Regolamento mercati - Revisione 2002: Documento di consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REVISIONE REGOLAMENTO MERCATI
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL 18/03/2002
Regolamento Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768- Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati.
Art. 34
(Rilascio delle certificazioni)
1. Entro cinque giorni dallail secondo giorno lavorativo successivo alladata di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 33, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari.
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Commento
L'attuale formulazione del'art. 34 stabilisce il termine di cinque giorni, a decorrere dalla relativa richiesta dell'avente diritto, per il rilascio da parte dell'intermediario delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema. Tenuto conto che lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha ormai reso eccessivo detto termine dei cinque giorni, sembra opportuno abbreviare quest'ultimo a due giorni lavorativi, anche allo scopo di attenuare gli inconvenienti connessi all'indisponibilità dei titoli ai quali si riferisce la richiesta di certificazioni.
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Art. 49
(Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione
e delle quote o azioni emesse da Oicr di tipo aperto)
1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 38, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.
2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni emesse da Oicr di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. Successivamente all'inizio dell'emissione, l'emittente comunica quotidianamente alla società di gestione accentrata l'ammontare globale degli strumenti finanziari emessi e gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi nel giorno stesso; all'atto della prima comunicazione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.
Commento
L'art. 49 disciplina la dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione e stabilisce, al riguardo, taluni adempimenti informativi che sollevano difficoltà operative nell'ipotesi di accentramento in regime di dematerializzazione delle quote ed azioni di OICR di tipo aperto, la cui emissione avviene "a rubinetto" in funzione delle domande di sottoscrizione.
Nell'introdurre un secondo comma nell'art. 49 è stata quindi introdotta una disciplina ad hocche individua due distinti momenti: una fase antecedente l'inizio dell'offerta, nella quale l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data di inizio dell'offerta, nonché le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso ed una fase successiva all'avvio dell'emissione, nella quale le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi vengono inizialmente comunicati per consentire l'effettiva apertura del conto emissione, ed un secondo flusso informativo viene trasmesso con cadenza giornaliera, relativamente all'ammontare globale degli strumenti finanziari emessi e agli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi nel giorno stesso, per consentire alla società di gestione la movimentazione, sia del conto emissione, sia dei conti intestati agli intermediari.