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Bollettino


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Avverso la delibera la società RSM ha presentato ricorso alla Corte d’Appello di Milano in data 6.11.2018. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 992/2020 del 16.4.2020 - 24.4.2020 ha accolto parzialmente l'opposizione annullando parzialmente la delibera e riducendo l'ammontare della sanzione pecuniaria a 90.000 euro. Avverso la sentenza n. 992/2020 della Corte d'Appello di Milano, SM Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa, ha promosso opposizione presso la Corte di Cassazione che, con ordinanza del 19.11.2025 ha accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale; cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviato alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

 


Delibera n. 20487

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile s.p.a. per violazioni delle disposizioni contenute nelle delibere Consob n. 17836/2011 e 18802/2014 e nel d. lgs. n. 231/2007, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90/2017

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni;

VISTO il "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione […], ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231", adottato con propria delibera n. 17836 del 28 giugno 2011 ("Delibera Consob n. 17836/2011");

VISTO il "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231", adottato con propria delibera n. 18802 del 18 febbraio 2014 ("Delibera Consob n. 18802/2014");

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTI gli esiti della verifica ispettiva condotta nei confronti di RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ("RSM" o "la Società") dal 9 maggio 2017 al 24 luglio 2017;

RILEVATO che, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito della predetta attività di vigilanza ispettiva, la Divisione Ispettorato, Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio ("Divisione Ispettorato"), ha ravvisato violazioni di disposizioni contenute nelle predette Delibere Consob e nel D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90/2007 (periodo di riferimento della contestazione: 1° gennaio 2015 – 24 luglio 2017);

VISTA la lettera del 4 ottobre 2017, notificata in pari data, con cui la Divisione Ispettorato ha contestato a RSM la violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 3.2.1 della Delibera Consob n. 17836/2011, in linea con le previsioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, in materia di doveri e responsabilità del Consiglio di Amministrazione;

- art. 3.2.2 della Delibera Consob n. 17836/2011, in linea con le previsioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, in materia di doveri e responsabilità del Collegio Sindacale;

- art. 3.3.2 della Delibera Consob n. 17836/2011, in linea con le previsioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, in materia di doveri e responsabilità della Funzione Antiriciclaggio;

- art. 3.3.5 della Delibera Consob n. 17836/2011, in linea con le previsioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, in materia di doveri e responsabilità della Funzione di Controllo di Qualità;

- artt. 4, 9 e 10 della Delibera Consob n. 18802/2014, in linea con le previsioni dell'art. 18 del D.Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, in materia di identificazione e verifica del titolare effettivo;

- artt. 4, 6 e 16 della Delibera Consob n. 18802/2014, in linea con le previsioni degli artt. 15 e 24 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, in materia di profilatura della clientela;

- art. 12 della Delibera Consob n. 18802/2014, in linea con le previsioni dell'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, in materia di controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite;

- art. 3.2.1 della Delibera Consob n. 17836/2011, in linea con le previsioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, in materia di procedure in tema di segnalazione di operazioni sospette;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione RSM è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota pervenuta il 25 ottobre 2017, con cui la Società ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento nonché una proroga di 30 giorni del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito positivo riscontro all'istanza di proroga con nota del 27 ottobre 2017;

RILEVATO che l'accesso agli atti è stato effettuato il 7 novembre 2017;

ESAMINATA la nota pervenuta il 15 dicembre 2017, con cui RSM ha presentato deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota pervenuta il 15 dicembre 2017, con cui la Società ha chiesto l'audizione del proprio rappresentante legale;

ESAMINATO il verbale di audizione della Società tenutasi in data 12 marzo 2018;

VISTA la Relazione per la Commissione del 17 aprile 2018, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata da RSM, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 17 aprile 2018 con cui è stata trasmessa alla Società copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");

VISTA la nota con la quale RSM ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalla parte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione:

- dell'art. 3.2.1 della Delibera Consob n. 17836/2011 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, per avere il Consiglio di Amministrazione della Società omesso di: a) assumere iniziative volte a individuare, e successivamente aggiornare, strategie e politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; b) definire un assetto organizzativo idoneo a identificare chiaramente ruoli, compiti e responsabilità in materia antiriciclaggio; c) deliberare l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio e designare formalmente il relativo Responsabile, specificandone compiti e attribuzioni; d) verificare la ricorrenza in capo al Responsabile Antiriciclaggio dei requisiti di professionalità, autorevolezza e indipendenza; e) predisporre adeguati presidi procedurali diretti ad assicurare il pieno e corretto svolgimento dei controlli in materia antiriciclaggio sui numerosi incarichi professionali per i quali il Responsabile Antiriciclaggio era anche il partner di riferimento; f) prevedere presidi a tutela dell'indipendenza dei controllo che il Responsabile Antiriciclaggio doveva svolgere in materia sulla clientela dallo stesso seguita nella fase esecutiva dell'incarico professionale; g) approvare piani di formazione del personale in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo; h) curare l'implementazione di procedure interne idonee a garantire l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio; i) delineare un sistema dei controlli interni antiriciclaggio, coerente con la struttura, la complessità e la dimensione della Società, funzionale alla tempestiva rilevazione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; l) definire un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo;

- dell'art. 3.2.2 della Delibera Consob n. 17836/2011 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, per avere il Collegio Sindacale della Società omesso di: a) vigilare sull'osservanza e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio; b) verificare l'idoneità delle procedure, c) esprimersi in merito alla nomina del Responsabile Antiriciclaggio;

- art. 3.3.2 della Delibera Consob n. 17836/2011 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, per essersi la Funzione Antiriciclaggio limitata a svolgere compiti amministrativi e controlli di primo livello, omettendo di: a) effettuare controlli periodici sull'idoneità del sistema dei controlli interni a garantire la corretta applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio; b) valutare l'adeguatezza delle procedure interne e rilevare significative carenze dei processi aziendali e delle procedure stesse; c) curare la predisposizione dei piani di formazione; d) presentare al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, una relazione sulla programmazione dei controlli, sugli esiti dei medesimi, sulle iniziative intraprese, sulle carenze rilevate e sulle azioni correttive da intraprendere, nonché sull'attività formativa del personale;

- art. 3.3.5 della Delibera Consob n. 17836/2011 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, per essere il Responsabile della Funzione di Controllo di Qualità venuto meno al dovere di verificare il costante rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina antiriciclaggio e di riportate agli organi sociali compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti;

- degli artt. 4, 9 e art. 10 della Delibera Consob n. 18802/2014 e dell'art. 18 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, essendo emerso dalle evidenze in atti che la Società non si è dotata di procedure e istruzioni operative idonee a garantire la corretta identificazione e verifica del titolare effettivo, con conseguenti condotte irregolari anche sul piano operativo;

- dell'artt. 4, 6 e 16 della Delibera Consob n. 18802/2014 e degli artt. 15 e 24 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, per avere la Società omesso di dotarsi di adeguate procedure interne in materia di profilatura della clientela e misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e adottato un sistema di classificazione della clientela inidoneo a distribuire la clientela in classi di rischio di riciclaggio adeguate al contesto operativo di riferimento, con conseguenti condotte irregolari anche sul piano operativo;

- dell'art. 12 della Delibera Consob n. 18802/2014 e dell'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, per avere la Società omesso di dotarsi di regole o idonee indicazioni operative relative al concreto adempimento degli obblighi di controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento della prestazione professionale;

- dell'art. 3.2.1 della Delibera Consob n. 17836/2011 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, per essere il Consiglio di Amministrazione venuto meno al proprio dovere di dotare la Società di adeguate procedure in tema di segnalazione di operazioni sospette;

VISTO l'art. 62, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007 (come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017), il quale prevede che "nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli artt. 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro";

VISTO l'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 (come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017), ai sensi del quale, "nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie […], previste nel presente Titolo, […] le autorità di vigilanza di settore […] considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui essa siano determinabili;

e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per l'effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;

f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'art. 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;

g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta o alle dimensioni dell'impresa;

h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto";

TENUTO CONTO degli elementi di seguito indicati:

- quanto alla gravità:

a) la violazione relativa all'organizzazione, alle procedure e ai controlli interni ha avuto carattere diffuso, coinvolgendo l'inosservanza dei relativi doveri da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del Responsabile della Funzione di Controllo di Qualità rispetto a profili essenziali nell'ambito della disciplina di riferimento (ad esempio, organizzazione e ripartizione dei compiti e delle responsabilità, presidi di imparzialità, pianificazione, flussi informativi, formazione, efficacia delle verifiche e dei controlli, procedure per la segnalazione di operazioni sospette); l'inosservanza di tali doveri hanno peraltro contribuito a determinare l'omessa rilevazione di specifiche carenze e condotte disomogenee tali da esporre la Società, ad esempio, al rischio di una non tempestiva rilevazione di eventuali operazioni sospette e da pregiudicare la stessa ricostruibilità delle condotte;

b) le violazioni delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela hanno riguardato in modo pervasivo aspetti di centrale rilievo, quali l'identificazione e la verifica del titolare effettivo, la profilatura della clientela e gli obblighi di controllo costante, tali peraltro da determinare, anche in questo caso, comportamenti omissivi, disomogenei, incoerenti e disallineati rispetto alle finalità che gli stessi avrebbero dovuto perseguire;

c) tra gli aspetti relativi alla materia dell'adeguata verifica della clientela, quelli relativi alla profilatura della clientela e all'identificazione e verifica del titolare effettivo rivestono carattere di maggiore gravità in quanto attengono ad obblighi fondamentali su cui si fonda l'intera disciplina, rappresentando attività presupposte e propedeutiche, in termini generali, all'applicazione stessa della normativa secondo il principio di proporzionalità; l'obbligo di controllo costante, invece, appare conseguente, sia da un punto di vista logico che cronologico, ai predetti doveri;

- quanto alla durata, le predette violazioni si sono protratte per oltre due anni e mezzo;

- quanto al grado di responsabilità, le violazioni accertate si ritengono imputabili quantomeno a titolo di colpa;

- quanto alla capacità finanziaria, RSM – in base ai bilanci chiusi il 31 agosto 2016 e il 31 agosto 2017 – ha tratto ricavi, rispettivamente, per euro 3.401.700 e per euro 5.302.400;

- dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società per effetto delle violazioni;

- non risultano in atti elementi che rendono determinabili pregiudizi eventualmente cagionati a terzi per effetto delle violazioni;

- forme di collaborazione con la Consob si sono realizzate nel corso dell'ispezione;

- la Società dichiara di avere avviato, dopo l'ispezione e l'avvio del presente procedimento, interventi finalizzati a colmare le carenze, le lacune e le irregolarità accertate;

- RSM non è stata in precedenza sanzionata per violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2007;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Sono applicate a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., con sede legale in Milano, Via Crocefisso n. 5, sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento, per complessivi euro 190.000,00, di cui:

- euro 90.000,00 per la violazione degli artt. 3.2.1, 3.2.2, 3.3.2 e 3.3.5 della Delibera Consob n. 17836/2011 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore;

- euro 40.000,00 per la violazione degli artt. 4, 9 e 10 della Delibera Consob n. 18802/2014 e dell'art. 18 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore;

- euro 40.000,00 per la violazione degli artt. 4, 6 e 16 della Delibera Consob n. 18802/2014 e degli artt. 15 e 24 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore;

- euro 20.000,00 per la violazione dell'art. 12 della Delibera Consob n. 18802/2014 e dell'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

19 giugno 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese