale delle società di gestione)
(in attuazione dell’art. 61, comma 6-bis, lett. a) e c) del TUF)
1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5% del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 61, comma 5 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Le società di gestione comunicano alla Consob ogni modifica nel libro dei soci determinate dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano annualmente alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci con l’indicazione, per ciascun socio in possesso di una partecipazione superiore al 5% del capitale ordinario:
- del numero di azioni con diritto di voto possedute;
- della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.
3. Le società di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità delle modifiche intervenute al libro dei soci.
OSSERVAZIONI
L’articolo 5 fa riferimento agli acquisti/cessioni di partecipazioni nelle società di gestione di mercati regolamentati. Esso si collega alle disposizioni dell’articolo 61, commi 6 e 6-bis del TUF laddove viene previsto il potere della Consob di determinare con regolamento la soglia partecipativa rilevante ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità, delle comunicazioni che gli acquirenti devono effettuare alla società di gestione nonché delle comunicazioni che quest’ultima è chiamata ad effettuare nei confronti della Consob.
Al riguardo, viene richiesto di estendere (Borsa Italiana e Assonime) il riferimento alla soglia partecipativa rilevante del 5% anche alle comunicazioni dei soggetti acquirenti alla società di gestione. Inoltre, viene richiesto di (Assonime):
- indicare le modalità con le quali le società di gestione provvedono alle comunicazioni nei confronti della Consob;
- esplicitare che l’obbligo di comunicazione alla Consob scatta solo dopo che la società di gestione è venute a conoscenza del superamento del limite di partecipazione al capitale.
CONSIDERAZIONI
Si ritiene di accogliere la richiesta di estendere il riferimento alla soglia partecipativa rilevante del 5% anche alle comunicazioni dei soggetti acquirenti alla società di gestione, in ragione della maggiore chiarezza normativa che una modifica in tal senso dà alla disciplina contenuta nell’articolo 61 del TUF.
Avuto riguardo all’osservazione sub a), si ritiene che le modalità di comunicazione possano essere quelle adottate nella realtà operativa (comunicazione scritta ed eventuale anticipo via email dell’informativa) per l’assolvimento di analoghi obblighi regolamentari. In merito al commento sub b), si conferma che la società di gestione è chiamata ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 1 non appena ricevuta notizia dell’acquisto ovvero del superamento della soglia del 5% del capitale ordinario con diritto di voto.
Infine - in relazione ai mercati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lett. b) del TUF e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute – viene previsto l’invio della documentazione, oltre che alla Consob, anche alla Banca d’Italia.
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 5 che prevede l’introduzione dei due nuovi commi 1 e 5:
Capo II Art. 5 1. I soggetti acquirenti e venditori comunicano entro 24 ore alla società di gestione gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5% del capitale ordinario con diritto di voto della società di gestione stessa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 61, comma 6 del Testo Unico. 2. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5% del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 61, comma 5 del Testo Unico. 3. Le società di gestione comunicano alla Consob ogni modifica nel libro dei soci determinate dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano annualmente alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci con l’indicazione, per ciascun socio in possesso di una partecipazione superiore al 5% del capitale ordinario:
4. Le società di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità delle modifiche intervenute al libro dei soci. 5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse anche alla Banca d’Italia per i mercati di cui all’articolo 63, comma 3 del Testo Unico. |
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Art. 5-bis
(Esponenti aziendali delle società di gestione)
(in attuazione dell’art. 61, comma 6-bis, lett. b) del TUF)
1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob l’identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell’identità di tali soggetti. Copia del verbale della riunione dell’organo di gestione nell’ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte viene trasmessa entro 30 giorni alla Consob dalla società di gestione.
2. La Consob può richiedere, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché l’inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l’assenza di situazioni impeditive.
3. Le società di gestione comunicano entro 15 giorni ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali.
OSSERVAZIONI
L’articolo 5-bis del regolamento fa riferimento agli obblighi informativi delle società di gestione relativamente agli esponenti aziendali, con questi ultimi intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato.
Il comma 2 dell’articolo 5-bis stabilisce la possibilità della Consob di richiedere, laddove lo ritenga opportuno, l’esibizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
Al riguardo, viene sottolineato (Borsa Italiana) come il citato comma 2 possa lasciare intendere la necessità, anche per i soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato, di possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza non essendo chiaro il riferimento soggettivo della norma.
CONSIDERAZIONI
Si prende atto delle possibili difficoltà interpretative connesse con l’applicazione del comma 2 dell’articolo 5-bis. Si ritiene, al riguardo, opportuno sottolineare come l’articolo 61, comma 3 del TUF risulti piuttosto chiaro allorché impone i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza – individuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in apposito decreto ministeriale – con riguardo ai soli soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Pertanto, si ritiene di poter accogliere la proposta di modificare il comma 2 dell’articolo 5-bis per chiarirne l’applicazione ai soggetti di cui all’articolo 61, comma 3 del TUF. Si ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare che qualora le funzioni di amministrazione, direzione e controllo dovessero essere oggetto di specifiche deleghe, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dovranno essere posseduti anche dai soggetti delegati all’esercizio di funzioni.
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 5-bis (articolo 6 nella nuova numerazione) che vede una modifica al comma 2 volta a chiarire quanto sopra specificato:
Art. 6 1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob l’identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell’identità di tali soggetti. Copia del verbale della riunione dell’organo di gestione nell’ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte viene trasmessa entro 30 giorni alla Consob dalla società di gestione. 2. La Consob può richiedere, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché l’inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l’assenza di situazioni impeditive. 3. Le società di gestione comunicano entro 15 giorni ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali. |
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Art. 6
(Statuto delle società di gestione e regolamento del mercato)
(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)
1. Le società di gestione inviano alla Consob i progetti di modificazione dello statuto della società e del regolamento del mercato, dopo l’approvazione delle proposte di modifica da parte dell’organo di amministrazione e almeno 20 giorni prima della data prevista per l’approvazione formale da parte dell’assemblea della società, indicando contenuti e finalità delle modifiche proposte.
2. Laddove il regolamento del mercato attribuisca all’organo di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione ai sensi dell’articolo 62, comma 1 del Testo Unico, tali disposizioni sono sottoposte al preventivo assenso della Consob, quando esse assumono particolare rilievo ai fini della trasparenza del mercato, dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori.
3. Le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito Internet, del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni di attuazione.
OSSERVAZIONI
Le osservazioni pervenute hanno ad oggetto il comma 2 che prevede, in linea con quanto attualmente stabilito nell’ambito delle Istruzioni di Vigilanza della Consob e della Banca d’Italia, che le disposizioni di attuazione del regolamento del mercato, adottate dall’organo di amministrazione delle società di gestione, siano sottoposte al preventivo assenso della Consob quando assumono particolare rilevanza ai fini della trasparenza del mercato, dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori.
Al riguardo, da un lato, viene richiesto di chiarire se l’assenso a dette disposizioni di attuazione possa avvenire anche verbalmente (TLX), eventualmente prevedendolo in maniera esplicita al comma 2 e, dall’altro, viene suggerita l’eliminazione del comma 2 (Borsa Italiana) in considerazione:
- dell’ampiezza dell’ambito di applicazione a causa del riferimento alla trasparenza del mercato, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori;
- dell’appesantimento del processo di approvazione delle disposizioni di attuazione.
CONSIDERAZIONI
Il comma 2 dell’articolo 6 in commento replica quanto già previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Consob e della Banca d’Italia. Peraltro, le norme delle disposizioni di attuazione che attualmente sono sottoposte al regime di assenso della Consob hanno ad oggetto aree regolamentari la cui rilevanza ne avrebbe richiesto l’inserimento nel regolamento del mercato e che solo ragioni di flessibilità operativa ne hanno determinato l’inclusione nelle disposizioni di attuazione.
Tuttavia, in considerazione del fatto che finora, nella realtà operativa, l’individuazione delle norme delle disposizioni di attuazione soggette ad assenso Consob è stata gestita adeguatamente e congiuntamente con le società di gestione nell’ambito delle modifiche al regolamento dei mercati, si ritiene di poter accogliere la richiesta di eliminazione del comma 2 dell’articolo 6 del regolamento.
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 6 (articolo 7 nella nuova numerazione) che prevede, accanto al recepimento delle osservazioni pervenute, anche alcuni adeguamenti che vedono:
- l’inserimento di un nuovo comma che riprende, con i necessari adattamenti, la disposizione di cui al comma 1 relativamente al regolamento del mercato;
- l’inserimento di un nuovo comma per prevedere l’invio del regolamento del mercato, oltre che alla Consob, anche alla Banca d’Italia in relazione ai mercati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lett. b) del TUF e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.
Art. 7 1. Le società di gestione inviano alla Consob i progetti di modificazione dello statuto della società 2. Le società di gestione inviano alla Consob i progetti di modifica del regolamento del mercato almeno 20 giorni prima della data prevista per l’approvazione formale da parte dell’assemblea della società ovvero del consiglio di sorveglianza, indicando i contenuti e le finalità delle modifiche proposte. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il termine di 20 giorni si riferisce all’approvazione formale da parte dell’organo di amministrazione. 3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono trasmesse anche alla Banca d’Italia per i mercati regolamentati di cui all’articolo 63, comma 3 del Testo Unico.
4. Le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito Internet, del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. |
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Art. 6-bis
(Organizzazione delle società di gestione)
(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)
1. Le società di gestione:
- adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste all’articolo 64, comma 1 del Testo Unico; [art. 39, par. 1, lett. a) MiFiD]
- adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare funzionamento del mercato; [art. 39, par. 1, lett.b) MiFiD]
- pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema; [art. 39, par. 1, lett. c) MiFiD]
- si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti. [art. 39, par. 1, lett. e) MiFiD]
2. Le società di gestione forniscono le informazioni necessarie per consentire alla Consob di accertare la presenza, al momento dell’autorizzazione ed in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1. [art. 36, par. 1, par. 4 MiFID]
OSSERVAZIONI
L’articolo 6-bis recepisce quanto previsto dall’art. 39 della direttiva, ovvero i requisiti organizzativi delle società di gestione dei mercati regolamentati. Tali aspetti, peraltro, trovavano già adeguata regolamentazione nell’ambito delle Istruzioni di Vigilanza della Consob e della Banca d’Italia.
Al riguardo, viene evidenziato (Borsa Italiana) un mancato coordinamento fra la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 6-bis e gli articoli 7-bis, 8 e 8-bis (articoli 10, 11 e 12 nella nuova numerazione) aventi ad oggetto rispettivamente le comunicazioni dell’organo di controllo alla Consob, le comunicazioni dell’organo di amministrazione alla Consob e la relazione sulla struttura informatica e sulla gestione dei rischi. In particolare, viene richiesto di chiarire che le comunicazioni individuate dai cennati articoli 7-bis, 8 e 8-bis sono volte all’adempimento degli obblighi individuati all’articolo 6-bis, comma 1.
CONSIDERAZIONI
Al fine di non creare sovrapposizioni fra le norme richiamate ed assicurare maggiore chiarezza nella disciplina in parola, si ritiene di poter accogliere l’osservazione, modificando l’articolo 6-bis, comma 2 al fine di esplicitare il richiesto legame del flusso informativo con i requisiti di cui al comma 1.
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 6-bis (articolo 8 nella nuova numerazione).
Art. 8 1. Le società di gestione:
2. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza, al momento dell’autorizzazione ed in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1, le società di gestione forniscono ed inviano alla Consob le informazioni necessarie e le comunicazioni di cui agli articoli 10, 11 e 12. |
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Art. 7
(Comunicazioni delle società di gestione in merito ad eventi societari)
(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)
1. Le società di gestione inviano alla Consob:
- i documenti attestanti la convocazione dell’assemblea e dell’organo di amministrazione contenenti l’esplicita indicazione dell’ordine del giorno oggetto della convocazione;
- una copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati;
- il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione dell’organo di controllo e dalla relazione della società di revisione;
- una copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti il bilanci delle società collegate.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 7.
CONSIDERAZIONI
In relazione a quanto viene previsto nel Provvedimento Unico della Consob e della Banca d’Italia per il post-trading, è stato ritenuto necessario rendere le disposizioni, laddove possibile ed opportuno, sostanzialmente equivalenti. In tale ottica - e in considerazione della possibilità per le Autorità di richiedere, ove ritenuto necessario, ai soggetti vigilati informazioni e dati di vigilanza – si è intervenuti al comma 1, lett. a) dell’articolo in parola per sottrarre i documenti attestanti la convocazione dell’organo di amministrazione dal novero delle informazioni da inviare alla Consob.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 7 (articolo 9 nella nuova numerazione).
Art. 9 1. Le società di gestione inviano alla Consob:
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Art. 7-bis
(Comunicazioni dell’organo di controllo alla Consob)
(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)
1. L’organo di controllo trasmette senza indugio alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti le irregolarità riscontrate nella gestione ovvero le violazioni delle norme che disciplinano l’attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.
2. L’organo di controllo invia alla Consob, con cadenza annuale e in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sull’esito dei controlli effettuati nelle aree di cui all’art. 8.
OSSERVAZIONI
L’articolo 7-bis del regolamento ha ad oggetto le comunicazioni che l’organo di controllo è chiamato ad effettuare alla Consob.
In tale ambito, viene richiesto (Assonime) di esplicitare che l’organo di controllo, cui viene fatto riferimento nella norma, è quello della società di gestione dei mercati regolamentati.
CONSIDERAZIONI
Al fine di rendere più agevole la lettura della norma, si accoglie la richiesta di chiarimento formulata prevedendo l’esplicito riferimento, nei commi 1 e 2, all’organo di controllo della società di gestione di mercati regolamentati.
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 7-bis (articolo 10 nella nuova numerazione).
Art. 10 1. L’organo di controllo della società di gestione trasmette senza indugio alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti le irregolarità riscontrate nella gestione ovvero le violazioni delle norme che disciplinano l’attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante. 2. L’organo di controllo della società di gestione invia alla Consob, con cadenza annuale e in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sull’esito dei controlli effettuati nelle aree di cui all’articolo 11 |
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Art. 8
(Comunicazioni dell’organo di amministrazione alla Consob)
(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)
1. L’organo di amministrazione della società di gestione invia alla Consob, con cadenza annuale e in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:
- separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell’assegnazione delle competenze;
- attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;
- procedure per l’informazione ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell’informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione.
2. La relazione di cui al comma 1 riferisce inoltre sui seguenti aspetti:
- organigramma e funzionigramma;
- meccanismi di delega;
- articolazione del sistema di controlli interni;
- metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all’attività di supporto tecnologico;
- valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;
- principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno alla società, ai vari livelli della struttura.
La relazione potrà fare rinvio a quella inoltrata alla Consob l’anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 8.
CONSIDERAZIONI
Al fine di tenere conto dei necessari presidi organizzativi adottati dalle società di gestione per la normativa antiriciclaggio e in considerazione di quanto stabilito nell’ambito del Provvedimento Unico della Consob e della Banca d’Italia, il comma 2 è stato integrato per prevedere l’inserimento dei presidi ai fini dell’antiriciclaggio nonché quelli diretti ad assicurare l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali, fra gli elementi sui quali deve riferire la relazione sull’organizzazione.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 8 (articolo 11 nella nuova numerazione).
Art. 11 1. L’organo di amministrazione della società di gestione invia alla Consob, con cadenza annuale e in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:
2. La relazione di cui al comma 1 riferisce inoltre sui seguenti aspetti:
La relazione potrà fare rinvio a quella inoltrata alla Consob l’anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative. |
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Art. 8-bis
(Relazione sulla struttura informatica e sulla gestione dei rischi)
(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)
1. Le società di gestione, almeno una volta l’anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società di gestione, purché diverse ed indipendenti da quelle produttive.
2. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 1, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.
3. Le società di gestione definiscono politiche e misure idonee ad assicurare la continuità operativa e adottano un piano di continuità operativa finalizzato alla gestione di situazioni critiche. In caso di necessità e urgenza, le società di gestione adottano le misure atte a consentire il funzionamento dei mercati gestiti e ne informano senza indugio la Consob.
4. Le misure volte ad assicurare la continuità operativa tengono conto del ruolo rivestito nel sistema finanziario e dei volumi negoziati sui mercati gestiti. Tali misure vengono altresì aggiornate qualora le condizioni di mercato ovvero l’attività svolta dalla società di gestione subisca dei cambiamenti.
OSSERVAZIONI
L’articolo 8-bis attiene alla relazione sulla struttura informatica e sulla gestione dei rischi. In particolare, il comma 1 richiede alla società di gestione di sottoporre a verifica, almeno una volta l’anno, le strutture tecnologiche ed informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali. Tale verifica è stata introdotta al fine di assicurare un monitoraggio continuo delle strutture tecnologiche.
Al riguardo, viene sottolineato (Borsa Italiana) come tale requisito risulti sproporzionato rispetto all’obiettivo da perseguire. Inoltre, esso non risulterebbe in linea con le best practices di settore che vedono i piani di audit sviluppati secondo una logica di controlli "a rotazione" e basati su analisi di risk assessment volti ad analizzare la rischiosità dei processi coinvolti per una loro valutazione e classificazione in funzione della rischiosità relativa.
CONSIDERAZIONI
Si prende atto delle osservazioni formulate e si ritiene di poter accogliere la proposta di modifica formulata che vede la comunicazione annuale alla Consob di un piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 8-bis (articolo 12 nella nuova numerazione):
Art. 12 1. Le società di gestione, almeno una volta l’anno, sottopongono alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle 2. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 1, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. 3. Le società di gestione definiscono politiche e misure idonee ad assicurare la continuità operativa e adottano un piano di continuità operativa finalizzato alla gestione di situazioni critiche. In caso di necessità e urgenza, le società di gestione adottano le misure atte a consentire il funzionamento dei mercati gestiti e ne informano senza indugio la Consob. 4. Le misure volte ad assicurare la continuità operativa tengono conto del ruolo rivestito nel sistema finanziario e dei volumi negoziati sui mercati gestiti. Tali misure vengono altresì aggiornate qualora le condizioni di mercato ovvero l’attività svolta dalla società di gestione subisca dei cambiamenti. |
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Art. 9
(Esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale)
(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)
1. Le società di gestione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano:
a) l’integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema aziendale dei controlli interni;
b) l’identificazione del complesso dei rischi connessi alle attività esternalizzate e la presenza di un adeguato programma per il monitoraggio periodico degli stessi;
c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata ed una adeguata informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo;
d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di emergenza dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate.
2. Le società di gestione definiscono gli obiettivi assegnati all’esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal fine, le società di gestione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l’adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore.
3. Gli accordi fra le società di gestione ed i soggetti che offrono i servizi:
- individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni;
- assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;
- prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Consob l’esercizio dell’attività di vigilanza.
4. Le società di gestione, in occasione dell’invio della relazione sulla struttura organizzativa di cui all’articolo 8, informano le autorità relativamente:
- alle misure organizzative di cui al comma 1;
- agli accordi di cui al comma 3.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 9.
CONSIDERAZIONI
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 9 (articolo 13 nella nuova numerazione) che riflette, salvo alcune mere modifiche di natura formale, la versione posta in consultazione.
Art. 13 1. Le società di gestione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano: a) l’integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema dei controlli interni; b) l’identificazione del complesso dei rischi connessi con le attività esternalizzate e la presenza di un dettagliato programma per il monitoraggio periodico degli stessi; c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata ed una idonea informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo; d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di emergenza dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate. 2. Le società di gestione definiscono gli obiettivi assegnati all’esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal fine, le società di gestione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l’adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore. 3. Gli accordi fra le società di gestione ed i soggetti che offrono i servizi: a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni; b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2; c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Consob l’esercizio dell’attività di vigilanza. 4. Le società di gestione, in occasione dell’invio della relazione sulla struttura organizzativa di cui all’articolo 11 a) alle misure organizzative di cui al comma 1; b) agli accordi di cui al comma 3. |
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Art. 9-bis
(Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione)
(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF e dell’art. 70-ter, comma 2 del TUF)
1. Le società di gestione comunicano alla Consob gli accordi e i documenti di pianificazione sottoposti all’organo di amministrazione e aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull’organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti.
2. Le società di gestione comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia, 45 giorni prima dell’avvio dell’operatività dell’accordo, la conclusione di accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione fornisce le seguenti informazioni:
- i termini ed i contenuti dell’accordo;
- la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato;
- le condizioni tecniche individuate per garantire l’efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.
3. Entro il medesimo termine individuato al comma 2, le società di gestione comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia la cessazione dell’operatività degli accordi di cui al comma 2 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 9-bis.
CONSIDERAZIONI
Al fine di rendere maggiormente chiari gli adempimenti di informativa, anche preventiva, alla Consob in merito ai documenti di pianificazione e agli accordi di cooperazione nonché per rendere il dettato dell’articolo maggiormente in linea con quanto richiesto nell’ambito del Provvedimento Unico della Consob e della Banca d’Italia in materia di post-trading, si è ritenuto opportuno riformulare l’articolo 9-bis.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 9-bis (articolo 14 nella nuova numerazione) che vede:
- una riformulazione del comma 1;
- l’introduzione di una disciplina in materia di accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari. Pur essendo tale materia al di fuori di quelle oggetto della MiFID, la disciplina è stata disegnata in modo da tenere conto dell’approccio adottato nel caso degli accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati comunitari.
Art. 14 1. Le società di gestione a) i documenti di pianificazione aziendale sottoposti all’organo di amministrazione ovvero, se previsto, al consiglio di sorveglianza, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione; b) gli accordi, sottoposti all’organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull’organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti. 2. Una preventiva informativa sugli obiettivi strategici e sui contenuti degli accordi è fornita tempestivamente alla Consob.
3. Le società di gestione comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia a) i termini ed i contenuti dell’accordo; b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato; c) le condizioni tecniche individuate per garantire l’efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. 4. Entro il medesimo termine individuato al comma 3, le società di gestione comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia la cessazione dell’operatività degli accordi di cui al comma 3 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate. 5. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Consob e la Banca d’Italia tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 3 da parte delle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri. 6. Le società di gestione possono concludere accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall’ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere per lo scambio di informazioni. L’operatività dell’accordo è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 70-bis, comma 2 del Testo Unico. A tal fine, le società di gestione comunicano le informazioni di cui al comma 3. |
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Art. 10
(Registrazione delle operazioni presso le società di gestione)
(in attuazione dell’art. 65, comma 1, lett. a) del TUF)
1. Le società di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da esse gestito procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nei mercati stessi.
2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a otto anni, consentono di individuare:
a) le generalità dei partecipanti al mercato interessati;
b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici, le singole proposte immesse nei sistemi stessi, ivi incluse quelle modificate, cancellate o ineseguite e le relative data e ora di inserimento, modifica o cancellazione;
c) il tipo di operazione;
d) l’oggetto dell’operazione;
e) la quantità;
f) il prezzo unitario;
g) la data e l’ora di esecuzione dell’operazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono consultabili, oltre che dalle società di gestione, esclusivamente dalla Consob.
4. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante al mercato.
5. Le società di gestione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati.
6. Le società di gestione trasmettono alla Consob periodici flussi informativi, su supporto elettronico, in cui i dati relativi ai mercati gestiti sono organizzati o elaborati secondo le modalità dalla stessa indicate.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito alle modifiche apportate all’articolo 10.
CONSIDERAZIONI
Ciò detto, si conferma il testo dell’articolo 10 (articolo 15 nella nuova numerazione) posto in consultazione.
Art. 15 1. Le società di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da esse gestito procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nel mercato stesso. 2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a otto anni, consentono di individuare: a) le generalità dei partecipanti al mercato interessati; b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici, le singole proposte immesse nei sistemi stessi, ivi incluse quelle modificate, cancellate o ineseguite e le relative data e ora di inserimento, modifica o cancellazione; c) il tipo di operazione; d) l’oggetto dell’operazione; e) la quantità; f) il prezzo unitario; g) la data e l’ora di esecuzione dell’operazione. 3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono consultabili, oltre che dalle società di gestione, esclusivamente dalla Consob. 4. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante al mercato. 5. Le società di gestione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati. 6. Le società di gestione trasmettono alla Consob periodici flussi informativi, su supporto elettronico, in cui i dati relativi ai mercati gestiti sono organizzati o elaborati secondo le modalità dalla stessa indicate. |
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Capo III
Ammissione, sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari e accesso degli operatori ai mercati regolamentati
Art. 11
(Ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati)
(in attuazione dell’art. 62, comma 1-ter, lett. a) del TUF)
1. Le società di gestione adottano regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili.[art. 40, par. 1 MiFiD]
2. Nel caso di strumenti finanziari derivati, le regole assicurano che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento. [art. 40, par. 2 MiFiD]
3. In aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2, le società di gestione adottano e mantengono:
- dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto comunitario per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc; [art. 40, par. 3 MiFiD]
- dispositivi atti ad agevolare ai partecipanti al mercato l'accesso alle informazioni di cui alla lettera a) che sono state pubblicate; [art. 40, par. 3 MiFiD]
- dispositivi per controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione. [art. 40, par. 4 MiFiD]
4. Le società di gestione adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità ai criteri e alle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.
OSSERVAZIONI
L’articolo 11 del regolamento ha ad oggetto l’ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati e recepisce quanto previsto dall’articolo 40 della direttiva. Al comma 3, lett. a) dell’articolo in parola viene previsto l’obbligo delle società di gestione di adottare e mantenere dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto comunitario in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc.
In merito a tale specifica disposizione, viene osservato come (Borsa Italiana) i dispositivi predisposti dalla società di gestione difficilmente possono assicurare la profondità di analisi e controllo condotta dalla Consob. Inoltre, in considerazione delle competenze della Consob in materia di obblighi informativi degli emittenti, la richiesta alle società di gestione di assicurare la presenza di detti dispositivi - per la verifica dell’adempimento da parte degli emittenti degli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto comunitario – rappresenterebbe una inutile e costosa duplicazione nei controlli. Al riguardo, viene quindi richiesto di approfondire la questione anche al fine di individuare eventuali soluzioni operative per rispondere al dettato delle norme.
CONSIDERAZIONI
Come cennato, l’articolo 11 del regolamento riprende quanto esplicitamente previsto dall’articolo 40, comma 3 della direttiva. Quest’ultima, nella definizione di alcuni principi di carattere generale in materia di ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni, non ha inteso intervenire nelle materie oggetto di regolamentazione, anche se sotto profili diversi, in altre direttive comunitarie.
Ciò premesso, fermi restando i compiti e gli adempimenti della Consob e delle società di gestione in relazione agli obblighi degli emittenti in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc, si condivide la necessità di affrontare la tematica in parola al fine di pervenire alle soluzioni operative più opportune per rispondere adeguatamente alle previsioni contenute nelle diverse direttive comunitarie interessate ed evitare duplicazioni nei processi di verifica.
Fatti pertanto salvi gli esiti dei futuri approfondimenti, si conferma per il momento il testo dell’articolo 11 (articolo 16 nella nuova numerazione) posto in consultazione.
Capo III Art. 16 1. Le società di gestione adottano regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili. 2. Nel caso di strumenti finanziari derivati, le regole assicurano che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento. 3. In aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2, le società di gestione adottano e mantengono:
4. Le società di gestione adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità dei criteri e delle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE. |
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Art. 11-bis
(Sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni
nei mercati regolamentati)
(in attuazione dell’art. 62, comma 1-ter, lett. b) del TUF)
1. Le società di gestione possono sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del mercato regolamentato gestito, tenendo conto degli obiettivi di tutela degli investitori e di ordinato funzionamento del mercato. [art. 41, comma 1, par. 1 MiFID]
2. Le società di gestione rendono pubbliche senza indugio, anche attraverso il proprio sito Internet, le decisioni assunte ai sensi del comma 1. [art. 41, par. 1, comma 2 MiFID
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 11-bis.
CONSIDERAZIONI
Ciò detto, si conferma il testo dell’articolo 11-bis (articolo 17 nella nuova numerazione) posto in consultazione.
Art. 17 1. Le società di gestione possono sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del mercato regolamentato gestito, tenendo conto degli obiettivi di tutela degli investitori e di ordinato funzionamento del mercato. 2. Le società di gestione rendono pubbliche senza indugio, anche attraverso il proprio sito Internet, le decisioni assunte ai sensi del comma 1. |
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Art. 11-ter
(Accesso degli operatori ai mercati regolamentati e designazioni da parte degli operatori dei sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione)
(in attuazione dell’art. 62, comma 1-ter, lett. a) del TUF e dell’art. 70-bis, comma 3 del TUF)
1. Le società di gestione stabiliscono e mantengono regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, per l’accesso degli operatori al mercato regolamentato. [art. 42 MiFID]
2. Le società di gestione individuano nel regolamento i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato nonché gli obblighi imposti agli operatori derivanti: [art. 42, par. 2 MiFID]
(a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
(b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
(c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all’articolo 25, comma 1 del Testo Unico che sono operanti nel mercato;
(d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla precedente lettera c), a norma dell’articolo 25, comma 2 del Testo Unico;
(e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, lett. c) del Testo Unico, le società di gestione comunicano alla Consob, in occasione dell’avvio dell’operatività del mercato regolamentato, l’elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati. Le società di gestione comunicano altresì annualmente alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata dell’elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati gestiti. [art. 42, par. 7 MiFID]
4. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob le designazioni effettuate dagli operatori in merito ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 3 dell’articolo 70-bis del Testo Unico. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d’Italia nel caso di mercati all’ingrosso di titoli di Stato.
OSSERVAZIONI
L’articolo 11-ter del regolamento ha ad oggetto l’accesso degli operatori ai mercati regolamentati nonché il diritto di designazione da parte degli operatori dei sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione. In merito a tale ultimo aspetto, viene segnalato come (Borsa Italiana e Assonime) l’articolo 34, comma 2 della direttiva – e conseguentemente anche l’articolo 70-bis, comma 2 del TUF – preveda che le società di gestione assicurino ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati. Pertanto, viene sottolineata la mancata previsione nella direttiva e nel TUF del diritto di designazione anche con riferimento al sistema di garanzia.
Infine, viene chiesto un chiarimento (Assonime) in merito alla possibilità o meno, per i soggetti diversi dagli intermediari, di aderire "direttamente" ai sistemi di compensazione e liquidazione. Tale perplessità sembra avere origine dalla presenza, per effetto della MiFID, delle nuove disposizioni che prevedono: i) l’accesso ai mercati regolamentati anche da parte di soggetti diversi dagli intermediari; ii) l’obbligo, da parte della società di gestione, di esplicitare nel regolamento le regole e le procedure per la compensazione e liquidazione e, quindi, gli obblighi imposti agli operatori e derivanti dalla partecipazione al mercato.
CONSIDERAZIONI
Con riferimento a quanto osservato in merito al comma 4 dell’articolo 11-ter, si ritiene condivisibile l’osservazione formulata.
Avuto riguardo alla possibilità per i soggetti diversi dagli intermediari di aderire "direttamente" ai sistemi di compensazione e liquidazione, si ritiene opportuno richiamare la normativa di settore. Il Provvedimento dell’8 settembre 2000, emanato dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, in attuazione dell’art. 69, comma 1, del TUF indica le categorie di soggetti che possono essere ammessi ai servizi di liquidazione. In tali categorie rientrano - oltre a Banca d’Italia, Poste Italiane S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Ministero dell’Economia e delle Finanze – i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di investimento, i soggetti italiani o esteri che gestiscono sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e i soggetti esteri che gestiscono servizi di gestione accentrata e liquidazione. Il Provvedimento richiamato impone, inoltre, alla società di gestione dei servizi di liquidazione, di escludere i soggetti che dovessero perdere l’appartenenza alle categorie individuate. Anche se nel Provvedimento Unico della Consob e della Banca d’Italia in materia di post-trading, la determinazione delle specifiche condizioni di ammissione, esclusione e sospensione è demandata all’autoregolamentazione, la partecipazione ai servizi deve ritenersi comunque circoscritta alle predette categorie.
In secondo luogo, in considerazione del nuovo testo del TUF - che vede riportati, all’articolo 62, comma 3, i requisiti in materia di accesso degli operatori ai mercati regolamentati individuati - i commi 1 e 2 dell’articolo 11-ter possono essere eliminati, essendo la disciplina già contenuta all’articolo 62, comma 3 del TUF.
Inoltre, si è ritenuto opportuno sottolineare che le imprese di investimento e le banche extracomunitarie non autorizzate all’esercizio in Italia del servizio di negoziazione per conto proprio possono accedere ai mercati regolamentati al pari degli operatori diversi dagli intermediari e fatto salvo il rispetto delle regole adottate dalla società di gestione del mercato e delle condizioni stabilite all’articolo 25, comma 2, del TUF.
Infine, quanto al diritto riconosciuto ai partecipanti ai mercati, di designare un sistema di compensazione e liquidazione diverso da quello designato dal mercato, al fine di dare pieno riscontro a quanto stabilito all’art. 70-bis, comma 2, del TUF, sono stati ulteriormente esplicitati i contenuti della comunicazione posta a carico delle società di gestione dal comma 3 del predetto articolo. Si è inteso infatti chiarire che le società di gestione, in relazione alle designazioni effettuate dai propri partecipanti, devono altresì fornire alla Consob le informazioni che consentano all’autorità di addivenire ad un giudizio di conformità alle condizioni poste dal comma 2 dell’art. 70-bis.
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 11-ter (articolo 18 nella nuova numerazione).
Art. 18 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, lettera c) del Testo Unico, le società di gestione comunicano alla Consob, in occasione dell’avvio dell’operatività del mercato regolamentato, l’elenco degli operatori ivi ammessi alle negoziazioni 2. Le imprese di investimento e le banche extracomunitarie non autorizzate all’esercizio in Italia del servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) del Testo Unico possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalle società di gestione e alle condizioni di cui all’articolo 25, comma 2 del medesimo Testo Unico. 3. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob le proposte e/o richieste di designazione effettuate dagli operatori in merito ai sistemi di 4. Le società di gestione trasmettono alla Consob le informazioni che consentono all’autorità di effettuare le valutazioni di cui all’articolo 70-bis del Testo Unico. Trascorsi 45 giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Consob senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all’articolo 70-bis, comma 2, lettera b) del Testo Unico è da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni. 5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate senza indugio anche alla Banca d’Italia per i mercati regolamentati di cui all’articolo 63, comma 3 del Testo Unico. |
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Titolo II-bis III
Sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici
Art. 12
(Sistemi multilaterali di negoziazione)
(in attuazione dell’art. 77-bis, comma 1 del TUF)
1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono:
- regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini; [art. 14, par. 1 MiFiD]
- regole trasparenti concernenti i criteri per la selezione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito del propri sistemi; [art. 14, par. 2, comma 1 MiFiD]
- regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25, commi 1 e 2 del Testo Unico; [art. 14, par. 4 MiFiD]
- dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti; [art. 26, par. 1 MiFiD]
- misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito dei sistemi del sistema multilaterale di negoziazione. [art. 14, par. 5 MiFiD]
2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresì a:
- fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati; [art. 14, par. 2, comma 2 MiFiD]
- informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema; [art. 14, par. 5 MiFiD]
- eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Consob in merito alla sospensione o esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione; [art. 14, par. 7 MiFiD]
- controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. [art. 26, par. 1 MiFiD]
3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 12.
CONSIDERAZIONI
Ciò detto, si conferma il testo dell’articolo 12 (articolo 19 nella nuova numerazione) posto in consultazione.
Titolo II-bis Art. 19 1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono: a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini; b) regole trasparenti concernenti i criteri per la selezione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito del propri sistemi; c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità di quanto previsto dall’articolo 25, commi 1 e 2 del Testo Unico; d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti; e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito 2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresì a: a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati; b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema; c) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Consob in merito alla sospensione o esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione; d) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni 3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito Internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito. |
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Art. 12-bis
(Obblighi di comunicazione alla Consob da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione)
1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Consob, al momento della richiesta dell’autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi:
- l’elenco degli strumenti finanziari e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti;
- le regole di funzionamento del sistema;
- le procedure di vigilanza adottate per assicurare l’integrità del sistema e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni;
- le informazioni di cui all’articolo 9 del presente regolamento.
2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l’anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dell’attività di investimento esercitata, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste.
3. Si applica l’articolo 8-bis, commi 3 e 4.
4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.
5. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applica l’articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4. [art. 26, comma 2 MiFiD]
6. Le società di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione adempiono agli obblighi di cui all’articolo 9 e 9-bis, commi 2 e 3.
OSSERVAZIONI
Al riguardo, le osservazioni hanno riguardato il comma 2 dell’articolo 12-bis (Borsa Italiana), in analogia a quanto rilevato in merito all’art. 8-bis (articolo 12 nella nuova numerazione) con riferimento ai mercati regolamentati. In particolare, le medesime osservazioni vengono effettuate per richiedere che venga previsto l’invio alla Consob di un piano di audit informatico.
CONSIDERAZIONI
Si prende atto delle osservazioni formulate e si condivide l’opportunità di allineare, da un lato, il comma 2 dell’articolo 12-bis a quanto previsto all’articolo 8-bis così come modificato a seguito della presente consultazione. Inoltre, al pari di quanto proposto per l’articolo 9-bis (articolo 14 nella nuova numerazione), si introducono i commi 7 e 8.
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 12-bis (articolo 20 nella nuova numerazione).
Art. 20 1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Consob, al momento della richiesta dell’autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi: a) l’elenco degli strumenti finanziari e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti; b) le regole di funzionamento del sistema; c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l’integrità del sistema e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni; d) le informazioni di cui all’articolo 13 2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l’anno, sottopongono alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle 3. Si applica l’articolo 12 4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. 5. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applica l’articolo 15 6. Le società di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione adempiono agli obblighi di cui 7. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Consob e la Banca d’Italia tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui all’articolo 14, comma 3 da parte delle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri. 8. Le società di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione possono concludere accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall’ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere per lo scambio di informazioni. L’operatività dell’accordo è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 70-bis, comma 2 del Testo Unico. A tal fine, le società di gestione comunicano le informazioni di cui all’articolo 14, comma 3. |
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Titolo II-bis
Sistemi multilaterali di negoziazione ed internalizzatori sistematici
Art. 12-ter
(Avvio e cessazione dell’attività di internalizzazione sistematica)
(in attuazione dell’art. 78, comma 2 del TUF)
1. Fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento n. 11522 in materia di intermediari, i soggetti che, in conformità alle previsioni del Regolamento n. 1287/2006/CE, intendono intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica comunicano alla Consob, almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’operatività in qualità di internalizzatore sistematico:
ogni documento utile dal quale emerga con chiarezza che:
- l’attività riveste un ruolo commerciale importante ed è condotta in base a regole e procedure non discrezionali;
- l’attività è svolta da personale o mediante un sistema tecnico automatizzato destinato a tale attività, indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo;
- l’attività è accessibile ai clienti su base regolare e continua.
- gli strumenti finanziari sui quali intendono svolgere l’attività, distinguendo fra le azioni liquide, altre azioni e strumenti finanziari diversi dalle azioni;
- la data di avvio dell’attività per ciascuno strumento finanziario;
- gli investitori che possono accedere alle proprie quotazioni;
- il canale di diffusione delle informazioni utilizzato per la pubblicazione delle quotazioni e dei contratti conclusi nella sede di negoziazione gestita.
Gli internalizzatori sistematici comunicano tempestivamente alla Consob ogni cambiamento nelle informazioni trasmesse ai sensi del presente comma.
2. Gli internalizzatori sistematici comunicano senza indugio alla Consob l’avvenuta pubblicazione, attraverso il canale di diffusione delle informazioni di cui al comma 1, lettera e), della decisione di cessare l’attività di internalizzazione sistematica per una o più strumenti finanziari. Qualora l’utilizzo del predetto canale non risulti possibile, l’internalizzatore sistematico può utilizzare un canale ugualmente accessibile ai propri clienti e agli altri partecipanti al mercato, dandone tempestiva comunicazione alla Consob.
3. Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso nei sistemi gestiti. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante al sistema.
Art. 12-quater
(Internalizzatori sistematici su azioni)
(in attuazione dell’art. 78, comma 2 del TUF)
1. La Consob mantiene e pubblica un elenco degli internalizzatori sistematici sulle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e provvede agli adempimenti previsti in materia dalle disposizioni comunitarie.
2. Gli internalizzatori sistematici individuano, in base alla loro politica commerciale e sulla base di regole chiare e non discriminatorie, gli investitori che possono accedere alle proprie quotazioni. Tali regole ed ogni loro successivo cambiamento sono tempestivamente comunicate alla Consob. Gli internalizzatori sistematici forniscono alla Consob, su richiesta, l’elenco dei soggetti che accedono alle quotazioni sul sistema gestito. [art. 27, par. 5 MiFiD]
3. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutare l’avvio ovvero interrompere relazioni commerciali con gli investitori in base a considerazioni di ordine commerciale, quali la situazione dell'investitore in termini di credito, il rischio della controparte e il regolamento finale dell'operazione. [art. 27, par. 5 MiFiD]
4. La Consob vigila sull’adempimento da parte dei soggetti che svolgono l’attività di internalizzazione sistematica sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati degli obblighi relativi:
a) al regolare aggiornamento dei prezzi di acquisto e vendita pubblicati ai sensi dell’articolo 13-quinquies nonché sul mantenimento di prezzi che riflettono le condizioni di mercato prevalenti; [art. 27, par. 4, lett. a) MiFiD]
b) al rispetto delle condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui all’articolo 13-quinquies. [art. 27, par. 4, lett. b) MiFiD]
OSSERVAZIONI
L’articolo 12-ter del regolamento ha ad oggetto l’avvio e la cessazione dell’attività di internalizzatore sistematico. In particolare, il comma 1 dell’articolo richiede ai soggetti che intendono intraprendere tale attività di comunicare alla Consob alcuni elementi in relazione all’attività esercitata.
Tre principali aspetti di tale disposizione sono stati oggetto di osservazioni nel corso della consultazione:
- il limite temporale per la comunicazione alla Consob delle informazioni (almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’operatività in qualità di internalizzatore sistematico);
- i criteri/requisiti per l’individuazione dell’attività di internalizzazione sistematica;
- l’applicazione del comma 1 all’attività di internalizzazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni.
Con riferimento al punto sub a), viene osservato come (ABI) – stante l’applicazione dell’articolo in parola anche all’attività esercitata su strumenti finanziari diversi dalle azioni – il termine di 15 giorni previsto per la comunicazione preventiva dell’avvio dell’operatività sia da considerarsi, in fase di prima applicazione della norma, eccessivamente ravvicinato. Infatti, considerata l’entrata in vigore della disciplina comunitaria per il 1° novembre 2007, gli intermediari dovrebbero espletare le dovute comunicazioni entro il 15 ottobre 2007. Tale termine appare eccessivamente ravvicinato per effettuare le necessarie verifiche interne in merito alla riconducibilità della propria attività a quella dell’internalizzazione sistematica su titoli diversi dalle azioni. Viene, pertanto, richiesto di introdurre in tal caso (e solo quando l’attività in parola ha ad oggetto gli strumenti finanziari diversi dalle azioni) una norma transitoria con la quale dare maggiore tempo ai soggetti per le verifiche e l’autodichiarazione alla Consob. Quale termine per l’entrata in vigore del regime viene proposto il 30 giugno 2008.
Avuto riguardo ai criteri per l’identificazione e la riconducibilità dell’attività svolta dall’intermediario a quella di internalizzazione sistematica, viene manifestata (Unicredit, Assosim e ABI) la difficoltà di renderne "operativa" la definizione. Inoltre, viene richiesto di chiarire se, per considerare l’attività in conto proprio come attività di internalizzazione sistematica, sia necessaria la sussistenza concomitante di tutte le condizioni indicate dal Regolamento comunitario n. 1287.
Infine, in merito al punto sub c), le posizioni espresse in sede di consultazione mostrano orientamenti contrapposti:
- da un lato, viene ritenuta contraria alla direttiva la richiesta agli intermediari di comunicare alla Consob l’intenzione di intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica quando tale attività ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni; parimenti ultroneo rispetto alla direttiva viene considerato l’obbligo per l’internalizzatore sistematico su strumenti finanziari diversi dalle azioni di garantire accesso indiscriminato al proprio sistema (Assosim);
- dall’altro, viene accolta con favore e pienamente condivisa l’impostazione adottata per disciplinare la figura degli internalizzatori sistematici ed il relativo regime di trasparenza quando ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni (Borsa Italiana). Inoltre, viene suggerita (Assonime) l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-quater – avente ad oggetto l’attività di internalizzazione sistematica sulle azioni (pubblicazione di un elenco ed individuazione degli investitori che possono accedere alle loro quotazioni) – anche nel caso in cui tale attività abbia ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni. Parimenti, viene richiesto di estendere alla fattispecie la possibilità per gli internalizzatori sistematici di rifiutare l’avvio ovvero di interrompere le relazioni con gli investitori in base a considerazioni di ordine commerciale (Borsa Italiana).
CONSIDERAZIONI
Come noto, la direttiva individua la figura dell’internalizzatore sistematico stabilendo che si tratta di un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Il Regolamento comunitario n. 1287 fornisce maggiore dettagli in relazione all’interpretazione da dare all’organizzazione, frequenza e sistematicità dell’attività svolta, stabilendo che trattasi di attività di internalizzazione sistematica quando:
- l’attività riveste un ruolo commerciale importante per l’impresa ed è condotta in base a regole e procedure non discrezionali;
- l’attività è svolta da personale o mediante un sistema tecnico automatizzato destinato a tale attività, indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo;
- l’attività è accessibile ai clienti su base regolare e continua.
In primo luogo, si osserva come la lettura congiunta delle norme di livello I (la direttiva) e II (il regolamento comunitario) in materia porti a ritenere necessaria, ai fini della riconducibilità dell’attività a quella di internalizzazione sistematica, il contemporaneo soddisfacimento delle condizioni sub i)-iii), essendo tutte volte a caratterizzare la simultanea presenza delle caratteristiche di organizzazione, frequenza e sistematicità dell’attività. In tale ambito e in relazione alle difficoltà manifestate per la concreta applicazione dei criteri ai fini del riconoscimento dell’attività in parola, si ritiene di dover sottolineare il principio dell’armonizzazione massima della MiFID nelle aree dalla stessa disciplinate. In tale quadro, non viene concesso spazio alle autorità competenti per dare contenuto ai criteri, seppure generali, per l’individuazione dell’attività di internalizzazione sistematica. Piuttosto, si ritiene che debba essere l’intermediario stesso ad effettuare, eventualmente sulla base di principi e linee guida delle Associazioni di categoria, una valutazione attenta ed obiettiva delle caratteristiche della propria attività di negoziazione in conto proprio per eseguire gli ordini di un cliente. L’autorità competente sarà poi chiamata a vigilare sull’attività di internalizzazione sistematica sulla base della disciplina comunitaria in materia e tenendo in adeguato e specifico conto le valutazioni effettuate dall’intermediario per rendere operative le disposizioni alla luce della specifica realtà aziendale. Ciò premesso, si riconosce la difficoltà insita nella lettura concreta dei criteri identificativi e si conferma la disponibilità a partecipare a tavoli di lavoro volti a sopperire alla manifestata necessità di chiarezza nella materia.
Si ricorda, peraltro, che l’articolo 21, comma 3 del regolamento comunitario n. 1287 chiarisce che "l’attività consistente nell’eseguire gli ordini dei clienti tramite la negoziazione per conto proprio non è considerata come un’attività svolta in modo organizzato, frequente e sistematico qualora si applichino le condizioni seguenti: a) l’attività è svolta su basi bilaterali ad hoc e saltuarie, con controparti professionali, nel quadro di relazioni d’affari a loro volta contraddistinte da negoziazioni oltre le dimensioni normali del mercato; b) le operazioni sono effettuate al di fuori dei sistemi solitamente utilizzati dall’impresa interessata per le attività svolte in veste di internalizzatore sistematico".
Avuto riguardo alla proposta in consultazione di estendere il regime di trasparenza pre e post-negoziazione a strumenti finanziari diversi dalle azioni (sul quale si tornerà in seguito) e alla connessa adozione della figura dell’internalizzatore sistematico su titoli diversi dalle azioni, si ritiene opportuno sottolineare quanto segue:
- la Consob ha ritenuto di dover estendere il regime di trasparenza pre e post-negoziazione anche agli strumenti finanziari diversi dalle azioni. In tale ambito, assume rilevanza anche la figura dell’internalizzatore sistematico. La materia, come noto, rimane fuori da quelle oggetto di disciplina nella MiFID. Ciò detto, la comunicazione alla Consob di determinati elementi informativi in sede di avvio dell’operatività di internalizzatore sistematico su strumenti finanziari diversi dalle azioni si rende necessaria in presenza del connesso regime di trasparenza, al fine di consentire all’autorità di condurre la prevista attività di vigilanza sull’attività condotta;
- l’attività di internalizzazione sistematica sulle azioni risulta strettamente legata al regime di trasparenza sulle azioni e agli obblighi di quotazione disegnati dalla direttiva e dalle norme di livello II. La possibilità per gli Stati membri di estendere il regime di trasparenza a strumenti finanziari diversi dalle azioni e la proposta della Consob di darne attuazione, anche attraverso l’utilizzo della figura dell’internalizzatore sistematico, non impongono la trasposizione del regime previsto dalla MiFID per le azioni. In tale ambito, allo stato attuale, si è ritenuto di non estendere agli strumenti finanziari diversi dalle azioni le disposizioni previste per gli internalizzatori sistematici sulle azioni e relative: i) all’individuazione e tempestiva comunicazione alla Consob delle regole chiare e non discriminatorie sulla base delle quali gli investitori possono accedere alle quotazioni; ii) alla possibilità per l’internalizzatore sistematico di rifiutare l’avvio ovvero interrompere le relazioni commerciali con gli investitori solo quando vi sono considerazioni di ordine commerciale, quali la situazione in termini di credito, rischio-controparte ovvero regolamento finale dell’operazione.
Ciò premesso, rimane fermo l’obbligo dell’internalizzatore sistematico, a prescindere che tale attività sia svolta su azioni o meno, di comunicare fra le altre cose alla Consob, almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’operatività, gli investitori che possono accedere alle proprie quotazioni.
Infine, in merito alle difficoltà manifestate per rispettare in sede di prima applicazione il termine dei 15 giorni per le comunicazioni alla Consob, si riconosce come la disciplina non fosse, per l’attività avente ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni, nota negli stessi modi e tempi di quella applicabile alle azioni. Si ritiene, pertanto, giustificata la richiesta di maggiore tempo affinché l’intermediario possa portare a compimento le verifiche necessarie per l’eventuale autodichiarazione alla Consob.
Ciò detto, in considerazione anche del legame che tale autodichiarazione ha con l’effettiva entrata in vigore di parte delle disposizioni in materia di trasparenza su strumenti finanziari diversi dalle azioni, si ritiene opportuno consentire un differimento del termine entro il quale, in sede di prima applicazione, gli intermediari devono provvedere all’eventuale comunicazione alla Consob. Tale termine viene fissato, nell’ambito del nuovo articolo 51 ("Disposizioni transitorie e finali"), nel 31 marzo 2008.
Si ritiene, da ultimo, opportuno sottolineare – stante la natura dei criteri per l’identificazione della fattispecie di internalizzatore sistematico che, evidentemente, prescindono dalla tipologia di strumento finanziario negoziato - l’importanza a che l’intermediario proceda ad una valutazione chiara ed obiettiva della propria attività di negoziazione in conto proprio eseguendo gli ordini di un cliente, assicurando una coerenza di fondo nell’approccio utilizzato sia quando tale attività ha ad oggetto azioni sia quando essa coinvolge strumenti finanziari diversi dalle azioni. In tale quadro, si ritiene opportuno ricordare che gli intermediari devono, in primo luogo, verificare che la propria attività presenti le caratteristiche di cui all’articolo 12-ter, comma 1, lett.a.i)-a.iii). In caso affermativo, l’intermediario sarà tenuto al rispetto delle disposizioni relative all’internalizzazione sistematica. In altre parole, gli obblighi imposti agli internalizzatori sistematici non rappresentano un criterio per la riconducibilità dell’attività a quella di internalizzazione sistematica bensì una conseguenza dello status di internalizzatore sistematico.
Gli internalizzatori sistematici possono decidere autonomamente in merito alle regole e procedure non discrezionali relative allo svolgimento dell’attività di internalizzazione sistematica. Tuttavia, si ritiene opportuno ribadire l’importanza che tali regole, una volta stabilite, trovino corretta ed adeguata attuazione nell’operatività dell’intermediario.
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 12-ter (articolo 21 nella nuova numerazione). Inoltre, si conferma il testo dell’articolo 12-quater (articolo 22 nella nuova numerazione).
Art. 21 1. Fermi restando gli obblighi di cui al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 2007, i soggetti che, in conformità delle previsioni del Regolamento n. 1287/2006/CE, intendono intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica comunicano alla Consob, almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’operatività in qualità di internalizzatore sistematico: a) ogni documento utile dal quale emerga con chiarezza che: i) l’attività riveste un ruolo commerciale importante ed è condotta in base a regole e procedure non discrezionali; ii) l’attività è svolta da personale o mediante un sistema tecnico automatizzato destinato a tale attività, indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo; iii) l’attività è accessibile ai clienti su base regolare e continua; b) gli strumenti finanziari sui quali intendono svolgere l’attività, distinguendo fra le azioni liquide, altre azioni e strumenti finanziari diversi dalle azioni; c) la data di avvio dell’attività per ciascuno strumento finanziario; d) gli investitori che possono accedere alle proprie quotazioni; e) il canale di diffusione delle informazioni utilizzato per la pubblicazione delle quotazioni e dei contratti conclusi nella sede di negoziazione gestita. 2. Gli internalizzatori sistematici comunicano tempestivamente alla Consob ogni cambiamento nelle informazioni trasmesse ai sensi del 3. Gli internalizzatori sistematici comunicano senza indugio alla Consob l’avvenuta pubblicazione, attraverso il canale di diffusione delle informazioni di cui al comma 1, lettera e), della decisione di cessare l’attività di internalizzazione sistematica per uno o più strumenti finanziari. Qualora l’utilizzo del predetto canale non risulti possibile, l’internalizzatore sistematico può utilizzare un canale ugualmente accessibile ai propri clienti e agli altri partecipanti al mercato, dandone tempestiva comunicazione alla Consob. 4. Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso nei sistemi gestiti. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante al sistema. Art. 22 1. La Consob mantiene e pubblica un elenco degli internalizzatori sistematici sulle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e provvede agli adempimenti previsti in materia dalle disposizioni comunitarie. 2. Gli internalizzatori sistematici individuano, in base alla loro politica commerciale e sulla base di regole chiare e non discriminatorie, gli investitori che possono accedere alle proprie quotazioni. Tali regole ed ogni loro successivo cambiamento sono tempestivamente comunicate alla Consob. Gli internalizzatori sistematici forniscono alla Consob, su richiesta, l’elenco dei soggetti che accedono alle quotazioni sul sistema gestito. 3. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutare l’avvio ovvero interrompere relazioni commerciali con gli investitori in base a considerazioni di ordine commerciale, quali la situazione dell'investitore in termini di credito, il rischio della controparte e il regolamento finale dell'operazione. 4. La Consob vigila sull’adempimento da parte dei soggetti che svolgono l’attività di internalizzazione sistematica sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati degli obblighi relativi: a) al regolare aggiornamento dei prezzi di acquisto e vendita pubblicati ai sensi dell’articolo 27 b) al rispetto delle condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui all’articolo 27 |
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Titolo II-ter
Obblighi di comunicazione delle operazioni
e regime di trasparenza
Capo I
Obblighi di segnalazione alla Consob delle operazioni concluse su strumenti finanziari
(in attuazione dell’art. 65, comma 1, lett. b) del TUF)
Art. 13
(Obblighi di segnalazione alla Consob delle operazioni su strumenti finanziari
ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati)
1. Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo si applicano ai soggetti abilitati autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) e b) del Testo Unico.
2. I soggetti abilitati che concludono operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunicano i dettagli di tali operazioni alla Consob il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Tale obbligo si applica anche alle operazioni effettuate al di fuori di un mercato regolamentato. [art. 25, par. 3 MiFiD]
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 comprendono le seguenti informazioni:
a) il codice identificativo del soggetto che effettua la comunicazione;
b) la data e l’ora di esecuzione dell’operazione;
c) l’indicazione se l’operazione è stata conclusa in acquisto o in vendita;
d) l’indicazione se l’operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto, e nell’interesse, di un cliente;
e) il codice identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’operazione;
f) il prezzo unitario, al netto delle eventuali commissioni, e indicazione della valuta nella quale il prezzo è espresso;
g) la quantità;
h) la controparte dell’operazione e l’indicazione della tipologia del cliente.
[art. 25, par. 4 MiFiD]
4. I soggetti abilitati sono esentati dagli obblighi di cui al comma 2 per le operazioni su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani e ivi concluse. [art. 25, par. 5 MiFID]
5. La Consob mantiene e pubblica un elenco dei codici di identificazione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione per i quali essa rappresenta l’autorità competente e dei soggetti che operano come controparti centrali di tali mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
6. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono trasmesse alla Consob:
a) dai soggetti abilitati stessi o da un terzo che agisce per loro conto;
b) da un sistema di confronto degli ordini o di notifica approvato dalla Consob;
c) dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione i cui sistemi sono stati utilizzati per concludere l'operazione.
[art. 25, par. 5 MiFiD]
7. La Consob verifica che i sistemi di cui al comma 6, lettera b) del presente articolo soddisfino le condizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE e ne pubblica un elenco.
8. I soggetti abilitati adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo in conformità ai criteri e alle disposizioni del Regolamento n. 1287/2066/CE.
9. La Consob stabilisce con comunicazione i requisiti tecnico-informatici dei quali i soggetti abilitati ovvero i soggetti di cui al precedente comma 6 devono disporre ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.
OSSERVAZIONI
L’articolo 13 del regolamento da attuazione alla disposizione del TUF che assegna alla Consob il compito di stabilire contenuto, termini e modalità per la comunicazione alla Consob stessa, da parte dei soggetti abilitati, dei dettagli delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati comunitari.
In materia, le osservazioni hanno riguardato:
a) il comma 3, lett. h) nella quale viene individuata, fra le informazioni oggetto di comunicazione, l’indicazione della controparte dell’operazione e la tipologia del cliente. Al riguardo, viene richiesto di chiarire (Assosim, Borsa Italiana), in linea con le disposizioni comunitarie, che lo specifico campo controparte di cui all’allegato 1 del Regolamento comunitario n. 1287 va valorizzato con l’indicazione "cliente" nel caso di operazioni poste in essere dall’intermediario in contropartita con un cliente;
b) il comma 4, nel quale viene concessa un’esenzione, in linea con la direttiva, ai soggetti abilitati per le operazioni su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani e ivi concluse. In merito, vengono sottolineati due aspetti:
i) l’esenzione viene giudicata (Borsa Italiana) non in linea con il dettato della direttiva in quanto quest’ultima:
- pone un obbligo di comunicazione all’autorità in capo ai soli intermediari;
- gli intermediari, nell’adempimento degli obblighi, hanno la possibilità di scegliere il canale attraverso il quale far pervenire all’autorità competente le informazioni previste.
In tale quadro, viene osservato come solo nel caso in cui un mercato regolamentato decida di offrire e vendere il servizio di comunicazione dei dati e gli intermediari scelgano di avvalersi di tale servizio, allora l’Autorità potrà decidere per l’esenzione. Tale approccio, si sostiene, risulta anche confermato a livello internazionale laddove nessun Paese consultato (da Borsa Italiana) ha concesso l’esenzione di cui al comma 4 dell’articolo 13 in parola e la Commissione Europea, di recente interpellata da Euronext, ha fornito indicazioni di supporto all’approccio delineato;
ii) l’esenzione prevista dal comma 4 per le operazioni concluse sui mercati regolamentati dovrebbe essere estesa (Assiom) anche alle operazioni concluse sui sistemi multilaterali di negoziazione, lasciando l’obbligo di segnalazione in capo agli intermediari solo per le operazioni avvenute al di fuori dei mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione. Tale approccio, si sostiene, allevierebbe gli oneri a carico dei soggetti abilitati senza un aggravio dei costi per i soggetti che gestiscono mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e consentirebbe all’Autorità di disporre di dati qualitativamente migliori, per la loro natura di informazioni già riscontrate dal sistema;
c) il comma 1, che prevede l’applicazione del regime di transaction reporting ai soggetti abilitati autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) e b) del TUF. Al riguardo, si chiede di dare conferma (Assogestioni) dell’inapplicabilità della disciplina in esame alle SGR non solo quando si avvalgono di negoziatori per la conclusione di operazioni per conto di patrimoni gestiti ma anche quando accedono direttamente ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione ovvero quando concludono operazioni over-the-counter.
Infine, si chiede di poter chiarire nel testo del regolamento (Assosim), in relazione a quanto stabilito dal CESR nell’ambito delle misure di Livello III(1), che le succursali italiane di intermediari comunitari devono comunicare alla Consob esclusivamente le informazioni relative alle operazioni eseguite in Italia; al contrario, le operazioni non concluse in Italia dalla succursale possono essere comunicate, a scelta della succursale stessa, alla Consob o all’autorità dello Stato membro della casa madre della succursale.
CONSIDERAZIONI
Con riferimento all’osservazione sub a) relativa alla valorizzazione del campo controparte dell’operazione, si condivide la precisazione formale richiesta che vede la mera indicazione "cliente" nel caso di operazioni effettuate dall’intermediario in contropartita con i clienti.
In merito alla questione sub b), si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
- l’articolo 25, comma 5 della MiFID stabilisce che "quando le operazioni concluse sono comunicate direttamente all’autorità competente dal mercato regolamentato, dal sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema di confronto degli ordini e di notifica, le imprese di investimento possono essere esentate dall’obbligo di comunicazione di cui al comma 3". La disposizione in parola sembra, pertanto, indicare che, qualora l’autorità risulti già in possesso delle informazioni di vigilanza che altrimenti i soggetti abilitati sarebbero chiamati ad inviare, essa può esentare questi ultimi dagli obblighi di comunicazione. Il comma 5 dell’articolo 25 prevede nella sostanza una vera esenzione dagli obblighi che non incide in alcun modo sulla possibilità per i soggetti abilitati – relativamente alle operazioni per le quali permane l’obbligo – di scegliere il canale di comunicazione più opportuno per le proprie esigenze (mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione ovvero sistema di confronto o notifica);
- la Consob attualmente riceve dalle società di gestione dei mercati regolamentati (Borsa Italiana SpA, TLX SpA ed MTS SpA) un flusso di dati sulle operazioni concluse sui mercati gestiti al fine di poter condurre la propria attività di vigilanza sul regolare andamento delle negoziazioni. Tale flusso – operativo da tempo e non introdotto a seguito del necessario recepimento della MiFID – ha caratteristiche, in termini di contenuto informativo e tempistica dell’inoltro delle informazioni all’autorità, in gran parte equivalenti a quelle delle comunicazioni che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare;
- la Consob, allo stato attuale, riceve informazioni in merito all’operatività condotta sui sistemi di scambi organizzati. Tale flusso informativo, tuttavia, non risulta possedere le caratteristiche temporali e di contenuto necessarie per poter sostituire le comunicazioni dovute dai soggetti abilitati.
Ciò detto, si prende atto della manifestata esigenza di vedere assegnato al flusso informativo trasmesso dalle società di gestione dei mercati la natura di servizio che queste ultime possono mettere a disposizione dei soggetti abilitati. Si prende altresì atto della survey condotta in merito alle decisioni assunte dalle autorità in altri Paesi membri in merito all’applicazione dell’articolo 25, comma 5. Tuttavia, si ritiene di dover confermare l’approccio seguito nell’articolo 13 posto in consultazione, in considerazione dei seguenti aspetti:
- in un’analisi dei costi e dei benefici per il sistema finanziario italiano, l’opzione che vede l’articolo 25, comma 5 interpretato nel senso della possibilità di concedere l’esenzione quando le operazioni concluse risultano già comunicate direttamente all’autorità competente appare indicare un alleviamento degli oneri per i soggetti abilitati senza determinare un aggravio per le società di gestione dei mercati le quali, per altre e diverse finalità di vigilanza, sono e saranno chiamate a trasmettere un flusso informativo alla Consob;
- la survey condotta fra i Paesi membri in merito all’interpretazione dell’articolo 25, comma 5 pone in evidenza come pochi Paesi utilizzino l’esenzione secondo quanto proposto all’articolo 13, comma 4. Tuttavia, tale esito risulta legato anche al fatto che poche (se non nessuna) autorità risultano allo stato attuale già destinatarie di un flusso informativo dalle società di gestione dei mercati;
- le indicazioni fornite dalla Commissione Europea, a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata da Euronext, non forniscono risposte in materia. La domanda posta è infatti relativa alla sussistenza di un obbligo dei mercati regolamentati di effettuare la comunicazione, per conto dell’intermediario, delle operazioni concluse non solo nel mercato regolamentato ma anche nei sistemi multilaterali di negoziazione, nei sistemi gestiti dagli internalizzatori sistematici e over-the-counter. Tale interpretazione non può evidentemente essere condivisa, come sottolinea la Commissione Europea, in quanto la scelta del canale per la comunicazione delle operazioni eseguite rimane in capo ai soggetti abilitati(2). Questione diversa è la concessione di un’esenzione dagli obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 25, comma 5 che – in considerazione delle informazioni già possedute dalle Autorità per altri fini di vigilanza – esonera gli intermediari dall’invio delle medesime informazioni con esclusivo riferimento alle transazioni effettuate nei mercati regolamentati italiani.
Avuto riguardo all’osservazione sub c), si è ritenuto opportuno recepire, nell’ambito del comma 1 dell’articolo in parola, quanto previsto dall’articolo 25, comma 3 della MiFID, prevedendo un obbligo di comunicazione a carico dei soggetti abilitati che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In considerazione dell’importanza della definizione puntuale dell’ambito di applicazione del nuovo regime di transaction reporting, si è ritenuto di dover disciplinare la materia e fornire ulteriori chiarimenti attraverso apposita comunicazione. Fermo restando quanto verrà ulteriormente dettagliato in detta comunicazione, gli obblighi di cui all’articolo 13 (articolo 23 nella nuova formulazione) troveranno applicazione ai soggetti abilitati autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) e b) del TUF nonché ai soggetti abilitati che effettuano operazioni finalizzate alla gestione del portafoglio di proprietà.
Pertanto, la Consob – con successiva comunicazione – provvederà a fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni sulla base di quanto già stabilito dal CESR nei documenti di Livello III "Publication and Consolidation of MiFID Market Transparency Data" e "CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction Reporting". Fra le questioni oggetto di analisi vi saranno anche quelle attinenti alla natura delle transazioni soggette agli obblighi di comunicazione nonché agli obblighi a carico delle succursali italiane di intermediari comunitari.
Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 13 (articolo 23 nella nuova numerazione), che vede l’accoglimento dell’osservazione relativa alla valorizzazione del campo controparte dell’operazione.
Titolo Capo I Art. 23 1. Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo si applicano ai soggetti abilitati che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 2. I soggetti abilitati 3. Le comunicazioni di cui al comma 2 comprendono le seguenti informazioni: a) il codice identificativo del soggetto che effettua la comunicazione; b) la data e l’ora di esecuzione dell’operazione; c) l’indicazione se l’operazione è stata conclusa in acquisto o in vendita; d) l’indicazione se l’operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto, e nell’interesse, di un cliente; e) il codice identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’operazione; f) il prezzo unitario, al netto delle eventuali commissioni, e l’indicazione della valuta nella quale il prezzo è espresso; g) la quantità; h) la controparte dell’operazione, con l’indicazione eventuale della tipologia 4. I soggetti abilitati sono esentati dagli obblighi di cui al comma 2 per le operazioni su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani e ivi concluse. 5. La Consob mantiene e pubblica un elenco dei codici di identificazione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione per i quali essa rappresenta l’autorità competente e dei soggetti che operano come controparti centrali di tali mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. 6. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono trasmesse alla Consob: a) dai soggetti abilitati stessi o da un terzo che agisce per loro conto; b) da un sistema di confronto degli ordini o di notifica approvato dalla Consob; c) dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione i cui sistemi sono stati utilizzati per concludere l'operazione. 7. La Consob verifica che i sistemi di cui al comma 6, lettera b) 8. I soggetti abilitati adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo in conformità dei criteri e delle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE. 9. La Consob stabilisce con comunicazione i requisiti tecnico-informatici dei quali i soggetti abilitati ovvero i soggetti di cui al
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Art. 13-bis
(Rilascio e scambio di informazioni da parte della Consob)
1. La Consob istituisce i dispositivi necessari per assicurare che anche l'autorità competente del mercato più pertinente per lo strumento finanziario in termini di liquidità riceva le informazioni pervenute ai sensi del comma 2 dell’articolo 13. [art. 25, par. 3 MiFiD]
2. La Consob trasmette le informazioni pervenute, ai sensi dell’articolo 13, dalle banche ed imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia alle autorità competenti dello Stato membro di origine, a meno che queste ultime comunichino alla Consob la decisione di non voler ricevere le informazioni. [art. 25, par. 6 MiFID]
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 13-bis.
CONSIDERAZIONI
Ciò detto, si conferma il testo dell’articolo 13-bis (articolo 24 nella nuova numerazione) posto in consultazione.
Art. 24 1. La Consob istituisce i dispositivi necessari per assicurare che anche l'autorità competente del mercato più pertinente per lo strumento finanziario in termini di liquidità riceva le informazioni pervenute ai sensi del comma 2 dell’articolo 23 2. La Consob trasmette le informazioni pervenute, ai sensi dell’articolo 23 |
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Capo II
Regime di trasparenza pre e post-negoziazione sulle azioni
ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati
Art. 13-ter
(Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati e
i sistemi multilaterali di negoziazione)
(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 1, lett. a) del TUF)
1. Le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione rendono pubbliche, per ciascuna azione ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato, quantomeno le informazioni di cui al Regolamento n. 1287/2007/CE. Una sintesi delle informazioni da pubblicare conformemente alla disciplina comunitaria in materia sono indicate nella tabella 1 dell’allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 29, par. 1 e art. 44, par. 1 MiFID]
2. Ai fini dell’applicazione del regime di trasparenza di cui al comma 1, le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione forniscono alla Consob, rispettivamente in occasione della definizione delle regole del mercato regolamentato ovvero in occasione della trasmissione delle regole di funzionamento del sistema multilaterale di negoziazione, adeguata informativa in merito:
- alla tipologia del sistema di negoziazione cui risultano riconducibili gli obblighi di trasparenza di cui tabella 1 dell’allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE;
- alla presenza di un sistema ibrido non rientrante nelle categorie previste alla lettera a). In tal caso, le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione evidenziano le specifiche regole di trasparenza adottate e garantiscono il rispetto degli obblighi comunitari in materia.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 13-ter.
CONSIDERAZIONI
Ciò detto, si conferma il testo dell’articolo 13-ter (articolo 25 nella nuova numerazione) posto in consultazione.
Capo II Art. 25 1. Le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione rendono pubbliche, per ciascuna azione ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato, quantomeno le informazioni di cui al Regolamento n. 1287/2007/CE. Una sintesi delle informazioni da pubblicare conformemente alla disciplina comunitaria in materia è indicata nella tabella 1 dell’allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE. 2. Ai fini dell’applicazione del regime di trasparenza di cui al comma 1, le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione forniscono alla Consob, rispettivamente in occasione della definizione delle regole del mercato regolamentato ovvero in occasione della trasmissione delle regole di funzionamento del sistema multilaterale di negoziazione, adeguata informativa in merito: a) alla tipologia del sistema di negoziazione cui risultano riconducibili gli obblighi di trasparenza di cui alla tabella 1 dell’allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE; b) alla presenza di un sistema ibrido non rientrante nelle categorie previste alla lettera a). In tal caso, le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione evidenziano le specifiche regole di trasparenza adottate e garantiscono il rispetto degli obblighi comunitari in materia. |
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Art. 13- quater
(Casi di inapplicabilità degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione)
(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 1, lett. a) del TUF)
1. Gli obblighi di cui all’articolo 13-ter non si applicano nei casi in cui:
- il sistema gestito è basato su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo è determinato in relazione ad un prezzo di riferimento generato da un altro sistema e a condizione che tale prezzo di riferimento abbia ampia diffusione e sia generalmente considerato affidabile dai partecipanti al mercato;
- il sistema gestito formalizza operazioni concordate, ciascuna delle quali rispetta le rilevanti disposizioni comunitarie in materia nonché le condizioni specificate nelle regole previste per il mercato regolamentato ed il sistema multilaterale di negoziazione.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettera b), per operazioni concordate si intendono quelle operazioni che soddisfano i requisiti e le condizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.
3. Gli obblighi di cui all’articolo 13-ter possono non applicarsi quando la dimensione dell’ordine è pari o superiore al volume minimo degli ordini specificato nella tabella 2 dell’allegato 2 del Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 29, par. 2 e art. 44, par. 2 MiFiD]
OSSERVAZIONI
L’articolo 13-quater del regolamento disciplina i casi di inapplicabilità degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione.
Al riguardo, viene sottolineata (Borsa Italiana e Assosim) un’incoerenza formale nel dettato dei commi 1 e 3 dell’articolo in parola. In particolare, il comma 1 stabilisce che "gli obblighi di cui all’articolo 13-ter non si applicano nei casi in cui (…)"; il comma 3 riporta, invece, che "gli obblighi di cui all’articolo 13-ter possono non applicarsi quando (…)".
Inoltre, viene richiesto di chiarire (Assosim) quali siano le circostanze al ricorrere delle quali un’operazione concordata "rispetta le disposizioni comunitarie in materia".
CONSIDERAZIONI
In merito alla differente terminologia utilizzata nei commi 1 e 3 per concedere l’esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-trade nei casi indicati dal Regolamento comunitario n. 1287, si condivide l’osservazione formulata e si recepisce quanto previsto dalla direttiva che fa riferimento alla possibile non applicazione degli obblighi.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativamente alle "operazioni concordate" (cosiddette "negotiated trades"), il Regolamento comunitario n. 1287 non individua disposizioni in materia bensì provvede a fornire una definizione di "operazione concordata" ai fini della concessione di un’esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione.
Ciò detto, in considerazione anche della necessità di chiarezza manifestate, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 13-quater (articolo 26 nella nuova numerazione).
Art. 26 1. Gli obblighi di cui all’articolo 25 a) il sistema gestito è basato su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo è determinato in relazione ad un prezzo di riferimento generato da un altro sistema e a condizione che tale prezzo di riferimento abbia ampia diffusione e sia generalmente considerato affidabile dai partecipanti al mercato; b) il sistema gestito formalizza operazioni concordate, ciascuna delle quali rispetta 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettera b), per operazioni concordate si intendono quelle operazioni che soddisfano i requisiti e le condizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE. 3. Gli obblighi di cui all’articolo 25 |
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Art. 13-quinquies
(Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici)
(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 1, lett. a) del TUF)
1. I soggetti abilitati pubblicano quotazioni irrevocabili sulle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le quali:
- esiste un mercato liquido conformemente alle disposizioni comunitarie in materia;
- essi sono internalizzatori sistematici, secondo quanto comunicato alla Consob ai sensi dell’articolo 12-ter;
- l’operazione si caratterizza per essere di dimensioni inferiori alla dimensione standard di mercato in conformità a quanto stabilito nella tabella 3 dell’allegato 2 del Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 27, par. 1, comma 2 MIFiD]
2. Nel caso di azioni per le quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano le loro quotazioni alla clientela su richiesta. [art. 27, par. 1, comma 1 MIFiD]
3. Ai fini del presente articolo, le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato sono considerate come aventi un mercato liquido se sono oggetto di negoziazioni giornaliere, con un flottante non inferiore a cinquecento milioni di euro e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- il numero medio giornaliero di operazioni per l’azione in questione non è inferiore a cinquecento;
- il controvalore medio giornaliero degli scambi per l’azione in questione non è inferiore a due milioni di euro.
4. Gli internalizzatori sistematici decidono in merito al quantitativo o ai quantitativi delle loro quotazioni. Per una particolare azione, ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e/o di vendita per un quantitativo o quantitativi che potrebbero corrispondere alle dimensioni standard del mercato per la categoria di azioni alla quale l'azione appartiene. Il prezzo o i prezzi riflettono le condizioni prevalenti di mercato per quell'azione, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 27, par. 1, comma 3 MIFiD]
5. Gli internalizzatori sistematici possono:
- in qualsiasi momento, aggiornare le proprie quotazioni; [art. 27, par. 3, comma 1 MIFiD]
- in condizioni eccezionali di mercato ed in conformità alle disposizioni comunitarie in materia, ritirare le proprie quotazioni. [art. 27, par. 3, comma 1 MIFiD]
6. Gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai propri clienti in relazione alle azioni per le quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l'ordine. [art. 27, par. 3, comma 2 MIFiD]. Essi possono eseguire gli ordini che ricevono dai propri clienti professionali:
- ad un prezzo migliore in casi giustificati, a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblicata prossima alle condizioni di mercato e gli ordini risultino superiori a settemilacinquecento euro; [art. 27, par. 3, comma 3 MIFiD]
- a prezzi diversi da quelli quotati e senza doversi conformare alle condizioni stabilite alla lettera a), quando l'esecuzione in vari titoli fa parte di una sola transazione ovvero gli ordini sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato. [art. 27, par. 3, comma 4 MIFiD]
7. Nel caso in cui un internalizzatore sistematico, che effettua un'unica quotazione oppure la cui quotazione più elevata è inferiore alle dimensioni del mercato, riceve da un cliente un ordine più consistente della sua quotazione, ma inferiore alle dimensioni standard del mercato, l’internalizzatore sistematico può decidere di eseguire quella parte dell'ordine eccedente rispetto alla sua quotazione purché l'ordine sia eseguito al prezzo quotato, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni di cui al comma 6. [art. 27, par. 3, comma 5 MIFiD]
8. Nei casi in cui l'internalizzatore sistematico fa una quotazione diversificata e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie che sceglie di eseguire, l'ordine è eseguito applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13-sexies e all’articolo 49 del Regolamento n. 11522, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni di cui al comma 6. [art. 27, par. 3, comma 5 MIFiD]
9. Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente, gli internalizzatori sistematici possono limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Gli internalizzatori sistematici possono inoltre limitare, in modo non discriminatorio e ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 13-sexies e all’articolo 49 del Regolamento n. 11522, il numero totale delle transazioni dei diversi clienti nello stesso momento e soltanto quando il numero e/o il volume degli ordini cercato dai clienti supera notevolmente la norma. [art. 27, par. 6 MiFiD]
10. Gli internalizzatori sistematici adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità ai criteri e alle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.
OSSERVAZIONI
L’articolo 13-quinquies del regolamento riporta quanto stabilito dall’articolo 27 della direttiva in materia di trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici.
In tale ambito, è stato osservato che l’articolo 27, comma 1 della MiFID stabilisce, fra le altre cose, che gli internalizzatori sistematici pubblicano quotazioni irrevocabili sulle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati quando negoziano quantitativi fino alla dimensione standard di mercato. Al contrario, il comma 1, lett. c) dell’articolo in parola fa riferimento ad operazioni che si caratterizzano per essere di dimensioni inferiori alla dimensione standard di mercato.
CONSIDERAZIONI
Si ritiene condivisibile l’osservazione formulata.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 13-quinquies (articolo 27 nella nuova numerazione).
Art. 27 1. I soggetti abilitati pubblicano quotazioni irrevocabili sulle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le quali: a) esiste un mercato liquido conformemente alle disposizioni comunitarie in materia; b) essi sono internalizzatori sistematici, secondo quanto comunicato alla Consob ai sensi dell’articolo 21 c) l’operazione si caratterizza per essere di dimensioni pari o inferiori alla dimensione standard di mercato in conformità di quanto stabilito nella tabella 3 dell’allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE. 2. Nel caso di azioni per le quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano le loro quotazioni alla clientela su richiesta. 3. Ai fini del presente articolo, le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato sono considerate come aventi un mercato liquido se sono oggetto di negoziazioni giornaliere, con un flottante non inferiore a cinquecento milioni di euro e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il numero medio giornaliero di operazioni per l’azione in questione non è inferiore a cinquecento; b) il controvalore medio giornaliero degli scambi per l’azione in questione non è inferiore a due milioni di euro. 4. Gli internalizzatori sistematici decidono in merito al quantitativo o ai quantitativi delle loro quotazioni. Per una particolare azione, ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e/o di vendita per un quantitativo o quantitativi che potrebbero corrispondere alle dimensioni standard del mercato per la categoria di azioni alla quale l'azione appartiene. Il prezzo o i prezzi riflettono le condizioni prevalenti di mercato per quell'azione, in conformità delle disposizioni previste dal Regolamento n. 1287/2006/CE. 5. Gli internalizzatori sistematici possono: a) in qualsiasi momento, aggiornare le proprie quotazioni; b) in condizioni eccezionali di mercato ed in conformità delle disposizioni comunitarie in materia, ritirare le proprie quotazioni. 6. Gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai propri clienti in relazione alle azioni per le quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l'ordine. Essi possono eseguire gli ordini che ricevono dai propri clienti professionali: a) ad un prezzo migliore in casi giustificati, a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblicata prossima alle condizioni di mercato e gli ordini risultino superiori a settemilacinquecento euro; b) a prezzi diversi da quelli quotati e senza doversi conformare alle condizioni stabilite alla lettera a), quando l'esecuzione in vari titoli fa parte di una sola transazione ovvero gli ordini sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato. 7. Nel caso in cui un internalizzatore sistematico, che effettua un'unica quotazione oppure la cui quotazione più elevata è inferiore alle dimensioni del mercato, riceve da un cliente un ordine più consistente della sua quotazione, ma inferiore alle dimensioni standard del mercato, l’internalizzatore sistematico può decidere di eseguire quella parte dell'ordine eccedente rispetto alla sua quotazione purché l'ordine sia eseguito al prezzo quotato, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni di cui al comma 6. 8. Nei casi in cui l'internalizzatore sistematico fa una quotazione diversificata e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie che sceglie di eseguire, l'ordine è eseguito applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9. Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente, gli internalizzatori sistematici possono limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Gli internalizzatori sistematici possono inoltre limitare, in modo non discriminatorio e ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 10. Gli internalizzatori sistematici adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità dei criteri e delle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE. |
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Art. 13-sexies
(Gestione degli ordini con limite di prezzo)
(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 3 del TUF)
1. I soggetti abilitati sono esentati dagli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 49, comma 2 del Regolamento n. 11522 in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 22, par. 2 MiFID]
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 13-sexies.
CONSIDERAZIONI
Ciò detto, si conferma il testo dell’articolo 13-sexies (articolo 28 nella nuova numerazione) posto in consultazione.
Art. 28 1. I soggetti abilitati sono esentati dagli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 49, comma 2 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 2007 in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento n. 1287/2006/CE. |
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Art. 13-septies
(Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione ed i soggetti abilitati)
(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 1, lett. b) del TUF)
1. Il presente articolo si applica, laddove non diversamente indicato, ai soggetti abilitati, alle società di gestione dei mercati regolamentati e ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione.
2. I soggetti di cui al comma 1, per le operazioni che hanno concluso ovvero che sono state concluse nell’ambito del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione e relativamente alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, rendono pubbliche le informazioni di cui all’articolo 27 del Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 30, par. 1 e art. 45, par. 1, comma 1 MiFiD]
3. Un internalizzatore sistematico, che ha effettuato alla Consob la comunicazione prevista dall’articolo 12-ter, può utilizzare, dandone preventiva comunicazione alla Consob, l’acronimo "SI" anziché l’indicazione della sede di negoziazione, a condizione che:
- l’operazione i cui dettagli vengono pubblicati è stata eseguita in qualità di internalizzatore sistematico sull’azione oggetto dell’operazione;
- l’internalizzatore sistematico metta a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia, i dati aggregati trimestrali relativi alle operazioni eseguite in qualità di internalizzatore sistematico per quella azione e per ciascun giorno di negoziazione del trimestre civile.
4. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.
5. Le società di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che essi utilizzano per divulgare le informazioni di cui al comma 2, ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare i dettagli delle proprie operazioni sulle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. [art. 45, par. 1, comma 2 MiFiD]
6. I soggetti di cui al comma 1 possono differire, secondo quanto indicato nella tabella 4 dell’allegato 2 del Regolamento n. 1287/2006/CE, la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 a condizione che:
- si tratti di un’operazione fra un soggetto abilitato che negozia per conto proprio ed un cliente dello stesso;
- le dimensioni dell’operazione sono pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili, quali specificate nella tabella 4 dell’allegato 2 del Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 30, par. 2 e art. 45, par. 2 MiFiD]
7. La Consob approva le misure proposte, ed ogni modifica alle stesse, da parte delle società di gestione e dei soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione per la pubblicazione differita delle operazioni concluse sui mercati regolamentati e sui sistemi gestiti, rispettivamente in sede di approvazione del regolamento del mercato ovvero in occasione dell’avvio dell’operatività del sistema. Tali misure sono comunicate chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori. [art. 30, par. 2 e art. 45, par. 2 MiFiD]
8. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità ai criteri e alle disposizioni del regolamento n. 1287/2006/CE.
OSSERVAZIONI
L’articolo 13-septies ha ad oggetto i requisiti di trasparenza post-negoziazione sulle azioni per i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione ed i soggetti abilitati.
Le osservazioni pervenute hanno avuto ad oggetto i seguenti aspetti:
- l’obbligo, previsto al comma 3, di comunicare preventivamente alla Consob l’eventuale utilizzo dell’acronimo "SI", anziché l’indicazione della sede di negoziazione, al ricorrere di alcune condizioni. Tale previsione viene ritenuta ultronea (Assosim) rispetto a quanto previsto dalla direttiva;
- le operazioni in merito alle quali i soggetti abilitati sono chiamati a fare trasparenza post-negoziazione. In particolare, viene richiesto di chiarire (Borsa Italiana e Assogestioni), nell’ambito del comma 2, che la trasparenza post-trade per i soggetti abilitati ha ad oggetto le operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione;
- il legame che intercorre fra il contenuto del comma 5 dell’articolo in parola e il comma 5 dell’art. 13-octies (articolo 30 nella nuova numerazione) che hanno ad oggetto l’accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi delle società di gestione da parte dei soggetti abilitati tenuti a pubblicare i dettagli delle operazioni sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.
CONSIDERAZIONI
Avuto riguardo al punto sub a) si riconosce la mancata previsione, nella direttiva e nel Regolamento comunitario n. 1287, di una comunicazione, da parte dell’internalizzatore sistematico all’autorità competente, dell’eventuale utilizzo dell’acronimo "SI". Benché non si comprendano le difficoltà insite in tale comunicazione, si ritiene di poter accogliere la richiesta di eliminazione del riferimento alla "preventiva comunicazione alla Consob" contenuta al comma 3.
Avuto riguardo alla richiesta di integrazione del comma 2 per precisare che la trasparenza post-trade per i soggetti abilitati ha ad oggetto esclusivamente le operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, si condivide il suggerimento in quanto aiuta a chiarire il contenuto della disposizione e, in linea con quanto si è voluto perseguire attraverso la direttiva, consente di evitare le problematiche connesse con la duplicazione nella pubblicazione delle informazioni. In considerazione delle difficoltà di apportare il necessario chiarimento al comma 2 dell’articolo 13-septies per i soli soggetti abilitati, si ritiene opportuno limitare l’oggetto del comma 2 ai mercati regolamentati ed ai sistemi multilaterali di negoziazione ed inserire un nuovo comma 3 specificatamente per i soggetti abilitati.
Inoltre, in merito al legame fra il comma 5 dell’articolo 13-septies ed il comma 5 dell’articolo 13-octies, si conviene sulla sovrapposizione delle due disposizioni, volte a disciplinare la medesima materia. Pertanto, si ritiene di dover eliminare il comma 5 dall’articolo 13-septies e di mantenere il comma 5 dell’articolo 13-octies, in quanto quest’ultimo affronta da un punto di vista generale le questioni inerenti alla pubblicazione e all’accessibilità al pubblico delle informazioni.
Infine, appare opportuno sottolineare che gli obblighi di trasparenza trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti abilitati che effettuano operazioni di acquisto e vendita finalizzate alla gestione del portafoglio di proprietà.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 13-septies (articolo 29 nella nuova numerazione), che vede, fra l’altro, l’inserimento di un nuovo comma 3 e la conseguente rinumerazione delle disposizioni:
Art. 29 1. Il presente articolo si applica, laddove non diversamente indicato, ai soggetti abilitati, alle società di gestione dei mercati regolamentati e ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione. 2. 3. I soggetti abilitati rendono pubbliche le informazioni di cui all’articolo 27 del Regolamento n. 1287/2006/CE limitatamente alle operazioni su azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati e concluse al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. 4. Un internalizzatore sistematico, che ha effettuato alla Consob la comunicazione prevista dall’articolo 21 a) l’operazione i cui dettagli vengono pubblicati è stata eseguita in qualità di internalizzatore sistematico sull’azione oggetto dell’operazione; b) l’internalizzatore sistematico metta a disposizione del pubblico, in conformità delle disposizioni comunitarie in materia, i dati aggregati trimestrali relativi alle operazioni eseguite in qualità di internalizzatore sistematico per quella azione e per ciascun giorno di negoziazione del trimestre civile. 5. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3 è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono differire, secondo quanto indicato nella tabella 4 dell’allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE, la pubblicazione delle informazioni di cui a) si tratti di un’operazione fra un soggetto abilitato che negozia per conto proprio ed un cliente dello stesso; b) le dimensioni dell’operazione sono pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili, quali specificate nella tabella 4 dell’allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE. 7. La Consob approva le misure proposte, ed ogni modifica alle stesse, da parte delle società di gestione e dei soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione per la pubblicazione differita delle operazioni concluse sui mercati regolamentati e sui sistemi gestiti, rispettivamente in sede di approvazione del regolamento del mercato ovvero in occasione dell’avvio dell’operatività del sistema. Tali misure sono comunicate chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori. 8. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità dei criteri e delle disposizioni del regolamento n. 1287/2006/CE. |
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Art. 13-octies
(Pubblicazione e accessibilità al pubblico delle informazioni)
(in attuazione dell’art. 79-ter del TUF)
1. Le informazioni pre e post-negoziazione di cui agli articoli 13-ter, 13-quinquies e 13-septies sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano le informazioni di cui agli articoli 13-ter e 13-quinquies durante il normale orario di contrattazione, in conformità alle disposizioni e ai criteri stabiliti nel Regolamento n. 1287/2006/CE. L’obbligo di cui al presente comma si considera adempiuto se le informazioni sono pubblicate non appena accessibili durante l’orario di contrattazione della sede di negoziazione e rimangono accessibili fino al loro aggiornamento.
3. Le informazioni pre-negoziazione sono messe a disposizione del pubblico per quanto possibile in tempo reale.
4. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali:
- le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
- le strutture di un soggetto terzo;
- dispositivi propri.
Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Consob, entro il 1° ottobre 2007 e successivamente in occasione di ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 13-ter, 13-quinquies e 13-septies.
5. Le società di gestione danno accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni pre e post-negoziazione ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare i dettagli delle operazioni sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, ai sensi degli articoli 13-quinquies e 13-septies.
OSSERVAZIONI
L’articolo 13-octies ha ad oggetto la pubblicazione e l’accessibilità al pubblico delle informazioni pre e post-negoziazione sulle azioni pubblicate dai mercati regolamentati, dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati.
In tale materia, viene in primo luogo rilevato che il termine ultimo previsto dal comma 4 per la comunicazione alla Consob del canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione (1° ottobre 2007) è precedente alla data di entrata in vigore del regolamento in esame. Viene, pertanto, suggerita la comunicazione di tale termine agli operatori attraverso altro strumento normativo.
Inoltre, viene osservato (Borsa Italiana) come la previsione contenuta al comma 5 (relativa all’accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi delle società di gestione da parte dei soggetti abilitati) contenga, diversamente da quanto previsto dalla direttiva, un "obbligo" (e non una facoltà) del mercato di dare accesso ai propri dispositivi.
CONSIDERAZIONI
Le osservazioni pervenute sull’articolo in parola appaiono condivisibili.
Con riferimento alla questione dei termini per la comunicazione alla Consob dei canali di pubblicazione delle informazioni dovute, tale termine è stato fissato in 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro 7 giorni da ogni cambiamento intervenuto. Inoltre, la Consob provvederà a fornire, con apposita comunicazione, alcuni chiarimenti in merito alla pubblicazione delle informazioni, in linea con quanto stabilito dal Livello III del CESR.
Infine, si è provveduto alla correzione nell’ambito del comma 3 del riferimento all’informativa pre e post-negoziazione, in linea con quanto previsto dalla MiFID e dal Regolamento comunitario n. 1287/2006.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 13-octies (articolo 30 nella nuova numerazione).
Art. 30 1. Le informazioni pre e post-negoziazione di cui agli articoli 25 2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano le informazioni di cui agli articoli 25 3. Le informazioni pre e post-negoziazione sono messe a disposizione del pubblico per quanto possibile in tempo reale. 4. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali: a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; b) le strutture di un soggetto terzo; c) dispositivi propri. 5. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Consob entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente entro 7 giorni da ogni cambiamento intervenuto,
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Art. 13-novies
(Calcoli e stime per l’applicazione del regime di trasparenza pre e post-negoziazione
sulle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati)
1. Ai fini dell’applicazione del regime di trasparenza di cui agli articoli 13-ter, 13-quinquies e 13-septies, la Consob pubblica le informazioni di cui al Regolamento n. 1287/2006/CE.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 13-novies.
CONSIDERAZIONI
Ciò detto, si conferma il testo dell’articolo 13-novies (articolo 31 nella nuova numerazione) posto in consultazione con l’ulteriore specificazione che gli adempimenti della Consob previsti potranno essere assolti attraverso la trasmissione, qualora previsto a livello europeo, delle necessarie informazioni al Committee of European Securities Regulators (CESR).
Art. 31 1. Ai fini dell’applicazione del regime di trasparenza di cui agli articoli 25 |
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Capo III
Regime di trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni
ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati
Art. 13-decies
(Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per i mercati regolamentati e
i sistemi multilaterali di negoziazione)
(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 2 del TUF)
1. Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, del tipo di strumento finanziario negoziato e del tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio. [Considerando 46 MiFID]
2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
OSSERVAZIONI
Gli articoli 13-decies e seguenti hanno ad oggetto la trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni.
In via generale, le posizioni in materia vedono, da un lato, (Cittadinanza Attiva, Cassa Depositi e Prestiti) la condivisione della decisione della Consob di esercitare la facoltà concessa agli Stati membri di introdurre un regime di trasparenza per i titoli diversi da quelli azionari. Dall’altro, pur condividendo l’importanza a che non si determini una riduzione del livello di trasparenza sulle negoziazione nei mercati nei quali vengono negoziati strumenti finanziari diversi dalle azioni, vengono espresse preoccupazioni sulla portata delle disposizioni introdotte e vengono suggeriti alcuni interventi volti ad avvicinare il regime di trasparenza a quello attualmente presente nei mercati in Italia.
Con particolare riferimento all’articolo 13-decies – che concerne il regime di trasparenza pre e post-negoziazione per i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione – è stato richiesto (Assogestioni, Assiom) di chiarire che oggetto della trasparenza sono gli strumenti finanziari negoziati nell’ambito dei sistemi gestiti.
CONSIDERAZIONI
In merito alla richiesta di chiarimento relativa all’oggetto della trasparenza, si condivide l’osservazione.
Inoltre, benché non emerso quale commento in sede di consultazione, si è ritenuto opportuno esplicitare fra i criteri da prendere in considerazione per la definizione di un adeguato regime di trasparenza da parte dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione anche quello relativo alla dimensione delle operazioni.
Si precisa che, in via generale, il regime di trasparenza delineato per i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici (cfr. successivo articolo 13-undecies) non obbliga ad uno specifico modello di trasparenza ma richiede al soggetto gestore del sistema di negoziazione una valutazione per l’individuazione del regime più adeguato, tenendo conto dei fattori specificati nell’articolato (caratteristiche strutturali del mercato, tipo di strumento finanziario negoziato, dimensioni delle operazioni e tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota degli investitori al dettaglio).
Infine, in linea con quanto previsto dall’articolo 79-bis del TUF, le disposizioni inerenti al regime di trasparenza pre e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati sono adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite la Consob e la Banca d’Italia, quando riguardano scambi all’ingrosso di titoli di Stato. Pertanto, è stato introdotto il nuovo comma 3 che prevede il rinvio nel caso specifico alla disciplina del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 13-decies (articolo 32 nella nuova numerazione).
Capo III
Regime di trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni
ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati
Art. 32 1. Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni e ammessi alle negoziazioni nell’ambito dei sistemi gestiti, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, del tipo di strumento finanziario negoziato, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio. 2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli scambi all’ingrosso di titoli di Stato. |
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Art. 13-undecies
(Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici)
1. I soggetti che intendono intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, in conformità con la definizione ed i criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono regole di trasparenza pre e post-negoziazione con riferimento a detti strumenti finanziari.
2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
OSSERVAZIONI
In via generale, come sopra anticipato, viene condivisa la necessità di individuare un regime di trasparenza che lasci inalterato il livello di informazioni attualmente disponibile al pubblico. In tale quadro, tuttavia, viene richiesto di non introdurre requisiti che abbiano l’effetto di vedere ampliata la portata degli obblighi rispetto al regime di trasparenza attuale. Quest’ultimo, come noto, trova fondamento, da un lato, nel regolamento Consob n. 11768 per l’informazione post-negoziazione sui titoli soggetti alla regola di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati e, dall’altro, nella Comunicazione Consob dell’aprile 2003 in materia di sistemi di scambi organizzati.
Ciò premesso, le osservazioni aventi ad oggetto in maniera specifica l’articolo 13-undecies hanno riguardato i seguenti aspetti:
- l’opportunità di prevedere (Assogestioni, Assosim) anche per gli internalizzatori sistematici – così come avviene all’articolo 13-decies (articolo 32 nella nuova numerazione) per i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione – il riferimento ad elementi quali le caratteristiche strutturali del mercato, il tipo di strumento finanziario negoziato, le dimensioni delle operazioni ed il tipo di operatori per la scelta del regime di trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni. Tale precisazione consentirebbe, infatti, di tenere conto, fra l’altro, delle specificità di alcuni strumenti finanziari (quali ad esempio, i contratti tailor made e derivati) per i quali la trasparenza, soprattutto delle condizioni di prezzo, potrebbe fornire indicazioni fuorvianti;
- la necessità di mantenere l’attuale livello di trasparenza richiesto ai sistemi di scambi organizzati bilaterali (Assosim) prevedendo che la diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione sia una scelta "volontaria" dell’internalizzatore sistematico e non un obbligo imposto nel regolamento. In tale quadro, viene pertanto anche richiesto di prevedere la legittimità di sistemi di trasparenza pre-trade che vedono l’internalizzatore sistematico rendere note le condizioni alle quali è disponibile negoziare uno strumento finanziario solo al cliente che ne faccia richiesta;
- l’effetto che il regime di trasparenza delineato per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni – benché pienamente condivisibile (Borsa Italiana) – determina sul complesso delle norme aventi ad oggetto la trasparenza pre e post-negoziazione. Infatti, una lettura organica della disciplina appare lasciare fuori da qualsiasi regime di trasparenza le operazioni effettuate dagli internalizzatori sistematici sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati ma non aventi le caratteristiche di liquidità richieste dalla direttiva;
- l’opportunità di restringere (ABI) il campo di applicazione del regime proposto per gli internalizzatori sistematici su strumenti finanziari diversi dalle azioni, prevedendo un’esenzione per gli scambi effettuati su derivati e su titoli dell’euromercato, in considerazione della specificità degli strumenti finanziari e delle controparti professionali coinvolte.
CONSIDERAZIONI
La Consob ha ritenuto di esercitare l’opzione di prevedere un regime di trasparenza per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni. Sulle ragioni che hanno indotto ad assumere tale posizione e ad adottare l’approccio delineato si rinvia al documento di consultazione. Certamente, la scelta pressoché isolata di esercitare la facoltà concessa dalla direttiva di introdurre un regime di trasparenza su titoli diversi da quelli azionari rappresenta una decisione complessa che ha visto in gioco valutazioni in ordine agli aspetti di natura competitiva accanto a quelli di opportunità di salvaguardia del patrimonio informativo a disposizione degli investitori.
Ciò premesso, si condividono le osservazioni formulate e, pertanto, si ritiene di dover intervenire al comma 1 per specificare - in analogia a quanto fatto per i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione – i fattori dei quali gli internalizzatori sistematici possono tenere conto nella definizione del proprio regime di trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni (caratteristiche strutturali del mercato, tipo di strumento finanziario negoziato, dimensioni delle operazioni e tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota degli investitori al dettaglio). Tale precisazione consente ai soggetti in parola di adottare – sulla base delle caratteristiche dello strumento finanziario – il regime di trasparenza più opportuno.
Avuto riguardo all’effetto che il complesso delle disposizioni in materia di trasparenza determina con particolare riferimento alle azioni non liquide ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati (per le quali non vi sarà trasparenza pre e post-negoziazione), si condividono le perplessità manifestate e l’incoerenza di fondo. Tuttavia, si ricorda come la materia della trasparenza sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati sia oggetto di apposita disciplina nella MiFID. Ciò non consente alle autorità competenti di intervenire introducendo obblighi aggiuntivi rispetto a quanto la direttiva (di armonizzazione massima) già realizza con le proprie disposizioni.
Infine, in merito alla richiesta inerente alla diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione quale "scelta volontaria" dell’internalizzatore sistematico e non obbligo imposto, si osserva come l’approccio seguito se, da un lato, vuole riprendere nella sostanza quanto già previsto per i sistemi di scambi organizzati bilaterali, dall’altro, richiede di essere adattato alla nuova realtà dell’offerta di servizi di negoziazione da parte delle diverse trading venues. Peraltro, la richiesta di prevedere la legittimità di sistemi di trasparenza pre-trade che vedono l’internalizzatore sistematico rendere note le condizioni solo al cliente che ne faccia richiesta non è assimilabile al regime delineato dalla MiFID per le azioni. Infatti, l’articolo 27, comma 1 della direttiva consente all’internalizzatore sistematico di comunicare le quotazioni alla clientela su richiesta solo quando essi hanno a che fare con azioni per le quali non esiste un mercato liquido. Nel regime delineato all’articolo 13-undecies non viene adottato un approccio volto a dare rilevanza specifica all’esistenza di un mercato liquido per lo strumento finanziario (questione peraltro complessa in considerazione della scarsità delle informazioni disponibili per poter effettuare i calcoli necessari, in analogia a quanto è richiesto ad esempio per il mondo azionario). Peraltro, nulla esclude che l’internalizzatore sistematico individui un regime di trasparenza che, tenuto conto della dimensione delle operazioni e della tipologia di operatori, preveda la diffusione delle quotazioni alla clientela anche su richiesta al superamento di certi limiti dimensionali delle operazioni e in presenza di determinati operatori.
In relazione a quanto osservato in merito all’ambito di applicazione del regime e, in particolare, alla richiesta di escludere alcune tipologie di strumenti finanziari (cfr. lettera d) delle osservazioni), si ritiene che le modifiche apportate al comma 1 consentano agli intermediari di tenere conto della natura dei diversi strumenti finanziari.
In considerazione del regime transitorio concesso per la comunicazione alla Consob dell’intenzione di svolgere l’attività di internalizzazione sistematica, viene introdotta una norma transitoria per prevedere che gli intermediari attualmente iscritti nell’elenco dei sistemi di scambi organizzati (la cui figura scompare per effetto dell’abrogazione del vecchio articolo 78 del TUF) che ancora non hanno effettuato la comunicazione di cui all’art. 12-ter (articolo 21 nella nuova numerazione), comma 1 adempiono agli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione individuati nella Comunicazione Consob del 2003 in materia di sistemi di scambi organizzati. Tale previsione viene riportata nell’ambito del nuovo articolo 51 avente ad oggetto le disposizioni transitorie e finali.
Analogamente a quanto osservato per l’articolo 32, viene introdotto un nuovo comma 3 che, nel caso degli scambi all’ingrosso di titoli di Stato, rinvia alla disciplina del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 13-undecies (articolo 33 nella nuova numerazione).
Art. 33 1. I soggetti che intendono intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, in conformità della definizione e dei criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono regole di trasparenza 2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli scambi all’ingrosso di titoli di Stato. |
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Art. 13-duodecies
(Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati)
(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 2 del TUF)
1. I soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati rendono pubbliche le seguenti informazioni:
- giorno e ora di negoziazione;
- identificativo dello strumento finanziario;
- prezzo e quantità dell’operazione conclusa;
- identificativo della sede di negoziazione in cui l’operazione è stata conclusa.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro il successivo inizio dell’orario giornaliero di contrattazione del soggetto abilitato. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
3. Si applicano il comma 4 dell’articolo 13-septies ed il comma 5 dell’articolo 13-octies.
OSSERVAZIONI
Con riferimento ai requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati su strumenti finanziari diversi dalle azioni, vengono segnalati i seguenti profili:
- la formulazione del comma 1 non appare distinguere fra scambi effettuati su un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico e quelli fatti al di fuori di tali sistemi di negoziazione (ABI, Assogestioni, Borsa Italiana). Conseguentemente, qualora il riferimento alla trasparenza post-trade fosse limitato alle transazioni concluse al di fuori delle menzionate trading venues, andrebbe opportunamente cancellata la lett. d) del comma 1 che richiede, fra gli elementi informativi da rendere pubblici, l’identificativo della sede di negoziazione in cui l’operazione è stata conclusa, tenuto conto che si tratterebbe solo di scambi conclusi fuori dalle sedi di esecuzione (ABI);
- l’opportunità di delimitare il perimetro di applicazione degli obblighi agli strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani (ABI, Assiom, Borsa Italiana, Abaxbank, Associazione fra le Banche Estere in Italia);
- l’opportunità di escludere dall’ambito di applicazione della norma i titoli di stato ed i derivati, in considerazione del fatto che allo stato attuale – fatta eccezione per la trasparenza fornita dai mercati regolamentati e dai sistemi di scambi organizzati – sono esentati dall’applicazione della regola di concentrazione e, pertanto, non soggetti agli obblighi di comunicazione post-negoziazione verso la società-mercato ed il pubblico (ABI, Assiom, Borsa Italiana);
- la necessità di prevedere una soglia quantitativa oltre la quale i soggetti abilitati non sono chiamati a fare trasparenza sulle operazioni concluse (ABI, Assiom). In tale ambito, viene suggerito l’utilizzo della soglia dimensionale pari a 50.000 euro e viene richiesta la possibilità di esporre le informazioni in via aggregata (Assiom);
- la necessità di valutare l’utilizzo di una tempistica per la diffusione delle informazioni vicina a quella già prevista per le comunicazioni alla Consob sulle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati (transaction reporting) (ABI, Assiom);
- la necessità di precisare che i soggetti abilitati chiamati ad adempiere agli obblighi di trasparenza sono quelli autorizzati ai servizi di negoziazione in conto proprio (articolo 1, comma 5, lett. a) del TUF) e di esecuzione degli ordini dei clienti (articolo 1, comma 5, lett. b) del TUF) (Assogestioni);
- la necessità di precisare l’ambito oggettivo della disposizione agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, che siano diversi dalle azioni (Assogestioni);
- la previsione, anche in tal caso, di un regime transitorio per l’entrata in vigore del regime di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati (Assiom);
- l’incertezza riguardo all’identificazione degli strumenti sui quali pubblicare l’avvenuta negoziazione e, in particolare, per quegli strumenti finanziari non ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati ma il cui sottostante è ammesso a negoziazione in un mercato regolamentato.
Infine, viene evidenziato (Reuters) come, in relazione al consolidamento delle informazioni, il regime previsto dall’articolo 13-duodecies posto in consultazione possa limitare la competizione fra servizi di pubblicazione delle informazioni. In particolare, la proposta introdurrebbe barriere all’entrata per i fornitori europei di servizi di consolidamento delle informazioni in quanto essi dovrebbero implementare funzionalità aggiuntive specifiche per soddisfare gli obblighi addizionali introdotti dall’Italia.
CONSIDERAZIONI
In merito alle osservazioni formulate per l’articolo 13-duodecies, si ritiene di poter accogliere i suggerimenti e le precisazioni sub a), b), d), e), g) e h).
Con riferimento al punto sub d), si è ritenuto di apportare le seguenti modifiche:
- introduzione di una soglia dimensionale che tiene conto di quanto stabilito nel decreto ministeriale che disciplina le caratteristiche dei mercati all’ingrosso. Quest’ultimo prevede una soglia minima per l’identificazione di un mercato all’ingrosso pari a 500.000 euro;
- definizione di obblighi di trasparenza, così come prevista dal comma 1, per le operazioni inferiori o pari a 500.000 euro; oltre tale soglia, i soggetti abilitati sono chiamati a diffondere almeno le informazioni relative al giorno e ora di negoziazione, all’identificativo dello strumento finanziario e al prezzo. Nella sostanza, oltre tale soglia dimensionale, viene concessa la possibilità di non diffondere le informazioni relative alla quantità negoziata.
Ciò premesso e con riferimento all’ipotesi di esenzione dall’applicazione della norma dei titoli di Stato e dei derivati, pur riconoscendo la novità rispetto al regime attuale, l’utilizzo della tempistica adottata in occasione dell’implementazione del regime di transaction reporting unitamente all’individuazione di una soglia dimensionale volta a salvaguardare gli intermediari dai rischi di posizione assunti, porta a ritenere opportuno non escludere dagli obblighi di trasparenza le operazioni nei suddetti strumenti finanziari, avuto riguardo soprattutto alle esigenze informative degli investitori retail.
Si è ritenuto, inoltre, opportuno chiarire che le informazioni post-negoziazione di cui all’articolo in parola sono rese pubbliche e accessibili al mercato mediante uno dei seguenti canali: i) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; ii) le strutture di un soggetto terzo; iii) dispositivi propri. I soggetti abilitati, al riguardo, comunicano alla Consob il canale di diffusione delle informazioni post-negoziazione utilizzato, ed ogni sua variazione, ai fini dell’adempimento degli obblighi.
Avuto riguardo alla richiesta possibilità di prevedere la comunicazione di dati aggregati, si è ritenuto che la necessità per gli intermediari di predisporsi per il regime di transaction reporting e l’utilizzo della medesima tempistica per la diffusione della informazioni possa venire incontro adeguatamente alle esigenze manifestate.
Con riferimento all’ipotesi di stabilire un regime transitorio per l’entrata in vigore delle disposizioni in parola, si è ritenuto di poter accogliere la richiesta prevedendo che i soggetti abilitati adempiono agli obblighi di cui all’articolo in parola entro il 1° gennaio 2008.
In merito all’osservazione sub i), si sottolinea come l’obbligo abbia ad oggetto solo gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani e, pertanto, gli obblighi non trovano applicazione alle operazioni su strumenti finanziari derivati non quotati con sottostante titoli quotati.
Infine, con riferimento all’osservazione sub f), si è ritenuto opportuno non esplicitare il rinvio ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) e b) in quanto, anche in tal caso, gli obblighi di trasparenza trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti abilitati che effettuano operazioni di acquisto e vendita finalizzate alla gestione del portafoglio di proprietà.
Da ultimo, con riferimento alla questione relativa al consolidamento delle informazioni, si ricorda come la direttiva – e, conseguentemente, le norme di recepimento della stessa – non entrino nella materia del consolidamento, in quanto l’offerta di servizi di trade publication viene lasciata alle autonome forze del mercato, laddove quest’ultimo faccia emergere l’esigenza per l’offerta di un tale servizio. Fermo restando il compito degli Stati membri di rimuovere gli eventuali ostacoli al consolidamento che dovessero emergere – legati alle modalità e ai tempi di pubblicazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati – l’offerta di servizi di consolidamento e gli investimenti di natura infrastrutturale ed organizzativo rimangono nella sfera delle scelte di business degli operatori di mercato.
Infine, analogamente a quanto osservato per gli articoli 32 e 33, è stato inserito un nuovo comma che rinvia alla disciplina del Ministero dell’Economia e delle Finanze quando si tratta di scambi all’ingrosso di titoli di Stato.
Ciò detto, è stata adottata la seguente versione dell’articolo 13-duodecies (articolo 34 nella nuova numerazione).
Art. 34 1. I soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso, rendono pubbliche le seguenti informazioni: a) giorno e ora di negoziazione; b) identificativo dello strumento finanziario; c) prezzo e quantità dell’operazione conclusa.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano alle operazioni: a) concluse al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani, diversi dalle azioni; b) con un controvalore inferiore o pari a 500.000 euro. 3. Per le operazioni che eccedono la soglia indicata al comma 2, lettera b), i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all’ora di negoziazione, all’identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonché l’indicazione che si tratta di un’operazione al di sopra della soglia di cui al comma 2, lettera b).
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli scambi all’ingrosso di titoli di Stato. |
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Titolo II-quinquies
Realizzazione di collegamenti con i mercati esteri
ed estensione dell’operatività in altri Stati membri
Art. 18-bis
(Comunicazioni alla Consob in merito alla realizzazione di collegamenti con i mercati esteri ed estensione dell’operatività in altri Stati membri)
1. Le società di gestione comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall’inizio dell’operatività dei predetti collegamenti la comunicazione riportata nell’allegato 1.
2. I soggetti abilitati comunicano alla Consob l’avvenuto collegamento con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall’inizio dell’operatività in detti mercati la comunicazione riportata nell’allegato 2.
3. Con le modalità e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono comunicati alla Consob la cessazione dell’operatività dei collegamenti realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati.
4. Le società di gestione comunicano alla Consob l’estensione dell’operatività in altri Stati comunitari ai sensi dell’articolo 67, comma 5 del Testo Unico. La comunicazione specifica gli stati membri nei quali si intende estendere la propria operatività ed è effettuata 30 giorni prima dell’avvio di detta operatività.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito all’introduzione dell’articolo 18-bis.
CONSIDERAZIONI
Ciò detto, si conferma il testo dell’articolo 18-bis (articolo 35 nella nuova numerazione) posto in consultazione.
Titolo Art. 35 1. Le società di gestione comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall’inizio dell’operatività dei predetti collegamenti la comunicazione riportata nell’allegato 1. 2. I soggetti abilitati comunicano alla Consob l’avvenuto collegamento con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall’inizio dell’operatività in detti mercati la comunicazione riportata nell’allegato 2. 3. Con le modalità e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono comunicati alla Consob la cessazione dell’operatività dei collegamenti realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati. 4. Le società di gestione comunicano alla Consob l’estensione dell’operatività in altri Stati comunitari ai sensi dell’articolo 67, comma 5 del Testo Unico. La comunicazione specifica gli Stati membri nei quali si intende estendere la propria operatività ed è effettuata 30 giorni prima dell’avvio di detta operatività. |
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Gli articoli 18-sexies e 61 del regolamento (rispettivamente, artt. 39 e 42 nella nuova numerazione) sono stati modificati al fine di adeguarne i riferimenti regolamentari a seguito della nuova numerazione degli articoli del regolamento in parola.
Art. 1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato italiano a decorrere dal 1° gennaio 2008. 2. Le società con azioni quotate di cui agli articoli 36 3. Le società con azioni quotate che acquisiscono il controllo delle società estere di cui al comma 1 dell’articolo 4. Le società di cui al comma 3 informano la Consob e il pubblico nei modi previsti dal comma 2. Capo II Art. 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 40 a) sono messe abitualmente a disposizione dei partecipanti a tali mercati, o b) sono soggette all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, nonché di regole, contratti e usi vigenti su tali mercati o sui mercati delle merci sottostanti. |
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Capo IV
Operazioni sospette
Art. 63
(Soggetti tenuti alla segnalazione)
1. I soggetti indicati nell’art. 187-nonies del Testo unico effettuano le segnalazioni ivi previste alla Consob per le operazioni sospette da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero nelle altre piattaforme di negoziazione da essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell’articolo 180, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico. Formano oggetto della segnalazione le operazioni e gli ordini non eseguiti.
2. Non sono tenuti agli obblighi previsti dal comma 1 le imprese di investimento comunitarie, le banche comunitarie e le società di gestione armonizzate che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
Art. 64
(Identificazione delle operazioni sospette)
1. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:
a) gli elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-bis della parte V del Testo unico;
b) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate come previste dall’articolo 114 del Testo unico e norme regolamentari di attuazione;
c) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni definite dall’articolo 181, comma 2, del Testo unico e dall’articolo 61;
d) gli elementi e le circostanze indicati nell’articolo 62;
e) gli esempi di manipolazione del mercato indicati nell’Allegato 4 e gli ulteriori esempi elaborati a livello comunitario:
f) gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario.
2. I soggetti abilitati tenuti alla segnalazione e gli agenti di cambio adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.
3. I soggetti abilitati e le società di gestione del mercato che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione o altre piattaforme di negoziazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.
OSSERVAZIONI
Nessun rilievo è stato mosso in merito alle modifiche introdotte agli articoli 63 e 64.
CONSIDERAZIONI
Ciò detto, si conferma il testo degli articoli 63 e 64 (articoli 44 e 45 nella nuova numerazione) posti in consultazione. Inoltre, con riferimento agli articoli 64 e 65 (articoli 45 e 46 nella nuova numerazione) sono state effettuate alcune modifiche di mero aggiornamento dei riferimenti regolamentari a seguito della nuova numerazione dell’articolato.
Capo IV Art. (Soggetti tenuti alla segnalazione) 1. I soggetti indicati nell’art. 187-nonies del Testo Unico effettuano le segnalazioni ivi previste alla Consob per le operazioni sospette da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero nelle altre piattaforme di negoziazione da essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell’articolo 180, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico. Formano oggetto della segnalazione le operazioni e gli ordini non eseguiti. 2. Non sono tenuti agli obblighi previsti dal comma 1 le imprese di investimento comunitarie, le banche comunitarie e le società di gestione armonizzate che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Art. 1. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione: a) gli elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-bis della parte V del Testo Unico; b) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate come previste dall’articolo 114 del Testo Unico e norme regolamentari di attuazione; c) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni definite dall’articolo 181, comma 2, del Testo Unico e dall’articolo d) gli elementi e le circostanze indicati nell’articolo e) gli esempi di manipolazione del mercato indicati nell’Allegato 3 f) gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario. 2. I soggetti abilitati tenuti alla segnalazione e gli agenti di cambio adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette. 3. I soggetti abilitati e le società di gestione del mercato che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione o altre piattaforme di negoziazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette. Art. 1. La valutazione prevista dall’articolo 45 2. I soggetti indicati nell’articolo 44 |
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Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 70 51
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. In sede di prima applicazione, gli intermediari che intendono intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica su strumenti finanziari diversi dalle azioni possono effettuare la comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1 entro il 31 marzo 2008.
3. I soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 risultano iscritti nell’elenco dei sistemi di scambi organizzati e che non hanno effettuato la comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1 adempiono agli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione individuati nella Comunicazione Consob del 17 aprile 2003, adottata con delibera n. 14035.
4. I soggetti abilitati adempiono agli obblighi di cui all’articolo 34 entro il 1 gennaio 2008.
5. Sono abrogate le disposizioni del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, fatte salve quelle contenute nel Titolo II, Capo IV, nel Titolo III e nel Titolo IV. Sono altresì abrogati gli allegati 1, 2 e 4 al medesimo regolamento.
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Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla MiFID, gli allegati 1 e 2 aventi ad oggetto rispettivamente lo "Schema di comunicazione di collegamenti da parte delle società di gestione" e lo "Schema di comunicazione di collegamenti da parte degli intermediari" sono stati modificati per il non più attuale riferimento ai sistemi di scambi organizzati.
OSSERVAZIONI
Avuto riguardo all’Allegato 2 avente ad oggetto lo schema di comunicazione di collegamenti da parte degli intermediari, viene suggerita una modifica di carattere formale (Assogestioni) che vede sostituito il riferimento agli "intermediari" con quello ai "soggetti abilitati".
CONSIDERAZIONI
L’osservazione appare condivisibile e pertanto la modifica viene accolta nell’ambito dell’Allegato 2.
ALLEGATO 1 Schema di comunicazione di collegamenti da parte delle società di gestione 1. Dichiarante (società di gestione). 2. Denominazione del mercato regolamentato, gestito dal dichiarante, al quale si riferisce la dichiarazione. 3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento oggetto della dichiarazione. 4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento. 5. Data di inizio (di cessazione) dell’operatività del collegamento. 6. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento. 7. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento. 8. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento competente in materia di vigilanza. 9. Eventuali provvedimenti adottati dall’autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento. 10. Eventuali mercati esteri ai quali hanno indirettamente accesso i membri del mercato regolamentato indicato al punto 2 per il tramite di collegamenti realizzati dal mercato estero indicato al punto 3. 11. Elenco dei soggetti che hanno indirettamente accesso ai mercati esteri secondo quanto previsto nel punto precedente, con indicazione, per ciascuno di tali soggetti, della data di inizio (o di cessazione) della corrispondente attività di negoziazione. ALLEGATO 2 Schema di comunicazione di collegamenti da parte dei soggetti abilitati 1. Dichiarante (soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r) del Testo Unico). 2. Mercati regolamentati di strumenti finanziari, e mercati esteri cui il dichiarante aderisce attraverso collegamenti. 3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento oggetto della dichiarazione. 4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento. 5. Data di inizio (di cessazione) dell’operatività del collegamento. 6. Data di inizio (di cessazione) dell’attività di negoziazione per il tramite del collegamento. 7. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento. 8. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento. 9. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento competente in materia di vigilanza. 10. Eventuali provvedimenti adottati dall’autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento. 11. Eventuali mercati esteri ai quali ha accesso il dichiarante per il tramite del collegamento di cui al punto 3. ALLEGATO Esempi di manipolazione del mercato Sezione I Esempi di manipolazione del mercato previsti dall’articolo 1 della direttiva 2003/6/CE 1. Dalle definizioni riportate dall’articolo 187-ter, comma 3 del Testo Unico derivano i seguenti esempi: a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette; b) l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l’effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura; c) l’utilizzo occasionale o regolare di mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi.
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Note:
1. "CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction Reporting".
2. Question to EC: "The [Member State X] regulator has just informed us that they would require [our exchange] to do the reporting of all transactions subject to reporting in [Member State X]. They clearly said that they interpret article 25.5 of MiFID as allowing Member States to impose an obligation on the regulated markets to do the reporting of all transactions done by investment firms, wherever completed (i.e. on the regulated market, but also on an MTF, within a systematic internaliser’s systems, or OTC)."
Answer by EC: "We do not share this interpretation of Article 25.5, which does not imply any obligation for regulated markets to report all transactions (this being even further emphasized by the provisions establishing a possible "waiver"). On the contrary, Article 25.5 implies an obligation for Member States to allow reporting through the three possible channels listed in the Directive i.e. investment firms/authorised third parties/regulated markets or MTFs where the transaction was completed. The interpretation of the [regulator] would suppress any possible competition between these three means of reporting allowed by MiFID".