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La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano

 

La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano

S. Alvaro

Quaderno giuridico n. 6 - luglio 2014 [formato PDF] 
 

Abstract
Il presente studio, dopo avere esaminato i principali tratti caratterizzanti la finanza islamica (oltre che la logica economica e giuridica sottesa ai diversi prodotti di finanza islamica), analizza quattro temi: a) la compatibilità dei prodotti e delle pratiche della finanza islamica con i principi della finanza convenzionale; b) la riconduzione dei principali prodotti finanziari islamici - se ed in quanto standardizzati ed idonei ad essere scambiati nei mercati dei capitali - alla fattispecie di "valore mobiliare" di cui all'art. 1, comma 1-bis del TUF; c) il regime di trasparenza cui devono essere assoggettati i prodotti finanziari islamici e quelli di finanza convenzionale Shari'ah compliant; d) gli strumenti volti ad attrarre (o mantenere) in Italia gli investimenti islamici.
Per quanto riguarda il primo tema, il lavoro evidenzia come, in linea generale, la finanza islamica non sia incompatibile con la disciplina europea ed italiana dei mercati finanziari soprattutto in considerazione del fatto che la stessa poggia su un insieme di regole di natura oggettiva che prescindono dalla connotazione etica o religiosa delle attività imprenditoriali e dal settore industriale in cui operano.
In relazione al secondo punto, lo studio giunge alla conclusione che i più diffusi prodotti finanziari islamici (azioni, sukuk e fondi comuni di investimento), se standardizzati ed idonei ad essere scambiati nei mercati dei capitali, pur non avendo sempre le stesse caratteristiche degli analoghi prodotti di finanza convenzionale, possono essere agevolmente ricondotti alla fattispecie di "valore mobiliare" di cui all'art. 1, comma 1-bis del TUF e, quindi, anche a quella di "strumenti finanziari comunitari" di cui all'art. 93-bis del TUF che ricomprende la fattispecie di "valore mobiliare". L'unico tipo di strumento finanziario che pare non essere compatibile con i principi della Shari'ah (che vietano l'eccessiva incertezza nei contratti, la speculazione, il riconoscimento di un interesse), sono gli strumenti derivati che non svolgono una funzione di copertura del rischio.
Per quanto riguarda il terzo tema relativo al regime di trasparenza cui devono essere assoggettati i prodotti finanziari islamici e quelli di finanza convenzionale Shari'ah compliant, il lavoro evidenzia come la disciplina europea sul prospetto informativo possa trovare piena applicazione in relazione ai sopra citati prodotti finanziari islamici (azioni, sukuk o fondi comuni di investimento), mentre in caso di offerta di un prodotto finanziario diverso da quelli sopra menzionati e non riconducibile alla nozione di valore mobiliare (in quanto non standardizzato ed inidoneo ad essere trattato sui mercati finanziari), l'emittente o l'offerente dovrà redigere un prospetto informativo il cui contenuto dovrà essere definito dalla Consob ai sensi dell'art. 94, comma 6, del TUF.
In relazione al tema di come attrarre (o mantenere) in Italia gli investimenti islamici, il lavoro sottolinea l'importanza per le società quotate italiane di essere incluse nei maggiori indici Shari'ah compliant che sono presi tipicamente a riferimento dai gestori del risparmio islamico. Attualmente, infatti, il peso delle società quotate italiane in tali indici è largamente inferiore a quello delle società quotate delle principali economie avanzate. Ciò ha evidentemente effetti negativi per le imprese sia sulla liquidità dei relativi titoli, che sul costo del capitale.
In questa prospettiva, potrà essere importante la creazione all'interno delle società emittenti non finanziarie di una struttura di controllo sciariatico che assicuri la conformità dei prodotti (e dei servizi) di finanza convenzionale alla Shari'ah o, in alternativa, il rilascio da parte di Shari'ah Scholars (anche raggruppati in un vero e proprio Shari'ah Board) di una analoga certificazione di conformità.
Infine, il lavoro affronta il tema della prestazione dei servizi di investimento e di collocamento di prodotti bancari a favore di soggetti islamici da parte di intermediari italiani in relazione al tema dei sistemi di assicurazione dei depositi e di garanzia relativa ai servizi di investimento, essendo tali sistemi considerati generalmente incompatibili con i principi generali della finanza islamica (ed in particolare con il principio partecipativo del profit and loss sharing e dell'idea di rischio che permea tutta l'economia islamica).

 

Autori
Simone Alvaro - CONSOB, Divisione Studi (s.alvaro@consob.it)

Le opinioni espresse nel presente Quaderno sono attribuibili esclusivamente all'Autore e non rappresentano posizioni ufficiali della Consob, né impegnano in alcun modo la responsabilità dell'Istituto. Nel citare i contenuti del presente Quaderno, non è pertanto corretto attribuirli alla Consob o ai suoi Vertici. Si ringraziano per gli utili commenti Giovanni Siciliano, Federica Miglietta, Francesco Vella e Rony Hamaui. Errori e imprecisioni sono imputabili esclusivamente all'Autore

 

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ISSN 2281-5236 [online]