Comunicazione comunicazione cg n. 0061982 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione n. 0061982 del 24-7-2014[1]
Oggetto: Richiesta di dati ai sensi degli artt. 97, comma 1 e 115, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998
Premessa
La presente comunicazione rivisita le modalità di trasmissione dei dati concernenti le tipologie ed il controvalore collocato di prodotti finanziari non equity emessi da banche, previste dalla Comunicazione n. DEM/6085850 del 27 ottobre 2006[2].
Al riguardo, si evidenzia che, nell’ambito di un più ampio programma di digitalizzazione della documentazione depositata presso l’Istituto, è stato sviluppato un apposito applicativo informatico – DEPROEM – accedendo al quale i soggetti vigilati, a far data dal mese di dicembre del 2012, sono in grado di adempiere in forma dematerializzata a tutti gli oneri amministrativi associati alla pubblicazione dei prospetti approvati dall’Istituto e dei relativi avvisi integrativi.
Successivamente, a far data dal mese di maggio del 2013, sono state introdotte specifiche implementazioni dell’applicativo in questione, volte a consentire l’acquisizione a cura dei soggetti vigilati, in sede di deposito di prospetti ovvero di condizioni definitive relative a prospetti di base, di talune informazioni strutturate riguardanti le principali caratteristiche dei prodotti nonché dell’operazione di cui trattasi, mediante la compilazione guidata delle apposite maschere rese disponibili dal DEPROEM.
In relazione a quanto precede, si ritiene sussistano le condizioni per una razionalizzazione delle modalità di acquisizione delle informazioni richieste con la Comunicazione n. DEM/6085850 del 27 ottobre 2006, a tal fine consolidando il flusso informativo in discorso all’interno del DEPROEM.
In particolare, avuto riguardo alle offerte effettuate a valere su prospetti approvati dall’Istituto, si semplifica sensibilmente l’ampiezza delle informazioni oggetto di segnalazione, prevedendo che la stessa sia circoscritta alle sole informazioni non già comunicate in sede di avvio dell’operazione. Con riferimento alle offerte effettuate a valere su prospetti pubblicati ai sensi dell’art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Emittenti, i soggetti vigilati potranno beneficiare di un’accresciuta fruibilità riveniente dalle specifiche funzionalità del DEPROEM, tenuto altresì conto che le informazioni oggetto di segnalazione saranno trasmesse mediante la compilazione guidata delle apposite maschere rese disponibili dall’applicativo in questione.
Destinatari della comunicazione
La presente comunicazione è rivolta ai soggetti che offrano al pubblico in Italia prodotti finanziari diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni e diversi (nel seguito “prodotti finanziari non equity”) emessi da banche, a valere su prospetti approvati dalla Consob ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 58/1998 (nel seguito “TUF”) ovvero pubblicati ai sensi dell’art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti (nel seguito “Regolamento Emittenti”).
Finalità
La richiesta è volta ad acquisire, per finalità statistiche e di vigilanza, informazioni in ordine alle tipologie dei prodotti finanziari non equity emessi da banche ed ai relativi quantitativi collocati, a tal fine prevedendo specifiche modalità informatiche per la relativa trasmissione.
Misurazione degli oneri amministrativi (MOA)
Ad esito del processo di mappatura degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB in virtù delle deleghe stabilite dal TUF, avviato nel 2012 in attuazione di disposizioni di legge, sono state individuate alcune tipologie di interventi, secondo un programma di attività da realizzarsi nel biennio 2013-2014 attraverso modifiche di natura normativa, organizzativa ed informatica, volte a conseguire una riduzione degli oneri per i soggetti vigilati e ad incrementare i benefici per il mercato nel suo complesso. Il citato programma di attività è stato diffuso tramite comunicato stampa del 27 febbraio 2013 e pubblicato in un’apposita sezione del sito internet CONSOB.
La presente comunicazione, rivisitando le modalità previste dalla Comunicazione n. DEM/6085850 del 27 ottobre 2006, si inserisce nel programma di riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti vigilati definito dall’Istituto e, in base alle evidenze emerse nel corso di svolgimento delle attività di misurazione degli oneri amministrativi[3] effettuate con il coinvolgimento dell’associazione di categoria dei soggetti obbligati interessati, risulta un’opzione di intervento in grado di determinare un beneficio netto per gli stessi. In relazione a quanto precede, non si è pertanto ritenuto necessario sottoporre, preliminarmente all’emanazione, la bozza di comunicazione alla consultazione dei destinatari.
Tempi e modalità di trasmissione
Con riferimento alle offerte effettuate a valere su prospetti approvati dall’Istituto, i destinatari della comunicazione sono tenuti a comunicare, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della specifica operazione, i dati concernenti il controvalore collocato di prodotti finanziari non equity emessi da banche, a tal fine adottando l’applicativo informatico ad hoc predisposto (i.e. DEPROEM) e conformemente alle modalità di utilizzo previste dal relativo manuale operativo.
Con riferimento alle offerte effettuate a valere su prospetti pubblicati ai sensi dell’art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Emittenti, i destinatari della comunicazione sono tenuti a comunicare, entro 10 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre dell'anno, le principali informazioni concernenti le caratteristiche dei prodotti e delle operazioni conclusesi nel trimestre di riferimento, a tal fine adottando l’applicativo informatico ad hoc predisposto (i.e. DEPROEM) e conformemente alle modalità di utilizzo previste dal relativo manuale operativo
Entrata in vigore e regime transitorio
Le modalità di trasmissione dei dati previste dalla comunicazione entreranno in vigore a far data dal 1° ottobre 2014.
Al riguardo, si comunica che, successivamente alla pubblicazione della comunicazione ed alla relativa diffusione mediante il sito internet dell’Istituto:
- a far data dal 1° settembre 2014, sarà dismesso l’applicativo informatico di supporto allo stato in uso, non consentendone ulteriormente l’utilizzo per trasmettere i dati in conformità alla Comunicazione n. DEM/6085850 del 27 ottobre 2006;
- in pari data, verrà pubblicata sul sito Internet dell’Istituto una versione aggiornata del manuale operativo riguardante l’applicativo DEPROEM, integrata con la descrizione delle nuove modalità di segnalazione previste dalla comunicazione, al fine di agevolare gli operatori nella relativa tempestiva conoscenza;
- a far data dal 1° ottobre 2014, come già evidenziato, sarà resa operativa la nuova versione dell’applicativo DEPROEM.
Con riferimento alle offerte effettuate a valere su prospetti approvati dall’Istituto, tenuto conto delle modalità di trasmissione introdotte dalla comunicazione e al fine di assicurare la continuità e completezza dei dati riferiti all’anno in corso, i destinatari della comunicazione sono tenuti a comunicare, mediante una prima segnalazione cumulativa, le informazioni relative alle operazioni della specie conclusesi nel periodo 1° luglio – 30 settembre dell’anno in corso.
A seguito dell’avvio del regime segnaletico previsto dalla presente comunicazione, la Comunicazione n. DEM/6085850 del 27 ottobre 2006 deve intendersi abrogata.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
[1] La presente comunicazione è stata revocata dalla Comunicazione n. 10/2020 del 24 novembre 2020. Gli obblighi informativi previsti dalla Comunicazione continuano ad applicarsi nel caso di offerte al pubblico avviate prima del 21 luglio 2019 a valere su prospetti semplificati pubblicati ai sensi dell'allora vigente art. 34-ter, co. 4 e 5, del Regolamento Emittenti, ancorché tali offerte siano state chiuse successivamente a tale data).
[2] A seguito della rimozione dell'esenzione dall'obbligo di prospetto nelle ipotesi di offerta al pubblico avente ad oggetto prodotti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni – introdotta dalla legge n. 262 del 23 dicembre 2005 – la Consob emanò la Comunicazione n. DEM/6085850 del 27 ottobre 2006 al fine di acquisire dati e informazioni riepilogativi su base periodica, per fini di vigilanza e statistici, alla luce della dimensione del fenomeno delle offerte in parola.
[3] Volte alla definizione di stime di costi unitari al fine di associare a ciascun obbligo il valor medio del corrispettivo onere.