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REGOLAMENTO MERCATI

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE (MiFID) IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE NEGOZIAZIONI, SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI CONCLUSE E ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE TRADING VENUES

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

20 luglio 2007

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 15 settembre 2007 al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Mercati

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

 

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

La Direttiva 2004/39/CE (MiFID) innova in modo sensibile la disciplina europea relativa alla prestazione dei servizi di investimento e ai mercati. Con specifico riferimento all’area "mercati", la nuova disciplina si connette all’esigenza di fornire un regime organico per l’esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari, indipendentemente dai metodi di negoziazione utilizzati dagli investitori, al fine di poter garantire un’elevata qualità nell’esecuzione delle operazioni nonché l’integrità dei mercati.

Nel 2006, il quadro comunitario della MiFID ("livello 1") ha trovato completamento con l’emanazione, da parte della Commissione Europea, delle relative misure di esecuzione ("livello 2"), in conformità allo schema del processo "Lamfalussy". Le misure di esecuzione, con particolare riguardo alla disciplina dei mercati, hanno assunto la forma di un Regolamento della Commissione Europea (n. 1287/2006) concernente essenzialmente il regime di transaction reporting, il regime di trasparenza pre e post-negoziazione e l’ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati.

Il 2 marzo 2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a pubblicare, ai fini della consultazione, il testo del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), modificato per il recepimento della Direttiva 2004/39/CE (MiFID). La consultazione si è conclusa lo scorso 25 marzo 2007.

Per effetto del nuovo quadro normativo comunitario e, quindi, delle nuove disposizioni contenute nel TUF nella Parte III ("Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"), il Regolamento Consob n. 11768 in materia di mercati risulta interessato da importanti modifiche che implicano l’eliminazione degli articoli 6 ("Definizioni"), 7 ("Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati"), 8 ("Condizioni di esclusione dell’obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati"), 9 ("Casi di inapplicabilità dell’obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati"), 11 ("Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato"), 12 ("Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato") e 13 ("Disposizione transitoria"). Tali articoli, infatti, poggiano sulla regola di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati (articoli 7 e 8). Come noto, il nuovo testo del TUF, in via di adozione per il recepimento della direttiva in parola, prevede una modifica dell’articolo 25 che vede l’eliminazione dei commi 2 e 3(1). L’eliminazione della "regola di concentrazione" nel nuovo assetto normativo delineato dalla MiFID implica evidentemente anche l’eliminazione delle disposizioni attinenti gli obblighi di comunicazione delle operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati. In tale quadro, le attuali previsioni contenute nel Regolamento Consob n. 11768 in materia di mercati sono eliminate per fare spazio alla nuova disciplina relativa alla presenza di diverse trading venues e agli obblighi di trasparenza ad ognuna di esse associata.

Inoltre, la Consob e la Banca d’Italia – in considerazione delle esigenze di esemplificazione normativa e di riduzione del numero di provvedimenti e atti di natura regolamentare nella materia del post-trading – hanno ritenuto opportuno procedere all’unificazione, nell’ambito di un unico testo normativo, delle numerose fonti normative e regolamentari attinenti la gestione accentrata e la compensazione e liquidazione di strumenti finanziari. Pertanto, il Titolo III ("Disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari") del Regolamento Consob n. 11768 in materia di mercati verrà stralciato da detto Regolamento per confluire nel cennato provvedimento unico in materia di post-trading.

Infine, quale premessa alla successiva analisi delle proposte regolamentari, si ricorda come – conformemente alla "legge delega" e alle nuove disposizioni del TUF – la Consob è chiamata a disciplinare con proprio regolamento le seguenti materie:

  1. le risorse finanziarie delle società di gestione [art. 61, comma 2, lett. a) del TUF];
  2. le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione [art. 61, comma 2, lett. b) del TUF];
  3. contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità [art. 61, comma 6-bis, lett. a) del TUF];
  4. contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l’attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento [art. 61, comma 6-bis, lett. b) del TUF];
  5. contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante [art. 61, comma 6-bis, lett. c) del TUF];
  6. i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni e accesso degli operatori ai mercati regolamentati, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati, compensazione e liquidazione delle operazioni concluse sui mercati e le modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato (art. 62, comma 1-ter del TUF);
  7. gli adempimenti informativi delle società di gestione nei confronti della Consob, nonché, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori, i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati (art. 64, comma 01 del TUF);
  8. le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti [art. 65, comma 1, lett. a) del TUF];
  9. il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato; l’estensione degli obblighi di comunicazione a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori [art. 65, comma 1, lett. b) e comma 1-bis del TUF];
  10. i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni, ammissione di strumenti finanziari, informazioni fornite al pubblico e agli utenti, accesso al sistema e controllo dell’ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema (art. 77-bis, comma 1 del TUF);
  11. i criteri per l’individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni (art. 78, comma 2 del TUF);
  12. il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici; nonché il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati (art. 79-bis, comma 1 del TUF);
  13. l’estensione, in tutto in parte, del regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, quando ciò si renda necessario per assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell’investitore (art. 79-bis, comma 2 del TUF);
  14. la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato (art. 79-bis, comma 3 del TUF).

Ciò premesso, molte delle disposizioni introdotte nel Regolamento mercati in attuazione di quanto previsto dal nuovo testo del TUF in materia di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati e di flusso informativo alla Consob non rappresentano una novità in quanto riportano quanto già previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Consob e della Banca d’Italia del 2002 ovvero dalle best practices in materia di outsourcing di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale delle società di gestione dei mercati regolamentati.

Si rammenta, infine, che le disposizioni relative ai mercati regolamentati - quando hanno ad oggetto scambi all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute – saranno adottate dalla Consob sentita la Banca d’Italia. Allo stato, il presente Regolamento non contiene disposizioni di natura specifica per tale tipologia di mercati.

Ciò detto, il Regolamento mercati oggetto della presente consultazione riporta una numerazione degli articoli volta a mantenere evidenza di quelli eliminati e, quindi, a salvaguardare l’attuale struttura per rendere più semplice e immediata la comprensione degli interventi regolamentari proposti. Tuttavia, in considerazione degli importanti e numerosi cambiamenti che interessano tale Regolamento, non si esclude l’opportunità di rivedere l’assetto e la numerazione degli articoli, procedendo in sede finale all’adozione integrale di un nuovo testo regolamentare.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di modificare l’articolo 1 del Regolamento in esame per prevedere – nell’ambito del Titolo I "Fonti normative e definizioni" - le nuove disposizioni previste dal TUF.

Titolo I
Fonti normative e definizioni

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, dell’articolo 61, comma 2, dell’articolo 61, comma 6-bis e 6-ter, dell’articolo 62, comma 1-ter e 1-quater, dell’articolo 64, comma 01 e 1-quinquies, dell’articolo 65, dell’articolo 70-ter, comma 2, dell’articolo 72, comma 2, dell’articolo 77-bis, comma 1 e 6, dell’articolo 78, comma 2, dell’articolo 79-bis e dell’articolo 79-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., dell’articolo 80, comma 3, dell’articolo 81, comma 1, e dell’articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 12, comma 2 e dell’articolo 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998 n. 213

 

2. Le proposte regolamentari

La MiFID prende atto dell’emergere, accanto alla figura dei mercati regolamentati (già previsti dalla precedente Direttiva 93/22/CE – ISD), di nuovi sistemi di negoziazione organizzati, gestiti non solo da società di gestione (di mercati regolamentati) ma anche da imprese di investimento. Trattasi della nuova attività di investimento, che consiste nella gestione di sistemi multilaterali di negoziazione ("multilateral trading facilities"). In tale ottica, il nuovo testo del TUF, da un lato, introduce la definizione di "sistema multilaterale di negoziazione" (MTF) fra i servizi/attività di investimento e, dall’altro, prevede che tale attività è esercitabile dalle società di gestione dei mercati regolamentati e dalle imprese di investimento.

Il nuovo testo del TUF vede, quindi, l’introduzione delle definizioni di mercato regolamentato e sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre, viene prevista la possibilità per le società di gestione di svolgere la nuova attività di gestione di un sistema multilaterale di negoziazione. A ciò si aggiunge l’esplicita considerazione, in presenza di determinate condizioni, delle imprese di investimento quali piattaforme di negoziazione e, in quanto tali, destinatarie di una disciplina specifica che attiene principalmente alla trasparenza e alla gestione degli ordini dei clienti. Trattasi, in particolare, degli internalizzatori sistematici ("systematic internaliser"). Viene definito internalizzatore sistematico un’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di integrare l’articolo 2 del Regolamento in esame per recepire alcune definizioni contenute nella direttiva MiFID (e, segnatamente, quella di "ordine con limite di prezzo") e prevedere fra le stesse quelle di "sedi di negoziazione" e di "mercati esteri" (in quest’ultimo caso, riprendendo quanto già previsto dall’articolo 18-bis del Regolamento in parola). Inoltre, l’articolo 2:

  • riporta le definizioni di "società di gestione" e "capitale minimo delle società di gestione" per effetto dell’eliminazione nell’ambito del Regolamento dell’articolo 3;
  • opera un rinvio generale all’applicazione delle definizioni contenute nel Regolamento n. 1287/2006/CE.

* * *

Pertanto, si è ritenuto di modificare l’articolo 2 e di eliminare l’articolo 3 del Regolamento in esame.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «Decreto euro»: il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

c) «sedi di negoziazione»: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui rispettivamente all’articolo 1, comma 1, lettera w-quater), all’articolo 1, comma 5-octies e all’articolo 1, comma 5-ter del Testo Unico.

d) «società di gestione»: le società di gestione di cui all’articolo 61, comma 1, del Testo Unico;

e) «capitale minimo delle società di gestione»: l’ammontare minimo del capitale sociale delle società di gestione versato ed esistente.

f) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato.

g) «mercati esteri»: i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 67 , commi 1 e comma 2, del Testo Unico ed ogni altro sistema che consente l’incontro di interessi multipli di acquisto e vendita relativi a per la negoziazione di strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del sistema stesso, in modo da dar luogo a contratti gestito da soggetti aventi sede legale all’estero, organizzato secondo regole e strutture che consentono, in via continuativa o periodica, di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte con le modalità previste dal sistema.

2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento n. 1287/2006/CE del 10 agosto 2006.

Art. 3
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) «società di gestione»: le società di gestione di cui all’articolo 61, comma 1, del Testo Unico;

b) «capitale minimo delle società di gestione»: l’ammontare minimo del capitale sociale delle società di gestione versato ed esistente;

c) «intermediari»: gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i seguenti servizi di investimento:

- negoziazione, per conto proprio o per conto terzi;

- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

 

2.1 I mercati regolamentati

La figura dei mercati regolamentati (RM) non rappresenta una novità per la normativa comunitaria, essendo già prevista dalla Direttiva 93/22/CE (ISD). Ciò che rappresenta una novità è la presenza di disposizioni nuove e di maggiore dettaglio relative:

  1. all’organizzazione della società di gestione del mercato;
  2. ai requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione sulle azioni negoziate nei mercati regolamentati;

Il presente paragrafo illustra le disposizioni contenute nella MiFID nell’area sub (A) in relazione alle norme già presenti nel nostro ordinamento.

 

2.1.1 Le risorse finanziarie e le attività connesse e strumentali

L’articolo 39 della MiFID richiede agli Stati membri di prescrivere che i mercati regolamentati "dispongano, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficientiper renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto".

Allo stato attuale, l’articolo 61, comma 2 del TUF stabilisce che la Consob determina con regolamento il capitale minimo della società di gestione, che il Regolamento Consob n. 11768 in materia di mercati ha individuato all’articolo 4 in cinque milioni di euro. Le disposizioni nell’ordinamento italiano fanno attualmente riferimento al capitale minimo e non alle risorse finanziarie. Peraltro, la Commissione Europea ha in esame l’eventuale estensione di alcuni requisiti patrimoniali previsti nelle Capital Requirement Directives (Direttiva 2006/48/CE – Direttiva 2006/49/CE) anche alle società di gestione dei mercati.

Al riguardo, il nuovo testo del TUF registra il necessario cambiamento del riferimento alle risorse finanziarie, piuttosto che al capitale minimo, e rinvia al Regolamento Consob la concreta individuazione dei requisiti in materia.

Il nuovo articolo 3 del Regolamento Consob n. 11768 in materia di mercati recepisce quanto stabilito dalla MiFID. In considerazione della presenza, già nell’attuale versione del Regolamento, del requisito del capitale minimo versato ed esistente, l’intervento di modifica vedrebbe l’inserimento di una disposizione che richiede alle società di gestione di disporre, al momento dell’autorizzazione e in via continuativa di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati gestiti, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni concluse nei mercati nonché della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti. Evidentemente, la gestione - da parte di una società di gestione di un mercato regolamentato - anche di un sistema multilaterale di negoziazione richiede di essere presa in adeguata considerazione nella valutazione, da parte della stessa società, di adeguatezza delle risorse finanziarie di cui dispone.

A seguito delle modifiche al Regolamento dei mercati necessarie per il recepimento delle disposizioni comunitarie, si è ritenuto opportuno provvedere ad alcune modifiche dell’articolo 5 ("Attività connesse e strumentali") del Regolamento al fine di rendere la terminologia ed i riferimenti normativi coerenti con le nuove disposizioni. Tale articolo, a seguito dell’eliminazione dell’articolo 3, è stato rinumerato.

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 2.1.3 inerente ai requisiti organizzativi ed al flusso informativo alla Consob da parte delle società di gestione dei mercati regolamentati, il nuovo articolo 4 in materia di attività esercitabili e partecipazioni detenibili è stato modificato per inserire un obbligo di comunicazione alla Consob, da parte delle società di gestione, delle attività connesse e strumentali che si intendono esercitare, nonché una preventiva informativa all’Autorità sui progetti di acquisizione di partecipazioni. Tali aspetti non costituiscono una novità nell’assetto regolamentare italiano essendo obblighi già previsti nell’ambito delle cennate Istruzioni di Vigilanza Consob/Banca d’Italia (Provvedimento del 24.1.2002).

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di ridenominare il Titolo II, modificare gli articoli 4 e 5 del Regolamento mercati e di rinumerarli in conseguenza dell’eliminazione dell’articolo 3.

Titolo II
Disciplina dei mMercati regolamentati

Capo I
Determinazione del capitale minimo Risorse finanziarie delle società di gestione dei mercati e delle determinazione delle attività connesse e strumentali

Art. 4 3
(Capitale minimo Risorse finanziarie)

(in attuazione dell’art. 61, comma 2, lett. a) del TUF)

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in cinque milioni di euro.

2. Le società di gestione dispongono al momento dell’autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni concluse nei mercati nonché della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti. [art. 39, lett.f) MiFID]

Art. 5 4
(Attività connesse e strumentali)

(in attuazione dell’art. 61, comma 2, lett. b) del TUF)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 18, comma 3-bis del Testo Unico, Lle società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi gestiti e di dati relativi ai mercati stessi;

c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l’invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all’articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

d) promozione dell’immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformità a quanto previsto dall’articolo 68 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

f) istituzione e gestione di sistemi di scambi organizzati multilaterali di negoziazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 78 77-bis del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

f) istituzione e gestione di scambi organizzati di fondi interbancari sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari, in conformità a quanto previsto dall’articolo 79 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

g) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l’inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini degli intermediari di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.

2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nellea società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione e di cui all’articolo 69, comma 1, del Testo Unico e negli organismi di cui all’articolo 70 del Testo Unico, in nelle società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del Testo Unico, nonché in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati. di gestione di mercati anche diversi da quelli previsti dagli articoli 63, comma 2, e 67, commi 1 e 2, del Testo Unico.

3. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob le attività connesse e strumentali che intendono esercitare e forniscono alla Consob preventiva informativa sui progetti di acquisizione delle partecipazioni di cui al comma 2.

 

2.1.2  Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali

La MiFID prevede una serie di disposizioni relative ai requisiti di onorabilità e professionalità degli azionisti e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo nella società. In particolare, gli articoli 37 e 38 prevedono:

  • il possesso dei requisiti di onorabilità da parte degli azionisti della società di gestione e di onorabilità e professionalità da parte degli esponenti aziendali;
  • un obbligo di comunicazione al mercato e alle autorità competenti dell’assetto azionario e di ogni successivo cambiamento;
  • un obbligo di comunicazione alle autorità competenti dell’assetto manageriale e di ogni successivo cambiamento;
  • la possibilità per l’autorità competente di rifiutare i cambiamenti negli assetti di controllo e manageriali quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che le modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato.

Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia ha richiesto interventi specifici all’articolo 61 del TUF e un rinvio ai Regolamenti Consob per la definizione di contenuto, termini e modalità:

  1. di comunicazione alla Consob da parte delle società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e delle persone che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato ed ogni successivo cambiamento;
  2. di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante.

Molte di tali previsioni non costituiscono una novità per quanto già indicato nel TUF e nelle Istruzioni di Vigilanza Consob/Banca d’Italia del 2002. Il Regolamento in esame viene modificato per prevedere un flusso informativo dalla società di gestione alla Consob che comprenda quanto già previsto dalla Istruzioni di Vigilanza integrato dalle nuove disposizioni contenute nella MiFID. In particolare, il Regolamento dei mercati richiede:

  1. una comunicazione degli acquisti e delle cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5% del capitale ordinario con diritto di voto nonché della relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità (in conformità a quanto previsto dall’articolo 61, comma 5 del TUF);
  2. una comunicazione ogni qualvolta interviene una modifica nel libro dei soci e, in ogni caso, la trasmissione annuale della versione aggiornata del libro dei soci, con l’indicazione per ciascun socio del numero di azioni con diritto di voto possedute e la percentuale di dette azioni rispetto al totale delle azioni con diritto di voto;
  3. la pubblicazione del libro dei soci aggiornato;
  4. una comunicazione dell’identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell’identità degli stessi;
  5. l’esibizione su richiesta della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché l’inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l’assenza di situazioni impeditive;
  6. la comunicazione di ogni modifica intervenuta nella composizione degli organi sociali.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto ridenominare il Capo II e di inserire gli articoli 5 e 5-bis al Regolamento dei mercati.

Capo II
Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati Requisiti organizzativi ed obblighi di comunicazione delle società di gestione

Art. 5
(Partecipanti al capitale delle società di gestione)

(in attuazione dell’art. 61, comma 6-bis, lett. a) e c) del TUF)

 

1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5% del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 61, comma 5 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione.

2. Le società di gestione comunicano alla Consob ogni modifica nel libro dei soci determinate dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano annualmente alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l’indicazione per ciascun socio in possesso di una partecipazione superiore al 5% del capitale ordinario:

a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;

b) della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

3. Le società di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità delle modifiche intervenute al libro dei soci.

Art. 5-bis
(Esponenti aziendali delle società di gestione)

(in attuazione dell’art. 61, comma 6-bis, lett. b) del TUF)

 

1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob l’identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell’identità di tali soggetti. Copia del verbale della riunione dell’organo di gestione nell’ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte viene trasmessa entro 30 giorni alla Consob dalla società di gestione.

2. La Consob può richiedere, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché l’inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l’assenza di situazioni impeditive.

3. Le società di gestione comunicano entro 15 giorni ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali.

 

2.1.3  I requisiti organizzativi

L’articolo 39 della MiFID individua una serie di requisiti minimi organizzativi delle società di gestione del mercato e dei mercati regolamentati stessi. Il TUF contiene già agli articoli 62 e 64 una disciplina relativa all’organizzazione del mercato e alle procedure che la società di gestione deve necessariamente porre in atto per la gestione dello stesso. La disciplina predisposta dalla MiFID si arricchisce di alcuni aspetti che ne richiedono il recepimento.

In primo luogo, viene stabilito che le società di gestione si dotino di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta ed ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l’esecuzione efficiente degli ordini. Tale principio di carattere generale trova recepimento nel TUF e si unisce al contenuto minimo del regolamento del mercato anch’esso individuato nel TUF. Al riguardo, il nuovo articolo 6 prevede quanto già richiesto alle società di gestione ai sensi delle cennate Istruzioni di Vigilanza Consob/Banca d’Italia, ovvero di inviare alla Consob i progetti di modificazione dello statuto e del regolamento del mercato, dopo l’approvazione delle proposte di modifica da parte dell’organo di amministrazione e almeno 20 giorni prima della data prevista per l’approvazione formale da parte dell’assemblea della società.

Inoltre, in considerazione della prassi ormai consolidata che vede, per ragioni di flessibilità, l’utilizzo delle Istruzioni/Disposizioni al regolamento per disciplinare materie di particolare importanza ma il cui dettaglio e tecnicità ne rende difficile l’inserimento nel regolamento del mercato, viene previsto all’articolo 6 che, laddove il regolamento del mercato attribuisce all’organo di amministrazione di dettare disposizioni di attuazione ai sensi dell’articolo 62, comma 1 del Testo Unico, le disposizioni sono sottoposte a preventivo assenso della Consob, quando esse assumono particolare rilievo ai fini della trasparenza del mercato, dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori.

La direttiva richiede, inoltre, alle società di gestione di:

a) dotarsi di misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative derivanti dalla presenza di un conflitto fra gli interessi del gestore e dei suoi partecipanti ed il buon funzionamento del mercato regolamentato;

b) identificare, gestire ed attenuare tutti i rischi che possono compromettere il funzionamento del mercato;

c) porre in essere dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, ivi compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

d) porre in essere dispositivi efficaci per agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nel sistema.

Ciò premesso, il nuovo testo del TUF – modificato per il recepimento della direttiva in esame - assegna alla Consob il compito di individuare con proprio regolamento: (i) i requisiti minimi di organizzazione delle società di gestione; (ii) gli adempimenti informativi delle società di gestione.

Il Regolamento dei mercati, pertanto, da un lato, recepisce i requisiti menzionati e, dall’altro, prevede un idoneo flusso informativo dalla società di gestione alla Consob affinché l’autorità disponga degli elementi informativi necessari all’accertamento della presenza, al momento dell’autorizzazione e in via continuativa, dei dispositivi richiesti dalla MiFID. Avuto riguardo al flusso informativo, le cennate Istruzioni di Vigilanza Consob/Banca d’Italia del 2002 rappresentano una guida significativa delle informazioni necessarie alle autorità. Pertanto, il Regolamento Consob riprende quanto in quella sede indicato. In estrema sintesi, i nuovi articoli 6-bis, 7, 7-bis, 8, 8-bis e 9-bis prevedono:

  1. l’invio alla Consob, da parte della società di gestione, di documenti quali il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione dell’organo di controllo e la relazione della società di revisione, una copia dei bilanci delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate, i documenti attestanti la convocazione dell’assemblea e dell’organo di amministrazione;
  2. la trasmissione alla Consob, da parte dell’organo di controllo, dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti le irregolarità nella gestione ovvero violazioni delle norme che disciplinano l’attività, nonché una relazione annuale sull’esito dei controlli effettuati;
  3. l’invio alla Consob, da parte dell’organo di amministrazione, di una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in alcune specifiche materie (separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi, attività di controllo sulla gestione, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate, procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture aziendali);
  4. la comunicazione alla Consob, da parte della società di gestione, dei risultati delle verifiche effettuate annualmente sulle strutture tecnologiche ed informatiche rilevanti unitamente alle misure intraprese o che si intendono intraprendere per la rimozione delle disfunzioni riscontrate;
  5. una comunicazione alla Consob, da parte della società di gestione, degli accordi e documenti di pianificazione sottoposti all’organo di amministrazione e aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull’organizzazione e il funzionamento dei mercati gestiti.

Nonostante i requisiti richiesti e le informazioni da trasmettere siano volte al corretto recepimento della MiFID, è di tutta evidenza la sostanziale analogia con quanto già richiesto alle società di gestione dalle Istruzioni di Vigilanza Consob/Banca d’Italia. Parimenti, vengono introdotte alcune disposizioni – e, segnatamente all’articolo 9 – in materia di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale già previste nell’ordinamento italiano nella forma di best practises per le società di gestione dei mercati.

Come già accennato, vengono eliminati gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 dell’attuale Regolamento mercati e viene modificato l’articolo 10 in materia di registrazione delle operazioni presso le società di gestione per adeguarlo alla novità introdotta dalla MiFID in tema di accesso di operatori (anche diversi dagli intermediari autorizzati) ai mercati regolamentati e per prevedere – come peraltro già indicato nelle Istruzioni di vigilanza Consob e Banca d’Italia – che le società di gestione trasmettono alla Consob periodici flussi informativi, su supporto elettronico, in cui i dati relativi ai mercati gestiti sono organizzati o elaborati secondo modalità indicate dalla stessa Autorità.

Infine, per agevolare la finalizzazione delle operazioni transfrontaliere e stimolare ulteriormente l’abbattimento delle barriere esistenti in tale ambito, la direttiva MiFID ha previsto che le società di gestione dei mercati regolamentati possano concludere accordi con le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro, al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. In attuazione della direttiva, pertanto, è stato introdotto l’art. 70-ter del TUF, il quale contempla la possibilità, per le società di gestione dei mercati regolamentati, di concludere i suddetti accordi, pur prevedendo, sempre nel rispetto del dettato della direttiva, che le autorità di vigilanza possano opporvisi quando ciò si renda necessario per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni e comunque per preservare il funzionamento ordinato dei mercati. Il richiamato articolo del TUF, quindi, attribuisce alla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, la potestà di regolare gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione della conclusione di detti accordi.

L’articolo 9-bis del Regolamento in esame indica i termini e i contenuti delle comunicazioni, stabilendo che queste debbano pervenire alla Consob quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’operatività dell’accordo, al fine di consentire la valutazione prevista dall’art. 70-ter del TUF, e che debbano contenere le informazioni necessarie al fine di effettuare detta valutazione, richiamando – come peraltro già fatto nel medesimo art. 70-ter del TUF - gli elementi informativi previsti dall’art. 70-bis, comma 2, del TUF. Analogamente dovranno essere comunicate alla Consob le cessazioni di operatività degli accordi conclusi con i sistemi indicati e le eventuali modificazioni delle caratteristiche oggetto di comunicazione.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di eliminare gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 e di sostituirli con gli articoli 6, 6-bis, 7, 7-bis, 8, 8-bis, 9 e 9-bis e di modificare l’articolo 10 del Regolamento dei mercati.

Art. 6
(Definizioni)

1. Nel presente Capo l’espressione:

a) «intermediari autorizzati» indica gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i servizi di: - negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari; - ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione relativi a strumenti finanziari; - gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

b) «strumenti finanziari» indica gli strumenti finanziari indicati all’articolo 1, comma 2, del Testo Unico trattati nei mercati regolamentati italiani;

c) «mercati regolamentati» indica i mercati sistemi multilaterali di cui all’art. 1, comma 1, lett. x) del Testo Unico e iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2, del Testo Unico e nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall’articolo 67, comma 1, del Testo Unico;

d) «blocco» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:

1) obbligazioni o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro;

2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a:

- 150 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di euro;

- 250 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di euro;

- 500 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di euro;

- 1,5 milioni di euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di euro.

La definizione di «blocco» non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all’articolo 1, comma 3, del Testo Unico;

e) «spezzatura» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari inferiore al lotto minimo negoziabile come definito dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni;

f) «orario di operatività dei mercati regolamentati» indica, per ciascun strumento finanziario, il periodo di tempo nel quale risulta aperto almeno uno dei mercati regolamentati in cui tale strumento è negoziato9;

g) «orario giornaliero di funzionamento» indica l’orario nel quale gli intermediari autorizzati possono stabilire una connessione con il sistema di negoziazione di un mercato regolamentato.

Art. 7
(Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

1. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari, diversi dai contratti a premio e da ogni altro strumento finanziario derivato, esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 8
(Condizioni di esclusione dell’obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

1. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che:

a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l’intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati;

b) l’esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera b) non si applica alle operazioni di compravendita eseguite su richiesta del cliente al di fuori dei mercati regolamentati al prezzo medio ponderato risultante dai diversi prezzi di esecuzione dell’ordine sul mercato regolamentato effettuate in conto proprio dall’intermediario, ovvero, nel caso di ordini conferiti da operatori qualificati, ad un prezzo derivante da criteri oggettivamente definiti all’atto del conferimento dell’ordine.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 3 del regolamento Consob n. 11522 in materia di intermediari, le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si applicano alle operazioni aventi ad oggetto azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera h) del regolamento Consob n. 11971 in materia di emittenti.

2. Nel caso di ordine telefonico, l’autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), può essere rilasciata oralmente, a condizione che l’intermediario ne mantenga idonea prova nell’ambito delle proprie procedure.

3. L’autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), deve essere conferita con riguardo a singole operazioni.

4. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell’articolo 78 del Testo Unico, fuori dell’orario di operatività dei mercati regolamentati, anche in assenza delle condizioni indicate dai commi 1, 2 e 3.

Art. 9
(Casi di inapplicabilità dell’obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

1. L’obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica:

a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia;

b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri, nonché titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

c) alle negoziazioni aventi ad oggetto «blocchi» di strumenti finanziari;

d) alle negoziazioni aventi ad oggetto «spezzature» salvo che il regolamento del mercato ne consenta la negoziazione.

2. Ciascuna società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari comunica alla Consob, anche in forma elettronica, entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno, l’elenco degli strumenti finanziari stessi con l’indicazione del relativo controvalore scambiato nel mercato regolamentato da essa gestito nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1° ottobre e dal 1° aprile, nonché del relativo controvalore giornaliero medio.

3. La Consob, entro 20 giorni dalle comunicazioni del comma 2, rende noto, per ciascun strumento finanziario, il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani.

Art. 6
(Statuto delle società di gestione e regolamento del mercato)

(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)

1. Le società di gestione inviano alla Consob i progetti di modificazione dello statuto della società e del regolamento del mercato, dopo l’approvazione delle proposte di modifica da parte dell’organo di amministrazione e almeno 20 giorni prima della data prevista per l’approvazione formale da parte dell’assemblea della società, indicando contenuti e finalità delle modifiche proposte.

2. Laddove il regolamento del mercato attribuisca all’organo di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione ai sensi dell’articolo 62, comma 1 del Testo Unico, tali disposizioni sono sottoposte al preventivo assenso della Consob, quando esse assumono particolare rilievo ai fini della trasparenza del mercato, dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori.

3. Le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito Internet, del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 6-bis
(Organizzazione delle società di gestione)

(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)

1. Le società di gestione:

a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste all’articolo 64, comma 1 del Testo Unico; [art. 39, par. 1, lett. a) MiFiD]

b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare funzionamento del mercato; [art. 39, par. 1, lett.b) MiFiD]

c) pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema; [art. 39, par. 1, lett. c) MiFiD]

d) si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti. [art. 39, par. 1, lett. e) MiFiD]

2. Le società di gestione forniscono le informazioni necessarie per consentire alla Consob di accertare la presenza, al momento dell’autorizzazione ed in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1. [art. 36, par. 1, par. 4 MiFID]

Art. 7
(Comunicazioni delle società di gestione in merito ad eventi societari)

(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)

1. Le società di gestione inviano alla Consob:

a) i documenti attestanti la convocazione dell’assemblea e dell’organo di amministrazione contenenti l’esplicita indicazione dell’ordine del giorno oggetto della convocazione;

b) una copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati;

c) il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione dell’organo di controllo e dalla relazione della società di revisione;

d) una copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti il bilanci delle società collegate.

Art. 7-bis
(Comunicazioni dell’organo di controllo alla Consob)

(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)

1. L’organo di controllo trasmette senza indugio alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti le irregolarità riscontrate nella gestione ovvero le violazioni delle norme che disciplinano l’attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

2. L’organo di controllo invia alla Consob, con cadenza annuale e in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sull’esito dei controlli effettuati nelle aree di cui all’art. 8.

Art. 8
(Comunicazioni dell’organo di amministrazione alla Consob)

(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)

1. L’organo di amministrazione della società di gestione invia alla Consob, con cadenza annuale e in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

a) separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell’assegnazione delle competenze;

b) attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;

c) procedure per l’informazione ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell’informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce inoltre sui seguenti aspetti:

a) organigramma e funzionigramma;

b) meccanismi di delega;

c) articolazione del sistema di controlli interni;

d) metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all’attività di supporto tecnologico;

e) valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

f) principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno alla società, ai vari livelli della struttura.

La relazione potrà fare rinvio a quella inoltrata alla Consob l’anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.

Art. 8-bis
(Relazione sulla struttura informatica e sulla gestione dei rischi)

(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)

1. Le società di gestione, almeno una volta l’anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società di gestione, purché diverse ed indipendenti da quelle produttive.

2. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 1, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

3. Le società di gestione definiscono politiche e misure idonee ad assicurare la continuità operativa e adottano un piano di continuità operativa finalizzato alla gestione di situazioni critiche. In caso di necessità e urgenza, le società di gestione adottano le misure atte a consentire il funzionamento dei mercati gestiti e ne informano senza indugio la Consob.

4. Le misure volte ad assicurare la continuità operativa tengono conto del ruolo rivestito nel sistema finanziario e dei volumi negoziati sui mercati gestiti. Tali misure vengono altresì aggiornate qualora le condizioni di mercato ovvero l’attività svolta dalla società di gestione subisca dei cambiamenti.

Art. 9
(Esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale)

(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF)

1.   Le società di gestione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano:

a) l’integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema aziendale dei controlli interni;

b) l’identificazione del complesso dei rischi connessi alle attività esternalizzate e la presenza di un adeguato programma per il monitoraggio periodico degli stessi;

c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata ed una adeguata informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo;

d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di emergenza dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate.

2. Le società di gestione definiscono gli obiettivi assegnati all’esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal fine, le società di gestione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l’adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore.

Gli accordi fra le società di gestione ed i soggetti che offrono i servizi:

a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni;

b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;

c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Consob l’esercizio dell’attività di vigilanza.

4. Le società di gestione, in occasione dell’invio della relazione sulla struttura organizzativa di cui all’articolo 8, informano le autorità relativamente:

a) alle misure organizzative di cui al comma 1;

b) agli accordi di cui al comma 3.

Art. 9-bis
(Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione)

(in attuazione dell’art. 64, comma 01 del TUF e dell’art. 70-ter, comma 2 del TUF)

1. Le società di gestione comunicano alla Consob gli accordi e i documenti di pianificazione sottoposti all’organo di amministrazione e aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull’organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti.

2. Le società di gestione comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia, 45 giorni prima dell’avvio dell’operatività dell’accordo, la conclusione di accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione fornisce le seguenti informazioni:

a) i termini ed i contenuti dell’accordo;

b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato;

c) le condizioni tecniche individuate per garantire l’efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

3. Entro il medesimo termine individuato al comma 2, le società di gestione comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia la cessazione dell’operatività degli accordi di cui al comma 2 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

Art. 10
(Registrazione delle operazioni presso i mercati regolamentati le società di gestione)

(in attuazione dell’art. 65, comma 1, lett. a) del TUF)

1. Le società di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da esse gestito procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nei mercati stessi.

2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a otto anni, consentono di individuare:

a) le generalità degli intermediari dei partecipanti al mercato interessati;

b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici, le singole proposte immesse nei sistemi stessi, ivi incluse quelle modificate, cancellate o ineseguite e le relative data e ora di inserimento, modifica o cancellazione;

c) il tipo di operazione;

d) l’oggetto dell’operazione;

e) la quantità;

f) il prezzo unitario;

g) la data e l’ora di esecuzione dell’operazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono consultabili, oltre che dalle società di gestione, esclusivamente dalla Consob.

4. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo intermediario partecipante al mercato.

5. Le società di gestione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati.

6. Le società di gestione trasmettono alla Consob periodici flussi informativi, su supporto elettronico, in cui i dati relativi ai mercati gestiti sono organizzati o elaborati secondo le modalità dalla stessa indicate.

Art. 11
(Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato)

1. Per ogni singola negoziazione, ivi compresa ogni operazione di collocamento eseguita esclusivamente con investitori istituzionali, avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari comunicano i seguenti elementi informativi:

a) strumento finanziario oggetto dell’operazione;

b) data e ora di esecuzione dell’operazione;

c) tipo di operazione;

d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

e) quantità;

f) controparte;

g) indicazione se l’operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi19.

2. Nel caso in cui l’operazione sia conclusa tra intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti dal solo venditore.

2-bis. La comunicazione è effettuata entro il termine di 15 minuti dal momento dell’esecuzione delle singole negoziazioni. Per le negoziazioni aventi ad oggetto obbligazioni, diverse dalle obbligazioni convertibili, la comunicazione è effettuata:

a) entro le ore 13.00 per le operazioni eseguite entro le 12.30;

b) entro il successivo inizio dell’orario giornaliero di funzionamento dei mercati, ovvero dell’orario di funzionamento del mercato nel quale l’intermediario è ammesso, per le operazioni eseguite dopo le 12.30.

Per le negoziazioni aventi ad oggetto azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera h) del regolamento Consob n. 11971 in materia di emittenti, la comunicazione è effettuata entro il successivo inizio dell’orario giornaliero di funzionamento dei mercati, ovvero dell’orario di funzionamento del mercato nel quale l’intermediario è ammesso. La comunicazione è effettuata alla società di gestione di uno dei mercati regolamentati italiani nei quali lo strumento finanziario è negoziato.

2-ter. Nei casi di collocamento nei quali l’intermediario assume un rischio di posizione o esegue una procedura accelerata di raccolta delle adesioni, la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 è effettuata al completamento del collocamento. Qualora il collocamento non si concluda entro il quinto giorno dalla data di assunzione del rischio di posizione da parte dell’intermediario, lo stesso comunica le operazioni concluse fino a quel momento; le negoziazioni successive sono comunicate nei termini previsti al precedente comma 2-bis22.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla società di gestione di uno dei mercati regolamentati italiani nei quali lo strumento finanziario è negoziato. Per le operazioni concluse fuori dell’orario di operatività dei mercati regolamentati, gli obblighi di comunicazione sono assolti dagli intermediari entro il successivo inizio dell’orario giornaliero di funzionamento degli stessi.

4. Gli intermediari ammessi alle negoziazioni in uno dei mercati di cui al comma 3 effettuano la comunicazione alla società di gestione del mercato nel quale sono ammessi. Per le operazioni concluse fuori dell’orario giornaliero di funzionamento di detto mercato, gli obblighi di comunicazione sono assolti dagli intermediari ammessi alle negoziazioni entro il successivo inizio dell’orario giornaliero di funzionamento dello stesso mercato.

5. Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi e le modalità tecniche stabilite dalle società di gestione con il regolamento previsto dall’articolo 62 del Testo Unico.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli intermediari esteri comunque autorizzati alla prestazione in Italia dei servizi di negoziazione limitatamente alle negoziazioni effettuate con o per conto di investitori residenti in Italia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;

- titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

- spezzature;

- contratti a premio e ogni altro strumento finanziario derivato.

Art. 12
(Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione eseguite fuori da tale mercato)

1. Le società di gestione, per ogni singola negoziazione eseguita fuori mercato ad esse comunicata, mettono a disposizione del mercato, con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall’articolo 62 del Testo Unico, i seguenti elementi informativi:

a) strumento finanziario oggetto dell’operazione;

b) quantità scambiata;

c) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

d) data e ora di esecuzione dell’operazione.

2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato entro 45 minuti dall’ora di comunicazione alla società di gestione del mercato effettuata ai sensi dell’articolo 11.

2-bis. Per le operazioni di cui all’articolo 11, comma 2-ter, le società di gestione mettono a disposizione del mercato, nei termini previsti al comma 2 del presente articolo, i seguenti elementi informativi:

a) il quantitativo delle azioni assegnate;

b) il prezzo ovvero il prezzo medio di collocamento;

c) il numero degli investitori istituzionali assegnatari.

3. Gli elementi informativi concernenti le operazioni concluse dopo l’orario giornaliero di funzionamento o per le quali la scadenza dei termini di cui al comma 2 interviene dopo l’orario giornaliero di funzionamento sono messi a disposizione del mercato prima della successiva apertura delle negoziazioni.

Art. 13
(Disposizione transitoria)

1. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, le comunicazioni previste dal medesimo continuano ad essere effettuate27:

a) dagli intermediari ammessi alle negoziazioni, mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni apprestate dalla società di gestione interessata;

b) dagli intermediari non ammessi alle negoziazioni, mediante fax.

2. Sino al 1° giugno 2000, gli elementi informativi di cui all’articolo 12, comma 1, sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall’ora di esecuzione dell’operazione anche con riferimento alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori dell’orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell’articolo 78 del Testo Unico.

 

2.1.4 Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari e accesso degli operatori ai mercati regolamentati

L’articolo 40 della MiFiD stabilisce i requisiti di ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato. In particolare, viene previsto che:

  1. i mercati regolamentati siano dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione;
  2. le regole assicurino che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili;
  3. nel caso degli strumenti derivati, le regole assicurino in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento;
  4. i mercati regolamentati adottino e mantengano dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto comunitario per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc;
  5. i mercati regolamentati si dotino di dispositivi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base alla normativa comunitaria;
  6. i mercati regolamentati siano dotati dei dispositivi necessari per controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione;
  7. un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni comunitarie, possa essere ammesso alla negoziazione in altri mercati regolamentati anche senza il consenso dell'emittente (informazione all'emittente di aver ammesso alla negoziazione i suoi titoli ed assenza di ulteriori obblighi per l'emittente).

Anche in tal caso il Regolamento n. 1287/2006/CE copre aree di rilievo. Ad ogni buon conto, la previsione sub g) risulta già presente nell’ordinamento italiano. Pertanto, il recepimento della MiFID richiede l’inserimento nel Regolamento mercati delle disposizioni sub a), b), c), d), e) e f).

Avuto riguardo alla materia della sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, l’articolo 64 del TUF già prevede il potere delle società di gestione di sospendere ovvero escludere strumenti finanziari dalle negoziazioni. Il Regolamento mercati richiede pertanto solo l’introduzione, da un lato, di una norma che chiarisca che le società di gestione possono sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del mercato regolamentato, tenendo conto degli obiettivi di tutela degli investitori e di ordinato funzionamento del mercato e, dall’altro, di una disposizione che richieda alle società di gestione di rendere pubbliche le decisioni assunte.

Infine, con riferimento all’accesso degli operatori ai mercati, gli articoli 33 e 42 della MiFiD prevedono regole volte all’eliminazione delle restrizioni tecniche e giuridiche all’accesso ai mercati regolamentati affinché tutte le imprese di investimento, gli enti creditizi e chiunque sia in possesso dei requisiti previsti nella Direttiva abbiano le stesse possibilità di divenire membri dei mercati regolamentati secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi.

Nel nostro ordinamento la questione è affrontata, come noto, nell’articolo 25 del TUF. Nell’ambito del regolamento mercati si provvede a recepire quanto previsto dalla Direttiva e, in particolare:

- le società di gestione devono stabilire e mantenere regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, per l’accesso degli operatori al mercato regolamentato;

- le società di gestione devono individuare nel regolamento i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato nonché gli obblighi imposti agli operatori e derivanti dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato, dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato, dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all’articolo 25, comma 1 del Testo Unico che sono operanti nel mercato, dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dagli intermediari autorizzati, a norma dell’articolo 25, comma 2 del Testo Unico e dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato;

- salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, lett. c) del TUF, le società di gestione devono comunicare alla Consob, in occasione dell’avvio dell’operatività del mercato regolamentato, l’elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati.

Infine, per agevolare la finalizzazione delle operazioni transfrontaliere, come già commentato nell’ambito del paragrafo 2.1.3, la direttiva MiFID ha inteso introdurre, all’articolo 34, il diritto per le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento di accedere ai sistemi di compensazione e di regolamento di qualsiasi Stato membro, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano state o meno concluse tramite i mercati regolamentati dello Stato membro in questione. Tale diritto è subordinato alla valutazione, da parte dell'autorità competente per la vigilanza sul mercato regolamentato, che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse in tale mercato tramite un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari. A ciò è stata data attuazione con l’art. 70-bis del TUF. Onde esplicitare l’obbligo di comunicazione alle competenti autorità di vigilanza posto - proprio dal comma 3 del suddetto articolo 70-bis - in capo alle società di gestione circa le designazioni, effettuate dai partecipanti al mercato, dei sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione, è stato inserito il comma 4 all’articolo 11-ter del Regolamento Mercati.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di inserire – nell’ambito del nuovo Capo III avente ad oggetto l’ammissione, sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari e l’accesso degli operatori ai mercati regolamentati - gli articoli 11, 11-bis, 11-ter al Regolamento dei mercati.

Capo III
Ammissione, sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari e accesso degli operatori ai mercati regolamentati

Art. 11
(Ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati)

(in attuazione dell’art. 62, comma 1-ter, lett. a) del TUF)

 

1. Le società di gestione adottano regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili.[art. 40, par. 1 MiFiD]

2. Nel caso di strumenti finanziari derivati, le regole assicurano che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento. [art. 40, par. 2 MiFiD]

3. In aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2, le società di gestione adottano e mantengono:

a) dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto comunitario per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc; [art. 40, par. 3 MiFiD]

b) dispositivi atti ad agevolare ai partecipanti al mercato l'accesso alle informazioni di cui alla lettera a) che sono state pubblicate; [art. 40, par. 3 MiFiD]

c) dispositivi per controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione. [art. 40, par. 4 MiFiD]

4. Le società di gestione adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità ai criteri e alle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.

Art. 11-bis
(Sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati)

(in attuazione dell’art. 62, comma 1-ter, lett. b) del TUF)

1. Le società di gestione possono sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del mercato regolamentato gestito, tenendo conto degli obiettivi di tutela degli investitori e di ordinato funzionamento del mercato. [art. 41, comma 1, par. 1 MiFID]

2. Le società di gestione rendono pubbliche senza indugio, anche attraverso il proprio sito Internet, le decisioni assunte ai sensi del comma 1. [art. 41, par. 1, comma 2 MiFID]

Art. 11-ter
(Accesso degli operatori ai mercati regolamentati e designazioni da parte degli operatori dei sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione)

(in attuazione dell’art. 62, comma 1-ter, lett. a) del TUF e dell’art. 70-bis, comma 3 del TUF)

1. Le società di gestione stabiliscono e mantengono regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, per l’accesso degli operatori al mercato regolamentato. [art. 42 MiFID]

2. Le società di gestione individuano nel regolamento i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato nonché gli obblighi imposti agli operatori derivanti: [art. 42, par. 2 MiFID]

(a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;

(b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;

(c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all’articolo 25, comma 1 del Testo Unico che sono operanti nel mercato;

(d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla precedente lettera c), a norma dell’articolo 25, comma 2 del Testo Unico;

(e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, lett. c) del Testo Unico, le società di gestione comunicano alla Consob, in occasione dell’avvio dell’operatività del mercato regolamentato, l’elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati. Le società di gestione comunicano altresì annualmente alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata dell’elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati gestiti. [art. 42, par. 7 MiFID]

4. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob le designazioni effettuate dagli operatori in merito ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 3 dell’articolo 70-bis del Testo Unico. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d’Italia nel caso di mercati all’ingrosso di titoli di Stato.

 

2.2 Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)

L’art. 14 della MiFID individua una serie di requisiti organizzativi per gli MTF in merito al processo di negoziazione e alla finalizzazione delle operazioni concluse su un MTF. Tali requisiti fanno essenzialmente riferimento:

- all’instaurazione di regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato e di criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini;

- all’instaurazione di regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito del sistema;

- alla fornitura o accertamento che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti (tenuto conto sia della natura degli utenti che dei tipi di strumenti negoziati);

- all’instaurazione e al mantenimento di regole trasparenti, basate su criteri oggettivi che disciplinano l'accesso al sistema;

- all’informazione chiara agli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema;

- all’adozione preventiva di misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema.

A ciò si aggiunge quanto stabilito dall’articolo 26 della MiFID che richiede ai gestori di sistemi multilaterali di negoziazione di predisporre e mantenere dispositivi e procedure efficaci per:

  1. controllare regolarmente l’ottemperanza alle regole del sistema da parte degli utenti;
  2. controllare le operazioni effettuate dagli utenti nel sistema per identificare le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato.

In relazione a tali attività di controllo, viene previsto un obbligo di comunicazione alla Consob delle infrazioni nonché delle informazioni utili al perseguimento degli abusi di mercato.

Come detto in precedenza, il nuovo testo del TUF assegna alla Consob i compiti di:

  1. individuare con regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione nelle materie del processo di negoziazione e finalizzazione delle operazioni, ammissione di strumenti finanziari, informazioni al pubblico e agli utenti e controllo dell’ottemperanza alle regole del sistema;
  2. vigilare, al momento dell’autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.

A tal fine il Regolamento dei mercati richiede di essere modificato per recepire quanto stabilito dagli articoli 14 e 26 della MiFID tenendo presente che l’obbligo di comunicazione delle operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato è già previsto dall’articolo 187-novies del TUF che trova applicazione anche ai soggetti abilitati e alle società di gestione dei mercati regolamentati(2). Inoltre, in considerazione di quanto stabilito dal Considerando 5 della MiFID(3), il nuovo articolo 12-bis del Regolamento prevede:

  • l’applicazione ai gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione degli obblighi di registrazione delle operazioni concluse nell’ambito dei sistemi gestiti;
  • la trasmissione alla Consob di una serie di informazioni relative all’organizzazione e al funzionamento dei sistemi gestiti, ovvero l’elenco degli strumenti finanziari e degli operatori ammessi alla negoziazione, il testo del regolamento adottato ogni qualvolta esso viene modificato, le procedure di vigilanza adottate per assicurare l’integrità del sistema e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché gli eventuali contratti sottoscritti nel caso di esternalizzazione di funzioni inerenti la gestione del sistema.

Viene, infine, prevista l’applicazione – in analogia a quanto richiesto ai mercati regolamentati e tenendo conto delle caratteristiche dei sistemi – delle disposizioni attinenti le misure volte ad assicurare la continuità operativa nonché le norme relative all’esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di inserire i nuovi articoli 12 e 12-bis al Regolamento dei mercati, nell’ambito del nuovo Titolo II-bis denominato "Sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici".

Titolo II-bis
Sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici

Art. 12
(Sistemi multilaterali di negoziazione)

(in attuazione dell’art. 77-bis, comma 1 del TUF)

1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono:

a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini; [art. 14, par. 1 MiFiD]

b) regole trasparenti concernenti i criteri per la selezione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito del propri sistemi; [art. 14, par. 2, comma 1 MiFiD]

c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25, commi 1 e 2 del Testo Unico; [art. 14, par. 4 MiFiD]

d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti; [art. 26, par. 1 MiFiD]

e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito dei sistemi del sistema multilaterale di negoziazione. [art. 14, par. 5 MiFiD]

2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresì a:

a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati; [art. 14, par. 2, comma 2 MiFiD]  

b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema; [art. 14, par. 5 MiFiD]

c) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Consob in merito alla sospensione o esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione; [art. 14, par. 7 MiFiD]

d) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. [art. 26, par. 1 MiFiD]

3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito.

Art. 12-bis
(Obblighi di comunicazione alla Consob da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione)

1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Consob, al momento della richiesta dell’autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi:

a) l’elenco degli strumenti finanziari e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti;

b) le regole di funzionamento del sistema;

c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l’integrità del sistema e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni;

d) le informazioni di cui all’articolo 9 del presente regolamento.

2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l’anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dell’attività di investimento esercitata, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste.

3. Si applica l’articolo 8-bis, commi 3 e 4.

4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

5. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applica l’articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4. [art. 26, comma 2 MiFiD]

6. Le società di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione adempiono agli obblighi di cui all’articolo 9 e 9-bis, commi 2 e 3.

 

2.3 Internalizzatori sistematici

La MiFID fornisce una prima generica definizione di internalizzatore sistematico. Tale definizione trova poi esplicito e dettagliato contenuto nelle norme di livello II contenute nel Regolamento n. 1287/2006/CE. Al riguardo, il nuovo testo del TUF affida alla Consob il compito di disciplinare con regolamento i criteri per l’individuazione degli internalizzatori sistematici nonché i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni.

In tale quadro, il Regolamento dei mercati prevede – in linea con quanto stabilito dal Regolamento n. 1287/2006/CE – che i soggetti che intendono intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica trasmettano alla Consob ogni documento utile da cui emerga con chiarezza che:

  • l’attività riveste un ruolo commerciale importante ed è condotta in base a regole e procedure non discrezionali;
  • l’attività è svolta da personale o mediante un sistema tecnico automatizzato destinato a tale attività, indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo;
  • l’attività è accessibile ai clienti su base regolare e continua.

Rileva sottolineare come la definizione in sé si riferisca ad un’attività dell’impresa di investimento senza alcun riferimento esplicito allo strumento finanziario oggetto dell’internalizzazione sistematica. Ai fini del recepimento delle disposizioni comunitarie, nonché dell’avvio da un punto di vista operativo del regime applicabile agli internalizzatori sistematici, il Regolamento Consob n. 11768 in materia di mercati introduce nel nuovo articolo 12-ter, una disciplina dell’avvio e della cessazione dell’attività di internalizzazione sistematica, a prescindere dallo strumento finanziario oggetto di tale attività. In particolare, viene prevista una comunicazione alla Consob dei seguenti elementi informativi:

  1. ogni documento utile da cui emerga con chiarezza che l’attività riveste un ruolo commerciale importante ed è condotta in base a regole e procedure non discrezionali, che l’attività è svolta da personale o mediante un sistema tecnico automatizzato destinato a tale attività, indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo, che l’attività è accessibile ai clienti su base regolare e continua;
  2. gli strumenti finanziari sui quali intendono svolgere l’attività, distinguendo fra le azioni liquide, altre azioni e strumenti finanziari diversi dalle azioni;
  3. la data di avvio dell’attività per ciascuno strumento finanziario;
  4. il canale di diffusione delle informazioni utilizzato per la pubblicazione delle quotazioni e dei contratti conclusi nella sede di negoziazione gestita.

In concreto, l’attività dell’internalizzatore sistematico trova una disciplina nella MiFID con riferimento al regime di trasparenza per le azioni liquide ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato e per transazioni inferiori alla dimensione standard di mercato. Inoltre, la MiFID - in considerazione della specificità dell’attività svolta dalle imprese di investimento e della natura del sistema di negoziazione offerto - riserva particolare attenzione ai seguenti aspetti che fissano i contorni della disciplina applicabile agli internalizzatori sistematici:

  • la possibilità di decidere la tipologia di clienti ai quali dare accesso alle loro quotazioni (pur non potendo discriminare all’interno delle categorie di clientela);
  • gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione di quotazioni irrevocabili, sono applicati solo alle azioni e per transazioni le cui dimensioni non eccedono quella standard del mercato;
  • gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione, che non trovano applicazione all’operatività dell’impresa di investimento quando questa ha ad oggetto transazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati e del sistema solitamente utilizzato per l’attività di internalizzatore sistematico, contraddistinte dal fatto che sono ad-hoc, saltuarie ed oltre le dimensioni normali del mercato.

Fermo restando il rinvio ai successivi paragrafi per la discussione delle materie connesse agli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione, il Regolamento dei mercati richiede di essere integrato per prevedere:

  1. la possibilità per gli internalizzatori sistematici di individuare, in base alla loro politica commerciale e sulla base di regole chiare e non discriminatorie, gli investitori che possono accedere alle proprie quotazioni, comunicando alla Consob ogni cambiamento nella politica e nelle regole adottate;
  2. la possibilità per gli internalizzatori sistematici di rifiutare l’avvio ovvero interrompere relazioni commerciali con gli investitori sulla base di considerazioni di ordine commerciale ovvero sulla base della situazione dell’investitore in termini di credito, il rischio controparte o il regolamento finale dell’operazione;
  3. la vigilanza della Consob sull’adempimento da parte degli internalizzatori sistematici degli obblighi relativi al regolare aggiornamento delle quotazioni, al mantenimento di prezzi che riflettono le condizioni di mercato prevalenti nonché al rispetto delle condizioni relative al miglioramento del prezzo.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di inserire, al nuovo Titolo II-bis, gli articoli 12-ter e 12-quater al Regolamento mercati.

Titolo II-bis
Sistemi multilaterali di negoziazione ed internalizzatori sistematici

Art. 12-ter
(Avvio e cessazione dell’attività di internalizzazione sistematica)

(in attuazione dell’art. 78, comma 2 del TUF)

1. Fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento n. 11522 in materia di intermediari, i soggetti che, in conformità alle previsioni del Regolamento n. 1287/2006/CE, intendono intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica comunicano alla Consob, almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’operatività in qualità di internalizzatore sistematico:

a) ogni documento utile dal quale emerga con chiarezza che:

  1. l’attività riveste un ruolo commerciale importante ed è condotta in base a regole e procedure non discrezionali;
  2. l’attività è svolta da personale o mediante un sistema tecnico automatizzato destinato a tale attività, indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo;
  3. l’attività è accessibile ai clienti su base regolare e continua.

b) gli strumenti finanziari sui quali intendono svolgere l’attività, distinguendo fra le azioni liquide, altre azioni e strumenti finanziari diversi dalle azioni;

c) la data di avvio dell’attività per ciascuno strumento finanziario;

d) gli investitori che possono accedere alle proprie quotazioni;

e) il canale di diffusione delle informazioni utilizzato per la pubblicazione delle quotazioni e dei contratti conclusi nella sede di negoziazione gestita.

Gli internalizzatori sistematici comunicano tempestivamente alla Consob ogni cambiamento nelle informazioni trasmesse ai sensi del presente comma.

2. Gli internalizzatori sistematici comunicano senza indugio alla Consob l’avvenuta pubblicazione, attraverso il canale di diffusione delle informazioni di cui al comma 1, lettera e), della decisione di cessare l’attività di internalizzazione sistematica per una o più strumenti finanziari. Qualora l’utilizzo del predetto canale non risulti possibile, l’internalizzatore sistematico può utilizzare un canale ugualmente accessibile ai propri clienti e agli altri partecipanti al mercato, dandone tempestiva comunicazione alla Consob.

3. Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso nei sistemi gestiti. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante al sistema.

Art. 12-quater
(Internalizzatori sistematici su azioni)

(in attuazione dell’art. 78, comma 2 del TUF)

1. La Consob mantiene e pubblica un elenco degli internalizzatori sistematici sulle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e provvede agli adempimenti previsti in materia dalle disposizioni comunitarie.

2. Gli internalizzatori sistematici individuano, in base alla loro politica commerciale e sulla base di regole chiare e non discriminatorie, gli investitori che possono accedere alle proprie quotazioni. Tali regole ed ogni loro successivo cambiamento sono tempestivamente comunicate alla Consob. Gli internalizzatori sistematici forniscono alla Consob, su richiesta, l’elenco dei soggetti che accedono alle quotazioni sul sistema gestito. [art. 27, par. 5 MiFiD]

3. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutare l’avvio ovvero interrompere relazioni commerciali con gli investitori in base a considerazioni di ordine commerciale, quali la situazione dell'investitore in termini di credito, il rischio della controparte e il regolamento finale dell'operazione. [art. 27, par. 5 MiFiD]

4. La Consob vigila sull’adempimento da parte dei soggetti che svolgono l’attività di internalizzazione sistematica sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati degli obblighi relativi:

a) al regolare aggiornamento dei prezzi di acquisto e vendita pubblicati ai sensi dell’articolo 13-quinquies nonché sul mantenimento di prezzi che riflettono le condizioni di mercato prevalenti; [art. 27, par. 4, lett. a) MiFiD]

b) al rispetto delle condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui all’articolo 13-quinquies. [art. 27, par. 4, lett. b) MiFiD]

 

2.4 Il regime di transaction reporting

La MiFiD prevede che gli Stati membri mettano in atto tutte le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare l’operatività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l’integrità del mercato. Trattasi del principio sottostante il nuovo regime di transaction reporting, che prevede un obbligo di comunicazione a carico delle imprese di investimento, all’autorità del Paese d’origine di queste ultime, delle transazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati. Anche in tale area, la MiFID concede margini di flessibilità agli Stati membri per l’eventuale estensione del regime di transaction reporting a strumenti finanziari non ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati.

Il nuovo testo del TUF prevede un rinvio al Regolamento Consob:

  1. per la definizione di contenuto, termini e modalità con i quali i soggetti abilitati devono comunicare alla Consob i dettagli delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati;
  2. per l’eventuale estensione degli obblighi di comunicazione di cui alla precedente lettera a) anche a strumenti finanziari non ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati, quando ciò si renda necessario per assicurare la tutela degli investitori.

L’articolo 25 della MiFiD prevede che l’impresa d’investimento comunichi - il più rapidamente possibile e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente la transazione - all’autorità competente del proprio paese d’origine, i dettagli delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un qualsiasi mercato regolamentato europeo. Le autorità competenti provvedono poi ad istituire i meccanismi necessari affinché anche l’autorità competente "del mercato più pertinente(4) per lo strumento finanziario in termini di liquidità" riceva tali informazioni. Tale obbligo di segnalazione si applica a prescindere dall’aver concluso le operazioni su un mercato regolamentato o meno.

Le informazioni in merito alle operazioni effettuate possono pervenire all’autorità competente, a scelta dell’intermediario, attraverso:

  1. una comunicazione diretta dell’impresa d’investimento all’autorità di vigilanza;
  2. una comunicazione da parte di un soggetto terzo che agisce per conto dell’impresa d’investimento;
  3. un sistema di confronto degli ordini o di notifica approvato dall’autorità competente;
  4. il mercato regolamentato o il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale è stata conclusa l’operazione.

Le norme di Livello II contenute nel Regolamento n. 1287/2006/CE forniscono le misure di esecuzione necessarie per dare concreta attuazione al regime di segnalazione sopra delineato. In particolare, tali disposizioni mirano a definire nel dettaglio i metodi e le procedure da seguire per comunicare le operazioni finanziarie, la forma ed il contenuto di tali comunicazioni nonché i criteri per identificare l’autorità competente per il mercato più liquido.

Avuto riguardo ai metodi e alle procedure per la comunicazione delle operazioni, il Regolamento comunitario individua le caratteristiche dei sistemi utilizzati per la segnalazione delle operazioni. In particolare, le segnalazioni devono essere effettuate in forma elettronica e devono rispettare alcune condizioni (sicurezza e confidenzialità dei dati segnalati, meccanismi per l’identificazione e la correzione degli errori nel rapporto di segnalazione, meccanismi per l’autenticazione della fonte della segnalazione, misure precauzionali appropriate per il recupero delle informazioni in caso di system failure).

Con riferimento alla forma e al contenuto delle comunicazioni, il Regolamento stabilisce che le segnalazioni devono contenere le informazioni (specificate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 dello stesso Regolamento) che risultano rilevanti per lo strumento finanziario in questione e per le quali l’autorità competente non dichiara di esserne già in possesso ovvero che risultano comunque disponibili attraverso altri canali. Inoltre, il Regolamento comunitario prevede la possibilità per i Paesi Membri di richiedere informazioni addizionali rispetto a quelle individuate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 quando tali informazioni appaiono necessarie per consentire all’autorità competente di monitorare l’attività dell’impresa di investimento e a condizione che lo strumento finanziario oggetto della segnalazione abbia caratteristiche specifiche per le quali le informazioni nella Tabella 1 non sono sufficienti ovvero le metodologie di negoziazione risultino specifiche alla piattaforma di negoziazione nella quale la transazione ha avuto luogo e presenti caratteristiche non catturate dalle informazioni previste nella Tabella 1. Infine, i Paesi Membri possono richiedere che la segnalazione contenga anche l’indicazione del cliente per conto del quale l’impresa di investimento ha eseguito la transazione.

Il Regolamento mercati recepisce le disposizioni comunitarie in materia (e, in particolare, l’articolo 25 della MiFID) e fornisce i chiarimenti necessari in merito all’effettiva implementazione del nuovo regime delineato anche dal Regolamento n. 1287/2006/CE. A tal fine, il Regolamento Consob chiarisce, in primo luogo, che i soggetti abilitati sono esentati dagli obblighi di comunicazione per le operazioni su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati e concluse sui mercati regolamentati stessi. Nella sostanza, viene esercitata l’opzione per la quale vi può essere un esonero dagli obblighi di transaction reporting qualora l’autorità entri in possesso delle medesime informazioni attraverso altri canali e per diversa finalità di vigilanza.

In merito al contenuto delle segnalazioni, esse dovranno prevedere i seguenti elementi informativi:

a) il codice identificativo del soggetto che effettua la comunicazione;

b) la data e l’ora di esecuzione dell’operazione;

c) l’indicazione se l’operazione è stata conclusa in acquisto o in vendita;

d) l’indicazione se l’operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto, e nell’interesse, di un cliente;

e) il codice identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’operazione;

f) il prezzo unitario, al netto delle eventuali commissioni, e indicazione della valuta nella quale il prezzo è espresso;

g) la quantità;

h) la controparte dell’operazione e l’indicazione della tipologia del cliente.

La Consob non intende allo stato attuale esercitare le opzioni relative alla richiesta di informazioni addizionali rispetto a quelle previste dalla Tabella 1 dell’Allegato 1 del Regolamento comunitario – in linea con quanto previsto nella comunicazione Consob del 24 maggio 2007 - ovvero all’indicazione del cliente per conto del quale l’impresa di investimento ha eseguito la transazione.

Le informazioni potranno, in linea con le disposizioni comunitarie, essere trasmesse attraverso i canali sopra menzionati. Al riguardo, la Consob provvederà ad autorizzare i meccanismi per la comunicazione delle operazioni previsti sub (iii) (sistema di confronto degli ordini o di notifica) qualora essi soddisfino le condizioni previste dal Regolamento comunitario, tenendo anche conto di ogni eventuale autorizzazione già rilasciata al sistema dalle autorità competenti in altri Stati membri dell’Unione Europea.

Si evidenzia l’importanza della "qualità" dei dati ricevuti dalla Consob per l’utilizzo che di tali informazioni si fa a fini di vigilanza e che costituiscono oggetto di flussi di scambio con le autorità in altri Stati Membri. Il problema si pone evidentemente per le operazioni bilaterali fuori mercato in quanto i dati sulle transazioni effettuate sui mercati regolamentati e su MTF sono riscontrati automaticamente nell’ambito dello stesso sistema di negoziazione. In tale quadro, si ritiene opportuno che i dati sulle transazioni pervengano alla Consob già controllati e riscontrati.

Si ritiene opportuno allo stato attuale non esercitare la facoltà di estendere il regime di segnalazione delle operazioni ai titoli non ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati. Trattasi di argomento assai delicato che investe questioni diverse. L’eventuale estensione del regime di reporting anche agli strumenti finanziari non ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato (in linea con quanto consentito dal Considerando 45 della MiFiD) verrà valutata successivamente all’avvio del regime di segnalazione "di base" previsto dall’art. 25 della MiFiD.

In tale contesto rientra anche la questione relativa alla possibilità di applicare il regime di segnalazione ai derivati non quotati con sottostante quotato. Al riguardo, se ne evidenziano le complicazioni nella corretta valorizzazione dei campi richiesti per l’invio delle informazioni, soprattutto a motivo del ricorso sempre più frequente a derivati non standardizzati. Pertanto, si ritiene opportuno allo stato attuale non esercitare la facoltà di estendere il regime di segnalazione delle operazioni anche ai derivati non quotati con sottostante titoli quotati.

Infine, si ricorda come l’articolo 5 del Regolamento comunitario esplicitamente escluda l’esercizio delle opzioni e dei covered warrant dalla definizione di transazione oggetto di reporting e, quindi, in ogni caso tali operazioni risulterebbero escluse (art. 25 della MiFiD e Considerando 45).

 

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di inserire, nell’ambito del nuovo Titolo II-ter denominato "Obblighi di comunicazione delle operazioni e regime di trasparenza", gli articoli 13 e 13-bis al Regolamento dei mercati.

Titolo II-ter
Obblighi di comunicazione delle operazioni e regime di trasparenza

Capo I
Obblighi di segnalazione alla Consob delle operazioni concluse su strumenti finanziari

(in attuazione dell’art. 65, comma 1, lett. b) del TUF)

Art. 13
(Obblighi di segnalazione alla Consob delle operazioni su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati)

1. Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo si applicano ai soggetti abilitati autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) e b) del Testo Unico.

2. I soggetti abilitati che concludono operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunicano i dettagli di tali operazioni alla Consob il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Tale obbligo si applica anche alle operazioni effettuate al di fuori di un mercato regolamentato. [art. 25, par. 3 MiFiD]

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 comprendono le seguenti informazioni:

a) il codice identificativo del soggetto che effettua la comunicazione;

b) la data e l’ora di esecuzione dell’operazione;

c) l’indicazione se l’operazione è stata conclusa in acquisto o in vendita;

d) l’indicazione se l’operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto, e nell’interesse, di un cliente;

e) il codice identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’operazione;

f) il prezzo unitario, al netto delle eventuali commissioni, e indicazione della valuta nella quale il prezzo è espresso;

g) la quantità;

h) la controparte dell’operazione e l’indicazione della tipologia del cliente.

[art. 25, par. 4 MiFiD]

4. I soggetti abilitati sono esentati dagli obblighi di cui al comma 2 per le operazioni su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e ivi concluse. [art. 25, par. 5 MiFID]

5. La Consob mantiene e pubblica un elenco dei codici di identificazione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione per i quali essa rappresenta l’autorità competente e dei soggetti che operano come controparti centrali di tali mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

6. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono trasmesse alla Consob:

a) dai soggetti abilitati stessi o da un terzo che agisce per loro conto;

b) da un sistema di confronto degli ordini o di notifica approvato dalla Consob;

c) dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione i cui sistemi sono stati utilizzati per concludere l'operazione.

[art. 25, par. 5 MiFiD]

7. La Consob verifica che i sistemi di cui al comma 6, lettera b) del presente articolo soddisfino le condizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE e ne pubblica un elenco.

8. I soggetti abilitati adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo in conformità ai criteri e alle disposizioni del Regolamento n. 1287/2066/CE.

9. La Consob stabilisce con comunicazione i requisiti tecnico-informatici dei quali i soggetti abilitati ovvero i soggetti di cui al precedente comma 6 devono disporre ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 13-bis
(Rilascio e scambio di informazioni da parte della Consob)

1. La Consob istituisce i dispositivi necessari per assicurare che anche l'autorità competente del mercato più pertinente per lo strumento finanziario in termini di liquidità riceva le informazioni pervenute ai sensi del comma 2 dell’articolo 13. [art. 25, par. 3 MiFiD]

2. La Consob trasmette le informazioni pervenute, ai sensi dell’articolo 13, dalle banche ed imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia alle autorità competenti dello Stato membro di origine, a meno che queste ultime comunichino alla Consob la decisione di non voler ricevere le informazioni. [art. 25, par. 6 MiFID]

 

2.5  Il regime di trasparenza pre e post-negoziazione sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati

Nel nuovo quadro delineato dalla MiFID, particolare rilievo e assoluta novità rivestono le materie della trasparenza delle negoziazioni e del consolidamento. Gli obiettivi di tutela dell’investitore e di garanzia dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni assumono carattere prioritario: l’investitore ed il partecipante al mercato devono essere messi nelle condizioni di poter valutare in qualunque momento le condizioni disponibili in merito ad un’operazione da loro presa in considerazione e di poter verificare a posteriori le condizioni alle quali tale operazione è stata conclusa. In tal modo, dovrebbe essere raggiunto l’obiettivo di effettiva integrazione dei mercati, rafforzato il processo di formazione dei prezzi e favorito il rispetto effettivo dell’obbligo di esecuzione alle condizioni migliori.

Il regime di trasparenza previsto dalla MiFID trova applicazione al solo mondo delle azioni. Viene nella sostanza predisposto un regime di trasparenza per tutte le operazioni su azioni, indipendentemente dal fatto che siano eseguite da un’impresa di investimento su base bilaterale o tramite mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. La MiFID lascia agli Stati membri margini di flessibilità in tale area prevedendo esplicitamente la possibilità per uno Stato membro di applicare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione a strumenti finanziari diversi dalle azioni (al riguardo si rinvia al successivo paragrafo 2.7).

L’attuale regime in Italia prevede il rinvio ai regolamenti dei mercati regolamentati, soggetti ad approvazione della Consob, per la definizione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione. A ciò si aggiunge quanto stabilito per i sistemi di scambi organizzati (bilaterali e multilaterali) nella Comunicazione Consob del 17 aprile 2003. La presenza della regola di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati ha richiesto poi l’introduzione di un regime di segnalazione delle operazioni effettuate su strumenti ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati ed effettuate al di fuori di essi.

Il regime attualmente in vigore subisce, per effetto della MiFID, un profondo cambiamento. Il nuovo testo del TUF prevede, in materia di trasparenza e consolidamento delle informazioni, due nuovi articoli che operano un rinvio ai regolamenti della Consob:

  1. per la disciplina della trasparenza pre e post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati regolamentati stessi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici (dai soggetti abilitati nel caso della trasparenza post-negoziazione);
  2. per l’eventuale estensione del regime di trasparenza pre e post-negoziazione applicabile alle operazioni su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati;
  3. per la disciplina relativa alla gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati;
  4. per l’individuazione delle misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e la loro pubblicazione.

Gli articoli 27, 28, 29, 30, 44 e 45 della MiFID individuano il regime di trasparenza sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, a carico dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione e degli internalizzatori sistematici. In merito agli obblighi di trasparenza imposti alle imprese di investimento, rileva precisare come:

  • il regime di trasparenza pre-trade per le imprese di investimento si applichi a quelle che rientrano nella definizione di internalizzatori sistematici, per le azioni liquide ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato e per transazioni inferiori alla dimensione standard di mercato;
  • il regime di trasparenza post-trade per le imprese di investimento si applichi a queste ultime a prescindere dal loro essere internalizzatori sistematici.

Il Regolamento mercati opera un generale rinvio alle disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento n. 1287/2006/CE in termini di obblighi a carico di società di gestione di mercati regolamentati, gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e soggetti abilitati. Le modifiche apportate al Regolamento dei mercati attengono soprattutto alle aree per le quali gli Stati membri sono chiamati a fare delle scelte ovvero hanno margini di flessibilità nel recepimento della direttiva.

 

2.5.1 Trasparenza pre-negoziazione per MR ed MTF

In materia di trasparenza pre-negoziazione, la Direttiva stabilisce che gli Stati membri prescrivono quanto meno che i gestori di mercati regolamentati ed MTF rendano pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. Le autorità competenti possono esentare i gestori dei mercati regolamentati e di MTF dall'obbligo di pubblicare le informazioni in base al modello di mercato o al tipo e alle dimensioni degli ordini. In particolare le autorità competenti possono esentare da tale obbligo le operazioni riguardanti volumi che, per le azioni o categorie di azioni negoziate, sono elevati se raffrontati alle dimensioni normali del mercato.

Il Regolamento n. 1287/2006/CE precisa le informazioni che, in relazione alla tipologia del sistema gestito (sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, sistema quote driven, sistema ad asta periodica), le società di gestione dei mercati regolamentati ed i gestori degli MTF devono pubblicare per ciascuna azione ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato. Una sintesi delle informazioni da pubblicare è fornita nella Tabella 1 dell’allegato II del Regolamento comunitario n. 1287/2006/CE. Qualora il sistema gestito non rientri nelle categorie sopra specificate (sistema ibrido), le società di gestione dei mercati regolamentati ed i gestori degli MTF mantengono un livello di trasparenza pre-negoziazione tale da garantire che siano pubblicate informazioni adeguate per quanto concerne sia il livello di prezzo degli ordini o quotazioni sia il livello degli interessi di negoziazione espressi per quell’azione.

Ciò premesso, il Regolamento mercati fornisce le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono derogare ai requisiti di trasparenza pre-negoziazione fissati. Essi fanno riferimento, come detto, al modello di mercato e al tipo di ordine (metodo di negoziazione nel quale il prezzo è determinato in relazione ad un prezzo di riferimento generato da altro sistema ovvero operazioni concordate) nonché alle operazioni di dimensioni elevate (come specificato nella Tabella 2 dell’Allegato II del Regolamento comunitario).

Ai fini della concreta applicazione del regime di trasparenza e della vigilanza della Consob sul rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, il Regolamento mercati prevede la trasmissione alla Consob, da parte delle società di gestione e dei gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, di adeguata informativa in merito:

a) alla tipologia del sistema di negoziazione cui risultano riconducibili i diversi obblighi di trasparenza, secondo quando indicato nel Regolamento n. 1287/2006/CE;

b) alla presenza di un sistema ibrido non riconducibile alle categorie individuate dal citato Regolamento della Commissione Europea e alle relative regole di trasparenza adottate per garantire il rispetto degli obblighi comunitari.

Avuto riguardo ai casi di inapplicabilità degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione, si ritiene di introdurre nel Regolamento alcune disposizioni che stabiliscono la non applicazione del regime di trasparenza menzionato nei casi in cui:

  • il sistema gestito è basato su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo è determinato in relazione ad un prezzo di riferimento generato da un altro sistema e a condizione che tale prezzo di riferimento abbia ampia diffusione e sia generalmente considerato affidabile dai partecipanti al mercato
  • il sistema gestito formalizza operazioni concordate, ciascuna delle quali rispetta le rilevanti disposizioni comunitarie in materia nonché le condizioni specificate nelle regole previste per il mercato regolamentato ed il sistema multilaterale di negoziazione
  • la dimensione dell’ordine è pari o superiore al volume minimo degli ordini specificato nel Regolamento comunitario.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di inserire gli articoli 13-ter e 13-quater nel nuovo Capo II relativo al "Regime di trasparenza pre e post-negoziazione sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati".

Capo II
Regime di trasparenza pre e post-negoziazione sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati

Art. 13-ter
(Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione)

(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 1, lett. a) del TUF)

1. Le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione rendono pubbliche, per ciascuna azione ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato, quantomeno le informazioni di cui al Regolamento n. 1287/2007/CE. Una sintesi delle informazioni da pubblicare conformemente alla disciplina comunitaria in materia sono indicate nella tabella 1 dell’allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 29, par. 1 e art. 44, par. 1 MiFID]

2. Ai fini dell’applicazione del regime di trasparenza di cui al comma 1, le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione forniscono alla Consob, rispettivamente in occasione della definizione delle regole del mercato regolamentato ovvero in occasione della trasmissione delle regole di funzionamento del sistema multilaterale di negoziazione, adeguata informativa in merito:

a) alla tipologia del sistema di negoziazione cui risultano riconducibili gli obblighi di trasparenza di cui tabella 1 dell’allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE;

b) alla presenza di un sistema ibrido non rientrante nelle categorie previste alla lettera a). In tal caso, le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione evidenziano le specifiche regole di trasparenza adottate e garantiscono il rispetto degli obblighi comunitari in materia.

Art. 13- quater
(Casi di inapplicabilità degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione)

(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 1, lett. a) del TUF)

1. Gli obblighi di cui all’articolo 13-ter non si applicano nei casi in cui:

a) il sistema gestito è basato su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo è determinato in relazione ad un prezzo di riferimento generato da un altro sistema e a condizione che tale prezzo di riferimento abbia ampia diffusione e sia generalmente considerato affidabile dai partecipanti al mercato;

b) il sistema gestito formalizza operazioni concordate, ciascuna delle quali rispetta le rilevanti disposizioni comunitarie in materia nonché le condizioni specificate nelle regole previste per il mercato regolamentato ed il sistema multilaterale di negoziazione.

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettera b), per operazioni concordate si intendono quelle operazioni che soddisfano i requisiti e le condizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.

3. Gli obblighi di cui all’articolo 13-ter possono non applicarsi quando la dimensione dell’ordine è pari o superiore al volume minimo degli ordini specificato nella tabella 2 dell’allegato 2 del Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 29, par. 2 e art. 44, par. 2 MiFiD]

 

2.5.2  Trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici

I requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le imprese di investimento si applicano alle operazioni:

- su azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le quali esse sono internalizzatori sistematici;

- su azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le quali esiste un mercato liquido;

- per quantitativi fino alla dimensione standard di mercato.

Vi è quindi, in primo luogo, l’esplicita considerazione, in presenza di determinate condizioni, delle imprese di investimento quali piattaforme di negoziazione e, in quanto tali, destinatarie di una disciplina specifica che attiene soprattutto alla trasparenza e alla gestione degli ordini dei clienti.

Il Regolamento n. 1287/2006/CE fornisce i dettagli necessari per la corretta ed uniforme applicazione del regime di trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici. A tal fine, il Regolamento comunitario interviene, fra le altre cose, nelle materie seguenti:

  1. determinazione delle azioni liquide e dimensione standard del mercato. Le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato sono considerate aventi un mercato liquido se sono oggetto di negoziazioni giornaliere, con un flottante non inferiore a 500 milioni di euro e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: (i) il numero medio giornaliero di operazioni per l’azione in questione non è inferiore a 500; (ii) il controvalore medio giornaliero degli scambi per l’azione in questione non è inferiore a 2 milioni di euro. Gli Stati membri possono specificare che entrambe tali condizioni devono essere soddisfatte. Al fine di determinare la dimensione standard del mercato per le azioni liquide, le azioni vengono raggruppate in categorie in funzione del valore medio degli ordini eseguiti, in conformità alla tabella 3 dell’allegato II del Regolamento della CE;
  2. individuazione degli ordini al dettaglio. Il Regolamento della CE stabilisce che un ordine è di dimensioni maggiori di quelle abitualmente considerate da un investitore al dettaglio se supera i 7.500 euro;
  3. quotazioni che riflettono le condizioni prevalenti del mercato. Per tali intendendosi una o più quotazioni prossime in termini di prezzo a quotazioni comparabili per la stessa azione su altre sedi di negoziazione;
  4. esecuzione degli ordini. Vengono forniti chiarimenti in merito alle circostanze nelle quali l’esecuzione in vari titoli fa parte di una sola operazione (i.e. operazione di portafoglio riguardante 10 o più titoli), un ordine è soggetto a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato (i.e. un ordine che non è né un ordine relativo all’esecuzione di un’operazione al prezzo di mercato prevalente né un ordine con limite di prezzo) e il numero o volume degli ordini supera notevolmente la norma (i.e. se l’internalizzatore sistematico non può dare esecuzione agli ordini senza esporsi ad un rischio eccessivo).

Anche in tal caso, il Regolamento mercati, da un lato, recepisce quanto stabilito dall’articolo 27 della MiFID e, dall’altro, opera un rinvio generale alle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento n. 1287/2006/CE. A ciò si aggiunge l’indicazione esplicita che, ai fini della determinazione delle azioni liquide, devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni relative alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati:

  1. l’essere oggetto di negoziazioni giornaliere;
  2. numero medio giornaliero di operazioni non inferiore a 500 ovvero controvalore medio giornaliero degli scambi non inferiore a 2 milioni di euro;
  3. flottante non inferiore a 500 milioni di euro.

Nella sostanza, un’azione è considerata liquida se, rispetto al criterio sub b), soddisfa il requisito del numero medio giornaliero di operazioni non inferiore a 500 oppure quello del controvalore medio giornaliero degli scambi non inferiore a 2 milioni di euro.

Infine, avuto riguardo alla politica di gestione degli ordini con limite di prezzo da parte dei soggetti abilitati, il Regolamento Consob n. 11768 rinvia al Regolamento n. 11522 in materia di intermediari e recepisce quanto previsto dall’art. 22, paragrafo 2 della Direttiva ovvero l’esonero dall’obbligo di comunicazione nel caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di inserire i seguenti articoli 13-quinquies e 13-sexies:

Art. 13-quinquies
(Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici)

(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 1, lett. a) del TUF)

 

1. I soggetti abilitati pubblicano quotazioni irrevocabili sulle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le quali:

a) esiste un mercato liquido conformemente alle disposizioni comunitarie in materia;

b) essi sono internalizzatori sistematici, secondo quanto comunicato alla Consob ai sensi dell’articolo 12-ter;

c) l’operazione si caratterizza per essere di dimensioni inferiori alla dimensione standard di mercato in conformità a quanto stabilito nella tabella 3 dell’allegato 2 del Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 27, par. 1, comma 2 MIFiD]

2. Nel caso di azioni per le quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano le loro quotazioni alla clientela su richiesta. [art. 27, par. 1, comma 1 MIFiD]

3. Ai fini del presente articolo, le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato sono considerate come aventi un mercato liquido se sono oggetto di negoziazioni giornaliere, con un flottante non inferiore a cinquecento milioni di euro e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il numero medio giornaliero di operazioni per l’azione in questione non è inferiore a cinquecento;

b) il controvalore medio giornaliero degli scambi per l’azione in questione non è inferiore a due milioni di euro.

4. Gli internalizzatori sistematici decidono in merito al quantitativo o ai quantitativi delle loro quotazioni. Per una particolare azione, ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e/o di vendita per un quantitativo o quantitativi che potrebbero corrispondere alle dimensioni standard del mercato per la categoria di azioni alla quale l'azione appartiene. Il prezzo o i prezzi riflettono le condizioni prevalenti di mercato per quell'azione, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 27, par. 1, comma 3 MIFiD]

5. Gli internalizzatori sistematici possono:

a) in qualsiasi momento, aggiornare le proprie quotazioni; [art. 27, par. 3, comma 1 MIFiD]

b) in condizioni eccezionali di mercato ed in conformità alle disposizioni comunitarie in materia, ritirare le proprie quotazioni. [art. 27, par. 3, comma 1 MIFiD]

6. Gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai propri clienti in relazione alle azioni per le quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l'ordine. [art. 27, par. 3, comma 2 MIFiD]. Essi possono eseguire gli ordini che ricevono dai propri clienti professionali:

a) ad un prezzo migliore in casi giustificati, a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblicata prossima alle condizioni di mercato e gli ordini risultino superiori a settemilacinquecento euro; [art. 27, par. 3, comma 3 MIFiD]

b) a prezzi diversi da quelli quotati e senza doversi conformare alle condizioni stabilite alla lettera a), quando l'esecuzione in vari titoli fa parte di una sola transazione ovvero gli ordini sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato. [art. 27, par. 3, comma 4 MIFiD]

7. Nel caso in cui un internalizzatore sistematico, che effettua un'unica quotazione oppure la cui quotazione più elevata è inferiore alle dimensioni del mercato, riceve da un cliente un ordine più consistente della sua quotazione, ma inferiore alle dimensioni standard del mercato, l’internalizzatore sistematico può decidere di eseguire quella parte dell'ordine eccedente rispetto alla sua quotazione purché l'ordine sia eseguito al prezzo quotato, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni di cui al comma 6. [art. 27, par. 3, comma 5 MIFiD]

8. Nei casi in cui l'internalizzatore sistematico fa una quotazione diversificata e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie che sceglie di eseguire, l'ordine è eseguito applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13-sexies e all’articolo 49 del Regolamento n. 11522, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni di cui al comma 6. [art. 27, par. 3, comma 5 MIFiD]

9. Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente, gli internalizzatori sistematici possono limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Gli internalizzatori sistematici possono inoltre limitare, in modo non discriminatorio e ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 13-sexies e all’articolo 49 del Regolamento n. 11522, il numero totale delle transazioni dei diversi clienti nello stesso momento e soltanto quando il numero e/o il volume degli ordini cercato dai clienti supera notevolmente la norma. [art. 27, par. 6 MiFiD]

10. Gli internalizzatori sistematici adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità ai criteri e alle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.

Art. 13-sexies
(Gestione degli ordini con limite di prezzo)

(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 3 del TUF)

1. I soggetti abilitati sono esentati dagli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 49, comma 2 del Regolamento n. 11522 in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 22, par. 2 MiFID]

 

2.5.3  Trasparenza post-negoziazione

La MiFID richiede agli Stati membri di prevedere che le imprese di investimento ed i gestori di mercati regolamentati ed MTF rendano pubblici, per le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, almeno il prezzo, il volume e il momento di esecuzione delle operazioni concluse nell'ambito dei sistemi. Anche in tal caso, i dati di tali operazioni devono essere resi pubblici a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale. L'autorità competente può autorizzare detti soggetti a differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni. In particolare, l'autorità competente può autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni riguardano volumi che, per tali azioni o categorie di azioni, sono elevati se raffrontati alle dimensioni normali del mercato.

In attuazione di quanto previsto dal nuovo testo del TUF, il Regolamento mercati recepisce le pertinenti disposizioni della MiFID (articoli 28, 30 e 45) e del Regolamento n. 1287/2006/CE. In particolare, i soggetti abilitati, le società di gestione di mercati regolamentati e i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione dovranno rendere pubbliche - per le operazioni relative alle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati e concluse nell’ambito dei sistemi gestiti - le seguenti informazioni:

  1. giorno e ora di negoziazione, identificativo dello strumento finanziario, prezzo, quantità e sede di negoziazione;
  2. l’indicazione, se pertinente, del fatto che lo scambio è determinato da fattori diversi dal prezzo corrente di mercato;
  3. l’indicazione, se pertinente, del fatto che si tratta di un’operazione concordata;
  4. qualsiasi eventuale modifica delle informazioni precedentemente divulgate.

Tali informazioni devono essere pubblicate con riferimento a ciascuna operazione o in forma aggregata riportando il volume ed il prezzo delle operazioni relative alla medesima azione eseguite allo stesso prezzo e nello stesso momento.

Parimenti, il Regolamento Consob recepisce quanto previsto dal Regolamento comunitario in merito alla possibilità per l’internalizzatore sistematico di utilizzare, dandone preventiva comunicazione alla Consob, l’acronimo "SI" al posto dell’indicazione della sede di negoziazione al rispetto di alcune condizioni.

Infine, il Regolamento in esame provvede a chiarire i seguenti aspetti:

  1. per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di pubblicazione delle informazioni è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti;
  2. quando si tratta di un’operazione fra un soggetto abilitato che negozia per conto proprio ed un cliente dello stesso e le dimensioni dell’operazione sono pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili (quali specificate nel Regolamento comunitario e riportate integralmente nel Regolamento mercati in esame), i soggetti abilitati, le società di gestione di mercati regolamentati e i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione possono differire la pubblicazione delle informazioni dovute secondo la tempistica indicata nel citato regolamento.

Viene, quindi, esercitata l’opzione lasciata agli Stati membri di consentire, al rispetto di determinate condizioni, il differimento della pubblicazione delle informazioni post-negoziazione.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di inserire il nuovo articolo 13-septies al Regolamento dei mercati.

Art. 13-septies
(Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione ed i soggetti abilitati)

(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 1, lett. b) del TUF)

1. Il presente articolo si applica, laddove non diversamente indicato, ai soggetti abilitati, alle società di gestione dei mercati regolamentati e ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione.

2. I soggetti di cui al comma 1, per le operazioni che hanno concluso ovvero che sono state concluse nell’ambito del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione e relativamente alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, rendono pubbliche le informazioni di cui all’articolo 27 del Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 30, par. 1 e art. 45, par. 1, comma 1 MiFiD]

3. Un internalizzatore sistematico, che ha effettuato alla Consob la comunicazione prevista dall’articolo 12-ter, può utilizzare, dandone preventiva comunicazione alla Consob, l’acronimo "SI" anziché l’indicazione della sede di negoziazione, a condizione che:

a) l’operazione i cui dettagli vengono pubblicati è stata eseguita in qualità di internalizzatore sistematico sull’azione oggetto dell’operazione;

b) l’internalizzatore sistematico metta a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia, i dati aggregati trimestrali relativi alle operazioni eseguite in qualità di internalizzatore sistematico per quella azione e per ciascun giorno di negoziazione del trimestre civile.

4. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l’obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.

5. Le società di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che essi utilizzano per divulgare le informazioni di cui al comma 2, ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare i dettagli delle proprie operazioni sulle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. [art. 45, par. 1, comma 2 MiFiD]

6. I soggetti di cui al comma 1 possono differire, secondo quanto indicato nella tabella 4 dell’allegato 2 del Regolamento n. 1287/2006/CE, la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 a condizione che:

a) si tratti di un’operazione fra un soggetto abilitato che negozia per conto proprio ed un cliente dello stesso;

b) le dimensioni dell’operazione sono pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili, quali specificate nella tabella 4 dell’allegato 2 del Regolamento n. 1287/2006/CE. [art. 30, par. 2 e art. 45, par. 2 MiFiD]

7. La Consob approva le misure proposte, ed ogni modifica alle stesse, da parte delle società di gestione e dei soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione per la pubblicazione differita delle operazioni concluse sui mercati regolamentati e sui sistemi gestiti, rispettivamente in sede di approvazione del regolamento del mercato ovvero in occasione dell’avvio dell’operatività del sistema. Tali misure sono comunicate chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori. [art. 30, par. 2 e art. 45, par. 2 MiFiD]

8. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità ai criteri e alle disposizioni del regolamento n. 1287/2006/CE.

 

2.5.4  La pubblicazione delle informazioni ed il consolidamento delle informazioni

La MiFID raccomanda agli Stati membri di eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento a livello europeo delle pertinenti informazioni e della relativa pubblicazione (Considerando 34 della Direttiva).

Il TUF prevede che - al fine di assicurare che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e le imprese di investimento sono tenuti a rendere pubblici – la Consob, sentita la Banca d’Italia, individui con regolamento le misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni.

Su mandato della Commissione Europea, il CESR ha predisposto un documento in materia di consolidamento e pubblicazione delle informazioni. Il documento CESR di livello III in materia non impone obblighi addizionali ad imprese di investimento, sistemi multilaterali e mercati regolamentati ma fornisce linee guida e raccomandazioni per aiutare tali soggetti a comprendere la visione e l’interpretazione che le Autorità danno agli obblighi della Direttiva. Tale documento copre diverse aree fra le quali la qualità dei dati, i meccanismi per la pubblicazione, la disponibilità delle informazioni e il formato dei dati. La Consob provvederà con successiva comunicazione a fornire indicazioni rispetto a quanto stabilito dalle misure di livello III in materia di consolidamento.

La MiFID, come noto, consente alle imprese di investimento di scegliere il canale di pubblicazione delle informazioni pre e post-negoziazione fra:

  • le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
  • le strutture di un soggetto terzo;
  • dispositivi proprietari.

Tale flessibilità nel canale di pubblicazione introduce la possibilità che l’informazione sulle negoziazioni risulti frammentata. Tale rischio, se non gestito adeguatamente, pone evidentemente in crisi l’intero regime di trasparenza disegnato dalla MiFID e gli obiettivi che con esso si intendono perseguire.

Al fine di assicurare un efficiente processo di formazione dei prezzi e di facilitare l’implementazione ed il monitoraggio della best execution, le informazioni pubblicate attraverso l’utilizzo di diversi canali deve essere affidabile e strutturata in modo da consentire un’analisi comparata dei prezzi registrati nelle diverse trading venue. L’informazione deve inoltre essere disponibile in un formato tale da risultare facilmente consolidabile e in grado di essere compresa facilmente ed acquisita a costi ragionevoli.

Fermi restando i principi e le raccomandazioni sopra riportate nell’ambito delle misure di livello III del CESR, il nuovo articolo 13-octies del Regolamento mercati riporta gli adempimenti per la pubblicazione e l’accessibilità al pubblico delle informazioni, in linea con quanto stabilito dalla MiFID e dal Regolamento n. 1287/2006/CE.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di inserire il nuovo articolo 13-octies al Regolamento dei mercati.

Art. 13-octies
(Pubblicazione e accessibilità al pubblico delle informazioni)

(in attuazione dell’art. 79-ter del TUF)

1. Le informazioni pre e post-negoziazione di cui agli articoli 13-ter, 13-quinquies e 13-septies sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano le informazioni di cui agli articoli 13-ter e 13-quinquies durante il normale orario di contrattazione, in conformità alle disposizioni e ai criteri stabiliti nel Regolamento n. 1287/2006/CE. L’obbligo di cui al presente comma si considera adempiuto se le informazioni sono pubblicate non appena accessibili durante l’orario di contrattazione della sede di negoziazione e rimangono accessibili fino al loro aggiornamento.

3. Le informazioni pre-negoziazione sono messe a disposizione del pubblico per quanto possibile in tempo reale.

4. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali:

a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;

b) le strutture di un soggetto terzo;

c) dispositivi propri.

Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Consob, entro il 1° ottobre 2007 e successivamente in occasione di ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 13-ter, 13-quinquies e 13-septies.

5. Le società di gestione danno accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni pre e post-negoziazione ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare i dettagli delle operazioni sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, ai sensi degli articoli 13-quinquies e 13-septies.

 

2.6  Flussi informativi alla Consob in relazione ai calcoli e alle stime necessarie ai fini dell’implementazione del regime di trasparenza

Come noto, ai fini dell’implementazione del regime di trasparenza, è prevista l’effettuazione di calcoli e stime – in linea con quanto stabilito dall’articolo 33 del Regolamento n. 1287/2006/CE. Essi attengono, in estrema sintesi, al controvalore medio giornaliero degli scambi, al numero medio giornaliero delle operazioni, al flottante e al valore medio degli ordini eseguiti. Il medesimo articolo del Regolamento comunitario prevede la pubblicazione di tali informazioni.

Il nuovo articolo 13-novies del Regolamento mercati rinvia al Regolamento n. 1287/2006/CE per la disciplina degli adempimenti per l’effettuazione dei calcoli e per la pubblicazione.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di inserire il nuovo articolo 13-novies al Regolamento dei mercati.

Art. 13-novies
(Calcoli e stime per l’applicazione del regime di trasparenza pre e post-negoziazione sulle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati)

1. Ai fini dell’applicazione del regime di trasparenza di cui agli articoli 13-ter, 13-quinquies e 13-septies, la Consob pubblica le informazioni di cui al Regolamento n. 1287/2006/CE.

 

2.7  Il regime di trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati

Si è avuto modo di accennare nel paragrafo introduttivo al fatto che la direttiva (Considerando 46) consente agli Stati membri di prevedere un regime di trasparenza pre e post-negoziazione per strumenti finanziari diversi dalle azioni. Il nuovo testo del TUF affida alla Consob il compito di estendere in tutto o in parte il regime di trasparenza applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, quando ciò si renda necessario per assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell’investitore.

Certamente la questione riveste particolare rilevanza soprattutto in considerazione dell’impatto che può avere l’adozione isolata (non perseguita anche da altri Stati membri) da parte dell’Italia di un regime di trasparenza, ad esempio, per le obbligazioni.

Pur tuttavia, la mancata previsione di un regime di trasparenza per strumenti finanziari diversi dalle azioni significa nei fatti una diminuzione sostanziale dei livelli di trasparenza attualmente presenti in Italia.

Il regime di trasparenza in Italia ha per oggetto tutti gli strumenti finanziari. Fonti normative rilevanti al riguardo sono il TUF, il Regolamento Consob n. 11768 in materia di trasparenza post-negoziazione per le operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati nonché la Comunicazione Consob sui sistemi di scambi organizzati dell’aprile 2004. Questo non significa affatto non riconoscere le peculiarità dei diversi strumenti finanziari. Il fatto che un regime di trasparenza debba tenere conto delle caratteristiche dello strumento finanziario, oltre che della microstruttura del mercato, allo stato attuale è confermato dalla regolamentazione: le società di gestione prevedono contenuti e tempistica per la trasparenza differenziati in ragione degli strumenti e lo stesso Regolamento Consob in materia di mercati ha previsto una tempistica diversa per l’informazione post negoziazione nel caso di operazioni fuori mercato su obbligazioni.

Lo sviluppo che ha avuto il mercato obbligazionario in questi ultimi anni e le criticità che sono emerse sollecitano peraltro alcune riflessioni in merito alle specifiche caratteristiche che tale mercato sta assumendo.

La questione ha ricevuto specifica e tempestiva attenzione da parte della Commissione Europea che, al riguardo, ha provveduto ad effettuate una consultazione ("call for evidence") lo scorso settembre 2006 e ha assegnato al CESR il compito di effettuare alcune analisi in materia volte ad evidenziare le caratteristiche dei mercati obbligazionari europei nonché i regimi di trasparenza attualmente in vigore nei diversi Stati membri.

Un’analisi condotta dal CESR in merito alle scelte effettuate in materia da altro Stati membri evidenzia l’intenzione di procedere al mantenimento degli attuali requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione previsti per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione.

Tutto ciò premesso, in attesa che si pervenga ad un approccio europeo in materia, si è ritenuto opportuno non sottovalutare l’importanza dell’attuale livello di trasparenza disponibile in Italia sugli strumenti finanziari diversi dalle azioni. Pertanto, il Regolamento mercati:

  1. lascia ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione l’individuazione di adeguati requisiti pre e post-negoziazione, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, del tipo di strumento finanziario negoziato e del tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio;
  2. lascia ai soggetti che intendono intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica (in conformità con la definizione ed i criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento n. 1287/2006/CE) su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati l’individuazione di regole di trasparenza pre e post-negoziazione con riferimento a detti strumenti finanziari;
  3. chiede ai soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati, di rendere pubbliche le informazioni relative al giorno e ora di negoziazione, all’identificativo dello strumento finanziario, al prezzo e alla quantità dell’operazione conclusa e alla sede di negoziazione in cui l’operazione è stata conclusa. Tali informazioni devono essere pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro il successivo inizio dell’orario giornaliero di contrattazione del soggetto abilitato, in similitudine a quanto previsto oggi per i titoli obbligazionari quotati.

* * *

Pertanto, si è ritenuto opportuno introdurre i nuovi articolo 13-decies, 13-undecies e 13-duodecies al Regolamento mercati nell’ambito del nuovo Capo III in materia di "Regime di trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati".

Capo III
Regime di trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati

Art. 13-decies
(Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione)

(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 2 del TUF)

1. Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, del tipo di strumento finanziario negoziato e del tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio. [Considerando 46 MiFID]

2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

Art. 13-undecies
(Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici)

(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 2 del TUF)

1. I soggetti che intendono intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, in conformità con la definizione ed i criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono regole di trasparenza pre e post-negoziazione con riferimento a detti strumenti finanziari.

2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

Art. 13-duodecies
(Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati)

(in attuazione dell’art. 79-bis, comma 2 del TUF)

1. I soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati rendono pubbliche le seguenti informazioni:

a) giorno e ora di negoziazione;

b) identificativo dello strumento finanziario;

c) prezzo e quantità dell’operazione conclusa;

d) identificativo della sede di negoziazione in cui l’operazione è stata conclusa.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro il successivo inizio dell’orario giornaliero di contrattazione del soggetto abilitato. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

3. Si applicano il comma 4 dell’articolo 13-septies ed il comma 5 dell’articolo 13-octies.

 

2.8  Liquidazione delle insolvenze di mercato

Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla MiFID, gli articoli 14 e 17 aventi ad oggetto, rispettivamente, le definizioni e la procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato richiedono di essere modificati per sopprimere il riferimento agli elementi caratterizzanti le operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e ai blocchi così come definiti nel regime ante-MiFID.

* * *

Pertanto, si è ritenuto opportuno modificare gli articoli 14 e 17 del Regolamento mercati provvedendo anche ad una loro più corretta collocazione all’interno di un nuovo Titolo II-quater.

Capo IV Titolo II-quater
Liquidazione delle insolvenze di mercato

Art. 14
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;

b) «liquidatore»: il soggetto partecipante al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all’articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

c) «aderente»: il soggetto partecipante ai sistemi di garanzia basati su controparte centrale, di cui all’articolo 1, lettera n) della disciplina dei sistemi di garanzia;

d) «controparte centrale»: soggetto che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari si interpone tra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparte esclusiva riguardo ai loro ordini di trasferimento;

e) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del Testo Unico;

f) «procedure esecutive»: le procedure disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l’esecuzione di operazioni concluse nei mercati regolamentati che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;

g) «sistemi RRG»: i sistemi di riscontro e rettifica giornalieri che fungono da canale esclusivo per l’acquisizione delle istruzioni di regolamento da parte dei servizi di liquidazione;

h) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all’articolo 61 del Testo Unico, i gestori dei sistemi RRG, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico;

i) «blocchi»: gli ordini aventi ad oggetto i quantitativi di strumenti finanziari indicati nell’articolo 6, comma 1, lettera d);

j) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione, nonché il servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all’articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

k) «disciplina dei sistemi di garanzia»: il provvedimento recante la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del Testo Unico;

l) «fondi di garanzia dei contratti»: i fondi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all’articolo 68 del Testo Unico;

m) «sistemi di garanzia»: i fondi di garanzia dei contratti e i sistemi di garanzia basati su controparte centrale di cui all’articolo 1 della disciplina dei sistemi di garanzia;

n) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 210/2001.

Art. 17
(Procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato)

1. La procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato si applica limitatamente alle fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), e al comma 4, lettera a), nei seguenti casi:

a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, aventi un intervallo di regolamento superiore a quello stabilito nei mercati regolamentati italiani di riferimento;

b) operazioni relative a blocchi concluse a prezzi che si discostano in misura superiore al 10% dal minimo e massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;

c) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, diverse dai blocchi, a prezzi non compresi tra il minimo ed il massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;

d) compensi, contratti a termine in accensione e contratti a premio conclusi fuori dei mercati regolamentati;

e) operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato italiano;

(…)

 

2.9  Realizzazione di collegamenti con mercati esteri

Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla MiFID, l’articolo 18-bis avente ad oggetto la realizzazione di collegamenti con i mercati esteri subisce alcune modifiche:

  • adeguamento terminologico per il non più attuale riferimento ai sistemi di scambi organizzati;
  • razionalizzazione terminologica attraverso il riferimento ai soggetti abilitati nell’ambito del comma 2, quali soggetti obbligati a comunicare a Consob l’avvenuto collegamento con i mercati esteri;
  • soppressione dei commi 4 e 6 per la loro non attualità nel nuovo contesto di riferimento delineato dalla Direttiva;
  • eliminazione del comma 5 per effetto del suo spostamento fra le definizioni contenute all’articolo 2 del regolamento mercati.

* * *

Pertanto, si è ritenuto opportuno modificare l’articolo 18-bis provvedendo anche ad una sua più corretta collocazione all’interno di un nuovo Titolo II-quinquies al Regolamento mercati.

Titolo II-quinquies
Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri ed estensione dell’operatività in altri Stati membri

Art. 18-bis
(Comunicazioni alla Consob in merito alla realizzazione di collegamenti con i mercati esteri ed estensione dell’operatività in altri Stati membri)

1. Le società di gestione e gli organizzatori di sistemi di scambi organizzati previsti dall’articolo 78 del Testo Unico comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall’inizio dell’operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell’allegato 1.

2. Le società di intermediazione mobiliare, le succursali delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, le banche italiane e le succursali delle banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, I soggetti abilitati comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici l’avvenuto collegamento con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall’inizio dell’operatività dei predetti collegamenti telematici in detti mercati la comunicazione riportata nell’allegato 2.

3. Con le modalità e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono comunicati alla Consob la cessazione dell’operatività dei collegamenti telematici realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati.

4. Le società di gestione comunicano alla Consob l’estensione dell’operatività in altri Stati comunitari ai sensi dell’articolo 67, comma 5 del Testo Unico. La comunicazione specifica gli stati membri nei quali si intende estendere la propria operatività ed è effettuata 30 giorni prima dell’avvio di detta operatività.

4. Ai fini del presente articolo si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato estero di proposte negoziali.

5. Si intendono per "mercati esteri" i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 67, commi 1 e 2, del Testo Unico ed ogni altro sistema per la negoziazione di strumenti finanziari, gestito da soggetti aventi sede legale all’estero, organizzato secondo regole e strutture che consentano, in via continuativa o periodica, di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte con le modalità previste dal sistema.

6. I collegamenti telematici già operativi al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni sono comunicati alla Consob, con le modalità indicate nei commi precedenti, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

2.10  Condizioni per la quotazione di determinate società

Al riguardo, non sono necessarie modifiche all’articolato. Tuttavia, si è ritenuto opportuno ridenominare la sezione del Regolamento cui gli articoli 18-ter, 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies appartengono. In particolare, gli articoli citati in merito alle "Condizioni per la quotazione di determinate società" troveranno spazio nell’ambito del nuovo Titolo II-sexies.

 

2.11  Integrità dei mercati

Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla MiFID, gli articoli 63 e 64 aventi ad oggetto, rispettivamente, i soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette e l’identificazione delle operazioni sospette subiscono un mero adeguamento terminologico per il non più attuale riferimento ai sistemi di scambi organizzati.

* * *

Pertanto, si è ritenuto opportuno modificare gli articoli 63 e 64 del Regolamento mercati.

Capo IV
Operazioni sospette

Art. 63
(Soggetti tenuti alla segnalazione)

1. I soggetti indicati nell’art. 187-nonies del Testo unico effettuano le segnalazioni ivi previste alla Consob per le operazioni sospette da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati, nei sistemi di scambi organizzati multilaterali di negoziazione, ovvero nelle altre piattaforme di negoziazione da essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell’articolo 180, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico. Formano oggetto della segnalazione le operazioni e gli ordini non eseguiti.

2. Non sono tenuti agli obblighi previsti dal comma 1 le imprese di investimento comunitarie, le banche comunitarie e le società di gestione armonizzate che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 64
(Identificazione delle operazioni sospette)

1. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:

a) gli elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-bis della parte V del Testo unico;

b) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate come previste dall’articolo 114 del Testo unico e norme regolamentari di attuazione;

c) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni definite dall’articolo 181, comma 2, del Testo unico e dall’articolo 61;

d) gli elementi e le circostanze indicati nell’articolo 62;

e) gli esempi di manipolazione del mercato indicati nell’Allegato 4 e gli ulteriori esempi elaborati a livello comunitario:

f) gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario.

2. I soggetti abilitati tenuti alla segnalazione e gli agenti di cambio adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.

3. I soggetti abilitati e le società di gestione del mercato che organizzano gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali di negoziazione o altre piattaforme di negoziazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.

 

3. Allegati al Regolamento n. 11768 in materia di mercati

Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla MiFID, gli allegati 1 e 2 aventi ad oggetto rispettivamente lo "Schema di comunicazione di collegamenti da parte delle società di gestione" e lo "Schema di comunicazione di collegamenti da parte degli intermediari" sono stati modificati per il non più attuale riferimento ai sistemi di scambi organizzati.

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Alla luce delle precedenti considerazioni, si è ritenuto di modificare gli allegati 1 e 2.

ALLEGATO 1

Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte delle società di gestione e degli organizzatori di scambi

1. Dichiarante (società di gestione o organizzatore di SSO).

2. Denominazione del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati, gestito dal dichiarante, al quale si riferisce la dichiarazione.

3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.

4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.

5. Data di inizio (di cessazione) dell’operatività del collegamento telematico .

6. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

7. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

8. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.

9. Eventuali provvedimenti adottati dall’autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.

10. Eventuali mercati esteri ai quali hanno indirettamente accesso i membri del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati indicato al punto 2 per il tramite di collegamenti telematici realizzati dal mercato estero indicato al punto 3.

11. Elenco dei soggetti che hanno indirettamente accesso ai mercati esteri secondo quanto previsto nel punto precedente, con indicazione, per ciascuno di tali soggetti, della data di inizio (o di cessazione) della corrispondente attività di negoziazione.

ALLEGATO 2

Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte degli intermediari

1. Dichiarante (società di intermediazione mobiliare, succursali delle altre imprese di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, banche italiane e succursali delle banche comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r) del Testo Unico).

2. Mercati regolamentati di strumenti finanziari, sistemi di scambi organizzati e mercati esteri cui il dichiarante aderisce attraverso collegamenti telematici.

3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.

4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.

5. Data di inizio (di cessazione) dell’operatività del collegamento telematico.

6. Data di inizio (di cessazione) dell’attività di negoziazione per il tramite del collegamento telematico.

7. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

8. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

9. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.

10. Eventuali provvedimenti adottati dall’autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.

11. Eventuali mercati esteri ai quali ha accesso il dichiarante per il tramite del collegamento telematico di cui al punto 3.

 

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Note

1. Come noto, il comma 2 dell’articolo 25 stabilisce che "La Consob può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste". Il comma 3 dello stesso articolo indica che il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

2. Rileva menzionare il fatto che gli obblighi previsti dall’articolo 26 della MiFID per i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione trovano analoga disciplina all’articolo 43 della direttiva per le società di gestione dei mercati regolamentati. In tal caso, tuttavia, oltre alla presenza del citato articolo 187-nonies del TUF, il recepimento della MiFID non implica interventi di modifica in quanto l’articolo 64 del TUF già richiede alle società di gestione di verificare il rispetto delle regole del mercato e di adottare le disposizioni e gli atti necessari a prevenire ed identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

3. "È necessario stabilire un regime organico che disciplini l'esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari, indipendentemente dai metodi di negoziazione utilizzati, in modo da garantire un'elevata qualità nell'esecuzione delle operazioni degli investitori nonché l'integrità e l'efficienza globale del sistema finanziario. Occorre creare un quadro coerente e sensibile al rischio che regolamenti i principali tipi di sistemi di esecuzione degli ordini esistenti attualmente nel mercato finanziario europeo".

4. Come risulta dalla proposta di normativa di Livello II, si tratta dell’autorità competente per il mercato più liquido per lo strumento finanziario oggetto di segnalazione, determinato secondo i criteri stabiliti nella normativa di Livello II.