Delibera n. 17209 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 17209
Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo - Errata corrige
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTI in particolare gli articoli 147-ter, comma 1 e 148, comma 2, del citato decreto, ai sensi dei quali, rispettivamente, "Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate...." e "La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti";
VISTI gli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato, recanti le norme di attuazione delle disposizioni di legge sopra menzionate;
VISTA la delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010 con la quale la Consob, ai sensi dell'articolo 144-septies, comma 1, del Regolamento Emittenti, ha pubblicato la quota di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo per le società che hanno chiuso l'esercizio sociale il 31 dicembre 2009;
CONSIDERATO che, in conseguenza di un mero errore materiale nell'indicazione dei parametri di riferimento, per le società Premafin Finanziaria Spa - Holding Di Partecipazioni, RDB Spa e Reno De Medici Spa, la quota di partecipazione è stata determinata nella misura del 4,5% del capitale sociale, nel presupposto che non vi fosse un socio o più soci, aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del d.lgs. n. 58/98, che disponessero della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione;
RILEVATO che, al contrario, in tutte le citate società era vigente al 31 dicembre 2009 un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del d.lgs. n. 58/98 che disponeva della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione;
RITENUTO pertanto necessario procedere ad una rettifica della citata delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010 con riferimento alle suddette società Premafin Finanziaria Spa - Holding Di Partecipazioni, RDB Spa e Reno De Medici Spa;
D E L I B E R A:
Fatta salva l'eventuale minor quota prevista dallo statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo delle società Premafin Finanziaria Spa - Holding Di Partecipazioni, RDB Spa e Reno De Medici Spa è individuata come segue.
SOCIETA' | CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
||
CLASSE DI CAPITALIZZAZIONE |
QUOTA DI FLOTTANTE |
QUOTA DI MAGGIORANZA |
||
PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI | < = 500 milioni di € |
sì |
no |
2,5% |
RDB SPA | < = 500 milioni di € |
sì |
no |
2,5% |
RENO DE MEDICI SPA | < = 500 milioni di € |
sì |
no |
2,5% |
La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Roma, 9 marzo 2010
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia