Delibera n. 23465 - AREA PUBBLICA
Avverso il provvedimento Roberto Mazzei e Franca Brusco hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano in data 17.04.2025.
Delibera n. 23465
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei Sig.ri Roberto Mazzei, Mario Signani e Franca Brusco, componenti pro tempore del Collegio Sindacale di Biancamano S.p.A. per violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), e comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF») e, in particolare, l'art. 149, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis) ove è previsto che:
- «1. Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;
- «3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione»;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci («Divisione Corporate Governance» o «DCG»), sulla società Biancamano S.p.A. («Biancamano» o «la Società») sono emerse gravi carenze negli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della Società, nonché nel complessivo sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che non hanno consentito di monitorare che la gestione fosse indirizzata al perseguimento dell'interesse sociale e secondo principi di corretta amministrazione. Tali carenze sono state sottaciute dalla Società nell'ambito delle Relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del TUF e, in particolare, nelle ultime due Relazioni relative all'esercizio 2018 e 2019 (approvate rispettivamente, il 12 dicembre 2019 e il 26 marzo 2020 e pubblicate entrambe il 14 aprile 2020), in cui sono state fornite informazioni fuorvianti, in contrasto con gli obblighi di trasparenza normativamente previsti, anche in relazione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, a cui la Società ha dichiarato di aderire. La mancanza di efficienti ed efficaci presidi di controllo in una struttura di governance autoreferenziale ha, altresì, agevolato il compimento di operazioni a favore di parti correlate e in conflitto di interessi, sprovviste di razionalità economica e poste in essere senza osservare la disciplina prevista dal Regolamento Consob n. 17221/2010 («Regolamento OPC»);
RILEVATO che dagli atti acquisiti è emerso che i componenti del Collegio Sindacale hanno mancato di esercitare i propri poteri e doveri di vigilanza in relazione ai profili sopra richiamati, rilevanti ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis) del TUF. Nonostante le predette carenze avessero carattere diffuso e sistematico e fossero riscontrabili con l'ordinaria diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ricoperto, non vi sono stati interventi ad opera dell'organo di controllo al fine di stigmatizzare le predette carenze riscontrate e/o al fine di stimolare e richiedere operazioni di risoluzione delle stesse, né vi è stata la doverosa segnalazione di irregolarità alla Consob, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF;
VISTA la nota datata 18 luglio 2024 e notificata in pari data, con cui la DCG, ai sensi degli artt. 193, comma 3, e 195 del TUF, ha contestato la violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a), b), c) e cbis), e comma 3, del TUF ai Sig.ri Roberto Mazzei, Mario Signani e Franca Brusco, in qualità di componenti del Collegio Sindacale di Biancamano all'epoca dei fatti;
RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota congiunta pervenuta il 29 luglio 2024, con cui le parti hanno presentato un'istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio, a cui è stato fornito positivo riscontro con nota del 7 agosto 2024, con cui sono stati trasmessi contestualmente gli atti richiesti;
VISTA la nota congiunta pervenuta il 7 agosto 2024, con cui le parti hanno formulato una richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive, a cui è stato fornito positivo riscontro con nota in data 8 agosto 2024;
ESAMINATE le deduzioni difensive formulate con nota pervenuta il 25 settembre 2024;
VISTA la Relazione per la Commissione del 20 dicembre 2024, con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione delle relative sanzioni ("Relazione RSA");
VISTA la nota con la quale è stata trasmessa alle parti copia della Relazione RSA;
VISTA la memoria difensiva del 17 gennaio 2025 presentata congiuntamente dalle parti in replica alla predetta Relazione RSA;
RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), e comma 3, del TUF oggetto di contestazione;
VISTO l'art. 193, comma 3, lett. a), del TUF, il quale dispone che «ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3» si applica «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila»;
VISTO l'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sotto indicate:
a) - quanto alla gravità, le violazioni si sono sostanziate nell'inosservanza dei doveri di vigilanza e di comunicazione alla Consob, posti dall'ordinamento in capo al Collegio Sindacale quale referente primario nel circuito dei controlli sulle società quotate, in funzione di ausilio all'esercizio dei propri poteri da parte della Consob e allo scopo di tutelare gli interessi degli investitori ed il mercato; l'organo di controllo non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza previsti dall'art. 149, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del TUF e di comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nel corso dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF;
- quanto alla durata, entrambe le violazioni sono riferibili al periodo compreso tra il 2019 e il marzo 2021 (data dell'ammissione della Società all'amministrazione straordinaria), ma vanno ricondotte all'effettivo periodo di permanenza in carica di ciascun sindaco: Roberto Mazzei dal 29 aprile 2013 al 10 dicembre 2020, Mario Signani dal 27 aprile 2012 al 17 marzo 2021 e Franca Brusco dal 18 settembre 2018 al 17 marzo 2021;
b) le violazioni risultano ascrivibili ai componenti dell'organo di controllo quantomeno a titolo di colpa;
c) non risultano agli atti elementi relativi alla capacità finanziaria degli incolpati;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili specifici vantaggi ottenuti o perdite evitate attraverso le violazioni;
e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;
g) non risultano precedenti sanzioni applicate dalla Consob per violazioni in materia finanziaria suscettibili di valutazione;
g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) non risultano misure adottate dai responsabili delle violazioni, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi;
RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;
RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dall'inosservanza dell'art. 149, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis) del TUF, riguardante il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina, la cui integrazione ha consentito la realizzazione della violazione dell'art. 149, comma 3, del TUF;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:
- Roberto Mazzei (nato a Sambiase [CZ] il 16.8.1962 […omissis…] – C.F. MZZRRT62M16H742M): euro 50.000,00 (pari ad euro 35.000,00 per la violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), del TUF, ritenuta più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 avuto riguardo alla violazione dell'art. 149, comma 3, del TUF);
- Mario Signani (nato a La Spezia il 24.9.1953 […omissis…] – C.F.: SGNMRA53P24E463K): euro 50.000,00 (pari ad euro 35.000,00 per la violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), del TUF, ritenuta più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 avuto riguardo alla violazione dell'art. 149, comma 3, del TUF);
- Franca Brusco (nata a Catanzaro il 5.10.1971 […omissis…] – C.F.: BRSFNC71R45C352O): euro 40.000,00 (pari ad euro 30.000,00 per la violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), del TUF, ritenuta più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00 avuto riguardo alla violazione dell'art. 149, comma 3, del TUF).
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, c.a.p. 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
12 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona