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Bollettino


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Delibera n. 19879

Autorizzazione all’esercizio del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato “eMarket Storage” gestito da Spafid Connect S.p.A, ai sensi dell’art. 113-ter, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l’art. 113-ter, comma 4, lett. b), del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTE le disposizioni di attuazione del citato art. 113-ter, comma 4, lett. b), emanate ai sensi del comma 5, lett. c), dello stesso articolo, contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e, in particolare, gli artt. da 116-novies a 116-duodecies;

VISTA la propria delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, con la quale sono state modificate talune disposizioni contenute nel citato regolamento concernente la disciplina degli emittenti, per adeguarle alla disciplina introdotta nell’ordinamento nazionale con il recepimento della direttiva 2004/109/CE (direttiva Transparency);

VISTA l’istanza con la quale Spafid Connect S.p.A., con sede in Milano, ha chiesto di subentrare a Bit Market Services nell’esercizio del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato “NIS-Storage”, allo scopo ridenominato “eMarket Storage” e ha trasmesso per l’autorizzazione l’Allegato 3P, come previsto dall’art. 116-decies;

VISTA la richiesta con la quale Bit Market Services S.p.A., con sede in Milano, ha chiesto di essere cancellata dall’elenco tenuto dalla Consob, ai sensi dell’art. 116-undecies, comma 3, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti;

RITENUTO che gli elementi forniti da Spafid Connect S.p.A. siano conformi all’Allegato 3L del regolamento concernente la disciplina degli emittenti e, pertanto, sussistano i requisiti e le condizioni previsti dall’art. 116-novies dello stesso regolamento e dall’art.113-ter, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 58/1998 per l’accoglimento della domanda di autorizzazione all’esercizio del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato “eMarket Storage”,

D E L I B E R A :

Spafid Connect S.p.A., con sede in Milano, è autorizzata, ai sensi dell’art. 113-ter, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 58/1998, all’esercizio del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato “eMarket Storage”.

Al perfezionamento del contratto, tramite il quale Spafid Connect S.p.A. subentrerà a Bit Market Services S.p.A. nell’esercizio del meccanismo di stoccaggio ridenominato “eMarket Storage”,

Spafid Connect sarà iscritta nel relativo elenco, tenuto dalla Consob, ai sensi dell’art. 116-undecies, comma 3, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti e, di conseguenza, Bit Market Services S.p.A. sarà cancellata dal medesimo elenco.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di Spafid Connect S.p.A. e BIt Market Services S.p.A. a mezzo di posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito internet della Consob (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

15 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas