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ESITO DELLE CONSULTAZIONI

COMUNICAZIONE CONTENENTE CHIARIMENTI DI NATURA APPLICATIVA IN MERITO AL REGOLAMENTO MERCATI DELLA CONSOB ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA MIFID

21 gennaio 2008

Nel novembre 2007 la Consob ha diffuso un documento di consultazione riguardante una Comunicazione contenente chiarimenti di natura applicativa in merito al Regolamento Mercati della Consob adottato in attuazione della direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

La Comunicazione che si ritiene necessario emanare è volta a fornire chiarimenti di natura interpretativa ed applicativa sulle seguenti questioni:

A) Il sistema di comunicazione alla Consob da parte degli intermediari delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. sistema di "transaction reporting") (tale aspetto è affrontato nella Sezione I della Comunicazione).

B) La pubblicazione ed il consolidamento delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione (tale aspetto è affrontato nella Sezione II della Comunicazione).

C) L’avvio/cessazione dell’attività di internalizzatore sistematico e regime transitorio per i sistemi di scambi organizzati (tale aspetto è affrontato nella Sezione III della Comunicazione).

D) Le misure per la continuità operativa di funzioni essenziali (tale aspetto è affrontato nella Sezione IV della Comunicazione).

E) Le comunicazioni delle società di gestione dei mercati regolamentati (tale aspetto è affrontato nella Sezione V della Comunicazione).

Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire come le materie afferenti al "transaction reporting" nonché la pubblicazione e il consolidamento delle informazioni siano state oggetto di apposite analisi da parte del CESR, il cui esito ha visto l’emanazione di misure di III livello. Tali documenti del CESR non impongono obblighi addizionali a intermediari, sistemi multilaterali di negoziazione e mercati regolamentati, ma forniscono linee guida e raccomandazioni per consentire l’uniforme predisposizione dei regimi in parola, nonché aiutare i soggetti a comprendere la visione e l’interpretazione che le Autorità danno agli obblighi derivanti dalla MiFID.

Con riferimento al menzionato documento di consultazione sono pervenute le osservazioni da parte di ABI, Assiom, Assogestioni, Assosim, Banca del Fucino S.p.A., Banca di Credito Popolare S.c.p.a., Borsa Italiana S.p.A., Kedrios S.p.A., Reuters, Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. e TLX S.p.A.

Nella trattazione che segue si dà conto delle osservazioni e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione.

* * *

Premessa

Quale Premessa alla trattazione delle tematiche affrontate nelle Sezioni I-V, la Comunicazione in consultazione riferisce in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni nelle due aree del "transaction reporting" e degli obblighi di "trasparenza post-negoziazione" e, in particolare, relativamente alla definizione di transazione applicabile alle due aree.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Il testo della Comunicazione in consultazione indica che sono oggetto di trasmissione all’Autorità anche le informazioni sulle transazioni effettuate dagli operatori autorizzati nella gestione del portafoglio di proprietà. Al riguardo, l’ABI ha chiesto di precisare se debbano essere incluse nelle segnalazioni anche le operazioni di "proprietary trading" che un soggetto abilitato effettua non direttamente, ma tramite un altro intermediario (c.d. "broker"), ad esempio in un mercato regolamentato estero.

In particolare, viene richiesto di confermare l’interpretazione per cui, conformemente al principio generale che a segnalare è il soggetto che conclude effettivamente l’operazione, la segnalazione deve essere effettuata dall’intermediario che ha concluso l’operazione (c.d. "broker") e non anche dal soggetto abilitato che, nel caso di specie, riveste il ruolo di mero cliente. Viene peraltro segnalato che laddove non fosse avvalorata questa tesi sorgerebbe l’ulteriore problema per il soggetto abilitato dell’utilizzo di un tracciato record per l’invio delle segnalazioni non disegnato per il caso specifico.

Considerazione

Si ribadisce che dovranno essere oggetto di trasmissione alla Consob soltanto le informazioni relative all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla gestione del portafoglio di proprietà e non anche quelle relative alla ricezione e trasmissione di ordini. Pertanto, sono tenuti all’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni soltanto i soggetti abilitati autorizzati all’esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche quando effettuano operazioni su strumenti finanziari finalizzate all’attività di gestione del proprio portafoglio di proprietà e che effettuano direttamente tali operazioni.

b) Osservazione

L’ABI ha richiesto un chiarimento relativamente all’inapplicabilità degli obblighi di "transaction reporting"alle Società di Gestione del Risparmio (SGR) quando tali soggetti concludono direttamente transazioni per la gestione del proprio portafoglio. Viene osservato come non può non considerarsi come la decisione di escludere dagli obblighi di segnalazione le SGR ha l’effetto di trattare, ai fini del "reporting", la stessa tipologia di operazioni (gestione del portafoglio di proprietà dell’operatore autorizzato) in maniera diversa a seconda del soggetto autorizzato che le conclude. Viceversa, viene sostenuto che, per garantire il "level playing field" tra i partecipanti al mercato, un eventuale esonero dagli obblighi di segnalazione delle operazioni debba essere effettuato non per soggetti ma per tipologie di operazioni.

Considerazione

In Italia gli intermediari tenuti al rispetto dell’obbligo di comunicazione delle operazioni alla Consob sono i soggetti abilitati, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. r), del TUF, che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo quanto indicato all’articolo 23 del Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati. In particolare, rientrano nel novero degli intermediari tenuti al rispetto dell’obbligo di comunicazione delle operazioni alla Consob i soggetti abilitati autorizzati almeno ad uno dei servizi e attività di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) o b), del TUF che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Non sono pertanto tenuti all’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni i soggetti abilitati che non sono autorizzati ad alcuno dei servizi e attività di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) o b), del TUF. Ad esempio, rientrano in tale ultima casistica le SGR e le SICAV, che pertanto sono escluse dall’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni.

Rientrano in tale casistica anche tutti gli altri soggetti abilitati (quali ad esempio banche e imprese di investimento, sia nazionali che estere con succursale in Italia) che non sono autorizzati ad alcuno dei servizi e attività di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) o b), del TUF.

Quanto sopra trova giustificazione nella circostanza che le SGR, le SICAV, nonché le banche e le imprese di investimento che non sono autorizzate ad alcuno dei servizi e attività di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) o b) del TUF, non possono effettuare operazioni di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio. Queste saranno segnalate alla Consob dal soggetto abilitato autorizzato che ha effettuato per loro conto tali operazioni.

c) Osservazione

Dubbi interpretativi vengono rappresentati da Banca del Fucino S.p.A. in merito alle operazioni eseguite, per conto della clientela, su strumenti quotati nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, diversi dalla Borsa Italiana S.p.A. Perplessità emergono nel caso in cui, sotto il profilo formale, un soggetto abilitato trasmette l’ordine per l’esecuzione ad un intermediario terzo, il quale si avvale, a seconda dei casi, di diversi "broker" e/o procede ad internalizzare l’ordine. All’atto dell’inoltro, il soggetto abilitato comunica all’intermediario che trattasi di operazione per c/terzi. Tali operazioni sono segnalate:

- nel caso di esecuzione sui mercati regolamentati dell’UE, direttamente da parte del "broker" (e/o in subordine da parte dell’intermediario incaricato),

- nel caso di operazioni OTC, da parte del soggetto abilitato che trasmette l’ordine.

Tale convinzione deriverebbe dal fatto che, sebbene sotto il profilo sostanziale l’operazione si configuri come un’operazione in raccolta ordini (di fatto la banca non esegue "direttamente" OTC e, pertanto, non rientrerebbe tra quelle oggetto di segnalazione ex articolo 23 del Regolamento Consob 16191 in materia di mercati), formalmente l’intermediario incaricato considera dette operazioni rientranti nell’ambito del servizio di negoziazione per c/terzi.

Considerazione

Coerentemente con quanto rappresentato nella Comunicazione in consultazione e sopra ricordato, si ribadisce che sono tenuti all’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni soltanto i soggetti che effettuano direttamente tali operazioni, indipendentemente dal luogo e dalla nazionalità di esecuzione di tali operazioni (mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione od OTC ("over the counter"). Pertanto, qualora un intermediario "X" trasmetta un ordine ad un altro intermediario "Y" e sia quest’ultimo ad effettuare l’operazione (su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione o bilateralmente con un terzo intermediario "Z"), l’obbligo di segnalazione alla Consob di tale operazione dovrà essere assolto esclusivamente dall’intermediario "Y" che ha concluso direttamente l’operazione.

d) Osservazione

L’Assosim ha osservato che per quanto attiene alla decisione assunta dalla Consob in relazione alla soluzione transitoria adottata dal CESR in materia di "transaction reporting", si comprende che non sono soggetti agli obblighi di comunicazione in argomento gli ordini dei clienti trasmessi/eseguiti da un soggetto abilitato a/con un intermediario stabilito in un paese extracomunitario. Nel caso di specie, infatti, il soggetto abilitato non esegue l’ordine direttamente su una sede di esecuzione, né si "interpone con compravendite in conto proprio".

Considerazione

Si ricorda che la Direttiva MiFID e le relative norme di I e II livello sono rilevanti ai fini del SEE (Spazio Economico Europeo) e, pertanto, si applicano agli Stati membri del SEE. Attualmente appartengono al SEE i 27 Paesi dell’Unione Europea insieme all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia. Tuttavia, per quanto attiene agli obblighi di "transaction reporting" sono 29 gli Stati membri "rilevanti": i 27 Paesi dell’Unione Europea, l’Islanda e la Norvegia (i "Paesi rilevanti").

Conseguentemente, gli obblighi di invio alle Autorità competenti (e quindi anche alla Consob) delle comunicazioni delle operazioni non possono essere estesi a soggetti che non hanno una succursale in almeno uno dei "Paesi rilevanti".

e) Osservazione

In relazione alla definizione di transazione conclusa ai fini degli obblighi di trasparenza delle negoziazioni:

  1. Assogestioni ha rappresentato l’esigenza di chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del regime di trasparenza post-negoziazione in termini di soggetti tenuti agli obblighi e servizi di investimento esercitati;

  2. ABI ha segnalato l’opportunità di esentare dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione i soggetti abilitati che, pur essendo autorizzati allo svolgimento dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) e b), non effettuano operazioni su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

  3. Assosim ha sottolineato la necessità di determinare il momento in cui un’operazione eseguita fuori da un sistema automatizzato di negoziazione si considera conclusa, per la successiva diffusione in tempo reale delle informazioni post-negoziazione.

Considerazione

La comunicazione precisa, in linea con quanto affermato dal CESR, che ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza:

  • il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione ha ad oggetto l’operatività condotta per conto proprio, in esecuzione di ordini di clienti nonché l’attività di gestione del portafoglio di proprietà;

  • una operazione si considera conclusa quando gli ordini di acquisto e di vendita sono stati automaticamente riscontrati e confermati dal sistema di negoziazione; nel caso delle operazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione (ovvero al di fuori del sistema automatizzato di negoziazione), un’operazione si considera conclusa non appena i termini della negoziazione (prezzo e quantità) sono concordati e confermati da acquirente e venditore.

In relazione alle osservazioni formulate, si ritiene opportuno chiarire che sono tenuti agli obblighi di trasparenza post-negoziazione i soggetti abilitati autorizzati all’esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche quando effettuano operazioni su strumenti finanziari finalizzate all’attività di gestione del proprio portafoglio di proprietà.

Ciò detto, in relazione a quanto osservato sub ii) in sede di consultazione, si ritiene di poter accogliere la richiesta secondo cui - in linea con quanto previsto nell’ambito del regime di transaction reporting - un soggetto abilitato che non effettua operazioni su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato non è tenuto agli obblighi di trasparenza post-negoziazione nonostante che risulti autorizzato all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a) e/o b) del TUF, purché provveda a dare previa comunicazione scritta a Consob di tale circostanza. Si sottolinea al riguardo l’importanza della dichiarazione che in tale contesto viene effettuata alla Consob e la delicatezza della situazione in cui tale soggetto abilitato si verrebbe a trovare nel caso in cui dovesse concludere transazioni su strumenti finanziari, per le quali non ha predisposto i canali di pubblicazione delle informazioni.

Inoltre, si ritiene opportuno accogliere il suggerimento secondo il quale una transazione effettuata al di fuori di un sistema automatizzato di negoziazione si considera conclusa quando il soggetto tenuto alla comunicazione accetta l’offerta della controparte (nel caso in cui risulti destinatario di una proposta contrattuale) ovvero ha conoscenza dell’avvenuta accettazione della controparte (nel caso in cui la proposta contrattuale risulti originata dal soggetto stesso).

Sezione I

Il sistema di comunicazione alla Consob da parte degli intermediari del le operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. "transaction reporting")

1. Soggetti tenuti all’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni

La Comunicazione in consultazione chiarisce che in Italia gli intermediari tenuti al rispetto dell’obbligo di comunicazione delle operazioni alla Consob sono i soggetti abilitati che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo quanto indicato all’articolo 23 del Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Kedrios S.p.A. ha chiesto conferma del fatto che il novero degli "intermediari abilitati" tenuti all’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni è riconducibile a quanto specificato all’articolo 1, comma 1, lettera r), del TUF.

Considerazione

Si conferma che i soggetti tenuti all’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni sono i soggetti abilitati, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. r), del TUF, che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo quanto indicato all’articolo 23 del Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati.

b) Osservazione

Kedrios S.p.A. ha anche avanzato una richiesta di chiarimento del concetto di "operazione" e se esso debba essere associato alla mera "negoziazione" oppure a qualsiasi transazione effettuata a valere della propria clientela committente (raccolta ordini, portafoglio gestito individuale e collettivo).

Considerazione

Si conferma che il concetto di "operazione" è associato soltanto alla mera "negoziazione" e non anche a transazioni quali ad esempio la raccolta ordini, la gestione individuale e/o collettiva di portafogli.

c) Osservazione

La Banca di Credito Popolare S.c.p.a. ha richiesto un chiarimento in merito all’obbligo di segnalazione relativo ad una operazione su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su uno dei mercati regolamentati (mercati rilevanti) conclusa al di fuori di essi tra controparti qualificate nell’ambito dell’attività di investimento del patrimonio di proprietà e al fatto che esso possa ritenersi adempiuto nell’ipotesi che sia uno solo dei due soggetti ad effettuare la comunicazione.

Considerazione

Si ribadisce che l’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni deve essere sempre assolto da entrambi i soggetti abilitati dei "Paesi rilevanti" che hanno effettuato l’operazione in parola, ovvero sia dal soggetto acquirente che da quello venditore.

d) Osservazione

Banca del Fucino S.p.A. ha rappresentato la necessità di un chiarimento in merito ad operazioni su strumenti finanziari relative a gestioni in delega di titoli di proprietà, in quanto l’esenzione prevista per le SGR in materia pone il quesito in ordine al soggetto in capo al quale sorge l’onere di eseguire le segnalazioni, con particolare riguardo alle transazioni OTC.

Per tali fattispecie il soggetto segnalante dovrebbe coincidere con il/i "broker" incaricato dalla SGR per l’esecuzione materiale delle operazioni. Infatti la banca "delegante" non è a diretta conoscenza delle informazioni necessarie ad assolvere agli adempimenti di segnalazione o, meglio, non lo è nei tempi richiesti dalla normativa. Inoltre, la Banca non esegue direttamente l’operazione, né la dispone, essendo stata appunto affidata in delega la gestione di parte del portafoglio di proprietà.

Considerazione

Infine, si conferma che per operazioni su strumenti finanziari relative a gestioni in delega di titoli di proprietà l’obbligo di segnalazione alla Consob deve essere assolto dal soggetto abilitato incaricato dalla SGR che effettua direttamente l’operazione e non dal soggetto abilitato delegante.

2. Esenzione dall’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni concluse in un mercato regolamentato italiano

L’articolo 25 della Direttiva MiFID prevede che l’Autorità competente riceva i dettagli delle operazioni che hanno avuto ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia nel caso in cui esse siano state concluse in un mercato regolamentato sia qualora invece siano state concluse al di fuori di essi.

Al riguardo, la Comunicazione in consultazione chiarisce che le comunicazioni delle operazioni effettuate dagli intermediari sui mercati regolamentati italiani continueranno ad essere inviate alla Consob direttamente dalle rispettive società di gestione dei mercati nazionali, in quanto la Consob ha esercitato la facoltà, prevista dal paragrafo 5 dell’articolo 25 della MiFID, di consentire agli intermediari l’esenzione dall’obbligo di comunicazione all’Autorità competente delle operazioni concluse in un mercato regolamentato nazionale quando tali operazioni vengono comunicate all’Autorità direttamente dal mercato regolamentato.

Pertanto, nella Comunicazione in parola viene rappresentato che la Consob prevede di ricevere direttamente dagli intermediari soltanto le segnalazioni relative a tutte le altre operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati italiani.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. ha richiesto un chiarimento in merito al comportamento che gli intermediari devono tenere quando accedono direttamente come membri ad un mercato regolamentato estero per il quale la relativa Autorità di Vigilanza si è avvalsa della facoltà di esenzione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni concluse. In particolare è stato chiesto se un intermediario italiano aderente diretto al mercato XETRA (per il quale l’Autorità tedesca si è avvalsa della facoltà di non ricevere le operazioni ivi concluse dagli intermediari in quanto tali operazioni vengono comunicate direttamente all’Autorità tedesca dal mercato XETRA stesso) dovrà comunque segnalare alla CONSOB le operazioni ivi concluse.

Considerazione

Si ricorda che in base a quanto già chiarito nel testo della Comunicazione in consultazione, la Consob prevede di ricevere direttamente dagli intermediari le segnalazioni relative a tuttele operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati italiani. Ad esempio, la Consob dovrà ricevere dagli intermediari le comunicazioni relative alle operazioni concluse nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF, Multilateral Trading Facilities) sia nazionali che esteri, nei mercati regolamentati esteri nonché quelle relative alle operazioni concluse al di fuori sia dei mercati regolamentati sia dei sistemi multilaterali di negoziazione.

Pertanto, dovranno essere inviate alla Consob anche le segnalazioni relative ad operazioni concluse su mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione esteri per i quali la competente Autorità ha esercitato la facoltà, prevista dal paragrafo 5 dell’articolo 25 della MiFID, di consentire agli intermediari l’esenzione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni concluse in un mercato regolamentato nazionale quando tali operazioni vengono comunicate a tale Autorità direttamente dal mercato regolamentato e/o sistema multilaterale di negoziazione.

b) Osservazione

Kedrios S.p.A. ha richiesto un chiarimento relativamente a:

(i) la natura di "intermediario abilitato" (e, quindi, tenuto a segnalare le operazioni) ovvero di semplice "committente" del soggetto abilitato italiano che trasmette un ordine (sia per conto proprio e sia in raccolta ordini) su un mercato regolamentato estero tramite un negoziatore locale;

(ii) il soggetto cui ricade l’obbligo della segnalazione nel caso in cui l’intermediario abilitato di cui al punto (i) fosse qualificato come "committente".

Considerazione

Si ricorda quanto già rappresentato nel testo della Comunicazione in consultazione, ovvero che dovranno essere oggetto di trasmissione alla Consob soltanto le informazioni relative all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla gestione del portafoglio di proprietà e non anche quelle relative alla ricezione e trasmissione di ordini. Tale obbligo di trasmissione alla Consob prescinde dalla nazionalità del mercato regolamentato in cui vengono effettuate le operazioni. Pertanto, qualora un soggetto abilitato effettui direttamente un’operazione su un mercato regolamentato estero, esso sarà tenuto all’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni. Viceversa, qualora un soggetto abilitato "X" trasmetta ad altro soggetto abilitato "Y" l’ordine e quest’ultimo effettui l’operazione su un mercato regolamentato estero, in tal caso in capo al soggetto abilitato "X" non vi sarà alcun obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni.

3. Stati membri "rilevanti" per il sistema di " transaction reporting " e relativi mercati regolamentati "rilevanti"

Nella Comunicazione in consultazione viene chiarito che per quanto attiene agli obblighi di " transaction reporting" sono 29 gli Stati membri "rilevanti": i 27 Paesi dell’Unione Europea, nonché l’Islanda e la Norvegia (i "Paesi rilevanti"). Conseguentemente, viene rappresentato che la Consob si attende di ricevere dagli intermediari le segnalazioni relative alle operazioni da essi concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione almeno in uno dei mercati regolamentati dei 29 "Paesi rilevanti" (i "mercati regolamentati rilevanti") ai fini del "transaction reporting".

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Kedrios S.p.A. ha richiesto di fornire un chiarimento in merito al comportamento da tenere qualora un segmento di un mercato regolamentato (ad esempio, il "LONDON STOCK EXCHANGE-SETS") non fosse definito nell’elenco dei "mercati regolamentati rilevanti" pubblicato dal CESR. In tale ipotesi e, nel caso l’operazione fosse comunque da segnalare, viene sollevata la questione relativa al codice MIC da utilizzare.

Considerazione

Nel testo della Comunicazione in consultazione viene chiarito che la Consob si attende di ricevere dagli intermediari le segnalazioni relative alle operazioni da essi concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione almeno in uno dei mercati regolamentati dei 29 "Paesi rilevanti" (i "mercati regolamentati rilevanti") ai fini del "transaction reporting".

Inoltre, viene rappresentato che il CESR pubblica sul proprio sito internet, in via continuativa e per conto di ciascuna Autorità di vigilanza, un elenco aggiornato dei codici di identificazione (MIC, Market Identifier Code) dei "mercati regolamentati rilevanti", dei sistemi multilaterali di negoziazione dei "Paesi rilevanti" e dei soggetti che operano come controparte centrale di tali mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Pertanto, poiché un segmento di un mercato regolamentato è una parte di mercato regolamentato, ne consegue che un’operazione effettuata su uno strumento finanziario ammesso a negoziazione in un segmento di un mercato regolamentato rilevante dovrà essere comunicata all’Autorità competente. In particolare, in tal caso il campo relativo alla tipologia di "controparte" dovrà essere valorizzato con il codice "MIC" del mercato regolamentato sul quale è stata effettuata tale operazione.

4. Tipologia di strumento finanziario soggetto ad obbligo di comunicazione alla Consob

La Comunicazione in consultazione chiarisce che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25 della MiFID, la Consob si attende di ricevere dagli intermediari italiani o esteri con succursale in Italia le segnalazioni relative alle operazioni da essi conclusi aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario ammesso a negoziazione almeno in uno dei "mercati regolamentati dei "Paesi rilevanti" ai fini del "transaction reporting". Al riguardo, nella Comunicazione in parola vengono forniti esempi concreti di operazioni che dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob e di operazioni che invece non dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Relativamente all’operatività non oggetto di segnalazione, Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. ha chiesto se per "operazioni relative al conto errori derivanti da sistemazioni di errata esecuzione di ordini dei clienti" si intendono solo le operazioni concluse tra conto errori e cliente o tutte le operazioni relative al conto errori in generale.

Considerazione

Si rileva che dovranno essere oggetto di segnalazione le operazioni relative al conto errori soltanto nel caso in cui esse modificano un’informazione relativa al flusso informativo già inviato.

b) Osservazione

Per quanto attiene alla tipologia di operazioni esentate dalla segnalazione, Kedrios S.p.A. ha chiesto se eventuali esercizi di derivati OTC ("option call" e "optionput") con sottostante strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati rilevanti sono oggetto di comunicazione. In caso affermativo, viene chiesto se la modalità di determinazione del "settlement" (consegna fisica o per differenziale "cash") determina una discriminante nell’obbligo di comunicazione.

Considerazione

Nella Comunicazione in consultazione viene rappresentato che non dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob, fra l’altro, le movimentazioni nei conti titoli derivanti dall’esercizio ovvero dalla scadenza di contratti derivati e/o di covered warrant. Pertanto, anche l’eventuale esercizio di un’opzione avente come sottostante uno o più strumenti finanziari ammessi a negoziazione in uno dei "mercati regolamentati rilevanti" non dovrà essere oggetto di comunicazione alla Consob. Parimenti, anche le movimentazioni nei conti titoli derivanti dalla consegna fisica degli strumenti finanziari sottostanti a uno strumento finanziario derivato non dovranno essere oggetto di comunicazione alla Consob.

c) Osservazione

Per quanto attiene al concetto di "strumento quotato contemporaneamente su diversi mercati regolamentati", l’Assiom ha suggerito di specificare se strumenti con identiche caratteristiche ma codici ISIN diversi siano da ritenersi lo stesso strumento finanziario 1.

Considerazione

Si rappresenta che ai fini degli obblighi in materia di "transaction reporting", strumenti finanziari con identiche caratteristiche ma codici ISIN diversi sono strumenti finanziari distinti in quanto non fungibili.

Pertanto, un intermediario dovrà comunicare alla Consob soltanto le operazioni effettuate su strumenti finanziari il cui codice ISIN è relativo ad uno strumento finanziario ammesso a negoziazione in almeno uno dei "mercati regolamentati rilevanti" 2.

d) Osservazione

L’Assiom ha anche richiesto un chiarimento in merito al caso di una riapertura di un’emissione obbligazionaria quotata su un mercato regolamentato italiano, in quanto in tale circostanza, ai titoli della seconda "tranche" viene assegnato un codice ISIN diverso dai titoli della prima "tranche" ed essi rimangono distinti fino alla data di fungibilità. In tale data uno dei due codici ISIN viene annullato e i titoli di entrambe le "tranche" assumono un unico codice ISIN. Viene pertanto richiesto se le negoziazioni sui titoli emessi in riapertura debbano essere considerate "negoziazione titoli quotati" anche in presenza di codice ISIN e data di emissione diversa da quelli del titolo quotato.

Considerazione

Analogamente a quanto sopra esposto nel caso di strumenti finanziari ammessi a negoziazione anche in mercati regolamentati diversi da quelli "rilevanti", nel caso di una riapertura di un’emissione obbligazionaria ammessa a negoziazione in un "mercato regolamentato rilevante", se ai titoli della nuova "tranche" viene assegnato un codice ISIN diverso dai titoli già ammessi a negoziazione, essi dovranno essere considerati strumenti finanziari distinti.

Pertanto, eventuali operazioni effettuate su titoli della nuova "tranche" dovranno essere comunicate alla Consob soltanto se anche i titoli con il nuovo codice ISIN sono ammessi a negoziazione in almeno uno dei "mercati regolamentati rilevanti" (al riguardo farà fede l’eventuale prospetto informativo od "offering circular"). Viceversa, qualora il codice ISIN dei titoli della nuova "tranche" non appartenga ad alcun titolo ammesso a negoziazione in almeno uno dei "mercati regolamentati rilevanti", eventuali operazioni di compravendita non dovranno essere comunicate alla Consob.

e) Osservazione

L’ABI ha richiesto un chiarimento in merito alle operazioni di "mercato primario" e/o di "grey market" su strumenti finanziari non ancora ammessi a negoziazione in uno dei "mercati regolamentati rilevanti". Tali operazioni, secondo quanto indicato nel testo della Comunicazione in consultazione, non dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob. Al riguardo, viene richiesto di chiarire se, ai fini del "transaction reporting", possano essere considerate in tale categoria anche quelle operazioni che utilizzano strumenti tipici del mercato primario ma aventi ad oggetto strumenti finanziari già in parte ammessi a negoziazione. A titolo esemplificativo, vengono segnalate le riaperture delle aste di titoli di Stato o di altri titoli obbligazionari, i collocamenti di titoli presso investitori istituzionali e le operazioni di OPV con più " tranche", nonché le operazioni di vendita di titoli effettuate con il meccanismo dell’Accelerated Book Building Offering (ABBO).

Considerazione

Per quanto afferisce alle operazioni tipiche del "mercato primario" effettuate su strumenti finanziari già in parte ammessi a negoziazione, qualora si tratti di riaperture di aste di titoli di Stato o di altri titoli obbligazionari, di collocamenti di titoli presso investitori istituzionali o di operazioni di OPV (offerte pubbliche di vendita) in più "tranche", esse potranno non essere oggetto di segnalazione alla Consob. Viceversa, dovranno essere segnalate alla Consob le operazioni di vendita di titoli effettuate con il meccanismo dell’ Accelerated Bookbuilding Offering (ABO).

f) Osservazione

L’ABI ha anche richiesto di chiarire se debbano essere oggetto di segnalazione le operazioni c.d. "back to back", nelle quali l’operatore abilitato conclude per conto proprio due operazioni speculari, una in vendita l’altra in acquisto, al medesimo prezzo e per la stessa quantità.

Considerazione

Qualora un intermediario ponga in essere due operazioni speculari, una in vendita l’altra in acquisto, al medesimo prezzo e per la stessa quantità, esso dovrà effettuare due segnalazioni alla Consob, una per l’operazione in cui esso è il venditore e l’altra per l’operazione in cui esso figura come acquirente.

g) Osservazione

Inoltre, l’ABI ha richiesto di fornire precisazioni sulla sussistenza degli obblighi di "transaction reporting" per le operazioni effettuate su titoli che, pur ammessi a negoziazione, sono oggetto di sospensione non temporanea degli scambi.

Considerazione

Si ribadisce che la Consob dovrà ricevere dagli intermediari le segnalazioni relative alle operazioni da essi concluse aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario ammesso a negoziazione almeno in uno dei "mercati regolamentati dei "Paesi rilevanti" ai fini del "transaction reporting". Pertanto, tali obblighi sono applicabili anche a eventuali operazioni effettuate su strumenti finanziari sospesi dalle negoziazioni, anche in via non temporanea, in quanto l’eventuale sospensione non fa venire meno l’ammissione a negoziazione.

h) Osservazione

L’Assosim ha richiesto un chiarimento relativamente all’eventuale estensione o meno dell’ambito di applicazione degli obblighi di "transaction reporting" come definiti nella pronuncia del CESR 07-301 ad opera degli esempi menzionati al paragrafo 4 della Comunicazione in consultazione. L’obbligo di comunicazione contemplato negli esempi stessi troverebbe applicazione al solo caso in cui un soggetto abilitato ponga in essere un’operazione in un mercato regolamentato extracomunitario in qualità di membro di tale mercato. Viceversa, nessuna comunicazione sarebbe dovuta nel caso in cui l’ordine sia trasmesso dal soggetto abilitato ad un intermediario extracomunitario affinché quest’ultimo lo esegua sul mercato extracomunitario.

Considerazione

Per quanto attiene all’obbligo di comunicazione alla Consob di una operazione, nella Comunicazione in consultazione viene chiarito che esso deriva unicamente dall’ammissione o meno a negoziazione di uno strumento finanziario in uno dei "mercati regolamentati rilevanti". Al riguardo, si ribadisce che tale obbligo è rivolto esclusivamente ad un soggetto "X" di uno dei "Paesi rilevanti" che effettua tale operazione e non anche ad un soggetto "Y" che trasmette un ordine ad un soggetto "Z" di uno Stato diverso da uno dei "Paesi rilevanti".

i) Osservazione

In merito alle operazioni aventi ad oggetto "strumenti finanziari derivati OTC" (esentate dagli obblighi di "transaction reporting") l’Assosim ha osservato che non si comprende quanto riportato in fondo al paragrafo 4 del documento di consultazione che sembrerebbe invece limitare l’esenzione ai soli casi in cui l’operazione OTC abbia ad oggetto strumenti finanziari derivati non ammessi a negoziazione, né "standardizzati". In particolare, è stato rappresentato che le operazioni in argomento dovrebbero essere escluse anche qualora abbiano ad oggetto strumenti finanziari derivati OTC standardizzati. Ciò al fine di escludere dagli obblighi in argomento anche il contratto con il quale un soggetto abilitato trasferisce al proprio committente gli effetti economici di un contratto derivato concluso per conto di questi su un mercato regolamentato ("back-to-back"), nonché il contratto con il quale un soggetto abilitato stipula con un cliente, senza coprirsi sul mercato, un contratto derivato avente caratteristiche identiche ad un contratto negoziato su un mercato regolamentato ("look alike").

Considerazione

Si conferma che non dovranno essere oggetto di segnalazione alla Consob le operazioni aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario derivato OTC, in quanto strumento finanziario non ammesso a negoziazione.

j) Osservazione

Sempre per quanto riguarda una ulteriore parte del paragrafo 4 della Comunicazione in consultazione, l’Assosim ha richiesto di individuare i criteri in base ai quali è possibile integrare la casistica delle operazioni escluse dagli obblighi di "reporting". Al riguardo, è stato osservato che si potrebbe, tra l’altro, far riferimento a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento comunitario n. 1287/2006 con riferimento agli obblighi di trasparenza post-negoziazione, così da esentare dagli obblighi di "reporting" le operazioni in relazione alle quali lo scambio "è determinato da fattori diversi dal prezzo corrente di mercato".

Considerazione

La Comunicazione in consultazione chiarisce già che l’elenco delle casistiche in cui un’operazione non dovrà essere oggetto di segnalazione alla Consobnon è da intendersi esaustivo, bensì soltanto uno strumento utile per gli intermediari in quanto include le situazioni che si presentano con una maggiore frequenza. Rimane fermo il principio generale che dovranno essere inviate alla Consob le segnalazioni relative alle operazioni effettuate aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario ammesso a negoziazione almeno in uno dei "mercati regolamentati dei "Paesi rilevanti".

Da ultimo, si rappresenta che non si ritiene possibile estendere al regime in materia di "transaction reporting" quanto disposto in materia di trasparenza post-negoziazione dall’articolo 27, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento comunitario n. 1287/2006 in quanto l’articolo 25 della MiFID non prevede la possibilità di esenzione dagli obblighi di segnalazione all’Autorità competente per particolari tipologie di operazioni, quali ad esempio quelle per le quali lo scambio "è determinato da fattori diversi dal prezzo corrente di mercato". Quanto sopra trova peraltro giustificazione nel diverso ambito di riferimento delle disposizioni in materia di "transaction reporting" e di quelle in materia di diffusione e pubblicazione delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione, nonché soprattutto nei diversi obiettivi perseguiti attraverso la predisposizione di un regime di "transaction reporting" e di un regime di trasparenza, peraltro già richiamati nella Premessa della Comunicazione in consultazione.

5. Applicazione del regime di " transaction reporting" alle succursali in Italia di banche e imprese di investimento estere

La Comunicazione in consultazione affronta altresì la questione connessa all’applicabilità alle succursali in Italia di intermediari esteri dell’obbligo di invio alla Consob delle comunicazioni delle operazioni.

A tal fine, nella Comunicazione in parola viene richiamata una recente pronuncia del CESR nella quale esso ha riconosciuto che potrebbe essere gravoso per le succursali di intermediari esteri dover comunicare parte delle operazioni eseguite all’Autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la succursale ("host Member State Authority") e la restante parte all’Autorità competente dello Stato membro dell’intermediario ("home Member State Authority").

Pertanto, lo stesso CESR ha fornito una raccomandazione secondo la quale tutte le operazioni eseguite da una succursale di un intermediario estero potranno essere comunicate all’Autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la succursale, purché ciò avvenga secondo le regole stabilite da tale Autorità competente. L’eventuale scelta di una succursale di un intermediario estero di ripartire le comunicazioni dovute fra le due Autorità di vigilanza non potrà essere osteggiata dall’Autorità dello Stato membro in cui ha sede la succursale.

Ciò premesso, in analogia con le conclusioni a cui è giunto il CESR nelle sue linee guida, nella Comunicazione in consultazione viene rappresentato che le succursali di intermediari esteri (sia comunitari che extracomunitari) insediate in Italia dovranno comunicare alla Consob le informazioni relative alle operazioni eseguite in Italia, mentre per le informazioni relative alle operazioni eseguite al di fuori del nostro Paese avranno la facoltà di scegliere se comunicarle alla Consob o all’Autorità dello Stato membro della propria casa madre.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

L’Assosim ha richiesto di fornire una definizione di luogo di esecuzione di un’operazione.

Considerazione

Si conferma quanto rappresentato nella Comunicazione in consultazione, ovvero che la Consob ritiene di non discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il CESR nelle sue linee guida e, pertanto, non ritiene di fornire una definizione di luogo di esecuzione di un’operazione. Tale posizione della Consob è da intendersi applicabile sia al regime di "transaction reporting" che a quello di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione.

b) Osservazione

L’Assosim ha osservato che in relazione a quanto riportato al paragrafo 5 della Comunicazione in consultazione, risulta chiaro che una succursale italiana di una banca o impresa di investimento estera avrà facoltà di:

(i) trasmettere alla Consob i dati relativi a tutte le operazioni da essa concluse; o, in alternativa

(ii) trasmettere (a) alla Consob i dati relativi alle sole operazioni eseguite in Italia e (b) all’Autorità del proprio Paese di origine i dati relativi alle operazione eseguite fuori dall’Italia.

Quanto sopra si riferisce, ovviamente, alle sole operazioni eseguite da una succursale in Italia o fuori dall’Italia. Per le operazioni, viceversa, eseguite direttamente dalla casa madre, nulla dispone l’accordo del CESR, lasciando quindi impregiudicato l’obbligo di comunicare le stesse all’Autorità del Paese di origine del soggetto abilitato. Come evidenziato in conclusione del paragrafo 5 della Comunicazione in consultazione, il luogo e, si dovrebbe ritenere, l’organizzazione che ha eseguito la stessa dovranno essere determinati da ciascun intermediario in base agli elementi tecnico-organizzativi propri di ciascuno di essi. Pertanto, secondo quanto osservato, non si potrà, ad esempio, ritenere eseguita in Italia un’operazione posta in essere in "remote membership" su un mercato nazionale ad opera del "desk"di negoziazione posizionato presso la casa madre. Al fine di poter considerare un’operazione come eseguita in Italia, dovrebbe quanto meno esser richiesto che la succursale sia dotata di una "local execution capacity" (effettivo svolgimento in Italia del servizio di negoziazione). Considerato peraltro che, indipendentemente dal canale utilizzato (i.e. Autorità "home" o "host"), le informazioni di cui trattasi comunque alla fine dovranno pervenire all’Autorità del "mercato più pertinente", appare quanto meno sproporzionato voler imporre in ogni caso ad una succursale obblighi di notifica verso l’Autorità del paese ospitante in relazione a dati relativi ad operazioni di dubbia localizzazione. Per assolvere a tali obblighi, si verrebbero a imporre duplicazioni delle strutture tecnico-organizzative dell’intermediario con costi e, soprattutto, complessità operative che potrebbero pregiudicare la capacità stessa dell’intermediario di gestire efficientemente i propri flussi informativi di vigilanza.

Considerazione

Nella Comunicazione in consultazione viene chiarito che le succursali di intermediari esteri(sia comunitari che extracomunitari) insediate in Italia dovranno comunicare alla Consob le informazioni relative alle operazioni da essi eseguite in Italia, mentre per le informazioni relative alle operazioni eseguite al di fuori del nostro Paese avranno la facoltà di scegliere se comunicarle alla Consob o all’Autorità dello Stato membro della propria casa madre.

Ovviamente, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 25 della MiFID, le operazioni eseguite dalla casa madre della succursale non dovranno essere comunicate alla Consob, in quanto gli obblighi di comunicazione all’Autorità italiana si applicano soltanto agli intermediari italiani e agli intermediari esteri con succursale nel territorio della Repubblica. Ad esempio, un’operazione effettuata in "remote membership" da un "desk" di negoziazione situato negli uffici della casa madre non dovrà essere comunicata alla Consob.

Pertanto, nella sopra citata Comunicazione la Consob ha soltanto fatto proprie le raccomandazioni emanate dal CESR, senza ampliare la portata regolamentare in materia di "transaction reporting" né imporre alcun obbligo aggiuntivo ad alcun soggetto.

In particolare, si sottolinea la necessità per la Consob di disporre delle comunicazioni provenienti dalle succursali estere in Italia, in quanto analoghe informazioni non potrebbero essere veicolate dalle Autorità competenti delle rispettive case madri.

Ciò in quanto - come evidenziato nella Premessa della Comunicazione - i contenuti delle informazioni inviate dagli intermediari alle Autorità competenti dei diversi Stati membri sono diversi ed incompatibili 3.

6. Contenuti di invio alla Consob delle comunicazioni

Nella Comunicazione in consultazione viene ribadito che il contenuto informativo da comunicare alla Consob dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla Tabella 1 dell’Allegato I del Regolamento comunitario 1287/2006. Infatti, le informazioni da comunicare all’Autorità italiana sono quelle minime indispensabili previste dal Regolamento CE in quanto la Consob ha deciso di non richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nell’Allegato I.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. ha sollevato la questione relativa al comportamento che un intermediario deve tenere quando opera con una controparte che è essa stessa un intermediario ma che risulti sprovvista di codice BIC.

Considerazione

Le considerazioni relative ai punti sub a) e b) sono trattate congiuntamente, pertanto si veda al successivo punto b).

b) Osservazione

Kedrios S.p.A. ha chiesto di avere conferma della circostanza se per operazioni effettuate fuori dai mercati regolamenti su strumenti finanziari negoziati in uno dei "Paesi membri" con un intermediario abilitato extracomunitario, quest’ultimo riveste la figura di committente (cliente) ovvero di negoziatore locale.

Considerazione

Nel testo della Comunicazione viene rappresentato che il campo relativo alla tipologia di "controparte" di un’operazione deve essere valorizzato con:

( i) il codice "MIC" ("Market Identifier Code") proprio della controparte qualora essa sia un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione,

( ii) il codice "BIC" ("Bank Identifier Code") proprio della controparte qualora essa sia un intermediario sottoposto ad obbligo di segnalazione delle operazioni ad una Autorità competente o un soggetto operante come controparte centrale,

( iii) la lettera "C", qualora la controparte non rientri in nessuno dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) 4.

A seguito di quanto disposto dalla MiFID, tutti gli intermediari soggetti ad obbligo di comunicazione alla Consob o ad altra Autorità dei "Paesi rilevanti" dovrebbero possedere un codice "BIC". Ne consegue che un intermediario "X" dovrebbe poter avere come controparte sprovvista di codice "BIC" soltanto un intermediario "Y" di uno Stato diverso da quelli dei "Paesi rilevanti" (ad esempio, con un intermediario svizzero o degli Stati Uniti d’America). In tal caso l’intermediario "X" dovrà valorizzare il campo alla tipologia di "controparte" dell’operazione con la lettera "C".

Viceversa, qualora la controparte sprovvista di codice BIC sia un intermediario "Z" di uno dei "Paesi rilevanti", allora l’intermediario "X" dovrà:

( i) chiedere alla controparte "Z" di attivarsi per l’assegnazione di un codice "BIC";

( ii) avvisare di tale circostanza la Consob mediante invio di un’ e-mail al seguente indirizzo: transaction.reporting@consob.it;

( iii) valorizzare, in via provvisoria, il campo relativo alla tipologia di "controparte" dell’operazione con la lettera "C" e inviare tale segnalazione alla Consob nel flusso informativo quotidiano di pertinenza;

( iv) appena avuta notizia dell’assegnazione alla controparte "Z" di un codice "BIC", inserire l’aggiornamento della controparte nel primo flusso informativo utile.

7. Tempistica di invio alla Consob delle comunicazioni

Per quanto attiene alla tempistica del flusso delle informazioni, nella Comunicazione in consultazione è stato rappresentato che la Consob dovrà ricevere la segnalazione entro la fine della giornata lavorativa successiva al giorno in cui è stato concluso il contratto (ovvero, per i contratti conclusi il giorno g0,le segnalazioni dovranno pervenire entrole ore 23.59.59 del giorno g1). A tal proposito, viene altresì specificato che verranno considerate giornate lavorative tutte le giornate di operatività del sistema Target con l’aggiunta di eventuali giornate comuni in cui gli intermediari comunicheranno alla Consob di essere operativi.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. ha osservato che attualmente non sembra possibile inviare alla Consob le operazioni effettuate oltre 5 giorni rispetto alla data di segnalazione corrente. E’ stato, quindi, chiesto di chiarire come un intermediario debba comportarsi nel caso effettui correzioni oltre tale limite temporale.

Considerazione

Al riguardo, si rappresenta che attualmente eventuali segnalazioni omesse o da aggiornare possono essere inviate alla Consob mediante inserimento nel flusso informativo quotidiano fino a 30 giorni di calendario a partire dalla data effettiva di conclusione della transazione.

Qualora un intermediario si accorga, oltre tale termine, di eventuali necessità di integrazione e/o modifica del flusso informativo inviato, esso dovrà informarne la Consob mediante invio di comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo: CONSOB, Divisione Mercati, Via G. B. Martini, 3, 00198 ROMA, oppure al seguente numero di fax: 06.8477.757 della Divisione Mercati della Consob.

8. Modalità di invio alla Consob delle comunicazioni

L’articolo 25 della MiFID consente agli intermediari di effettuare le comunicazioni dovute alle Autorità competenti, non soltanto direttamente, ma anche tramite un soggetto terzo che agisce per loro conto, che peraltro potrà anche non essere un intermediario.

In particolare, nella Comunicazione in consultazione viene rappresentato che le segnalazioni potranno pervenire alla Consob attraverso le seguenti modalità: ( a) direttamente dall’intermediario, (b) da un soggetto terzo (un terzo intermediario) che agisce per conto dell’intermediario, (c) da un sistema di confronto degli ordini ("trade matching system") o di notifica approvato dall’Autorità competente (c.d. "canali di comunicazione delle operazioni") o (d) dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione presso il quale è stata conclusa l’operazione.

Inoltre, nella Comunicazione in parola viene ricordato che soltanto i canali di comunicazione delle operazioni necessitano di un’approvazione da parte della Consob.

Da ultimo, viene altresì specificato che, coerentemente con quanto raccomandato dal CESR, precedenti approvazioni da parte di altre Autorità competenti verranno perse in considerazione dalla Consob in occasione della valutazione dei requisiti previsti dall’articolo 12 del Regolamento comunitario 1287/2006.

Osservazioni e relative considerazioni

Non sono pervenute richieste di chiarimenti. Si ritiene di poter confermare quanto già espresso nel testo della Comunicazione posta in consultazione.

9. Informativa alla Consob in merito alla modalità prescelta di invio delle comunicazioni

Da ultimo, nella Comunicazione in consultazione viene descritta la modalità con la quale i soggetti tenuti al rispetto dell’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi a negoziazione in un "mercato regolamentato rilevante" dovranno informare la Consob circa la modalità prescelta per la comunicazione delle operazioni in parola.

Osservazioni e relative considerazioni

Non sono pervenute richieste di chiarimenti. Si ritiene di poter confermare quanto già espresso nel testo della Comunicazione posta in consultazione.

10. Altre richieste di chiarimenti

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Kedrios S.p.A. ha chiesto con quali modalità la Consob comunicherà agli intermediari le situazioni di "matched" o "unmatched" con le relative controparti.

Considerazione

Eventuali situazioni in cui non risulta un’analoga operazione di verso opposto (c.d. operazioni "unmatched") verranno comunicate dalla Consob mediante invio di un ulteriore file di "feedback" riportante l’identificativo dell’operazione per la quale si richiedono degli approfondimenti.

 

Sezione II

La pubblicazione ed il consolidamento delle informazioni
pre-negoziazione e post-negoziazione

Il testo della comunicazione, fermo restando il rinvio ai principi e alle raccomandazioni riportate nell’ambito delle misure di livello III del CESR, intende riassumere le principali raccomandazioni e linee-guida in materia di pubblicazione e consolidamento delle informazioni, fornendo, laddove ritenuto necessario, alcuni chiarimenti relativi all’ambito di applicazione.

Al riguardo, viene chiarito che, in considerazione dell’esercizio da parte dell’Italia della facoltà di estendere il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione anche agli strumenti finanziari diversi dalle azioni, le misure di livello III esposte rappresentano un punto di riferimento non solo per l’adempimento degli obblighi di trasparenza per le azioni ma anche per il rispetto dei requisiti stabiliti per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Assosim e Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche Srl hanno sottolineato la necessità di chiarimenti in merito al soggetto sul quale ricade l’obbligo di pubblicazione delle informazioni nel caso in cui l’intermediario comunitario soggetto alle disposizioni della MiFID sia la parte acquirente nell’ambito della transazione e la parte venditrice: i) non risulti un soggetto abilitato (clientela corporate o privata); ii) risulti un intermediario extra UE non soggetto agli obblighi ex MiFID.

Considerazione

Al riguardo, si ritiene utile sottolineare come l’articolo 29, comma 5, del Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati stabilisce che "per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3 è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti". Ciò premesso, si ritiene che qualora la controparte venditrice dell’operazione non rivesta la natura di soggetto abilitato ovvero non risulti obbligata al regime di trasparenza ex MiFID in quanto intermediario extra UE, gli obblighi di trasparenza post-negoziazione debbano essere adempiuti dal soggetto abilitato sottoposto al regime della MiFID, anche se controparte acquirente dell’operazione.

In tema di obblighi di pubblicazione delle informazioni, si ritiene importante ribadire lo stretto legame esistente fra l’operatività su strumenti finanziari condotta da un soggetto abilitato e l’individuazione di un canale di pubblicazione delle informazioni per il necessario adempimento degli obblighi di trasparenza. Pertanto, il soggetto abilitato potrà comunque raggiungere accordi con la controparte dell’operazione conclusa per l’adempimento da parte di quest’ultima degli obblighi di pubblicazione. Tuttavia, qualora non si provveda all’individuazione di detto canale di pubblicazione delle informazioni, il soggetto abilitato deve tenere conto del rischio connesso con l’eventualità di non riuscire a raggiungere un accordo con la controparte dell’operazione, con la conseguente limitazione alla stessa operatività del soggetto abilitato su strumenti finanziari soggette al regime di trasparenza. Peraltro, giova ricordare il fatto che la trasparenza delle informazioni è dovuta in tempo reale e, nel caso della post-trade transparency sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, entro tre minuti dalla conclusione del contratto. In tale quadro, non appare ipotizzabile la risoluzione di qualsivoglia difficoltà incontrata nel raggiungimento di un accordo fra le parti per la pubblicazione delle informazioni nei ristretti tempi previsti e, pertanto, il possibile mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione dovrà essere preso in considerazione dal soggetto abilitato nella definizione e limitazione stessa della propria operatività.

b) Osservazione

ABI ed Assiom hanno richiesto di prevedere un’esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per: i) le operazioni di mercato primario e/o di grey market su strumenti finanziari non ancora ammessi alla negoziazione nei mercati rilevanti; ii) le operazioni aventi ad oggetto le sottoscrizioni dei titoli di Stato da parte della clientela.

Considerazioni

Al riguardo, si ritiene di poter accogliere la richiesta di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per: (i) le operazioni di mercato primario e/o di grey marketsu strumenti finanziari non ancora ammessi alla negoziazione nei mercati rilevanti; (ii) le operazioni aventi ad oggetto le sottoscrizioni dei titoli di Stato da parte della clientela. Ciò in considerazione del fatto che:

  • nel periodo di "grey market" gli strumenti finanziari non sono ancora titoli ammessi a negoziazione nel mercato regolamentato;

  • l’articolo 5 del regolamento comunitario n. 1287 già prevede, nell’ambito del regime di transaction reporting, l’esclusione delle operazioni del mercato primario (quali l’ammissione, l’attribuzione o la sottoscrizione) relative a strumenti finanziari;

  • nel caso specifico delle operazioni di sottoscrizione dei titoli di Stato da parte della clientela, quest’ultima risulta assegnataria di titoli il cui prezzo è fissato in base ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è uguale per tutti i clienti ed è ampiamente pubblicizzato.

c) Osservazione

ABI ha chiesto conferma della correttezza dell’interpretazione che vede le operazioni che derivano dall’abbinamento di due ordini della clientela (cosiddetti "cross-order") dare origine ad una sola comunicazione a fini di trasparenza post-negoziazione.

Considerazioni

Si ritiene che le operazioni di incrocio di ordini - pur derivando dall’abbinamento di due diversi ordini della clientela - debbano prevedere una sola comunicazione ai fini della trasparenza post-negoziazione. Ciò appare anche supportato da quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1287/2006 all’articolo 27, comma 4 secondo il quale "(…) due operazioni esattamente compensate, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l’interposizione di una stessa controparte, sono considerate come un’operazione unica".

d) Osservazione

Assosim ha evidenziato la necessità di avere un chiarimento in merito al necessario riferimento al soggetto abilitato che ha concluso la transazione nell’ambito delle informazioni post-negoziazione da pubblicare ovvero alla possibilità di procedere ad una pubblicazione in formato anonimo.

Considerazione

In merito alla possibilità di procedere ad una pubblicazione in formato anonimo delle informazioni post-negoziazione, si ricorda come l’articolo 27, comma 1 del regolamento comunitario n. 1287/2006 non preveda, fra le informazioni post-negoziazione da pubblicare, anche quella relativa al soggetto abilitato che ha concluso le operazioni.

* * *

Ciò detto, si ritiene di modificare il testo della comunicazione nella Sezione II per prevedere:

  • l’esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per: (i) le operazioni di mercato primario e/o di grey market su strumenti finanziari non ancora ammessi alla negoziazione nei mercati rilevanti; (ii) le operazioni aventi ad oggetto le sottoscrizioni dei titoli di Stato da parte della clientela;

  • una sola comunicazione ai fini della trasparenza post-negoziazione nel caso di operazioni di incrocio di ordini;

  • che, qualora la controparte venditrice dell’operazione non rivesta la natura di soggetto abilitato ovvero non risulti obbligato al regime di trasparenza ex MiFID in quanto intermediario extra UE, gli obblighi di trasparenza post-negoziazione debbano essere adempiuti dal soggetto abilitato ovvero dall’intermediario comunitario, anche se controparte acquirente dell’operazione.

Sezione III

Avvio/cessazione dell’attività di internalizzatore sistematico e
regime transitorio per i sistemi di scambi organizzati

1. L’avvio e la cessazione dell’attività di internalizzazione sistematica

L’articolo 21, comma 1, del regolamento comunitario n. 1287/2006 fornisce i criteri di natura generale per determinare se un soggetto abilitato riveste le caratteristiche di internalizzatore sistematico su azioni. Inoltre, il medesimo regolamento comunitario chiarisce cosa debba intendersi per attività avente un "ruolo commerciale rilevante".

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

ABI, Assiom ed Assosim hanno sottolineato la necessità di pervenire ad una più chiara individuazione delle caratteristiche dell’attività di internalizzazione sistematica.

Considerazione

In via generale, si osserva che quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati e nel testo della comunicazione in parola rappresenta quanto specificatamente previsto dalla MiFID e dal regolamento comunitario n. 1287/2006. Come noto, la definizione di internalizzatore sistematico non contiene riferimenti relativi all’oggetto (strumento finanziario) dell’attività svolta dal soggetto abilitato. Gli elementi identificativi dell’attività di internalizzazione sistematica trovano pertanto applicazione sia al mondo delle azioni sia all’attività avente ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni.

Ciò detto, si riconoscono le difficoltà operative - dovute alla genericità dei requisiti - insite nella valutazione richiesta ai soggetti abilitati per la riconducibilità della propria attività a quella di internalizzazione sistematica. Rileva, tuttavia, ricordare come l’attività di internalizzazione sistematica per essere identificata come tale richieda la contemporanea presenza delle condizioni relative: i) alruolo commerciale importante; ii) all’esistenza e conduzione in base a regole e procedure non discrezionali; iii) allo svolgimento da parte di personale o mediante sistema tecnico automatizzato destinato a tale attività, indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo; iv) all’accessibilità ai clienti su base regolare e continua.

b) Osservazione

ABI ed Assiom hanno evidenziato l’opportunità di circoscrivere il fattore identificativo dell’attività di internalizzazione sistematica legato al "ruolo commerciale rilevante", anche in relazione all’operatività per conto proprio dell’intermediario condotta nei confronti della propria clientela su strumenti finanziari non azionari di propria emissione. A tale riguardo, viene evidenziato come l’attività di mercato secondario di riacquisto di emissioni obbligazionarie proprie non debba ricadere nelle attività aventi un ruolo commerciale rilevante per evitare che gli intermediari - nel timore di doversi dichiarare internalizzatore sistematico - abbandoni tale tipo di attività di servizio nei confronti della clientela che ha acquistato emissioni cosiddette "branded". Viene richiesto, pertanto, che venga mantenuto un regime di trasparenza post-negoziazione in linea con quello delineato nella Comunicazione Consob n. 14035 del 17 aprile 2003.

Considerazione

Con specifico riguardo alla chiara riconducibilità dell’attività di negoziazione di obbligazioni di propria emissione all’attività di internalizzazione sistematica, si ritiene utile osservare quanto segue. Certamente, la negoziazione da parte dell’intermediario dei titoli "branded" assume carattere di significatività con riferimento all’attività dell’impresa sul mercato di cui trattasi, essendo l’intermediario l’unico collocatore/negoziatore dei titoli di propria emissione. In tal caso, gli intermediari assumono lo status di internalizzatore sistematico se, unitamente alla rilevanza del ruolo commerciale, ritengono di possedere le ulteriori caratteristiche previste dal regolamento comunitario.

Ciò detto, la figura dell’internalizzatore sistematico su strumenti finanziari diversi dalle azioni assume rilevanza ai fini del regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione. Nel caso in cui il soggetto abilitato - a seguito delle analisi e degli approfondimenti condotti - ritenga di identificare la propria operatività come internalizzazione sistematica, esso sarà chiamato ad individuare le regole di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, con riferimento agli strumenti finanziari diversi dalle azioni, che ritiene più opportune in relazione alla propria operatività e tenendo conto di fattori quali le caratteristiche strutturali del mercato, il tipo di strumento finanziario negoziato, le dimensioni delle operazioni ed il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.

Ciò premesso, si condivide la necessità di procedere ad un’analisi più approfondita della questione attraverso lo scambio di idee ed esperienze operative specifiche a livello di Associazioni di categoria. A tale confronto la Consob sarà lieta di prendere parte per fornire ogni chiarimento ritenuto necessario.

c) Osservazione

ABI ha proposto l’esclusione dell’attività di negoziazione con la propria clientela di operazioni pronti contro termine dal novero delle attività potenzialmente riconducibili all’internalizzazione sistematica, pur se svolta in maniera sistematica, frequente ed organizzata.

Considerazione

Al riguardo, si accoglie la richiesta di esclusione dell’attività di negoziazione con la propria clientela di operazioni pronti contro termine dal novero delle attività potenzialmente riconducibili all’internalizzazione sistematica, pur se svolta in maniera sistematica, frequente ed organizzata. Al riguardo, si condivide quanto osservato e, in particolare, il fatto che tali transazioni costituiscono di per sé strumenti di raccolta per le banche, svolgendo una funzione importante nell’ambito della gestione della tesoreria. Peraltro, le stesse operazioni pronti contro termine risultano escluse dalle segnalazioni di transaction reporting al pari di quelle di finanziamento tramite titoli.

* * *

Ciò detto, si ritiene di dover chiarire nella Sezione III del testo della comunicazione l’esclusione dell’attività di negoziazione con la propria clientela di operazioni pronti contro termine dal novero delle attività potenzialmente riconducibili all’internalizzazione sistematica, pur se svolta in maniera sistematica, frequente ed organizzata.

2. Il regime transitorio per i sistemi di scambi organizzati

L’articolo 21, comma 1, del Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati disciplina l’avvio e la cessazione dell’attività di internalizzatore sistematico e, in particolare, richiede ai soggetti che intendono intraprendere tale attività di comunicare alla Consob alcuni elementi in relazione all’attività esercitata.

Con specifico riguardo alla figura dei sistemi di scambi organizzati (SSO) che negoziano strumenti finanziari diversi dalle azioni, la Comunicazione ha precisato che tali soggetti potranno qualificarsi come internalizzatori sistematici e, quindi, comunicare alla Consob le necessarie informazioni entro il 31 marzo 2008. Pertanto, i soggetti che gestiscono sistemi di scambi organizzati - iscritti nell’elenco adottato con delibera n. 16149 del 10 ottobre 2007 - adempiono agli obblighi individuati nella Comunicazione Consob del 17 aprile 2003 (adottata con delibera n. 14035), ivi inclusi quelli relativi alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, fino al momento in cui viene effettuata la comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

In merito al regime transitorio applicabile ai soggetti che - nella situazione ante-MiFID - gestivano sistemi di scambi organizzati, Assiom, Banca di Credito Popolare S.c.p.a e TLX SpA hanno osservato che quanto esplicitato nella Comunicazione unitamente alla norma transitoria di cui all’articolo 51, comma 3 del Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati può ingenerare la convinzione dell’esistenza di una ulteriore categoria di soggetti, diversi dagli internalizzatori sistematici, corrispondente ai gestori di sistemi di scambi organizzati, anche successivamente al termine del 31 marzo 2008.

Considerazione

Al riguardo, ferma restando la possibilità per un sistema di scambi organizzati di richiedere l’autorizzazione alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, si ritiene opportuno ribadire quanto segue:

  • Il recepimento della Direttiva 2004/39/CE ha comportato la soppressione della figura dei sistemi di scambi organizzati;

  • La norma transitoria di cui all’articolo 51, comma 3, del Regolamento Consob n. 16191 prevede il 31 marzo 2008 quale termine entro il quale i gestori di SSO potranno effettuare le proprie valutazioni in merito alla riconducibilità o meno della propria attività su strumenti finanziari diversi dalle azionia quella di internalizzazione sistematica;

  • Fino al 31 marzo 2008, i soggetti che gestiscono sistemi di scambi organizzati - iscritti nell’elenco adottato con delibera n. 16149 del 10 ottobre 2007 - adempiono agli obblighi individuati nella Comunicazione Consob del 17 aprile 2003 (adottata con delibera n. 14035);

  • Successivamente al 31 marzo 2008, i soggetti abilitati: (i) adempieranno agli obblighi previsti per gli internalizzatori sistematici, se avranno proceduto alla comunicazione prevista all’articolo 21 del Regolamento Consob n. 16191; (ii) rispetteranno gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 34 del Regolamento Consob n. 16191, se non avranno effettuato la comunicazione dell’avvio dell’attività di internalizzazione sistematica e, quindi, svolgeranno mera attività di negoziazione per conto proprio.

* * *

Ciò detto, si ritiene di dover chiarire nella Sezione III del testo della comunicazione gli aspetti sopra evidenziati inerenti al regime transitorio applicabile ai gestori di sistemi di scambi organizzati.

3. Calcoli e stime per le azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati

La comunicazione riferisce in tale paragrafo sui calcoli e sulle stime necessari per la corretta applicazione dell’articolo 27 della MiFID, recepito nell’articolo 27 del Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati. A tal fine, viene chiarito che la Consob - sulla base delle informazioni che si rendono disponibili attraverso il nuovo regime di "transaction reporting" - provvederà ad effettuare i necessari calcoli e stime, secondo quanto stabilito dall’articolo 27 della MiFID e dal Regolamento comunitario n. 1287/2006. Inoltre, si informa che l’elenco delle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e, fra queste, delle azioni considerate liquide ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 27 della MiFID, è reso disponibile dal CESR, sulla base delle informazioni comunicate da ciascuna autorità competente.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

Considerazione

Si ritiene di poter confermare quanto già espresso nel testo della comunicazione posta in consultazione.

Sezione IV

Le misure per la continuità operativa di funzioni essenziali

La comunicazione affronta il tema della continuità operativa (business continuity) di funzioni ritenute essenziali per l’operatività dei mercati. Al riguardo, vengono ricordate le aree in cui la questione assume rilevanza e, in particolare:

  • la continuità operativa per i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione;

  • la continuità operativa delle attività esternalizzate;

  • la continuità operativa dei canali di comunicazione (ex articolo 25 della MiFID e articolo 12 del Regolamento comunitario n. 1287/2006);

  • la continuità operativa dei canali di pubblicazione delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione.

In considerazione della rilevanza della "continuità operativa" nelle funzioni/adempimenti sopra ricordati, il testo della comunicazione posta in consultazione prevede per i soggetti di volta in volta obbligati alcuni adempimenti legati alla nomina di un referente per la continuità operativa, alla produzione e costante aggiornamento degli scenari di rischio, alla realizzazione di siti di recovery dei servizi/processi posti a congrua distanza dai siti primari, in modo da assicurare un elevato grado di indipendenza fra i due insediamenti, alla configurazione di siti di recovery con una capacità adeguata a gestire volumi di attività attestati su picchi massimi nonché a prevedere tempi di ripristino dei servizi/adempimenti in caso di disfunzione contenuti entro le quattro ore.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

TLX SpA ha sottolineato come tale richiesta possa far sorgere problemi nella negoziazione dei contratti con i fornitori, laddove vengano richieste informazioni dettagliate sui piani di emergenza. Viene, infatti, evidenziata la natura delicata e confidenziale delle informazioni che si richiede di conoscere

Considerazione

In relazione alle problematiche connesse alla riservatezza delle informazioni relative alle misure organizzative che garantiscono la continuità operativa delle attività esternalizzate, si prende atto delle difficoltà che possono manifestarsi nella negoziazione dei contratti con i fornitori. Si ritiene, tuttavia, importante evidenziare l’importanza a che il soggetto che decide di esternalizzare funzioni essenziali acquisisca informazioni relative ai piani di business continuity relativi alle funzioni esternalizzate. Ciò detto, fermi restando gli obblighi previsti dal Regolamento Consob n. 16191 e le raccomandazioni di cui alla Comunicazione in parola, sarà cura delle società di gestione valutare il grado di dettaglio delle informazioni da acquisire dall’outsourcer necessario per consentire una corretta e tempestiva valutazione della qualità delle attività esternalizzate.

b) Osservazione

Assosim ha evidenziato l’eccessiva onerosità per i sistemi multilaterali di negoziazione dell’obbligo di contenere entro le quattro ore i tempi di ripristino dei servizi/adempimenti in caso di disfunzione. Al riguardo, vengono suggerite le seguenti opzioni:

  • l’adozione di un obbligo di ripristino dell’attività entro l’orario di inizio del giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato il malfunzionamento;

  • il ripristino dell’operatività dei sistemi in tempi adeguati, in rapporto alla dimensione dell’evento e della rilevanza del servizio offerto

Considerazione

Con riferimento alla manifestata eccessiva onerosità delle misure previste nel documento di consultazione, si ritiene di poter condividere nella sostanza quanto evidenziato. Al riguardo, si ritiene tuttavia importante ribadire la rilevanza del tema della continuità operativa dei servizi e delle funzioni sopra elencate, anche quando i sistemi/processi cui si intendono applicare dette misure di continuità operativa hanno ad oggetto flussi informativi all’Autorità di vigilanza ovvero al mercato, al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell’investitore.

c) Osservazione

Borsa Italiana SpA pone in risalto la necessità di prospettare le misure relative alla continuità operativa come best practices ovvero raccomandazioni alle quali i soggetti coinvolti dovrebbero fare riferimento.

Considerazione

Al riguardo, si ritiene di poter condividere l’osservazione formulata e, pertanto, viene richiesto ai soggetti di volta in volta interessati di provvedere, ai fini della valutazione di ciò che è adeguato tenendo conto della rilevanza dell’attività svolta nel sistema finanziario, ad adempiere ad una serie di raccomandazioni (di seguito indicate).

d) Osservazione

ABI ed Assiom evidenziano l’eccessiva onerosità, per gli intermediari di piccole e medie dimensioni tenuti all’adempimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, delle misure previste per i canali di pubblicazione delle informazioni, nel caso in cui tali intermediari dovessero scegliere il proprio sito proprietario per l’adempimento degli obblighi.

Considerazione

Si prende atto di quanto osservato in merito all’onerosità per gli intermediari derivante dalla predisposizione di misure di continuità operativa per il proprio sito proprietario quando quest’ultimo viene scelto per l’adempimento degli obblighi di trasparenza. Tale aspetto è stato tenuto in considerazione nella definizione delle misure di continuità operativa per i canali di pubblicazione delle informazioni. Si ritiene, tuttavia, importante ricordare che l’utilizzo del proprio sito proprietario da parte dell’intermediario rappresenta una scelta effettuata da quest’ultimo fra le opzioni rese possibili dalla direttiva.

e) Osservazione

ABI pone in risalto la mancanza di ragioni sostanziali tali da giustificare l’estensione delle richieste misure di continuità operativa ai canali di comunicazione previsti per il transaction reporting e ai canali di pubblicazione delle informazioni pre- negoziazione e post-negoziazione. Infatti, benché le misure individuate risultino allineate a quelle previste dalla Banca d’Italia, queste ultime appaiono più o meno stringenti a seconda delle "rilevanza sistemica" del processo, lasciando ampio spazio all’autoresponsabilizzazione nell’identificazione dei processi critici e nell’individuazione delle soluzioni più opportune.

Considerazione

Di tale osservazione si è tenuto conto nella ridefinizione del contenuto delle misure di continuità operativa sulla base delle osservazioni pervenute. Al riguardo, si ritiene tuttavia importante ribadire la rilevanza del tema della continuità operativa dei servizi e delle funzioni sopra elencate, anche quando i sistemi/processi cui si intendono applicare dette misure di continuità operativa hanno ad oggetto flussi informativi all’Autorità di vigilanza ovvero al mercato, al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell’investitore.

f) Osservazione

ABI sottolinea l’esigenza di tenere conto del principio della rilevanza e della proporzionalità nel definire i sistemi/processi cui intendono applicarsi le misure di continuità operativa previste.

Considerazione

Di tale osservazione si è tenuto conto nella ridefinizione del contenuto delle misure di continuità operativa sulla base delle osservazioni pervenute.

* * *

L’adozione delle misure di continuità operativa di cui alla comunicazione viene richiesta:

  1. ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione;

  2. ai soggetti cui i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione decidono di esternalizzare attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale;

  3. alle "terze parti" che intendono svolgere il ruolo di canale di comunicazione per l’adempimento degli obblighi di transaction reporting;

  4. ai canali di pubblicazione delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione e, pertanto: (i) ai soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza qualora decidano di utilizzare i dispositivi propri per la pubblicazione delle informazioni; (ii) alle strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ovvero a quelle di un soggetto terzo scelti quali canali di pubblicazione delle informazioni

Avuto riguardo al contenuto delle misure di continuità operativa, tenuto conto delle osservazioni pervenute, si ritiene di modificare il testo della comunicazione per prevedere - in linea con gli obblighi e i principi di carattere generale previsti nel Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati - che i soggetti di volta in volta interessati provvedono, ai fini della valutazione di ciò che è adeguato tenendo conto della rilevanza dell’attività svolta nel sistema finanziario, a seguire le seguenti raccomandazioni:

A) soggetti di cui alla precedenti lettere i), ii), iii) e iv) di cui sopra:

  • la nomina di un referente per la continuità operativa (business continuity), fornendo informazioni relative ai recapiti telefonici, fax ed e-mail cui fare riferimento in caso di discontinuità operativa;

  • la produzione ed il costante aggiornamento degli scenari di rischio rilevanti per la continuità operativa dei servizi/adempimenti dovuti;

  • la previsione di tempi di ripristino dei servizi/adempimenti in caso di disfunzione contenuti e, con riferimento ai sistemi informativi, l’adozione di soluzioni tali da eliminare o ridurre al minimo la perdita di informazioni. In tale ambito, si raccomanda a coloro che intendono investire in cambiamenti nelle tecnologie utilizzate di prevedere un obiettivo in termini di tempi di ripristino dei servizi/adempimenti contenuto entro le quattro ore;

B) mercati regolamentati e soggetti cui i mercati regolamentati decidono di esternalizzare attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale :

  • la realizzazione di siti di recovery dei servizi/processi posti a congrua distanza dai siti primari, in modo da assicurare un elevato grado di indipendenza fra i due insediamenti. In via generale, i siti di recovery dovranno essere ubicati all’esterno dell’area metropolitana nella quale sono presenti i siti primari. Laddove ciò non avvenga, è necessario che venga attentamente valutato (attraverso pareri di terze parti qualificate) il rischio di indisponibilità contemporanea dei siti primari e secondari e che da tale valutazione emerga la trascurabilità di detto rischio, anche in considerazione dell’eventuale affidamento a soggetti diversi delle forniture energetiche ed informatiche;

  • la configurazione di siti di recovery con una capacità adeguata a gestire volumi di attività attestati su picchi massimi riscontrati nel corso dell’operatività ordinaria;

C) sistemi multilaterali di negoziazione, soggetti cui i sistemi multilaterali di negoziazione decidono di esternalizzare attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale nonché ai soggetti di cui alle lettere iii) e iv) di cui sopra:

  • la realizzazione di siti di recovery dei servizi/processi posti a congrua distanza dai siti primari, in modo da assicurare un elevato grado di indipendenza fra i due insediamenti . E’ necessario che venga attentamente valutato (attraverso pareri di terze parti qualificate) il rischio di indisponibilità contemporanea dei siti primari e secondari e che da tale valutazione emerga la trascurabilità di detto rischio, anche in considerazione dell’eventuale affidamento a soggetti diversi delle forniture energetiche ed informatiche;

  • la configurazione di siti di recovery con una capacità adeguata a gestire volumi di attività attestati su quelli dell’operatività ordinaria.

Fermi restando gli obblighi preesistenti di comunicazione alla Consob delle misure adottate in tale area, il piano di continuità operativa è, su richiesta, messo a disposizione della Consob.

Sezione V

Le comunicazioni delle società di gestione dei mercati regolamentati

1. Verifica del possesso dei requisiti ex MiFID da parte delle società di gestione dei mercati e comunicazioni alla Consob

Il Testo Unico della Finanza e il Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati individuano i requisiti che, al momento dell’autorizzazione ed in via continuativa, le società di gestione di mercati regolamentati devono possedere nonché il flusso informativo dalle società di gestione alla Consob in merito alla gestione del mercato, agli aspetti di natura organizzativa e di governance.

Infine, il testo della comunicazione richiede alle società di gestione, in sede di prima applicazione della direttiva, di effettuare tempestivamente i controlli e le verifiche necessarie ad accertare la presenza e la compliance della propria struttura organizzativa e societaria ai requisiti e alle disposizioni del TUF e del Regolamento Consob nonché di comunicare tempestivamente alla Consob l’esito delle verifiche effettuate. Tale comunicazione fornisce adeguati elementi informativi in merito ai cambiamenti resisi necessari, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

Avuto riguardo alla verifica del possesso dei requisiti ex MiFID da parte delle società di gestione dei mercati e alle comunicazioni alla Consob, Borsa Italiana SpA osserva come il Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati già fornisca piena attuazione agli adempimenti di natura organizzativa e societaria. Pertanto, non appare chiaro il quadro entro il quale si colloca la richiesta delle informazioni prevista nella comunicazione in parola rispetto a quanto già previsto dalla regolamentazione secondaria della Consob. In tale quadro, viene richiesto di eliminare le previsioni relative all’attività di verifica e controllo contenute nel testo della comunicazione posta in consultazione ovvero attenuare il limite temporale entro il quale le verifiche e le comunicazioni alla Consob devono essere effettuate, prevedendo un periodo di 60 giorni dall’entrata in vigore della comunicazione in luogo del "tempestivamente".

Considerazione

Con riferimento alla questione inerente alle verifiche e alle comunicazioni alla Consob che devono essere effettuate dalle società di gestione per la compliance della struttura organizzativa e societaria alle nuove disposizioni del TUF e del Regolamento Consob, si sottolinea come gli obblighi si collochino in un quadro di analisi e verifiche necessarie in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni. Fermo restando il rispetto in via continuativa, da parte delle società di gestione, dei requisiti di natura organizzativa e dei connessi flussi informativi all’autorità di vigilanza previsti nel TUF e nel Regolamento Consob n. 16191, le società-mercato sono chiamate a controllare, in occasione dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che le proprie caratteristiche e quelle dei servizi offerti risultino in linea con quanto richiesto dalle disposizioni comunitarie. Ciò premesso, si prende atto delle difficoltà e dei tempi richiesti dall’attività di analisi in discorso che, per sua natura, coinvolge diverse strutture interne all’organizzazione della società di gestione. Pertanto, si ritiene di poter accogliere la richiesta di "attenuazione" della tempistica per l’effettuazione delle verifiche e delle comunicazioni alla Consob. In considerazione del fatto che i requisiti organizzativi e societari richiesti alle società-mercato trovano spazio nella MiFID e che essi vengono integralmente ripresi nella regolamentazione nazionale, si ritiene di prevedere la comunicazione alla Consob dell’esito delle verifiche effettuate e dei cambiamenti resosi necessari ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie entro il 18 febbraio 2008.

b) Osservazione

Borsa Italiana sottolinea, inoltre, come l’articolo 61, comma 3 del TUF richieda all’organo competente delle società di gestione di attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Tuttavia, il decreto ministeriale cui il TUF rinvia per i cennati requisiti non contiene indicazioni con riguardo ai criteri da adottare per valutare il requisito dell’indipendenza. L’effetto potrebbe pertanto essere quello dell’inapplicabilità del suddetto requisito fino all’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del nuovo regolamento ministeriale.

Considerazione

Avuto riguardo alle necessarie indicazioni inerenti ai criteri dei quali le società di gestione devono tenere conto per valutare il requisito dell’indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, si conviene sulla necessità di pervenire quanto prima ad un quadro normativo di riferimento. In relazione al rilievo che assumono le funzioni svolte dalle società di gestione dei mercati e dei rilevanti interessi pubblici connessi alla loro attività di gestione, si ritiene importante che, fino all’emanazione del regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le società-mercato assumano iniziative affinché le disposizioni regolamentari e di autodisciplina nonché le raccomandazioni emerse in ambito internazionale possano trovare, in tema di requisiti di indipendenza, utile ed efficace espressione anche nella realtà delle società di gestione dei mercati.

c) Osservazione

TLX SpA sottolinea l’opportunità di chiarire se gli obblighi contenuti nelle Istruzioni di Vigilanza della Consob e della Banca d’Italia del gennaio 2002 e non ripresi nel Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati permangano nella regolamentazione in vigore pur in assenza di una specifica norma che li preveda. Si fa ad esempio riferimento all’assenza, nella regolamentazione attuale, di:

  • una norma che preveda l’obbligo di comunicazione alla Consob delle riunioni del consiglio di amministrazione della società-mercato e del relativo ordine del giorno;

  • una disposizione che preveda l’esenzione dall’obbligo di comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche, imprese di investimento, etc.

Considerazione

In merito alla sussistenza di obblighi, in capo alla società di gestione, non esplicitamente menzionati nella regolamentazione attuale, si ritiene di poter confermare che in assenza di una specifica norma non si possa prefigurare l’esistenza di un obbligo in termini di flusso informativo alla Consob.

Al riguardo, si sottolinea, inoltre, che, in analogia a quanto previsto dalle previgenti istruzioni di vigilanza della Consob e della Banca d’Italia, non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche e imprese di investimento italiane, capogruppo di gruppi bancari italiani, banche e imprese di investimento comunitarie, banche e imprese di investimento extracomunitarie autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica ovvero non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d’origine (tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell’autorità di vigilanza locale), società operanti nel settore finanziario alle quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (ad es., società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all’art. 80 del TUF, imprese di assicurazione, ecc.).

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Ciò detto, si ritiene di dover modificare e chiarire nella Sezione V del testo della comunicazione la questione relativa alla comunicazione alla Consob dell’esito delle verifiche effettuate e dei cambiamenti resosi necessari ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie entro il 18 febbraio 2008.

2. Comunicazioni alla Consob in merito alle operazioni concluse nei mercati regolamentati

L’articolo 15, comma 6 del Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati richiede alle società di gestione la trasmissione alla Consob di periodici flussi informativi, su supporto elettronico, in cui i dati relativi ai mercati gestiti sono organizzati o elaborati secondo le modalità stabilite dalla Consob stessa.

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla disposizione citata, la comunicazione in parola richiede alle società di gestione di trasmettere alla Consob giornalmente un flusso informativo contenente, per ogni operatore ovvero strumento finanziario, le informazioni relative ai Codici BIC, CFI e MIC.

Osservazioni e relative considerazioni

a) Osservazione

In relazione alle comunicazioni alla Consob relative alle operazioni concluse nei mercati regolamentati viene richiesto di chiarire se l’obbligo di comunicazione conosciuto come obbligo di invio dei listini semestrali, contenuto all’articolo 9, comma 2 del previgente Regolamento Consob n. 11768 in materia di mercati, risulti abrogato. Si ricorda che il testo dell’articolo 9, comma 2 del regolamento Consob n. 11768 prevedeva che "ciascuna società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari comunica alla Consob, anche in forma elettronica, entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno, l’elenco degli strumenti finanziari stessi con l’indicazione del relativo controvalore scambiato nel mercato regolamentato da essa gestito nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1° ottobre e dal 1° aprile, nonché del relativo controvalore giornaliero medio".

Considerazione

In merito all’obbligo di comunicazione, da parte delle società di gestione, dell’elenco degli strumenti finanziari con l’indicazione del relativo controvalore scambiato nel mercato regolamentato da essa gestito nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1° ottobre e dal 1° aprile nonché del relativo controvalore giornaliero medio, si evidenzia come tale disposizione fosse connessa con l’impegno della Consob di rendere noto, entro 20 giorni dalle comunicazioni pervenute dalle società di gestione e per ciascun strumento finanziario, il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani. Tale adempimento risultava legato alla concreta applicazione del regime dei "blocchi" prevista nel citato Regolamento Consob n. 11768.

Gli adempimenti sopra prescritti risultano nel contenuto e nella ratio sopra delineata abrogati per effetto del nuovo regime e delle nuove disposizioni contenute nella MiFID. Gli adempimenti informativi richiesti alle società di gestione dei mercati regolamentati risultano quelli allo stato previsti nel nuovo Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati.

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Note:

1. Ad esempio, nel caso di azioni quotate contemporaneamente su più mercati regolamentati si possono avere due codici ISIN diversi per due strumenti che non sono fungibili. In presenza di due codici ISIN diversi, ci troviamo in realtà in presenza di due strumenti finanziari diversi, nonostante siano titoli dello stesso tipo emessi dalla medesima società.

2. Ad esempio, un’operazione di acquisto al NYSE di azioni STMicroelectronics non dovrà essere comunicata alla Consob in quanto il codice ISIN di tale strumento finanziario (US8610121027) è diverso da quello rappresentativo delle medesime azioni sia sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. sia su quello gestito da Euronext N.V. (NL0000226223).

3. Si ricorda infatti che lo stesso CESR ha rilevato la necessità di evidenziare la distinzione esistente fra la "esecuzione di un’operazione" e la "ricezione e trasmissione di un ordine" in quanto il sistema di "transaction reporting" di cui alla MiFID prevede l’obbligo di comunicazione soltanto per le informazioni relative alle operazioni concluse e non anche per quelle relative alla ricezione e trasmissione di ordini. Tale chiarimento si è reso necessario in quanto, a causa delle differenze esistenti nella struttura dei mercati nei vari Stati membri, è molto sottile il confine fra la "esecuzione di un’operazione" e la "ricezione e trasmissione di un ordine".

4. Ad esempio, tale campo dovrà essere valorizzato con il codice "C" nel caso in cui la controparte è una SGR oppure un "cliente" dell’intermediario che esegue l’operazione.