Delibera n. 20705 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20705
Divieto temporaneo di vendite allo scoperto su azioni emesse da Banca Carige spa ("CARIGE"), ex articolo 23 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;
VISTO l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l’altro, ai titoli azionari;
VISTO l’articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;
VISTO l’articolo 23 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo;
CONSIDERATO che la soglia rilevante nel caso dell’azione CARIGEè pari a -10%;
CONSIDERATO che la variazione di prezzo dell’azione CARIGE nel corso della seduta del 16 novembre 2018 rispetto alla chiusura del giorno precedente è stata superiore a -10%;
RITENUTO che il contesto informativo non giustifichi pienamente la suddetta variazione di prezzo e che, pertanto, non si possono escludere fenomeni speculativi ribassisti;
D E L I B E R A:
1. Il divieto di vendita allo scoperto di azioni CARIGE (codice ISIN IT0005108763) nel mercato regolamentato MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del citato Regolamento, con effetto immediato e fino al termine della giornata di negoziazione del 19 novembre 2018.
2. Si specifica, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, che il divieto non si applica all’attività di market making, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera k, del citato Regolamento.
3. La presente delibera è trasmessa all'ESMA ai sensi dell'art. 23 Regolamento UE n. 236 2012 ed è pubblicata sul sito internet della Consob dopo la positiva conclusione della procedura prevista in base al suddetto articolo.
4. La presente delibera entra in vigore non appena pubblicata sul sito internet della Consob. Essa viene altresì trasmessa a Borsa Italiana e pubblicata sul Bollettino della Consob.
16 novembre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese