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Art. 78 del Testo Unico della finanza - Bozza di comunicazione in materia di modalità, termini e condizioni dell'informazione al pubblico sugli scambi organizzati (n. 98081799 del 20-10-1998)




1. Fonti normative

Il primo comma dell'articolo 78 del d.lgs. n. 58 del 1998 assegna alla Consob il potere di "richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e informazioni sugli scambi organizzati di strumenti finanziari"; Il successivo comma 2 prevede che la Consob "ai fini della tutela degli investitori (...) può (...) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi".

La presente comunicazione è adottata in forza delle disposizioni sopra richiamate.


2. Definizione

Ai fini della presente comunicazione, per sistema di scambi organizzati si intende un insieme di regole e di strutture, anche automatizzate, che consente:

a) di raccogliere da e diffondere ai partecipanti al sistema o al pubblico proposte di negoziazione di strumenti finanziari, e

b) di dare esecuzione a dette proposte, incrociandole tra loro o eseguendole in proprio, in modo che il contratto si concluda per il tramite del sistema stesso.


3. Comunicazioni sull'attività di organizzazione di sistemi di scambi organizzati

Gli organizzatori di un sistema di scambi organizzati, non oltre la data di avvio dell'operatività del sistema, comunicano alla Consob elementi informativi con riguardo, almeno:

a) alle regole di funzionamento del sistema, con particolare riferimento a quelle che presiedono al processo di formazione dei prezzi;

b) alle strutture, anche automatizzate, utilizzate e al loro funzionamento;

c) agli intermediari partecipanti al sistema;

d) agli strumenti finanziari trattati e ai relativi emittenti.

Gli organizzatori comunicano tempestivamente alla Consob le modifiche intervenute nei dati precedentemente trasmessi.

Per i sistemi di scambi organizzati già operanti alla data della presente comunicazione, gli organizzatori provvedono a comunicare gli elementi informativi richiesti entro il 31 gennaio 1999.

Nel mese di marzo di ciascun anno, la Consob pubblica sul proprio bollettino l'elenco dei sistemi di scambi organizzati censiti e gli elementi informativi ricevuti in comunicazione.

 

4. Registrazione dei contratti conclusi per il tramite dei sistemi di scambi organizzati

Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati predispongono procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni concluse per il tramite del sistema stesso tali da consentire alla Consob di effettuare ricerche su ogni singolo strumento finanziario, su ogni singola tipologia di operazione, nonché su ogni singolo intermediario partecipante al sistema.

 

5. Trasparenza delle transazioni

Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati che prevedono quale taglio minimo di ogni singola transazione un controvalore inferiore a lire 300 milioni mettono a disposizione del pubblico:

a) la descrizione delle regole di funzionamento del sistema che presiedono al processo di formazione dei prezzi, nonché una descrizione degli strumenti finanziari trattati;

b) durante l'orario di funzionamento del sistema, informazioni con riferimento almeno:

- alle migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita ed alle relative quantità;

- al prezzo, alle quantità, alla data e all'ora dell'ultimo contratto concluso;

Qualora le regole del sistemaprevedano che il prezzo di conclusione dei contratti sia determinato in base ad un'asta a chiamata, debbono essere diffuse solo le informazioni relative al prezzo, alle quantità, alla data e all'ora dell'ultimo contratto concluso.

c) entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione, informazioni per ciascuno strumento finanziario trattato con riferimento almeno:

- al numero dei contratti conclusi;

- alle quantità complessivamente scambiate ed al relativo controvalore;

- al prezzo minimo e massimo;

- al prezzo dell'ultimo contratto concluso.

Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui sopra attraverso i terminali utilizzati dal sistema stesso qualora l'accesso al sistema e la raccolta degli ordini avvengano in via informatica. Negli altri casi, le informazioni devono essere almeno esposte nei locali destinati dagli organizzatori alla ricezione degli ordini da parte degli investitori.

Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati, almeno una volta al mese, diffondono al pubblico un comunicato contenente per ciascuno strumento trattato le seguenti informazioni:

a) il numero dei contratti conclusi tramite il sistema e le quantità complessivamente trattate;

b) il prezzo minimo ed il prezzo massimo registrato nel mese di riferimento;

c) il prezzo medio ponderato relativo ai contratti conclusi tramite il sistema;

d) il prezzo, la quantità e la data dell'ultimo contratto concluso tramite il sistema.

 

6. Emittenti

Restano fermi gli obblighi di informazione del pubblico e di comunicazione alla Consob previsti dagli articoli 114, 115 e 116 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dal regolamento Consob n. 11520 del 1° luglio 1998.