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BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE IPOTESI IN QUI LA NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DEVE ESSERE ESEGUITA NEI MERCATI REGOLAMENTATI E LE CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI TALE OBBLIGO NON SUSSISTE  - Art. 25 T.U.


Articolo 1

(Fonti normative)

1.Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

Articolo 2

(Definizioni)

 

1.Nel presente regolamento l'espressione:




a) <<d.lgs. n. 58/98>> indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

 

b) <<intermediari autorizzati>> indica le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), le imprese di investimento, le banche e gli agenti di cambio comunque abilitati a prestare in Italia i servizi di:




1) negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari;

 

2) ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari;

 

3) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;


c) <<strumenti finanziari>> indica gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 58/98 e pertanto:


1) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;



2) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

 

3) le quote di fondi comuni di investimento;

 

4) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

 

5) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nei precedenti punti, e i relativi indici;

 

6) i contratti <<futures>> su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

 

7) i contratti di scambio a pronti e a termine ( swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonchè su indici azionari ( equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

 

8) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;


9) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nei precedenti punti e i relativi indici, nonchè i contratti di opzione su valute, su tassi di interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;


10) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei precedenti punti;




d) <<mercati regolamentati>> indica:


1) la borsa valori;


2) il mercato ristretto;

 

3) gli altri mercati mercati autorizzati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 58/98;

 

4) i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE ed iscritti nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall'art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 58/98;



e) <<blocco>> indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari il cui controvalore sia non inferiore a:




- 150 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di EURO;


- 250 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso, 3 e 10 mila di EURO;



- 1,5 milioni di EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di EURO.



La definizione di <<blocco>> non si applica agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 2, comma 1, lettere f), g), h), i), e j), del d.lgs. n. 58/98.







Articolo 3

(Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)




1.Fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 4 e 5, gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani esclusivamente nei mercati indicati all'art. 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento.







Articolo 4

(Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)




1.Le negoziazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati indicati all'art. 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento, a condizione che:


a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati;

 

b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente.




2.Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a), può essere rilasciata oralmente, a condizione che l'intermediario ne mantenga idonea prova nell'ambito delle proprie procedure.




3.L'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere conferita con riguardo a singole operazioni.







Articolo 5

(Casi di inapplicabilità dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)




1.L'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani esclusivamente nei mercati regolamentati indicati all'art. 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento, non si applica:




a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia;

 

b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

 

c) alle negoziazioni aventi ad oggetto <<blocchi>> di strumenti finanziari, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente regolamento.




2.In relazione a quanto disposto al comma 1, lettera c), la società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari rende noto, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco degli strumenti finanziari stessi con l'indicazione del relativo controvalore scambiato, rispettivamente, nei semestri 1^ giugno e 1^ dicembre.

 

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