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Bollettino


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Delibera n. 19514

Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell’organo di controllo

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTI in particolare gli articoli 147-ter, comma 1 e 148, comma 2, del citato decreto, ai sensi dei quali, rispettivamente, "Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate...." e " ... La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti …";

VISTI gli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato, recanti le norme di attuazione delle disposizioni di legge sopra menzionate;

VISTO, in particolare, l’art. 144-sexies, comma 2, del citato Regolamento, in forza del quale: "Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico";

VISTO altresì l'articolo 144-septies, comma 1, del Regolamento Emittenti, secondo cui "La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni";

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 144-quater, comma 6, del citato Regolamento, ai sensi del quale: "In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l’ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%" e che OVS S.p.A, società ammessa a quotazione dal 2 marzo 2015, si è avvalsa di tale facoltà con riferimento alla presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, in occasione del primo rinnovo successivo alla quotazione;

CONSIDERATO che, pertanto, risulta necessario procedere alla pubblicazione prevista dal richiamato articolo 144-septies, comma 1, del Regolamento Emittenti, limitatamente alla quota di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Collegio Sindacale di OVS S.p.A., società che ha chiuso l'esercizio sociale il 31 gennaio 2016;

D E L I B E R A:

Fatta salva l’eventuale minor quota prevista dallo statuto, la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell’organo di controllo della OVS S.p.A. è individuata come segue.

SOCIETÀ

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

CLASSE DI
CAPITALIZZAZIONE

QUOTA DI FLOTTANTE
> 25%

QUOTA DI MAGGIORANZA
< 50%

OVS S.p.A.

> 1 miliardo e <= 15 miliardi

Non rilevante

Non rilevante

1%



La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

16 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas