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Bollettino


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Comunicazione n. 8 del 29 marzo 2019

Oggetto: Tutela degli investitori degli intermediari britannici operanti in Italia dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legge n. 22 del 25 marzo 2019, dopo la data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit), le succursali di banche e imprese di investimento del Regno Unito che operano in Italia aderiscono di diritto al Sistema di tutela degli investitori italiano (ICS).

Alla stessa data, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che operano in regime di libera prestazione di servizi aderiscono di diritto al suddetto ICS, a meno che non presentino a tale sistema una dichiarazione degli ICS del Regno Unito attestante che i loro investitori saranno protetti da questi ultimi.

Entro trenta giorni dalla data della Brexit, entrambe le sopra menzionate categorie di intermediari britannici dovranno prendere contatti con l’ICS italiano al seguente indirizzo per perfezionare gli atti richiesti per l’adesione, compreso l'adempimento degli obblighi di contribuzione:

Fondo Nazionale di Garanzia
Via Giacomo Puccini, 9 - 00198 ROMA (ITALIA)
Telefono: +39 06 678 7800 - +39 06 679 3762 - Fax:+39 06 6787683
E-mail: fondonazionaledigaranzia@legalmail.it - fondonazionaledigaranzia@fondonazionaledigaranzia.it
Sito internet: www.fondonazionaledigaranzia.it

Per consentire agli investitori di conoscere quale ICS è chiamato a tutelarli, tutti gli intermediari suddetti dovranno fornire adeguate informazioni ai propri investitori, il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 22/2019. La comunicazione dovrà essere chiara e formulata in un linguaggio semplice. Gli investitori dovranno inoltre essere resi edotti del referente da contattare per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.

Tutte le banche e le imprese di investimento del Regno Unito sopra citate dovranno fornire informativa dell’avvenuta comunicazione agli investitori alla CONSOB - Divisione Intermediari. La comunicazione alla CONSOB dovrà essere inviata, entro cinquantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 22/2019, all'indirizzo di posta elettronica certificata din.Brexit@pec.consob.it.

Tutte le precedenti disposizioni si applicano anche alle banche, alle imprese di investimento e ai gestori di fondi che intendono o sono tenuti a cessare la loro operatività.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona